§ 1.5.483 – Decisione 27 luglio 1999, n. 567.
Decisione (CE) n. 1999/567 della Commissione che 1999/567/CE stabilisce il modello del certificato di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:27/07/1999
Numero:567


Sommario
Art. 1.      Negli scambi intracomunitari tra zone non riconosciute per quanto riguarda le malattie di cui all'elenco II dell'allegato A della direttiva 91/67/CEE, le partite di pesci vivi di allevamento, [...]
Art. 2.      Negli scambi intracomunitari da un'azienda contaminata da una malattia di cui all'elenco II dell'allegato A della direttiva 91/67/CEE verso altre aziende contaminate dalla stessa malattia, le [...]
Art. 3.      I certificati di cui agli articoli 1 e 2 devono
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 1.5.483 – Decisione 27 luglio 1999, n. 567. [1]

Decisione (CE) n. 1999/567 della Commissione che 1999/567/CE stabilisce il modello del certificato di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 91/67/CEE del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 14 agosto 1999, n. L 216).

 

Art. 1.

     Negli scambi intracomunitari tra zone non riconosciute per quanto riguarda le malattie di cui all'elenco II dell'allegato A della direttiva 91/67/CEE, le partite di pesci vivi di allevamento, nonché delle relative uova e gameti, devono essere scortate da un certificato conforme al modello di cui all'allegato I.

 

     Art. 2.

     Negli scambi intracomunitari da un'azienda contaminata da una malattia di cui all'elenco II dell'allegato A della direttiva 91/67/CEE verso altre aziende contaminate dalla stessa malattia, le partite di pesci vivi di allevamento, nonché delle relative uova o gameti, devono essere scortate da un certificato conforme al modello di cui all'allegato II.

 

     Art. 3.

     I certificati di cui agli articoli 1 e 2 devono:

     - essere redatti almeno nella(e) lingua(e) dello Stato membro destinatario;

     - scortare i pesci, nonché le relative uova o gameti, nell'esemplare originale;

     - essere costituito da un unico foglio;

     - essere rilasciato per un unico destinatario.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I

(omissis)

 

ALLEGATO II

(omissis)


[1] Abrogata dall'art. 19 del Regolamento (CE) n. 1251/2008, con la decorrenza ivi prevista.