§ 3.7.79 - L.R. 16 luglio 2007, n. 15.
Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:16/07/2007
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Finalità)
Art. 3.  (Linee di intervento)
Art. 4.  (Sistema turistico)
Art. 5.  (Politiche integrate per lo sviluppo turistico sostenibile del territorio)
Art. 6.  (Interventi della Regione per la promozione turistica)
Art. 7.  (Competenze del comune)
Art. 8.  (Competenze della provincia)
Art. 9.  (Strutture di informazione e di accoglienza turistica – IAT)
Art. 10.  (Misure di incentivazione e sostegno alle imprese)
Art. 11.  (Ruolo delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura)
Art. 12.  (Contributi alle province)
Art. 13.  (Disposizione transitoria)
Art. 14.  (Finalità)
Art. 15.  (Associazioni pro loco)
Art. 16.  (Albo regionale delle associazioni pro loco)
Art. 17.  (Requisiti per l’iscrizione all’albo regionale)
Art. 18.  (Statuto delle associazioni pro loco)
Art. 19.  (Unioni di associazioni pro loco)
Art. 20.  (Contributi)
Art. 21.  (Finalità)
Art. 22.  (Aziende alberghiere – Definizione)
Art. 23.  (Tipologie alberghiere)
Art. 24.  (Classificazione)
Art. 25.  (Durata della classificazione)
Art. 26.  (Procedure per l’attribuzione della classificazione)
Art. 27.  (Pubblicità della classe e dei provvedimenti di classificazione)
Art. 28.  (Rilascio della licenza d’esercizio)
Art. 29.  (Funzioni delle province)
Art. 30.  (Ricorsi)
Art. 31.  (Sanzioni)
Art. 32.  (Finalità)
Art. 33.  (Definizione di case per ferie)
Art. 34.  (Caratteristiche funzionali delle case per ferie)
Art. 35.  (Definizione di ostelli per la gioventù)
Art. 36.  (Standard obbligatori minimi e requisiti delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù
Art. 37.  (Tipologie)
Art. 38.  (Definizioni)
Art. 39.  (Gestori e custodi dei rifugi)
Art. 40.  (Caratteristiche funzionali dei rifugi)
Art. 40 bis.  (Elenco regionale dei rifugi)
Art. 40 ter.  (Commissione per le strutture alpinistiche)
Art. 40 quater.  (Agevolazioni e finanziamenti)
Art. 40 quinquies.  (Regolamento di attuazione)
Art. 41.  (Definizione di affittacamere)
Art. 42.  (Caratteristiche funzionali)
Art. 43.  (Definizione di case ed appartamenti per vacanze)
Art. 44.  (Caratteristiche funzionali)
Art. 45.  (Servizio di ospitalità turistica bed & breakfast)
Art. 46.  (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA
Art. 47.  (Pubblicità dei prezzi)
Art. 48.  (Cessazione temporanea dell’attività ricettiva)
Art. 49.  (Vigilanza e sanzioni)
Art. 50.  (Definizione di bivacchi fissi)
Art. 51.  (Definizione e tipologie delle aziende ricettive all’aria aperta)
Art. 52.  (Norme comuni)
Art. 53.  (Funzioni delle province)
Art. 54.  (Aree destinate ad aziende ricettive all’aria aperta)
Art. 55.  (Titolo abitativo edilizio)
Art. 56.  (Classificazione, criteri, validità e revisione)
Art. 57.  (Procedura per l’attribuzione della classificazione, ricorsi e pubblicità)
Art. 58.  (Attrezzature, impianti ed arredi)
Art. 59.  (Avvio dell'attività)
Art. 60.  (Obblighi dei titolari dell'esercizio dell'attività
Art. 61.  (Disciplina delle tariffe e obbligo di comunicazione)
Art. 62.  (Vigilanza e sospensione dell'attività)
Art. 63.  (Sanzioni)
Art. 64.  (Autorizzazione per campeggi temporanei. Deroghe ed esclusioni)
Art. 65.  (Regolamento di attuazione)
Art. 66.  (Figure professionali)
Art. 67.  (Accesso alle professioni turistiche)
Art. 68.  (Esami per il rilascio dell’abilitazione di guida turistica e accompagnatore turistico)
Art. 69.  (Composizione e funzionamento delle commissioni giudicatrici d’esame)
Art. 70.  (Requisiti di ammissione all’esame)
Art. 71.  (Presentazione delle domande)
Art. 72.  (Materie d’esame)
Art. 73.  (Esame suppletivo)
Art. 74.  (Elenchi regionali delle guide turistiche e accompagnatori turistici )
Art. 75.  (Divieti)
Art. 76.  (Agevolazioni per le guide turistiche)
Art. 77.  (Sanzioni)
Art. 78.  (Vigilanza e controllo)
Art. 79.  (Finalità)
Art. 80.  (Funzioni delle province)
Art. 81.  (Agenzie di viaggio e turismo)
Art. 82.  (Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo)
Art. 83.  (Domanda per il rilascio dell’autorizzazione)
Art. 84.  (Istruttoria)
Art. 85.  (Contenuto dell’autorizzazione)
Art. 86.  (Trasferimento di titolarità dell’autorizzazione)
Art. 87.  (Chiusura temporanea delle agenzie)
Art. 88.  (Programmi di viaggio)
Art. 89.  (Assicurazione)
Art. 90.  (Cauzione)
Art. 91.  (Requisiti professionali del direttore tecnico)
Art. 92.  (Esame di idoneità e commissione d’esame)
Art. 93.  (Registro regionale dei direttori tecnici)
Art. 94.  (Uffici di biglietteria)
Art. 95.  (Associazioni senza scopo di lucro, enti locali e istituti scolastici)
Art. 96.  (Sodalizi, gruppi sociali e comunità)
Art. 97.  (Vigilanza)
Art. 98.  (Sospensione, revoca e decadenza dell’autorizzazione)
Art. 99.  (Sanzioni pecuniarie)
Art. 100.  (Abrogazioni)
Art. 101.  (Norma finanziaria)


§ 3.7.79 - L.R. 16 luglio 2007, n. 15. [1]

Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo.

(B.U. 19 luglio 2007, n. 29 - S.O. n. 2)

 

TITOLO I

OGGETTO DEL TESTO UNICO

 

Art. 1. (Oggetto)

     1. Il presente testo unico, redatto ai sensi della legge regionale 9 marzo 2006, n. 7 (Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante testi unici) riunisce le disposizioni di legge regionali in materia di turismo riguardanti:

     a) organizzazione turistica regionale;

     b) attività ricettiva alberghiera;

     c) attività ricettiva non alberghiera;

     d) attività ricettive all’aria aperta;

     e) professioni turistiche;

     f) agenzie di viaggio e turismo.

 

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE

 

CAPO I

Sistema turistico regionale

 

     Art. 2. (Finalità)

     1. La Regione, in attuazione dell’articolo 117 della Costituzione, nel rispetto del principio di sussidiarietà e con lo strumento del partenariato:

     a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico, per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività e per favorire continue e positive relazioni tra popoli e culture diverse;

     b) favorisce la crescita competitiva del sistema turistico regionale e locale per il miglioramento della qualità dell’organizzazione, delle strutture e dei servizi;

     c) sostiene il ruolo delle imprese turistiche, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, sostenendo prioritariamente le attività ed i servizi rivolti ai turisti in arrivo nella Regione Lombardia;

     d) promuove la ricerca, i sistemi informativi e di monitoraggio, la documentazione e la conoscenza dell’economia e delle attività turistiche;

     e) valorizza il ruolo delle autonomie locali e funzionali e delle diverse, autonome ed originali espressioni culturali ed associative delle comunità locali;

     f) promuove l’immagine turistica regionale sui mercati mondiali, valorizzando le risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti territoriali;

     g) incentiva il sistema delle autonomie locali e il sistema delle imprese ad assumere iniziative di sviluppo turistico, in relazione alla diffusa presenza di risorse e del crescente ruolo dell’economia turistica;

     h) assicura il coordinamento delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell’offerta turistica, nonché alla valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico e del prodotto enogastronomico.

     2. La Regione definisce il quadro istituzionale e del rapporto tra gli enti pubblici, in relazione all’esercizio delle attività di promozione, sviluppo e qualificazione delle risorse turistiche lombarde.

 

     Art. 3. (Linee di intervento)

     1. La Regione assume la valorizzazione turistica tra gli obiettivi della programmazione, privilegia gli interventi in ambiti territoriali a vocazione e potenzialità turistica e orienta strumenti e azioni di governo verso nuove tipologie di offerta e di prodotto.

     2. Il Consiglio regionale definisce i criteri per individuare gli ambiti a vocazione e potenzialità turistica. La coerenza dei programmi di sviluppo turistico a tali ambiti costituisce priorità nella selezione degli interventi a valere sulla normativa di settore. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale delle autonomie, di cui all’articolo 1, comma 16, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”), individua gli ambiti a vocazione e potenzialità turistica, previo parere della competente commissione consiliare.

     3. La Regione, in coerenza con le intese stabilite con le altre regioni e le province autonome, per assicurare l’unitarietà del comparto turistico e la tutela delle imprese e delle professioni, individua:

     a) le tipologie di imprese operanti nel settore delle attività ricettive e di accoglienza non convenzionali e gli standard delle loro attività;

     b) gli standard dei servizi di informazione ed accoglienza, nonché gli standard di qualità dei servizi ai fini della classificazione delle strutture comunque utilizzate a fini turistici;

     c) gli standard per l’esercizio delle agenzie di viaggio e per le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività similari;

     d) i requisiti e le modalità di esercizio delle professioni turistiche;

     e) i criteri per la gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze.

     4. La Regione, sentite le associazioni rappresentative delle imprese, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore e le associazioni dei consumatori, sostiene attività per la tutela dei diritti del turista, comprese forme non giudiziali di soluzione delle controversie, a partire dalle commissioni arbitrali e conciliative delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) che hanno compiti istituzionali in materia.

     5. La Regione partecipa con altre regioni alla elaborazione ed al sostegno di progetti interregionali di sviluppo turistico.

 

     Art. 4. (Sistema turistico)

     1. Si definisce sistema turistico l’insieme di programmi, progetti e servizi orientati allo sviluppo turistico del territorio e all’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici della produzione e dell’enogastronomia locale.

     2. Il sistema turistico è promosso e realizzato dalle autonomie locali e funzionali, dalle imprese del settore turistico in forma singola o associata, dalle associazioni imprenditoriali di categoria, nonché da altri soggetti che abbiano come scopo il perseguimento dello sviluppo sociale ed economico del territorio. Il sistema turistico opera per conseguire le seguenti finalità:

     a) sviluppo di nuove potenzialità turistiche;

     b) qualità dei prodotti turistici e offerta di nuovi prodotti;

     c) integrazione tra differenti tipologie di turismo, anche al fine della sua destagionalizzazione;

     d) realizzazione di interventi infrastrutturali e di riqualificazione urbana e del territorio;

     e) sostegno all’innovazione tecnologica;

     f) crescita della professionalità degli operatori e sviluppo delle competenze manageriali;

     g) promozione e attività di marketing.

     3. I modelli organizzativi, gli strumenti operativi, il conferimento delle risorse necessarie e la durata del sistema turistico sono determinati in funzione della tipologia degli interventi da realizzare. A questi fini nell’ambito di un sistema turistico possono coesistere più soggetti attuatori, che individuano un coordinatore del programma.

     4. La partecipazione congiunta di soggetti pubblici e privati è condizione necessaria per ottenere dalla Regione il riconoscimento del sistema turistico.

     5. Il riconoscimento del sistema turistico, d’intesa con la provincia competente, avviene con l’approvazione da parte della Giunta regionale del programma di sviluppo turistico, il quale deve essere coerente con gli indirizzi della programmazione regionale e viene valutato considerando:

     a) la rilevanza turistica ai sensi dell’articolo 3, comma 2, e la congruità dell’area territoriale interessata;

     b) l’integrazione tra soggetti pubblici e privati anche in forma consortile e cooperativa;

     c) la tipologia e la qualità del prodotto turistico.

     6. La Regione assicura il coordinamento e le azioni necessarie per la costituzione di sistemi che interessino più province o più regioni.

     7. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l’ammissione dei programmi alle misure di sostegno.

     8. La Regione può concorrere al finanziamento degli interventi infrastrutturali realizzati dalle province all’interno dei sistemi turistici.

 

     Art. 5. (Politiche integrate per lo sviluppo turistico sostenibile del territorio)

     1. La Regione, nel quadro degli obiettivi strategici del programma regionale di sviluppo, orienta le politiche in materia di infrastrutture e servizi all’integrazione necessaria per realizzare un turismo sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in raccordo con i soggetti di cui ai commi 5 e 6.

     2. Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale determina le linee operative e le priorità di intervento.

      3. La Giunta regionale coordina la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi all’attività turistica, anche attraverso la definizione di standard comuni ed attiva ricerche per la conoscenza dei mercati e delle loro tendenze.

     4. La Regione sostiene le iniziative per la valorizzazione del patrimonio naturalistico e dei parchi, finalizzate allo sviluppo del turismo di elevata sostenibilità e qualità ecologica.

     5. L’assessore regionale competente in materia di turismo convoca periodicamente e presiede la riunione dei rappresentanti regionali delle autonomie locali e funzionali, delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle associazioni turistiche e di tutela dei consumatori al fine di assicurare il coordinamento relativamente a:

     a) valorizzazione e promozione del territorio e dei prodotti turistici;

     b) sviluppo dei sistemi turistici;

     c) funzionalità dell’assetto organizzativo e gestionale del turismo lombardo;

     d) modalità annuali di intervento.

      6. È istituito il tavolo istituzionale per le politiche turistiche, composto dall’assessore regionale competente, che lo presiede, dagli assessori al turismo delle province e dei comuni capoluogo e da un presidente di comunità montana per ogni provincia.

     7. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, ogni anno, una relazione sull’attuazione del presente capo e sullo sviluppo delle attività turistiche in Lombardia.

 

     Art. 6. (Interventi della Regione per la promozione turistica)

     1. La Giunta regionale ai fini della promozione turistica esercita le seguenti attività:

     a) attuazione degli interventi per la promozione dell’offerta e per la diffusione dell’immagine e del prodotto turistico della Lombardia in Italia ed all’estero;

     b) definizione del programma delle proprie iniziative editoriali e individuazione delle manifestazioni nazionali ed internazionali, delle fiere e delle esposizioni cui la Regione partecipa con proprie attività promozionali;

     c) realizzazione del portale regionale del turismo come punto comune di accesso e coordinamento di servizi e attività svolte da soggetti diversi. Lo strumento di comunicazione e connessione tra i sistemi informatici è inserito nella rete regionale.

     2. La Giunta regionale individua le modalità della partecipazione alle iniziative regionali delle autonomie locali e funzionali, degli operatori privati e delle associazioni rappresentative delle imprese, anche per quanto riguarda lo svolgimento di funzioni di commercializzazione.

     3. La Giunta regionale può sostenere attività innovative e di carattere sperimentale, con risorse proprie e d’intesa con i livelli di governo locale.

     4. La Regione può realizzare interventi funzionali al raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 4, comma 2. A tale fine la Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la definizione dell’interesse regionale di specifici progetti, da attuarsi anche attraverso apposite convenzioni.

 

     Art. 7. (Competenze del comune)

     1. Il comune esercita le seguenti funzioni:

     a) promuove o partecipa ai sistemi turistici e alla attivazione delle strutture di informazione ed accoglienza turistica (IAT);

     b) concorre alla definizione dei programmi delle province;

     c) organizza e sostiene iniziative di promozione e valorizzazione turistica locale, con facoltà di avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle associazioni pro loco e di altri organismi associativi operanti sul territorio, ovvero ricorrere a forme di gestione associata, incluse le comunità montane;

     d) raccoglie e comunica le segnalazioni dei turisti relativamente alle attrezzature, ai prezzi delle strutture ricettive e alle tariffe dei servizi e delle professioni turistiche, in collaborazione con le strutture IAT;

     e) rileva le presenze turistiche nelle strutture extralberghiere del proprio territorio e le comunica alla Regione e alle province.

     2. I comuni di Campione d’Italia e di Livigno, in considerazione della specifica situazione di extraterritorialità, della particolare posizione geografica e della differente normativa vigente in materia tributaria ed extratributaria, possono esercitare le funzioni delle province previste dal presente capo e quelle relative alle strutture IAT; a tal fine, la Giunta regionale disciplina, con specifica deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, l’istituzione di un apposito organismo costituito da esperti in materia di turismo, da designarsi senza vincoli di residenza o domicilio e ne determina le funzioni e le modalità di funzionamento.

     3. I comuni e le comunità montane partecipano alle forme locali di consultazione sulle politiche ed iniziative turistiche istituite dalle province.

 

     Art. 8. (Competenze della provincia)

     1. La provincia esercita le seguenti funzioni:

     a) concorre alla definizione delle politiche regionali attraverso il tavolo istituzionale per le politiche turistiche;

     b) definisce proprie politiche di valorizzazione turistica del territorio, istituendo forme e strumenti di consultazione dei comuni e delle comunità montane;

     c) promuove, coordina e sostiene i sistemi turistici, anche attraverso la propria partecipazione;

     d) svolge funzioni di promozione del patrimonio turistico, paesaggistico, storico ed artistico, anche mediante il coordinamento e il sostegno delle attività di altri soggetti istituzionali, delle strutture IAT, delle imprese e loro associazioni e delle associazioni senza fini di lucro;

     e) raccoglie ed elabora i dati connessi all’attività turistica, alberghiera ed extralberghiera, trasmettendoli agli uffici competenti secondo modalità e specifiche tecniche stabilite dalla Giunta regionale ed assicurandone la disponibilità ai comuni;

     f) esercita le funzioni gestionali ed amministrative relative ai contributi regionali alle singole associazioni pro loco;

     g) esercita le funzioni relative alla tenuta di albi, elenchi e registri delle professioni turistiche e di enti senza scopo di lucro con finalità turistica, escluse le associazioni pro loco.

 

     Art. 9. (Strutture di informazione e di accoglienza turistica – IAT)

     1. Le strutture IAT svolgono le attività di informazione ed accoglienza turistica assicurando i seguenti servizi che ne costituiscono i requisiti essenziali:

     a) informazioni e distribuzione di materiale promozionale sulle attrattive turistiche dell’ambito locale, degli ambiti territoriali limitrofi, della provincia e dell’intera Regione;

     b) informazioni sull’organizzazione dei servizi, sulla disponibilità ricettiva e di ristorazione;

     c) informazioni sull’offerta di servizi turistici, di itinerari di visita ed escursione personalizzati;

     d) collaborazione alla raccolta e trasmissione alla provincia dei dati richiesti dalla Regione.

     2. Le strutture IAT, a durata continuativa o temporanea, sono istituite per iniziativa dei comuni, delle CCIAA, delle associazioni pro loco o delle associazioni di rappresentanza delle imprese e di categoria e consorzi degli operatori di settore. Gli enti promotori definiscono le forme e le modalità di gestione delle strutture. La Regione determina, con regolamento, i criteri per la costituzione delle strutture IAT e le modalità di svolgimento dei servizi, al fine di garantirne l’omogeneità sul territorio regionale. La provincia, in base alla verifica dei requisiti e del rispetto dei criteri, concede il nulla osta all’istituzione delle strutture IAT. La provincia assicura l’istituzione di una struttura IAT nel proprio capoluogo, anche mediante l’intervento finanziario straordinario della Regione, qualora gli enti promotori non abbiano provveduto in merito.

     3. Le strutture IAT possono svolgere attività di prenotazione dei servizi turistici locali.

     4. I servizi prestati dalle strutture IAT sono a titolo gratuito sia per gli utenti che per le imprese.

     5. La Regione, le province, le CCIAA, le associazioni ed i consorzi degli operatori del settore definiscono specifiche modalità ed accordi finanziari e gestionali per l’istituzione di strutture IAT presso le porte internazionali aeroportuali e ferroviarie della Lombardia.

 

     Art. 10. (Misure di incentivazione e sostegno alle imprese)

     1. La Regione orienta le misure di sostegno economico al raggiungimento di elevati standard qualitativi, alla realizzazione di sistemi di eccellenza e di nuovi prodotti turistici.

     2. Sono estesi alle imprese turistiche, ivi comprese le agenzie di viaggio, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per le piccole e medie imprese industriali.

     3. Le risorse regionali, erogate attraverso misure di sostegno alle imprese o di cofinanziamento, nel rispetto della normativa comunitaria, non possono essere superiori all’ammontare delle risorse private.

     4. La Regione sostiene, anche nell’ambito dei programmi dei sistemi turistici, le attività dei consorzi tra imprese orientate:

     a) allo sviluppo delle singole imprese, attraverso l’assistenza nella definizione delle politiche commerciali e la gestione comune di servizi;

     b) alle iniziative di promozione per la qualità dei territori, delle imprese e dei prodotti turistici.

     5. La Regione favorisce le iniziative di soggetti pubblici e privati finalizzate all’acquisizione di specifiche capacità manageriali ed imprenditoriali nel settore del turismo.

     6. La Giunta regionale approva annualmente, in attuazione delle previsioni del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, i criteri per gli interventi di incentivazione e di sostegno alle imprese.

 

     Art. 11. (Ruolo delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura)

     1. La Regione riconosce il ruolo delle CCIAA nel settore del turismo, nell’ambito delle funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, con l’obiettivo del loro consolidamento e della crescita qualitativa e quantitativa.

     2. Le CCIAA partecipano ai sistemi turistici e alle strutture IAT.

     3. La Giunta regionale e le CCIAA, singole o in forma associata, attraverso intese e convenzioni, specificano le funzioni di cui al comma 1 e l’assunzione dei relativi oneri, in riferimento alle attività di:

     a) promozione e sostegno alla costituzione di nuove imprese;

     b) formazione e aggiornamento degli imprenditori;

     c) programmi per la qualità e lo sviluppo sostenibile dell’attività imprenditoriale.

     4. Le CCIAA svolgono le funzioni relative alla tenuta di albi ed elenchi di attività di impresa nel comparto turistico.

     5. Le azioni stabilite con le intese e le convenzioni di cui al comma 3 sono definite e sviluppate all’interno dei programmi dei sistemi turistici.

     6. La Regione stabilisce le forme di collaborazione con le CCIAA in materia di azioni per la tutela dei diritti del turista e in ordine alle finalità, modalità e procedure della raccolta ed elaborazione dei dati sull’attività turistica.

 

     Art. 12. (Contributi alle province)

     1. Fino all’entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione in materia di autonomia di entrate e di spese, la Regione assicura alle province risorse non inferiori ai costi complessivamente sostenuti dalle APT per il personale e per la gestione degli uffici, sulla base delle risultanze dell’ultimo esercizio precedente allo scioglimento.

 

     Art. 13. (Disposizione transitoria)

     1. Fino all’approvazione degli atti di cui all’articolo 3, comma 2, all’articolo 4, comma 7, e all’articolo 10, comma 6, rimangono in vigore gli indirizzi, le misure e le azioni contenute nella deliberazione del Consiglio regionale 11 novembre 2003, n. VII/910 (Programma triennale degli interventi per l’incremento del turismo verso la Lombardia (2003-2005)) e relativi atti attuativi della Giunta regionale.

     2. La Giunta regionale dà attuazione, con propri provvedimenti, alle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 11.

 

CAPO II

Associazioni pro loco

 

     Art. 14. (Finalità)

     1. La Regione riconosce e promuove le associazioni pro loco e le loro unioni, organizzate in modo volontario e senza finalità di lucro, come uno degli strumenti efficaci della promozione turistica di base.

 

     Art. 15. (Associazioni pro loco)

     1. Sono pro loco le associazioni locali con sede nella Regione Lombardia che svolgono la propria attività di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità turistiche, naturalistiche, culturali, storiche, sociali ed enogastronomiche dei luoghi in cui operano.

     2. Le associazioni pro loco operano nel territorio comunale in cui sono costituite.

     3. Le associazioni pro loco possono operare anche al di fuori del territorio comunale in cui sono costituite, esclusivamente in presenza di progetti ed interventi sovracomunali, previo accordo con le altre associazioni pro loco, per la realizzazione di progetti ed interventi sovracomunali. Nei comuni in cui non operano associazioni pro loco gli accordi devono intercorrere con i comuni coinvolti nei progetti ed interventi.

 

     Art. 16. (Albo regionale delle associazioni pro loco)

     1. È istituito presso la Giunta regionale l’albo regionale delle associazioni pro loco.

     2. Per ottenere l’iscrizione all’albo regionale deve essere presentata domanda alla Regione, corredata dell’atto costitutivo e dello statuto.

     3. L’iscrizione all’albo regionale è disposta con decreto del direttore generale e costituisce condizione indispensabile per:

     a) partecipare alla designazione del rappresentante delle associazioni pro loco, nei casi previsti dalla legge;

     b) fruire dei contributi previsti dalle leggi regionali.

     4. L’albo regionale delle associazioni pro loco è pubblicato, agli inizi di ogni anno, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 

     Art. 17. (Requisiti per l’iscrizione all’albo regionale)

     1. Può essere iscritta all’albo regionale l’associazione pro loco che svolga le attività previste dall’articolo 15 da almeno un anno e per la quale concorrano le seguenti condizioni:

     a) svolga la propria attività in un comune nel quale non operi altra associazione pro loco iscritta all’albo regionale; qualora nel comune coesistano più località fortemente caratterizzate e distinte sotto il profilo turistico, possono essere riconosciute anche più associazioni pro loco in uno stesso comune purché non operino nella medesima località;

     b) sia costituita con atto pubblico o scrittura privata registrata e il relativo statuto si ispiri a principi di democraticità e sia conforme a quanto previsto dall’articolo 18.

 

     Art. 18. (Statuto delle associazioni pro loco)

     1. Ai fini dell’iscrizione all’albo regionale lo statuto deve prevedere:

     a) le norme sull’elezione e sul funzionamento del consiglio di amministrazione;

     b) la pubblicità delle sedute del consiglio di amministrazione;

     c) la possibilità di iscrizione per tutti i cittadini residenti nel comune e per coloro che, non residenti, operino per il raggiungimento delle finalità di promozione turistica;

     d) la devoluzione, in caso di scioglimento dell’associazione pro loco, dei beni, acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente della Regione o di enti pubblici, ad altra associazione avente gli stessi fini, ovvero all’ente od organismo turistico eventualmente subentrato o, in difetto, al comune in cui l’associazione ha sede.

 

     Art. 19. (Unioni di associazioni pro loco)

     1. La Regione riconosce, con decreto del direttore generale, le unioni di associazioni pro loco quali organismi di consulenza, di assistenza tecnico-amministrativa e di coordinamento delle attività delle associazioni pro loco associate.

     2. Le unioni di cui al comma 1 devono avere sede ed operare nel territorio regionale, nonché riunire in forma esclusiva almeno cento associazioni pro loco distribuite su più province.

 

     Art. 20. (Contributi)

     1. La Regione, per raggiungere le finalità di promozione turistica, concede contributi alle associazioni pro loco iscritte nell’albo regionale.

     2. La Regione concede annualmente un contributo alle unioni di associazioni pro loco di cui all’articolo 19, sulla base della presentazione di un programma di attività finalizzato a valorizzare il ruolo delle associazioni pro loco associate, migliorandone le capacità organizzative ed operative, fornendo loro assistenza tecnica e amministrativa, sostenendone il coordinamento e il collegamento con le iniziative ed i programmi regionali.

     3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi secondo i criteri, le priorità e le modalità per la richiesta e l’erogazione stabiliti ogni tre anni, con apposito atto della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, in coerenza con le scelte programmatiche della Regione.      4. Le funzioni gestionali e amministrative relative ai contributi di cui al comma 1 sono esercitate dalle province, cui vengono conferite le risorse necessarie in base a riparto effettuato con l’atto della Giunta regionale di cui al comma 3.

 

TITOLO III

STRUTTURE RICETTIVE

 

CAPO I

Attività ricettiva alberghiera

 

     Art. 21. (Finalità)

     1. La Regione definisce la tipologia delle aziende alberghiere e stabilisce i criteri e le modalità per la loro classificazione.

 

     Art. 22. (Aziende alberghiere – Definizione)

     1. Sono aziende alberghiere le aziende organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in almeno sette camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina, ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante.

     2. Le aziende alberghiere si distinguono in:

     a) alberghi quando offrono alloggio prevalentemente in camere;

     b) residenze turistico alberghiere quando offrono alloggio in appartamenti costituiti da uno o più locali, dotati di servizio autonomo di cucina.

     3. L’appartenenza all’una o all’altra tipologia è determinata dalla prevalenza nel computo della capacità ricettiva tra camere ed appartamenti, delle camere o degli appartamenti [2].

 

     Art. 23. (Tipologie alberghiere)

     1. In relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono, gli alberghi possono distinguersi anche nelle tipologie ed assumere le denominazioni sottoindicate:

     a) motel: albergo che fornisce il servizio di autorimessa, con box o parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazione quante sono le camere o suites degli ospiti maggiorate del 10 per cento nonché i servizi di ristorante o tavola calda o fredda e di bar; fornisce inoltre servizi di primo intervento di assistenza ai turisti motorizzati e di rifornimento carburante anche mediante apposite convenzioni con operatori situati nelle vicinanze dell’esercizio;

     b) villaggio albergo: albergo caratterizzato dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso inserito in un’area attrezzata per il soggiorno e lo svago degli ospiti;

     c) albergo meublé o garnì: albergo che fornisce solo il servizio di alloggio, normalmente con prima colazione e bar, senza ristorante;

     d) albergo - dimora storica: albergo la cui attività si svolge in immobile di pregio storico o monumentale, con struttura e servizi minimi della classe tre stelle;

     e) albergo - centro benessere: albergo dotato di impianti e attrezzature adeguati per fornire agli ospiti servizi specializzati per il relax, il benessere e la rigenerazione fisica, con struttura e servizi minimi della classe tre stelle;

     e bis) albergo diffuso: albergo caratterizzato dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento ed accoglienza, ed eventualmente delle sale di uso comune, ristorante e spazio vendita per i prodotti tipici locali, e dalla dislocazione delle camere o alloggi in uno o più edifici separati, anche con destinazione residenziale, purché situati nel medesimo comune o in quelli limitrofi a una distanza non superiore a metri 400 dal corpo centrale, purché sia garantito il rispetto dei requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento dell'attività alberghiera; lo stabile centrale e gli edifici adibiti a camere o alloggi possono essere di proprietà di soggetti distinti a condizione che venga garantita la gestione unitaria dell'albergo a norma dell'articolo 22, comma 1; lo stesso servizio, con i medesimi requisiti, può essere offerto anche nelle baite presenti sul territorio montano, così come identificato dalla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) [3].

     2. In alternativa alla indicazione albergo, può essere usata l’indicazione hotel o, limitatamente agli alberghi contrassegnati con quattro o cinque stelle, grand hotel o grande albergo.

     3. Le aziende alberghiere che ritengono necessario utilizzare una denominazione diversa da quelle previste dal presente capo possono farne richiesta motivata alla provincia, in sede di rilascio della classificazione.

 

     Art. 24. (Classificazione)

     1. Fino all’entrata in vigore dei regolamenti recanti l’indicazione degli standard qualitativi obbligatori minimi, le aziende alberghiere sono classificate in base agli standard elencati negli allegati A e B al presente testo unico.

     2. Gli alberghi sono classificati in cinque classi contrassegnate in ordine decrescente da cinque, quattro, tre, due e una stella. Gli alberghi contrassegnati da cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva “lusso” quando sono in possesso di eccezionali requisiti di qualità tipici degli esercizi di classe internazionale.

     3. Le residenze turistico alberghiere sono classificate in tre classi contrassegnate in ordine decrescente da quattro, tre e due stelle.

     4. Le strutture alberghiere nelle quali sono alloggiati clienti che devono avvalersi dei servizi generali della casa principale (dipendenze alberghiere) sono classificate nella classe immediatamente inferiore rispetto a quest’ultima.

     5. È del pari classificato nella classe immediatamente inferiore a quella della casa principale il complesso dei locali adibiti a dipendenze alberghiere dello stesso fabbricato ma con ingresso autonomo e separato, sempre che i clienti debbano avvalersi dei servizi generali della casa principale.

 

     Art. 25. (Durata della classificazione)

     1. La classificazione ha validità per un quinquennio, decorrente dal 1° ottobre 1997.

     2. Qualora durante il quinquennio si determinino cambiamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione di un’azienda, si procede all’attribuzione di una nuova classificazione ai sensi dell’articolo 26. 

     3. La classificazione attribuita alle aziende di nuova apertura o le modifiche di classificazione hanno efficacia per la frazione del quinquennio in corso.

     4. Le operazioni relative alla classificazione a valenza quinquennale sono compiute nel secondo semestre dell’anno nel quale scade il quinquennio della classificazione stessa. A tale scopo i titolari della licenza di esercizio alberghiero devono, entro il mese di giugno, presentare domanda alla provincia.

 

     Art. 26. (Procedure per l’attribuzione della classificazione)

     1. Ai fini dell’attribuzione della classificazione, gli interessati presentano alla provincia domanda contenente gli elementi necessari per la relativa valutazione ed in particolare quelli riguardanti le prestazioni di servizi, le dotazioni degli impianti e le attrezzature, nonché l’ubicazione e l’aspetto, corredata da fotografie.

     2. La classificazione è attribuita dalla provincia, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, decorsi quali opera l’istituto del silenzio-assenso di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione). In caso di aziende alberghiere la cui costruzione non sia ancora completata, è concessa, senza necessità di sopralluogo, una classificazione provvisoria di durata non superiore ai tre mesi successivi al rilascio della licenza d’esercizio, previa domanda ai competenti uffici provinciali corredata dello stato di avanzamento dei lavori e dalle indicazioni di cui al comma 1.

     3. La classificazione è successivamente confermata o modificata sulla base di una verifica della documentazione prodotta dall’istante.

     4. Le province, ai fini dell’attribuzione della classificazione, possono avvalersi, in fase di istruttoria, di una commissione nella cui composizione deve essere prevista la presenza di rappresentanti degli albergatori e dei consumatori.

 

     Art. 27. (Pubblicità della classe e dei provvedimenti di classificazione)

     1. È fatto obbligo alle aziende alberghiere di esporre in modo visibile all’esterno e all’interno il segno distintivo della classe assegnata, realizzato in conformità al modello stabilito dalla Regione.

     2. I prezzi minimi e massimi, praticati nell’esercizio devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico nei locali di ricevimento.

     3. I provvedimenti di classificazione sono affissi all’albo pretorio della provincia e del comune ove hanno sede gli esercizi alberghieri interessati. Copia del provvedimento di classificazione è trasmesso alla Regione.

 

     Art. 28. (Rilascio della licenza d’esercizio)

     1. La classificazione costituisce condizione necessaria per il rilascio della licenza d’esercizio da parte del comune ove l’azienda alberghiera è localizzata.

     2. La licenza d’esercizio contiene le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione assegnata, al numero delle camere e degli eventuali appartamenti e dei letti, al periodo di apertura ed all’ubicazione.

     3. Per le residenze turistico alberghiere la licenza d’esercizio contiene le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione assegnata, al numero degli appartamenti, delle eventuali camere e dei letti, al periodo di apertura ed all’ubicazione.

     4. Qualora una licenza d’esercizio sia richiesta per l’esercizio di azienda alberghiera avente denominazione identica a quella di altra azienda operante nel territorio dello stesso comune o comune contermine, il rilascio è subordinato alla verifica del mutamento della denominazione presso la competente CCIAA.

 

     Art. 29. (Funzioni delle province)

     1. Le province esercitano le funzioni amministrative relative alla classificazione alberghiera, alla comunicazione delle tariffe, alla relativa vigilanza, anche mediante controlli ispettivi e alla irrogazione delle sanzioni.

     2. In caso di accertate inadempienze, la Giunta regionale assegna alla provincia un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Giunta regionale, sentito l’ente inadempiente, provvede direttamente o mediante un commissario ad acta.

 

     Art. 30. (Ricorsi)

     1. Contro la classificazione è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, presso una commissione nominata da ciascuna provincia composta da cinque membri:

     a) il presidente della provincia o suo delegato, che la presiede;  b) due rappresentanti degli albergatori scelti con il criterio della rappresentanza proporzionale delle loro associazioni in ambito provinciale;

     c) due esperti del settore, preferibilmente scelti tra rappresentanti delle associazioni dei consumatori.

     2. Possono ricorrere alla commissione anche gli utenti che hanno riscontrato, nel corso di un soggiorno, situazioni difformi nelle dotazioni o nei servizi rispetto alla classificazione attribuita all’esercizio.

     3. Il ricorso è deciso entro trenta giorni dalla presentazione, trascorsi inutilmente i quali lo stesso si intende respinto.

 

     Art. 31. (Sanzioni)

     1. Il titolare di un’azienda alberghiera che rifiuti di fornire le informazioni richiestegli necessarie ai fini della verifica della classificazione o di consentire gli accertamenti disposti allo stesso fine, ovvero denunci elementi non corrispondenti al vero, o non conformi alla classificazione della propria azienda, è soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 516 a euro 1.549.

     2. Il titolare di un’azienda alberghiera che ometta di esporre il segno distintivo della categoria e/o della classificazione attribuita e il tariffario delle camere alberghiere, ovvero attribuisca al proprio esercizio con scritti o stampati o in qualsiasi altro modo una classificazione diversa da quella ottenuta, ovvero affermi la disponibilità di attrezzatura diversa da quella esistente, è soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 1.033 a euro 1.549.

     3. Per l’applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni di cui alla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale). Le somme dovute sono riscosse ed introitate dalle province.

 

CAPO II

Attività ricettiva non alberghiera

 

     Art. 32. (Finalità)

     1. La Regione disciplina le seguenti strutture ricettive non alberghiere:

     a) case per ferie;

     b) ostelli per la gioventù;

     c) rifugi alpinistici e rifugi escursionistici [4];

     d) esercizi di affittacamere;

     e) case e appartamenti per vacanze;

     f) bed & breakfast;

     g) bivacchi fissi.

     2. Non rientrano nella disciplina del presente capo le strutture ricettive socio-assistenziali disciplinate dalla legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 (Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia) e dal piano socio-sanitario regionale previsto dall’articolo 1, comma 5, della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali).

     3. In occasione di manifestazioni o raduni e, comunque, per periodi non superiori a giorni trenta, il comune può rilasciare a enti pubblici, associazioni od enti religiosi nulla osta per l’utilizzo di immobili non destinati abitualmente alla ricettività collettiva.

 

SEZIONE I

Case per ferie e ostelli per la gioventù

 

     Art. 33. (Definizione di case per ferie)

     1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno prevalentemente di gruppi di persone, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità sociali, culturali ed educative [5].

 

     Art. 34. (Caratteristiche funzionali delle case per ferie) [6]

     [1. Nelle case per ferie sono assicurati un servizio di telefono ad uso comune e un arredamento minimo per camera da letto costituito da: un letto, una sedia o sgabello, uno scomparto armadio per persona ed un cestino portarifiuti.

     2. Le case per ferie devono altresì possedere i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.]

 

     Art. 35. (Definizione di ostelli per la gioventù)

     1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno prevalentemente di giovani, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità sociali, culturali ed educative [7].

 

     Art. 36. (Standard obbligatori minimi e requisiti delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù [8])

     1. Le case per ferie e gli ostelli per la gioventù possiedono i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti in materia, nonché gli standard obbligatori minimi e i requisiti funzionali definiti con regolamento regionale da adottare entro il 31 dicembre 2010 [9].

     2. [Negli ostelli per la gioventù è garantita la prestazione dei servizi ricettivi di base e la disponibilità di strutture e servizi per finalità culturali, di svago, di sport e di socializzazione] [10].

     3. [Gli ostelli per la gioventù possono altresì essere dotati di particolari strutture che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative] [11].

 

SEZIONE II [12]

(Strutture alpinistiche)

 

     Art. 37. (Tipologie) [13]

     1. Le strutture alpinistiche si distinguono in:

a) rifugi alpinistici;

b) rifugi escursionistici;

c) bivacchi fissi;

d) viabilità alpina.

 

     Art. 38. (Definizioni) [14]

     1. I rifugi alpinistici sono strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a 1.000 metri di altitudine in zone isolate di montagna, inaccessibili mediante strade aperte al traffico ordinario o linee funiviarie di servizio pubblico oppure distanti da esse almeno 1.500 metri lineari o 150 metri di dislivello, ad esclusione delle sciovie.

     2. I rifugi escursionistici sono strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a 700 metri di altitudine, in luoghi accessibili anche mediante strade aperte al traffico di servizio o impianti di trasporto pubblico, ad esclusione delle sciovie.

     3. I bivacchi fissi sono locali di alta montagna incustoditi e senza viveri, allestiti con un minimo di attrezzatura per fornire riparo ad alpinisti ed escursionisti, posti in luoghi isolati a quota non inferiore a 2.000 metri di altitudine e distanti almeno 3.000 metri lineari o 300 metri di dislivello da strade aperte al traffico di servizio, rifugi alpinistici o impianti di risalita.

     4. Per viabilità alpina si intendono i sentieri di accesso ai rifugi dal fondovalle, i sentieri di collegamento tra i rifugi ed i sentieri o le vie che dai rifugi consentono di raggiungere mete di interesse escursionistico o alpinistico. La viabilità alpina si distingue in:

a) sentieri alpini, ovvero i percorsi pedonali che consentono un agevole movimento in zone di montagna e conducono a rifugi alpinistici, escursionistici, bivacchi e località di interesse alpinistico, naturalistico e ambientale;

b) sentieri alpinistici attrezzati, ovvero i percorsi pedonali che consentono il movimento in zone di montagna, la cui percorribilità è parzialmente agevolata attraverso idonee opere artificiali;

c) vie ferrate, ovvero i percorsi di interesse alpinistico che si svolgono totalmente o prevalentemente in zone rocciose o comunque impervie, la cui percorribilità è consentita dalla installazione di attrezzature fisse.

 

     Art. 39. (Gestori e custodi dei rifugi) [15]

     1. Gestore del rifugio è la persona fisica che sia titolare di un contratto di gestione di rifugio in corso di validità oppure ne sia il proprietario oppure abbia in affidamento la struttura dalla proprietà. Se il titolare del contratto è un ente diverso da persona fisica, il gestore coincide con la persona indicata come responsabile del rifugio. Durante il periodo di apertura del rifugio il gestore è il punto di riferimento informativo della zona; nel caso di incidente, il gestore del rifugio collabora nelle attività di soccorso fornendo supporto logistico e operativo.

     2. Qualora si tratti di rifugi con custodia, il proprietario del rifugio deve indicare il nominativo del custode o gestore che deve sottoscrivere per accettazione la denuncia di inizio attività. Il comune accerta che la persona abbia conoscenza della zona, delle vie d’accesso al rifugio, ai rifugi limitrofi e ai posti di soccorso più vicini, nonché delle nozioni necessarie per un primo intervento di soccorso, mediante attestazione del corpo nazionale del soccorso alpino. Qualora il custode proposto sia titolare di licenza di guida alpina o aspirante guida alpina, si prescinde dall’accertamento.

 

     Art. 40. (Caratteristiche funzionali dei rifugi) [16]

     1. I rifugi devono possedere strutture, dotazioni e caratteristiche igienico-sanitarie idonee per il ricovero e il pernottamento degli utenti.

     2. I rifugi devono essere sufficientemente attrezzati con distinti locali per la sosta e il ristoro e per il pernottamento. Devono inoltre disporre di:

a) servizio cucina;

b) spazio attrezzato utilizzabile per il consumo di alimenti e bevande;

c) spazi destinati al pernottamento, attrezzati con letti o cuccette, che nei rifugi possono essere sovrapposti;

d) servizi igienico-sanitari essenziali e proporzionati alle capacità ricettive;

e) impianto di chiarificazione e smaltimento delle acque reflue compatibilmente alla quota di ubicazione della struttura;

f) posto telefonico pubblico o, nel caso di impossibile allacciamento, di apparecchiature radio-telefoniche o similari, tali comunque da permettere dei collegamenti con la più vicina stazione di soccorso alpino-speleologico o della protezione civile provinciale;

g) idoneo impianto di produzione di energia elettrica, possibilmente ricorrendo a fonte rinnovabile;

h) alloggio riservato per il gestore.

 

     Art. 40 bis. (Elenco regionale dei rifugi) [17]

     1. E’ istituito l’elenco regionale dei rifugi. La competente struttura regionale cura l’iscrizione e l’aggiornamento sulla base degli aggiornamenti forniti dai comuni.

     2. La Giunta regionale, al fine di valorizzare e qualificare i rifugi, adotta il marchio di riconoscimento.

     3. L’uso della denominazione di rifugio alpinistico e rifugio escursionistico, nonché l’utilizzo del marchio è riservato esclusivamente alle strutture iscritte nell’elenco di cui al comma 1.

 

     Art. 40 ter. (Commissione per le strutture alpinistiche) [18]

     1. E’ istituita presso la Giunta regionale la commissione per le strutture alpinistiche, composta da:

a) gli assessori regionali al turismo e al territorio o loro delegati di cui uno con qualifica di presidente;

b) tre dirigenti delle direzioni generali regionali competenti in materia di turismo, territorio e infrastrutture;

c) un rappresentante di Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (UNCEM);

d) due rappresentanti del Club alpino italiano - Regione Lombardia (CAI Lombardia);

e) un rappresentante dell’Associazione Gestori Rifugi Alpini ed Escursionistici della Lombardia;

f) un rappresentante del Collegio delle Guide Alpine della Regione Lombardia;

g) un rappresentante dell’Unione Province Lombarde.

     2. La commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, all’inizio di ogni legislatura, dura in carica per tutta la legislatura e i suoi membri possono essere riconfermati; in sede di primo insediamento la commissione è costituita entro il 31 marzo 2009.

     3. Le direzioni generali regionali competenti in materia di turismo e di territorio assicurano alla commissione il supporto logistico.

     4. La commissione ha il compito di:

a) proporre iniziative per la tutela e la valorizzazione delle strutture alpinistiche;

b) esprimere pareri in materia di strutture alpinistiche su richiesta dei comuni e della direzione generale regionale competente in materia di turismo;

c) formulare proposte sulla disciplina normativa regionale per la costruzione, la manutenzione, la sicurezza, l’igiene, la gestione dei rifugi e la qualificazione dei gestori attraverso azioni specifiche;

d) collaborare con la Giunta regionale per la stesura del regolamento attuativo di cui all’articolo 40 quinquies;

e) proporre iniziative culturali e sportive e di solidarietà sociale che riguardano:

1) la valorizzazione del territorio alpino, con particolare riguardo alle scoperte geologiche, paleontologiche e geografiche, nonché alla specifica storia del territorio;

2) l’educazione all’utilizzo corretto del territorio montano da parte di studenti delle scuole di ogni ordine e grado;

3) i soggiorni nei rifugi per i soggetti diversamente abili fisici e psichici adeguatamente sostenuti e accompagnati.

     5. Le modalità di funzionamento della commissione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

     6. La partecipazione ai lavori della commissione è gratuita.

 

     Art. 40 quater. (Agevolazioni e finanziamenti) [19]

     1. La Regione concede agevolazioni finanziarie ai soggetti che hanno la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, dell’immobile per le seguenti iniziative:

a) costruzione, ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento e straordinaria manutenzione di rifugi;

b) acquisto di immobili adibiti o da adibire a rifugi e realizzazione delle relative opere di ristrutturazione;

c) realizzazione di impianti, di strutture e di opere complementari o comunque necessarie al funzionamento o all’adeguamento normativo;

d) realizzazione di interventi per l’utilizzo di fonti alternative di energia nei rifugi;

e) acquisto o locazione finanziaria di arredamenti e di attrezzature per i rifugi;

f) realizzazione di opere per lo smaltimento di rifiuti e reflui.

     2. Gli immobili ammessi alle agevolazioni sono vincolati alla specifica destinazione di struttura alpinistica per un periodo di vent’anni, con decorrenza dalla data di acquisto o di ultimazione dei lavori.

     3. La Regione provvede, attraverso opportune forme di sostegno finanziario e normativo, al supporto delle attività logistiche necessarie per l’esecuzione di trasporti in quota o finalizzati al rifornimento delle strutture alpinistiche.

     4. Nel rispetto della normativa vigente, il comune ha facoltà di applicare ai gestori dei rifugi alpinistici una riduzione della tariffa ordinaria di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

     5. La Regione fornisce sostegno finanziario ed organizzativo alle iniziative volte ad ampliare il periodo di apertura dei rifugi.

     6. La Regione concede agevolazioni per la realizzazione di iniziative informative, editoriali e divulgative intese a valorizzare e promuovere il patrimonio alpinistico regionale promosse dal CAI Lombardia e dalle associazioni più rappresentative delle guide alpine e dei gestori di rifugi.

     7. La Regione può concedere agli enti, alle associazioni e ai soggetti privati:

a) agevolazioni per gli interventi di straordinaria manutenzione;

b) finanziamenti per la realizzazione di attività di controllo e manutenzione;

c) finanziamenti per la realizzazione di cartografia elettronica dei sentieri con rilevamento satellitare.

     8. I soggetti di cui al comma 7 si impegnano, contestualmente alla concessione del beneficio, a controllare ed effettuare la manutenzione ordinaria di sentieri alpini, di sentieri alpinistici attrezzati e di vie ferrate nei termini fissati da specifica convenzione.

     9. Il CAI Lombardia, l’Associazione Nazionale Alpini, i gestori dei rifugi alpinistici e le guide alpine singolarmente o associati, possono concorrere per l’assegnazione di opere di carattere ambientale, soprattutto in riferimento alla viabilità alpina, come:

a) manutenzione dei sentieri;

b) tracciamento di nuovi tratti di sentieri di collegamento tra quelli esistenti;

c) interventi sulla segnaletica sentieristica da predisporre oltre che in lingua italiana anche nel dialetto locale;

d) tracciamento o attrezzaggio e verifica di agibilità annuale di vie ferrate.

     10. I provvedimenti attuativi del presente articolo, qualificabili come aiuti di Stato, sono adottati nel rispetto della normativa comunitaria.

 

     Art. 40 quinquies. (Regolamento di attuazione) [20]

     1. Con regolamento sono definiti i requisiti strutturali e igienico-sanitari, nonché il periodo di apertura dei rifugi alpinistici ed escursionistici [21].

 

SEZIONE III

Esercizi di affittacamere

 

     Art. 41. (Definizione di affittacamere)

     1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari ai clienti.

     2. L’attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto all’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, qualora tale attività sia svolta dal medesimo titolare in una struttura immobiliare unitaria. In tal caso, il comune annota in calce all’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, l’attività complementare di affittacamere svolta dal titolare.

     3. Il titolare dell’esercizio di affittacamere può somministrare alimenti e bevande limitatamente alle persone alloggiate.

 

     Art. 42. (Caratteristiche funzionali)

     1. I locali destinati all’esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazione.

     2. Gli appartamenti utilizzati per l’attività di affittacamere devono essere dotati di un servizio igienico-sanitario, completo di tazza igienica con cacciata d’acqua, lavabo, vasca da bagno o doccia, specchio, ogni sei posti letto o frazione di sei superiore a due, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.

     3. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza dover attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.

     4. Gli affittacamere devono assicurare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo dell’alloggio:

     a) pulizia dei locali e cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente, ed almeno una volta alla settimana;

     b) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;

     c) telefono ad uso comune.

     5. Per le camere da letto, l’arredamento minimo è costituito da un letto e una sedia per persona, oltre che da un armadio, da un tavolo-scrittoio e da un cestino porta rifiuti.

 

SEZIONE IV

Case ed appartamenti per vacanze

 

     Art. 43. (Definizione di case ed appartamenti per vacanze)

     1. Sono definite case ed appartamenti per vacanze le strutture ricettive gestite in modo unitario, in forma imprenditoriale ed organizzate per fornire alloggio e servizi, in unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari [22].

     2. Le case ed appartamenti per vacanze si considerano gestite in forma imprenditoriale quando il soggetto ha la disponibilità, anche temporanea, di un minimo di tre appartamenti situati nel medesimo territorio comunale.

 

     Art. 44. (Caratteristiche funzionali)

     1. Le case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione e, fino all’entrata in vigore del regolamento recante l’indicazione degli standard qualitativi obbligatori minimi, gli standard indicati nell’allegato C, che fa parte integrante del presente testo unico.

     2. L’utilizzo di case ed appartamenti per vacanze secondo le modalità previste dalla presente sezione non comporta modifica di destinazione d’uso dei medesimi ai fini urbanistici.

     3. In deroga alle norme vigenti, la ricettività può essere incrementata, purché sia garantito il minimo di mq 8 di superficie, al netto di ogni vano accessorio, per ogni posto letto.

     4. Nelle case ed appartamenti per vacanze devono essere assicurate le seguenti prestazioni essenziali:

     a) fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento ed eventualmente gas;

     b) manutenzione ordinaria ai fini della piena efficienza dell’appartamento e dei connessi impianti tecnologici;

     c) pulizia dei locali, dei mobili, delle strutture e delle dotazioni di cucina ad ogni cambio del cliente;

     d) servizio di recapito e di ricevimento dell’ospite.

     5. Ogni modificazione all’attività di gestione di case e appartamenti per vacanze deve essere preventivamente comunicata al sindaco del comune in cui è ubicato l’immobile.

     6. [Per speciali esigenze connesse a festività o manifestazioni d’interesse locale o per particolari periodi dell’anno, il sindaco può, con singoli provvedimenti motivati, consentire deroghe al limite minimo di giorni sette, previsto dall’articolo 43] [23].

 

SEZIONE V

Bed & breakfast

 

     Art. 45. (Servizio di ospitalità turistica bed & breakfast)

     1. E’ denominata bed & breakfast l’attività di carattere saltuario svolta da privati che utilizzano parte della loro abitazione di residenza per offrire un servizio a conduzione familiare di alloggio e prima colazione.

     2. La Giunta regionale definisce un apposito marchio identificativo bed & breakfast che può essere affisso, a spese di chi esercita l’attività, all’esterno della residenza.

     3. L’esercizio dell’attività di bed & breakfast non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.

     4. L’attività è esercitata in case unifamiliari o, previa approvazione dell’assemblea dei condomini, in unità condominiali; comunque l’esercizio dell’attività non determina il cambio della destinazione d’uso dell’immobile [24].

     5. L'attività può essere esercitata in non più di quattro stanze con un massimo di dodici posti letto; qualora l’attività si svolga in più di una stanza devono essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa; alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. I locali devono possedere i requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento d’igiene, nonché rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande [25].

     6. Il servizio di pulizia delle stanze e sostituzione della biancheria deve essere svolto almeno tre volte alla settimana e, comunque, ad ogni cambio di ospite. La pulizia del bagno deve avvenire quotidianamente.

     7. Il responsabile dell’attività è tenuto a registrare le presenze, comunicarle alla locale autorità di pubblica sicurezza, nonché a comunicare agli organi competenti il movimento degli ospiti secondo le disposizioni in materia di rilevazioni statistiche.

     8. Le tariffe, liberamente determinate, sono comunicate alla provincia competente. La provincia redige annualmente l’elenco delle attività ricettive di bed & breakfast comprensivo della denominazione e dell’indirizzo, delle generalità del responsabile, del numero di camere, delle tariffe e del periodo di apertura, ai fini dell’attività di informazione turistica. L’elenco è comunicato alla Regione.

     9. Il responsabile dell’attività è tenuto a sottoscrivere un’adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni agli ospiti.

 

SEZIONE VI

Disposizioni comuni alle attività ricettive non alberghiere

 

     Art. 46. (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA [26])

     1. Le attività ricettive non alberghiere disciplinate nel presente capo, ad esclusione dei bivacchi fissi, sono intraprese previa segnalazione certificata di inizio attività - SCIA, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) [27].

     2. La segnalazione è presentata al comune competente per territorio corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti in base alle disposizioni vigenti. Copia della denuncia deve essere esposta visibilmente all’interno dei locali dove è esercitata l’attività e deve essere inviata alla provincia competente per territorio [28].

     3. Il comune comunica alla  provincia e alle strutture IAT competenti per territorio le segnalazioni certificate di inizio attività e gli eventuali provvedimenti di sospensione o cessazione [29].

 

     Art. 47. (Pubblicità dei prezzi)

     1. I prezzi minimi e massimi praticati nell’esercizio devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico nei locali di ricevimento e all’interno di ciascuna unità abitativa.

     2. Le province esercitano le funzioni relative alla comunicazione delle tariffe delle strutture ricettive residenziali non alberghiere nonché alla vigilanza.

     3. I prezzi delle case e appartamenti per vacanze e degli affittacamere devono essere denunciati alla provincia, tramite il comune, entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello cui si riferiscono. A tali prezzi si applica il regime previsto dalla vigente legislazione per i prezzi degli esercizi alberghieri.

     4. I prezzi dei servizi delle strutture ricettive denominate case per ferie, ostelli per la gioventù e rifugi devono essere denunciati al comune entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello cui si riferiscono, o prima dell’apertura della struttura, nel caso di apertura stagionale. La mancata denuncia dei prezzi entro le date previste comporta l’obbligo dell’applicazione degli ultimi prezzi regolarmente denunciati [30].

     4 bis. Le tariffe e i prezzi esposti nei rifugi devono essere redatti, oltre che in lingua italiana, anche in, almeno, una lingua straniera [31].

 

     Art. 48. (Cessazione temporanea dell’attività ricettiva)

     1. Il titolare delle strutture ricettive non alberghiere che intende procedere alla cessazione temporanea o definitiva dell’attività deve darne preventivo avviso al comune.

     2. Il periodo di cessazione temporanea dell’attività, fatta eccezione per i rifugi, non può essere superiore a sei mesi, prorogabile dal comune, per fondati motivi, una sola volta di ulteriori sei mesi; decorso tale termine, l’attività si intende definitivamente cessata [32].

 

     Art. 49. (Vigilanza e sanzioni)

     1. Ferme restando le competenze dell’autorità di pubblica sicurezza e delle aziende sanitarie locali, il comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull’osservanza delle disposizioni del presente capo.

     2. Chiunque intraprende un’attività ricettiva non alberghiera senza avere presentato la SCIA incorre nella sanzione amministrativa da euro 1.033 a euro 5.165 [33].

     3. Chiunque esercita un’attività ricettiva non alberghiera in mancanza dei requisiti prescritti incorre nella sanzione amministrativa da euro 516 a euro 1.549.

     4. Chiunque contravviene all’obbligo di pubblicità dei prezzi di cui all’articolo 47 incorre nella sanzione amministrativa da euro 129 a euro 387.

     5. Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi alpinistici, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 129 a euro 387 [34].

     6. In caso di reiterate violazioni, le sanzioni sono raddoppiate, ferma restando la facoltà del comune di disporre, nei casi più gravi, previa diffida, la sospensione o la cessazione dell’attività.

     7. Per l’applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni di cui alla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale). Le somme riscosse sono introitate dal comune.

 

[SEZIONE VII [35]

Bivacchi fissi]

 

     Art. 50. (Definizione di bivacchi fissi)

     [1. Sono bivacchi fissi i locali di alta montagna non custoditi e di difficile accesso allestiti con un minimo di attrezzatura per fornire riparo agli alpinisti.

     2. Chiunque intenda attivare bivacchi fissi, deve darne preventiva comunicazione al comune competente per territorio.]

 

CAPO III

Attività ricettive all’aria aperta

 

     Art. 51. (Definizione e tipologie delle aziende ricettive all’aria aperta)

     1. Sono aziende ricettive all’aria aperta gli esercizi a gestione unitaria, aperti al pubblico, che, in aree recintate ed attrezzate, forniscono alloggio in propri allestimenti o mettono a disposizione spazi atti ad ospitare clienti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili.

     2. Le aziende ricettive all’aria aperta, in relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono, si distinguono in villaggi turistici, campeggi ed aree di sosta.

     3. Sono villaggi turistici gli esercizi attrezzati per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento.

     4. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da clienti forniti di propri mezzi mobili di pernottamento, purché in misura non superiore al trenta per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

     5. Sono campeggi gli esercizi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

     6. Nei campeggi è consentita la presenza di allestimenti minimi utilizzabili da clienti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento, purché in misura non superiore al trenta per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

     7. L’allestimento di campeggi all’interno di parchi regionali è consentito solo se compatibile con le previsioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi stessi.

     8. L’ente gestore può stabilire modalità specifiche da osservare per la realizzazione delle recinzioni e per lo svolgimento dell’attività ricettiva.

     9. Sono aree di sosta gli esercizi riservati esclusivamente alla sosta ed al parcheggio di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti, realizzati dal proprietario o gestore dell’area con le dotazioni previste dal codice della strada.

     10. In tali aree, la sosta è consentita per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive.

     11. I campeggi ed i villaggi turistici all’interno dei quali sono presenti strutture ricreative ed attrezzature sportive di carattere permanente e di costruzione non precaria, aventi estensione minima pari al trenta per cento della superficie totale, possono utilizzare in forma aggiuntiva la denominazione di centro vacanze.

 

     Art. 52. (Norme comuni)

     1. Le attrezzature e gli altri allestimenti di soggiorno possono essere dotati di preingressi mobili.

     2. È vietata la vendita di piazzole e di strutture ancorate al suolo; è altresì vietata la locazione delle stesse per periodi pluriennali e qualsiasi altra forma di cessione in godimento che possa far venire meno, anche parzialmente, il carattere di pubblico esercizio unitario delle aziende ricettive all’aria aperta.

     3. I servizi riservati ai turisti ospitati, quali ristorazione, spaccio di alimentari, bar e vendita di articoli vari, nonché gli impianti e le attrezzature sportive e ricreative possono essere gestiti direttamente dal titolare dell’azienda ricettiva o dati in gestione a terzi. L’uso di tali servizi, impianti ed attrezzature non può comunque, essere imposto ai clienti.

 

     Art. 53. (Funzioni delle province)

     1. Le province esercitano le funzioni amministrative relative alla classificazione delle aziende ricettive all’aria aperta, alla comunicazione delle tariffe, alla relativa vigilanza, anche mediante controlli ispettivi e alla irrogazione delle sanzioni.

     2. La provincia invia annualmente alla Regione una relazione sulla situazione reale e sugli indicatori di sviluppo delle aziende ricettive.

     3. In caso di accertate inadempienze, la Giunta regionale assegna alla provincia inadempiente un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Giunta regionale, sentito l’ente inadempiente, provvede direttamente o mediante un commissario ad acta.

 

     Art. 54. (Aree destinate ad aziende ricettive all’aria aperta)

     1. Le aziende ricettive di cui all’articolo 51 sono realizzate in zone individuate dagli strumenti urbanistici e paesaggistici vigenti, in conformità alle norme e agli indirizzi del Piano territoriale paesistico regionale e degli strumenti di pianificazione territoriale con valenza paesistica vigente.

     2. L’insediamento delle aziende ricettive all’aria aperta è consentito esclusivamente nelle aree a tal fine destinate dal piano regolatore generale corredato dallo studio geologico avente i contenuti previsti al comma 3.

     3. Qualora l’azzonamento del piano regolatore generale non sia supportato dallo studio geologico di cui al comma 2, il comune predispone uno studio idrogeologico dell’area interessata dal complesso, eseguito da un professionista abilitato, ed esteso anche alle aree circostanti le cui caratteristiche morfologiche possono generare rischi.

     4. Il comune censisce le aziende ricettive all’aria aperta insediate in zone ad elevato rischio idrogeologico e adotta ogni provvedimento utile a garantire la pubblica incolumità.

 

     Art. 55. (Titolo abitativo edilizio)

     1. La realizzazione delle strutture fisse delle aziende ricettive di cui al presente capo è soggetta a permesso di costruire rilasciato dal comune competente per territorio, ovvero a denuncia di inizio attività, che devono essere accompagnate dalla relazione paesistica inerente la sensibilità del sito e l’incidenza del progetto proposto.

     2. Per i nuovi insediamenti lo strumento urbanistico comunale può disporre, in considerazione della estensione, dello stato di urbanizzazione e delle infrastrutture delle aree, la previa approvazione di un piano attuativo esteso all’intero ambito interessato dall’insediamento.

     3. Non è richiesto il titolo abilitativo edilizio per gli allestimenti mobili di pernottamento, che conservano i meccanismi di rotazione in funzione, non sono collegati permanentemente al terreno e i cui allacciamenti alla rete idrica, elettrica e fognaria sono rimovibili in qualsiasi momento.

 

     Art. 56. (Classificazione, criteri, validità e revisione)

     1. La provincia provvede alla classificazione dei campeggi, dei villaggi turistici e delle aree di sosta.

     2. La classificazione avviene in base a requisiti predeterminati per ciascuno dei livelli attribuibili, contrassegnati da uno a quattro stelle.

     3. Le aziende di nuova apertura sono classificate secondo i criteri fissati dal regolamento di cui all’articolo 65.

     4. Le aziende già esistenti che, per il mantenimento del livello di classificazione, devono attuare interventi di tipo strutturale e impiantistico, sono tenute a concludere tali lavori entro quattro anni dalla pubblicazione del regolamento di cui all’articolo 65.

     5. La classificazione delle aziende ricettive ha validità per un quinquennio.

     6. L’interessato, in relazione a sopravvenuti cambiamenti, può chiedere alla provincia di rivedere la classificazione.

     7. La provincia può procedere di propria iniziativa ad una nuova classificazione dell’azienda, qualora accerti che la stessa possiede requisiti diversi dal livello di classificazione attribuito.

 

     Art. 57. (Procedura per l’attribuzione della classificazione, ricorsi e pubblicità)

     1. Per le aziende di nuova apertura si procede alla classificazione sulla base di dichiarazione del titolare dell’azienda ricettiva concernente la qualità e la quantità dei servizi offerti, corredata del progetto tecnico e degli elaborati presentati ai fini dell’ottenimento della concessione medesima, con indicazione della specifica utilizzazione e della superficie netta delle piazzole e dei locali di servizio.

     2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata entro il termine di trenta giorni dall’ultimazione dei lavori.

     3. Qualunque modifica ai contenuti della dichiarazione e degli allegati è comunicata alla provincia.

     4. La provincia può chiedere agli interessati ulteriori elementi di valutazione, nonché accertare, mediante sopralluoghi, i dati indispensabili per la classificazione.

     5. Avverso il provvedimento di classificazione è ammesso ricorso in opposizione alla provincia, entro trenta giorni dalla notificazione.

     6. La classificazione attribuita all’azienda ricettiva è esposta al pubblico.

     7. Entro il 30 dicembre di ogni anno, le province trasmettono alla Regione, all’ENIT e all’ISTAT gli elenchi delle aziende, distinti per tipo e livello di classificazione.

 

     Art. 58. (Attrezzature, impianti ed arredi)

     1. Le attrezzature e gli impianti sono tenuti in buone condizioni di funzionamento; la qualità degli arredi deve essere adeguata al livello di classificazione, nonché alle norme di sicurezza.

     2. È assicurato il rispetto delle norme igienico-sanitarie e, in particolare, un adeguato rapporto tra servizi igienici e numero di utenti, con esclusione delle installazioni igienico-sanitarie riservate.

     3. Sono inoltre realizzati tutti gli adeguamenti strutturali previsti da leggi e regolamenti vigenti in materia, al fine di consentire agli anziani e alle persone con limitate capacità motorie la fruizione dei servizi offerti.

 

     Art. 59. (Avvio dell'attività) [36]

     1. L'esercizio delle aziende ricettive all'aria aperta è soggetto alla presentazione, da parte di chi ha titolo per assumerne la gestione, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico del comune competente per territorio.
     2. Qualora il titolare dell'attività non sia una persona fisica deve individuare un responsabile della gestione. Il mutamento del responsabile, nonché il subentro di terzi nella gestione sono immediatamente comunicati al SUAP. Nella SCIA devono essere indicate la denominazione prescelta e il periodo di apertura.

     3. La SCIA è comunicata dal SUAP alla provincia competente per territorio.

 

     Art. 60. (Obblighi dei titolari dell'esercizio dell'attività [37])

     1. I gestori delle aziende ricettive all’aria aperta sono tenuti a registrare i nominativi delle persone alloggiate e a comunicarli alla locale autorità di pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

     2. È fatto obbligo ai gestori delle aziende ricettive all’aria aperta di comunicare tempestivamente agli organi competenti il movimento degli ospiti, secondo le disposizioni in materia di rilevazioni statistiche.

     3. I gestori delle aziende ricettive all’aria aperta devono essere muniti di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile, anche nei confronti di familiari ed ospiti dei clienti, pena la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 59.

 

     Art. 61. (Disciplina delle tariffe e obbligo di comunicazione)

     1. Secondo le disposizioni vigenti, le tariffe dei servizi delle aziende ricettive all’aria aperta sono liberamente determinate dai singoli gestori e comunicate alla provincia competente per territorio.

     2. Per gli esercizi di nuova apertura, la prima comunicazione è effettuata entro trenta giorni dall’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio.

     3. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti comporta l’impossibilità di applicare tariffe superiori a quelle regolarmente comunicate.

 

     Art. 62. (Vigilanza e sospensione dell'attività) [38]

     1. Le province, nell’esercizio dei compiti di vigilanza di cui all’articolo 53, comma 1, dispongono la sospensione dell’esercizio dell'attività per un periodo da uno a sei mesi, qualora:

     a) [non sia data comunicazione di una temporanea chiusura] [39];

     b) siano esercitate attività difformi da quelle autorizzate;

     c) siano accertate irregolarità amministrative.

     2. L’esercizio dell'attività è sospesa per un periodo da sei mesi ad un anno in caso di infrazione a quanto previsto dall’articolo 52, commi 2 e 3.

     3. La revoca dell’esercizio dell'attività è disposta:

     a) in caso di mancata eliminazione delle cause di sospensione di cui al comma 1, lettere b) e c) ed al comma 2;

     b) in caso di prosecuzione dell’attività durante il periodo di sospensione;

     c) in caso di perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per ottenere l’esercizio dell'attività o di mancata comunicazione di variazione dei predetti requisiti.

     4. L’esercizio dell'attività viene dichiarata decaduta nel caso che:

     a) l’attività non sia iniziata entro novanta giorni dall’ottenimento dell’esercizio dell'attività;

     b) I gestori delle aziende ricettive all'aria aperta sono tenuti a presentare una nuova SCIA qualora non sia verificata la riapertura dell'azienda, trascorso il periodo di chiusura temporanea precedentemente segnalato.

     5. Avverso i provvedimenti di sospensione, revoca e decadenza dell’esercizio dell'attività è ammesso ricorso in opposizione alla provincia entro trenta giorni dalla notificazione.

 

     Art. 63. (Sanzioni)

     1. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 3.099 a euro 10.329:

     a) chiunque intraprenda attività ricettive all’aria aperta senza aver presentato la SCIA [40].

     2. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 1.033 a euro 3.099:

     a) il titolare dell’esercizio dell'attività le cui attrezzature ed i cui impianti non risultino in buone condizioni di funzionamento o non siano di qualità adeguata al livello di classificazione attribuito;

     b) il titolare dell’esercizio dell'attività che non esponga al pubblico la classificazione dell’azienda;

     c) il titolare dell’esercizio dell'attività che non comunichi o comunichi in modo incompleto le tariffe dei servizi di cui all’articolo 61 o che applichi tariffe diverse da quelle comunicate [41].

     3. Per ogni violazione successiva ad altra, anche di diversa specie, la sanzione è applicata in misura doppia.

     4. Le somme dovute sono riscosse ed introitate dalle province.

     5. Fermo il disposto di cui al comma 1, lettera a), chi esercita attività ricettiva all'aria aperta senza la prescritta SCIA non può esercitare l'attività ricettiva per un periodo di tre anni dalla data di accertamento della violazione [42].

     6. Avverso l’irrogazione di sanzioni pecuniarie è ammesso ricorso in opposizione alla provincia entro trenta giorni dalla notificazione dell’atto impugnato.

 

     Art. 64. (Autorizzazione per campeggi temporanei. Deroghe ed esclusioni)

     1. Non sono soggetti agli obblighi del presente capo ove siano comunque garantite condizioni di sicurezza e sia assicurato il rispetto delle norme igienico-sanitarie e della tutela dell’ambiente:

     a) i campeggi temporanei, organizzati nel caso di eventi a carattere straordinario, situati in aree pubbliche o private;

     b) i campeggi temporanei organizzati per gli associati dagli enti, associazioni e organizzazioni senza fini di lucro, per scopi sociali, culturali, educativi, sportivi, ricreativi e religiosi, in aree da loro prescelte.

     2. L’allestimento di tali campeggi deve essere preventivamente autorizzato, per il periodo definito, dal comune sul cui territorio si intende organizzare il soggiorno, sentita l’autorità sanitaria locale.

     3. Gli enti, le associazioni e le organizzazioni senza fini di lucro devono provvedere ad una adeguata copertura assicurativa, da allegare alla domanda di autorizzazione all’esercizio, di cui costituisce requisito indispensabile.

 

     Art. 65. (Regolamento di attuazione)

     1. All’attuazione delle disposizioni del presente capo si provvede con regolamento.

 

TITOLO IV

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA E ACCOMPAGNATORE TURISTICO

 

     Art. 66. (Figure professionali)

     1. Il presente Titolo disciplina l’accesso, l’abilitazione e l’esercizio delle professioni di guida turistica e accompagnatore turistico.

     2. La qualifica di guida turistica è attribuita a chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d’arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, naturali, etnografiche e produttive.

     3. La qualifica di accompagnatore turistico è attribuita a chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all’estero, cura l’attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, dà completa assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell’ambito di competenza delle guide turistiche anche in occasione di semplici trasferte, arrivi e partenze di turisti. Tale qualifica corrisponde a quella di corriere di cui all’articolo 19, comma 1, numero 2, del DPR 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382).

     4. L’esercizio delle professioni di cui ai commi 2 e 3 non è consentito negli ambienti naturali montani per quanto concerne le attività specificamente demandate ai maestri di sci, alle guide e aspiranti guide alpine e agli accompagnatori di media montagna dalla legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia) e dal regolamento regionale attuativo 6 dicembre 2004, n. 10, sulla promozione e la tutela delle discipline sportive della montagna.

 

     Art. 67. (Accesso alle professioni turistiche)

     1. Si accede alla professione di guida turistica e di accompagnatore turistico previo ottenimento dell’abilitazione rilasciata alternativamente a seguito di:

     a) superamento dell’esame di idoneità relativo a ciascuna professione sostenuto ai sensi dell’articolo 68;

     b) superamento dell’esame di accertamento di idoneità effettuato dopo la frequenza di corsi di formazione professionale ai sensi della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 (Disciplina della formazione professionale in Lombardia).

 

     Art. 68. (Esami per il rilascio dell’abilitazione di guida turistica e accompagnatore turistico)

     1. Il rilascio dell’abilitazione per l’esercizio della professione di guida turistica e accompagnatore turistico è subordinato all’esito favorevole di prove d’esame scritte ed orali, distinte per ciascuna professione, finalizzate all’accertamento della formazione professionale, della base culturale e delle capacità tecniche del richiedente, sostenute avanti alle apposite commissioni giudicatrici previste dall’articolo 69.

     2. Ogni anno la provincia indice la sessione d’esame, fissando le modalità di effettuazione delle prove ed i termini entro i quali devono essere presentate le domande di ammissione.

     3. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 4, della legge 2 aprile 2007, n. 10 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese), sono esonerati dal possesso dell’abilitazione:

     a) gli accompagnatori aventi cittadinanza straniera, domiciliati all’estero e da là provenienti nell’esercizio della loro attività in accompagnamento di stranieri;

     b) coloro che svolgono non professionalmente l’attività di accompagnamento e di guida esclusivamente a favore di enti senza fine di lucro che perseguono finalità ricreative, culturali, religiose o sociali e in modo diretto solo a favore dei propri associati;

     c) coloro che, nell’ambito delle proprie funzioni, esercitano attività didattiche e di tutela dei beni culturali, nonché coloro che, in occasione di conferenze o convegni, svolgono attività divulgative del patrimonio artistico e culturale della Lombardia;

     d) coloro che svolgono, in qualità di dipendente di agenzia di viaggio o di impresa turistica, attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e partenze da e per porti, aeroporti e stazioni di mezzi di trasporto.

     4. Per l’esercizio della professione da parte di un accompagnatore turistico appartenente a paesi membri della Unione europea, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 (Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche).

 

     Art. 69. (Composizione e funzionamento delle commissioni giudicatrici d’esame)

     1. La provincia nomina le commissioni d’esame per l’abilitazione all’esercizio delle professioni.

     2. La commissione d’esame per guida turistica è composta da un dirigente che la presiede, due esperti di storia dell’arte, un docente di tecnica del turismo, un rappresentante dell’associazione di categoria più rappresentativa.

     3. La commissione d’esame per accompagnatore turistico è composta da un dirigente che la presiede, un docente di geografia, due docenti di tecnica del turismo, un rappresentante dell’associazione di categoria più rappresentativa.

     4. Le commissioni d’esame sono integrate per la prova orale da docenti di lingua straniera o madrelingua, nominati sulla base delle richieste presentate dai candidati. Gli stessi partecipano alle sole riunioni per le quali, in relazione alla lingua straniera di cui sono esperti, si è resa necessaria la loro nomina. Per ogni membro effettivo e per il segretario è nominato un supplente, che opera in caso di assenza del membro effettivo. In caso di mancata designazione, entro il termine stabilito dalla provincia, dei rappresentanti dell’associazione di categoria, la commissione può comunque essere insediata e svolgere la propria attività.

     5. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato provinciale.

     6. Ai membri della commissione competono le indennità stabilite dalla provincia ai sensi della normativa vigente.

 

     Art. 70. (Requisiti di ammissione all’esame)

     1. I requisiti per l’accesso all’esame sono:

     a) la cittadinanza italiana o di altro stato membro della Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi della normativa vigente;

     b) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto.

     2. Per l’ammissione all’esame è dovuto un concorso spese nella misura e nei modi stabiliti dall’amministrazione competente.

 

     Art. 71. (Presentazione delle domande)

     1. La domanda di ammissione all’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica e accompagnatore turistico deve essere presentata alla provincia entro i termini stabiliti dal provvedimento di cui all’articolo 68, con il quale viene indetta la sessione d’esame.

     2. Nella domanda occorre indicare, oltre alle complete generalità del candidato, il recapito presso il quale trasmettere le comunicazioni relative agli esami, le lingue straniere per le quali si vuole essere abilitati e, nel caso delle guide turistiche, l’indicazione della provincia per la quale si intende conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione.

     3. Le domande contengono inoltre l’indicazione della cittadinanza.

 

          Art. 72. (Materie d’esame)

     1. Le materie d’esame vertono su distinte materie in relazione alle figure professionali di:

     a) guida turistica:

     a1) prova scritta: elementi storico-artistici, geografici, paesaggistici ed economici della località prescelta, con riferimenti anche alle località limitrofe;

     a2) prova orale: materie della prova scritta; colloquio in almeno una lingua straniera scelta dal candidato; compiti e norme di esercizio dell’attività professionale, nonché nozioni generali di legislazione turistica.

     b) accompagnatore turistico:

     b1) prova scritta: geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea;

legislazione, tecnica ed organizzazione turistica tecnica dei trasporti;

b2) prova orale: materie della prova scritta; nozioni di tecnica valutaria e doganale; colloquio in una lingua straniera prescelta dal candidato;

elementi di legislazione turistica, compiti e norme di esercizio dell’attività professionale.

     2. La valutazione di ciascuna prova è espressa con un giudizio di idoneità o non idoneità.

     3. I candidati che non hanno conseguito il giudizio di idoneità nella prova scritta non sono ammessi a sostenere la prova orale.

     4. Sono abilitati all’esercizio della rispettiva professione i candidati che hanno conseguito l’idoneità nelle due prove d’esame.

     5. La provincia, riscontrata la regolarità e la validità delle procedure, approva l’elenco degli abilitati all’esercizio della professione, rispettivamente, di guida turistica e di accompagnatore turistico.

     6. La provincia rilascia all’interessato l’attestato di abilitazione valido all’esercizio della professione con l’indicazione del tipo specifico di professione, delle lingue straniere e, per le sole guide turistiche, con l’indicazione della provincia per la quale il candidato ha ottenuto l’abilitazione.

 

     Art. 73. (Esame suppletivo)

     1. Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici, già in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione e che vogliono conseguire l’abilitazione in ulteriori lingue straniere, sono ammessi a sostenere la sola prova orale nella lingua prescelta nelle sessioni ordinarie d’esame.

     2. A tal fine gli interessati presentano domanda, contenente l’indicazione del tipo di abilitazione posseduta, entro i termini di cui all’articolo 71, comma 1, con l’indicazione della lingua straniera per la quale intendono ottenere l’ulteriore abilitazione.

 

     Art. 74. (Elenchi regionali delle guide turistiche e accompagnatori turistici )

     1. Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici sono iscritti in distinti elenchi numerati progressivamente istituiti presso la direzione generale competente, annualmente pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. Il tesserino personale di riconoscimento per l’esercizio della professione di guida turistica e di accompagnatore turistico è rilasciato dalla provincia.

     3. Le caratteristiche del tesserino di cui al comma 2 sono determinate con decreto del direttore della competente direzione generale regionale.

     4. Il tesserino nel corso dello svolgimento dell’attività cui l’abilitazione si riferisce, deve essere mantenuto visibile sulla persona, nel corso dello svolgimento dell’attività cui l’abilitazione si riferisce.

 

     Art. 75. (Divieti)

     1. Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici nell’esercizio delle loro funzioni  non possono esercitare attività estranee alla loro professione ed in particolare attività di carattere commerciale.

     2. Il divieto comprende, inoltre, l’esercizio di ogni attività in concorrenza con le agenzie di viaggio e l’accaparramento diretto o indiretto di clienti per conto di alberghi, agenzie di viaggi, pubblici esercizi e simili.

     3. È fatto divieto ai titolari delle agenzie di viaggi, degli esercizi alberghieri ed extralberghieri e dei pubblici esercizi in genere, di avvalersi o proporre, per i servizi di guida turistica e di accompagnatore turistico, soggetti privi della rispettiva abilitazione.

 

     Art. 76. (Agevolazioni per le guide turistiche)

     1. Negli orari di apertura al pubblico, le guide turistiche, munite di abilitazione, nell’esercizio della loro professione, sono ammesse gratuitamente, ai sensi dell’articolo 12 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448 (Norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri) convertito dalla legge 17 giugno 1937, n. 1249, in tutti i musei, le gallerie, i monumenti, i parchi e simili, di proprietà dello Stato, di enti pubblici o di privati, esistenti sul territorio provinciale per il quale hanno conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione.

 

     Art. 77. (Sanzioni)

     1. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente titolo i comuni applicano le seguenti sanzioni:

     a) per l’esercizio dell’attività di guida turistica ed accompagnatore turistico senza possesso della relativa abilitazione la sanzione amministrativa da euro 1.033 a euro 4.132;

     b) per chiunque si avvalga di soggetti non abilitati per l’attività di guida turistica e di accompagnatore turistico la sanzione amministrativa da euro 1.033 a euro 4.132;

     c) per il mancato rispetto dei divieti di cui all’articolo 75, commi 1 e 2, la sanzione amministrativa da euro 1.033 a euro 4.132.

 

     Art. 78. (Vigilanza e controllo)

     1. I comuni esercitano la vigilanza e il controllo sull’attività professionale delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici, nonché sull’applicazione delle disposizioni di cui al presente Titolo.

     2. Per l’accertamento delle infrazioni e l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).

     3. Per le finalità di cui alla l.r. 90/1983, i provvedimenti d’irrogazione delle sanzioni amministrative devono essere sono comunicati al competente settore della Giunta regionale.

 

TITOLO V

AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO

 

     Art. 79. (Finalità)

     1. Il presente titolo disciplina le attività delle agenzie di viaggio e turismo e di organizzazione di viaggi esercitati da associazioni senza scopo di lucro, sodalizi, gruppi sociali e comunità.

 

     Art. 80. (Funzioni delle province)

     1. Le province esercitano le funzioni amministrative concernenti l’esercizio di attività delle agenzie di viaggio e turismo, fatte salve le attività esercitate direttamente dalla Regione.

 

     Art. 81. (Agenzie di viaggio e turismo)

     1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione, prenotazione e vendita biglietti di viaggi e soggiorni ovvero intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività. Tali attività possono essere effettuate da:

     a) agenzie che organizzano viaggi e soggiorni senza vendita diretta al pubblico, comunque inteso, ma che vendono alle agenzie di cui alla lettera b);

     b) agenzie con vendita diretta al pubblico.

     2. Le agenzie di viaggio e turismo, nell’esercizio delle loro attività, stipulano contratti di viaggio ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970), nonché ai sensi degli articoli 82 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).

     3. Le agenzie di viaggio e turismo possono convenzionare con i propri clienti la dislocazione di terminali remoti posti all’interno di strutture diverse da quelle autorizzate, per la prenotazione e la consegna di biglietti di viaggio. Dette prestazioni sono consentite nei confronti delle parti che si sono impegnate e non possono essere rivolte ad altri soggetti. L’attività è soggetta a comunicazione alla provincia competente per territorio entro il termine di trenta giorni dall’inizio.

     4. Le agenzie di viaggio e turismo, in possesso delle prescritte autorizzazioni, possono svolgere anche ulteriori attività aggiuntive quali:

     a) l’organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto;

     b) l’accoglienza di clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;

     c) la prenotazione di servizi presso le strutture turistico-ricettive o di ristorazione, ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;

     d) l’attività di informazione e propaganda di iniziative turistiche;

     e) l’inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell’interesse dei propri clienti;

     f) il noleggio di autovetture e/o di altri mezzi di trasporto;

     g) le operazioni di emissione ai viaggiatori, in nome e per conto delle imprese di assicurazione, di polizze turistiche a garanzia di infortuni, di assistenza malattia, di furto e/o danni al bagaglio o altre forme di copertura assicurativa;

     h) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;

     i) l’assistenza per il rilascio dei passaporti e visti consolari;

     l) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici, di assegni circolari ed altri titoli di credito per viaggiatori, di lettere di credito e di cambio valuta;

     m) la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo quali guide e opere illustrative;

     n) l’organizzazione di convegni e congressi;

     o) l’organizzazione di viaggi con annesse vendite promozionali;

     p) la prenotazione o vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei ed eventuali altri tipi di trasporto.

 

     Art. 82. (Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo) [43]

     1. L'esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo è soggetto alla preventiva presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività alla provincia nel cui ambito territoriale ha sede l'agenzia.

 

     Art. 83. (Domanda per il rilascio dell’autorizzazione)

     1. Per ottenere l’autorizzazione di cui all’articolo 82 deve essere presentata domanda alla provincia competente per territorio, in cui sono specificate:

     a) le generalità, la cittadinanza e residenza del titolare persona fisica ovvero, per le società, la denominazione e la ragione sociale, la sede della società, nonché le generalità, residenza, cittadinanza del legale rappresentante della stessa e degli eventuali componenti l’organo di amministrazione;

     b) l’indicazione del codice fiscale o della partita IVA;

     c) le generalità della persona che assume la direzione tecnica dell’agenzia;

     d) la forma con la quale si intende esercitare l’attività ai sensi dell’articolo 81, comma 1, lettere a) o b) od entrambe;

     e) il comune in cui si intende condurre l’impresa nonché la relazione illustrativa dei locali in cui l’agenzia prevede di svolgere la propria attività, con allegata planimetria, avendo cura che sussistano condizioni di indipendenza da attività diverse da quella prevista per l’agenzia;

     f) la denominazione prescelta.

     2. La Giunta regionale individua la ulteriore documentazione a corredo dell’istanza e delle successive richieste di modifica delle condizioni originarie.

 

     Art. 84. (Istruttoria)

     1. La provincia competente per territorio, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 241/1990:

     a) accerta la regolarità della domanda, nonché la completezza e la congruità della documentazione ad essa allegata;

     b) accerta presso i competenti uffici governativi che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni o regioni italiane;

     c) accerta l’iscrizione al registro regionale di cui all’articolo 93 del direttore tecnico indicato nella domanda;

     d) acquisisce il contratto di lavoro del direttore tecnico dell’agenzia.

     2. Esaurita l’istruttoria, la provincia competente per territorio comunica all’interessato l’esito della stessa. In caso di esito positivo, fissa il termine entro il quale quest’ultimo deve:

     a) costituire il deposito cauzionale di cui all’articolo 90;

     b) stipulare una polizza assicurativa congrua relativamente alle prescrizioni di cui all’articolo 89;

     c) produrre il certificato di agibilità dei locali e certificazione della destinazione d’uso degli stessi ai fini commerciali;

     d) stipulare il contratto di lavoro del direttore tecnico.

     3. Trascorso il termine di cui al comma 2 senza che l’interessato abbia ottemperato agli adempimenti previsti, la domanda di autorizzazione decade.

 

     Art. 85. (Contenuto dell’autorizzazione)

     1. L’autorizzazione deve indicare espressamente:

     a) la denominazione dell’agenzia di viaggio e turismo;

     b) il titolare, persona fisica o giuridica. Per le società, va altresì indicata espressamente l’esatta denominazione e ragione sociale, il legale rappresentante, il codice fiscale o la partita IVA;

     c) la forma di attività autorizzata, ai sensi dell’art. 81, comma 1, lettera a) o anche lettera b);

     d) il direttore tecnico;

     e) l’esatta ubicazione dei locali ove viene svolta l’attività di esercizio.

     2. I titolari delle agenzie hanno l’obbligo di comunicare preventivamente alla provincia ogni variazione che intendono apportare alle condizioni originarie, in base alle quali è stata rilasciata l’autorizzazione.

     3. Deve essere rilasciata una nuova autorizzazione: per la variazione di denominazione dell’agenzia di viaggi e turismo, per il trasferimento di sede in altra provincia, per il cambio di titolarità, ogni qual volta si modifica la persona giuridica, la ragione sociale o la denominazione societaria, nonché per la cessione d’azienda o di ramo d’azienda, per il conferimento o la fusione.

     4. La modificazione di titolarità a seguito di mera variazione del legale rappresentante, il trasferimento di sede nella stessa provincia, la sostituzione del direttore tecnico, l’estensione di attività comportano il solo aggiornamento dell’autorizzazione mediante annotazione in calce al provvedimento autorizzativo.

     5. Le agenzie di viaggio e turismo devono esporre in modo visibile l’autorizzazione all’esercizio dell’attività.

 

     Art. 86. (Trasferimento di titolarità dell’autorizzazione)

     1. La cessione, per atto tra vivi o a causa di morte, di azienda o di suo ramo esercenti attività di agenzia di viaggio e turismo, comporta il trasferimento di titolarità a favore degli aventi causa dell’autorizzazione di cui all’articolo 82, purché tale attività, alla data di presentazione dell’istanza di trasferimento, sia legittimamente in essere e non siano in corso provvedimenti di revoca o di decadenza dell’autorizzazione stessa.

     2. Il subentrante deve essere in ogni caso in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia di rilascio di autorizzazione all’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo.

 

     Art. 87. (Chiusura temporanea delle agenzie)

     1. Alle agenzie di viaggio e turismo è consentito, nell’arco di un anno solare, un periodo di chiusura non superiore a quarantacinque giorni, previa comunicazione alla provincia.

     2. La chiusura per periodi superiori è soggetta ad autorizzazione preventiva; qualora nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione dell’istanza formale la chiusura non venga autorizzata, l’istanza si intende comunque accolta.

     3. La chiusura non può essere concessa per un periodo superiore a sei mesi, e può essere rinnovata una volta sola.

 

     Art. 88. (Programmi di viaggio)

     1. I programmi devono contenere, ai fini della loro pubblicazione sotto forma di opuscolo ufficiale, indicazioni precise ed esplicite su:

     a) il soggetto produttore o organizzatore;

     b) le date di svolgimento;

     c) l’itinerario;

     d) la durata complessiva e il numero dei pernottamenti;

     e) le quote di partecipazione, con l’indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti e dell’eventuale acconto da versare all’atto dell’iscrizione, nonché delle scadenze per il versamento del saldo;

     f) la qualità e quantità dei servizi, con riferimento all’albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti, alle presenze di accompagnatori e di guide autorizzate e a quant’altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, devono essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori per i mezzi di trasporto, e l’ubicazione e le categorie turistiche per l’albergo o l’alloggio;

     g) i termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;

     h) le condizioni di rimborso di quote pagate sia per rinuncia o per recesso del cliente sia per annullamento del viaggio da parte dell’agenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;

     i) il periodo di validità del programma;

     l) gli estremi della garanzia assicurativa, di cui all’articolo 89, con l’indicazione dei rischi coperti;

     m) il numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data limite di informazione all’utente dei servizi turistici in caso di annullamento;

     n) gli estremi dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività;

     o) le misure igieniche e sanitarie richieste, nonché le informazioni di carattere generale, in materia di visti e passaporti, necessarie all’utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni turistiche previste dai programmi di viaggio.

     2. Il riferimento ai predetti programmi deve essere citato nei documenti di viaggio.

     3. Il programma costituisce un’offerta al pubblico ed è l’elemento di riferimento della promessa di servizi ai fini dell’accertamento dell’esatto adempimento. Il programma è posto a disposizione dei consumatori, e le amministrazioni competenti possono richiedere copia dello stesso al fine di vigilare sui corretti adempimenti prescritti.

     4. La pubblicità delle iniziative, in qualsiasi forma realizzata e diffusa, deve contenere l’esplicito riferimento all’agenzia e al relativo provvedimento autorizzativo.

     5. Il contratto di viaggio è sottoposto alle disposizioni della convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio, nonché del d.lgs. 206/2005.

 

     Art. 89. (Assicurazione)

     1. Le agenzie di viaggio e turismo stipulano, prima del rilascio della autorizzazione, polizza assicurativa a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell’osservanza delle disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio di cui alla legge 1084/1977, nonché dal d.lgs. 206/2005 riguardo ai circuiti “tutto compreso”.

     2. Le polizze assicurative devono specificare i criteri di determinazione del premio, nonché i massimali di risarcimento e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione, a breve termine, del risarcimento dovuto all’utente dei servizi turistici, in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell’agenzia di viaggio e turismo.

     3. L’agenzia invia annualmente alla provincia competente per territorio la documentazione comprovante l’avvenuta copertura assicurativa dell’attività autorizzata.

 

     Art. 90. (Cauzione)

     1. La cauzione deve essere prestata dall’agenzia in misura pari al doppio dell’entità della sanzione massima (euro 20.657).

     2. La cauzione è prestata alla provincia ed è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell’impresa. I titoli validi per il riconoscimento della cauzione, ancorché sia garantita l’immediata disponibilità delle somme, oltre ai contanti, possono essere:

     a) titoli di rendita pubblica esenti da vincoli;

     b) titoli al portatore;

     c) certificazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa.

     3. Il deposito cauzionale con provvedimento della regione può essere utilizzato a ristorno di sanzioni amministrative pecuniarie non corrisposte, a fronte di ordinanze-ingiunzioni di pagamento.

     4. Nei casi in cui il deposito cauzionale si riduca rispetto alla sua consistenza originaria per effetto dell’applicazione del comma 3, esso deve essere reintegrato nel suo importo entro trenta giorni dal ricevimento della diffida della regione ad adempiervi, pena la revoca dell’autorizzazione.

     5. Il deposito cauzionale è vincolato fino a quando permane in essere l’attività. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell’interessato, è disposto non prima di centottanta giorni dalla data di cessazione dell’attività.

 

     Art. 91. (Requisiti professionali del direttore tecnico)

     1. La responsabilità tecnica dell’agenzia di viaggio e turismo è affidata ad un direttore iscritto nel registro di cui all’articolo 93.

     2. Sono iscritti, su domanda, nel registro coloro che hanno conseguito l’attestato di idoneità all’attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, previo superamento dell’esame previsto dall’articolo 92.

     3. Sono del pari iscritti, su domanda, nel registro regionale dei direttori tecnici:

     a) coloro i quali siano in possesso di attestato di idoneità, conseguito presso altra regione e provincia autonoma, o che comprovino l’iscrizione nel registro della regione di provenienza;

     b) i cittadini di stati appartenenti alla Unione europea, in possesso dei titoli e documenti previsti dal d.lgs. 229/2002, che comprovino anche l’esercizio di una attività per sei anni consecutivi in qualità di lavoratore autonomo o di dirigente d’azienda. I certificati attestanti la natura e la durata delle attività svolte in forma indipendente sono rilasciati dalle CCIAA, mentre quelle svolte in forma dipendente sono rilasciati dai centri per l’impiego nella cui circoscrizione gli interessati hanno effettuato l’ultima prestazione di lavoro;

     c) i direttori tecnici, cittadini di Stati non appartenenti alla Unione europea, in possesso di titolo abilitante equiparato, in base al principio di reciprocità, a quello previsto dal presente Titolo.

     4. Il direttore tecnico deve prestare la propria attività in una sola agenzia, a tempo pieno e con carattere di continuità ed esclusività, indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro che può essere di dipendenza o di collaborazione continuativa e coordinata.

     5. Il titolare della agenzia deve trasmettere alla provincia, competente per territorio, copia del contratto di lavoro del direttore tecnico per il rilascio di nuova autorizzazione e ogni qualvolta si modifichino le condizioni originarie dell’autorizzazione stessa.

 

     Art. 92. (Esame di idoneità e commissione d’esame)

     1. La provincia indice, con proprio provvedimento, almeno una volta all’anno, le prove di esame finalizzate a verificare il possesso di adeguate caratteristiche professionali, quali:

     a) la conoscenza dell’amministrazione e dell’organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo, in relazione alle attività previste dall’articolo 81;

     b) la conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;

     c) la conoscenza della lingua inglese e di un’altra lingua straniera scelta tra quelle dei paesi aderenti all’Unione europea o tra le lingue cinese, giapponese o russo.

     2. Con lo stesso provvedimento viene stabilito il contenuto delle prove d’esame ed ogni altra modalità di attuazione delle stesse.

     3. Ai fini dell’ammissione all’esame di idoneità per l’esercizio dell’attività di direttore tecnico di agenzia, l’interessato deve presentare domanda dichiarando, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

     a) maggiore età;

     b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Unione europea; sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi della normativa vigente;

     c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da un istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato, o di equivalente diploma conseguito all’estero e riconosciuto in Italia; l’equivalenza del diploma conseguito all’estero al corrispondente diploma di scuola media superiore deve risultare da certificazione rilasciata a norma di legge;

     d) documentazione della struttura provinciale per il lavoro attestante l’attività lavorativa svolta con le mansioni previste dal IV livello o superiore, in base alla classificazione del personale del comparto delle imprese di viaggio e turismo, presso un’agenzia di viaggio e turismo per almeno due anni.

     4. La domanda deve contenere l’indicazione delle due lingue sulle quali l’interessato intende essere esaminato.

     5. Per l’ammissione all’esame è dovuta una somma a titolo di concorso alle spese, nella misura e nei modi stabiliti dalla provincia.

     6. La commissione giudicatrice è nominata dalla provincia ed è composta da:

     a) un dirigente della provincia, che la presiede;

     b) un docente di economia del turismo o di economia;

     c) un docente di tecnica aziendale turistica;

     d) due direttori tecnici designati dalle associazioni maggiormente rappresentative delle agenzie di viaggio e turismo a livello regionale;

     e) un docente di lingua inglese e un docente della seconda lingua straniera oggetto di esame.

     7. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato della provincia.

     8. Per ogni membro effettivo e per il segretario viene nominato un supplente che opera unicamente in caso di assenza del membro effettivo. I membri effettivi e i membri supplenti non possono essere nominati più di una volta in un biennio.

     9. In caso di mancata designazione, entro il termine stabilito dalla provincia, dei componenti di cui al comma 6, lettera d), la commissione può essere insediata e svolgere la propria attività. Per la correzione delle prove scritte la commissione può articolarsi in sottocommissioni.

     10. Ai membri della commissione sono corrisposte le indennità previste dalla legislazione vigente.

 

     Art. 93. (Registro regionale dei direttori tecnici)

     1. Il registro dei direttori tecnici viene tenuto ed aggiornato presso il settore competente della Regione.

     2. Le domande previste dall’articolo 91, debitamente sottoscritte, sono inoltrate alla competente direzione generale della Giunta regionale, allegando:

     a) l’attestato di idoneità conseguito in esito all’esame di cui all’articolo 92;

     b) l’estratto del casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti, di data non antecedente ai tre mesi dalla presentazione dell’istanza stessa.

     3. Sono iscritti, previa domanda, nel registro regionale dei direttori tecnici, i titolari di autorizzazione di agenzia di viaggio e turismo e i dipendenti di agenzia di viaggio e turismo in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 2, del d.lgs. 229/2002.

     4. Il registro dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo è pubblicato ogni anno sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     5. Il dirigente della competente struttura regionale stabilisce le modalità di iscrizione e di cancellazione al registro regionale.

 

     Art. 94. (Uffici di biglietteria)

     1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle imprese esercenti servizi pubblici di trasporto: ferroviario, automobilistico, di navigazione aerea, marittima, lacuale e fluviale, la cui attività si limita esclusivamente alla prenotazione e vendita di propri biglietti di trasporto mediante l’apertura di propri uffici.

     2. Entro trenta giorni dall’apertura degli uffici di cui al comma 1, l’impresa esercente ne dà comunicazione alla provincia competente per territorio.

 

     Art. 95. (Associazioni senza scopo di lucro, enti locali e istituti scolastici)

     1. È istituito presso la Giunta regionale l’albo delle associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, a livello nazionale con riconoscimento formale di organi centrali dello Stato, con rappresentanza sul territorio regionale ed in almeno tre province.

     2. Dette associazioni, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 82, possono svolgere in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, attività di organizzazione e realizzazione di viaggi e soggiorni nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 82 e seguenti del d.lgs. 206/2005, fermo restando il rispetto di quanto previsto agli articoli 88, 89 e 90 della presente legge.

     3. Le stesse associazioni devono possedere, per disposizione statutaria, organi democraticamente eletti e tra gli scopi statutari deve figurare la promozione del turismo sociale per i propri associati.

     4. Le associazioni che intendano essere iscritte all’albo regionale devono presentare domanda alla Giunta regionale, indicando la sede legale dell’associazione e le generalità del legale rappresentante della stessa.

     5. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

     a) certificato di cittadinanza e di residenza del rappresentante legale, certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;

     b) copia autenticata dell’atto costitutivo e dello statuto;

     c) atto sostitutivo di notorietà a firma del legale rappresentante, nel quale sia espressamente indicato il possesso dei requisiti di cui al comma 1 che costituiscono titolo per l’iscrizione all’albo;

     d) polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione alle attività, nell’osservanza delle disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio di cui alla l. 1084/1977, nonché degli articoli 99, 94 e 95 del d.lgs. 206/2005. Annualmente va inviata documentazione comprovante l’avvenuto pagamento del premio;

     e) dichiarazione del legale rappresentante dell’associazione, concernente l’indicazione della sede regionale principale, degli uffici decentrati e del responsabile delegato sul territorio regionale per le attività turistiche svolte dall’associazione;

     f) copia autenticata della prova documentale dell’avvenuta prestazione della cauzione a favore della regione Lombardia.

     6. Le insegne poste all’ingresso degli uffici, anche decentrati, nei quali vengono organizzate le attività, devono contenere l’indicazione che esse sono riservate ai soli soci dell’associazione.

     7. Il legale rappresentante è tenuto a dare comunicazione immediata di ogni variazione intervenuta rispetto ai requisiti richiesti.

     8. Il programma delle attività va inviato annualmente alla provincia competente per territorio; eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente e comunque prima dell’inizio delle attività.

     9. La tenuta e l’aggiornamento dell’albo, di cui al comma 1, sono curati dalla competente direzione generale della Giunta regionale. L’iscrizione o la cancellazione, nonché ogni variazione concernente i dati originari, è disposta con provvedimento del dirigente regionale competente.

     10. Il dirigente della competente struttura regionale, fatta salva l’applicazione delle sanzioni pecuniarie, cancella l’associazione dall’albo ed ingiunge la cessazione dell’attività qualora non venga stipulata la polizza assicurativa ovvero in tutti i casi di reiterata irregolarità nello svolgimento dell’attività. In presenza di tale ingiunzione, l’associazione non può richiedere la reiscrizione prima di un anno.

     11. Ogni altra associazione deve servirsi, per l’organizzazione tecnica dei viaggi, di agenzie che risultino in possesso di autorizzazione per svolgere le attività di cui all’articolo 81, comma 1, lettera b).

     12. Gli enti locali, fatte salve le attività istituzionali svolte ai sensi della l.r. 1/1986 ad esclusivo favore di anziani, minori e portatori di handicap, regolarmente assicurate, devono avvalersi, per l’organizzazione tecnica di viaggi, di agenzie che risultino in possesso di autorizzazione di cui all’articolo 81, comma 1, lettera b).

     13. Le scuole e gli istituti che intendono svolgere viaggi di durata superiore a un giorno si avvalgono dell’organizzazione tecnica di agenzie che risultino in possesso di autorizzazione di cui all’articolo 81, comma 1, lettera b).

 

     Art. 96. (Sodalizi, gruppi sociali e comunità)

     1. L’esercizio occasionale, senza scopo di lucro, di iniziative turistiche e ricreative, rivolto esclusivamente ai propri aderenti, da parte di sodalizi, gruppi sociali e comunità ed enti concordatari, aventi finalità politiche, sociali, sindacali, religiose, culturali o sportive, non è soggetto alle disposizioni del presente Titolo, purché il soggetto organizzatore stipuli una assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti.

     2. Il dirigente della competente struttura regionale, fatta salva l’applicazione delle sanzioni pecuniarie, ingiunge la cessazione di ulteriore attività, qualora accerti che non è stata stipulata la sopra richiamata assicurazione.

 

     Art. 97. (Vigilanza)

     1. Spettano alla provincia le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività disciplinate dal presente Titolo, anche con l’ausilio delle forze di pubblica sicurezza a ciò preposte, secondo le procedure previste dalla l. 689/1981 e dalla l.r. 90/1983.

 

     Art. 98. (Sospensione, revoca e decadenza dell’autorizzazione)

     1. La provincia dispone la sospensione dell’autorizzazione per un periodo da uno a sei mesi nei seguenti casi:

     a) omessa comunicazione della chiusura temporanea ovvero della riapertura, trascorsi i termini consentiti per la stessa;

     b) mancato rispetto del contenuto dei programmi nell’esecuzione dei contratti di viaggio ovvero gravi inadempimenti verso i clienti.

     2. Durante il periodo di sospensione l’agenzia e tutte le filiali e sedi secondarie devono essere chiuse e non deve essere svolta l’attività di agenzia di viaggio.

     3. La provincia dispone la revoca dell’autorizzazione qualora non siano eliminate le succitate inadempienze e qualora l’agenzia non cessi l’attività. Per la verifica dell’effettiva chiusura a seguito di sospensione, revoca o decadenza, la Regione comunica alla polizia municipale competente i provvedimenti adottati.

     4. La provincia, nell’ambito delle attività ad essa delegate, dispone la revoca dell’autorizzazione in caso di perdita di anche uno solo dei requisiti necessari per l’ottenimento della stessa, ovvero per mancata comunicazione, entro trenta giorni, delle variazioni intervenute sugli stessi.

     5. Nel caso in cui l’attività non sia iniziata entro sessanta giorni dal rilascio dell’autorizzazione, la provincia dichiara decaduta l’autorizzazione medesima.

 

     Art. 99. (Sanzioni pecuniarie)

     1. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 3.099 a euro 10.329:

     a) chiunque intraprende le attività di cui all’articolo 81, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione;

     b) chiunque svolge attività diverse da quelle autorizzate, in locali non autonomi, comprese le filiali e le sedi secondarie;

     c) il titolare dell’agenzia che si avvale di un direttore non iscritto al registro regionale, nonché colui che svolge attività di direttore tecnico senza possedere il requisito della iscrizione in detto registro;

     d) le associazioni previste dall’articolo 95 che effettuano attività in modo difforme da quella prevista dal presente Titolo, e/o a favore di non associati, o che contravvengono all’obbligo di stipulare la polizza assicurativa;

     e) i sodalizi, i gruppi sociali e le comunità, di cui all’articolo 96, che contravvengono agli obblighi ivi previsti;

     f) chiunque pubblica e, comunque, diffonde programmi di viaggio in contrasto con le norme contenute nel presente Titolo, ovvero non rispetta il contenuto dei propri programmi nell’esecuzione dei contratti di viaggio.

     2. E’ assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 2.066 a euro 7.747:

     a) chiunque presta la propria attività non in forma esclusiva presso l’agenzia della quale risulta essere direttore tecnico e non osserva le disposizioni contenute all’articolo 91, comma 4, della presente legge;

     b) chiunque fa uso della denominazione agenzia di viaggio e turismo senza aver ottenuto l’autorizzazione, ovvero usa una denominazione diversa da quella autorizzata.

     3. In caso di recidiva, le sanzioni sono applicate al doppio nella misura inizialmente irrogata, anche se si tratta di violazione di diversa specie. Qualora nei successivi cinque anni vengano comminate ulteriori sanzioni, la provincia procede alla revoca dell’autorizzazione.

     4. Il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie comporta la rivalsa sul deposito cauzionale.

     5. Fermo il disposto di cui al comma 1, lettera a), chi esercita attività di agenzie, senza la prescritta autorizzazione, non può ottenere l’autorizzazione provinciale per un periodo di tre anni dalla data di accertamento della violazione.

     6. Le somme relative alle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono riscosse ed introitate dalle province.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 100. (Abrogazioni)

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

     a) la legge regionale 14 aprile 2004, n. 8 (Norme per il turismo in Lombardia);

     b) la legge regionale 25 ottobre 2001, n. 16 (Nuova disciplina relativa all’albo regionale e all’attività delle associazioni pro loco);

     c) la legge regionale 8 aprile 1997, n. 12 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere e regolamentazione delle case ed appartamenti per vacanze);

     d) la legge regionale 11 settembre 1989, n. 45 (Disciplina delle strutture ricettive turistiche alberghiere complementari);

     e) la legge regionale 13 aprile 2001, n. 7 (Norme in materia di disciplina e classificazione delle aziende ricettive all’aria aperta);

     f) la legge regionale 10 dicembre 1986, n. 65 (Esercizio della professione di guida turistica e accompagnatore turistico);

     g) la legge regionale 16 settembre 1996, n. 27 (Disciplina dell’attività e dei servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle province);

     h) i commi 43, 44 e 45, dell’articolo 2 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”).

     2. Sono o restano altresì abrogate le seguenti disposizioni:

     a) il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 12 agosto 1999, n. 15 (Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo);

     b) la lettera a) del comma 40 dell’articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale);

     c) i commi 107, 108 e 109 dell’articolo 2 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”);

     d) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 e i commi 5 e 6 dell’articolo 2 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all’attuazione del DPEFR ai sensi dell’art. 9-ter della L.R. 34/1978);

     e) il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l’attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale – Collegato ordinamentale 2001);

     f) il comma 7 dell’articolo 11 e il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione);

     g) i riferimenti normativi alle ll.rr. 27/1996 e 12/1997 di cui all’allegato C della l.r. 15/2002;

     h) i commi 10 e 22 dell’articolo 1 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 12 (Modifiche a leggi regionali in materia di potestà regolamentare);

     i) i commi 5 e 6 dell’articolo 3 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 30 (Variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 2004 ed al bilancio pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente e programmatico – II provvedimento di variazione);

     j) il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 36 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione” – Collegato 2005);

     k) il comma 9 dell’articolo 2 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2005).

     3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle leggi e dalle disposizioni abrogate dal presente articolo; permangono e restano efficaci gli atti adottati sulla base delle medesime. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi sino alla definizione dei procedimenti in corso.

     4. Le leggi indicate nell’allegato D restano in vigore.

 

     Art. 101. (Norma finanziaria)

     1. Alle spese previste dall’articolo 12, comma 1, si provvede con le risorse stanziate all’UPB 3.4.1.2.362 “Sistemi turistici” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2007 e successivi.

     2. Alle spese previste dall’articolo 20 si provvede con le risorse stanziate all’UPB 3.4.1.2.362 “Sistemi turistici” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2007 e successivi.

     3. Alle spese previste dal Titolo II – Capo I – “Sistema turistico regionale” si provvede per la parte corrente con UPB 3.4.1.2.362 “Sistemi turistici” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2007 e successivi, per la parte in conto capitale con UPB 3.4.1.3.361 “Sistemi turistici” sempre dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2007 e successivi, ovvero con altri provvedimenti di legge.

     3 bis. Alle spese previste all’articolo 40 quater si provvede con le risorse stanziate annualmente all’U.P.B. 2.4.2.3.67 “Sviluppo dell’impiantistica sportiva”. Alle altre spese si provvederà con successiva legge [44].

 

ALLEGATO A

(art. 24, comma 1)

 

STANDARD QUALITATIVI OBBLIGATORI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERGHI, DISTINTI PER CLASSE

 

1. Prestazione di servizi

1.01 Servizi di ricevimento e di portineria-informazioni:

1.01.1 assicurati 24/24 ore con personale addetto in via esclusiva (5)

1.01.2 assicurati 16/24 ore con personale addetto (4)

1.01.3 assicurati 16/24 ore con un addetto (3)

1.01.4 assicurati 12/24 ore (2) (1)

1.02 Servizio di notte:

1.02.1 portiere di notte (4)

1.02.2 addetto disponibile a chiamata (3) (2) (1)

1.03 Servizio custodia valori:

1.03.1 cassetta di sicurezza per tutte le camere (5)

1.03.2 cassette di sicurezza per il 50% delle camere e cassaforte dell’albergo per le restanti camere (4)

1.03.3 cassaforte in albergo (3)

1.04 Trasporto interno dei bagagli:

1.04.1 assicurato 24/24 ore (5)

1.04.2 assicurato 16/24 ore (4)

1.04.3 assicurato 12/24 ore (3)

1.05 Servizio di 1ª colazione:

1.05.1 in sala apposita e/o ristorante - servizio nelle camere a richiesta del cliente (5) (4)

1.05.2 in sale comuni anche destinate ad altri usi (3) (2)

1.06 Servizio di bar nel locale ove è ubicato l’impianto:

1.06.1 assicurato 16/24 ore con personale addetto in via esclusiva (5)

1.06.2 assicurato 12/24 ore con personale addetto (4)

1.06.3 assicurato 12/24 con un addetto (3)

1.06.4 assicurato 12/24 ore (2)

1.07 Servizio di bar nei locali comuni:

1.07.1 assicurato 16/24 ore (5)

1.07.2 assicurato 12/24 ore (4) (3)

1.08 Servizio di bar nelle camere o unità abitative:

1.08.1 assicurato 16/24 ore (4)

1.08.2 assicurato 12/24 ore (3)

1.09 Frigo-bar in tutte le camere o unità abitative (5) (ove non assicurato il servizio bar 24/24 ore)

1.10 Divise per il personale (5) (4)

1.11 Lingue estere correntemente parlate:

1.11.1 dal personale di ricevimento portineria-informazioni:

2 lingue (5) (4)

1 lingua (3)

1.12 Cambio biancheria:

1.12.1 lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente e:

– tutti i giorni (5) (4)

– a giorni alterni (3)

– due volte alla settimana (2)

– una volta alla settimana (1)

(salvo diversa scelta del cliente a tutela dell’ambiente)

1.12.2 asciugamani nelle camere ad ogni cambio di cliente e:

– tutti i giorni (5) (4) (3)

– a giorni alterni (2)

– due volte alla settimana (1)

(salvo diversa scelta del cliente a tutela dell’ambiente)

1.13 Accessori dei locali-bagno privati:

1.13.1 saponetta (5) (4) (3) (2) (1)

1.13.2 bagnoschiuma (5) (4) (3)

1.13.3 sali da bagno (5)

1.13.4 un telo da bagno per persona (5) (4) (3) (2) (1)

1.13.5 un asciugamano per persona (5) (4) (3) (2) (1)

1.13.6 una salvietta per persona (5) (4) (3) (2) (1)

1.13.7 riserva di carta igienica (5) (4) (3) (2) (1)

1.13.8 sacchetti igienici (5) (4) (3) (2) (1)

1.13.9 cestino rifiuti (5) (4) (3) (2) (1)

1.13.10 asciugacapelli (5) (4)

1.13.11 necessario per pulitura calzature al piano o in camera (5) (4) AVVERTENZA: le camere senza bagno privato devono avere gli accessori di cui al punto 1.13.4 e 1.13.5

1.14 Accessori nelle camere o unità abitative:

1.14.1 documentazione sull’albergo e sulla località (5) (4) (3)

1.14.2 necessario per scrivere (5) (4) (3)

1.15 Lavatura e stiratura biancheria degli ospiti:

1.15.1 resa entro le 12 ore per biancheria consegnata prima delle ore 9.00 (5)

1.15.2 resa entro le 24 ore (4)

1.16 Pulizia nelle camere o unità abitative:

1.16.1 una volta al giorno, con riassetto pomeridiano (5) (4)

1.16.2 una volta al giorno (3) (2) (1)

1.17 Servizio parcheggio auto:

1.17.1 assicurato 24/24 ore (5)

 

2. Dotazioni, impianti ed attrezzature

2.01 Numero dei locali-bagno privati composti da lavandino, doccia o vasca e tazza, espressi in percentuale delle camere o unità abitative:

2.01.1 il 100% (5) (4) (3)

2.01.2 almeno il 60% (2)

2.01.3 la dotazione dei locali-bagno è garantita con elementi separati e fissi secondo il vigente regolamento d’igiene tipo

2.02 Numero dei locali-bagno comuni (completi):

2.02.1 uno ogni 4 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (3)

2.02.2 uno ogni 8 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (2)

2.02.3 uno ogni 10 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (1)

2.03 Riscaldamento:

2.03.1 in tutti i locali destinati al soggiorno dei clienti (5) (4) (3) (2) (1)

2.04 Aria condizionata o impianto di raffrescamento:

2.04.1 in tutti i locali destinati al soggiorno dei clienti (5) (4) (l’obbligo non sussiste per gli esercizi posti ad una altitudine superiore ai 600 mt. s.l.m.)

2.05 Ascensore di servizio o montacarichi (5)

2.06 Ascensore per i clienti:

2.06.1 qualunque sia il numero dei piani (5) (4) (con possibilità di deroga per gli alberghi esistenti se non realizzabile in base alle normative vigenti)

2.06.2 per gli esercizi con locali oltre i primi due piani (escluso il piano terreno) (3) (2) (con possibilità di deroga per gli alberghi esistenti se non realizzabili in base alle normative vigenti)

AVVERTENZA: fatti salvi i vincoli ai quali l’immobile sia soggetto ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 “Protezione delle bellezze naturali” e della legge 7 giugno 1939, n. 1089 “Tutela delle cose di interesse artistico e storico”

2.07 Sistemazione delle camere:

2.07.1 letto, tavolino, armadio, comodino e specchio (5) (4) (3) (2) (1)

2.07.2 lampade o appliques da comodino (5) (4) (3) (2) (1)

2.07.3 secondo punto di illuminazione per leggere o scrivere (5) (4) (3) (2)

2.07.4 specchio con presa corrente per le camere senza bagno (3) (2) (1)

2.07.5 secondo comodino nelle camere doppie (5) (4) (3) (2)

2.07.6 cestino rifiuti (5) (4) (3) (2) (1)

2.07.7 sgabello o ripiano apposito per bagagli (5) (4) (3) (2)

2.07.8 angolo soggiorno arredato (5)

AVVERTENZA: il tavolino e comodino possono essere sostituiti da ripiani con analoga funzione

2.08 Sedie o poltrone nelle camere o unità abitative:

2.08.1 una sedia per letto (3) (2) (1)

2.08.2 una poltroncina per letto (5) (4)

2.09 Disponibilità di suites (5)

2.10 Televisore a colori:

2.10.1 in tutte le camere o unità abitative (5) (4)

2.10.2 con antenna satellitare (5)

2.10.3 ad uso comune (3) (2) (1) (obbligatoria per gli esercizi che non hanno tutte le camere dotate di televisore)

2.11 Radio o filodiffusione o programma televisivo musicale nelle camere o unità abitative, con regolazione autonoma:

2.11.1 in tutte le camere o unità abitative (5) (4)

2.12 Chiamata per il personale:

2.12.1 chiamata telefonica diretta (5) (4) (3)

2.12.2 chiamata con telefono o campanello (2) (1)

2.13 Telefono nelle camere o unità abitative:

2.13.1 abilitato alla chiamata esterna diretta (5) (4) (3)

2.13.2 non abilitato alla chiamata esterna diretta (2)

2.14 Linee telefoniche esterne:

2.14.1 un apparecchio telefonico per uso comune (5) (4) (3) (2) (1)

2.14.2 una cabina telefonica o locale apposito per clienti (5)

2.14.3 spazio riservato per le telefonate dei clienti (4) (3)

2.15 Telex e/o telefax ad uso comune (5) (4) (3)

2.16 Locali di ricevimento e soggiorno:

2.16.1 un locale (che può coincidere con l’ingresso o la sala ristorante o il bar) (1)

2.16.2 aree di superficie complessiva (esclusa l’eventuale sala ristorante o il bar con licenza separata di pubblico esercizio) non inferiore a mq. 4 per ognuna delle prime 10 camere, mq. 1 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni camera oltre la ventesima (2)

2.16.3 come 2.16.2, maggiorata del 20% (3)

2.16.4 come 2.16.2, maggiorata del 30% (4)

2.16.5 come 2.16.2, maggiorata del 50% (5)

2.17 Sala ristorante:

2.17.1 in locale apposito (5)

2.17.2 in locale apposito negli esercizi che forniscono il servizio (4)

2.18 Bar:

2.18.1 banco bar in locale appositamente attrezzato (5) (4)

2.18.2 banco bar posto in locale comune (3)

2.18.3 attrezzatura bar posta in locale comune (2)

2.19 Sale separate:

2.19.1 sala per riunioni (5)

2.19.2 sala soggiorno e svago (5) (4)

2.20 Ingresso protetto da portico o pensilina (5)

2.21 Ingresso separato per i bagagli (5)

2.22 Locali di servizio (offices) ai piani (5)

2.23 Silenziosità:

2.23.1 insonorizzazione di tutte le camere o unità abitative (5)

 

NOTA ESPLICATIVA CIRCA IL PERSONALE DI SERVIZIO DEGLI ALBERGHI CON RIFERIMENTO AGLI STANDARD MINIMI OBBLIGATORI

Per “personale addetto in via esclusiva” si intende persona (titolare, dipendente, coadiuvatore) che quando è impegnata in un determinato servizio non può essere impiegata contemporaneamente in altri servizi.

Per “addetto” si intende persona che è impegnata prevalentemente in un determinato servizio, ma che può essere impiegata contemporaneamente anche in altri servizi.

Per “servizio assicurato” si intende servizio che viene garantito mediante una o più persone impiegate contemporaneamente in più servizi.

 

 

ALLEGATO B

(art. 24, comma 1)

STANDARD QUALITATIVI OBBLIGATORI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE, DISTINTI PER CLASSE

 

1. Prestazione di servizi

1.01 Servizi di ricevimento e di portineria-informazioni:

1.01.1 assicurati 16/24 ore da personale addetto (4)

1.01.2 assicurati 14/24 ore da personale addetto (3)

1.01.3 assicurati 12/24 ore (2)

1.02 Servizio di notte:

1.02.1 addetto al servizio di notte (4)

1.02.2 addetto disponibile a chiamata (3) (2)

1.03 Servizio custodia valori:

1.03.1 cassette di sicurezza nelle unità abitative o cassaforte nella residenza turistico-alberghiera (4)

1.03.2 servizio di custodia valori (3)

1.04 Trasporto interno dei bagagli:

1.04.1 assicurato 12/24 ore (4)

1.04.2 assicurato 8/24 ore (3)

1.05 Servizio di bar in locale comune o nelle unità abitative:

1.05.1 assicurato 14/24 ore (4)

1.05.2 assicurato 12/24 ore (3)

1.06 Divise per il personale (4)

1.07 Lingue estere correntemente parlate dal personale di ricevimento e di portineria:

1.07.1 2 lingue (4)

1.07.2 1 lingua (3)

1.08 Cambio di biancheria da letto e da bagno:

Ad ogni cambio del cliente e:

– tutti i giorni quella del bagno (4) (3)

– a giorni alterni quella dei letti (4) (3)

– due volte alla settimana (2)

(salvo diversa scelta del cliente a tutela dell’ambiente)

1.09 Pulizia:

Pulizia ad ogni cambio di cliente e:

– tutti i giorni (4)

– a giorni alterni (3)

– due volte alla settimana (2)

1.10 Servizio di lavatura e stiratura biancheria degli ospiti (4)

 

2. Dotazioni struttura

2.01 Locali di ricevimento e soggiorno:

2.01.1 una area per uso comune (che può coincidere con la sala ristorante o il bar) (2)

2.01.2 una sala di uso comune di superficie complessiva (esclusa l’eventuale sala ristorante o il bar con licenza separata di pubblico esercizio) non inferiore a mq. 4 per ognuna delle prime 10 unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità fino alla ventesima e di mq. 0,5 per ogni unità oltre la ventesima (3)

2.01.3 come 2.01.2 maggiorata del 10% (4)

2.02 Ambienti distinti per camere e soggiorno-cucina senza obbligo di una separazione con struttura fissa (4)

2.03 Riscaldamento in tutto l’esercizio: unità abitative ed eventuali parti comuni

(L’obbligo non sussiste per gli esercizi con licenza stagionale estiva)

2.04 Aria condizionata o impianto di raffrescamento regolabile dal cliente (4)

(L’obbligo non sussiste per gli esercizi posti ad una altitudine superiore ai 600 mt. s.l.m.)

2.05 Aria condizionata o impianto di raffrescamento (3)

(L’obbligo non sussiste per gli esercizi posti ad una altitudine superiore ai 600 mt. s.l.m.)

2.06 Ascensore negli esercizi qualunque sia il numero dei piani (4) (con possibilità di deroga per gli esercizi esistenti se non realizzabile in base alle normative vigenti)

2.07 Ascensore negli esercizi con locali oltre i primi due piani (escluso il piano terreno) (3) (2) (con possibilità di deroga per gli esercizi esistenti se non realizzabile in base alle normative vigenti)

2.08 Posto telefonico per clienti (4) (3) (2)

2.09 Servizio parcheggio auto:

2.09.1 assicurato 24/24 ore (4)

 

3 Dotazioni minime delle unità abitative

3.01 Dotazioni per il soggiorno ed il pernottamento:

3.01.1 letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili (4) (3) (2)

3.01.2 armadio, cassetti, grucce, comodini o ripiani, illuminazione, lampade o appliques (4) (3) (2)

3.01.3 tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero dei posti letto (4) (3) (2)

3.01.4 poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili (4)

3.01.5 poltrone o divano nel soggiorno (3)

3.02 Dotazione per la preparazione dei cibi:

3.02.1 cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione (4) (3) (2)

3.02.2 cucina con due fuochi o piastre e forno (anche a microonde) (4)

3.02.3 frigorifero (4) (3) (2)

3.02.4 lavello con scolapiatti (4) (3) (2)

3.02.5 per ciascuna persona ospitabile (4) (3) (2):

– 2 coltelli

– 2 forchette

– 2 cucchiai

– 2 piatti piani

– 1 piatto fondo

– 2 bicchieri

– 1 tazza

– 1 tazzina

3.02.6 per ciascuna unità abitativa (4) (3) (2):

– 1 batteria da cucina

– 2 coltelli da cucina

– 1 zuccheriera

– 1 caffettiera

– 1 scolapasta

– 1 mestolo

– 1 insalatiera

– 1 grattuggia

– 1 spremiagrumi

– 1 apribottiglia/cavatappi

– 1 bricco per il latte

– 1 pattumiera con sacchetti di plastica

3.02.7 tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina (4) (3) (2)

3.03 Dotazione bagno:

3.03.1 lavandino, doccia o vasca, tazza (4) (3) (2)

3.03.2 saponetta (4) (3) (2)

3.03.3 telo bagno per persona (4) (3) (2)

3.03.4 asciugamano per persona (4) (3) (2)

3.03.5 salvietta per persona (4) (3) (2)

3.03.6 carta igienica con riserva (4) (3) (2)

3.03.7 sacchetti igienici (4) (3) (2)

3.03.8 cestino rifiuti (4) (3) (2)

3.03.9 specchio e contigua presa per energia elettrica (4) (3) (2)

3.03.10 mensola (4) (3) (2)

3.03.11 scopettino (4) (3) (2)

3.03.12 asciugacapelli (4)

3.03.13 bagnoschiuma (4) (3)

3.04 Dotazioni generali delle unità abitative:

3.04.1 impianto di erogazione acqua calda e fredda (4) (3) (2)

3.04.2 scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio per pavimenti (4) (3) (2)

3.04.3 televisori a colori (4) (3)

3.04.4 antenna satellitare (4)

3.04.5 chiamata telefonica diretta del personale (4) (3)

3.04.6 telefono abilitato alla chiamata esterna diretta (4) (3)

3.04.7 necessario per scrivere e per cucire (4) (3)

 

4. Servizi ulteriori

4.01 Assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni (4) (3) (2)

 

NOTA ESPLICATIVA CIRCA IL PERSONALE DI SERVIZIO DELLE R.T.A. CON RIFERIMENTO AGLI STANDARD MINIMI OBBLIGATORI

Per “personale addetto in via esclusiva” si intende persona (titolare, dipendente, coadiuvatore) che quando è impegnata in un determinato servizio non può essere impiegata contemporaneamente in altri servizi.

Per “addetto” si intende persona che è impegnata prevalentemente in un determinato servizio, ma che può essere impiegata contemporaneamente anche in altri servizi.

Per “servizio assicurato” si intende servizio che viene garantito mediante una o più persone impiegate contemporaneamente in più servizi.

 

 

ALLEGATO C

(art. 44, comma 1)

 

STANDARD MINIMI OBBLIGATORI PER CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE

 

1. Dotazione struttura

1.01 Riscaldamento in tutto l’esercizio: unità abitative ed eventuali parti comuni

(L’obbligo non sussiste per gli esercizi con licenza stagionale estiva)

 

2. Dotazione delle unità abitative

2.01 Dotazioni per il soggiorno ed il pernottamento:

2.01.1 letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili

2.01.2 armadio, cassetti, grucce, comodini o ripiani, illuminazione con lampade o appliques

2.01.3 tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero dei posti letto

2.02 Dotazione per la preparazione dei cibi:

2.02.1 cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione

2.02.2 frigorifero

2.02.3 lavello con scolapiatti

2.02.4 per ciascuna persona ospitabile:

– 2 coltelli

– 2 forchette

– 2 cucchiai

– 2 piatti piani

– 1 piatto fondo

– 2 bicchieri

– 1 tazza

– 1 tazzina

2.02.5 per ciascuna unità abitativa:

– 1 batteria da cucina

– 2 coltelli da cucina

– 1 zuccheriera

– 1 caffettiera

– 1 scolapasta

– 1 mestolo

– 1 insalatiera

– 1 grattuggia

– 1 spremiagrumi

– 1 apribottiglia/cavatappi

– 1 bricco per il latte

– 1 pattumiera con sacchetti di plastica

2.03 Dotazione bagno:

2.03.1 lavandino, doccia o vasca, tazza

2.03.2 cestino rifiuti

2.03.3 specchio e contigua presa per energia elettrica

2.03.4 mensola

2.03.5 scopettino

ed a richiesta del cliente

2.03.6 saponetta

2.03.7 telo da bagno

2.03.8 asciugamano

2.03.9 salvietta

2.03.10 carta igienica con riserva

2.03.11 sacchetti igienici

2.04 Dotazioni generali delle unità abitative:

2.04.1 impianto di erogazione acqua calda e fredda

2.04.2 scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio per pavimenti

 

3. Servizi ulteriori

3.01 Servizio di ricevimento e recapito

3.02 Pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente

3.03 Assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni

3.04 Fornitura e cambio di biancheria a richiesta

3.05 Elenco delle dotazioni dell’unità abitativa

3.06 Elenco dei servizi offerti a richiesta e dei relativi prezzi

 

 

ALLEGATO D

(art. 100, comma 4)

 

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CHE RIMANGONO IN VIGORE

 

Restano in vigore le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 27 giugno 1988, n. 36 (Incentivi per l’ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche in Lombardia);

b) i commi 47 e 48 dell’articolo 2 della l.r. 1/2000.


[1] Abrogata dall'art. 86 della L.R. 1 ottobre 2015, n. 27.

[2] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 3 aprile 2014, n. 14.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 9 febbraio 2010, n. 8.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 3 febbraio 2009, n. 2.

[5] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[6] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[7] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[8] Rubrica così sostituita dall'art. 11 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[9] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[10] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[11] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[12] La Sezione II, artt. 37 - 40 quinquies, è stata così sostituita dall'art. 1 della L.R. 3 febbraio 2009, n. 2.

[13] La Sezione II, artt. 37 - 40 quinquies, è stata così sostituita dall'art. 1 della L.R. 3 febbraio 2009, n. 2.

[14] La Sezione II, artt. 37 - 40 quinquies, è stata così sostituita dall'art. 1 della L.R. 3 febbraio 2009, n. 2.

[15] La Sezione II, artt. 37 - 40 quinquies, è stata così sostituita dall'art. 1 della L.R. 3 febbraio 2009, n. 2.

[16] La Sezione II, artt. 37 - 40 quinquies, è stata così sostituita dall'art. 1 della L.R. 3 febbraio 2009, n. 2.

[17] La Sezione II, artt. 37 - 40 quinquies, è stata così sostituita dall'art. 1 della L.R. 3 febbraio 2009, n. 2.

[18] La Sezione II, artt. 37 - 40 quinquies, è stata così sostituita dall'art. 1 della L.R. 3 febbraio 2009, n. 2.

[19] La Sezione II, artt. 37 - 40 quinquies, è stata così sostituita dall'art. 1 della L.R. 3 febbraio 2009, n. 2.

[20] La Sezione II, artt. 37 - 40 quinquies, è stata così sostituita dall'art. 1 della L.R. 3 febbraio 2009, n. 2.

[21] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.

[22] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 3 aprile 2014, n. 14.

[23] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 3 aprile 2014, n. 14.

[24] La Corte costituzionale, con sentenza 14 novembre 2008, n. 369, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[25] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 9 febbraio 2010, n. 8.

[26] Rubrica così sostituita dall'art. 7 della L.R. 3 aprile 2014, n. 14.

[27] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 3 aprile 2014, n. 14.

[28] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 3 aprile 2014, n. 14.

[29] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 3 aprile 2014, n. 14.

[30] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 febbraio 2009, n. 2.

[31] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 3 febbraio 2009, n. 2.

[32] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 febbraio 2009, n. 2.

[33] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 3 aprile 2014, n. 14.

[34] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 3 febbraio 2009, n. 2.

[35] Sezione abrogata dall'art. 1 della L.R. 3 febbraio 2009, n. 2.

[36] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 3 aprile 2014, n. 14.

[37] Rubrica così sostituita dall'art. 8 della L.R. 3 aprile 2014, n. 14.

[38] Articolo così modificato dall'art. 8 della L.R. 3 aprile 2014, n. 14.

[39] Lettera abrogata dall'art. 8 della L.R. 3 aprile 2014, n. 14.

[40] Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 3 aprile 2014, n. 14.

[41] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 3 aprile 2014, n. 14.

[42] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 3 aprile 2014, n. 14.

[43] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 3 aprile 2014, n. 14.

[44] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 3 febbraio 2009, n. 2.