§ 3.7.66 – L.R. 14 aprile 2004, n. 8.
Norme per il turismo in Lombardia.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:14/04/2004
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Linee di intervento).
Art. 3.  (Sistema turistico).
Art. 4.  (Politiche integrate per lo sviluppo turistico sostenibile del territorio)
Art. 5.  (Interventi della Regione per la promozione turistica).
Art. 6.  (Competenze del Comune).
Art. 7.  (Competenze della Provincia).
Art. 8.  (Strutture di informazione e di accoglienza turistica – IAT).
Art. 9.  (Misure di incentivazione e sostegno alle imprese).
Art. 10.  (Ruolo delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura).
Art. 11.  (Scioglimento delle aziende di promozione turistica).
Art. 12.  (Abrogazioni, modifiche e disposizioni transitorie).
Art. 13.  (Norma finanziaria).


§ 3.7.66 – L.R. 14 aprile 2004, n. 8. [1]

Norme per il turismo in Lombardia.

(B.U. 16 aprile 2004, n. 16).

 

     Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione, in attuazione dell’articolo 117 della Costituzione, nel rispetto del principio di sussidiarietà e con lo strumento del partenariato:

     a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico, per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività e per favorire continue e positive relazioni tra popoli e culture diverse;

     b) favorisce la crescita competitiva del sistema turistico regionale e locale per il miglioramento della qualità dell’organizzazione, delle strutture e dei servizi;

     c) sostiene il ruolo delle imprese turistiche, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, sostenendo prioritariamente le attività ed i servizi rivolti ai turisti in arrivo nella Regione Lombardia;

     d) promuove la ricerca, i sistemi informativi e di monitoraggio, la documentazione e la conoscenza dell’economia e delle attività turistiche;

     e) valorizza il ruolo delle autonomie locali e funzionali e delle diverse, autonome ed originali espressioni culturali ed associative delle comunità locali;

     f) promuove l’immagine turistica regionale sui mercati mondiali, valorizzando le risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti territoriali;

     g) incentiva il sistema delle autonomie locali e il sistema delle imprese ad assumere iniziative di sviluppo turistico, in relazione alla diffusa presenza di risorse e del crescente ruolo dell’economia turistica;

     h) assicura il coordinamento delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell’offerta turistica, nonchè alla valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico e del prodotto enogastronomico.

     2. La Regione definisce il quadro istituzionale e del rapporto tra gli enti pubblici, in relazione all’esercizio delle attività di promozione, sviluppo e qualificazione delle risorse turistiche lombarde.

 

          Art. 2. (Linee di intervento).

     1. La Regione assume la valorizzazione turistica tra gli obiettivi della programmazione, privilegia gli interventi in ambiti territoriali a vocazione e potenzialità turistica e orienta strumenti e azioni di governo verso nuove tipologie di offerta e di prodotto.

     2. Il Consiglio regionale definisce i criteri per individuare gli ambiti a vocazione e potenzialità turistica. La coerenza dei programmi di sviluppo turistico a tali ambiti costituisce priorità nella selezione degli interventi a valere sulla normativa di settore. La Giunta regionale, sentita la conferenza regionale delle autonomie, di cui all’articolo 1, comma 16, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)), individua gli ambiti a vocazione e potenzialità turistica, previo parere della competente commissione consiliare.

     3. La Regione, in coerenza con le intese stabilite con le altre Regioni e le Province autonome, per assicurare l’unitarietà del comparto turistico e la tutela delle imprese e delle professioni, individua:

     a) le tipologie di imprese operanti nel settore delle attività ricettive e di accoglienza non convenzionali e gli standard delle loro attività;

     b) gli standard dei servizi di informazione ed accoglienza, nonché gli standard della qualità dei servizi ai fini della classificazione delle strutture comunque utilizzate a fini turistici;

     c) gli standard per l’esercizio delle agenzie di viaggio e per le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività similari;

     d) i requisiti e le modalità di esercizio delle professioni turistiche;

     e) i criteri per la gestione dei beni demaniali e loro pertinenze.

     4. La Regione sostiene, sentite le associazioni rappresentative delle imprese, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore e le associazioni dei consumatori, attività per la tutela dei diritti del turista, comprese forme non giudiziali di soluzione delle controversie, a partire dalle commissioni arbitrali e conciliative delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) che hanno compiti istituzionali in materia.

     5. La Regione partecipa con altre Regioni alla elaborazione ed al sostegno di progetti interregionali di sviluppo turistico.

 

          Art. 3. (Sistema turistico).

     1. Si definisce sistema turistico l’insieme di programmi, progetti e servizi orientati allo sviluppo turistico del territorio e all’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici della produzione e dell’enogastronomia locale.

     2. Il sistema turistico è promosso e realizzato dalle autonomie locali e funzionali, dalle imprese del settore turistico in forma singola o associata, dalle associazioni imprenditoriali di categoria, nonché da altri soggetti che abbiano come scopo, il perseguimento dello sviluppo sociale ed economico del territorio. Il sistema turistico opera per conseguire le seguenti finalità:

     a) sviluppo di nuove potenzialità turistiche;

     b) qualità dei prodotti turistici e offerta di nuovi prodotti;

     c) integrazione tra differenti tipologie di turismo, anche al fine della sua destagionalizzazione;

     d) realizzazione di interventi infrastrutturali e di riqualificazione urbana e del territorio;

     e) sostegno all’innovazione tecnologica;

     f) crescita della professionalità degli operatori e sviluppo delle competenze manageriali;

     g) promozione e attività di marketing.

     3. I modelli organizzativi, gli strumenti operativi, il conferimento delle risorse necessarie e la durata del sistema turistico sono determinati in funzione della tipologia degli interventi da realizzare. A questi fini nell’ambito di un sistema turistico possono coesistere più soggetti attuatori, che individuano un coordinatore del programma.

     4. La partecipazione congiunta di soggetti pubblici e privati è condizione necessaria per ottenere dalla Regione il riconoscimento del sistema turistico.

     5. Il riconoscimento del sistema turistico, d’intesa con la Provincia competente, avviene con l’approvazione da parte della Giunta regionale del programma di sviluppo turistico, il quale deve essere coerente con gli indirizzi della programmazione regionale e viene valutato considerando:

     a) la rilevanza turistica ai sensi dell’articolo 2, comma 2 e la congruità dell’area territoriale interessata;

     b) l’integrazione tra soggetti pubblici e privati anche in forma consortile e cooperativa;

     c) la tipologia e la qualità del prodotto turistico.

     6. La Regione assicura il coordinamento e le azioni necessarie per la costituzione di sistemi che interessino più Province o più Regioni.

     7. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l’ammissione dei programmi alle misure di sostegno.

     7 bis. La Regione può concorrere al finanziamento degli interventi infrastrutturali realizzati dalle province all'interno dei sistemi turistici [2].

 

          Art. 4. (Politiche integrate per lo sviluppo turistico sostenibile del territorio)

     1. La Regione, nel quadro degli obiettivi strategici del programma regionale di sviluppo, orienta le politiche in materia di infrastrutture e servizi all’integrazione necessaria per realizzare un turismo sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in raccordo con i soggetti di cui ai commi 5 e 6.

     2. Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale determina le linee operative e le priorità di intervento.

     3. La Giunta regionale coordina la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi all’attività turistica, anche attraverso la definizione di standard comuni ed attiva ricerche per la conoscenza dei mercati e delle loro tendenze.

     4. La Regione sostiene le iniziative per la valorizzazione del patrimonio naturalistico e dei parchi, finalizzate allo sviluppo del turismo di elevata sostenibilità e qualità ecologica.

     5. L’assessore regionale competente in materia di turismo convoca periodicamente e presiede la riunione dei rappresentanti regionali delle autonomie locali e funzionali, delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle associazioni turistiche e di tutela dei consumatori al fine di assicurare il coordinamento relativamente a:

     a) valorizzazione e promozione del territorio e dei prodotti turistici;

     b) sviluppo dei sistemi turistici;

     c) funzionalità dell’assetto organizzativo e gestionale del turismo lombardo;

     d) modalità annuali di intervento.

     6. E’ istituito il tavolo istituzionale per le politiche turistiche, composto dall’assessore regionale competente, che lo presiede, dagli assessori al turismo delle Province e dei Comuni capoluogo e da un presidente di Comunità montana per ogni Provincia.

     7. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, ogni anno, una relazione sull’attuazione della presente legge e sullo sviluppo delle attività turistiche in Lombardia. In fase di prima attuazione la relazione è biennale.

 

          Art. 5. (Interventi della Regione per la promozione turistica).

     1. La Giunta regionale ai fini della promozione turistica esercita le seguenti attività:

     a) attuazione degli interventi per la promozione dell’offerta e per la diffusione dell’immagine e del prodotto turistico della Lombardia in Italia ed all’estero;

     b) definizione del programma delle proprie iniziative editoriali e individuazione delle manifestazioni nazionali ed internazionali, delle fiere e delle esposizioni cui la Regione partecipa con proprie attività promozionali;

     c) realizzazione del portale regionale del turismo come punto comune di accesso e coordinamento di servizi e attività svolte da soggetti diversi. Lo strumento di comunicazione e connessione tra i sistemi informatici è inserito nella rete regionale.

     2. La Giunta regionale individua le modalità della partecipazione alle iniziative regionali delle autonomie locali e funzionali, degli operatori privati e delle associazioni rappresentative delle imprese, anche per quanto riguarda lo svolgimento di funzioni di commercializzazione.

     3. La Giunta regionale può sostenere attività innovative e di carattere sperimentale, con risorse proprie e d’intesa con i livelli di governo locale.

     3 bis. La Regione può realizzare interventi funzionali al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 2. A tale fine la Giunta regionale determina i criteri e le modalità;per la definizione dell'interesse regionale di specifici progetti, da attuarsi anche attraverso apposite convenzioni [3].

 

          Art. 6. (Competenze del Comune).

     1. Il Comune promuove o partecipa ai sistemi turistici, all’attivazione della struttura di informazione ed accoglienza turistica (IAT) e concorre alla definizione dei programmi della Provincia.

     2. Il Comune organizza e sostiene iniziative di promozione e valorizzazione turistica locale e può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle associazioni pro loco e di altri organismi associativi operanti sul territorio, ovvero ricorrere a forme di gestione associata, incluse le Comunità montane.

     3. Il Comune esercita le seguenti funzioni:

     a) la raccolta e la comunicazione delle segnalazioni dei turisti relativamente alle attrezzature, ai prezzi delle strutture ricettive ed alle tariffe dei servizi e delle professioni turistiche, in collaborazione con le strutture IAT;

     b) la rilevazione e la comunicazione alla Regione ed alle Province delle presenze turistiche nelle strutture extralberghiere del proprio territorio.

     4. I Comuni di Campione d’Italia e di Livigno, in considerazione della specifica situazione di extraterritorialità, della particolare posizione geografica e della differente normativa vigente in materia tributaria ed extratributaria, possono esercitare le funzioni attribuite alle Province con la presente legge e quelle relative alle strutture IAT; a tal fine, la Giunta regionale disciplina, con specifica deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, l’istituzione di un apposito organismo costituito da esperti in materia di turismo, da designarsi senza vincoli di residenza o domicilio e ne determina le funzioni e le modalità di funzionamento.

     5. I Comuni e le Comunità montane partecipano alle forme locali di consultazione sulle politiche ed iniziative turistiche istituite dalle Province.

 

          Art. 7. (Competenze della Provincia).

     1. La Provincia concorre alla definizione delle politiche

regionali, attraverso il tavolo istituzionale per le politiche

turistiche; definisce proprie politiche di valorizzazione turistica

del territorio, istituendo forme e strumenti di consultazione dei

Comuni e delle Comunità montane; promuove, coordina e

sostiene i sistemi turistici, anche attraverso la propria

partecipazione.

     2. La Provincia svolge funzioni di promozione del patrimonio turistico, paesaggistico, storico ed artistico, anche mediante il coordinamento e il sostegno delle attività di altri soggetti istituzionali, delle strutture IAT, delle imprese e loro associazioni e delle associazioni senza fini di lucro.

     3. La Provincia raccoglie ed elabora i dati connessi all’attività turistica, alberghiera ed extralberghiera, trasmettendoli agli uffici competenti secondo modalità e specifiche tecniche stabilite dalla Giunta regionale ed assicurandone la disponibilità ai Comuni.

     4. Sono attribuite alle Province:

     a) le funzioni gestionali ed amministrative relative ai contributi regionali alle singole associazioni pro loco;

     b) le funzioni relative alla tenuta di albi, elenchi e registri delle professioni turistiche e di enti senza scopo di lucro con finalità turistica, escluse le associazioni pro loco.

 

          Art. 8. (Strutture di informazione e di accoglienza turistica – IAT).

     1. Le strutture IAT svolgono le attività di informazione ed accoglienza turistica assicurando i seguenti servizi che ne costituiscono i requisiti essenziali:

     a) informazioni e distribuzione di materiale promozionale sulle attrattive turistiche dell’ambito locale, degli ambiti territoriali limitrofi, della Provincia e dell’intera Regione;

     b) informazioni sull’organizzazione dei servizi, sulla disponibilità ricettiva e di ristorazione;

     c) informazioni sull’offerta di servizi turistici, di itinerari di visita ed escursione personalizzati;

     d) collaborazione alla raccolta e trasmissione alla Provincia dei dati richiesti dalla Regione.

     2. Le strutture IAT, a durata continuativa o temporanea, sono istituite per iniziativa dei Comuni, delle CCIAA, delle associazioni pro loco o delle associazioni di rappresentanza delle imprese e di categoria e consorzi degli operatori di settore. Gli enti promotori definiscono le forme e le modalità di gestione delle strutture. La Regione determina, con regolamento, i criteri per la costituzione delle strutture IAT e le modalità di svolgimento dei servizi, al fine di garantirne l’omogeneità sul territorio regionale. La Provincia, in base alla verifica dei requisiti e del rispetto dei criteri, concede il nulla osta all’istituzione delle strutture IAT. La Provincia assicura l’istituzione di una struttura IAT nel proprio capoluogo anche mediante l’intervento finanziario straordinario della Regione, qualora gli enti promotori non abbiano provveduto in merito [4].

     3. Le strutture IAT possono svolgere attività di prenotazione dei servizi turistici locali.

     4. I servizi prestati dalle strutture IAT sono a titolo gratuito sia per gli utenti che per le imprese.

     5. La Regione, le Province, le CCIAA, le associazioni ed i consorzi degli operatori del settore definiscono specifiche modalità ed accordi finanziari e gestionali per l’istituzione di strutture IAT presso le porte internazionali aeroportuali e ferroviarie della Lombardia.

     6. Le strutture IAT esistenti continuano a svolgere servizi e funzioni di competenza fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.

 

          Art. 9. (Misure di incentivazione e sostegno alle imprese).

     1. La Regione orienta le misure di sostegno economico al raggiungimento di elevati standard qualitativi, alla realizzazione di sistemi di eccellenza e di nuovi prodotti turistici.

     2. Sono estesi alle imprese turistiche, ivi comprese le agenzie di viaggio, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per le piccole e medie imprese industriali.

     3. Le risorse regionali, erogate attraverso misure di sostegno alle imprese o di cofinanziamento, nel rispetto della normativa comunitaria, non possono essere superiori all’ammontare dell’intervento di risorse private.

     4. La Regione sostiene le attività dei consorzi tra imprese, anche nell’ambito dei programmi dei sistemi turistici, orientate:

     a) allo sviluppo delle singole imprese, attraverso l’assistenza nella definizione delle politiche commerciali e la gestione comune di servizi;

     b) alle iniziative di promozione per la qualità dei territori, delle imprese e dei prodotti turistici.

     5. La Regione favorisce le iniziative di soggetti pubblici e privati finalizzate all’acquisizione di specifiche capacità manageriali ed imprenditoriali nel settore del turismo.

     6. La Giunta regionale approva annualmente, in attuazione delle previsioni del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, i criteri per gli interventi di incentivazione e di sostegno alle imprese.

 

          Art. 10. (Ruolo delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura).

     1. La Regione riconosce il ruolo delle CCIAA nel settore del turismo, nell’ambito delle funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, con l’obiettivo del loro consolidamento e della crescita qualitativa e quantitativa.

     2. Le CCIAA partecipano ai sistemi turistici ed alle strutture IAT.

     3. La Giunta regionale e le CCIAA, singole o in forma associata, attraverso intese e convenzioni, specificano le funzioni di cui al comma 1 e l’assunzione dei relativi oneri, in riferimento alle attività di:

     a) promozione e sostegno alla costituzione di nuove imprese;

     b) formazione e aggiornamento degli imprenditori;

     c) programmi per la qualità e lo sviluppo sostenibile dell’attività imprenditoriale.

     4. Le CCIAA svolgono le funzioni relative alla tenuta di albi ed elenchi di attività di impresa nel comparto turistico.

     5. Le azioni stabilite con le intese e le convenzioni di cui al comma 3 sono definite e sviluppate all’interno dei programmi dei sistemi turistici.

     6. La Regione stabilisce le forme di collaborazione con le CCIAA in materia di azioni per la tutela dei diritti del turista e in ordine alle finalità, modalità e procedure della raccolta ed elaborazione dei dati sull’attività turistica.

 

          Art. 11. (Scioglimento delle aziende di promozione turistica).

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge decadono, ad eccezione del collegio dei revisori dei conti, gli organi delle aziende di promozione turistica (APT) provinciali della Lombardia, istituite con legge regionale 30 luglio 1986, n. 28 (Riordinamento dell’amministrazione periferica del turismo).

     2. Dalla stessa data i presidenti di ciascuna APT assumono la funzione di commissari straordinari, che, entro novanta giorni, redigono un verbale di ricognizione del personale, della consistenza e destinazione d’uso del patrimonio, di tutti i beni mobili ed immobili, delle risorse strumentali, del rendiconto delle attività e passività e di ogni altra situazione rilevante, e lo trasmettono alla Provincia competente. Dal momento del recepimento del verbale, la Provincia subentra alla APT in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, garantendo la continuità del servizio al pubblico. In pari data i commissari straordinari cessano dall’incarico e decade il collegio dei revisori dei conti. In caso di sopravvenuta impossibilità o comunque di mancato rispetto dei termini, la Giunta provinciale provvede alla nomina di un nuovo commissario straordinario ovvero di nuovi revisori dei conti.

     3. Ai commissari straordinari è corrisposta la stessa indennità prevista per la funzione di presidente.

     4. Il personale di ruolo delle APT è inquadrato nei ruoli organici della rispettiva Provincia, nella corrispondente qualifica funzionale e profilo professionale, senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro, del contratto applicato e del trattamento economico in godimento, della sede e dell’orario di lavoro, nonché delle mansioni svolte.

     5. La contrattazione decentrata tra le organizzazioni sindacali territoriali di categoria e le Province determina, entro sessanta giorni dalla data del trasferimento, le forme di tutela dei lavoratori interessati, in ordine al mantenimento del trattamento economico accessorio in godimento, della sede di lavoro, delle mansioni svolte e dell’orario di lavoro in essere all’atto del trasferimento, nonché alla salvaguardia e allo sviluppo della professionalità acquisita, con riferimento prioritario alle funzioni attribuite alle Province.

     6. Eventuali contratti di lavoro a termine, stagionali, di collaborazione coordinata e continuativa, di formazione e lavoro, interinali o temporanei comunque giuridicamente configurati sono mantenuti fino alla scadenza.

     7. La Regione assicura alle Province, in sede di prima attuazione della legge e comunque fino all’entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione in materia di autonomia di entrate e di spese, risorse non inferiori ai costi complessivamente sostenuti dalle APT per il personale e per la gestione degli uffici, sulla base delle risultanze dell’ultimo esercizio precedente allo scioglimento.

 

          Art. 12. (Abrogazioni, modifiche e disposizioni transitorie).

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

     a) la legge regionale 30 luglio 1986, n. 28 (Riordinamento dell’amministrazione periferica del turismo);

     b) la legge regionale 13 marzo 1987, n. 11 (Modifica all’art. 2 (ambiti territoriali turisticamente rilevanti) della L.R. 30 luglio 1986, n. 28 “Riordinamento dell’amministrazione periferica del turismo”);

     c) il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 8 settembre 1987, n. 32 (Variazione al bilancio per l’esercizio finanziario 1987 e al bilancio pluriennale 1987/89 con modifiche di Leggi Regionali – II Provvedimento);

     d) la legge regionale 12 gennaio 1987, n. 3 (Iscrizione previdenziale del personale delle aziende di promozione turistica);

     e) la lettera c) del comma 43 dell’articolo 2 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59));

     f) la lettera k) del comma 47 dell’articolo 2 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)).

     2. Dal 1 gennaio 2005 sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) la legge regionale 11 agosto 1973, n. 28 (Interventi diretti per la promozione del turismo regionale);

     b) l’articolo 23 della legge regionale 5 settembre 1978, n. 57 (Rifinanziamento e modifiche di leggi regionali e variazioni al bilancio pluriennale 1978-1981 e al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1978 - 1° provvedimento);

     c) il comma 27 dell’articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione” e successive modificazioni e integrazioni).

     3. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 16 (Nuova disciplina relativa all’albo regionale e all’attività delle associazioni pro loco), è aggiunto il seguente:

     “3 bis. Le funzioni gestionali e amministrative relative ai contributi di cui al comma 1 sono attribuite alle Province, cui vengono conferite le risorse necessarie in base a riparto effettuato con l’atto della Giunta regionale di cui al comma 3.”.

     4. Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni e delle deliberazioni attuative di durata annuale assunte ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1.

     5. Fino all’approvazione degli atti di cui all’articolo 2, comma 2, all’articolo 3, comma 7 e all’articolo 9, comma 6, rimangono in vigore gli indirizzi, le misure e le azioni contenute nella deliberazione del Consiglio regionale 11 novembre 2003, n. VII/910 (Programma triennale degli interventi per l’incremento del turismo verso la Lombardia (2003-2005)), pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione, 1° Supplemento straordinario al n. 49 del 2 dicembre 2003 e relativi atti attuativi della Giunta regionale.

     5 bis. La Giunta regionale dà attuazione, con propri provvedimenti, alle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 10 [5].

 

          Art. 13. (Norma finanziaria).

     1. Alle spese previste all’articolo 11, comma 7 si provvede con le risorse stanziate all’UPB 2.3.10.2.2.15 “Internazionalizzazione e promozione del ‘sistema impresa’” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2004 e successivi.

     2. Alla determinazione della spesa per gli anni successivi si provvederà con legge di approvazione del bilancio del relativo esercizio ai sensi dell’articolo 22, comma 1 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. All’autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti articoli si provvederà con successivo provvedimento di legge.


[1] Abrogata dall'art. 100 della L.R. 16 luglio 2007, n. 15.

[2] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 20 dicembre 2004, n. 36.

[3] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 20 dicembre 2004, n. 36.

[4] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 3 novembre 2004, n. 30.

[5] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 20 dicembre 2004, n. 36.