§ 95.21.27 – D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42.
Disposizioni correttive e di coordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.21 imposta sul reddito
Data:04/02/1988
Numero:42


Sommario
Art. 1.      1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti correzioni e [...]
Art. 2.      1. I riferimenti al testo unico, contenuti senza altre indicazioni nelle successive disposizioni del presente decreto, si intendono come fatti al testo unico delle [...]
Art. 3.      1. Ai fini degli articoli 3, comma 3, lettera b) e 10, comma 1, lettera h), del testo unico, gli assegni corrisposti al coniuge anche per il mantenimento dei figli si [...]
Art. 4.      1. Il diritto di scelta tra il riporto e il rimborso dell'eccedenza, previsto negli articoli 11, comma 3,19, comma 2,94, comma 1, e 107, comma 3, del testo unico, deve [...]
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20.      1. Le disposizioni degli articoli 10, comma 1,110, comma 1, 113, comma 2, e 114, comma 1, del testo unico, che subordinano la deducibilità degli oneri alla condizione [...]
Art. 21.      1. Le disposizioni degli articoli 11, comma 3, 19, comma 2, 94, comma 1, e 107, comma 3, del testo unico, che attribuiscono al contribuente la scelta tra il riporto e il [...]
Art. 22.      1. La disposizione dell'art. 38, comma 5, del testo unico, secondo cui nella dichiarazione dei redditi deve essere attestata la durata anziché la persistenza dello stato [...]
Art. 23.      1. La disposizione dell'art. 54, comma 4, del testo unico si applica per le plusvalenze realizzate a partire dal primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987. [...]
Art. 24.      1. Il minor valore attribuito alle rimanenze in un esercizio chiuso anteriormente alla data di inizio del primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987, in [...]
Art. 25.      1. La disposizione dell'art. 66, comma 3, del testo unico, secondo cui le perdite su crediti sono in ogni caso deducibili se il debitore è assoggettato a procedura [...]
Art. 26.      1. Per gli ammortamenti iniziati negli esercizi chiusi anteriormente alla data di inizio del primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987 continuano ad [...]
Art. 27.      1. Per le imprese e le società il cui esercizio non coincide con l'anno solare la disposizione dell'art. 72, comma 5, del testo unico si applica con riferimento al [...]
Art. 28.      1. La disposizione dell'art. 106, comma 2, del testo unico, secondo cui la maggiorazione di conguaglio non si applica alle società operanti nel Mezzogiorno, non vale per [...]
Art. 29.      1. Le disposizioni dell'art. 109, commi 2 e 3, del testo unico si applicano a partire dal primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987
Art. 30.      1. Le disposizioni dell'art. 124 del testo unico, concernenti la liquidazione ordinaria, si applicano anche per le liquidazioni di società in corso alla data del 1° [...]
Art. 31.      1. Le disposizioni dell'art. 125 del testo unico, concernenti il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, si applicano anche per le procedure in corso alla [...]
Art. 32.      1. A partire dal 1° gennaio 1988 e fino alla data di entrata in vigore del testo unico relativo all'accertamento delle imposte sui redditi, le società in nome collettivo [...]
Art. 33.      1. A partire dal 1° gennaio 1988 e fino alla data di entrata in vigore del testo unico relativo all'accertamento delle imposte sui redditi, le disposizioni in materia di [...]
Art. 34.      1. Per i proventi delle obbligazioni e dei titoli similari sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 [...]
Art. 35.      1. I riferimenti a disposizioni deidecreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, n. 598 e n. 599, contenuti in provvedimenti emanati anteriormente [...]
Art. 36.      1. Le disposizioni del testo unico non considerate nei precedenti articoli di questo capo hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti al primo periodo di [...]
Art. 37.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con effetto dal 1° gennaio 1988


§ 95.21.27 – D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42.

Disposizioni correttive e di coordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

(G.U. 29 febbraio 1988, n. 49).

 

Capo I

Disposizioni correttive e di coordinamento

 

     Art. 1.

     1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti correzioni e aggiunte:

     nell'art. 13, commi 4 e 5, le parole: "redditi di lavoro autonomo o di impresa" sono sostituite con le parole: "redditi di lavoro autonomo e di impresa";

     nell'art. 16, comma 1, lettera d), sono aggiunte, dopo le parole: "rapporti di agenzia", le parole: "delle persone fisiche";

     nell'art. 16, comma 1, lettera g), sono aggiunte, dopo la parola: "aziende", le parole: "possedute da più di cinque anni";

     nell'art. 16, comma 1, lettera m), le parole: "tra la costituzione della società, la comunicazione del recesso" sono sostituite con le parole: "tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso";

     nell'art. 16, comma 3, sono aggiunte, dopo le parole: "Per i redditi indicati alle lettere da a) a f) del comma 1", le parole: "e per quelli indicati alle lettere da g) a n) non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali";

     la disposizione dell'art. 16, comma 4, è trasferita nell'art. 9, quale comma 5;

     nell'art. 20, comma 2, lettera d), le parole: "corrisposti a" sono sostituite con le parole: "conseguiti da";

     nell'art. 41, comma 1, lettera e), la parola: "uili" è sostituita con la seguente: "utili";

     nell'art. 44, comma 3, le parole: "quando l'utile è soggetto a ritenuta alla fonte a titolo di imposta" sono sostituite con le parole: "nell'applicazione delle ritenute alla fonte. Il capitale sociale ai fini del calcolo dell'eccedenza è assunto al netto della parte derivante dal passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1";

     nell'art. 54, comma 4, la parola: "decimo" è sostituita con la seguente: "nono";

     nell'art. 55, comma 2, le parole: "può essere accantonata ai sensi" sono sostituite con le parole: "concorre a formare il reddito a norma";

     nell'art. 58, comma 1, lettera c), le parole: "del rapporto di agenzia" sono sostituite con le parole: "di rapporti di agenzia delle persone fisiche";

     nell'art. 61, comma 5, secondo periodo, sono aggiunte, dopo le parole: "dei versamenti", le parole: "e delle remissioni di debito";

     nell'art. 61, comma 5, terzo periodo, le parole: "Nella determinazione del valore normale" sono sostituite con le parole: "Nella determinazione, a norma del comma 3, del valore minimo";

     nell'art. 75, comma 1, le parole: "sono deducibili" sono sostituite con le parole: "concorrono a formarlo";

     nell'art. 75, comma 2, lettera a), le parole: ", se diversa," sono sostituite con le parole: ", se diversa e successiva,";

     nell'art. 75, comma 4, le parole: "certi e precisi." sono sostituite con le parole: "certi e precisi, salvo quanto stabilito per le apposite scritture nel successivo comma 6.";

     nell'art. 76, comma 5, le parole: "se ne deriva aumento del reddito." sono sostituite con le parole: "se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali "procedure amichevoli" previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi.";

     nell'art. 79, comma 5, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi e alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito d'impresa pur non risultando dalle registrazioni e annotazioni di cui al comma 6, la disposizione del terzo periodo del comma 4 dell'art. 75.";

     nell'art. 84, comma 1, le parole: "non sono o non devono" sono sostituite con le parole: "non sono e non devono";

     nell'art. 107, comma 3, le parole da "la società o l'ente" alla fine sono sostituite con le parole: "la eccedenza costituisce credito d'imposta agli effetti dell'art. 94";

     nell'art. 109, comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "; per i beni adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività si applicano le disposizioni dell'art. 67, comma 10.";

     nell'art. 113, comma 1, sono aggiunte, dopo la parola: "conto", le parole: "dei profitti e delle perdite";

     nell'art. 118, comma 2, le parole: "immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali" sono sostituite con le parole: "immobili di cui all'art. 57, comma 1.";

     nell'art. 122, comma 4, le parole: "è ridotto del 15 per cento" sono sostituite con le parole: "è ridotto al 36 per cento";

     nell'art. 124, comma 4, le parole: "immobili non strumentali" sono sostituite con le parole: "immobili di cui all'art. 57, comma 1";

     nell'art. 125, comma 4, le parole: "ciascuno degli immobili non strumentali compresi nel fallimento" sono sostituite con le parole: "ciascuno degli immobili di cui all'art. 57, comma 1, e di quelli personali dell'imprenditore o dei soci compresi nel fallimento";

     la disposizione dell'art. 125, comma 5, è trasferita nell'art. 54 come comma 6;

     nell'art. 131, comma 1, le parole: "dopo l'accettazione di eredità" sono sostituite con le parole: "dopo l'accettazione dell'eredità".

 

          Art. 2.

     1. I riferimenti al testo unico, contenuti senza altre indicazioni nelle successive disposizioni del presente decreto, si intendono come fatti al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le correzioni e aggiunte di cui all'art. 1.

 

Capo II

Disposizioni di attuazione

 

          Art. 3.

     1. Ai fini degli articoli 3, comma 3, lettera b) e 10, comma 1, lettera h), del testo unico, gli assegni corrisposti al coniuge anche per il mantenimento dei figli si considerano destinati al mantenimento di questi ultimi per metà del loro ammontare se dal provvedimento dell'autorità giudiziaria non risulta una diversa ripartizione.

 

          Art. 4.

     1. Il diritto di scelta tra il riporto e il rimborso dell'eccedenza, previsto negli articoli 11, comma 3,19, comma 2,94, comma 1, e 107, comma 3, del testo unico, deve essere esercitato nella dichiarazione dei redditi per l'intero ammontare dell'eccedenza stessa. La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per il riporto.

     2. In caso di riporto l'eccedenza è computata in diminuzione anche in sede di acconto dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta successivo.

     3. La parte dell'eccedenza riportata che non trova capienza nell'imposta dovuta per il periodo di imposta successivo costituisce eccedenza per il periodo stesso ed è oggetto di ulteriore scelta tra il riporto e il rimborso.

     4. Se l'eccedenza riportata non è computata in diminuzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo, o se questa non è presentata, il contribuente può chiederne il rimborso presentando istanza all'intendente di finanza del suo domicilio fiscale a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

     5. Sull'eccedenza computata in diminuzione dell'imposta non competono interessi. Se è richiesto il rimborso a norma dei commi 3 e 4 competono gli interessi di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dal secondo semestre successivo, rispettivamente, alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi o a quella di presentazione dell'istanza.

 

          Art. 5. [1]

     [1. La quota fino a concorrenza della quale, a norma dell'art. 15, comma 1, del testo unico, sono ammesse in detrazione le imposte pagate all'estero è determinata con riferimento all'imposta italiana corrispondente al reddito complessivo netto, senza tenere conto delle perdite di precedenti esercizi, alla cui formazione hanno concorso i redditi prodotti all'estero.]

 

          Art. 6. [2]

     [1. Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all'art. 16, comma 1, lettera l), del testo unico, valgono, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 44 dello stesso testo unico.]

 

          Art. 7. [3]

 

          Art. 8. [4]

     [1. La scelta prevista nell'art. 54, comma 4, del testo unico deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.

     2. Per le plusvalenze realizzate dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato la scelta deve essere fatta, con effetto anche per i soci, nella dichiarazione dei redditi della società.]

 

          Art. 9. [5]

     [1. La richiesta dell'autorizzazione di cui all'art. 60, comma 5, del testo unico deve essere presentata o spedita mediante raccomandata all'ufficio delle imposte e s'intende accolta se l'ufficio non notifica avviso contrario entro tre mesi. L'autorizzazione ha effetto a condizione che il contribuente adotti il metodo contabile previsto nel detto comma per tutte le opere, forniture e servizi.]

 

          Art. 10. [6]

     [1. La disposizione dell'art. 60, comma 7, del testo unico si applica con riferimento all'ammontare dei corrispettivi proporzionalmente corrispondenti al valore complessivo, di cui al comma 1 dello stesso articolo, al netto delle somme riscosse.]

 

          Art. 11. [7]

     [1. Ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, a norma dell'art. 66, comma 3, del testo unico, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.]

 

          Art. 12. [8]

     [1. Per le spese di cui all'art. 67, comma 7, del testo unico, relative ai beni acquisiti nel corso dell'esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, il limite percentuale di deducibilità ivi stabilito è calcolato sulla parte del relativo costo proporzionale alla durata del possesso.]

 

          Art. 13. [9]

     [1. Per i beni concessi in locazione finanziaria la quota costante di ammortamento, di cui all'art. 67, comma 8, del testo unico, è determinata dividendo il costo ammortizzabile ivi indicato per il numero degli esercizi, considerando tali anche le frazioni, compresi nella durata della locazione ed è deducibile a partire dall'esercizio nel quale è avvenuta la consegna del bene. Gli stessi criteri, con riferimento alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge, valgono per la determinazione e la deduzione delle quote di ammortamento del costo dei diritti di cui all'art. 68, comma 2, del testo unico.]

 

          Art. 14. [10]

     [1. Nella determinazione del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario dell'azienda le quote di ammortamento, di cui agli articoli 67, comma 9, e68, comma 4, del testo unico, sono commisurate al costo originario dei beni quale risulta dalla contabilità del concedente e sono deducibili fino a concorrenza del costo non ancora ammortizzato ovvero, se il concedente non ha tenuto regolarmente il registro dei beni ammortizzabili, considerando già dedotte, per il 50 per cento del loro ammontare, le quote relative al periodo di ammortamento già decorso.

     2. Le disposizioni del testo unico indicate nel comma 1, non si applicano nei casi di deroga convenzionale alle norme dell'art. 2561 del codice civile, concernenti l'obbligo di conservazione dell'efficienza dei beni ammortizzabili.]

 

          Art. 15. [11]

     [1. La disposizione di cui all'art. 104, comma 2, del testo unico vale anche per le aziende e gli istituti di credito abilitati dalla Banca d'Italia a compiere operazioni valutarie e in cambi.]

 

          Art. 16. [12]

     [1. Tra i versamenti di cui all'art. 123, comma 5, del testo unico non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici.]

 

          Art. 17. [13]

     [1. In caso di liquidazione ordinaria, di cui all'articolo 124 del testo unico, le dichiarazioni previste nei primi tre commi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono essere presentate, dal liquidatore o in mancanza dall'imprenditore, anche se si tratta di imprese individuali. La comunicazione all'ufficio delle imposte, prevista nel comma 1 del predetto art. 124, si considera effettuata alla data di consegna della raccomandata all'ufficio postale.

     2. I presupposti per la determinazione del reddito, a norma dell'art. 79 o dell'art. 80 del testo unico, prevista nell'art. 124, commi 1 e 2, dello stesso testo unico, devono sussistere, rispettivamente, alla data di inizio della liquidazione o a quella di chiusura dell'esercizio precedente.]

 

          Art. 18. [14]

     [1. In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa il reddito d'impresa, di cui al comma 1 e quello di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 125 del testo unico, risultano dalle dichiarazioni iniziale e finale che devono essere presentate dal curatore o dal commissario liquidatore a norma dell'art. 10, commi primo, secondo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

     2. Il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio del procedimento concorsuale, di cui al comma 2 dell'art. 125 del testo unico, è determinato mediante il confronto, secondo i valori riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, tra le attività e le passività risultanti dal bilancio di cui al comma 1 dello stesso articolo, redatto e allegato alla dichiarazione iniziale dal curatore o dal commissario liquidatore. Il patrimonio netto è considerato nullo se l'ammontare delle passività è pari o superiore a quello delle attività.

     3. Il curatore o il commissario liquidatore, prima di presentare la dichiarazione finale, deve provvedere al versamento, nei modi ordinari, dell'imposta locale sui redditi afferente il reddito d'impresa che ne risulta, nonché al versamento, se la società fallita o liquidata vi è soggetta, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

     4. In caso di fallimento o di liquidazione coatta, di imprese individuali o di società in nome collettivo o in accomandita semplice, il curatore o il commissario liquidatore, contemporaneamente alla presentazione delle dichiarazioni iniziale e finale di cui al comma 1, deve consegnarne o spedirne copia per raccomandata all'imprenditore e a ciascuno dei familiari partecipanti all'impresa, ovvero a ciascuno dei soci, ai fini dell'inclusione del reddito o della perdita che ne risulta nelle rispettive dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in cui ha avuto inizio e in quello in cui si è chiuso il procedimento concorsuale.

     5. Per ciascuno degli immobili di cui all'articolo 125, comma 4, secondo periodo, del testo unico il curatore o il commissario liquidatore, nel termine di un mese dalla vendita, deve presentare all'ufficio delle imposte apposita dichiarazione ai fini dell'imposta locale sui redditi, previo versamento nei modi ordinari del relativo importo, determinato a norma dell'art. 23 del testo unico.]

 

          Art. 19. [15]

     [1. I curatori di eredità giacenti e gli amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti, oltre alle dichiarazioni dei redditi di cui all'art. 131 del testo unico, da presentare nei termini ordinari, relative al periodo d'imposta nel quale hanno assunto le rispettive funzioni e ai periodi d'imposta successivi fino a quello anteriore al periodo d'imposta nel quale cessa la curatela o l'amministrazione, sono tenuti a presentare, entro sei mesi dall'assunzione delle funzioni:

     a) le dichiarazioni dei predetti redditi relative al periodo d'imposta nel quale si è aperta la successione, se anteriore a quello nel quale hanno assunto le funzioni, e gli altri periodi d'imposta già decorsi anteriormente a quest'ultimo;

     b) la dichiarazione dei redditi posseduti nell'ultimo periodo d'imposta dal contribuente deceduto e, se il relativo termine non era scaduto alla data del decesso, quella dei redditi posseduti nel periodo d'imposta precedente.

     2. I curatori e gli amministratori devono inoltre:

     a) adempiere, per i periodi d'imposta indicati nell'alinea del comma 1, se nell'asse ereditario sono comprese aziende commerciali o agricole, gli obblighi contabili e quelli a carico dei sostituti d'imposta, stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

     b) presentare, entro sei mesi dall'assunzione delle funzioni, le dichiarazioni di sostituto d'imposta relative ai pagamenti effettuati nei periodi d'imposta considerati nelle lettere a) e b) del comma 1;

     c) comunicare, mediante raccomandata all'ufficio delle imposte, entro sessanta giorni, l'assunzione e la cessazione delle funzioni; la comunicazione di cessazione deve contenere l'indicazione dei dati identificativi degli eredi e delle quote ereditarie di ciascuno di essi.

     3. L'erede, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è cessata la curatela o l'amministrazione, deve darne comunicazione e indicare l'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del contribuente deceduto, i dati identificativi del curatore o dell'amministratore e degli altri eredi e la propria quota di eredità. Nella stessa dichiarazione può essere esercitata, per ciascuno degli anni per i quali i redditi di cui all'art. 131 del testo unico sono stati determinati in via provvisoria, la facoltà prevista nell'art. 16, comma 3, dello stesso testo unico.

     4. Dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, o in mancanza dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata, decorre il termine per la liquidazione definitiva delle imposte a norma dell'articolo 131 del testo unico.

     5. Nei confronti del curatore o dell'amministratore, salvo quanto disposto nel comma 1, i termini pendenti alla data di apertura della successione e quelli aventi inizio prima della data di assunzione delle funzioni sono sospesi fino a tale data e sono prorogati di sei mesi.]

 

Capo III

Disposizioni transitorie

 

          Art. 20.

     1. Le disposizioni degli articoli 10, comma 1,110, comma 1, 113, comma 2, e 114, comma 1, del testo unico, che subordinano la deducibilità degli oneri alla condizione che la relativa documentazione sia allegata alla dichiarazione dei redditi, si applicano a partire dalla dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987, intendendosi come tale, anche nei successivi articoli del presente decreto, il primo periodo d'imposta avente inizio dopo la detta data.

     2. Le imposte già deducibili dal reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare, dovute per gli anni anteriori al 1974, si deducono per metà del loro ammontare dal reddito complessivo, a norma dell'articolo 10 del testo unico, nel periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la riscossione dei ruoli nei quali sono iscritte. Nella stessa misura e nello stesso periodo d'imposta si deducono, ai fini dell'imposta sul reddito per le persone giuridiche, le imposte già deducibili dal reddito complessivo ai fini dell'imposta sulle società dovute per i detti anni.

 

          Art. 21.

     1. Le disposizioni degli articoli 11, comma 3, 19, comma 2, 94, comma 1, e 107, comma 3, del testo unico, che attribuiscono al contribuente la scelta tra il riporto e il rimborso dell'eccedenza, si applicano a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987.

     2. Con la stessa decorrenza si applicano le disposizioni dell'art. 16, commi 2 e 3, del testo unico, concernenti le opzioni da esercitare ai fini della tassazione separata.

 

          Art. 22.

     1. La disposizione dell'art. 38, comma 5, del testo unico, secondo cui nella dichiarazione dei redditi deve essere attestata la durata anziché la persistenza dello stato di non locazione, si applica a partire dalla prima dichiarazione da presentare dopo il 31 dicembre 1987.

 

          Art. 23.

     1. La disposizione dell'art. 54, comma 4, del testo unico si applica per le plusvalenze realizzate a partire dal primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987. Per le plusvalenze realizzate precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 1987.

     2. Nei confronti delle imprese individuali, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato e degli enti non commerciali, la disposizione dell'art. 54, comma 1, lettera c), del testo unico non si applica per le plusvalenze già iscritte nel bilancio dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data di inizio del primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987.

 

          Art. 24.

     1. Il minor valore attribuito alle rimanenze in un esercizio chiuso anteriormente alla data di inizio del primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987, in conformità alle disposizioni degli articoli 62, quarto comma, e 64, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, vale anche per gli esercizi successivi, sempreché le rimanenze non risultino iscritte in bilancio per un valore superiore.

 

          Art. 25.

     1. La disposizione dell'art. 66, comma 3, del testo unico, secondo cui le perdite su crediti sono in ogni caso deducibili se il debitore è assoggettato a procedura concorsuale, si applica anche quando questa è in corso alla data di inizio del primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987. In tal caso le perdite imputate al conto dei profitti e delle perdite in precedenti esercizi si deducono in quote costanti nel predetto periodo d'imposta e nei quattro successivi e quelle imputate, successivamente si deducono in quote costanti in cinque periodi d'imposta a partire da quello in cui ne è avvenuta l'imputazione. La procedura concorsuale si considera in corso a partire dalla data indicata nell'art. 11.

 

          Art. 26.

     1. Per gli ammortamenti iniziati negli esercizi chiusi anteriormente alla data di inizio del primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 68,69e70 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

     2. Le disposizioni dell'art. 67, comma 8, del testo unico si applicano relativamente ai contratti di locazione finanziaria conclusi a partire dal primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987.

 

          Art. 27.

     1. Per le imprese e le società il cui esercizio non coincide con l'anno solare la disposizione dell'art. 72, comma 5, del testo unico si applica con riferimento al cambio dell'ultimo mese dell'esercizio chiuso anteriormente alla data di inizio del primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987.

 

          Art. 28.

     1. La disposizione dell'art. 106, comma 2, del testo unico, secondo cui la maggiorazione di conguaglio non si applica alle società operanti nel Mezzogiorno, non vale per le società costituite anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 1° marzo 1986, n. 64, per le quali resta ferma la riduzione della maggiorazione alla metà.

 

          Art. 29.

     1. Le disposizioni dell'art. 109, commi 2 e 3, del testo unico si applicano a partire dal primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987.

 

          Art. 30.

     1. Le disposizioni dell'art. 124 del testo unico, concernenti la liquidazione ordinaria, si applicano anche per le liquidazioni di società in corso alla data del 1° gennaio 1988, salvo quanto stabilito nel comma 2. Per le imprese individuali le disposizioni stesse si applicano se la liquidazione ha inizio dopo il 31 dicembre 1987.

     2. Se la società in corso di liquidazione è una società in nome collettivo o in accomandita semplice resta ferma la disposizione dell'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, secondo cui i redditi determinati in via provvisoria si considerano definitivi se la liquidazione si protrae per più di cinque periodi d'imposta.

 

          Art. 31.

     1. Le disposizioni dell'art. 125 del testo unico, concernenti il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, si applicano anche per le procedure in corso alla data del 1° gennaio 1988, salvo quanto stabilito nei commi seguenti.

     2. Se la procedura ha avuto inizio nel corso dell'anno 1987, il curatore o il commissario liquidatore deve provvedere alla consegna o spedizione delle copie della dichiarazione iniziale, di cui all'art. 18, comma 4, del presente decreto, entro il 30 aprile 1988 e il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi dell'imprenditore fallito e dei familiari partecipanti all'impresa, ovvero dei soci, relative all'anno 1987, è prorogato al 30 giugno 1988.

     3. Se vi è stato esercizio provvisorio restano fermi gli effetti delle dichiarazioni già presentate dal curatore o dal commissario liquidatore a norma dell'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e la differenza, di cui all'art. 125, commi 2 e 3, del testo unico, è determinata con riferimento al patrimonio netto risultante dal bilancio allegato all'ultima di tali dichiarazioni.

     4. Le somme già versate dal curatore o dal commissario liquidatore a titolo di imposta locale sui redditi sono detratte da quelle dovute a norma dell'art. 125, comma 4, del testo unico e, per la parte incapiente, sono computate in diminuzione del reddito di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo.

 

          Art. 32.

     1. A partire dal 1° gennaio 1988 e fino alla data di entrata in vigore del testo unico relativo all'accertamento delle imposte sui redditi, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti nel territorio dello Stato, che non fruiscono del regime di determinazione del reddito di cui all'art. 2, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dallalegge 17 febbraio 1985, n. 17, come prorogato dal decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 4, devono tenere le scritture contabili a norma degli articoli da 13 a 16 e degli articoli 18-bis, 21, commi primo e secondo, e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

 

          Art. 33.

     1. A partire dal 1° gennaio 1988 e fino alla data di entrata in vigore del testo unico relativo all'accertamento delle imposte sui redditi, le disposizioni in materia di ritenuta alla fonte contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché in provvedimenti legislativi successivamente emanati, si applicano con le modificazioni di cui ai seguenti commi.

     2. [16].

     3. [17].

     4. La ritenuta prevista nell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, deve essere anche operata:

     a) con l'aliquota del 20 per cento, sui redditi indicati nell'art. 49, comma 2, lettera d), e comma 3, e nell'art. 81, comma 1, lettere g) ed m), del testo unico; per i redditi di cui alla lettera g) la ritenuta è operata sulla parte imponibile del loro ammontare. Nelle ipotesi di cui al secondo ed al quarto comma del predetto articolo 25 l'aliquota della ritenuta si applica nella misura del 30 per cento [18];

     b) con l'aliquota del 20 per cento sulle indennità di cui all'art. 16, comma 1, lettere e) ed f), del testo unico.

     5. La ritenuta prevista nell'art. 26, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, deve essere operata anche sulla differenza tra la somma corrisposta alla scadenza e quella ricevuta.

     6. [19].

 

          Art. 34.

     1. Per i proventi delle obbligazioni e dei titoli similari sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, continua ad applicarsi la disposizione dell'art. 30, primo comma, dello stesso decreto.

 

          Art. 35.

     1. I riferimenti a disposizioni deidecreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, n. 598 e n. 599, contenuti in provvedimenti emanati anteriormente alla data di entrata in vigore del testo unico, si intendono come fatti alle corrispondenti disposizioni del testo unico.

 

          Art. 36.

     1. Le disposizioni del testo unico non considerate nei precedenti articoli di questo capo hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti al primo periodo di imposta successivo al 31 dicembre 1987, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano ad esse conformi. Restano fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.

 

          Art. 37.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con effetto dal 1° gennaio 1988.


[1] Articolo abrogato dall'art. 18 del D.Lgs. 19 novembre 2005, n. 247.

[2] Articolo abrogato dall'art. 18 del D.Lgs. 19 novembre 2005, n. 247.

[3] Articolo abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.

[4] Articolo abrogato dall'art. 18 del D.Lgs. 19 novembre 2005, n. 247.

[5] Articolo abrogato dall'art. 18 del D.Lgs. 19 novembre 2005, n. 247.

[6] Articolo abrogato dall'art. 18 del D.Lgs. 19 novembre 2005, n. 247.

[7] Articolo abrogato dall'art. 18 del D.Lgs. 19 novembre 2005, n. 247.

[8] Articolo abrogato dall'art. 18 del D.Lgs. 19 novembre 2005, n. 247.

[9] Articolo abrogato dall'art. 18 del D.Lgs. 19 novembre 2005, n. 247.

[10] Articolo abrogato dall'art. 18 del D.Lgs. 19 novembre 2005, n. 247.

[11] Articolo abrogato dall'art. 18 del D.Lgs. 19 novembre 2005, n. 247.

[12] Articolo abrogato dall'art. 18 del D.Lgs. 19 novembre 2005, n. 247.

[13] Articolo abrogato dall'art. 18 del D.Lgs. 19 novembre 2005, n. 247.

[14] Articolo abrogato dall'art. 18 del D.Lgs. 19 novembre 2005, n. 247.

[15] Articolo abrogato dall'art. 18 del D.Lgs. 19 novembre 2005, n. 247.

[16] Comma abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.

[17] Comma abrogato dall'art. 9 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.

[18] Lettera così modificata dall'art. 21 della L. 27 dicembre 1997, n.449.

[19] Comma abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.