§ 98.1.31326 - D.P.R. 5 marzo 2002, n. 32.
Regolamento di attuazione della direttiva 1999/90/CEE, che modifica la direttiva 90/539/CEE, in materia di polizia sanitaria per gli scambi [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:05/03/2002
Numero:32


Sommario
Art. 1.      1. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche


§ 98.1.31326 - D.P.R. 5 marzo 2002, n. 32.

Regolamento di attuazione della direttiva 1999/90/CEE, che modifica la direttiva 90/539/CEE, in materia di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da Paesi terzi di pollame e uova da cova

(G.U. 14 marzo 2002, n. 62)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa alle norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, ed in particolare l'articolo 7, parte B, secondo capoverso, che modifica l'articolo 2, secondo comma, punto 1, della direttiva 90/539/CEE;

     Vista la direttiva 1999/90/CEE del Consiglio, del 15 novembre 1999, che modifica la direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di pollame e uova da cova;

     Visti gli articoli 4 e 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86;

     Visto l'articolo 3 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, recante regolamento per l'attuazione della direttiva 90/539/CEE, relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova;

     Visto il decreto del Ministro della sanità 29 aprile 1998, n. 221, recante regolamento di attuazione della direttiva 93/120/CEE, che modifica la direttiva 90/539/CEE;

     Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

     Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 febbraio 2002;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 2002;

     Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'articolo 2, comma 2, lettera a), dopo le parole: "e pernici" sono aggiunte le seguenti: "nonché gli uccelli corridori (ratiti),";

     b) all'articolo 11, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

     "3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle partite contenenti ratiti o uova da cova di ratiti.";

     c) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Le spedizioni di pollame e uova da cova verso Stati membri o regioni di Stati membri ai quali in sede comunitaria è riconosciuto il regime di zona di non vaccinazione in relazione alla malattia di Newcastle devono essere effettuate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

     a) le uova da cova devono provenire da branchi che, in via alternativa:

     1) non sono vaccinati;

     2) sono vaccinati con vaccino inattivato;

     3) sono vaccinati con vaccino vivo, purché la vaccinazione sia stata effettuata almeno trenta giorni prima della raccolta delle uova da cova;

     b) i pulcini di un giorno, incluso il pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento, devono non essere vaccinati contro la malattia di Newcastle e provenire da:

     1) uova da cova che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a);

     2) oltre a quanto previsto al numero 1), un incubatoio i cui metodi di lavoro garantiscono che le uova in questione sono incubate in tempi e luoghi completamente diversi rispetto alle uova che non soddisfano le condizioni di cui alla lettera a);

     c) il pollame riproduttore e da reddito deve:

     1) non essere vaccinato contro la malattia Newcastle;

     2) oltre a quanto previsto al numero 1), essere stato isolato in un'azienda o in una stazione di quarantena controllata da un veterinario ufficiale, per quattordici giorni prima della spedizione. In tale azienda o stazione di quarantena nessun volatile che vi si trovi deve essere vaccinato contro la malattia di Newcastle nei ventuno giorni precedenti la spedizione e durante questo periodo nessun volatile diverso da quelli che fanno parte della spedizione deve esservi stato introdotto; inoltre, nessuna vaccinazione può essere praticata nelle stazioni di quarantena;

     3) essere stato sottoposto, nei quattordici giorni che precedono la spedizione, a un controllo sierologico rappresentativo, con esito negativo, ai fini della ricerca di anticorpi della malattia di Newcastle, secondo modalità stabilite in sede comunitaria;

     d) il pollame da macellazione deve provenire da branchi che:

     1) se non vaccinati contro la malattia di Newcastle, rispettano la prescrizione di cui al numero 3) della lettera c);

     2) se vaccinati, sono stati sottoposti, nei quattordici giorni che precedono la spedizione, ad un controllo effettuato ai fini dell'isolamento del virus della malattia di Newcastle secondo modalità stabilite in sede comunitaria.";

     d) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

     "Art. 21-bis.

     1. Sulla base delle decisioni della Commissione europea, adottate secondo la procedura di cui all'articolo 32 della direttiva 90/539/CEE, il pollame, le uova da cova ovvero il pollame ottenuto da uova da cova importate, possono essere assoggettati, a misure di quarantena o d'isolamento per un periodo non superiore a due mesi.

     2. Le importazioni di pollame e uova da cova non conformi alle prescrizioni di cui al presente Capo III possono essere effettuate solo sulla base di decisioni della Commissione europea, adottate secondo la procedura di cui all'articolo 32 della direttiva 90/539/CEE e nel rispetto delle specifiche prescrizioni da essa fissate.".

     2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione il presente decreto si applica, per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 1999/90/CE, sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.