§ 3.7.57 - L.R. 16 settembre 1996, n. 27.
Disciplina dell'attività e dei servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:16/09/1996
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Delega alle province).
Art. 3.  (Agenzie di viaggio e turismo).
Art. 4.  (Autorizzazione per l'apertura e l'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo).
Art. 5.  (Domanda per il rilascio di autorizzazione).
Art. 6.  (Istruttoria).
Art. 7.  (Contenuto dell'autorizzazione).
Art. 8.  (Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione).
Art. 9.  (Chiusura temporanea delle agenzie di viaggio e turismo).
Art. 10.  (Programmi di viaggio).
Art. 11.  (Tasse di concessione).
Art. 12.  (Assicurazione).
Art. 13.  (Cauzione).
Art. 14.  (Requisiti professionali del direttore tecnico).
Art. 15.  (Esame di idoneità e commissione d'esame).
Art. 16.  (Registro regionale dei direttori tecnici).
Art. 17.  (Uffici di biglietteria).
Art. 18.  (Associazioni senza scopo di lucro ex art. 10 legge 17 maggio 1983, n. 217).
Art. 19.  (Sodalizi, gruppi sociali e comunità).
Art. 20.  (Vigilanza della provincia).
Art. 21.  (Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione).
Art. 22.  (Sanzioni pecuniarie).
Art. 23.  (Riconoscimento oneri finanziari).
Art. 24.  (Norma finanziaria).
Art. 25.  (Norma transitoria).
Art. 26.  (Abrogazione).
Art. 27.  (Procedura d'urgenza).


§ 3.7.57 - L.R. 16 settembre 1996, n. 27. [1]

Disciplina dell'attività e dei servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle province.

(B.U. 21 settembre 1996, n. 38 - 3° suppl. ord.).

 

     Art. 1. (Finalità della legge).

     1. La presente legge disciplina le attività delle agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 9 della legge 17 maggio 1983 n. 217 «Legge-quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica», e all'art. 2 della legge 30 maggio 1995, n. 203 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97 "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport"», nonché le attività di organizzazione di viaggi esercitati da associazioni senza scopo di lucro, sodalizi, gruppi sociali e comunità.

 

     Art. 2. (Delega alle province).

     1. Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti l'esercizio di attività delle agenzie di viaggio e turismo, fatte salve le attività esercitate direttamente dalla regione così come stabilito negli articoli successivi.

     2. La giunta regionale ed il consiglio regionale, in relazione alle rispettive competenze, emanano direttive per la tenuta dei registri delle agenzie di viaggio e turismo delle associazioni e dei direttori tecnici, oltre che per le funzioni delegate, al fine di garantire omogeneità di comportamento.

 

     Art. 3. (Agenzie di viaggio e turismo).

     1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione, prenotazione e vendita biglietti di viaggi e soggiorni, ovvero intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività. Tali attività possono essere effettuate da:

     a) agenzie che organizzano viaggi e soggiorni senza vendita diretta al pubblico, comunque inteso, ma che vendono alle agenzie di cui alla successiva lett. b);

     b) agenzie con vendita diretta al pubblico.

     2. Le agenzie di viaggio e turismo, nell'esercizio delle loro attività, stipulano contratti di viaggio ai sensi della convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché ai sensi della direttiva CEE del 13 giugno 1990, n. 314, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», cosi come recepita dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 «Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"».

     3. Le agenzie di viaggio e turismo possono convenzionare con i propri clienti la dislocazione di terminali remoti posti all'interno di strutture diverse da quelle autorizzate, per la prenotazione e la consegna di biglietti di viaggio. Tale attività viene supportata esclusivamente da sistemi e mezzi informatizzati ed automatizzati con la esclusione di personale dipendente dall'agenzia. Dette prestazioni sono consentite nei confronti delle parti che si sono impegnate e non possono essere rivolte ad altri soggetti. L'attività è soggetta a comunicazione alla provincia competente per territorio entro il termine di trenta giorni dall'inizio della stessa [2].

     4. Le agenzie di viaggio e turismo, in possesso delle prescritte autorizzazioni, possono svolgere anche ulteriori attività aggiuntive quali:

     a) l'organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto;

     b) l'accoglienza di clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;

     c) la prenotazione di servizi presso le strutture turistico-ricettive o di ristorazione, ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;

     d) l'attività di informazione e propaganda di iniziative turistiche;

     e) l'inoltro, il ritiro ed il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;

     f) il noleggio di autovetture e/o di altri mezzi di trasporto;

     g) le operazioni di emissione ai viaggiatori, in nome e per conto delle imprese di assicurazione, di polizze turistiche a garanzia di infortuni, di assistenza malattia, di furto e/o danni al bagaglio ecc.;

     h) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;

     i) l'assistenza per il rilascio dei passaporti e visti consolari;

     l) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici, di assegni circolari ed altri titoli di credito per viaggiatori, di lettere di credito e di cambio valuta;

     m) la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo quali guide, opere illustrative, ecc.;

     n) l'organizzazione di convegni e congressi;

     o) l'organizzazione di viaggi con annesse vendite promozionali;

     p) la prenotazione o vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei ed eventuali altri tipi di trasporto.

 

     Art. 4. (Autorizzazione per l'apertura e l'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo).

     1. L'esercizio dell'attività delle agenzie di viaggio e turismo e delle loro filiali è soggetto a preventiva autorizzazione rilasciata dalla provincia nel cui ambito territoriale ha sede l'agenzia [3].

     2. La provincia rilascia l'autorizzazione all'apertura di agenzie di viaggio e turismo alla persona fisica richiedente o al legale rappresentante o a un suo delegato nel caso di persona giuridica. Il titolare, entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, è tenuto ad iniziare l'attività pena la decadenza dell'autorizzazione stessa.

     3. Per il rilascio dell'autorizzazione di agenzia di viaggio e turismo a persone fisiche e giuridiche straniere, si applicano le disposizioni previste dall'art. 58 del d.P.R 24 luglio 1977, n. 616, nonché dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392.

     4. L'apertura di filiali di agenzie aventi la sede principale in altro Stato dell'Unione europea è soggetta ad autorizzazione come previsto dal presente articolo. L'apertura di filiali aventi la sede principale in Italia non è soggetta ad autorizzazione. I titolari devono comunicare alla provincia competente l'inizio di attività di filiali o sedi secondarie nonché la cessata attività sopravvenuta a qualsiasi titolo [4].

     5. E' fatto divieto alle agenzie non autorizzate alla vendita diretta al pubblico di operare in locali aperti al pubblico. Eventuali insegne esterne devono contenere l'indicazione del divieto di vendita diretta al pubblico, ed eventuali vetrine e spazi pubblicitari di pubblica visione debbono contenere proposte di propria programmazione o proposte per le quali l'agenzia è intermediaria nei confronti di agenzie di cui alla lett. b), comma 1, dell'art. 3.

     6. Per le agenzie che svolgono la loro attività all'interno di strutture pubbliche o private, che non hanno libero accesso al pubblico, fermo restando il rispetto di tutti gli obblighi stabiliti dalla presente legge, è necessario il requisito di indipendenza dei locali da altre attività, fatti salvi i servizi e le entrate principali, che possono essere comuni. Analoga norma vale per le agenzie che svolgono la loro attività in un centro commerciale integrato ove sussiste una pluralità di autorizzazioni amministrative e commerciali.

     7. La provincia deve dare comunicazione trimestralmente alla giunta regionale - settore «Attività produttive» - degli elenchi delle autorizzazioni rilasciate e delle relative modificazioni.

     8. L'elenco delle agenzie di viaggio e turismo autorizzate è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia (BUR).

 

     Art. 5. (Domanda per il rilascio di autorizzazione).

     1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 4 deve essere presentata domanda in carta legale alla provincia competente per territorio, in cui sono specificate:

     a) le generalità, la cittadinanza e residenza del titolare persona fisica ovvero, per le società, la denominazione e la ragione sociale, la sede della società, nonché le generalità, residenza, cittadinanza del legale rappresentante della stessa e degli eventuali componenti l'organo di amministrazione;

     b) l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA;

     c) le generalità della persona che assume la direzione tecnica dell'agenzia;

     d) la forma con la quale si intende esercitare l'attività ai sensi dell'art. 3 (a o b, od entrambe le attività);

     e) il comune in cui si intende condurre l'impresa nonché la relazione illustrativa dei locali in cui l'agenzia prevede di svolgere la propria attività, con allegata planimetria, avendo cura che sussistano condizioni di indipendenza da attività diverse da quella prevista per l'agenzia;

     f) la qualità di agenzia principale ovvero filiale [5];

     g) la denominazione prescelta.

     2. La giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individua la ulteriore documentazione a corredo dell'istanza e delle successive richieste di modifica delle condizioni originarie.

 

     Art. 6. (Istruttoria).

     1. La provincia competente per territorio, nel rispetto dei termini stabiliti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»:

     a) accerta la regolarità della domanda, nonché la completezza e la congruità della documentazione ad essa allegata;

     b) [6]

     c) accerta presso i competenti uffici governativi che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni o regioni italiane;

     d) accerta l'iscrizione al registro regionale, di cui all'art. 16, del direttore tecnico indicato nella domanda;

     e) acquisisce il contratto di lavoro del direttore tecnico dell'agenzia.

     2. L'accertamento del mancato possesso dei suddetti requisiti comporta il non rilascio dell'autorizzazione.

     3. Esaurita l'istruttoria, la provincia competente per territorio comunica all'interessato l'esito della stessa. In caso di esito positivo, fissa il termine entro il quale quest'ultimo deve:

     a) effettuare il versamento della tassa di concessione regionale, nell'ammontare previsto dalla normativa in vigore di cui all'art. 11;

     b) costituire il deposito cauzionale di cui all'art. 13;

     c) stipulare la polizza assicurativa di cui all'art. 12;

     d) produrre il certificato di agibilità dei locali e certificazione della destinazione d'uso degli stessi ai fini commerciali;

     e) stipulare il contratto di lavoro del direttore tecnico.

     4. Trascorso il termine di cui al comma 3, senza che l'interessato abbia ottemperato agli adempimenti previsti, la domanda di autorizzazione decade.

 

     Art. 7. (Contenuto dell'autorizzazione).

     1. L'autorizzazione deve indicare espressamente:

     a) la denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo;

     b) il titolare, persona fisica o giuridica. Per le società, va altresì indicata espressamente l'esatta denominazione e ragione sociale, il legale rappresentante, il codice fiscale o la partita IVA;

     c) la forma di attività autorizzata, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 (a o b, od entrambe le attività);

     d) il direttore tecnico;

     e) l'esatta ubicazione dei locali ove viene svolta l'attività di esercizio.

     2. [7]

     3. I titolari delle agenzie hanno l'obbligo di comunicare preventivamente alla provincia ogni variazione che intendono apportare alle condizioni originarie, in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

     4. Deve essere rilasciata una nuova autorizzazione: per la variazione di denominazione dell'agenzia di viaggi e turismo, per il trasferimento di sede in altra provincia, per il cambio di titolarità, ogni qual volta si modifica la persona giuridica, la ragione sociale o la denominazione societaria, nonché per la cessione d'azienda o di ramo d'azienda, per il conferimento o la fusione [8].

     5. La modificazione di titolarità a seguito di mera variazione del legale rappresentante, il trasferimento di sede nella stessa provincia, la sostituzione del direttore tecnico, l'estensione di attività, comportano il solo aggiornamento dell'autorizzazione mediante annotazione in calce al provvedimento autorizzativo [9].

     6. [10]

     7. Le agenzie di viaggio e turismo devono esporre in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

 

     Art. 8. (Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione).

     1. La cessione, per atto tra vivi o a causa di morte, di azienda o di suo ramo esercenti attività di agenzia di viaggio e turismo, comporta il trasferimento di titolarità a favore degli aventi causa dell'autorizzazione di cui all'art. 4, purché tale attività, alla data di presentazione dell'istanza di trasferimento, sia legittimamente in essere e non siano in corso provvedimenti di revoca o di decadenza dell'autorizzazione stessa.

     2. Il subentrante deve essere in ogni caso in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia di rilascio di autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo.

 

     Art. 9. (Chiusura temporanea delle agenzie di viaggio e turismo).

     1. Alle agenzie di viaggio e turismo è consentito, nell'arco di un anno solare, un periodo di chiusura non superiore a quarantacinque giorni, previa comunicazione all'ente competente.

     2. La chiusura per periodi superiori è soggetta ad autorizzazione preventiva; qualora nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza formale la chiusura non venga autorizzata, l'istanza si intende comunque accolta.

     3. La chiusura non può essere concessa per un periodo superiore a sei mesi, e può essere eventualmente rinnovabile una volta sola.

 

     Art. 10. (Programmi di viaggio).

     1. I programmi devono contenere, ai fini della loro pubblicazione sotto forma di opuscolo ufficiale, indicazioni precise ed esplicite su:

     a) il soggetto produttore o organizzatore;

     b) le date di svolgimento;

     c) l'itinerario;

     d) la durata complessiva e il numero dei pernottamenti;

     e) le quote di partecipazione, con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti e dell'eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione, nonché delle scadenze per il versamento del saldo;

     f) la qualità e quantità dei servizi, con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti, alle presenze di accompagnatori e di guide autorizzate e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, devono essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori per i mezzi di trasporto, e l'ubicazione e le categorie turistiche per l'albergo o l'alloggio;

     g) i termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;

     h) le condizioni di rimborso di quote pagate sia per rinuncia o per recesso del cliente sia per annullamento del viaggio da parte dell'agenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;

     i) il periodo di validità del programma;

     l) gli estremi della garanzia assicurativa, di cui all'art. 12, con l'indicazione dei rischi coperti;

     m) il numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data limite di informazione all'utente dei servizi turistici in caso di annullamento;

     n) gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;

     o) le misure igieniche e sanitarie richieste, nonché le informazioni di carattere generale, in materia di visti e passaporti, necessarie all'utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni turistiche previste dai programmi di viaggio.

     2. Il riferimento ai predetti programmi deve essere citato nei documenti di viaggio.

     3. Il programma costituisce un'offerta al pubblico ed è l'elemento di riferimento della promessa di servizi ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento. Il programma è posto a disposizione dei consumatori, e le amministrazioni competenti possono richiedere copia dello stesso al fine di vigilare sui corretti adempimenti prescritti.

     4. La pubblicità delle iniziative, in qualsiasi forma realizzata e diffusa, deve contenere l'esplicito riferimento all'agenzia e al relativo provvedimento autorizzativo.

     5. Il contratto di viaggio è sottoposto alle disposizioni della convenzione internazionale relative ai contratti di viaggio (CCV), nonché del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111. Detto decreto legislativo definisce pacchetto turistico «tutto compreso» il risultato della prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle ventiquattro ore, ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:

     a) trasporto:

     b) alloggio;

     c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio, di cui alle lett. i) ed m) dell'art. 7 del succitato decreto legislativo, che costituiscono parte significativa del «pacchetto turistico».

 

     Art. 11. (Tasse di concessione).

     1 L'autorizzazione all'apertura di agenzia di viaggio e turismo, principale e/o filiale, è soggetta al pagamento della tassa di concessione regionale prevista dalla legislazione vigente [11].

     2. L'esercizio di attività di agenzia di viaggio e turismo è soggetto al versamento della tassa di concessione annuale, da effettuarsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Tale versamento vale a tutti gli effetti quale rinnovo dell'autorizzazione.

     3. La tassa di rilascio è dovuta per ogni variazione che comporti modifica alla titolarità dell'autorizzazione originaria [12].

     4. Il pagamento delle tasse di concessione regionale, nonché delle tasse di rinnovo annuali, è dovuto nella misura prevista tal decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, in relazione al numero di abitanti del comune in cui è situata l'agenzia.

     5. Il versamento è effettuato sul conto corrente intestato alla tesoreria della regione Lombardia.

 

     Art. 12. (Assicurazione).

     1. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare, prima del rilascio della autorizzazione, polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché dalla direttiva CEE del 13 giugno 1990, n. 314, concernente i circuiti «tutto compreso», cosi come recepita dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111.

     2. Le polizze assicurative devono specificare i criteri di determinazione del premio, nonché i massimali di risarcimento e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione, a breve termine, del risarcimento dovuto all'utente dei servizi turistici, in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio e turismo.

     3. L'agenzia invia annualmente alla provincia competente per territorio la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dell'attività autorizzata.

     4. La giunta regionale, con proprio provvedimento, determina con riferimento all'attività autorizzata i nuovi massimali di copertura assicurativa, in attuazione di quanto previsto dal comma 1.

 

     Art. 13. (Cauzione).

     1. La cauzione deve essere prestata dall'agenzia, sia essa sede o filiale, in misura pari al doppio dell'entità della sanzione massima (lire 40 milioni) [13].

     2. La cauzione è prestata alla provincia ed è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'impresa. I titoli validi per il riconoscimento della cauzione, ancorché sia garantita l'immediata disponibilità delle somme, oltre ai contanti, possono essere:

     a) titoli di rendita pubblica esenti da vincoli;

     b) titoli al portatore;

     c) certificazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa [14].

     3. Il deposito cauzionale con provvedimento della regione può essere utilizzato a ristorno di sanzioni amministrative pecuniarie non corrisposte, a fronte di ordinanze-ingiunzioni di pagamento.

     4. Nei casi in cui il deposito cauzionale si riduca rispetto alla sua consistenza originaria per effetto dell'applicazione del comma 3, esso deve essere reintegrato nel suo importo entro trenta giorni dal ricevimento della diffida della regione ad adempiervi, pena la revoca

dell'autorizzazione.

     5. Il deposito cauzionale è vincolato fino a quando permane in essere l'attività. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, è disposto non prima di centottanta giorni dalla data di cessazione dell'attività.

 

     Art. 14. (Requisiti professionali del direttore tecnico).

     1. La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata ad un direttore iscritto nel registro di cui all'art. 16.

     2. Sono iscritti, su domanda, nel registro coloro che hanno conseguito l'attestato di idoneità all'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, previo superamento dell'esame previsto dall'art. 15 [15].

     3. Sono del pari iscritti, su domanda, nel registro regionale dei direttori tecnici:

     a) coloro i quali siano in possesso di attestato di idoneità conseguito presso altra regione e provincia autonoma, o che comprovino l'iscrizione nel registro della regione di provenienza;

     b) i cittadini di tutti gli stati membri della UE, in possesso dei titoli e documenti previsti dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, che comprovino altresì, in particolare, l'esercizio di una attività per sei anni consecutivi in qualità di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell'agenzia di viaggio e turismo. I certificati attestanti la natura e la durata delle attività svolte in forma indipendente sono rilasciati dalle camere di commercio, mentre quelle svolte in forma dipendente sono rilasciati dall'ufficio provinciale del lavoro nella cui circoscrizione gli interessati hanno effettuato l'ultima prestazione di lavoro;

     c) i direttori tecnici, cittadini di Stati non appartenenti alla UE, in possesso di titolo abilitante equiparato, in base al principio di reciprocità, a quello previsto dalla presente legge.

     4. Il direttore tecnico deve prestare la propria attività in una sola agenzia, o filiale, a tempo pieno e con carattere di continuità ed esclusività, indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro che può essere di dipendenza o di collaborazione continuativa e coordinata [16].

     5. Il titolare della agenzia deve trasmettere alla provincia, competente per territorio, copia del contratto di lavoro del direttore tecnico per il rilascio di nuova autorizzazione e ogni qualvolta si modifichino le condizioni originarie dell'autorizzazione stessa.

 

     Art. 15. (Esame di idoneità e commissione d'esame). [17]

     1. La provincia indice, con proprio provvedimento, almeno una volta all'anno, le prove di esame finalizzate a verificare il possesso di adeguate caratteristiche professionali, quali:

     a) la conoscenza dell'amministrazione e dell'organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo, in relazione alle attività previste dall'art. 3;

     b) la conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;

     c) la conoscenza della lingua inglese e di un'altra lingua straniera scelta tra quelle dei paesi aderenti all'Unione europea o tra le lingue cinese, giapponese o russo.

     2. Con lo stesso provvedimento viene stabilito il contenuto delle prove d'esame ed ogni altra modalità di attuazione delle stesse.

     3. Ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità per l'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia, l'interessato deve presentare domanda dichiarando, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

     a) maggiore età;

     b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Unione europea; sono equiparati cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi della normativa vigente;

     c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da un istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato, o di equivalente diploma conseguito all'estero e riconosciuto in Italia; l'equivalenza del diploma conseguito all'estero al corrispondente diploma di scuola media superiore deve risultare da certificazione rilasciata a norma di legge;

     d) documentazione della struttura provinciale per il lavoro attestante l'attività lavorativa svolta con le mansioni previste dal IV livello o superiore, in base alla classificazione del personale del comparto delle imprese di viaggio e turismo, presso un'agenzia di viaggio e turismo per almeno due anni.

     4. La domanda deve contenere l'indicazione delle due lingue sulle quali l'interessato intende essere esaminato.

     5. Per l'ammissione all'esame è dovuta una somma a titolo di concorso alle spese, nella misura e nei modi stabiliti dalla provincia.

     6. La commissione giudicatrice è nominata dalla provincia ed è composta da:

     a) un dirigente della provincia, che la presiede;

     b) un docente di economia del turismo o di economia;

     c) un docente di tecnica aziendale turistica;

     d) due direttori tecnici designati dalle associazioni maggiormente rappresentative delle agenzie di viaggio e turismo a livello regionale;

     e) un docente di lingua inglese e un docente della seconda lingua straniera oggetto di esame.

     7. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato della provincia.

     8. Per ogni membro effettivo e per il segretario viene nominato un supplente che opera unicamente in caso di assenza del membro effettivo. I membri effettivi e i membri supplenti non possono essere nominati più di una volta in un biennio.

     9. In caso di mancata designazione, entro il termine stabilito dalla provincia, dei componenti di cui alla lettera d) del comma 6, la commissione può comunque essere insediata e svolgere la propria attività. Per la correzione delle prove scritte la commissione può articolarsi in sottocommissioni.

     10. Ai membri della commissione sono corrisposte le indennità previste dalla legislazione vigente.

 

     Art. 16. (Registro regionale dei direttori tecnici).

     1. Il registro dei direttori tecnici viene tenuto ed aggiornato presso il settore attività produttive della regione.

     2. Le istanze previste dall'art. 14, debitamente sottoscritte, devono essere inoltrate in carta legale alla giunta regionale - settore attività produttive, allegando:

     a) l'attestato di idoneità comprovante il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 15;

     b) [18]

     c) l'estratto del casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti, di data non antecedente ai tre mesi dalla presentazione dell'istanza stessa.

     3. 3. In attuazione del D.Lgs. 23 novembre 1991, n. 392 (Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 "Legge comunitaria 1990) sono iscritti, previa istanza, nel registro regionale dei direttori tecnici, i titolari di autorizzazione di agenzia di viaggio e turismo e i dipendenti di agenzia di viaggio e turismo autorizzati che attestino il possesso dei seguenti requisiti:

     a) per il titolare, aver svolto le mansioni previste dal citato decreto legislativo, presso un'agenzia di viaggio e turismo per almeno sei anni in via continuativa;

     b) per il dipendente, aver svolto attività lavorativa nel II livello o superiore, in base alla classificazione del personale del comparto delle imprese di viaggio e turismo, presso un'agenzia di viaggio e turismo, per almeno sei anni in via continuativa [19].

     4. Il registro dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo è pubblicato ogni anno sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

     5. Con proprio provvedimento il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, stabilisce le modalità di iscrizione e di cancellazione al registro regionale.

 

     Art. 17. (Uffici di biglietteria).

     1. Non sono soggetti alle disposizioni della presente legge le imprese esercenti servizi pubblici di trasporto: ferroviario, automobilistico, di navigazione aerea, marittima, lacuale e fluviale, la cui attività si limita esclusivamente alla prenotazione e vendita di propri biglietti di trasporto mediante l'apertura di propri uffici.

     2. Entro trenta giorni dall'apertura degli uffici di cui al comma 1, l'impresa esercente ne dà comunicazione alla provincia competente per territorio.

 

     Art. 18. (Associazioni senza scopo di lucro ex art. 10 legge 17 maggio 1983, n. 217).

     1. E' istituito presso la giunta regionale l'albo delle associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, a livello nazionale con riconoscimento formale di organi centrali dello Stato, con rappresentanza sul territorio regionale ed in almeno tre provincie.

     2. Dette associazioni, senza l'autorizzazione di cui all'art. 4, possono svolgere in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, attività di organizzazione e realizzazione di viaggi e soggiorni nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva CEE del 13 giugno 1990, n. 314 recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, fermo restando il rispetto di quanto previsto agli artt. 10, 12, e 13 della presente legge.

     3. Le stesse associazioni devono possedere, per disposizione statutaria, organi democraticamente eletti e tra gli scopi statutari deve figurare la promozione del turismo sociale per i propri associati.

     4. Le associazioni che intendano essere iscritte all'albo regionale devono presentare domanda alla giunta regionale, indicando la sede legale dell'associazione e le generalità del legale rappresentante della stessa.

     5. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

     a) certificato di cittadinanza e di residenza del rappresentante legale, certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;

     b) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

     c) atto sostitutivo di notorietà a firma del legale rappresentante, nel quale sia espressamente indicato il possesso dei requisiti, di cui al comma 1, che costituiscono titolo per l'iscrizione all'albo;

     d) polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione alle attività, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111. Annualmente va inviata documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio;

     e) dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione concernente l'indicazione della sede regionale principale, degli uffici decentrati e del responsabile delegato sul territorio regionale per le attività turistiche svolte dall'associazione

     f) copia autenticata della prova documentale dell'avvenuta prestazione della cauzione a favore della regione Lombardia.

     6. Le insegne poste all'ingresso degli uffici, anche decentrati, nei quali vengono organizzate le attività, devono contenere l'indicazione che esse sono riservate ai soli soci dell'associazione.

     7. Il legale rappresentante è tenuto a dare comunicazione immediata di ogni variazione intervenuta rispetto ai requisiti richiesti.

     8. Il programma delle attività va inviato annualmente alla provincia competente per territorio; eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente e comunque prima dell'inizio delle attività.

     9. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, di cui al primo comma, sono curati dal settore attività produttive della giunta regionale. L'iscrizione o la cancellazione, nonché ogni variazione concernente i dati originari, è disposta con provvedimento della giunta regionale.

     10. La giunta regionale, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, cancella l'associazione dall'albo ed ingiunge la cessazione dell'attività qualora non venga stipulata la polizza assicurativa ovvero in tutti i casi di reiterata irregolarità nello svolgimento dell'attività. In presenza di tale ingiunzione, l'associazione non può richiedere la reiscrizione prima di un anno.

     11. Ogni altra associazione deve servirsi, per l'organizzazione tecnica dei viaggi, di agenzie che risultino in possesso di autorizzazione per svolgere le attività di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 3.

     12. Gli enti locali, fatte salve le attività istituzionali svolte ai sensi della l.r. 7 gennaio 1986, n. 1 ad esclusivo favore di anziani, minori e portatori di handicap, regolarmente assicurate, devono avvalersi, per l'organizzazione tecnica di viaggi, di agenzie che risultino in possesso di autorizzazione di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 3.

     13. Le scuole e gli istituti che intendono svolgere, nel contesto dei propri ordinamenti, viaggi di durata superiore a un giorno, devono attenersi, oltre alle disposizioni impartite dai singoli provveditorati e dal ministero, anche alle disposizioni della presente legge, ovvero devono avvalersi dell'organizzazione tecnica di agenzie che risultino in possesso di autorizzazione di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 3.

 

     Art. 19. (Sodalizi, gruppi sociali e comunità).

     1. L'esercizio occasionale, senza scopo di lucro, di iniziative turistiche e ricreative rivolto esclusivamente ai propri aderenti, da parte di sodalizi, gruppi sociali e comunità ed enti concordatari, aventi finalità politiche, sociali, sindacali, religiose, culturali o sportive, non è soggetto alle disposizioni della presente legge, purché il soggetto organizzatore stipuli una assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti.

     2. La giunta regionale, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, ingiunge la cessazione di ulteriore attività, qualora accerti che non è stata stipulata la sopra richiamata assicurazione.

 

     Art. 20. (Vigilanza della provincia). [20]

     1. Spettano alla provincia le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività disciplinate dalla presente legge, anche con l'ausilio delle forze di pubblica sicurezza a ciò preposte, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni, e dalla L.R. 5 dicembre 1983, n. 90 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 21. (Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione). [21]

     1. La provincia dispone la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da uno a sei mesi nei seguenti casi:

     a) omessa comunicazione della chiusura temporanea ovvero della riapertura, trascorsi i termini consentiti per la stessa;

     b) mancato rispetto del contenuto dei programmi nell'esecuzione dei contratti di viaggio ovvero gravi inadempimenti verso i clienti [22].

     2. Durante il periodo di sospensione l'agenzia e tutte le filiali e sedi secondarie devono essere chiuse e non deve essere svolta l'attività di agenzia di viaggio.

     3. La provincia dispone la revoca dell'autorizzazione qualora non siano eliminate le succitate inadempienze e qualora l'agenzia non cessi l'attività. Per la verifica dell'effettiva chiusura a seguito di sospensione, revoca o decadenza, la Regione comunica alla polizia municipale competente i provvedimenti adottati [23].

     4. La provincia, nell'ambito delle attività ad essa delegate, dispone la revoca dell'autorizzazione in caso di perdita di anche uno solo dei requisiti necessari per l'ottenimento della stessa, ovvero per mancata comunicazione, entro trenta giorni, delle variazioni intervenute sugli stessi.

     5. Nel caso in cui l'attività non sia iniziata entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, la provincia dichiara decaduta l'autorizzazione medesima.

 

     Art. 22. (Sanzioni pecuniarie).

     1. E' assoggettato alla sanzione pecuniaria da lire 6 milioni a lire 20 milioni:

     a) chiunque intraprende le attività di cui all'art. 3, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione;

     b) chiunque svolge attività diverse da quelle autorizzate, in locali non autonomi, comprese le filiali e le sedi secondarie [24];

     c) il titolare dell'agenzia che si avvale di un direttore non iscritto al registro regionale, nonché colui che svolge attività di direttore tecnico senza possedere il requisito della iscrizione in detto registro;

     d) le associazioni previste dall'art. 18 che effettuano attività in modo difforme da quella prevista dalla presente legge, e/o a favore di non associati, o che contravvengono all'obbligo di stipulare la polizza assicurativa;

     e) i sodalizi, i gruppi sociali e le comunità, di cui all'art. 19, che contravvengono agli obblighi ivi previsti;

     f) chiunque pubblica e, comunque, diffonde programmi di viaggio in contrasto con le norme contenute nella presente legge, ovvero non rispetta il contenuto dei propri programmi nell'esecuzione dei contratti di viaggio.

     2. E' assoggettato alla sanzione pecuniaria da lire 4 milioni a lire 15 milioni:

     a) chiunque presta la propria attività non in forma esclusiva presso l'agenzia della quale risulta essere direttore tecnico e non osserva le disposizioni contenute al comma 4 dell'art. 14 della presente legge;

     b) chiunque fa uso della denominazione agenzia di viaggio e turismo senza aver ottenuto l'autorizzazione, ovvero usa una denominazione diversa da quella autorizzata.

     3. In caso di recidiva, le sanzioni sono applicate al doppio nella misura inizialmente irrogata, anche se si tratta di violazione di diversa specie. Qualora nei successivi cinque anni vengano comminate ulteriori sanzioni, la provincia procede alla revoca dell'autorizzazione [25].

     4. Il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie comporta la rivalsa sul deposito cauzionale.

     5. Fermo il disposto di cui alla lettera a), del comma 1, chi esercita attività di agenzie, senza la prescritta autorizzazione, non può ottenere l'autorizzazione provinciale per un periodo di tre anni dalla data di accertamento della violazione [26].

     5 bis. Le somme relative alle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono riscosse ed introitate dalle province [27].

 

     Art. 23. (Riconoscimento oneri finanziari). [28]

 

     Art. 24. (Norma finanziaria). [29]

 

     Art. 25. (Norma transitoria).

     1. La regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle singole province competenti per territorio la documentazione attinente la materia delegata.

     2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di agenzia di viaggio e turismo, già in possesso di autorizzazione amministrativa rilasciata dalla pubblica sicurezza o dalla regione, devono adeguare l'importo gel deposito cauzionale in base a quanto disposto dall'art. 13 della presente legge.

     3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari di agenzia di viaggio e turismo devono inviare alla provincia competente per territorio copia conforme del contratto di lavoro del direttore tecnico.

     4. Fino a quando la giunta regionale, con proprio provvedimento, non adegua i massimali della polizza assicurativa, rimangono in vigore quelli stabiliti con deliberazione della giunta regionale n. 12346 del 9 settembre 1986.

     5. Per l'attestazione della natura e della durata delle attività previste dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, svolte in forma indipendente in Italia, e solo per quanti posseggono i titoli alla data di entrata in vigore della presente legge, si richiede:

     a) certificato storico dalla costituzione della società in poi, rilasciato dalla camera di commercio;

     b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15, con cui si dichiara di avere operato in modo continuativo, a decorrere da almeno sei anni, presso l'agenzia, svolgendo le mansioni previste dal citato decreto legislativo.

     6. L'istanza, regolarmente sottoscritta, deve essere inoltrata in carta legale alla giunta regionale - settore attività produttive - entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ad essa va allegata la documentazione comprovante i succitati requisiti richiesti e l'estratto del casellario giudiziale di data non antecedente ai novanta giorni dalla presentazione dell'istanza stessa.

 

     Art. 26. (Abrogazione).

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

     a) la l.r. 9 maggio 1983, n. 39 «Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo»;

     b) la l.r. 20 agosto 1994, n. 24 «Modifiche alla l.r. 9 maggio 1983, n. 39 "Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo" e successive modificazioni»;

     c) le parole «nonché al rilascio di autorizzazione per l'apertura di agenzia di viaggio e turismo» previste alla lett. h), comma 2, dell'art. 7 della l.r. 30 luglio 1986, n. 28 «Riordino dell'amministrazione periferica del turismo».

 

     Art. 27. (Procedura d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia (BUR).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 100 della L.R. 16 luglio 2007, n. 15.

[2] La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del secondo periodo del presente comma con sentenza 28 ottobre 1998, n. 362.

[3] La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del presente comma con sentenza 28 ottobre 1998, n. 362, nella parte in cui subordina al rilascio della preventiva autorizzazione l'esercizio dell'attività delle filiali delle agenzie di viaggio e di turismo.

[4] Comma così sostituito dall'art. 2, comma 107, lett. a), della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[5] La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera con sentenza 28 ottobre 1998, n. 362, nella parte in cui dispone che la domanda per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 4 deve contenere la specificazione della qualità di agenzia principale ovvero di filiale.

[6] Lettera abrogata dall'art. 2, comma 107, lett. b), della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[7] Comma abrogato dall'art. 2, comma 107, lett. c), della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[8] Comma così sostituito dall'art. 2, comma 107, lett. d), della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[9] Comma così modificato dall'art. 2, comma 107, lett. e), della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[10] Comma abrogato dall'art. 2, comma 107, lett. c), della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[11] La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del presente comma con sentenza 28 ottobre 1998, n. 362, nella parte in cui assoggetta l'autorizzazione all'apertura di una filiale di un'agenzia di viaggio e turismo al pagamento della tassa di concessione regionale.

[12] Comma così modificato dall'art. 2, comma 107, lett. f), della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[13] La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del presente comma con sentenza 28 ottobre 1998, n. 362, nella parte in cui prevede che la cauzione debba essere prestata anche dalla filiale.

[14] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[15] Comma così sostituito dall'art. 2, comma 107, lett. g), della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[16] La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del presente comma con sentenza 28 ottobre 1998, n. 362, nella parte in cui prevede che nella filiale di un'agenzia di viaggio e turismo il direttore tecnico debba prestare la propria attività con carattere di esclusività.

[17] Articolo già modificato dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1, ora così sostituito dall'art. 2, comma 107, lett. h), della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[18] Lettera abrogata dall'art. 2, comma 107, lett. i), della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[19] Comma così sostituito dall'art. 2, comma 107, lett. j), della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[21] Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 107, lett. k), della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[22] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[23] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[24] Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 107, lett. l), della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[25] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[26] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[27] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[28] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[29] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.