§ 69.1.53 - D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23.
Concessione di amnistia per reati tributari


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.1 amnistia indulto e condono
Data:20/01/1992
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Amnistia)
Art. 2.  (Esclusioni dall'amnistia)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 69.1.53 - D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23.

Concessione di amnistia per reati tributari

(G.U. 23 gennaio 1992, n. 18)

 

 

     Art. 1. (Amnistia)

     1. E' concessa amnistia per i reati previsti in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, commessi fino al 30 settembre 1991 e riferibili ai periodi di imposta che possono essere definiti secondo le disposizioni del titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

     2. Per ciascuna imposta l'amnistia si applica, salvo quanto previsto dal comma 3, a tutti i reati di cui al comma 1 riferibili al periodo di imposta a condizione che il contribuente o chiunque altro, avendone interesse, presenti dichiarazione integrativa per la definizione per l'intero periodo ovvero definisca il periodo stesso. L'amnistia si applica, indipendentemente dalla definizione dell'intero periodo di imposta:

     a) relativamente ai reati di cui al primo e al secondo comma dell'art. 1 e al numero 7 dell'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nonché alla lettera f) del comma 1 dell'art. 4 del predetto decreto nel testo modificato dal decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1991, n. 154, e al primo comma dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nei limiti degli importi integrativamente dichiarati o versati;

     b) relativamente alle altre contravvenzioni, se la dichiarazione integrativa reca l'impegno a versare gli importi minimi previsti dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 38 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

     3. Per i reati commessi dai sostituti d'imposta l'amnistia si applica a condizione che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le ritenute siano state versate ovvero l'importo delle ritenute non versate risulti compreso in quello indicato nella dichiarazione integrativa.

     4. Nei confronti delle persone che si trovano nelle condizioni previste dal comma 6 dell'art. 57 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'amnistia si applica altresì per ciascun periodo d'imposta cui i reati si riferiscono, se è presentata l'istanza di cui allo stesso comma 6.

     5. E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati, commessi fino al 30 settembre 1991, previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del codice penale, nonché dall'art. 2621 del codice civile quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria.

 

          Art. 2. (Esclusioni dall'amnistia)

     1. L'amnistia non si applica:

     a) ai condannati per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis, 648-ter del codice penale o per taluno dei delitti richiamati nel citato art. 648-bis;

     b) ai condannati, qualora ricorrano le circostanze previste dall'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

     c) alle persone indiziate di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso e sottoposte ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

     2. L'amnistia non si applica anche se la sentenza di condanna di cui al comma 1, per fatti anteriormente commessi, è divenuta definitiva successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che a tale data sia pendente il relativo processo penale.

     3. I procedimenti in corso per i reati di cui all'art. 1 sono sospesi fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione integrativa o dell'istanza di cui al comma 6 dell'art. 57 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e, se queste sono state presentate, fino a quando l'ufficio finanziario non avrà comunicato al giudice, evitando ogni ritardo, gli elementi necessari per valutare la sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione dell'amnistia.

     4. Agli effetti della disposizione contenuta nel comma 2, se la dichiarazione integrativa è presentata da soggetti nei cui confronti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è pendente processo penale per taluno dei reati indicati al comma 1, i procedimenti in corso restano comunque sospesi in attesa dell'esito definitivo dei suddetti processi; a tal fine la pendenza di tali processi e la definizione degli stessi sono comunicate dalla cancelleria al locale ufficio delle imposte che ne dà notizia al giudice, senza ritardo, anche per tramite dell'ufficio competente, se diverso.

 

          Art. 3. (Entrata in vigore)

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.