§ 1.5.G33 – Decisione 21 novembre 2003, n. 858.
Decisione n. 2003/858/CE della Commissione relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:21/11/2003
Numero:858


Sommario
Art. 1.  Ambito d'applicazione.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Condizioni per l'importazione di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento, nonché di pesci vivi di acquacoltura destinati al ripopolamento di peschiere nel territorio della Comunità [...]
Art. 4.  Condizioni per l'importazione di pesci vivi di acquacoltura destinati al consumo umano
Art. 5.  Condizioni per l'importazione di prodotti ittici di acquacoltura destinati alla trasformazione prima del consumo.
Art. 6.  Condizioni per l'importazione di prodotti ittici di acquacoltura destinati al consumo umano diretto
Art. 7.  Procedure di controllo
Art. 8.  Prevenzione della contaminazione delle acque naturali
Art. 9.  Riconoscimento dei centri d'importazione.
Art. 10.  Data di applicazione.
Art. 11.     


§ 1.5.G33 – Decisione 21 novembre 2003, n. 858. [1]

Decisione n. 2003/858/CE della Commissione relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento, nonché di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti, destinati al consumo umano. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 11 dicembre 2003, n. L 324).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1, l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 21, paragrafo 2, considerando quanto segue:

     (1) Deve essere compilato un elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento nella Comunità.

     (2) Occorre stabilire le condizioni specifiche di polizia sanitaria e i modelli di certificati sanitari per i suddetti paesi terzi, tenendo conto della situazione zoosanitaria dei paesi in questione e dei pesci, uova o gameti che si intende importare, onde prevenire l'introduzione nella Comunità di agenti patogeni che possono recare grave danno al patrimonio ittico comunitario.

     (3) Particolare attenzione deve essere prestata alle malattie emergenti ed esotiche, che potrebbero recare grave danno al patrimonio ittico comunitario. Occorre inoltre tener conto della profilassi vaccinale e della situazione sanitaria con riguardo alla necrosi ematopoietica epizootica (EHN) e alle malattie dei pesci che figurano nell'allegato A della direttiva 91/67/CEE del Consiglio nel luogo di produzione e, ove opportuno, nel luogo di destinazione.

     (4) I paesi o parti di essi da cui gli Stati membri sono autorizzati ad importare pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento devono applicare misure di lotta contro le malattie e di controllo almeno equivalenti alle norme comunitarie stabilite dalla direttiva 91/67/CEE e dalla direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci, modificata da ultimo dalla decisione 2001/288/CE della Commissione. I metodi di campionamento e di analisi impiegati devono essere almeno equivalenti alle norme stabilite dalla decisione 2001/183/CE della Commissione, del 22 febbraio 2001, che stabilisce i piani di campionamento e i metodi diagnostici per individuare e confermare alcune malattie dei pesci e che abroga la decisione 92/532/CEE, e dalla decisione 2003/466/CE della Commissione, del 13 giugno 2003, relativa ai criteri per la zonizzazione e la sorveglianza ufficiale in caso di sospetto o di conferma della presenza dell'anemia infettiva del salmone (ISA). Nei casi in cui la normativa comunitaria non specifica i metodi di campionamento e analisi, questi dovranno essere conformi a quelli descritti nel Manuale di diagnosi delle malattie degli animali acquatici dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE).

     (5) Le autorità competenti dei paesi terzi in questione devono impegnarsi a notificare alla Commissione e agli Stati membri, nelle 24 ore, a mezzo fax, telegramma o posta elettronica, qualsiasi focolaio di necrosi ematopoietica epizootica (EHN) o delle malattie che figurano nell'allegato A della direttiva 91/67/CEE, nonché la comparsa di focolai di qualsiasi altra malattia che rechi grave danno ai pesci nel loro territorio o nelle parti di esso da cui sono autorizzate le importazioni ai sensi della presente decisione. In tali casi le autorità responsabili dei paesi terzi in questione devono prendere i necessari provvedimenti per prevenire la propagazione della malattia nella Comunità. Inoltre, se del caso, deve essere notificato alla Commissione e agli Stati membri qualsiasi cambiamento della profilassi vaccinale applicata contro tali malattie.

     (6) All'importazione di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti destinati al consumo umano, occorre inoltre prevenire l'introduzione nella Comunità di talune gravi malattie degli animali di acquacoltura.

     (7) È pertanto necessario completare le condizioni di certificazione per l'importazione di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti, di cui alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003, con le condizioni di certificazione di polizia sanitaria.

     (8) L'immissione di pesci che potrebbero essere portatori di malattie in corpi d'acqua aperti nella Comunità ridurrebbe la possibilità di controllare ed eradicare malattie esotiche che potrebbero recare gravi danni al patrimonio ittico comunitario. Pesci vivi, uova e gameti di acquacoltura possono pertanto essere importati nella Comunità soltanto se sono introdotti in un'azienda di allevamento ittico.

     (9) La presente decisione non si applica all'importazione di pesci ornamentali tropicali tenuti permanentemente in acquari.

     (10) La presente decisione lascia impregiudicate le disposizioni in materia di sanità pubblica di cui alla direttiva 91/493/CEE.

     (11) La presente decisione è applicabile fatte salve le disposizioni comunitarie o nazionali relative alla conservazione delle specie.

     (12) La direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale, stabilisce norme in materia di certificazione. Le norme e i principi applicati dai funzionari autorizzati dei paesi terzi in conformità della presente decisione devono offrire garanzie equivalenti a quelle previste dalla succitata direttiva.

     (13) Occorre tener conto dei principi sanciti dalla direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, in particolare all'articolo 3.

     (14) È opportuno prevedere un congruo periodo transitorio per l'applicazione dei nuovi requisiti in materia di certificazione all'importazione.

     (15) L'elenco dei paesi riconosciuti di cui all'allegato I della presente decisione sarà riveduto entro 12 mesi a decorrere dalla data di applicazione.

     (16) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1. Ambito d'applicazione.

     1. La presente decisione stabilisce norme armonizzate di polizia sanitaria per l'importazione di:

     a) pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento nella Comunità;

     b) pesci vivi di acquacoltura destinati al ripopolamento di peschiere nella Comunità;

     c) pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti destinati al consumo umano diretto o alla trasformazione prima del consumo.

     2. La presente decisione non si applica all'importazione di pesci ornamentali tropicali tenuti permanentemente in acquari.

 

          Art. 2. Definizioni.

     1. Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 delle direttive 91/67/CEE e 93/53/CEE.

     2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

     a) «pesce di acquacoltura»: pesce originario di un'azienda di allevamento ittico;

     b) «centro d'importazione riconosciuto»: qualsiasi stabilimento situato nel territorio della Comunità nel quale sono applicate apposite misure di biosicurezza, riconosciuto dall'autorità competente dello Stato membro interessato ai fini della trasformazione di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti importati;

     c) «zona litoranea»: una zona costituita da una parte della costa o delle acque marine o dell'estuario:

     i) la quale è geograficamente ben delimitata e rappresenta un sistema idrologico omogeneo o una serie di detti sistemi; oppure

     ii) che è situata tra la foce di due corsi d'acqua; oppure

     iii) nella quale si trovano una o più aziende circondate da ambo i lati da zone cuscinetto;

     d) «zona continentale»: una zona costituita da:

     i) una parte di territorio comprendente un intero bacino idrografico dalle sorgenti dei corsi d'acqua fino all'estuario, oppure più bacini idrografici, in cui i pesci sono allevati, tenuti o catturati, eventualmente circondata da una zona cuscinetto in cui viene attuato un programma di controllo, ma alla quale non viene necessariamente conferita la qualifica di zona riconosciuta; oppure

     ii) una parte di un bacino idrografico dalle sorgenti dei corsi d'acqua fino ad una barriera naturale o artificiale che impedisce la migrazione dei pesci che si trovano a valle di detta barriera, eventualmente circondata da una zona cuscinetto in cui viene attuato un programma di controllo, ma alla quale non viene necessariamente conferita la qualifica di zona riconosciuta.

     L'estensione e la situazione geografica della zona continentale devono essere tali da ridurre al minimo le possibilità di ricontaminazione, per esempio ad opera di pesci migratori;

     e) azienda designata:

     i) un'azienda litoranea di allevamento ittico di un paese terzo, soggetta a tutte le misure necessarie per impedire l'introduzione di malattie e alimentata da un sistema idrico che garantisca la completa inattivazione degli agenti patogeni dell'anemia infettiva del salmone (ISA), della setticemia emorragica virale (VHS) e della necrosi ematopoietica infettiva (IHN); oppure

     ii) un'azienda continentale di allevamento ittico di un paese terzo, soggetta a tutte le misure necessarie per impedire l'introduzione di malattie. Se necessario, l'azienda è protetta contro le inondazioni e l'infiltrazione d'acqua e una barriera naturale o artificiale, situata a valle dell'azienda, impedisce l'entrata di pesci nell'azienda stessa. L'azienda è alimentata direttamente con acque provenienti da una trivellazione, da un pozzo o da una sorgente attraverso una conduttura, un canale scoperto o un condotto naturale, purché ciò non costituisca una fonte di infezione per l'azienda e non consenta l'introduzione di pesci selvatici. La conduttura di erogazione dell'acqua è posta sotto il controllo dell'azienda o delle autorità competenti;

     f) «stabilimento»: ogni locale riconosciuto ai sensi della direttiva 91/493/CEE in cui sono preparati, trasformati, refrigerati, congelati, confezionati o immagazzinati prodotti ittici, esclusi gli impianti collettivi per le aste e i mercati all'ingrosso nei quali i prodotti sono semplicemente esposti per la vendita o sono venduti all'ingrosso;

     g) "allevamento ittico": detenzione di animali acquatici in un'azienda; [2]

     h) «prodotti ittici di acquacoltura»: qualsiasi prodotto destinato al consumo umano ottenuto da pesci di acquacoltura, compresi i pesci interi (non eviscerati), i pesci eviscerati, i filetti e relativi prodotti;

     i) «trasformazione»: le operazioni di preparazione e trasformazione in vista del consumo umano, effettuate con qualsiasi tecnica che impedisca la diffusione di malattie attraverso rifiuti o sottoprodotti, comprese le operazioni che alterano l'integrità anatomica dei pesci come il dissanguamento, l'eviscerazione, la decapitazione, l'affettatura o la sfilettatura;

     j) «consumo umano diretto»: i pesci importati per il consumo umano non vengono sottoposti ad alcuna trasformazione nel territorio della Comunità prima di essere immessi sul mercato al dettaglio per il consumo umano;

     k) «peschiere»: stagni, laghi o corpi d'acqua aperti, popolati mediante l'immissione di pesci principalmente a scopo di pesca sportiva e ricreativa, più che a fini di conservazione o di miglioramento delle popolazioni naturali;

     l) «territorio»: un intero paese, una zona litoranea, una zona continentale o un'azienda designata, autorizzati dall'autorità centrale competente del paese terzo in questione ai fini dell'esportazione verso la Comunità.

 

          Art. 3. Condizioni per l'importazione di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento, nonché di pesci vivi di acquacoltura destinati al ripopolamento di peschiere nel territorio della Comunità europea.

     1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento, unicamente se:

     a) i pesci sono originari di uno dei territori elencati nell'allegato I;

     b) la partita ottempera alle garanzie, anche in materia di imballaggio ed etichettatura, compresi i requisiti supplementari specifici, attestate nel certificato sanitario redatto secondo il modello dell'allegato II, tenuto conto delle note esplicative dell'allegato III;

     c) i pesci sono stati trasportati in condizioni tali da non alterarne lo stato sanitario.

     2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di pesci vivi di acquacoltura, loro uova e gameti, destinati al ripopolamento diretto di peschiere unicamente se:

     a) la partita ottempera alle norme di cui al paragrafo 1;

     b) la peschiera non è costituita da un lago o da un corpo d'acqua aperto.

     3. Gli Stati membri provvedono affinché i pesci importati di acquacoltura, loro uova e gameti, destinati all'allevamento o al ripopolamento di peschiere nelle acque comunitarie siano introdotti unicamente in aziende di allevamento ittico o in peschiere costituite da stagni e non siano immessi in corpi d'acqua aperti.

     4. Gli Stati membri provvedono affinché i pesci importati di acquacoltura, loro uova e gameti, siano trasportati direttamente all'azienda di allevamento ittico o allo stagno di destinazione, come indicato sul certificato sanitario.

 

          Art. 4. Condizioni per l'importazione di pesci vivi di acquacoltura destinati al consumo umano [3]

     Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di pesci vivi di acquacoltura destinati al consumo umano diretto o alla trasformazione prima del consumo unicamente se:

     a) i pesci sono originari di paesi terzi autorizzati ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 91/493/CEE e soddisfano i requisiti in materia di sanità pubblica enunciati nella stessa direttiva;

     b) la partita soddisfa alle condizioni enunciate all'articolo 3, paragrafo 1; oppure

     c) i pesci sono spediti direttamente ad un centro d'importazione riconosciuto ai fini dell'abbattimento e dell'eviscerazione.

 

          Art. 5. Condizioni per l'importazione di prodotti ittici di acquacoltura destinati alla trasformazione prima del consumo.

     1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di prodotti ittici di acquacoltura destinati alla trasformazione prima del consumo unicamente se:

     a) i pesci sono originari di paesi terzi e di stabilimenti autorizzati ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 91/493/CEE e soddisfano ai requisiti di certificazione in materia di sanità pubblica enunciati nella stessa direttiva; e

     b) la partita ottempera alle garanzie, anche in materia di imballaggio ed etichettatura, compresi i requisiti supplementari specifici, attestate nel certificato sanitario redatto secondo il modello dell'allegato IV, tenuto conto delle note esplicative dell'allegato III.

     2. Gli Stati membri provvedono affinché la trasformazione dei prodotti ittici di acquacoltura di specie sensibili alle malattie EHN, ISA, VHS e IHN avvenga presso centri d'importazione riconosciuti, eccetto qualora:

     a) i pesci siano stati eviscerati prima della spedizione nella Comunità europea; oppure

     b) la situazione sanitaria del luogo d'origine nel paese terzo sia equivalente a quella del luogo di trasformazione, per quanto riguarda le malattie EHN, ISA, VHS e IHN. [4]

 

          Art. 6. Condizioni per l'importazione di prodotti ittici di acquacoltura destinati al consumo umano diretto [5]

     Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di prodotti ittici di acquacoltura destinati al consumo umano diretto unicamente se:

     a) i pesci sono originari di paesi terzi e di stabilimenti autorizzati ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 91/493/CEE e soddisfano i requisiti in materia di sanità pubblica enunciati nella stessa direttiva;

     b) la partita consiste in prodotti ittici che risultano idonei, senza trasformazione, alla vendita al dettaglio effettuata a ristoranti o direttamente al consumatore finale e sono etichettati conformemente alle disposizioni della direttiva 91/493/CEE del Consiglio;

     c) la partita ottempera alle garanzie attestate nel certificato di polizia sanitaria redatto secondo il modello dell'allegato V, tenuto conto delle note esplicative dell'allegato III.

 

          Art. 7. Procedure di controllo [6]

     1. I pesci vivi, le loro uova e gameti importati, destinati all'allevamento, nonché i pesci vivi di acquacoltura importati, destinati al ripopolamento di peschiere, sono sottoposti a controlli veterinari presso il posto d'ispezione frontaliero nello Stato membro di arrivo conformemente a quanto disposto dall'articolo 8 della direttiva 91/496/CEE e si procede di conseguenza alla compilazione del documento veterinario comune di entrata previsto dal regolamento (CE) n. 282/2004.

     2. I pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti importati, destinati al consumo umano diretto o alla trasformazione prima del consumo umano, sono sottoposti a controlli veterinari presso il posto d'ispezione frontaliero nello Stato membro di arrivo conformemente a quanto disposto dall'articolo 8 della direttiva 97/78/CE e si procede di conseguenza alla compilazione del documento veterinario comune di entrata previsto dal regolamento (CE) n. 136/2004.

 

          Art. 8. Prevenzione della contaminazione delle acque naturali [7]

     1. Gli Stati membri provvedono affinché i pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti importati, destinati al consumo umano, non vengano rilasciati nelle acque naturali del loro territorio.

     2. Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti di acquacoltura importati, destinati al consumo umano, non possano contaminare le acque naturali del loro territorio.

     3. Gli Stati membri provvedono affinché l'acqua utilizzata per il trasporto delle partite importate non causi la contaminazione delle acque naturali del loro territorio.

 

          Art. 9. Riconoscimento dei centri d'importazione.

     1. Le autorità competenti degli Stati membri riconoscono uno stabilimento come centro d'importazione riconosciuto a condizione che esso soddisfi alle condizioni minime di polizia sanitaria di cui all'allegato VII della presente decisione.

     2. L'autorità competente dello Stato membro redige un elenco dei centri d'importazione da essa riconosciuti, attribuendo a ciascuno di essi un numero di riconoscimento ufficiale.

     3. L'elenco dei centri d'importazione riconosciuti e qualsiasi modifica successiva sono comunicati dall'autorità competente di ogni Stato membro alla Commissione e agli altri Stati membri.

 

          Art. 10. Data di applicazione.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.

 

          Art. 11.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I [8]

Territori dai quali è autorizzata l’importazione di talune specie di pesci vivi, loro uova e loro gameti a fini d’allevamento nella Comunità europea (CE)

 

Stato

Territorio

Osservazioni (1)

Codice ISO

Denominazione

Codice

Descrizione

 

AU

Australia

 

 

 

BG

Bulgaria

 

 

 

BR

Brasile

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

CA

Canada

 

 

 

CG

Congo

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

CL

Cile

 

 

 

CN

Cina

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

CO

Colombia

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

HR

Croazia

 

 

 

ID

Indonesia

 

 

 

IL

Israele

 

 

 

JM

Giamaica

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

JP

Giappone

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

LK

Sri Lanka

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

MK (2)

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

MY

Malaysia (unicamente la Malaysia occidentale peninsulare)

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

NZ

Nuova Zelanda

 

 

 

RU

Russia

 

 

 

SG

Singapore

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

TH

Tailandia

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

TR

Turchia

 

 

 

TW

Taiwan

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

US

Stati Uniti

 

 

 

ZA

Sudafrica

 

 

 

 

(1) La casella vuota indica l’assenza di limitazioni. Se un paese o un territorio è autorizzato ad esportare esclusivamente determinate specie e/o uova o gameti, occorre specificare la specie e/o inserire in questa colonna un’osservazione, ad esempio “solo uova”.

(2) Codice provvisorio il quale non pregiudica la denominazione definitiva del paese, che verrà attribuita una volta conclusi i negoziati in corso presso le Nazioni Unite.

 

 

ALLEGATO II [9]

     (Omissis)

 

ALLEGATO III [10]

NOTE ESPLICATIVE

 

     a) I certificati vengono rilasciati dalle autorità competenti del paese esportatore in conformità del pertinente modello riportato nell'allegato II, IV o V della presente decisione, tenendo conto della destinazione e dell'utilizzo dei pesci o dei prodotti dopo la loro introduzione nella Comunità europea (CE).

     b) Tenendo conto dello stato sanitario del luogo di destinazione per quanto riguarda la setticemia emorragica virale (VHS), la necrosi ematopoietica infettiva (IHN), la viremia primaverile della carpa (SVC), la nefrobatteriosi (BKD), la necrosi pancreatica infettiva (IPN) e il Gyrodactylus salaris (G. salaris) nello Stato membro della CE, nel certificato figurano e vengono compiutamente inseriti i pertinenti requisiti supplementari di certificazione.

     c) L'originale di ciascun certificato consta di un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, è costituito in modo tale che dette pagine formino un tutto unico e indivisibile.

     Esso è contrassegnato, nell'angolo superiore destro di ogni pagina, dalla dicitura “originale” e reca un numero di codice specifico rilasciato dall'autorità competente. Tutte le pagine del certificato sono numerate: (numero della pagina) e (numero totale di pagine).

     d) L'originale del certificato e le etichette previste nel modello sono redatti in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro della CE in cui sarà effettuata l'ispezione al posto di frontiera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire, se necessario, l'uso di altre lingue accompagnate da una traduzione ufficiale.

     e) Sul certificato rilasciato per pesci vivi, loro uova e gameti, devono essere apposti il giorno di carico della partita per l'esportazione nella CE, un timbro ufficiale e la firma di un ispettore ufficiale designato dall'autorità competente. Le autorità competenti del paese esportatore accertano così che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio.

     Il timbro (eccetto quello a secco) e la firma devono essere di colore differente da quello del testo stampato.

     f) Se, per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita, al certificato vengono aggiunte pagine supplementari, queste formano parte integrante dell'originale e sono individualmente firmate e timbrate dall'ispettore ufficiale che procede alla certificazione.

     g) L'originale del certificato deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero della CE.

     h) La validità del certificato rilasciato per pesci vivi, loro uova e gameti, è di 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio in mare.

     i) I pesci, le loro uova e i gameti non vengono trasportati con altri pesci, uova o gameti non destinati alla CE o di stato sanitario inferiore. Inoltre essi non devono essere trasportati in condizioni che possano alterarne lo stato sanitario.

     j) La possibile presenza di agenti patogeni nell'acqua è rilevante ai fini dell'accertamento dello stato sanitario di pesci vivi, uova e gameti. Il funzionario preposto alla certificazione deve pertanto tener conto della seguente precisazione:

     per “luogo di origine” si intende l'ubicazione dell'azienda in cui i pesci, le uova o i gameti sono stati allevati fino al raggiungimento della taglia commerciale richiesta per la partita oggetto del presente certificato.

 

 

ALLEGATO IV [11]

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO V [12]

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO VI [13]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO VII

Condizioni minime di polizia sanitaria per il riconoscimento

dei "centri d'importazione riconosciuti" per la trasformazione di pesci di acquacoltura

 

     A. Disposizioni generali

     1. Gli Stati membri riconoscono quali centri d'importazione per la trasformazione di pesci vivi e prodotti ittici di acquacoltura importati soltanto i centri e gli stabilimenti che soddisfano determinate condizioni che permettono di evitare che i pesci presenti nelle acque comunitarie possano in qualsiasi modo essere contaminati, attraverso scarichi, rifiuti o altri mezzi, con agenti patogeni che potrebbero recare grave danno agli stock ittici.

     2. Non è autorizzata la fuoriuscita di pesci vivi dagli stabilimenti riconosciuti come "centri d'importazione riconosciuti".

     3. Oltre alle pertinenti disposizioni di polizia sanitaria previste dalla direttiva 91/493/CEE per gli stabilimenti e alle norme sanitarie applicabili ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano previste dalla normativa comunitaria, si applicano le condizioni minime di polizia sanitaria in appresso stabilite.

 

     B. Disposizioni in materia di gestione

     1. I centri d'importazione riconosciuti devono essere accessibili alle autorità competenti in qualsiasi momento per ispezioni e controlli.

     2. I centri d'importazione riconosciuti devono disporre di un efficace sistema di controllo e di monitoraggio delle malattie. In applicazione della direttiva 93/53/CEE, i casi sospetti di malattia e mortalità formano oggetto di indagini da parte dell'autorità competente. Le analisi e i trattamenti necessari sono effettuati di concerto con l'autorità competente e sotto il suo controllo, tenendo conto del requisito previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 91/67/CEE.

     3. I centri d'importazione riconosciuti applicano un sistema di gestione approvato dall'autorità competente, comprendente procedure igieniche e di smaltimento per i trasporti, i contenitori da trasporto, gli impianti e le attrezzature. Per la disinfezione delle aziende di acquacoltura si applicheranno gli orientamenti previsti dal Codice sanitario internazionale per gli animali acquatici dell'UIE, 6a edizione, 2003, appendice 5.2.2. I disinfettanti utilizzati sono approvati dall'autorità competente e i centri dispongono di attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione. Lo smaltimento di sottoprodotti e di altri rifiuti, compresi i pesci morti e loro prodotti, deve essere effettuato in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il sistema di gestione applicato nei centri di importazione riconosciuti deve consentire di evitare ogni rischio di contaminazione del pesce presente nelle acque comunitarie con patogeni che possono recare grave danno allo stock ittico, in particolare per quanto riguarda agenti patogeni esotici per la Comunità e gli agenti patogeni dei pesci figuranti negli elenchi I e II, colonna 1, dell'allegato A della direttiva 91/67/CEE.

     4. I centri d'importazione riconosciuti tengono una registrazione aggiornata dei casi di mortalità anormale osservati e di tutti i pesci vivi, loro uova e gameti, che entrano nel centro, nonché dei prodotti che escono dal centro, compresi i dati riguardanti la provenienza, i fornitori e la destinazione dei medesimi. I registri sono tenuti a disposizione delle autorità competenti in qualsiasi momento per eventuali controlli.

     5. I centri d'importazione riconosciuti vengono periodicamente puliti e disinfettati in conformità del programma di cui al precedente punto 3.

     6. Ai centri d'importazione riconosciuti possono accedere esclusivamente le persone autorizzate, che devono indossare indumenti di protezione e calzature adeguate.

 


[1] Abrogata dall'art. 19 del Regolamento (CE) n. 1251/2008, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Lettera così sostituita dall’art. 1 della decisione n. 2004/914/CE.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2004/914/CE.

[4] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2004/914/CE.

[5] Articolo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2004/914/CE.

[6] Articolo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2004/914/CE.

[7] Articolo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2004/914/CE.

[8] Allegato già sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2004/454/CE, dall’art. 1 della decisione n. 2005/742/CE e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della decisione n. 2006/680/CE.

[9] Allegato sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2004/454/CE e dall’art. 1 della decisione n. 2004/914/CE.

[10] Allegato già sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2004/454/CE e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2004/914/CE.

[11] Allegato sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2004/914/CE.

[12] Allegato sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2004/914/CE.

[13] Allegato abrogato dall’art. 1 della decisione n. 2004/914/CE.