§ 69.3.27 - D.L. 16 marzo 1991, n. 83.
Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.3 reati
Data:16/03/1991
Numero:83


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 3.      1. L'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente
Art. 4.  [5]
Art. 5.  [6]
Art. 6.      1. L'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente
Art. 7.  [8]
Art. 8.      1. Le violazioni indicate nell'art. 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, commesse fino alla data di entrata in vigore del [...]
Art. 9.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 69.3.27 - D.L. 16 marzo 1991, n. 83. [1]

Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze.

(G.U. 16 marzo 1991, n. 64).

 

 

Art. 1. [2]

     1. L'art. 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente:

     “Art. 1.

     1. Chi omette di presentare una delle dichiarazioni che è obbligato a presentare ai fini delle imposte sui redditi o ai fini dell'imposta sul valore aggiunto è punito, se l'ammontare dei redditi fondiari, corrispettivi, ricavi, compensi o altri proventi non dichiarati è superiore a cento milioni di lire, con la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni; se l'ammontare predetto è superiore a cinquanta milioni ma non a cento milioni di lire, si applica la pena dell'arresto fino a due anni o dell'ammenda fino a lire cinque milioni. Ai fini del presente comma non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad un ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

     2. É punito con la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni chiunque:

     a) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ne omette l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi o annota i relativi corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se l'ammontare dei corrispettivi non annotati nelle scritture del relativo periodo di imposta è superiore a centocinquanta milioni di lire e allo 0,25 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultante dall'ultima dichiarazione presentata, al netto di quelli imputati ai redditi di immobili o di capitale di cui alla lettera c) o, comunque, è superiore a cinquecento milioni di lire;

     b) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ne omette la fatturazione o l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero indica nelle fatture o nelle annotazioni i relativi corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati nelle scritture contabili del relativo periodo di imposta è superiore a centocinquanta milioni di lire e allo 0,25 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultante dall'ultima dichiarazione presentata o, comunque, è superiore a cinquecento milioni di lire;

     c) nella dichiarazione annuale indica redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non era obbligato ad annotazioni in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di oltre cento milioni di lire; se l'ammontare dei redditi indicati è inferiore a quello effettivo di oltre un quarto di quest'ultimo e di oltre cinquanta milioni di lire, ma non di cento milioni di lire, si applica la pena dell'arresto fino a due anni o dell'ammenda fino a lire quattro milioni. Per i terreni ed i fabbricati si considera effettivo il reddito determinato ai fini delle imposte sui redditi. Si tiene conto dei redditi fondiari o di capitale anche se concorrono a formare il reddito di impresa, purchè non derivanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi.

     3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati è superiore a cinquanta milioni di lire e al 2 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultante dall'ultima dichiarazione presentata o comunque è superiore a cento milioni di lire, si applica la pena dell'arresto fino a due anni o dell'ammenda fino a lire quattro milioni.

     4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e in quelli previsti nel comma 3 non si considerano omesse le annotazioni e le fatturazioni di corrispettivi, purchè ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

     a) le annotazioni siano state effettuate in taluna delle scritture contabili indicate nel comma 6 o i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, e i corrispettivi non annotati o non fatturati risultino altresì compresi nella relativa dichiarazione annuale e sia versata l'imposta globalmente dovuta. Le annotazioni devono essere effettuate o i documenti devono essere emessi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche;

     b) fuori dei casi di cui alla lettera a) del presente comma, i corrispettivi non annotati o non fatturati risultino compresi nella relativa dichiarazione annuale e sia versata l'imposta globalmente dovuta sempre che la violazione non sia stata constatata e che non siano iniziate ispezioni o verifiche;

     c) si tratti di operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte;

     d) le annotazioni effettuate in violazione dei criteri di cui al comma 1 dell'art. 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, risultino dalle scritture contabili obbligatorie del periodo di imposta precedente o successivo a quello di competenza e derivino dall'adozione di metodi costanti di impostazione contabile, essendosi tenuto conto dei relativi corrispettivi nella dichiarazione del periodo in cui l'annotazione è stata eseguita.

     5. Ai fini delle contravvenzioni di omessa o di infedele dichiarazione non si tiene conto dei redditi non dichiarati qualora si tratti di somme costituenti reddito di lavoro dipendente o redditi assimilati purchè assoggettate a ritenuta alla fonte e purchè il reddito complessivo sia costituito per almeno due terzi da redditi di lavoro dipendente o assimilati.

     6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire quattro milioni chi, essendovi obbligato, non tiene o non conserva per il periodo stabilito dal secondo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'art. 10 quinquies del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, taluna delle seguenti scritture contabili: libro giornale; libro degli inventari; registro delle fatture; registro dei corrispettivi; registro degli acquisti. Si considerano non tenute le scritture contabili non bollate e non vidimate per almeno due anni consecutivi, nonchè quelle inattendibili nel loro complesso a causa di irregolarità gravi, numerose e ripetute. É punita con l'ammenda da lire duecentomila a un milione la irregolare tenuta delle scritture contabili quando la bollatura iniziale non è stata apposta prima dell'uso ovvero la vidimazione annuale non è stata effettuata, anche se il libro è composto di più fascicoli progressivamente numerati, entro la fine del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun anno dalla data di inizio dell'uso ovvero, per l'inventario, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o, per i soggetti che vi siano tenuti, entro due mesi dal termine per l'approvazione del bilancio o rendiconto.”

 

     Art .2. [3]

     1. Il comma 5 dell'art. 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è sostituito dal seguente:

     “5. L'omessa tenuta o conservazione del repertorio della clientela ovvero delle scritture di cui al comma 4 sono punite con le pene indicate nell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516. Il repertorio e le scritture si considerano non tenuti se non regolarmente bollati.”.

 

     Art. 3.

     1. L'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente:

     “Art. 2. - 1. Chiunque, essendovi obbligato, omette di presentare la dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, se l'ammontare delle somme pagate e non dichiarate è superiore a lire cinquanta milioni per periodo d'imposta, è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire cinque milioni. Ai fini del presente comma non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad un ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

     2. É punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a lire sei milioni chiunque, in qualità di sostituto d'imposta, al di fuori del caso di cui al comma 3, non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale ritenute alle quali è obbligato per legge relativamente a somme pagate, per un ammontare complessivo per ciascun periodo d'imposta superiore a lire cinquanta milioni. Non si tiene conto delle ritenute non versate che, in relazione al singolo percipiente, risultano inferiori al 5 per cento delle ritenute ad esso relative

     3. Chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare complessivo superiore a lire venticinque milioni per ciascun periodo d'imposta, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni; se il predetto ammontare complessivo è superiore a dieci milioni di lire ma non a venticinque milioni di lire per ciascuno periodo d'imposta si applica la pena dell'arresto fino a tre anni o dell'ammenda fino a lire sei milioni.

     4. Se coesistono i reati di mancata presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta e di mancato versamento delle ritenute di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, si applicano le sole pene previste al comma 2.” [4]

 

          Art. 4. [5]

 

     Art. 5. [6]

 

     Art. 6.

     1. L'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente:

     “Art. 4. - 1. É punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da cinque a dieci milioni di lire chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto o di conseguire un indebito rimborso ovvero di consentire l'evasione o indebito rimborso a terzi:

     a) allega alla dichiarazione annuale dei redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o di sostituto di imposta o esibisce agli uffici finanziari o agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria o, comunque, rilascia o utilizza documenti contraffatti o alterati;

     b) distrugge od occulta in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione del volume di affari o dei redditi;

     c) negli elenchi nominativi allegati alla dichiarazione annuale o nella dichiarazione annuale presentata in qualità di sostituto di imposta indica nomi immaginari o comunque diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono;

     d) emette o utilizza fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti o recanti l'indicazione dei corrispettivi o dell'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale; ovvero emette o utilizza fatture o altri documenti recanti l'indicazione di nomi diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono;

     e) nei certificati rilasciati ai soggetti ai quali ha corrisposto compensi o altre somme soggetti a ritenute alla fonte a titolo di acconto indica somme, al lordo delle ritenute, diverse da quelle effettivamente corrisposte e chi fa uso di essi;

     f) indica nella dichiarazione dei redditi ovvero nel bilancio o rendiconto ad essa allegato, al di fuori dei casi previsti dall'art. 1, ricavi, proventi od altri componenti positivi di reddito, ovvero spese od altri componenti negativi di reddito in misura diversa da quella effettiva utilizzando documenti attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero ovvero ponendo in essere altri comportamenti fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento di fatti materiali.

     2. Se i fatti previsti nelle lettere a), c), d), e) ed f) del comma 1 sono di lieve entità si applica la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a lire cinque milioni. I fatti non si considerano in ogni caso di lieve entità quando i relativi importi complessivi sono superiori a lire cinquanta milioni.”. [7]

 

     Art. 7. [8]

 

     Art. 8.

     1. Le violazioni indicate nell'art. 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, commesse fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite con il pagamento, per ciascuno dei periodi d'imposta cui si riferiscono, della somma di lire un milione, che deve essere versata contestualmente alla presentazione di apposita istanza entro il 31 luglio 1991, ovvero entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di garanzia, nel caso in questo non sia ancora pervenuto. É data facoltà all'interessato di presentare apposita istanza per la rateizzazione dell'importo dovuto che dovrà essere versato in quattro rate di uguale importo scadenti nei mesi di luglio ed ottobre degli anni 1991 e 1992; la rateizzazione può essere richiesta se l'importo complessivo supera tre milioni di lire e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 12 per cento. L'istanza deve essere presentata da chiunque vi abbia interesse, nei predetti termini, all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione della stessa. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 maggio 1991; con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasmissione all'ufficio delle imposte dirette di uno degli esemplari. Le disposizioni di cui sopra non si applicano allorchè le predette violazioni siano altresì previste come reato da disposizioni diverse da quelle di cui agli articoli 1, ultimo comma, 2, commi primo, numeri 2) e 3), e secondo, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nonchè all'art. 3, comma 5, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. [9]

     2. Le sanzioni amministrative previste nell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non di applicano ai contribuenti ed ai sostituti di imposta che hanno provveduto entro il 31 dicembre 1990 al pagamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta chiusi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Su istanza degli interessati gli uffici delle imposte provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo non ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima. Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi entro il 31 dicembre 1990, la soprattassa non è dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo.

     3. Il versamento delle somme dovute ai sensi del comma 1 deve essere eseguito a norma dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, secondo modalità stabilite con il decreto previsto dal medesimo comma. In caso di mancato o insufficiente versamento l'Ufficio provvede alla riscossione delle somme non versate applicando gli interessi in ragione del 10 per cento annuo e la soprattassa di cui al primo comma dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     4. I giudizi pendenti dinanzi alle commissioni tributarie relativi alle violazioni previste nel presente articolo, sono sospesi. Gli uffici devono trasmettere alle commissioni tributarie, entro il semestre successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, un elenco cumulativo contenente l'indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso. Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano l'estinzione del giudizio.

     5. Nello stato di previsione dell'entrata è istituito un apposito capitolo cui affluiscono le riscossioni di cui al presente articolo. Sullo stesso capitolo affluiscono le riscossioni degli interessi e soprattasse per omesso, insufficiente e ritardato pagamento.

     6. I procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli 1, ultimo comma, 2, commi primo, numeri 2) e 3), e secondo, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nonchè all'art. 3, comma 5, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospesi fino alla data del 31 luglio 1991 o al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'avviso di garanzia; in caso di rateizzazione sono ulteriormente sospesi, su documentata istanza dell'interessato fino alla scadenza del termine per il versamento rateale. [10]

 

     Art. 9.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della L. 15 maggio 1991, n. 154.

[2] Articolo così sostituito dalla L. 15 maggio 1991, n. 154, di conversione.

[3] Articolo così sostituito dalla L. 15 maggio 1991, n. 154, di conversione.

[4] Comma così modificato dalla L. 15 maggio 1991, n. 154, di conversione.

[5] Articolo abrogato dalla L. 15 maggio 1991, n. 154, di conversione.

[6] Articolo abrogato dalla L. 15 maggio 1991, n. 154, di conversione.

[7] Comma così modificato dalla L. 15 maggio 1991, n. 154, di conversione.

[8] Articolo modificato dalla L. 15 maggio 1991, n. 154, di conversione e abrogato dall’art. 24 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

[9] Comma così sostituito dalla L. 15 maggio 1991, n. 154, di conversione.

[10] Comma così sostituito dalla L. 15 maggio 1991, n. 154, di conversione.