§ 1.5.H69 – Decisione 30 marzo 2004, n. 319.
Decisione n. 2004/319/CE della Commissione che modifica l'allegato I della decisione 2003/804/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:30/03/2004
Numero:319


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.H69 – Decisione 30 marzo 2004, n. 319.

Decisione n. 2004/319/CE della Commissione che modifica l'allegato I della decisione 2003/804/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di molluschi, loro uova e gameti, destinati all'accrescimento, all'ingrasso, alla stabulazione o al consumo umano. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 7 aprile 2004, n. L 102).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2003/804/CE prevedeva l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare nella Comunità molluschi vivi, loro uova e gameti, destinati all'accrescimento, all'ingrasso, alla stabulazione o al consumo umano, nonché i modelli di certificati che scortano le partite.

     (2) Al momento dell'adozione della decisione 2003/804/CE, non è stato possibile includere alcun paese terzo al suo allegato I.

     (3) Dall'entrata in vigore della direttiva 91/67/CEE, i requisiti zoosanitari relativi all'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura provenienti da paesi terzi sono rimasti invariati. Nell'attesa che fossero stabiliti requisiti di certificazione armonizzati, gli Stati membri hanno avuto il compito di vegliare affinché le importazioni di animali e prodotti d'acquacoltura provenienti da paesi terzi rispettassero condizioni almeno equivalenti a quelle valide per la commercializzazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 91/67/CEE.

     (4) Tra alcuni paesi terzi e alcuni Stati membri sono pertanto in corso scambi di molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano. L'applicazione della decisione 2003/804/CE a partire dal 1° maggio 2004 porterebbe all'interruzione degli scambi in questione.

     (5) Onde evitare l'interruzione non giustificata degli scambi in corso con paesi terzi che rispettano, secondo gli Stati membri, condizioni almeno equivalenti a quelle valide per la commercializzazione nella Comunità, occorre includere alcuni paesi terzi nell'allegato I della decisione per un periodo provvisorio, nell'attesa che terminino le ispezioni in loco ai sensi della normativa comunitaria.

     (6) È opportuno che detta iscrizione provvisoria si limiti alle importazioni, unicamente ai fini del consumo umano, di molluschi bivalvi vivi provenienti da zone autorizzate ai sensi della direttiva 91/492/CEE del Consiglio.

     (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L'allegato I della decisione 2003/804/CE è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     La presente decisione si applica a partire dal 1° maggio 2004.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

(Omissis)