§ 1.5.q30 - Decisione 20 settembre 2006, n. 656.
Decisione n. 2006/656/CE della Commissione che fissa le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per le importazioni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:20/09/2006
Numero:656


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Condizioni di importazione di pesci ornamentali d’acqua fredda
Art. 4.  Condizioni di importazione di pesci ornamentali tropicali
Art. 5.  Procedure di controllo
Art. 6.  Prevenzione della contaminazione delle acque naturali
Art. 7.  Data di attuazione
Art. 8.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.q30 - Decisione 20 settembre 2006, n. 656. [1]

Decisione n. 2006/656/CE della Commissione che fissa le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per le importazioni di pesci per scopi ornamentali [notificata con il numero C(2006) 4149]

(G.U.U.E. 30 settembre 2006, n. L 271)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3, l'articolo 20, paragrafo 3, e l’articolo 21, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2003/858/CE della Commissione, del 21 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l’importazione di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all’allevamento, nonché di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti, destinati al consumo umano, prevede un elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare pesci vivi, loro uova e gameti destinati all’allevamento nella Comunità nonché le condizioni di polizia sanitaria e certificazione veterinaria per partite del genere.

(2) La decisione 2003/858/CE non si applica ai pesci tropicali ornamentali tenuti in permanenza in acquari e di conseguenza le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per i pesci tropicali ornamentali non sono armonizzate a livello comunitario.

(3) Esiste un commercio rilevante di pesci ornamentali con paesi terzi e sono sorte preoccupazioni per quanto riguarda l’applicazione della decisione 2003/858/CE relativamente ai pesci ornamentali.

(4) Alcuni paesi terzi sono stati inclusi nell’allegato I della decisione 2003/858/CE ai fini dell’esportazione di pesci ornamentali d’acqua fredda unicamente. Di conseguenza detti paesi devono figurare nell’allegato I della presente decisione.

(5) Attualmente 14 Stati membri hanno elaborato certificati nazionali di polizia sanitaria soggetti a condizioni diverse di polizia sanitaria per i pesci ornamentali. A fini di semplificazione, nonché per i posti di ispezione frontalieri della Comunità, per il settore industriale europeo dei pesci ornamentali e per i partner commerciali dei paesi terzi, occorre armonizzare le condizioni di polizia sanitaria e i modelli di certificati.

(6) Le condizioni specifiche di polizia sanitaria e i modelli di certificati per i pesci ornamentali dovranno essere elaborati conformemente alle condizioni e alle certificazioni di cui alla decisione 2003/858/CE, tenendo conto dell’utilizzazione specifica di tali animali nella Comunità e della situazione di polizia sanitaria dei paesi terzi interessati, onde evitare l’introduzione di malattie che potrebbero avere un impatto rilevante sugli stock ittici di allevamento e selvatici nella Comunità una volta introdotte e propagate.

(7) La direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale, stabilisce norme in materia di certificazione.

Le norme e i principi applicati dai funzionari autorizzati dei paesi terzi in conformità della presente decisione devono offrire garanzie equivalenti a quelle previste dalla succitata direttiva.

(8) La presente decisione è applicabile fatte salve le disposizioni comunitarie o nazionali relative alla conservazione

delle specie.

(9) Gli Stati membri e i paesi terzi hanno bisogno di tempo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia di certificazione applicabili alle importazioni. Di conseguenza, la presente decisione non è di immediata applicabilità.

(10) La presente decisione è stata comunicata ai paesi terzi per osservazioni, conformemente all’accordo dell’OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie.

(11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare

e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1. Campo di applicazione

     1. La presente decisione fissa norme armonizzate di polizia sanitaria per le importazioni di pesci ornamentali nella Comunità.

     2. La presente decisione si applica:

     a) ai pesci catturati allo stato selvatico e importati per fini ornamentali;

     b) ai pesci ornamentali importati da trasbordatori e grossisti;

     c) ai pesci ornamentali importati in negozi di animali domestici, centri di giardinaggio, stagni di giardino, acquari di esposizione e strutture analoghe, senza contatto diretto con le acque comunitarie.

 

     Art. 2. Definizioni

     Ai fini della presente decisione, oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 91/67/CEE, si applicano le seguenti definizioni:

     a) «pesci ornamentali»: pesci tenuti, allevati o immessi sul mercato a fini esclusivamente ornamentali;

     b) «pesci ornamentali d’acqua fredda»: pesci ornamentali delle specie sensibili a una o più delle seguenti malattie: necrosi ematopoietica epizootica (EHN), anemia infettiva dei salmoni (ISA), setticemia emorragica virale (VHS), necrosi ematopoietica infettiva (IHN), viremia primaverile della carpa (SVC), nefrobatteriosi (BKD), necrosi pancreatica infettiva (IPN), virus erpetico (KHV) e infezione da Gyrodactylus salaris;

     c) «pesci ornamentali tropicali»: pesci ornamentali diversi dai pesci ornamentali d’acqua fredda;

     d) «trasbordatori»: società o persone che forniscono pesci ornamentali a vari commercianti al minuto o all’ingrosso, mediante importazione di partite per loro conto e che consegnano i vari ordinativi direttamente ai clienti nella Comunità.

 

     Art. 3. Condizioni di importazione di pesci ornamentali d’acqua fredda

     Gli Stati membri autorizzano le importazioni di pesci ornamentali d’acqua fredda nel proprio territorio unicamente se:

     a) i pesci provengono da un paese figurante:

     i) nell’allegato I della decisione 2003/858/CE; oppure

     ii) nella parte I dell’allegato I della presente decisione;

     b) la partita è conforme alle garanzie, anche in materia di imballaggio ed etichettatura, compresi i requisiti supplementari specifici, attestate nel certificato sanitario, che deve essere redatto secondo il modello dell'allegato II, tenuto conto delle note esplicative di cui all'allegato III; e

     c) i pesci sono stati trasportati in condizioni tali da non alterarne lo stato sanitario.

 

     Art. 4. Condizioni di importazione di pesci ornamentali tropicali

     Gli Stati membri autorizzano le importazioni di pesci ornamentali tropicali nel loro territorio unicamente se:

     a) i pesci provengono da un paese figurante nella parte II dell'allegato I della presente decisione;

     b) la partita è conforme alle garanzie, anche in materia di imballaggio ed etichettatura, compresi i requisiti supplementari specifici, attestate nel certificato sanitario, che deve essere redatto secondo il modello dell'allegato IV, tenuto conto delle note esplicative di cui all'allegato III; e

     c) i pesci sono stati trasportati in condizioni tali da non alterarne lo stato sanitario.

 

     Art. 5. Procedure di controllo

     I pesci ornamentali importati da paesi terzi sono soggetti a controlli veterinari al posto di ispezione frontaliero dello Stato membro di arrivo conformemente all’articolo 8 della direttiva 91/496/CEE del Consiglio; il documento veterinario comune di entrata previsto dal regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione va debitamente completato.

 

     Art. 6. Prevenzione della contaminazione delle acque naturali

     1. I pesci ornamentali importati a titolo della presente decisione non vengono rilasciati in aziende di allevamento ittico né in altre strutture dalle quali potrebbero sfuggire e raggiungere o altrimenti contaminare le acque nella Comunità.

     2. L'acqua utilizzata per il trasporto delle partite importate viene trattata in modo tale da evitare la contaminazione delle acque naturali della Comunità.

 

     Art. 7. Data di attuazione

     La presente decisione si applica 6 mesi dopo la data della sua pubblicazione

 

     Art. 8.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

PARTE I

Territori in provenienza dei quali sono autorizzate le importazioni nella Comunità europea di pesci ornamentali d’acqua fredda

 

Paese

Territorio

Osservazioni (1)

Codice ISO

Denominazione

Codice

Descrizione

 

BR

Brasile

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

CO

Colombia

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

CG

Repubblica del Congo

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

MK (2)

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

JM

Giamaica

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

SG

Singapore

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

LK

Sri Lanka

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

TH

Thailandia

 

 

Solo ciprinidi (Cyprinidae)

 

(1) Non vi sono limitazioni se la casella rimane vuota. Se un paese o un territorio è autorizzato ad esportare esclusivamente determinate specie e/o uova o gameti, occorre specificare la specie e/o inserire in questa colonna un commento, ad esempio «solo uova».

(2) Codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva del paese che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.

 

PARTE II

Territori in provenienza dei quali sono autorizzate le importazioni nella Comunità europea di pesci ornamentali

tropicali

Tutti i paesi membri dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE).

[L’elenco dei paesi è disponibile al seguente indirizzo: http://www.oie.int/eng/OIE/PM/en_PM.htm]

 

 

ALLEGATO II

 

 

 

 

 

ALLEGATO III

Note esplicative

Indicazioni generali

(a) I certificati sono rilasciati dalle autorità competenti del paese esportatore.

(b) L'originale di ciascun certificato consta di un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, è costituito in modo tale che dette pagine formino un tutto unico e indivisibile.

(c) Esso è contrassegnato, nell'angolo superiore destro di ogni pagina, dalla dicitura «originale» e reca un numero di codice specifico rilasciato dall'autorità competente. Tutte le pagine del certificato sono numerate: [numero della pagina] di [numero totale di pagine].

(d) L'originale del certificato e le etichette previste nel modello sono redatti in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui sarà effettuata l'ispezione al posto di frontiera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire, se necessario, l'uso di altre lingue accompagnate da una traduzione ufficiale.

(e) Sull'originale del certificato devono essere apposti il giorno di carico della partita per l'esportazione nella CE, un timbro ufficiale e la firma di un ispettore ufficiale designato dall'autorità competente. Le autorità competenti del paese esportatore accertano così che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio.

(f) Il timbro (eccetto quello a secco) e la firma devono essere di colore differente da quello del testo stampato.

(g) L'originale del certificato deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero della CE.

(h) La validità del certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio in mare.

 

Guida per la compilazione della parte I del certificato

(a) Casella I.8. Regione di origine: se del caso, riguarda unicamente misure di regionalizzazione o di definizione di zone approvate conformemente alla presente decisione o alla decisione 2003/858/CE. Le regioni e le zone approvate devono essere indicate come esse figurano nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(b) Casella I.1. Regione di destinazione: cfr. casella I.8.

(c) Casella I.13. Luogo di carico: se diverso da quello indicato nella casella I.11, indicare il luogo in cui gli animali sono stati caricati e, in particolare, sono stati raccolti prima della spedizione.

(d) Casella I.20. Quantità: indicare il peso lordo totale e il peso netto totale in kg.

(e) Casella I.22. Numero dei colli: indicare il numero delle casse in cui gli animali sono trasportati.

(f) Casella I.25. Merci certificate a fini di: indicare l’utilizzazione esclusiva dei pesci. (In ogni specifico certificato figureranno soltanto le utilizzazioni possibili).

— Quarantena: si riferisce alla quarantena richiesta dalla legislazione comunitaria applicabile.

— Animali domestici: si riferisce anche agli animali acquatici ornamentali destinati a negozi di animali o ad altri esercizi analoghi per l’ulteriore vendita.

— Circo/esposizione: si riferisce anche agli animali acquatici ornamentali destinati ad acquari di esposizione o ad altre strutture analoghe, non per vendita ulteriore.

— Altro: si riferisce agli animali destinati a un’utilizzazione non figurante nella presente classificazione, ad esempio importazione privata o tramite trasbordatori.

(g) Casella I.28. Il nome comune della specie può figurare insieme al nome scientifico.

 

 

ALLEGATO IV

 

 


[1] Abrogata dall'art. 19 del Regolamento (CE) n. 1251/2008, con la decorrenza ivi prevista.