§ 1.5.N40 - Decisione 19 ottobre 2005, n. 742.
Decisione n. 2005/742/CE della Commissione che modifica la decisione 2003/858/CE per quanto riguarda l’elenco dei territori dai quali è [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:19/10/2005
Numero:742


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.N40 - Decisione 19 ottobre 2005, n. 742.

Decisione n. 2005/742/CE della Commissione che modifica la decisione 2003/858/CE per quanto riguarda l’elenco dei territori dai quali è autorizzata l’importazione di talune specie di pesci vivi, delle loro uova e gameti destinati all’allevamento nella Comunità europea (CE) (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 22 ottobre 2005, n. L 279).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

      (1) La decisione 2003/858/CE della Commissione, del 21 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento, nonché di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti, destinati al consumo umano, stabilisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di pesci vivi, loro uova e gameti destinati all’allevamento nella Comunità.

      (2) L’inserimento dell’osservazione «solo le carpe» nella tabella dell’allegato I alla decisione 2003/858/CE è stato causa di diverse interpretazioni relative all’applicazione della decisione. Per ottenere chiarezza la suddetta osservazione deve essere più precisa dal punto di vista tassonomico al fine di raggiungere l’obiettivo della decisione.

      (3) Inoltre è opportuno semplificare la presentazione della tabella dell’allegato I al fine di evitare la ripetizione delle prescrizioni elencate nei modelli di certificati.

      (4) Occorre pertanto modificare la decisione 2003/858/CE.

      (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L'allegato I della decisione n. 2003/858/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO I

Territori dai quali è autorizzata l’importazione di talune specie di pesci vivi,

loro uova e gameti, destinati all'allevamento nella Comunità europea (CE)

 

Stato

Territorio

Osservazioni (1)

Codice ISO

Denominazione

Codice

Descrizione

 

AL

Albania

 

 

 

AU

Australia

 

 

 

BR

Brasile

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

BG

Bulgaria

 

 

 

CA

Canada

 

 

 

CL

Cile

 

 

 

CN

Cina

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

CO

Colombia

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

CG

Congo

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

HR

Croazia

 

 

 

MK (2)

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

ID

Indonesia

 

 

 

IL

Israele

 

 

 

JM

Giamaica

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

JP

Giappone

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

MY

Malaysia (unicamente la Malaysia occidentale peninsulare)

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

NZ

Nuova Zelanda

 

 

 

RU

Russia

 

 

 

SG

Singapore

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

ZA

Sudafrica

 

 

 

LK

Sri Lanka

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

TW

Taiwan

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

TH

Tailandia

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

TR

Turchia

 

 

 

US

Stati Uniti

 

 

 

 

(1) Non vi sono limitazioni se la casella rimane vuota. Se un paese o un territorio è autorizzato ad esportare esclusivamente determinate specie e/o uova o gameti, occorre specificare la specie e/o inserire in questa colonna un’osservazione, ad esempio “solo uova”.

(2) Codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva del paese che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.»