§ 98.1.28042 - D.L. 13 gennaio 1988, n. 4 .
Norme in materia tributaria e per l'ammodernamento dell'Amministrazione finanziaria.


Settore:Normativa nazionale
Data:13/01/1988
Numero:4


Sommario
Art. 1.      1. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 dell'art.13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 [...]
Art. 2.      1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato prevista nel n. 1) del primo [...]
Art. 3.      1. Gli accantonamenti da parte di aziende di credito per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri che hanno ottenuto le procedure di ristrutturazione del [...]
Art. 4.      1. La disposizione relativa all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto afferente le linee di trasporto di cui al n. 22 della tabella A, parte seconda, allegata al [...]
Art. 5.      1. Le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, relative ai regimi [...]
Art. 6.      1. Nella dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 1988 da parte dei contribuenti esclusi dall'applicazione dei regimi forfetari per [...]
Art. 7.      1. La facoltà di optare per il regime ordinario di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto, del reddito di impresa e di lavoro autonomo per il triennio 1985-87, [...]
Art. 8.      1. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte delle regioni, province, comuni e loro consorzi e dai consorzi di cui al decreto del Presidente della [...]
Art. 9.      1. I contratti di compravendita a contanti, a termine, pronti contro termine e di riporto aventi ad oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato per un valore [...]
Art. 10.      1. Le disposizioni del comma settimo dell'art. 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, si [...]
Art. 11.      1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, ad eccezione di quello di cui all'art. 10, valutati in lire 1.360 miliardi per l'anno finanziario 1988, [...]
Art. 12.      1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei [...]
Art. 13.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28042 - D.L. 13 gennaio 1988, n. 4 [1].

Norme in materia tributaria e per l'ammodernamento dell'Amministrazione finanziaria.

(G.U. 13 gennaio 1988, n. 9)

 

Titolo I

NORME IN MATERIA TRIBUTARIA

 

     Art. 1.

     1. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 dell'art.13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato per l'anno 1988 a lire 516 mila.

     2. L'ammontare della ulteriore detrazione di cui al comma 2 dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, è elevato a partire dall'anno 1988 a lire 228 mila. Per l'anno 1988 i sostituti di imposta procedono alla applicazione della disposizione del presente comma in sede di conguaglio di fine anno 1988 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

 

          Art. 2.

     1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato prevista nel n. 1) del primo comma dell'art.15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è elevata da lire 360 mila a lire 420 mila per l'anno 1987. I sostituti di imposta procedono all'applicazione delle disposizioni del presente comma in sede di conguaglio di fine anno 1987 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

     2. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 così come stabilito alla lettera a) del comma 1 dell'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ulteriormente elevato, per l'anno 1988, a lire 462 mila.

     3. Il limite di reddito di cui al comma 4 dell'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato a lire 4 milioni a partire dall'anno 1988.

 

          Art. 3.

     1. Gli accantonamenti da parte di aziende di credito per rischi su crediti nei confronti di Stati stranieri che hanno ottenuto le procedure di ristrutturazione del debito estero sono deducibili, ai fini delle imposte sul reddito, in ciascun esercizio, nel limite del 10 per cento dell'ammontare complessivo di tali crediti risultanti in bilancio se iscritti in apposito fondo del passivo distinto da quelli di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La deduzione non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto il 30 per cento dei crediti sopra indicati esistenti alla fine dell'esercizio.

     2. Le perdite su crediti di cui al comma 1 sono deducibili, ai sensi dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, limitatamente alla parte del loro ammontare che non trova copertura nel fondo. Se in un esercizio il fondo risulta superiore al limite del 30 per cento dell'ammontare di detti crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso salvo che non sia trasferita al fondo di cui al primo comma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, fino a concorrenza del limite del 5 per cento.

     3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

     4. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1987.

 

          Art. 4.

     1. La disposizione relativa all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto afferente le linee di trasporto di cui al n. 22 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve intendersi riferita anche alle motrici, carrozze ed altro materiale rotabile.

     2. Agli effetti dell'art. 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si considerano a diretto vantaggio del cliente le prestazioni di intermediazione per le quali sono dovute provvigioni.

 

          Art. 5.

     1. Le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, relative ai regimi forfetari di determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, sono prorogate al 31 dicembre 1988, salvo quanto stabilito nel comma 2.

     2. Gli esercenti imprese commerciali che per il triennio 1985-87 non hanno optato per il regime ordinario ai sensi del comma 16 dell'art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e che nell'anno 1987 hanno conseguito ricavi per un ammontare superiore a settecentottanta milioni di lire, sono esclusi dall'applicazione dei regimi forfetari previsti dal predetto decreto e sono soggetti al regime ordinario a decorrere dal 1° gennaio 1988.

     3. I contribuenti nei cui confronti continuano ad applicarsi per l'anno 1988 le disposizioni richiamate nel comma 1 possono optare, con effetto per lo stesso anno, per il regime ordinario, indistintamente per tutte le attività esercitate, nella dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1987. L'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per l'anno stesso. I contribuenti che esercitano le attività di cui agli articoli 34, 74 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono esercitare l'opzione nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito. Gli imprenditori che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività indicate nella tabella C allegata al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, attestandolo espressamente nella dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1987, possono esercitare l'opzione anche ai soli effetti della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari.

     4. Le disposizioni dell'art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, si applicano per l'anno 1988 anche ai soggetti di cui alle lettere da c) a f) dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intraprendono l'esercizio di imprese commerciali o di arti e professioni nel predetto anno e che nella dichiarazione di inizio dell'attività presentata agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto non hanno optato per lo stesso anno per il regime ordinario. In tal caso l'opzione deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per il medesimo anno 1988.

 

          Art. 6.

     1. Nella dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 1988 da parte dei contribuenti esclusi dall'applicazione dei regimi forfetari per effetto di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 5, ovvero che optano per il regime ordinario ai sensi del comma 3 dello stesso art. 5, l'imposta afferente gli acquisti di beni diversi da quelli strumentali ammortizzabili in più di tre anni, risultanti da fatture registrate in tale anno, è ammessa in detrazione a condizione che i beni stessi non siano stati consegnati nell'anno 1987; l'imposta afferente gli acquisti di servizi risultanti da fatture registrate nell'anno 1988 è ammessa in detrazione a condizione che i corrispettivi non siano stati pagati nell'anno 1987.

     2. Per i soggetti indicati nel comma 9 dell'art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, esclusi dalla applicazione dei regimi forfetari per effetto di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 5, ovvero che hanno optato per il regime ordinario ai sensi del comma 3 dello stesso art. 5, i ricavi, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da operazioni effettuate nel corso del triennio 1985-87 concorrono a formare il reddito dell'anno 1988 o di quelli successivi nei quali avviene la registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero la percezione nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini, ancorché tali operazioni non siano imputabili ai predetti anni in base alle regole del regime ordinario. Tutti i costi, diversi da quelli indicati alle lettere da a) ad f) dello stesso comma 9 dell'art. 2 del predetto decreto-legge, inerenti agli stessi ricavi sono deducibili ancorché sostenuti, registrati o erogati nel triennio 1985-87. Concorrono altresì a formare il reddito dell'anno 1988 e successivi le sopravvenienze attive e passive imputabili a tali anni secondo le regole del regime ordinario, anche se riferibili a costi e ricavi del triennio 1985-87. Resta fermo il concorso alla formazione dei redditi degli anni 1985, 1986 e 1987 dei ricavi, delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti da operazioni la cui registrazione, ancorché non effettuata, doveva avvenire entro il 31 dicembre di ciascuno dei suddetti anni o la cui percezione sia avvenuta entro la stessa data. Le esistenze iniziali di magazzino al 1° gennaio 1988 sono valutate con riferimento alle rimanenze finali al 31 dicembre 1984; in caso di incremento, le maggiori quantità sono valutate in base al costo medio ponderato risultante dalle fatture registrate o annotate in detto triennio.

     3. Per gli esercenti arti e professioni che ai sensi del comma 3 dell'art. 5 hanno optato per il regime ordinario, i compensi la cui registrazione, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, avviene nel corso del 1988 o in anni successivi concorrono a formare il reddito di tali anni ancorché siano stati percepiti nel corso del triennio 1985-87. Resta fermo il concorso alla formazione dei redditi degli anni 1985, 1986 e 1987 dei compensi e delle spese i cui termini di registrazione, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, venivano a scadenza entro il 31 dicembre di ciascuno dei suddetti anni.

     4. Limitatamente al primo semestre 1988 per gli esercenti imprese commerciali esclusi dalla applicazione dei regimi forfetari per effetto di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 5, ovvero che optano per il regime ordinario, il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è elevato a novanta giorni. Il prospetto delle attività e passività esistenti al 1° gennaio 1988 deve essere compilato e vidimato entro il 15 aprile dello stesso anno; per gli esercenti professioni che optano per il regime ordinario il termine per l'annotazione nel repertorio annuale della clientela è elevato a novanta giorni per le prestazioni iniziate nel primo semestre dell'anno 1988 ed è fissato al 31 marzo 1988 per quelle in corso all'inizio di tale anno.

     5. La dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1987 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 5 marzo 1988.

     6. Fino alla data del 31 dicembre 1988:

     a) ai fini dell'applicazione rispettivamente dei commi 9 e 10 dell'art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, si considerano ricavi e compensi quelli considerati tali a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

     b) per la determinazione dei compensi di lavoro dipendente e degli altri componenti ammessi in diminuzione a norma dei commi 9 e 10 dell'art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

     c) ai fini delle plusvalenze da computare in aumento a norma del secondo periodo del comma 9 dell'art. 2 del predetto decreto-legge n. 853 del 1984, si applica, in luogo della esclusione ivi prevista, la disposizione dell'art. 54, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

     d) continuano ad applicarsi per gli enti non commerciali le disposizioni degli articoli 72 e 72-bis del citato decreto n. 597 del 1973.

     7. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1988 è sospesa l'applicazione degli articoli 50, comma 7, 79e80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; è altresì sospesa, nei confronti dei contribuenti che fruiscono del regime di determinazione forfetaria del reddito a norma del presente decreto, l'applicazione della disposizione concernente i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei suoi familiari contenuta nell'art. 51, comma 2, lettera a), del predetto testo unico.

 

          Art. 7.

     1. La facoltà di optare per il regime ordinario di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto, del reddito di impresa e di lavoro autonomo per il triennio 1985-87, prevista nel comma 16 dell'art. 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, si intende esercitata anche se risulta solo dalla comunicazione fatta all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per l'anno 1984. La facoltà di optare per il regime ordinario da parte dei soggetti indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 2 del predetto decreto-legge n. 853 si intende esercitata se tali soggetti hanno continuato a tenere la contabilità ordinaria per il triennio 1985-87.

     2. Nel comma 9 dell'art. 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, 17, le parole “dopo il 31 dicembre 1987" sono sostituite dalle parole “dopo il 31 dicembre 1988".

 

          Art. 8.

     1. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte delle regioni, province, comuni e loro consorzi e dai consorzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi per i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988, sono differiti al 30 giugno 1988. Fino alla stessa data sono differiti anche i termini previsti per la fatturazione, la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette dichiarazioni; a tal fine gli obblighi di fatturazione, di registrazione e gli altri obblighi relativi alle suddette operazioni si intendono comunque già adempiuti se le operazioni stesse risultano dalla contabilità prescritta per gli enti pubblici territoriali.

 

          Art. 9.

     1. I contratti di compravendita a contanti, a termine, pronti contro termine e di riporto aventi ad oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato per un valore nominale non inferiore a 5 miliardi di lire, conclusi tra i soggetti ammessi a partecipare alle aste dei buoni ordinari del Tesoro, sono assoggettati alla tassa prevista dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle seguenti misure per ogni contratto:

 

Valore nominale dei titoli (in miliardi)

Contratti a contanti

Contratti a termine pronti c/termine e di riporto di durata fino a

 

 

10 gg.

20 gg.

45 gg.

da 5 a 10

350.000

350.000

500.000

700.000

oltre 10

500.000

500.000

700.000

1.000.000

 

     2. Per contratti “pronti contro termine" si intendono quei contratti che configurano un'operazione a pronti ed una contrapposta operazione a termine, posti in essere: sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli e per pari importo nominale.

     3. Per i contratti pronti contro termine di cui al comma 1 la tassa è corrisposta mediante l'uso dei due corrispondenti foglietti bollati, da redigersi contestualmente, ciascuno per un importo pari alla metà della tassa dovuta. Sui relativi foglietti bollati è annotata la natura e gli estremi dell'operazione.

 

Titolo II

NORME PER L'AMMODERNAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

 

          Art. 10.

     1. Le disposizioni del comma settimo dell'art. 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, si applicano anche ai contratti e alle convenzioni stipulati a norma del comma secondo dello stesso art. 7 al fine di assicurare il completamento nonchè l'esecuzione oltre il 31 dicembre 1987 di nuove realizzazioni, integrazioni e conduzione tecnica del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze. Continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto dell'art. 7 del medesimo decreto.

     2. Per il graduale raggiungimento del fine indicato nel comma 1 i contratti e le convenzioni stipulati per gli anni dal 1988 al 1992 avranno particolare riferimento al sottosistema informativo del catasto nonchè alla realizzazione del progetto di automazione delle attività di controllo della produzione, trasformazione, movimentazione ed impiego dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione o ad imposta di consumo, comprese le attività dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, nonchè alla predisposizione delle procedure di colloquio con il sistema informatico delle dogane o con i sistemi informativi dell'anagrafe tributaria della Guardia di finanza e di altri enti esterni all'Amministrazione finanziaria. La conseguente spesa, valutata in lire 300 miliardi per l'anno 1988 ed in lire 450 miliardi per ciascuno degli anni del 1989 al 1992, fa carico allo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-90, allo specifico capitolo 6041 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1988. Le somme non impegnate alla chiusura di un esercizio possono esserlo in quello successivo.

     3. Nelle spese di cui al comma 2 non rientrano quelle relative alla locazione ed ordinaria amministrazione e gestione della rete di trasmissione dati, dei locali e delle apparecchiature comuni ai sistemi informatici delle dogane e delle imposte indirette, che restano a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio per la meccanizzazione dei servizi dell'amministrazione delle dogane ed imposte indirette.

     4. La realizzazione dei progetti di sviluppo e di integrazione deve prevedere anche una maggiore utilizzazione e specializzazione del personale dell'Amministrazione finanziaria a cui potrà essere affidata la gestione di centri di elaborazione dati, di apparecchiature terminali ad essi collegate e di personal computers in dotazione agli uffici.

     5. Le disposizioni dell'art. 351 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono estese alle scritture, alla contabilità ed alle procedure degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 11.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, ad eccezione di quello di cui all'art. 10, valutati in lire 1.360 miliardi per l'anno finanziario 1988, si provvede mediante corrispondente utilizzo di una quota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al titolo I del decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 3, recante norme in materia tributaria, di previdenza, di assunzioni nella pubblica amministrazione ed altre disposizioni urgenti.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 12.

     1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

 

          Art. 13.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 13 maggio 1988, n. 154, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.