§ 1.5.8 - L.R. 3 aprile 2014, n. 14.
Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.5 partecipazione, iniziativa popolare, referendum
Data:03/04/2014
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla l.r. 17/2011. Legge europea regionale)
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 1 della l.r. 17/2011)
Art. 3.  (Modifiche agli articoli 2, 5 e 6 della l.r. 17/2011)
Art. 4.  (Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 17/2011)
Art. 5.  (Individuazione dell'Autorità competente al riconoscimento delle qualifiche professionali. Attuazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 'Attuazione della [...]
Art. 6.  (Case e appartamenti per vacanze. Modifiche agli articoli 22, 43 e 44 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 'Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo')
Art. 7.  (Attività ricettive non alberghiere. Modifiche agli articoli 46 e 49 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 'Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo')
Art. 8.  (Attività ricettive all'area aperta. Modifiche agli articoli 59, 60, 62 e 63 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 'Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo')
Art. 9.  (Agenzia di viaggio e turismo. Modifiche all'articolo 82 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 'Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo')
Art. 10.  (Modifiche all'art. 13 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 'Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere')
Art. 11.  (Attività agrituristica. Modifiche agli articoli 153 e 154 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo [...]
Art. 12.  (Disposizioni in materia di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/92/UE. Modifiche alla legge regionale 2 [...]
Art. 13.  (Disposizioni in materia di deflusso minimo vitale. Modifiche all'articolo 53 ter della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme [...]
Art. 14.  (Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria' e abrogazione [...]
Art. 15.  (Modifica alla legge regionale 14 dicembre 2004 n. 34 'Politiche regionali per i minori')
Art. 16.  (Trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri)


§ 1.5.8 - L.R. 3 aprile 2014, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE

(B.U. 4 aprile 2014, n. 14, suppl.)

 

TITOLO I

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2011, N. 17 (PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE LOMBARDIA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA)

 

Art. 1. (Modifiche alla l.r. 17/2011. Legge europea regionale)

1. Nella legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea), le parole 'comunitaria', 'comunitarie', 'comunitari', ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: 'europea', 'europee', 'europei'.

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 1 della l.r. 17/2011)

1. Alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea) è apportata le seguente modifica:

a) al comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole 'In attuazione' sono inserite le seguenti: 'dell'articolo 117, commi primo e quinto, della Costituzione, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), e'.

 

     Art. 3. (Modifiche agli articoli 2, 5 e 6 della l.r. 17/2011)

1. Alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea) sono apportate le seguente modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 2 è inserito il seguente:

'1 bis. La Giunta regionale e il Consiglio regionale regolano, d'intesa, gli assetti organizzativi interni al fine di garantire il raccordo, anche con analoghe strutture statali ed europee, necessario a una più efficace partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione europea.';

b) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 le parole: '5, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari)' sono sostituite dalle seguenti: '24, comma 3, della l. 234/2012';

c) nell'alinea del comma 1 dell'articolo 5 la parola 'marzo' è sostituita dalla seguente: 'gennaio';

d) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

'1. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 3, della l. 234/2012, il Consiglio regionale formula le osservazioni sugli atti ricevuti attraverso apposita risoluzione della commissione consiliare competente in materia di politiche europee approvata con le modalità previste dal Regolamento generale e nel rispetto dei tempi indicati dalla legge.';

e) al comma 2 dell'articolo 6 le parole: '5, comma 5, della l. 11/2005' sono sostituite dalle seguenti: '24, comma 5, della l. 234/2012';

f) al comma 3 dell'articolo 6 le parole: '5, comma 3, della l. 11/2005' sono sostituite dalle seguenti: '24, comma 3, della l. 234/2012'.

 

     Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 17/2011)

1. Alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea) è apportata la seguente modifica:

a) l'articolo 7 della l.r. 17/2011è sostituito dal seguente:

'Art. 7

(Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)

1. Il Consiglio regionale può esprimere osservazioni sulla conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale, ai sensi dell'articolo 25 della l. 234/2012.

2. Le osservazioni, di cui al comma 1, possono essere approvate anche dalla commissione consiliare competente in materia di politiche europee ai sensi del Regolamento generale del Consiglio regionale.

3. Gli esiti del controllo di sussidiarietà sono comunicati alla Giunta regionale, anche ai fini della posizione regionale da assumere nelle sedi individuate dalla normativa vigente, al Parlamento, al Comitato delle Regioni e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

4. La Giunta regionale effettua le valutazioni relative al controllo della sussidiarietà di propria competenza, in raccordo con il Consiglio regionale.'.

 

TITOLO II

ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE ALLA DIRETTIVA 2005/36/UE RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI, ALLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI SERVIZI DEL MERCATO INTERNO, ALLA DIRETTIVA 2011/92/UE RELATIVA ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, ALLA DIRETTIVA 2009/147/CE RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI, ALLA DIRETTIVA 2011/36/UE RELATIVA ALLA PREVENZIONE E ALLA REPRESSIONE DELLA TRATTA DI ESSERI UMANI E ALLA PROTEZIONE DELLE VITTIME, E ALLA DIRETTIVA 2011/93/UE RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO L'ABUSO E LO SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI MINORI E LA PORNOGRAFIA MINORILE

 

     Art. 5. (Individuazione dell'Autorità competente al riconoscimento delle qualifiche professionali. Attuazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 'Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania')

1. In attuazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), la Regione è l'autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari per le attività di cui al titolo III, capo III, del citato decreto legislativo.

2. La Giunta regionale individua, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale), la struttura regionale competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento e definisce le modalità procedimentali di valutazione dei titoli, qualificazioni e attestazioni pubbliche, anche attraverso l'utilizzo del sistema d'informazione del mercato interno (Internal Market Information system - IMI) di cui al Regolamento (UE) n. 1024/2012.

3. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 dell'articolo 20 è abrogato;

b) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 è soppressa.

 

     Art. 6. (Case e appartamenti per vacanze. Modifiche agli articoli 22, 43 e 44 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 'Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo') [1]

1. Alla legge regionale 16 luglio 2007 n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 22 le parole ', fermo restando che per le residenze turistico alberghiere la durata del periodo di permanenza non può essere inferiore a sette giorni' sono soppresse;

b) al comma 1 dell'articolo 43 le parole 'con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiori a sette giorni,' sono soppresse;

c) il comma 6 dell'articolo 44 è abrogato.

 

     Art. 7. (Attività ricettive non alberghiere. Modifiche agli articoli 46 e 49 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 'Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo') [2]

1. Alla legge regionale 16 luglio 2007 n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell'articolo 46 (Denuncia di inizio attività) è sostituita dalla seguente: '(Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)';

b) al comma 1 dell'articolo 46 le parole 'denuncia di inizio di attività' sono sostituite dalle seguenti: 'segnalazione certificata di inizio attività - SCIA';

c) al comma 2 dell'articolo 46 la parola 'denuncia' è sostituita dalla seguente: 'segnalazione';

d) al comma 3 dell'articolo 46 le parole 'denunce di inizio attività' sono sostituite dalle seguenti: 'segnalazioni certificate di inizio attività';

e) al comma 2 dell'articolo 49 le parole 'averne fatto denuncia' sono sostituite dalle seguenti: 'avere presentato la SCIA'.

 

     Art. 8. (Attività ricettive all'area aperta. Modifiche agli articoli 59, 60, 62 e 63 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 'Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo') [3]

1. Alla legge regionale 16 luglio 2007 n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

'Art. 59

(Avvio dell'attività)

1. L'esercizio delle aziende ricettive all'aria aperta è soggetto alla presentazione, da parte di chi ha titolo per assumerne la gestione, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico del comune competente per territorio.
2. Qualora il titolare dell'attività non sia una persona fisica deve individuare un responsabile della gestione. Il mutamento del responsabile, nonché il subentro di terzi nella gestione sono immediatamente comunicati al SUAP. Nella SCIA devono essere indicate la denominazione prescelta e il periodo di apertura.

3. La SCIA è comunicata dal SUAP alla provincia competente per territorio.';

b) la rubrica dell'articolo 60 (Obblighi dei titolari dell'autorizzazione all'esercizio) è sostituita dalla seguente: '(Obblighi dei titolari dell'esercizio dell'attività)';

c) la rubrica dell'articolo 62 (Vigilanza, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione) è sostituita dalla seguente: '(Vigilanza e sospensione dell'attività)';

d) all'articolo 62 la parola 'autorizzazione' è sostituita dalle seguenti: 'esercizio dell'attività';

e) la lettera a) del comma 4 dell'articolo 62 è abrogata;

f) la lettera b) del comma 4, dell'articolo 62 è sostituita dalla seguente:

'b) I gestori delle aziende ricettive all'aria aperta sono tenuti a presentare una nuova SCIA qualora non sia verificata la riapertura dell'azienda, trascorso il periodo di chiusura temporanea precedentemente segnalato.';

g) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 63 le parole 'senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione' sono sostituite dalle seguenti: 'senza aver presentato la SCIA.';

h) alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 63 le parole 'autorizzazione all'esercizio' sono sostituite dalle seguenti: 'esercizio dell'attività';

i) il comma 5 dell'articolo 63 è sostituito dal seguente:

'5. Fermo il disposto di cui al comma 1, lettera a), chi esercita attività ricettiva all'aria aperta senza la prescritta SCIA non può esercitare l'attività ricettiva per un periodo di tre anni dalla data di accertamento della violazione.'.

 

     Art. 9. (Agenzia di viaggio e turismo. Modifiche all'articolo 82 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 'Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo') [4]

1. Alla legge regionale 16 luglio 2007 n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), è apportata la seguente modifica:

a) l'articolo 82 è sostituito dal seguente:

'Art. 82

(Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo)

1. L'esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo è soggetto alla preventiva presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività alla provincia nel cui ambito territoriale ha sede l'agenzia.'.

 

     Art. 10. (Modifiche all'art. 13 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 'Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere')

1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica dell'articolo 13 le parole 'Autorizzazione dell'attività dei' sono soppresse;

b) al comma 1 dell'articolo 13 le parole 'La domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività' sono sostituite dalle seguenti: 'La segnalazione certificata di inizio attività';

c) il comma 2 dell'articolo 13 è soppresso.

 

     Art. 11. (Attività agrituristica. Modifiche agli articoli 153 e 154 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale')

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dell'articolo 153 le parole 'dichiarazione di avvio attività' sono sostituite dalle seguenti: 'segnalazione certificata di inizio attività';

b) al comma 4 dell'articolo 154 la parola 'dichiarazione' è sostituita dalla seguente: 'segnalazione';

c) il comma 5 dell'articolo 154 è sostituito dal seguente:

'5. In caso di modifiche e trasferimenti che comportino variazioni delle superfici aziendali, dell'indirizzo dell'azienda, delle modalità di gestione e della titolarità, delle attività agrituristiche svolte, il titolare dell'agriturismo richiede alla provincia l'emissione di nuova certificazione di connessione e presenta SCIA al comune.';

d) al comma 7 dell'articolo 154 la parola 'comunicano' è sostituita dalle seguenti: 'presentano semplice comunicazione'.

 

     Art. 12. (Disposizioni in materia di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/92/UE. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 'Norme in materia di valutazione di impatto ambientale')

1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010 n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

'4 bis. Per i progetti di trasformazione o ampliamento di impianti le soglie dimensionali di cui all'allegato B sono incrementate:

a) del 30 per cento per impianti che abbiano ottenuto la Registrazione EMAS, ai sensi del Regolamento CEE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);

b) del 15 per cento per impianti in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.';

b) dopo il comma 8 dell'articolo 2 sono aggiunti i seguenti:

'8 bis. In attuazione dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e secondo quanto previsto dalla normativa statale di recepimento della medesima direttiva, nonché ai sensi degli articoli 3 quinquies, comma 2, e 6, comma 9, del d.lgs. 152/2006, con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante 'Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE' sono specificati i criteri di cui all'Allegato III della Direttiva 2011/92/UE e, sulla base degli stessi, tenuto conto anche delle disposizioni del comma 4 bis, sono ridefinite le soglie per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti rientranti nelle tipologie di cui all'allegato B.

8 ter. La deliberazione di cui al comma 8 bis può, altresì, individuare le tipologie progettuali di cui all'allegato B per le quali, in applicazione dei criteri di cui al medesimo comma, l'impatto ambientale è tale da richiedere direttamente la procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 5, fatto salvo quanto previsto al comma 4 bis.

8 quater. La deliberazione di cui al comma 8 bis è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. La Giunta regionale aggiorna l'allegato B, ai sensi del comma 8, a seguito di quanto stabilito con la deliberazione di cui al comma 8 bis.'.

 

     Art. 13. (Disposizioni in materia di deflusso minimo vitale. Modifiche all'articolo 53 ter della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche')

1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), è apportata la seguente modifica:

a) il comma 5 dell'articolo 53 ter è sostituito dal seguente:

'5. Nel rispetto della concorrenza e a condizione che la restituzione delle acque utilizzate avvenga immediatamente al piede dell'opera di presa, garantendo la continuità idraulica del corso d'acqua e senza sottensione di alveo naturale, possono essere rilasciate nuove concessioni per l'utilizzo a scopo idroelettrico della portata rilasciata in alveo a titolo di DMV dalle opere di presa. La durata delle concessioni relative allo sfruttamento del DMV non può superare la durata delle concessioni di grande e piccola derivazione su cui insistono.'.

 

     Art. 14. (Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria' e abrogazione della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 'Legge quadro sulla cattura di richiami vivi')

1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 dell'articolo 26 sono inseriti i seguenti:

'5 bis. Al fine di garantire le condizioni rigidamente controllate previste dall'articolo 9, comma 1, lettera c) della Direttiva 2009/147/CE, è istituita presso la Giunta regionale la banca dati regionale dei richiami vivi di cattura e di allevamento appartenenti alle specie di cui all'articolo 4 della l. 157/1992 detenuti dai cacciatori per la caccia da appostamento. La Giunta ne determina, altresì, le modalità di implementazione. Nella banca dati, nel rispetto della normativa statale in materia di protezione dei dati personali, confluiscono:

a) i dati anagrafici relativi ai cacciatori che utilizzano, ai fini del prelievo venatorio, richiami vivi provenienti da cattura e da allevamento;

b) i dati relativi alla specie e al codice identificativo riportato sul contrassegno inamovibile posto su ciascun esemplare, utilizzato da ciascuno dei soggetti di cui alla lettera a).

5 ter. L'inserimento nella banca dati delle informazioni di cui al comma 5 bis, unitamente all'identificazione mediante anello metallico inamovibile, legittima l'utilizzo dei richiami vivi ai fini del prelievo venatorio.

5 quater. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 51, comma 1.';

b) dopo il comma 6 dell'articolo 48 è inserito il seguente:

'6 bis. L'attività di vigilanza è svolta nel massimo rispetto del benessere animale e senza pratiche invasive o manipolazioni che possano arrecare danni alla salute dei volatili.'.

2. La legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura di richiami vivi) è abrogata.

 

     Art. 15. (Modifica alla legge regionale 14 dicembre 2004 n. 34 'Politiche regionali per i minori')

1. Alla legge regionale 14 dicembre 2004, n. 34 (Politiche regionali per i minori) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 1 dopo le parole 'sua personalità' sono inserite le seguenti: ', anche al fine di prevenire e ridurre il rischio che esso diventi vittima della tratta di esseri umani di traffico di organi ovvero di abuso o sfruttamento sessuale, e promuovendone altresì';

b) dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 è inserita la seguente:

'a bis) favorisce, anche tramite internet, campagne di sensibilizzazione e di informazione, nonché programmi di ricerca ed istruzione, ove opportuno in cooperazione con soggetti del terzo settore o della società civile e con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 (Istituzione della figura dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza), al fine di tutelare il minore contro il rischio di ogni tipo di abuso;'.

 

     Art. 16. (Trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri)

1. La presente legge è trasmessa, a cura del Presidente della Regione all'atto della promulgazione e pubblicazione, per posta elettronica certificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, secondo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).


[1] Articolo abrogato dall'art. 86 della L.R. 1 ottobre 2015, n. 27.

[2] Articolo abrogato dall'art. 86 della L.R. 1 ottobre 2015, n. 27.

[3] Articolo abrogato dall'art. 86 della L.R. 1 ottobre 2015, n. 27.

[4] Articolo abrogato dall'art. 86 della L.R. 1 ottobre 2015, n. 27.