§ 3.7.59 - L.R. 28 aprile 1997, n. 12.
Nuova classificazione delle aziende alberghiere e regolamentazione delle case ed appartamenti per vacanze.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:28/04/1997
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Aziende alberghiere - Definizione).
Art. 3.  (Tipologie alberghiere).
Art. 4.  (Classificazione).
Art. 5.  (Durata della classificazione).
Art. 6.  (Procedure per l'attribuzione della classificazione).
Art. 7.  (Pubblicità della classe e dei provvedimenti di classificazione).
Art. 8.  (Rilascio della licenza d'esercizio).
Art. 9.  (Delega alle province).
Art. 10.  (Ricorsi).
Art. 11.  (Sanzioni).
Art. 12.  (Modifica dell'art. 18 della l.r. 11 settembre 1989, n. 45 «Disciplina delle strutture ricettive turistiche alberghiere complementari»).
Art. 13.  (Standard minimi).
Art. 14.  (Denuncia di inizio attività).
Art. 15.  (Obbligo di pubblicità dei prezzi).
Art. 16.  (Vigilanza e sanzioni).
Art. 16 bis.  (Esercizio del servizio di ospitalità turistica denominato "Bed & Breakfast").
Art. 17.  (Termini per l'adeguamento della classificazione alberghiera).
Art. 18.  (Norma finanziaria).
Art. 18 bis.  (Standard qualitativi obbligatori minimi).
Art. 19.  (Abrogazioni).


§ 3.7.59 - L.R. 28 aprile 1997, n. 12. [1]

Nuova classificazione delle aziende alberghiere e regolamentazione delle case ed appartamenti per vacanze.

(B.U. 2 maggio 1997, n. 18 - 1° suppl. ord.).

 

Titolo I

ATTIVITA' RICETTIVA ALBERGHIERA

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La regione Lombardia ai sensi dell'art. 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217 «Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica», individua le aziende alberghiere e stabilisce i criteri e le modalità per la loro classificazione, nonché la regolamentazione delle case e appartamenti per vacanze.

 

     Art. 2. (Aziende alberghiere - Definizione).

     1. Sono aziende alberghiere le aziende organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in almeno sette camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina, ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante.

     2. Le aziende alberghiere si distinguono in:

     a) «alberghi» quando offrono alloggio prevalentemente in camere;

     b) «residenze turistico alberghiere» (R.T.A.) quando offrono alloggio in appartamenti costituiti da uno o più locali, dotati di servizio autonomo di cucina.

     3. L'appartenenza all'una o all'altra tipologia viene determinata dalla prevalenza nel computo della capacità ricettiva tra camere ed appartamenti, fermo restando che per le RTA, la durata del periodo di permanenza non può essere inferiore a sette giorni.

 

     Art. 3. (Tipologie alberghiere).

     1. In relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono, gli alberghi possono distinguersi altresì nelle tipologie ed assumere le denominazioni sottoindicate:

     a) MOTEL: albergo che fornisce il servizio di autorimessa, con box o parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazione quante sono le camere o suites degli ospiti maggiorate del 10%, nonché i servizi di ristorante o tavola calda o fredda e di bar.

     Inoltre devono fornire i servizi di primo intervento di assistenza ai turisti motorizzati e di rifornimento carburante anche mediante apposite convenzioni con operatori situati nelle vicinanze dell'esercizio;

     b) VILLAGGIO ALBERGO: albergo caratterizzato dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso inserito in area attrezzata per il soggiorno e lo svago degli ospiti;

     c) ALBERGO MEUBLE' o GARNI': albergo che fornisce solo il servizio di alloggio, normalmente con prima colazione e bar, senza ristorante;

     d) ALBERGO - DIMORA STORICA: albergo la cui attività si svolge in immobile di pregio storico o monumentale, con struttura e servizi minimi della classe tre stelle;

     e) ALBERGO - CENTRO BENESSERE: albergo dotato di impianti e attrezzature adeguati per fornire agli ospiti servizi specializzati per il relax, il benessere e la rigenerazione fisica, con struttura e servizi minimi della classe tre stelle.

     2. In alternativa alla indicazione albergo può essere usata l'indicazione «Hotel» o, limitatamente agli alberghi contrassegnati con quattro o cinque stelle «Grand Hotel» o «Grande Albergo».

     3. Qualora le aziende alberghiere ritenessero necessario utilizzare una denominazione diversa da quelle previste dalla presente legge, la stessa deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione provinciale, su richiesta motivata, in sede di rilascio della classificazione.

 

     Art. 4. (Classificazione).

     1. Le aziende alberghiere sono classificate in base agli standard qualitativi obbligatori minimi indicati negli allegati A e B alla presente legge.

     2. Gli alberghi sono classificati in cinque classi contrassegnate in ordine decrescente da cinque, quattro, tre, due e una stella. Gli alberghi contrassegnati da cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva «lusso» quando sono in possesso di eccezionali requisiti di qualità tipici degli esercizi di classe internazionale.

     3. Le residenze turistico alberghiere sono classificate in tre classi contrassegnate in ordine decrescente da quattro, tre e due stelle.

     4. Le strutture alberghiere nelle quali sono alloggiati clienti che devono avvalersi dei servizi generali della casa principale (dipendenze alberghiere) sono classificate nella classe immediatamente inferiore rispetto a quest'ultima.

     5. E' del pari classificato nella classe immediatamente inferiore a quella della casa principale il complesso dei locali adibiti a dipendenze alberghiere dello stesso fabbricato ma con ingresso autonomo e separato, sempre che i clienti debbano avvalersi dei servizi generali della casa principale.

 

     Art. 5. (Durata della classificazione).

     1. La classificazione ha validità per un quinquennio, decorrente dalla data di cui al primo comma dell'art. 17.

     2. Qualora durante il quinquennio, si determino cambiamenti alle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione di un'azienda, si procede all'attribuzione di una nuova classificazione nei termini di cui all'art. 6.

     3. La classificazione attribuita alle aziende di nuova apertura o le modifiche di classificazione hanno efficacia per la frazione del quinquennio in corso.

     4. Le operazioni relative alla classificazione a valenza quinquennale sono compiute nel secondo semestre dell'anno nel quale scade il quinquennio della classificazione stessa. A tale scopo i titolari della licenza di esercizio alberghiero devono, entro il mese di giugno, presentare domanda all'amministrazione provinciale su appositi moduli predisposti dalla stessa.

 

     Art. 6. (Procedure per l'attribuzione della classificazione).

     1. Ai fini dell'attribuzione della classificazione, gli interessati presentano domanda ai competenti uffici dell'amministrazione provinciale su appositi moduli predisposti dalla stessa, contenenti tutti gli elementi necessari per la relativa valutazione ed in particolare quelli riguardanti le prestazioni di servizi, le dotazioni degli impianti e le attrezzature, nonché l'ubicazione e l'aspetto, corredata da fotografie.

     2. La classificazione è attribuita con formale provvedimento dell'amministrazione provinciale, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. In caso di aziende alberghiere la cui costruzione non sia ancora completata, è concessa, senza necessità di sopralluogo, una classificazione provvisoria di durata non superiore ai tre mesi successivi al rilascio della licenza d'esercizio, previa domanda ai competenti uffici provinciali corredata dallo stato di avanzamento dei lavori e dalle indicazioni di cui al primo comma.

     3. Tale classificazione è successivamente confermata o modificata sulla base di una verifica della documentazione prodotta dall'istante.

     4. Le amministrazioni provinciali, ai fini dell'attribuzione della classificazione, possono avvalersi, in fase di istruttoria, di una commissione nella cui composizione deve essere prevista la presenza di rappresentanti degli albergatori e dei consumatori.

 

     Art. 7. (Pubblicità della classe e dei provvedimenti di classificazione).

     1. E' fatto obbligo alle aziende alberghiere di esporre in modo visibile all'esterno e all'interno delle aziende il segno distintivo della classe assegnata, realizzato in conformità al modello stabilito dalla regione.

     2. I prezzi minimi e massimi, dichiarati ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284 «Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico ed interventi di sostegno alle imprese turistiche», praticati nell'esercizio devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico nei locali di ricevimento.

     3. I provvedimenti di classificazione sono affissi all'albo pretorio della provincia e del comune ove hanno sede gli esercizi alberghieri interessati. Copia del provvedimento di classificazione viene trasmesso alla regione.

 

     Art. 8. (Rilascio della licenza d'esercizio).

     1. La classificazione dell'esercizio alberghiero costituisce condizione obbligatoria ed indispensabile per il rilascio della licenza d'esercizio da parte del comune ove è localizzato l'esercizio alberghiero.

     2. La licenza d'esercizio deve contenere le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione assegnata, al numero delle camere e degli eventuali appartamenti e dei letti, al periodo di apertura ed all'ubicazione.

     3. Per le residenze turistico alberghiere la licenza d'esercizio deve contenere le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione assegnata, al numero degli appartamenti, delle eventuali camere e dei letti, al periodo di apertura ed all'ubicazione.

     4. Qualora una licenza d'esercizio sia richiesta per l'esercizio di azienda alberghiera avente denominazione identica a quella di altra azienda operante nel territorio dello stesso comune o comune contermine, il rilascio è subordinato con verifica presso la competente camera di commercio al mutamento della denominazione, salvi i diritti degli interessati a norma del codice civile.

 

     Art. 9. (Delega alle province).

     1. Le funzioni amministrative di classificazione alberghiera e la relativa vigilanza anche mediante controlli ispettivi, nonché l'irrogazione delle sanzioni, sono delegate alle province. Alle stesse sono delegate, altresì, le competenze relative alla comunicazione delle tariffe delle strutture turistico-ricettive nonché alla vigilanza, in attuazione della legge 25 agosto 1991, n. 284.

     2. Il consiglio regionale, con propria direttiva, determina gli indirizzi da osservarsi nell'esercizio delle funzioni delegate.

     3. La giunta regionale, al fine di garantire omogeneità comportamentale da parte delle province, adotta circolari esplicative sui singoli atti necessari all'espletamento delle funzioni delegate.

     4. La regione esercita i poteri sostitutivi, in caso di inadempienze, per il tramite del competente servizio del settore attività produttive, previa diffida ad adempiere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della diffida stessa.

 

     Art. 10. (Ricorsi).

     1. Contro la classificazione è ammesso ricorso entro trenta giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento, presso una commissione provinciale nominata da ciascuna amministrazione provinciale composta da cinque membri dei quali due in rappresentanza degli albergatori scelti con il criterio della rappresentanza proporzionale delle loro associazioni in ambito provinciale, due esperti del settore, preferibilmente scelti tra rappresentanti delle associazioni dei consumatori, nominati dalla provincia e presieduta dal presidente della provincia o da suo delegato.

     2. E' altresì ammesso ricorso alla stessa commissione da parte degli utenti che abbiano riscontrato, nel corso di un soggiorno, situazioni difformi nelle dotazioni o nei servizi rispetto alla classificazione attribuita all'esercizio.

     2 bis. Il ricorso è deciso entro trenta giorni dalla presentazione, trascorsi inutilmente i quali lo stesso si intende respinto [2].

 

     Art. 11. (Sanzioni).

     1. Il titolare che rifiuti di fornire le informazioni richiestegli ai fini della verifica della classificazione o di consentire gli accertamenti disposti allo stesso fine, ovvero denunci elementi non corrispondenti al vero, o non conformi alla classifica della propria azienda, è soggetto alla sanzione pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 3.000.000.

     2. Il titolare di azienda alberghiera che ometta di esporre il segno distintivo della categoria e/o della classificazione attribuita e il tariffario delle camere alberghiere, ovvero attribuisca al proprio esercizio con scritti o stampati o in qualsiasi altro modo una classificazione diversa da quella ottenuta, ovvero affermi la disponibilità di attrezzatura diversa da quella esistente, è soggetto alla sanzione pecuniaria da L. 2.000.000 a L. 3.000.000.

     3. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni di cui alla l.r. 5 dicembre 1983, n. 90 «Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale», come modificata ed integrata dalla l.r. 4 giugno 1984, n. 27 «Modifica ed integrazione alla l.r. 5 dicembre 1983, n. 90 in materia di sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale». Le somme dovute sono riscosse ed introitate dalle amministrazioni provinciali.

 

Titolo II

Case ed appartamenti per vacanze.

Attività di Bed & Breakfast [3]

 

     Art. 12. (Modifica dell'art. 18 della l.r. 11 settembre 1989, n. 45 «Disciplina delle strutture ricettive turistiche alberghiere complementari»). [4]

 

     Art. 13. (Standard minimi).

     1. L'attività ricettiva non alberghiera di cui al presente Titolo è esercitata in modo esclusivo nel rispetto delle caratteristiche funzionali di cui all'art. 19 della l.r. n. 45/89 nonché degli standard minimi obbligatori previsti dall'allegato C, che fa parte integrante della presente legge.

     2. La giunta regionale ed il consiglio, in relazione alle rispettive competenze ed al fine di garantire omogeneità di comportamento, emanano direttive per disciplinare ulteriormente le varie tipologie delle case ed appartamenti per vacanze.

 

     Art. 14. (Denuncia di inizio attività).

     1. L'attività ricettiva non alberghiera può essere intrapresa su denuncia di inizio di attività, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», così come modificato dal decimo comma dell'art. 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 «Interventi correttivi di finanza pubblica».

     2. La denuncia è presentata ai competenti uffici dell'amministrazione comunale ove ha sede l'esercizio della attività, su modulo predisposto dalla giunta regionale, e deve contenere l'indicazione degli elementi e dei requisiti previsti dalla l.r. n. 45/89 nonché dall'allegato C della presente legge, corredata dalla relativa autocertificazione da parte del titolare dell'esercizio medesimo.

 

     Art. 15. (Obbligo di pubblicità dei prezzi).

     1. I prezzi minimi e massimi dichiarati ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284 «Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico ed interventi di sostegno alle imprese turistiche», praticati nell'esercizio devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico nei locali di ricevimento e all'interno di ciascuna unità abitativa.

     2. Alle provincie sono delegate le competenze relative alla comunicazione delle tariffe delle strutture ricettive residenziali non alberghiere nonché alla vigilanza, in attuazione della legge 25 agosto 1991, n. 284.

 

     Art. 16. (Vigilanza e sanzioni).

     1. La vigilanza, il controllo e l'irrogazione delle sanzioni spettano al comune competente per territorio, in relazione all'ubicazione dell'esercizio ricettivo di case ed appartamenti per vacanze.

     2. Chiunque pone in esercizio una delle strutture ricettive regolamentata nel presente Titolo senza averne fatto denuncia, è soggetto alla sanzione pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 3.000.000.

     3. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni di cui alla l.r. 5 dicembre 1983, n. 90 «Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale», come modificata ed integrata dalla l.r. 4 giugno 1984, n. 27 «Modifica ed integrazione alla l.r. 5 dicembre 1983, n. 90 in materia di sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale». Le somme dovute sono riscosse ed introitate dalle amministrazioni comunali.

 

     Art. 16 bis. (Esercizio del servizio di ospitalità turistica denominato "Bed & Breakfast"). [5]

     1. I privati che, utilizzando parte della loro abitazione di residenza, offrono un servizio a conduzione familiare di alloggio e prima colazione, sono tenuti a presentare denuncia di inizio di attività al Comune ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; copia della denuncia deve essere inviata alla Provincia di competenza. Tale attività ha carattere saltuario ed è denominata "Bed & Breakfast".

     2. La Giunta regionale definisce un apposito marchio identificativo "Bed & Breakfast" che può essere affisso, a spese di chi esercita l'attività, all'esterno della residenza.

     3. L'esercizio dell'attività di "Bed & Breakfast" non necessita di iscrizione alla sezione speciale del "Registro delle imprese" e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.

     4. L'attività è esercitata in case unifamiliari o, previa approvazione dell'assemblea dei condomini, in unità condominiali; comunque l'esercizio dell'attività non determina il cambio della destinazione d'uso dell'immobile.

     5. L'attività può essere esercitata in non più di tre stanze con un massimo di sei posti letto; qualora l'attività si svolga in più di una stanza devono essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa; alle camere da letto si deve poter accedere senza attraversare altri locali. I locali devono possedere i requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento d'igiene, nonché rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande.

     6. La denuncia di inizio di attività deve essere corredata dai certificati comprovanti i requisiti di cui al comma 5, dalla fotocopia del libretto sanitario del responsabile e dall'autodichiarazione comprovante l'estraneità dalla casistica di cui al testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. Copia della denuncia deve essere esposta visibilmente all'interno dei locali dove è esercitata l'attività.

     7. Il servizio di pulizia delle stanze e sostituzione della biancheria deve essere obbligatoriamente svolto almeno tre volte alla settimana e, comunque, ad ogni cambio di ospite. La pulizia del bagno deve avvenire quotidianamente.

     8. Il responsabile dell'attività è colui che ha presentato la denuncia di inizio di attività. Egli è tenuto a registrare le presenze e comunicarle alla locale autorità di Pubblica Sicurezza, nonché a comunicare agli organi competenti il movimento degli ospiti secondo le disposizioni in materia di rilevazioni statistiche.

     9. Le tariffe, liberamente determinate, devono essere comunicate alla Provincia di competenza. La Provincia redige annualmente l'elenco delle attività ricettive di "Bed & Breakfast" comprensivo della denominazione e dell'indirizzo, delle generalità del responsabile, del numero di camere, delle tariffe e del periodo di apertura, ai fini dell'attività di informazione turistica. L'elenco è comunicato alla Regione.

     10. Il responsabile dell'attività è tenuto a sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni agli ospiti.

     11. Il Comune esercita la vigilanza sull'attività di "Bed & Breakfast". Qualora il Comune accerti delle irregolarità amministrative riferite al presente articolo, diffida il responsabile dell'attività a rimuovere le irregolarità stesse entro un termine non superiore a quindici giorni e, in caso di persistenza, vieta con provvedimento motivato la prosecuzione dell'attività.

     12. E' assoggettato alla sanzione pecuniaria da due a dieci milioni chiunque intraprenda attività di "Bed & Breakfast" senza aver presentato la prescritta denuncia al Comune. E' assoggettato alla sanzione pecuniaria da uno a tre milioni chiunque eserciti l'attività in mancanza dei requisiti previsti. Le sanzioni sono riscosse ed introitate dal Comune.

 

Titolo III

NORME FINALI

 

     Art. 17. (Termini per l'adeguamento della classificazione alberghiera).

     1. La classificazione prevista dalla presente legge opera dal 1° ottobre 1997.

     2. Le aziende alberghiere di nuova apertura sono classificate dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo gli standard qualitativi obbligatori minimi indicati negli allegati A e B della presente legge.

     3. Le aziende alberghiere già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che debbano procedere a lavori di tipo strutturale e impiantistico per l'adeguamento agli standard qualitativi obbligatori minimi, di cui agli allegati A e B, per il mantenimento della classe di appartenenza, possono conservare la classifica che possiedono al 30 settembre 1997 non oltre il 30 settembre 1999.

     4. I comuni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono alle amministrazioni provinciali competenti per territorio gli elenchi degli esercizi alberghieri in possesso di licenza di esercizio con copia del provvedimento della classificazione assegnata.

 

     Art. 18. (Norma finanziaria). [6]

 

     Art. 18 bis. (Standard qualitativi obbligatori minimi). [7]

     1. Con appositi regolamenti, adottati secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono indicati gli standard qualitativi obbligatori minimi di cui agli articoli 4 e 13 [8].

     2. Con effetto dall’entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, gli allegati A, B e C sono abrogati e i riferimenti agli allegati medesimi contenuti nella presente legge s’intendono effettuati ai predetti regolamenti [9].

 

     Art. 19. (Abrogazioni).

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

     a) la l.r. 8 febbraio 1982, n. 11 «Disciplina della classificazione alberghiera»;

     b) la l.r. 28 aprile 1983, n. 37 «Modifiche ed integrazioni alla l.r. 8 febbraio 1982, n. 11 concernente "Disciplina della classificazione alberghiera"»;

     c) la l.r. 19 agosto 1983, n. 57 «Modifiche ed integrazioni alla l.r. 8 febbraio 1982, n. 11 "Disciplina della classificazione alberghiera"»;

     d) la l.r. 7 gennaio 1988, n. 1 «Proroga dei termini della validità della classificazione alberghiera prevista dalla l.r. 8 febbraio 1982, n. 11 "Disciplina della classificazione alberghiera e successive modificazioni ed integrazioni"»;

     e) la l.r. 7 agosto 1989, n. 30 «Proroga dei termini della validità della classificazione alberghiera prevista dalla l.r. 8 febbraio 1982, n. 11 "Disciplina della classificazione alberghiera e successive modificazioni ed integrazioni"»;

     f) la l.r. 19 dicembre 1991, n. 43 «Ulteriore proroga dei termini della validità della classificazione alberghiera prevista dalla l.r. 8 febbraio 1982, n. 11 "Disciplina della classificazione alberghiera e successive modificazioni ed integrazioni"»;

     g) la l.r. 5 novembre 1993, n. 33 «Ulteriore proroga dei termini della validità della classificazione alberghiera prevista dalla l.r. 8 febbraio 1982, n. 11 "Disciplina della classificazione alberghiera e successive modificazioni ed integrazioni"»;

     h) la lett. h) dell'art. 7 della l.r. 30 luglio 1986, n. 28 «Riordinamento dell'amministrazione periferica del turismo»;

 

 

ALLEGATO «A»

STANDARD QUALITATIVI OBBLIGATORI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERGHI, DISTINTI PER CLASSE

 

1. Prestazione di servizi

1.01 Servizi di ricevimento e di portineria-informazioni:

1.01.1 assicurati 24/24 ore con personale addetto in via esclusiva [5]

1.01.2 assicurati 16/24 ore con personale addetto [4]

1.01.3 assicurati 16/24 ore con un addetto [3]

1.01.4 assicurati 12/24 ore [2] [1]

1.02 Servizio di notte:

1.02.1 portiere di notte [4]

1.02.2 addetto disponibile a chiamata [3] [2] [1]

1.03 Servizio custodia valori:

1.03.1 cassetta di sicurezza per tutte le camere [5]

1.03.2 cassette di sicurezza per il 50% delle camere e cassaforte dell'albergo per le restanti camere [4]

1.03.3 cassaforte in albergo [3]

1.04 Trasporto interno dei bagagli:

1.04.1 assicurato 24/24 ore [5]

1.04.2 assicurato 16/24 ore [4]

1.04.3 assicurato 12/24 ore [3]

1.05 Servizio di 1ª colazione:

1.05.1 in sala apposita e/o ristorante - servizio nelle camere a richiesta del cliente [5] [4]

1.05.2 in sale comuni anche destinate ad altri usi [3] [2]

1.06 Servizio di bar nel locale ove è ubicato l'impianto:

1.06.1 assicurato 16/24 ore con personale addetto in via esclusiva [5]

1.06.2 assicurato 12/24 ore con personale addetto [4]

1.06.3 assicurato 12/24 con un addetto [3]

1.06.4 assicurato 12/24 ore [2]

1.07 Servizio di bar nei locali comuni:

1.07.1 assicurato 16/24 ore [5]

1.07.2 assicurato 12/24 ore [4] [3]

1.08 Servizio di bar nelle camere o unità abitative:

1.08.1 assicurato 16/24 ore [4]

1.08.2 assicurato 12/24 ore [3]

1.09 Frigo-bar in tutte le camere o unità abitative [5] (ove non assicurato il servizio bar 24/24 ore)

1.10 Divise per il personale [5] [4]

1.11 Lingue estere correntemente parlate:

1.11.1 dal personale di ricevimento portineria-informazioni:

2 lingue [5] [4]

1 lingua [3]

1.12 Cambio biancheria:

1.12.1 lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente e:

- tutti i giorni [5] [4]

- a giorni alterni [3]

- due volte alla settimana [2]

- una volta alla settimana [1] (salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente)

1.12.2 asciugamani nelle camere ad ogni cambio di cliente e:

- tutti i giorni [5] [4] [3]

- a giorni alterni [2]

- due volte alla settimana [1] (salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente)

1.13 Accessori dei locali-bagno privati:

1.13.1 saponetta [5] [4] [3] [2] [1]

1.13.2 bagnoschiuma [5] [4] [3]

1.13.3 sali da bagno [5]

1.13.4 un telo da bagno per persona [5] [4] [3] [2] [1]

1.13.5 un asciugamano per persona [5] [4] [3] [2] [1]

1.13.6 una salvietta per persona [5] [4] [3] [2] [1]

1.13.7 riserva di carta igienica [5] [4] [3] [2] [1]

1.13.8 sacchetti igienici [5] [4] [3] [2] [1]

1.13.9 cestino rifiuti [5] [4] [3] [2] [1]

1.13.10 asciugacapelli [5] [4]

1.13.11 necessario per pulitura calzature al piano o in camera [5] [4]

AVVERTENZA: le camere senza bagno privato devono avere gli accessori di cui al punto 1.13.4 e 1.13.5

1.14 Accessori nelle camere o unità abitative:

1.14.1 documentazione sull'albergo e sulla località [5] [4] [3]

1.14.2 necessario per scrivere [5] [4] [3]

1.15 Lavatura e stiratura biancheria degli ospiti:

1.15.1 resa entro le 12 ore per biancheria consegnata prima delle ore 9.00 [5]

1.15.2 resa entro le 24 ore [4]

1.16 Pulizia nelle camere o unità abitative:

1.16.1 una volta al giorno, con riassetto pomeridiano [5] [4]

1.16.2 una volta al giorno [3] [2] [1]

1.17 Servizio parcheggio auto:

1.17.1 assicurato 24/24 ore [5]

2. Dotazioni, impianti ed attrezzature

2.01 Numero dei locali-bagno privati composti da lavandino, doccia o vasca e tazza, espressi in percentuale delle camere o unità abitative:

2.01.1 il 100% [5] [4] [3]

2.01.2 almeno il 60% [2]

2.01.3 la dotazione dei locali-bagno è garantita con elementi separati e fissi secondo il vigente regolamento d'igiene tipo

2.02 Numero dei locali-bagno comuni (completi):

2.02.1 uno ogni 4 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano [3]

2.02.2 uno ogni 8 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano [2]

2.02.3 uno ogni 10 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano [1]

2.03 Riscaldamento:

2.03.1 in tutti i locali destinati al soggiorno dei clienti [5] [4] [3] [2] [1]

2.04 Aria condizionata o impianto di raffrescamento:

2.04.1 in tutti i locali destinati al soggiorno dei clienti [5] [4] (l'obbligo non sussiste per gli esercizi posti ad una altitudine superiore ai 600 mt. s.l.m.)

2.05 Ascensore di servizio o montacarichi [5]

2.06 Ascensore per i clienti:

2.06.1 qualunque sia il numero dei piani [5] [4] (con possibilità di deroga per gli alberghi esistenti se non realizzabile in base alle normative vigenti)

2.06.2 per gli esercizi con locali oltre i primi due piani (escluso il piano terreno) [3] [2] (con possibilità di deroga per gli alberghi esistenti se non realizzabili in base alle normative vigenti)

AVVERTENZA: fatti salvi i vincoli ai quali l'immobile sia soggetto ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 «Protezione delle bellezze naturali» e della legge 7 giugno 1939, n. 1089 «Tutela delle cose di interesse artistico e storico»

2.07 Sistemazione delle camere:

2.07.1 letto, tavolino, armadio, comodino e specchio [5] [4] [3] [2] [1]

2.07.2 lampade o appliques da comodino [5] [4] [3] [2] [1]

2.07.3 secondo punto di illuminazione per leggere o scrivere [5] [4] [3] [2]

2.07.4 specchio con presa corrente per le camere senza bagno [3] [2] [1]

2.07.5 secondo comodino nelle camere doppie [5] [4] [3] [2]

2.07.6 cestino rifiuti [5] [4] [3] [2] [1]

2.07.7 sgabello o ripiano apposito per bagagli [5] [4] [3] [2]

2.07.8 angolo soggiorno arredato [5]

AVVERTENZA: il tavolino e comodino possono essere sostituiti da ripiani con analoga funzione

2.08 Sedie o poltrone nelle camere o unità abitative:

2.08.1 una sedia per letto [3] [2] [1]

2.08.2 una poltroncina per letto [5] [4]

2.09 Disponibilità di suites [5]

2.10 Televisore a colori:

2.10.1 in tutte le camere o unità abitative [5] [4]

2.10.2 con antenna satellitare [5]

2.10.3 ad uso comune [3] [2] [1] (obbligatoria per gli esercizi che non hanno tutte le camere dotate di televisore)

2.11 Radio o filodiffusione o programma televisivo musicale nelle camere o unità abitative, con regolazione autonoma:

2.11.1 in tutte le camere o unità abitative [5] [4]

2.12 Chiamata per il personale:

2.12.1 chiamata telefonica diretta [5] [4] [3]

2.12.2 chiamata con telefono o campanello [2] [1]

2.13 Telefono nelle camere o unità abitative:

2.13.1 abilitato alla chiamata esterna diretta [5] [4] [3]

2.13.2 non abilitato alla chiamata esterna diretta [2]

2.14 Linee telefoniche esterne:

2.14.1 un apparecchio telefonico per uso comune [5] [4] [3] [2] [1]

2.14.2 una cabina telefonica o locale apposito per clienti [5]

2.14.3 spazio riservato per le telefonate dei clienti [4] [3]

2.15 Telex e/o telefax ad uso comune [5] [4] [3]

2.16 Locali di ricevimento e soggiorno:

2.16.1 un locale (che può coincidere con l'ingresso o la sala ristorante o il bar) [1]

2.16.2 aree di superficie complessiva (esclusa l'eventuale sala ristorante o il bar con licenza separata di pubblico esercizio) non inferiore a mq. 4 per ognuna delle prime 10 camere, mq. 1 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni camera oltre la ventesima [2]

2.16.3 come 2.16.2, maggiorata del 20% [3]

2.16.4 come 2.16.2, maggiorata del 30% [4]

2.16.5 come 2.16.2, maggiorata del 50% [5]

2.17 Sala ristorante:

2.17.1 in locale apposito [5]

2.17.2 in locale apposito negli esercizi che forniscono il servizio [4]

2.18 Bar:

2.18.1 banco bar in locale appositamente attrezzato [5] [4]

2.18.2 banco bar posto in locale comune [3]

2.18.3 attrezzatura bar posta in locale comune [2]

2.19 Sale separate:

2.19.1 sala per riunioni [5]

2.19.2 sala soggiorno e svago [5] [4]

2.20 Ingresso protetto da portico o pensilina [5]

2.21 Ingresso separato per i bagagli [5]

2.22 Locali di servizio (offices) ai piani [5]

2.23 Silenziosità:

2.23.1 insonorizzazione di tutte le camere o unità abitative [5]

 

NOTA ESPLICATIVA CIRCA IL PERSONALE DI SERVIZIO DEGLI ALBERGHI CON RIFERIMENTO AGLI STANDARD MINIMI OBBLIGATORI

     Per «personale addetto in via esclusiva» si intende persona (titolare, dipendente, coadiuvatore) che quando è impegnata in un determinato servizio non può essere impiegata contemporaneamente in altri servizi.

     Per «addetto» si intende persona che è impegnata prevalentemente in un determinato servizio, ma che può essere impiegata contemporaneamente anche in altri servizi.

     Per «servizio assicurato» si intende servizio che viene garantito mediante una o più persone impiegate contemporaneamente in più servizi.

 

 

ALLEGATO «B»

STANDARD QUALITATIVI OBBLIGATORI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE

RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE, DISTINTI PER CLASSE

 

1. Prestazione di servizi

1.01 Servizi di ricevimento e di portineria-informazioni:

1.01.1 assicurati 16/24 ore da personale addetto [4]

1.01.2 assicurati 14/24 ore da personale addetto [3]

1.01.3 assicurati 12/24 ore [2]

1.02 Servizio di notte:

1.02.1 addetto al servizio di notte [4]

1.02.2 addetto disponibile a chiamata [3] [2]

1.03 Servizio custodia valori:

1.03.1 cassette di sicurezza nelle unità abitative o cassaforte nella

residenza turistico-alberghiera [4]

1.03.2 servizio di custodia valori [3]

1.04 Trasporto interno dei bagagli:

1.04.1 assicurato 12/24 ore [4]

1.04.2 assicurato 8/24 ore [3]

1.05 Servizio di bar in locale comune o nelle unità abitative:

1.05.1 assicurato 14/24 ore [4]

1.05.2 assicurato 12/24 ore [3]

1.06 Divise per il personale [4]

1.07 Lingue estere correntemente parlate dal personale di ricevimento e di portineria:

1.07.1 2 lingue [4]

1.07.2 1 lingua [3]

1.08 Cambio di biancheria da letto e da bagno:

     Ad ogni cambio del cliente e:

     - tutti i giorni quella del bagno [4] [3]

     - a giorni alterni quella dei letti [4] [3]

     - due volte alla settimana [2] (salvo diversa scelta del cliente a tutela dell'ambiente)

1.09 Pulizia:

     Pulizia ad ogni cambio di cliente e:

     - tutti i giorni [4]

     - a giorni alterni [3]

     - due volte alla settimana [2]

1.10 Servizio di lavatura e stiratura biancheria degli ospiti [4]

2. Dotazioni struttura

2.01 Locali di ricevimento e soggiorno:

2.01.1 una area per uso comune (che può coincidere con la sala ristorante o il bar) [2]

2.01.2 una sala di uso comune di superficie complessiva (esclusa l'eventuale sala ristorante o il bar con licenza separata di pubblico esercizio) non inferiore a mq. 4 per ognuna delle prime 10 unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità fino alla ventesima e di mq. 0,5 per ogni unità oltre la ventesima [3]

2.01.3 come 2.01.2 maggiorata del 10% [4]

2.02 Ambienti distinti per camere e soggiorno-cucina senza obbligo di una separazione con struttura fissa [4]

2.03 Riscaldamento in tutto l'esercizio: unità abitative ed eventuali parti comuni

(L'obbligo non sussiste per gli esercizi con licenza stagionale estiva)

2.04 Aria condizionata o impianto di raffrescamento regolabile dal cliente [4]

(L'obbligo non sussiste per gli esercizi posti ad una altitudine superiore ai 600 mt. s.l.m.)

2.05 Aria condizionata o impianto di raffrescamento [3]

(L'obbligo non sussiste per gli esercizi posti ad una altitudine superiore ai 600 mt. s.l.m.)

2.06 Ascensore negli esercizi qualunque sia il numero dei piani [4] (con possibilità di deroga per gli esercizi esistenti se non realizzabile in base alle normative vigenti)

2.07 Ascensore negli esercizi con locali oltre i primi due piani (escluso il piano terreno) [3] [2] (con possibilità di deroga per gli esercizi esistenti se non realizzabile in base alle normative vigenti)

2.08 Posto telefonico per clienti [4] [3] [2]

2.09 Servizio parcheggio auto:

2.09.1 assicurato 24/24 ore [4]

3. Dotazioni minime delle unità abitative

3.01 Dotazioni per il soggiorno ed il pernottamento:

3.01.1 letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili [4] [3] [2]

3.01.2 armadio, cassetti, grucce, comodini o ripiani, illuminazione, lampade o appliques [4] [3] [2]

3.01.3 tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero dei posti letto [4] [3] [2]

3.01.4 poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili [4]

3.01.5 poltrone o divano nel soggiorno [3]

3.02 Dotazione per la preparazione dei cibi:

3.02.1 cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione [4] [3] [2]

3.02.2 cucina con due fuochi o piastre e forno (anche a microonde) [4]

3.02.3 frigorifero [4] [3] [2]

3.02.4 lavello con scolapiatti [4] [3] [2]

3.02.5 per ciascuna persona ospitabile [4] [3] [2]:

     - 2 coltelli

     - 2 forchette

     - 2 cucchiai

     - 2 piatti piani

     - 1 piatto fondo

     - 2 bicchieri

     - 1 tazza

     - 1 tazzina

3.02.6 per ciascuna unità abitativa [4] [3] [2]:

     - 1 batteria da cucina

     - 2 coltelli da cucina

     - 1 zuccheriera

     - 1 caffettiera

     - 1 scolapasta

     - 1 mestolo

     - 1 insalatiera

     - 1 grattuggia

     - 1 spremiagrumi

     - 1 apribottiglia/cavatappi

     - 1 bricco per il latte

     - 1 pattumiera con sacchetti di plastica

3.02.7 tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina [4] [3] [2]

3.03 Dotazione bagno:

3.03.1 lavandino, doccia o vasca, tazza [4] [3] [2]

3.03.2 saponetta [4] [3] [2]

3.03.3 telo bagno per persona [4] [3] [2]

3.03.4 asciugamano per persona [4] [3] [2]

3.03.5 salvietta per persona [4] [3] [2]

3.03.6 carta igienica con riserva [4] [3] [2]

3.03.7 sacchetti igienici [4] [3] [2]

3.03.8 cestino rifiuti [4] [3] [2]

3.03.9 specchio e contigua presa per energia elettrica [4] [3] [2]

3.03.10 mensola [4] [3] [2]

3.03.11 scopettino [4] [3] [2]

3.03.12 asciugacapelli [4]

3.03.13 bagnoschiuma [4] [3]

3.04 Dotazioni generali delle unità abitative:

3.04.1 impianto di erogazione acqua calda e fredda [4] [3] [2]

3.04.2 scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio per pavimenti [4] [3] [2]

3.04.3 televisori a colori [4] [3]

3.04.4 antenna satellitare [4]

3.04.5 chiamata telefonica diretta del personale [4] [3]

3.04.6 telefono abilitato alla chiamata esterna diretta [4] [3]

3.04.7 necessario per scrivere e per cucire [4] [3]

4. Servizi ulteriori

4.01 Assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni [4] [3] [2]

NOTA ESPLICATIVA CIRCA IL PERSONALE DI SERVIZIO DELLE R.T.A. CON RIFERIMENTO AGLI STANDARD MINIMI OBBLIGATORI

     Per «personale addetto in via esclusiva» si intende persona (titolare, dipendente, coadiuvatore) che quando è impegnata in un determinato servizio non può essere impiegata contemporaneamente in altri servizi.

     Per «addetto» si intende persona che è impegnata prevalentemente in un determinato servizio, ma che può essere impiegata contemporaneamente anche in altri servizi.

     Per «servizio assicurato» si intende servizio che viene garantito mediante una o più persone impiegate contemporaneamente in più servizi.

 

 

ALLEGATO «C»

STANDARD MINIMI OBBLIGATORI PER CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE

 

1. Dotazione struttura

1.01 Riscaldamento in tutto l'esercizio: unità abitative ed eventuali parti comuni

(L'obbligo non sussiste per gli esercizi con licenza stagionale estiva)

2. Dotazione delle unità abitative

2.01 Dotazioni per il soggiorno ed il pernottamento:

2.01.1 letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili

2.01.2 armadio, cassetti, grucce, comodini o ripiani, illuminazione con lampade o appliques

2.01.3 tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero dei posti letto

2.02 Dotazione per la preparazione dei cibi:

2.02.1 cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione

2.02.2 frigorifero

2.02.3 lavello con scolapiatti

2.02.4 per ciascuna persona ospitabile:

     - 2 coltelli

     - 2 forchette

     - 2 cucchiai

     - 2 piatti piani

     - 1 piatto fondo

     - 2 bicchieri

     - 1 tazza

     - 1 tazzina

2.02.5 per ciascuna unità abitativa:

     - 1 batteria da cucina

     - 2 coltelli da cucina

     - 1 zuccheriera

     - 1 caffettiera

     - 1 scolapasta

     - 1 mestolo

     - 1 insalatiera

     - 1 grattuggia

     - 1 spremiagrumi

     - 1 apribottiglia/cavatappi

     - 1 bricco per il latte

     - 1 pattumiera con sacchetti di plastica

2.03 Dotazione bagno:

2.03.1 lavandino, doccia o vasca, tazza

2.03.2 cestino rifiuti

2.03.3 specchio e contigua presa per energia elettrica

2.03.4 mensola

2.03.5 scopettino ed a richiesta del cliente

2.03.6 saponetta

2.03.7 telo da bagno

2.03.8 asciugamano

2.03.9 salvietta

2.03.10 carta igienica con riserva

2.03.11 sacchetti igienici

2.04 Dotazioni generali delle unità abitative:

2.04.1 impianto di erogazione acqua calda e fredda

2.04.2 scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio per pavimenti

3. Servizi ulteriori

3.01 Servizio di ricevimento e recapito

3.02 Pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente

3.03 Assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni

3.04 Fornitura e cambio di biancheria a richiesta

3.05 Elenco delle dotazioni dell'unità abitativa

3.06 Elenco dei servizi offerti a richiesta e dei relativi prezzi


[1] Abrogata dall'art. 100 della L.R. 16 luglio 2007, n. 15.

[2] Comma aggiunto dall’art. 11 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[3] Titolo della rubrica così sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.

[4] Sostituisce l'art. 18, comma 1, della L.R. 11 settembre 1989, n. 45.

[5] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.

[6] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[7] Articolo aggiunto dall’art. 12 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[8] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 5 maggio 2004, n. 12.

[9] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 5 maggio 2004, n. 12.