§ 98.1.3888 - D.M. 29 aprile 1998, n. 221.
Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 93/120/CE che modifica la direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:29/04/1998
Numero:221


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, è modificato nel modo seguente
Art. 2.      1. Gli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587 sono modificati nel modo seguente


§ 98.1.3888 - D.M. 29 aprile 1998, n. 221.

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 93/120/CE che modifica la direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di pollame e di uova da cova.

(G.U. 9 luglio 1998, n. 158)

 

 

     IL MINISTRO DELLA SANITA'

     Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, recante regolamento per l'attuazione della direttiva n. 90/539/CEE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 656, recante regolamento per l'attuazione della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657, recante regolamento per l'attuazione della direttiva 92/66/CEE che prevede misure comunitarie contro la malattia di Newcastle;

     Vista la direttiva 93/120/CE che modifica la citata direttiva 90/539/CEE;

     Ritenuto necessario, ai fini dell'attuazione nell'ordinamento interno della direttiva 93/120/CE, apportare alcuni adeguamenti alle norme di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 587/1993, conformi al contenuto di detta direttiva;

     Visto l'articolo 17, comma 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 15 dicembre 1997;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 600.3/AG.3/243 in data 15 gennaio 1998;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. Il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, è modificato nel modo seguente:

     A) All'articolo 2, comma 2:

     1) la lettera c) è così sostituita: " c) pulcini di un giorno: tutti i volatili di meno di 72 ore che non sono stati ancora nutriti. Tuttavia le anatre di Barberia (Cairina moschata) o i rispettivi ibridi possono essere nutriti";

     2) la lettera g) è così sostituita: " g) branco: l'insieme dei volatili di uguale stato sanitario, tenuti in uno stesso locale o recinto e che costituiscono un'unità epidemiologica. Per il pollame in batteria il branco comprende tutti i volatili che dividono lo stesso ambiente";

     3) il punto 3) della lettera i) è così sostituito: "3) stabilimento d'allevamento: lo stabilimento per l'allevamento del pollame riproduttore, ossia lo stabilimento la cui attività consiste nell'allevamento del pollame riproduttivo prima dello stadio riproduttivo, nonché lo stabilimento per l'allevamento del pollame da reddito, ossia lo stabilimento la cui attività consiste nell'allevamento del pollame ovaiolo prima dello stadio di produzione delle uova";

     4) la lettera q) è soppressa.

     B) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

     "Art. 5. - 1. Per essere oggetto di scambi intracomunitari:

     a) le uova da cova, i pulcini di un giorno, il pollame riproduttore e da reddito devono soddisfare le condizioni fissate dagli articoli 6, 12, 15 e 17 nonché tutte le condizioni fissate in applicazione degli articoli 13 e 14; inoltre, devono essere rispettate le condizioni di cui:

     1) all'articolo 7, per le uova da cova;

     2) all'articolo 8, per i pulcini di un giorno;

     3) all'articolo 9, per il pollame riproduttore e per il pollame da reddito;

     b) il pollame da macellazione deve soddisfare le condizioni fissate agli articoli 10, 12, 15 e 17 e quelle fissate in applicazione degli articoli 13 e 14;

     c) il pollame, compresi i pulcini di un giorno, destinato alla fornitura di selvaggina da ripopolamento, deve soddisfare le condizioni di cui agli articoli 10-bis, 12, 15 e 17 nonché quelle fissate in applicazione degli articoli 13 e 14".

     C) All'articolo 6, comma 1:

     1) il punto 3) della lettera a) è così sostituito: "3) devono essere situati al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi alla legislazione comunitaria, adottate a seguito di un focolaio di una malattia alla quale è sensibile il pollame";

     2) la lettera b) è così sostituita: " b) da un branco che, al momento della spedizione, non presenta alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame".

     D) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

     "Art. 7. - 1. Al momento della spedizione, le uova da cova devono:

     a) provenire da branchi che:

     1) hanno soggiornato, da più di sei settimane, in uno o più stabilimenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), punto 1), situati nel territorio comunitario;

     2) se vaccinati, lo sono stati alle condizioni fissate nell'allegato III;

     3) sono stati sottoposti, con le seguenti modalità, tra loro alternative:

     3 a) ad un esame sanitario effettuato da un veterinario ufficiale o abilitato, nel corso delle 72 ore precedenti la spedizione e, all'atto di questo esame, non presentavano alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa;

     3 b) ad un esame sanitario effettuato mensilmente da un veterinario ufficiale o abilitato, fermo restando che l'ispezione più recente deve essere stata effettuata al più tardi 31 giorni prima della spedizione. Nel caso in cui si scelga tale modalità, il veterinario ufficiale o quello abilitato, deve inoltre esaminare i registri relativi allo stato sanitario del branco e valutarne lo stato corrente in base ad informazioni aggiornate fornite dal responsabile del branco durante le 72 ore precedenti la spedizione; nel caso in cui dai registri o da qualsiasi altra informazione ci sia sospetto di malattia, i branchi devono essere sottoposti ad un esame sanitario, effettuato da un veterinario ufficiale o abilitato, che escluda la possibilità di malattia contagiosa per il pollame;

     b) essere identificate conformemente al regolamento CEE n. 1868/77 della commissione;

     c) essere state sottoposte ad una disinfezione conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale.

     2. Qualora nel branco che fornisce le uova da cova di cui al comma 1, insorga, durante il periodo dell'incubazione, una malattia del pollame che può essere trasmessa mediante le uova, il veterinario ufficiale o abilitato, deve informare l'incubatoio interessato e le autorità competenti per l'incubatoio e il branco di origine".

     E) All'articolo 8, comma 1, la lettera b) è così sostituita: " b) soddisfare le condizioni di vaccinazione fissate nell'allegato III, qualora siano stati vaccinati".

     F) All'articolo 9, comma 1:

     1) la lettera b) è così sostituita: " b) soddisfare le condizioni di vaccinazione fissate nell'allegato III, qualora sia stato vaccinato";

     2) la lettera c) è così sostituita: " c) essere stato sottoposto ad un esame sanitario, effettuato da un veterinario ufficiale o abilitato, entro le 48 ore precedenti la spedizione, nel corso del quale non presentava alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa del pollame".

     G) All'articolo 10, comma 1:

     1) la lettera c) è così sostituita: " c) in cui all'atto dell'esame sanitario effettuato nei cinque giorni che precedono la spedizione, dal veterinario ufficiale o abilitato, sul branco di cui fanno parte i volatili destinati alla macellazione, il pollame esaminato non ha presentato alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame";

     2) la lettera d) è così sostituita: " d) situata al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi alla legislazione comunitaria, adottate in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile".

     H) Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente articolo 10-bis:

     "Art. 10-bis. - 1. Al momento della spedizione, il pollame di più di 72 ore destinato alla fornitura di selvaggina selvatica da ripopolamento, deve provenire da un'azienda:

     a) nella quale ha soggiornato dopo la schiusa o per oltre 21 giorni, e nella quale, nel corso delle due settimane che precedono la spedizione non è stato messo in contatto con pollame introdotto di recente;

     b) non soggetta ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame;

     c) nella quale, all'atto dell'esame sanitario da parte di un veterinario ufficiale o abilitato, effettuato sul branco di cui fanno parte i volatili nelle 48 ore che precedono la spedizione, il pollame esaminato non presentava alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame;

     d) situata al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a divieti conformemente alla legislazione comunitaria, a seguito di un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile.

     2. Le disposizioni contenute agli articoli 6 e 9 non si applicano al pollame di cui al comma 1".

     I) All'articolo 11:

     1) la lettera c) del comma 2 è così sostituita: " c) che, se vaccinati, soddisfano le condizioni di vaccinazione fissate nell'allegato III";

     2) la lettera e) del comma 2 è così sostituita: " e) situati al di fuori da una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive conformi alla legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame è sensibile";

     3) la lettera f) del comma 2 è abrogata;

     4) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma 3:

     " 3. Nel mese che precede la loro spedizione tutto il pollame della spedizione deve essere stato sottoposto, con esito negativo, alle prove sierologiche per la ricerca di anticorpi della salmonella pullorum e della salmonella gallinarum conformemente all'allegato II, capitolo III. Per le uova da cova o i pulcini di un giorno, nei tre mesi che precedono la spedizione il branco d'origine deve essere sottoposto a prove sierologiche per la ricerca della salmonella pullorum e della salmonella gallinarum, tali da consentire di individuare con un grado di affidabilità del 95% un'infezione avente una prevalenza del 5%".

     L) All'articolo 12, è aggiunto il seguente comma 2:

     " 2. Ai fini del riconoscimento dello status di zona di non vaccinazione per l'intero territorio nazionale o solo per alcune regioni di esso, il Ministero della sanità può presentare in sede comunitaria un programma contenente anche le garanzie complementari generali o specifiche da richiedere negli scambi intracomunitari".

     M) All'articolo 15:

     1) il comma 1 è così sostituito:

     " 1. I pulcini di un giorno e le uova da cova devono essere trasportati o in contenitori nuovi a perdere progettati a tal fine, da utilizzare una sola volta e poi da distruggere, oppure in contenitori riutilizzabili, a condizione che vengano puliti e disinfettati prima di ogni riutilizzazione. I contenitori devono comunque:

     a) contenere solo pulcini di un giorno ovvero uova da cova di uguale specie, categoria e tipo di volatile, provenienti dallo stesso stabilimento;

     b) avere un'etichetta che riporti:

     1) lo Stato membro e la regione di origine;

     2) il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine di cui all'allegato II, capitolo I, punto 2;

     3) il numero di pulcini o di uova contenuti in ciascun imballaggio;

     4) la specie di volatile cui appartengono i pulcini o le uova";

     2) al comma 3, è soppressa la lettera c);

     3) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma 4-bis:

     "4-bis. Il pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento deve essere avviato quanto prima verso il luogo di destinazione senza entrare in contatto con altri volatili, fatta eccezione per il pollame per la fornitura di selvaggina da ripopolamento che soddisfa le condizioni prescritte dal presente regolamento".

     N) All'articolo 17, comma 1, lettera g) dopo le parole "un timbro" sono aggiunte le parole "e una firma".

     O) Dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente articolo 18-bis:

     "Art. 18-bis. - 1. Il pollame e uova da cova devono provenire da Paesi terzi nei quali l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle, quali definite, rispettivamente, nei decreti del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 656 e 15 novembre 1996, n. 657, sono soggette a denuncia obbligatoria e che, inoltre, sono indenni dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle ovvero, qualora non indenni da tali malattie, applicano misure di lotta almeno equivalenti a quelle previste nei citati decreti.

     2. Ai fini delle importazioni del pollame e delle uova da cova i criteri per la classificazione dei Paesi terzi con riguardo all'influenza aviaria e alla malattia di Newcastle sono stabiliti con decisioni comunitarie; in sede comunitaria possono altresì essere stabilite condizioni per consentire l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1, solo ad una parte dei territori dei Paesi terzi".

     P) All'articolo 19, comma 2, lettera h), dopo le parole "un timbro" sono aggiunte le parole "e una firma".

 

          Art. 2.

     1. Gli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587 sono modificati nel modo seguente:

     A) All'allegato I il laboratorio nazionale di riferimento per la Danimarca è sostituito dal seguente: "National Veterinary Laboratory, Poultry Disease Division - Hongovej 2 - DK-8200 Aarhus N".

     B) All'allegato IV:

     1) al modello 5 (pollame da macello), punto 14, la lettera a) è così sostituita: " a) i volatili di cui sopra sono conformi alle condizioni previste agli articoli 10 e 15 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio";

     2) al modello 6 (pollame destinato a fornitura di selvaggina da ripopolamento), punto 14, la lettera a) è così sostituita: "i volatili di cui sopra sono conformi alle condizioni previste agli articoli 10-bis e 15 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio".