§ 1.5.I39 – Decisione 18 agosto 2004, n. 609.
Decisione n. 2004/609/CE della Commissione recante modifica dell’allegato I della decisione 2003/804/CE che autorizza alcuni paesi terzi ad [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:18/08/2004
Numero:609


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.I39 – Decisione 18 agosto 2004, n. 609.

Decisione n. 2004/609/CE della Commissione recante modifica dell’allegato I della decisione 2003/804/CE che autorizza alcuni paesi terzi ad esportare nella Comunità europea molluschi vivi destinati all’accrescimento, all’ingrasso o alla stabulazione. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 24 agosto 2004, n. L 274).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d’acquacoltura, in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2003/804/CE della Commissione prevede l’elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare nella Comunità molluschi vivi, loro uova e gameti, destinati all'accrescimento, all'ingrasso, alla stabulazione o al consumo umano, nonché i modelli di certificati che scortano le partite.

     (2) Dall’entrata in vigore della direttiva 91/67/CEE, i requisiti zoosanitari relativi all’importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura provenienti da paesi terzi sono rimasti invariati. Nell’attesa che vengano stabiliti requisiti di certificazione armonizzati, gli Stati membri hanno il compito di garantire che le importazioni di animali e prodotti d'acquacoltura provenienti da paesi terzi rispettino condizioni almeno equivalenti a quelle valide per la commercializzazione nella Comunità dei prodotti di cui all’articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 91/67/CEE.

     (3) La Commissione è stata informata che alcune imprese della Comunità hanno bisogno di accedere a certe specie di molluschi vivi nelle loro prime fasi di vita per l’ulteriore accrescimento, ingrasso o stabulazione in acque comunitarie, e che tali specie vengono attualmente importate. La disponibilità delle specie in questione negli Stati membri dell’UE e nei paesi dell’Associazione europea di libero scambio è limitata. Pertanto alcuni paesi terzi andrebbero autorizzati ad esportare tali prodotti per un periodo provvisorio, nell’attesa che si concludano le ispezioni in loco previste dalla normativa comunitaria. L’allegato I della decisione 2003/804/CE andrebbe modificato di conseguenza.

     (4) L’iscrizione provvisoria andrebbe limitata ai paesi di cui sono stati verificati i servizi veterinari e che risultano fornire le garanzie necessarie per la firma dei certificati di esportazione di animali vivi, e che pertanto possono essere iscritti nell’elenco senza pregiudicare lo stato di salute degli animali nella Comunità.

     (5) È inoltre opportuno semplificare la presentazione della tabella dell’allegato I in modo da evitare la ripetizione dei requisiti inclusi nei modelli di certificati.

     (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L’allegato I della decisione 2003/804/CE è sostituito dal testo di cui all’allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)