§ 3.1.112 - L.R. 7 febbraio 2000, n. 7.
Norme per gli interventi regionali in agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:07/02/2000
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Finalità e beneficiari).
Art. 2.  (Programmazione degli interventi ed anagrafe delle imprese agricole).
Art. 3.  (Tavolo istituzionale per le politiche agricole regionali e Tavolo agricolo regionale).
Art. 4.  (Sviluppo aziendale).
Art. 5.  (Organizzazioni di produttori).
Art. 6.  (Sostegno alla nuova imprenditoria in agricoltura).
Art. 7.  (Politiche della qualità).
Art. 8.  (Trasformazione e commercializzazione).
Art. 9.  (Promozione delle produzioni e del patrimonio enogastronomico lombardo).
Art. 10.  (Assistenza tecnica alle aziende agricole, formazione e qualificazione professionale).
Art. 11.  (Osservatorio agroalimentare ed Osservatorio del comparto bosco-legno).
Art. 12.  (Informazione e divulgazione).
Art. 13.  (Sostegno allo sviluppo dell'agriturismo).
Art. 14.  (Sostegno al sistema agroalimentare biologico).
Art. 15.  (Interventi di mercato).
Art. 16.  (Sostegno alle imprese agricole in difficoltà).
Art. 17.  (Interventi sugli abbandoni produttivi ed abbattimenti).
Art. 18.  (Interventi a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali)
Art. 19.  (Consorzi di difesa delle produzioni agricole).
Art. 20.  (Interventi sulle infrastrutture agricole).
Art. 21.  (Programmazione negoziata).
Art. 22.  (Conservazione del patrimonio e delle tradizioni rurali).
Art. 23.  (Interventi a sostegno dell'agricoltura in montagna).
Art. 24.  (Pronto intervento e sistemazioni idraulico forestali).
Art. 25.  (Protezione e valorizzazione delle superfici forestali).
Art. 26.  (Strumenti di intervento finanziario in agricoltura).
Art. 27.  (Fondo di rotazione nel settore primario)
Art. 28.  (Accesso alle misure d'intervento).
Art. 29.  (Erogazione dei contributi).
Art. 30.  (Revoca).
Art. 31.  (Acquisizione di servizi).
Art. 32.  (Rinvio).
Art. 33.  (Norma finanziaria).
Art. 34.  (Abrogazioni).


§ 3.1.112 - L.R. 7 febbraio 2000, n. 7. [1]

Norme per gli interventi regionali in agricoltura.

(B.U. 11 febbraio 2000, n. 6 - Suppl. ord.).

 

TITOLO I

SCOPI E FINALITA' DELL LEGGE

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. (Finalità e beneficiari).

     1. La presente legge disciplina le iniziative e le attività a favore del sistema agroalimentare e silvo-pastorale lombardo, in conformità al regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 e al regolamento (CE) n. 1750/99 della Commissione del 23 luglio 1999 e a tutte le norme sugli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.

     2. Obiettivo della presente legge è, in particolare, valorizzare la competitività e l'economia del sistema agricolo, agroalimentare e silvo- pastorale lombardo, accordando priorità agli interventi di filiera, altresì riconoscendone la multifunzionalità, promuovendone lo sviluppo attraverso il progresso tecnologico di processo e di prodotto ed assicurando un utilizzo dei mezzi di produzione razionale e sostenibile.

     3. Gli obiettivi di cui al comma 2 sono finalizzati a garantire, nei confronti dei consumatori, la qualità e la sicurezza dei prodotti agricoli, a sostenere lo sviluppo rurale valorizzando le risorse ambientali e storico-culturali, nonché a garantire la permanenza nelle aree montane e svantaggiate di attività rurali e di aziende agricole, indispensabile strumento di tutela e di salvaguardia del territorio, a promuovere i prodotti tipici e a denominazione di origine controllata e garantita, ed a mantenere un adeguato livello di redditività alle attività agricole.

     4. Gli obiettivi descritti nei commi 2 e 3 sono attuati direttamente dalla Regione, nonché dalle province, comunità montane ed altri enti locali, secondo le rispettive competenze previste dalla legge regionale 4 luglio 1998, n. 11 (Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura).

     5. Possono accedere ai benefici della presente legge i soggetti che producono, trasformano o commercializzano i prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sull'Unione europea, ovvero i soggetti identificati nelle singole misure applicative.

     6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla stessa si applicano le definizioni di cui all'allegato A.

 

     Art. 2. (Programmazione degli interventi ed anagrafe delle imprese agricole).

     1. La programmazione degli interventi regionali in agricoltura e la definizione delle priorità per l'allocazione delle relative risorse finanziarie avvengono attraverso la predisposizione degli strumenti di pianificazione ed i programmi operativi annuali, predisposti dalla Regione e dalle province, di cui all'articolo 6 della L.R. 11/1998.

     2. E' istituita l'anagrafe regionale delle imprese agricole e silvo- pastorali, relativa a tutte le aziende riferite a persone fisiche e giuridiche, nonché alle imprese, identificate dal codice fiscale, esercenti attività in materia agroalimentare, forestale e della pesca che intrattengono, a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione, regionale o locale.

     3. L'anagrafe delle imprese è strumento di organizzazione e snellimento dell'azione regionale, coordinato con il registro delle imprese tenuto presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) ed è costituita prioritariamente attraverso la riorganizzazione, l'accorpamento e l'integrazione delle banche dati, degli archivi e delle anagrafi già esistenti.

     4. L'anagrafe delle imprese è organizzata e resa operativa con deliberazione della Giunta regionale.

     5. L'anagrafe delle imprese partecipa al sistema informativo agricolo della Regione Lombardia (SIARL), il quale costituisce sottosistema del sistema informativo regionale, e, per tramite di questo, al sistema informativo agricolo nazionale, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449).

 

     Art. 3. (Tavolo istituzionale per le politiche agricole regionali e Tavolo agricolo regionale).

     1. La Giunta regionale identifica quali strumenti di concertazione permanente con l'ambito istituzionale degli enti a cui sono affidate competenze e funzioni in campo agricolo, e le organizzazioni professionali agricole:

     a) il Tavolo istituzionale per le politiche agricole regionali, nella composizione e con le competenze previste dall'articolo 7 della L.R. 11/1998;

     b) il Tavolo agricolo regionale, composto da:

     b.1) il Presidente della Giunta regionale, che lo presiede;

     b.2) l'Assessore regionale all'agricoltura;

     b.3) i presidenti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative sul territorio lombardo;

     b.4) un rappresentante, dell'unione regionale delle camere di commercio;

     b4 bis) i presidenti delle organizzazioni cooperative agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale. [2]

     Il direttore generale della struttura organizzativa competente in materia di agricoltura partecipa ai lavori del Tavolo istituzionale per le politiche agricole e del Tavolo agricolo.

     2. Il Tavolo istituzionale per le politiche agricole regionali, ed il Tavolo agricolo regionale, in occasione dell'esame di argomenti di carattere specialistico, possono essere integrati da esperti ed altri componenti.

 

TITOLO II

AZIONI PER L'AGRICOLTURA

 

CAPO I

Sostegno e sviluppo del sistema produttivo primario

 

     Art. 4. (Sviluppo aziendale).

     1. Allo scopo di promuovere l'adeguamento di processo e di prodotto da parte delle aziende agricole, ed al fine di migliorarne la redditività, sono oggetto di contributo le seguenti tipologie di intervento, dirette allo sviluppo delle attività agricole aziendali primarie:

     a) opere di miglioramento fondiario, interventi per lo sviluppo aziendale, nelle fasi di produzione e di trasformazione, anche finalizzate ad attività agrituristiche, incremento della superficie aziendale;

     b) impianto di colture arboree specializzate, compresa la vite, limitatamente alle operazioni di reimpianto, rinnovo e ristrutturazione degli impianti produttivi, con preferenza per quelli realizzati da organismi collettivi su aree territoriali omogenee;

     c) acquisto e realizzazione di mezzi mobili, di impianti semimobili e fissi aziendali e interaziendali per la produzione, conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali, acquisto di macchinari e attrezzature ed adeguamento tecnologico di quelli in dotazione, nonché acquisto di bestiame iscritto ai libri genealogici;

     d) adozione di pratiche agricole compatibili con l'ambiente, con particolare riferimento alle zone vulnerabili o a rischio ambientale, nonché ai parchi naturali, realizzazione di strutture di stoccaggio, trattamento e maturazione dei reflui zootecnici;

     e) adeguamenti aziendali intesi a ridurre i costi di produzione, a realizzare recuperi e/o risparmi di energia e alla produzione di energia da fonti rinnovabili;

     f) rimboschimenti, miglioramenti forestali, interventi selvicolturali, opere accessorie e di viabilità forestale, qualora relative ad interventi aventi preminenti finalità produttive ed ambientali;

     g) opere di adeguamento impiantistico, igienico-sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, realizzazione ed implementazione dei sistemi informativi aziendali;

     h) introduzione di pratiche agricole innovative e di colture a destinazione non alimentare;

     i) interventi di diversificazione aziendale, compresi gli interventi finalizzati alla valorizzazione faunistica, realizzazione di impianti per l'allevamento della fauna selvatica, l'acquacoltura e l'apicoltura.

     2. Gli interventi descritti al comma 1 sono finalizzati alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento ed alla diversificazione delle produzioni, allo sviluppo di attività economiche ed alla creazione di posti di lavoro, al miglioramento delle condizioni di operatività delle aziende agricole, al risparmio energetico, alla promozione di forme di agricoltura sostenibili.

     3. La presente legge inoltre promuove lo sviluppo di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito.

     4. Per le finalità di cui al comma 3 vengono erogati contributi per:

     a) la formazione e integrazione del fondo rischi o del patrimonio di garanzia, destinati ad assicurare alle aziende agricole socie idonee garanzie per l'accesso al sistema creditizio;

     b) il concorso al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti, assistiti dalle garanzie prestate dalle cooperative e consorzi, concessi alle aziende agricole socie;

     c) l'attività di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria a favore di aziende agricole socie.

 

     Art. 5. (Organizzazioni di produttori). [3]

     1. Le organizzazioni di produttori agricoli sono riconosciute dalla Regione in base alla normativa nazionale vigente. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità applicative e le procedure per il riconoscimento e la revoca. [4]

     2. È istituito presso la Giunta regionale l’elenco delle organizzazioni di produttori agricoli, diviso per settori, cui sono iscritte le organizzazioni riconosciute, nonché le associazioni di produttori già riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674 (Norme sull’associazionismo dei produttori agricoli), che abbiano adottato le delibere di trasformazione nelle forme giuridiche e nei termini previsti dalla normativa nazionale vigente, che rispondano ai requisiti prescritti ed abbiano ottenuto l’ulteriore riconoscimento di cui al comma 1. [5]

     3. La Regione può concedere alle organizzazioni di produttori riconosciute aiuti di avviamento o di ampliamento delle attività, conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo.

     4. La Regione può altresì concedere, previa verifica di conformità con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo, aiuti alle organizzazioni di produttori riconosciute in grado di organizzare la concentrazione dei prodotti e l'immissione degli stessi sul mercato in misura non inferiore al 75 per cento della produzione degli aderenti, per la realizzazione di programmi operativi riguardanti:

     a) la programmazione della produzione e l'adeguamento quali-quantitativo della stessa alla domanda;

     b) la riduzione dei costi di produzione;

     c) l'assistenza tecnica e lo sviluppo di sistemi di supporto informatici.

 

     Art. 6. (Sostegno alla nuova imprenditoria in agricoltura). [6]

     1. La Regione promuove il ricambio generazionale in agricoltura e l’avvio di nuove imprese agricole attraverso programmi appositamente dedicati, comprendenti un insieme di servizi di accompagnamento, formazione e sviluppo, coerenti con la normativa comunitaria.

     2. I programmi di cui al comma 1 riguardano prioritariamente le aziende condotte da giovani di età inferiore a quaranta anni, nonché le nuove aziende agricole che si sviluppano nelle aree montane di cui all'articolo 17 del reg. (CE) 1257/1999.

     3. Per facilitare l’accesso ai programmi di cui al comma 1, la Regione promuove l’applicazione di procedure unificate, anche attraverso il SIARL.

 

CAPO II

Qualità e Competitività

 

     Art. 7. (Politiche della qualità).

     1. Al fine di promuovere forme di produzione e di trasformazione sempre più idonee a garantire il consumatore, viene promossa e sostenuta l'introduzione e lo sviluppo di sistemi di gestione per la qualità di prodotto e di processo, nonché di sistemi di gestione ambientale nel settore agricolo, agroalimentare, forestale e ortoflorovivaistico, nonché la loro certificazione.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 vengono concessi contributi destinati a promuovere:

     a) l'ideazione e la progettazione del prodotto, incluse le spese per la predisposizione delle domande di riconoscimento dei prodotti ai sensi della normativa comunitaria;

     b) l’introduzione di sistemi di qualità, di tracciabilità e di gestione ambientale [7];

     c) l'adozione di sistemi di autocontrollo igienico-sanitario;

     d) studi tecnici, di fattibilità, di ricerca di mercato;

     e) l'acquisto di beni strumentali finalizzati a prove e valutazioni di prodotto e di processo ed utilizzati per rilevazioni di grandezze chimiche, fisiche, meccaniche e di caratteristiche biologiche;

     f) la formazione del personale destinato all'applicazione delle misure sulla qualità e dei sistemi di autocontrollo igienico-sanitario;

     g) l'educazione alimentare.

     3. La Regione istituisce la figura del garante regionale della qualità per i prodotti agroalimentari lombardi, soggetto di riferimento dei consumatori e del sistema agroalimentare lombardo, secondo procedure e con competenze e modalità operative da definirsi con deliberazioni della Giunta regionale.

     4. Il garante regionale di cui al comma 3:

     a) definisce le misure per assicurare le migliori condizioni di informazione del consumatore riguardo ai prodotti agroalimentari lombardi ed alle loro modalità di raccolta e trasformazione;

     b) riferisce annualmente alla Giunta regionale in merito alle modalità con le quali i consumatori sono stati garantiti in ordine alla qualità dei prodotti agricoli consumati;

     c) è riferimento per i consumatori lombardi in ordine a richieste di informazioni riguardanti la qualità dei prodotti agroalimentari prodotti in Lombardia;

     d) si avvale quale supporto delle indagini permanenti attuate attraverso gli osservatori di cui all'articolo 11.

 

     Art. 8. (Trasformazione e commercializzazione).

     1. La presente legge interviene a sostegno degli interventi di miglioramento e razionalizzazione delle fasi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, forestali, ittici e ortoflorovivaistici, allo scopo di incrementarne la competitività ed il valore aggiunto.

     2. In particolare, le misure di sostegno sono finalizzate:

     a) all'orientamento verso nuovi sbocchi di mercato;

     b) al miglioramento ed alla razionalizzazione dei processi di trasformazione e dei circuiti di commercializzazione, in particolare favorendo l'integrazione delle filiere;

     c) allo sviluppo di servizi connessi al miglioramento della qualità, salubrità, capacità di attrazione commerciale e orientamento al mercato dei prodotti;

     d) all'incremento di nuove tecnologie e di investimenti a carattere innovativo;

     e) al miglioramento ed al controllo della qualità dei prodotti;

     f) all'adeguamento delle condizioni sanitarie ed igieniche;

     g) alla protezione dell'ambiente.

     3. Per l'attuazione di queste misure la Regione, privilegiando progetti di filiera o di area, interviene attraverso strumenti che integrano in modo sinergico gli interventi relativi a:

     a) investimenti nelle aziende agricole;

     b) investimenti nel settore della trasformazione e

commercializzazione;

     c) promozione e pubblicità dei prodotti agricoli;

     d) salvataggio e ristrutturazione delle imprese in difficoltà;

     e) ingegneria finanziaria;

     f) formazione ed incremento dell'occupazione.

     L'intensità dell'aiuto regionale non può eccedere i limiti precisati per ciascun ambito dagli orientamenti comunitari.

     4. La Regione può concorrere negli oneri sostenuti dagli enti locali e associazioni di produttori per la realizzazione, il completamento, la ristrutturazione o l'ammodernamento dei centri di commercializzazione all'ingrosso delle produzioni agricole e zootecniche di rilevante interesse regionale, con priorità per le azioni finalizzate all'adeguamento delle strutture alla normativa comunitaria. La misura del contributo regionale non può eccedere l'entità prevista dagli orientamenti comunitari in vigore.

 

     Art. 9. (Promozione delle produzioni e del patrimonio enogastronomico lombardo).

     1. Allo scopo di aiutare la conoscenza e l'informazione dei consumatori nei riguardi delle produzioni tipiche e di qualità, vengono sostenute iniziative riguardanti:

     a) il miglioramento qualitativo e la caratterizzazione delle produzioni;

     b) la diffusione della cultura della qualità e della sua certificazione;

     c) la valorizzazione, promozione e diffusione in Italia ed all'estero delle produzioni;

     d) l'orientamento dei consumi alimentari.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere concessi contributi:

     a) alle CCIAA e ad altri enti pubblici, alle associazioni produttori, ai consorzi di tutela e ad altri organismi associativi per la caratterizzazione dei prodotti, l'adozione di disciplinari di produzione e di marchi di origine e di qualità;

     b) alle CCIAA e ad altri enti pubblici, alle associazioni produttori, ai consorzi di tutela e ad altri organismi associativi operanti nel settore agricolo ed agro-silvo-pastorale per la promozione dei prodotti.

     3. E' in ogni caso escluso il sostegno ad iniziative di pubblicità di specifici marchi aziendali e collettivi che non rientrano nel quadro di eleggibilità stabilito dalle norme dell'Unione europea.

     4. Allo scopo di valorizzare e promuovere le produzioni locali, nonché quelle con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni tipiche e caratterizzate da denominazione di origine controllata e garantita, viene incentivata la realizzazione di percorsi turistici a valenza enogastronomica e culturale.

     5. Per le finalità di cui al comma 4 vengono, in particolare, concessi incentivi per la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica enogastronomica, nell'ambito dei quali possono essere previsti:

     a) interventi di adeguamento o di miglioramento delle strutture aziendali e dei punti di accoglienza e di degustazione;

     b) interventi di creazione o adeguamento di centri di informazione e divulgazione, anche a carattere museale, finalizzati ad una informazione specifica sull'area interessata;

     c) creazione di specifica segnaletica riferita al percorso riconosciuto.

     6. Le funzioni amministrative riguardanti la realizzazione dei percorsi enogastronomici sono delegate alle province.

 

CAPO III

Servizi di sviluppo

 

     Art. 10. (Assistenza tecnica alle aziende agricole, formazione e qualificazione professionale).

     1. Allo scopo di migliorare l'efficienza e la professionalità delle aziende agricole, viene promosso un sistema integrato di servizi di supporto e di assistenza tecnica che in particolare:

     a) supporta il potenziamento delle strutture organizzative, nonché la rete delle istituzioni territoriali a carattere tecnico-scientifico, dipendenti e collegate;

     b) promuove e sostiene la ricerca, la sperimentazione, l'assistenza tecnica e la diffusione delle innovazioni tecnologiche;

     c) incentiva la formazione professionale degli operatori e dei tecnici agricoli;

     d) stabilisce idonee forme di collegamento tra le attività dei servizi di supporto alle aziende, nonché tra i vari enti, istituzioni, associazioni ed organismi che vi operano.

     2. Il sistema integrato di cui al comma 1 si compone delle seguenti articolazioni:

     a) la ricerca e la sperimentazione;

     b) l'assistenza tecnico-economica di base e specializzata, come definita dall'allegato A;

     c) l'informazione e divulgazione, di cui all'articolo 12;

     d) la formazione ed aggiornamento professionale dei tecnici preposti all'attuazione dei servizi di sviluppo, di cui al presente articolo;

     e) la formazione e qualificazione degli operatori agricoli;

     f) la prestazione di servizi di gestione aziendale e di servizi ausiliari, quali l'analisi e la consulenza finanziaria;

     g) la prestazione di consulenti;

     h) altre attività finalizzate alla diffusione di nuove tecniche di produzione, quali progetti pilota o progetti dimostrativi;

     i) i servizi di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore o dei suoi collaboratori;

     l) il supporto alle attività delle aziende agricole da parte di società di servizi.

     3. Al fine di definire e conseguire adeguatamente gli obiettivi del sistema integrato di servizi di supporto e di assistenza tecnica, nel riconoscimento del principio di sussidiarietà, la Regione si avvale dello strumento della concertazione con le organizzazioni professionali agricole, territorialmente più rappresentative in ambito regionale e della collaborazione di altre realtà operanti nel settore agricolo.

     4. La Regione attua direttamente le azioni in materia di ricerca e sperimentazione, ovvero le affida, sulla base di specifici progetti, a propri enti dipendenti, ad università ed istituti tecnico-scientifici, ad altri organismi e realtà operanti nel settore agricolo; possono essere definite, con apposita convenzione, forme di compartecipazione regionale a progetti di ricerca e sperimentazione promossi da soggetti terzi.

     5. Nell'ambito delle attività di assistenza tecnico-economica di base e specializzata, vengono promosse azioni di formazione ed aggiornamento di singoli imprenditori agricoli, prevedendo inoltre l'aggiornamento e la riqualificazione di personale delle strutture organizzative degli enti delegati e del personale dipendente da enti, istituzioni, associazioni, organizzazioni professionali agricole ed organismi pubblici e privati che collaborano all'attuazione degli indirizzi di cui alla presente legge.

     6. L'attività di formazione professionale si articola in corsi e tirocini diretti:

     a) alla formazione ed aggiornamento degli imprenditori agricoli, dei loro coadiuvanti e dei salariati;

     b) alla formazione ed aggiornamento del personale delle associazioni dei produttori e delle cooperative agricole.

     7. I corsi e tirocini di cui al comma 6, lettera a), hanno la finalità di migliorare la professionalità dei soggetti interessati con particolare riferimento al riorientamento qualitativo della produzione ed alla applicazione di metodi di produzione compatibili con le esigenze della protezione dello spazio rurale, con particolare riguardo al conveniente sfruttamento della superficie agraria e forestale.

     8. Alle iniziative regionali di formazione di cui alla presente legge viene assicurato finanziamento prioritario nel quadro delle azioni finanziate dal fondo sociale europeo, con particolare riguardo a quelle relative ad aree ad economia debole.

     9. La Regione promuove i processi di certificazione o accreditamento dei soggetti che attuano la formazione professionale in agricoltura.

 

     Art. 11. (Osservatorio agroalimentare ed Osservatorio del comparto bosco-legno).

     1. A supporto della programmazione di settore, la Regione attiva un sistema di indagine permanente sui diversi comparti, sull'assetto strutturale del sistema agroalimentare lombardo, sugli effetti delle politiche per il settore poste in essere dalla Regione, denominato osservatorio agroalimentare.

     2. A supporto della programmazione forestale di settore la Regione attiva, per finalità analoghe a quelle dell'osservatorio agroalimentare di cui al comma 1, un osservatorio del comparto bosco-legno.

     3. All'osservatorio agroalimentare ed all'osservatorio del comparto bosco-legno partecipano rappresentanti delle associazioni di produttori, delle organizzazioni professionali agricole, delle imprese di trasformazione e commercializzazione, delle CCIAA ed esperti nominati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 12. (Informazione e divulgazione).

     1. La Regione attua direttamente e promuove, anche attraverso le province, le comunità montane e le CCIAA, iniziative mirate alla raccolta, elaborazione e diffusione di dati e notizie di carattere tecnico- scientifico, socioeconomico, statistico e promozionale, nonché inerenti all'attività dell'amministrazione, attraverso l'uso integrato e coordinato di idonei strumenti di informazione e divulgazione, quali stampa, radio e televisione, informatica e telematica.

 

CAPO IV

Diversificazione dell'offerta

 

     Art. 13. (Sostegno allo sviluppo dell'agriturismo). [8]

     [1. Allo scopo di favorire la diversificazione e l'integrazione dei redditi aziendali, promuovere la conoscenza ed il consumo di prodotti tipici e la divulgazione dei metodi produttivi e della cultura rurale, vengono accordati incentivi per l'attuazione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agrituristico, anche a valenza zonale, nell'ambito dei quali possono essere previsti:

     a) interventi sugli immobili;

     b) acquisti riguardanti le attrezzature;

     c) trasformazione dei prodotti aziendali destinati al consumo nell'ambito dell'attività;

     d) la realizzazione di ricerche e guide specifiche, la predisposizione di materiale divulgativo.

     2. Gli operatori agrituristici, per l'abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica, presentano domanda di autorizzazione al sindaco del comune ove è ubicato il centro aziendale destinato all'attività agrituristica.

     3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i contenuti ed i requisiti della domanda di cui al comma 2; il regolamento regionale 27 dicembre 1994, n. 3 (Attuazione della L.R. 31 gennaio 1992, n. 3 "Disciplina regionale dell'agriturismo e valorizzazione del territorio rurale") rimane in vigore sino ad intervenuta approvazione della deliberazione di cui al presente comma.

     4. Presso le CCIAA è istituito l'elenco provinciale degli operatori agrituristici.]

 

     Art. 14. (Sostegno al sistema agroalimentare biologico).

     1. Al fine di incentivare lo sviluppo dei metodi di coltivazione dell'agricoltura sostenibile, vengono promosse la produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti ottenuti con i metodi dell'agricoltura e della zootecnia biologica ed integrata.

     2. Nell'ambito dei suddetti sostegni sono altresì concessi contributi per la realizzazione di specifici programmi, relativi a:

     a) assistenza tecnica di base per le aziende agricole, anche in fase di conversione;

     b) assistenza tecnica per le aziende di trasformazione;

     c) informazione e divulgazione sui metodi di produzione e trasformazione biologici;

     d) promozione e commercializzazione dei prodotti biologici;

     e) educazione alimentare;

     f) ricerche di mercato;

     g) riduzione dei costi sostenuti per le attività di controllo effettuate, a garanzia dei consumatori, secondo la normativa comunitaria.

     3. I contributi per gli interventi di cui al comma 2 sono accordati a enti pubblici, associazioni produttori, organizzazioni professionali agricole, cooperative, singole aziende agricole, altri organismi e realtà operanti nel settore agricolo secondo criteri determinati con deliberazione della Giunta regionale.

     4. Con la finalità di consentire ai consumatori ed alle imprese di trasformazione e commercializzazione l'identificazione certa delle aziende agricole che adottano le metodologie dell'agricoltura biologica, sono istituiti presso la Giunta regionale:

     a) l'elenco regionale degli operatori biologici, articolato per province e suddiviso in sezioni;

     b) l'elenco regionale delle associazioni dei produttori e degli operatori biologici.

     5. La Giunta regionale procede all'aggiornamento annuale degli elenchi di cui al comma 4 e ne cura la diffusione e la pubblicizzazione presso i consumatori e gli operatori del sistema agroalimentare.

 

CAPO V

Azioni congiunturali

 

     Art. 15. (Interventi di mercato).

     1. La Regione, in coerenza con la vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di interventi nel mercato agricolo:

     a) assicura gli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune, ivi compresa la erogazione, contabilizzazione e rendicontazione dei pagamenti effettuati, quale organismo pagatore regionale;

     b) [9]

     c) [10]

     2. [11]

 

     Art. 16. (Sostegno alle imprese agricole in difficoltà).

     1. La presente legge dispone interventi idonei al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà, in conformità agli orientamenti comunitari e nazionali in materia.

     2. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvati, in base agli orientamenti comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, programmi di intervento con cui:

     a) si individuano i settori produttivi oggetto degli interventi di sostegno;

     b) si delimitano, ove necessario, le aree geografiche in cui si verifica il maggior impatto congiunturale;

     c) si valuta l'impatto economico, ambientale e sociale, anche sotto il profilo occupazionale, derivante dagli interventi previsti;

     d) si definiscono le priorità nella applicazione delle misure di aiuto, con particolare riserva a favore delle aziende condotte da giovani imprenditori agricoli e ubicate in zone montane o aree svantaggiate;

     e) si determinano la misura e l'intensità degli aiuti erogabili, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalla normativa comunitaria;

     f) si stabiliscono condizioni particolari riguardanti l'associazionismo e le imprese cooperative, con privilegio per le azioni di ricapitalizzazione e di rafforzamento finanziario;

     g) si definiscono le condizioni generali regolanti gli aiuti, i vincoli per le imprese beneficiarie, le modalità attuative e la procedura, nel rispetto delle intese intervenute attraverso il concerto preventivo con gli organi statali e comunitari;

     h) si stabilisce un tetto massimo di aiuti pari a sei milioni di euro;

     i) si identificano le cause di difficoltà e si definiscono gli indicatori per il ritorno in buone condizioni finanziarie [12].

     2 bis. I programmi di interventi di cui al comma 2 sono redatti assicurando il coinvolgimento delle imprese della produzione, trasformazione e commercializzazione e prevedendo il coinvolgimento delle autonomie territoriali e funzionali [13].

 

     Art. 17. (Interventi sugli abbandoni produttivi ed abbattimenti).

     1. In coerenza con le linee d'orientamento comunitarie, vengono posti in essere aiuti idonei a sostenere:

     a) l'abbandono definitivo delle produzioni caratterizzate da eccesso di capacità produttiva a livello regionale, derivante dalla applicazione di norme nazionali ed orientamenti comunitari;

     b) l'attuazione di programmi e misure di lotta contro epizoozie, fermi pesca e fitopatie, comprendenti anche misure di indennizzo agli agricoltori ed incentivi destinati a favorire la partecipazione delle aziende agricole a programmi di prevenzione ed eradicazione.

     2. Con deliberazioni della Giunta regionale sono definite le modalità di concessione dell'aiuto e di verifica dei danni dichiarati.

 

     Art. 18. (Interventi a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali) [14]

     1. La Regione assicura il tempestivo intervento finanziario, in coerenza con il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell’articolo 1, comma 2, lett. i), della legge 7 marzo 2003, n. 38) al fine di permettere interventi di prevenzione e la sollecita ripresa economica dell’attività agricola, nonché di fronteggiare i danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali, alle infrastrutture agricole e di bonifica nelle zone colpite da calamità naturali e altri eventi eccezionali:

     a) nella fase di attivazione della normativa statale, ove fosse necessario realizzare l’anticipazione o l’integrazione delle provvidenze statali;

     b) nei casi in cui, pur a seguito di grave avversità atmosferica o di calamità naturale, non risulti possibile attivare la normativa statale per l’esiguità territoriale dell’area interessata;

     c) per incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i danni alle produzioni, alle strutture e alle produzioni zootecniche. [15]

     2. Possono beneficiare degli interventi di cui all'articolo 17 le aziende agricole che abbiano subito danni ai sensi del comma 1.

     3. Nel caso di perdite consecutive dovute ad eventi calamitosi subiti dalla stessa azienda nel corso della stessa annata agraria, le perdite già indennizzate sono escluse dal calcolo delle indennità delle calamità successive. Sono escluse dal computo dei danni e, quindi, dalle agevolazioni, i danni riferiti alle produzioni assicurate.

 

     Art. 19. (Consorzi di difesa delle produzioni agricole).

     1. Al fine di agevolare il soddisfacimento degli impegni finanziari nei confronti delle compagnie assicurative, la Regione può concedere il concorso nel pagamento degli interessi a favore dei consorzi di difesa delle produzioni agricole dalle calamità naturali, da eventi eccezionali e dalle avverse condizioni atmosferiche, per le operazioni a breve termine che gli stessi assumono in proposito, secondo le norme e le procedure stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

     2. Per il finanziamento degli interventi di difesa delle produzioni dai danni della grandine, dal gelo, dalla brina e dagli altri eventi riconducibili al d.lgs. 102/2004, la Regione può concedere contributi fino ad un ammontare per ciascun consorzio stabilito annualmente con deliberazione della Giunta regionale, da destinare a favore dei singoli imprenditori che realizzano strutture permanenti o semipermanenti di difesa, sulla base di progetti individuali dei soci dei consorzi compresi nel piano annuale redatto dal consorzio di appartenenza. [16]

     3. Il contributo viene corrisposto con priorità per le iniziative riguardanti la tutela delle colture di pregio o innovative.

     4. Sono altresì comprese nei benefici del presente articolo le iniziative assunte direttamente dai consorzi connesse all'attuazione dei programmi di agrometeorologia.

     5. La Regione può concedere, a favore dei consorzi di difesa, una integrazione finanziaria nella ipotesi in cui la partecipazione dello Stato non raggiunga i limiti del contributo di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del d.lgs. 102/2004. [17]

     6. Al fine della organizzazione e del coordinamento delle attività di competenza, i consorzi possono costituire una propria associazione regionale, che viene riconosciuta dalla Regione qualora rappresentativa della maggioranza dei consorzi operanti sul territorio.

     6 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti assimilati ai consorzi di difesa di cui all’articolo 11, comma 3, del d.lgs. 102/2004. [18]

 

     Art. 20. (Interventi sulle infrastrutture agricole).

     1. La Regione interviene per la realizzazione o il ripristino delle seguenti tipologie di infrastrutture, qualora attinenti il settore agricolo:

     a) strade interpoderali;

     b) opere di approvvigionamento idrico e di energia elettrica;

     c) reti idrauliche e degli impianti irrigui.

     2. Possono presentare richiesta di contributo, relativamente agli interventi previsti dal comma 1, comunità montane, province, comuni, consorzi ed associazioni di aziende agricole.

     3. Gli interventi di cui al presente articolo sono assoggettati alle procedure previste dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.

     4. Nel finanziamento degli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, è assicurata priorità a quelli previsti in area montana.

 

     Art. 21. (Programmazione negoziata).

     1. La Regione promuove e sostiene, anche finanziariamente, la sottoscrizione, tra la Regione stessa, gli enti locali e persone fisiche o giuridiche esercenti attività agricole, di contratti territoriali riguardanti il settore agricolo.

     2. Il contratto territoriale di cui al comma 1 consiste in un accordo volto ad attuare un programma d'intervento coordinato riguardante l'insieme delle attività agricole o di una filiera e, in particolare, condizioni concordate di produzione, il contributo dell'attività agricola alla conservazione delle risorse naturali, la salvaguardia delle forme del paesaggio agricolo e delle relative strutture ed infrastrutture, la produzione di servizi collettivi, nonché lo sviluppo di progetti collettivi di produzione o di sviluppo del territorio.

     3. L'accesso agli aiuti previsti dal presente articolo è garantito a tutti i produttori nel rispetto delle norme della concorrenza.

 

     Art. 22. (Conservazione del patrimonio e delle tradizioni rurali).

     1. Al fine di promuovere la conservazione del patrimonio e delle tradizioni rurali, vengono accordati contributi per la manutenzione ed il ripristino di elementi produttivi e non produttivi situati nelle aziende agricole, aventi interesse archeologico o storico.

     2. Per i medesimi scopi vengono accordati contributi per gli interventi volti al mantenimento di attività tradizionali dell'agricoltura lombarda, purché non comportino un aumento delle capacità produttive dell'azienda.

 

TITOLO III

AZIONI PER LA MONTAGNA ED IL COMPARTO SILVO-PASTORALE

 

CAPO I

Azioni per la montagna

 

     Art. 23. (Interventi a sostegno dell'agricoltura in montagna).

     1. Al fine di assicurare il potenziamento e lo sviluppo delle aziende agricole ubicate nelle aree montane, ed in coerenza con le linee programmatiche e di indirizzo espresse dalla legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge 97/1994), vengono promosse le seguenti linee di intervento:

     a) miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole e della produttività e funzionalità degli alpeggi e dei pascoli montani;

     b) razionalizzazione e miglioramento delle produzioni agricole e zootecniche;

     c) adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per il lavoro nei campi e per le attività di stalla;

     d) introduzione di attività agricole e zootecniche che valorizzino le caratteristiche, le risorse produttive e territoriali e le tradizioni locali della montagna, che presentino competitività economica, e si prestino a trasformazioni tecnologiche in loco;

     e) riqualificazione e modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con particolare riferimento al settore lattiero-caseario;

     f) promozione e valorizzazione delle produzioni;

     g) realizzazione, sistemazione ed adeguamento di acquedotti rurali, elettrodotti e strade al servizio delle attività agro-silvo-pastorali, realizzazione di impianti energetici alimentati con energie rinnovabili;

     h) sviluppo delle attività agrituristiche o comunque legate alla fruizione degli ambienti naturali;

     i) manutenzione delle aree boscate e di piccole opere di sistemazione idraulico-forestale.

     2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1:

     a) le aziende agricole;

     b) le cooperative, i consorzi e le associazioni costituite tra proprietari di terreni agricoli, di boschi e di alpeggi;

     c) le amministrazioni separate di beni di uso civico;

     d) le comunità montane, i comuni, gli enti morali e senza fini di lucro.

     3. Vengono riconosciuti e remunerati i servizi di interesse collettivo prestati dagli operatori agricoli di montagna, così come definiti con deliberazione della Giunta regionale.

     4. Le comunità montane e i comuni classificati montani possono stipulare con imprenditori agricoli singoli o associati contratti di protezione territoriale e ambientale per l'esecuzione di piccole opere ed attività di sistemazione e manutenzione del territorio montano.

     5. Le funzioni amministrative riguardanti il presente articolo sono trasferite alle comunità montane.

 

CAPO II

Azioni per il comparto forestale

 

     Art. 24. (Pronto intervento e sistemazioni idraulico forestali).

     1. La presente legge sostiene i lavori di pronto intervento in conseguenza a calamità naturali riguardanti il territorio agro-forestale, nonché le sistemazioni idraulico forestali e la loro manutenzione.

     2. Sono definiti di pronto intervento le opere ed i lavori necessari per fronteggiare:

     a) situazioni di effettivo pericolo a cose o persone causate da eventi calamitosi nel settore idraulico - agrario - forestale;

     b) interventi in aree montane per il recupero ed il ripristino dei territori compromessi da eventi eccezionali.

 

     Art. 25. (Protezione e valorizzazione delle superfici forestali).

     1. La presente legge incentiva gli interventi di sviluppo del settore forestale finalizzati a valorizzarne le funzioni relative alla protezione dei versanti, degli alvei fluviali e delle sponde, alla difesa della biodiversità, alla produzione di beni forestali, alla tutela dell'occupazione nelle aree montane, alla protezione e tutela del paesaggio e dell'ambiente.

     2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 gli enti competenti si avvalgono, ove possibile, delle aziende agricole ubicate nel territorio di competenza, nonché dei consorzi di proprietari quali i consorzi forestali.

     3. Sono ammissibili a finanziamento, con modalità che verranno precisate con deliberazione della Giunta regionale:

     a) gli interventi finalizzati alla protezione dei terreni boscati da danni di natura biotica ed abiotica, ed in particolare:

     a.1) il risanamento da attacchi da parte di insetti, animali, funghi ed altri agenti biotici;

     a.2) il risanamento da danni causati da eventi climatici di natura eccezionale o da incendi boschivi;

     a.3) le sistemazioni idraulico forestali;

     a.4) la difesa dagli incendi boschivi;

     b) gli interventi finalizzati alla valorizzazione delle produzioni forestali ed alla difesa dell'occupazione forestale, ed in particolare:

     b.1) la realizzazione della viabilità di servizio forestale, i rimboschimenti ed il miglioramento delle superfici forestali esistenti qualora previsti da piani di assestamento generali o particolari;

     b.2) la realizzazione di piani di assestamento generali e particolari;

     b.3) l'ammodernamento delle dotazioni e delle strutture aziendali delle ditte di utilizzazione boschiva e delle imprese di prima trasformazione del legname;

     b.4) le iniziative di valorizzazione delle produzioni forestali minori (funghi, tartufi, castagne, piccoli frutti ecc.);

     b.5) forme di assistenza tecnica destinate alla corretta esecuzione degli interventi di miglioramento e rimboschimento, delle utilizzazioni forestali, a favore dei proprietari pubblici e privati;

     c) gli interventi finalizzati alla difesa dell'ambiente e del paesaggio forestale, ed in particolare:

     c.1) le iniziative finalizzate alla fruizione a scopo turistico ricreativo degli spazi forestali ed alla valorizzazione degli aspetti culturali e storici riguardanti l'utilizzo antropico delle superfici forestali;

     c.2) gli interventi di riequipaggiamento arboreo dell'ambiente rurale;

     c.3) la manutenzione, cura e conservazione di mulattiere e sentieri, strade agro-silvo-pastorali, boschi, sponde dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrografico minore ubicati in aree montane; [19]

     c.4) le opere e gli interventi di supporto ed ausilio nei confronti della fauna selvatica ed ittica;

     c.5) gli interventi per il recupero, il miglioramento ed il ripristino dei boschi e delle formazioni naturali degli alvei fluviali e golenali di pianura;

     c.6) la predisposizione di ricerche e guide specifiche, la realizzazione di materiale divulgativo.

 

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI E PROCEDURE DI INTERVENTO

 

CAPO I

Strumenti finanziari

 

     Art. 26. (Strumenti di intervento finanziario in agricoltura).

     1. Gli interventi e le iniziative previste dalla presente legge possono essere attuati attraverso i seguenti strumenti finanziari:

     a) contributi in conto capitale; consistono nella erogazione di contributi concorrenti alla copertura di spese di investimento, ad iniziative di capitalizzazione o alla partecipazione anche diretta della Regione ad iniziative o attività;

     a bis) contributi in conto corrente; consistono nell’erogazione di contributi alle comunità montane che si avvalgono delle imprese agricole per realizzare i lavori previsti all’articolo 25, comma 3, lettera c.3); [20]

     b) premi ed aiuti; consistono in contributi finanziari "una tantum" o periodici, disposti a favore di specifiche categorie di soggetti o in relazione all'adesione a specifici disciplinari;

     c) indennità, anche a valenza compensativa; consistono in aiuti finanziari che vengono corrisposti periodicamente alle aziende agricole che operano in aree montane, svantaggiate o soggette a vincoli ambientali onde compensarne gli svantaggi temporanei o permanenti derivanti dalla collocazione dell'impresa e supportarne la permanenza in detti territori, ovvero alle aziende che si impegnano in disciplinari e tecniche di produzione ecocompatibili, al fine di compensarne gli oneri o il mancato reddito;

     d) fondi di rotazione; consistono, con specifico riferimento alle finalità di cui all'articolo 27, nella erogazione di prestiti a rimborso per investimenti aziendali;

     e) contributi in conto abbattimento interessi; consistono nel concorso negli interessi su finanziamenti a medio e lungo termine ottenuti dalle aziende agricole per investimenti presso gli istituti di credito che si convenzionino a tale fine con la Regione;

     f) garanzie; consistono nella prestazione di aiuti, a favore di consorzi fidi e cooperative di garanzia, al fine della costituzione di fondi di garanzia e di fondi rischio utili ad integrare, presso il sistema bancario, le garanzie offerte dai soci per prestiti a medio e lungo termine.

     2. Per le finalità di cui alle lettere e) ed f) del comma 1, la Regione in particolare disciplina i propri rapporti con il sistema creditizio e bancario, attraverso la stipula di convenzioni che abilitano gli enti sottoscrittori ad operare in relazione alle misure attivate con la presente legge ed atte ad assicurare:

     a) la costanza e consistenza dei flussi di credito;

     b) le entità creditizie necessarie a garantire l'attuazione di specifici programmi;

     c) la tempestività nella erogazione dei finanziamenti;

     d) la semplificazione delle procedure istruttorie di pertinenza degli enti creditizi e la uniformazione di queste, ogniqualvolta possibile, alle corrispondenti procedure regionali;

     e) le modalità per il riscatto anticipato dei prestiti e dei mutui;

     f) la possibilità di fruire del sistema creditizio al fine di accedere ad anticipazioni sugli aiuti, provvidenze e sostegni previsti da disposizioni comunitarie, dalla politica agricola comunitaria e dal fondo nazionale di solidarietà in agricoltura;

     g) la copertura finanziaria necessaria ad attivare con la massima tempestività ed anche in forma di anticipazione, sulla scorta dei riparti approvati, i processi di attribuzione finanziaria da fondi di rotazione attivati sia in sede nazionale che regionale;

     h) la disciplina dell'istituto delle garanzie, cui possono concorrere interventi regionali di supporto;

     i) la definizione di norme attuative concernenti le operazioni di factoring;

     j) la disciplina dei meccanismi e delle procedure di controllo, registrazione e rimborso agli enti creditizi delle quote di concorso nel pagamento degli interessi.

 

     Art. 27. (Fondo di rotazione nel settore primario) [21]

     1. È costituito il fondo di rotazione pluriennale per l'innovazione tecnologica nel settore primario, finalizzato alla valorizzazione dei prodotti e dei servizi di qualità immessi sul mercato, attraverso l'adozione da parte della Giunta regionale di un programma pluriennale a sostegno dei processi di innovazione, di ammodernamento impiantistico aziendale ed interaziendale, di razionalizzazione del parco di meccanizzazione e di adeguamento delle strutture relative alle fasi di produzione, trasformazione, condizionamento e commercializzazione delle produzioni agricole, zootecniche e forestali. [22]

     2. Con deliberazione della Giunta regionale vengono definite le modalità per l'attivazione del fondo e le priorità per l'assegnazione delle relative risorse.

     3. Il fondo esplica le proprie finalità attraverso la concessione ad aziende agricole ed agroalimentari di produzione, trasformazione e commercializzazione, anche costituite in forma cooperativa, di finanziamenti in conto capitale soggetti a rimborso entro un arco decennale, con la corresponsione dell'interesse determinato nei limiti della normativa comunitaria. [23]

     4. La restituzione delle quote finanziate decorre dalla semestralità successiva alla data di perfezionamento del contratto di concessione del finanziamento. [24]

     5. Le quote di capitale costituite dalla restituzione in annualità delle somme finanziate confluiscono nella dotazione del fondo e costituiscono contestuale disponibilità ad impegnare a favore di ulteriori beneficiari.

 

CAPO II

Procedure di intervento

 

     Art. 28. (Accesso alle misure d'intervento).

     1. Le richieste per l'accesso alle misure d'intervento di cui alla presente legge vengono presentate all'ente competente per materia ai sensi della L.R. 11/1998, senza vincoli riguardo al periodo di presentazione, fatti salvi termini specifici definiti con deliberazione della Giunta regionale in relazione a singole misure.

     2. La documentazione presentata a corredo dell'istanza viene registrata all'anagrafe regionale delle imprese costituita ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, e contestualmente resa disponibile agli enti aderenti al SIARL, presso i quali ha pieno valore documentale, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza.

     3. Gli enti competenti provvedono a redigere ed aggiornare, con cadenza almeno semestrale e comunque secondo calendario e criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, le graduatorie delle istanze ricevute.

     4. Al fine di garantire omogenea applicazione delle procedure di cui al presente articolo, la Regione, di concerto con gli enti delegati, definisce modulistica e procedure unificate per la presentazione delle richieste di contributo presso gli enti competenti, nonché per le relative rendicontazioni tra gli enti locali e la Regione.

     5. Le istanze presentate mantengono validità per un periodo pari a ventiquattro mesi, anche in assenza di dotazione finanziaria atta a garantirne il finanziamento, fatta salva specifica interruzione di procedimento determinata con deliberazione della Giunta regionale.

     6. La documentazione presentata per l'accesso ad una misura di intervento è accolta anche in forma autocertificativa in tutti i casi e con le modalità previste dalla vigente normativa, e si intende validamente presentata anche a corredo di altre istanze promosse presso il medesimo ente, nonché presso gli enti che aderiscono alla anagrafe delle imprese. L'aggiornamento della documentazione soggetta a scadenza temporale viene richiesto a cura dell'ente competente contestualmente all'ammissione a finanziamento dell'istanza; la mancata integrazione della documentazione entro il termine stabilito dagli uffici competenti e comunicato con lettera raccomandata comporta, fatti salvi casi di documentata forza maggiore, il rigetto dell'istanza.

     7. L'acquisto di bestiame, macchine e attrezzature, mobili e fisse, nonché la realizzazione di strutture aziendali, avvenuti successivamente alla presentazione della richiesta di contributo e nelle more di adozione dell'atto formale di accoglimento da parte dell'amministrazione competente, non precludono la concessione dei contributi; non costituendo comunque in alcun modo impegno al finanziamento da parte dell'amministrazione, né diritto a precedenze o priorità.

 

     Art. 29. (Erogazione dei contributi).

     1. Ove non sia diversamente previsto da leggi o provvedimenti specifici, i contributi oggetto della presente legge possono prevedere acconti, sino all'80% del contributo concesso previa richiesta supportata da idonea garanzia fidejussoria.

     2. Possono essere altresì erogati acconti su stati di avanzamento dei lavori, a partire dalla rendicontazione di un importo pari o superiore al 50% dell'investimento.

     3. Il saldo dell'importo finanziato avviene ad avvenuto completamento dell'iniziativa ammessa a contributo, previo accertamento delle spese sostenute risultanti da analitica rendicontazione ed entro data certa stabilita nel provvedimento di concessione.

 

     Art. 30. (Revoca).

     1. L'ente competente revoca le agevolazioni ed i contributi finanziari concessi qualora:

     a) gli interventi finanziati non siano stati effettuati nei termini stabiliti;

     b) le agevolazioni finanziarie non siano state utilizzate per le finalità per le quali sono state concesse, salvo quanto previsto in relazione ai beni soggetti a vincolo di destinazione o i casi di forza maggiore;

     c) siano state fornite indicazioni non veritiere tali da indurre la amministrazione in errore rispetto alla concessione del contributo;

     d) negli altri casi previsti dalle leggi e dagli atti amministrativi disciplinanti le modalità e le condizioni per la concessione dei contributi.

     2. L'intervento di revoca comporta obbligo di restituzione di tutte le somme percepite e comprensive degli interessi; con l'atto di revoca sono fissate le eventuali rateizzazioni concesse per la restituzione della somma.

 

     Art. 31. (Acquisizione di servizi).

     1. Le facoltà di cui all'articolo 8 della L.R. 11/1998, in materia di affidamento a soggetti terzi di fasi istruttorie e procedimentali, si intendono applicabili con le modalità ivi indicate anche ai procedimenti relativi agli interventi di cui alla presente legge.

 

 

TITOLO V

ABROGAZIONI, NORME FINALI E DI PRIMA ATTUAZIONE

 

CAPO I

Norme finali e di prima attuazione

 

     Art. 32. (Rinvio).

     1. Tutti gli atti applicativi ed esplicativi relativi alla attuazione delle specifiche misure d'intervento di cui alla presente legge, se la stessa non prevede diversamente, sono demandati alla Giunta regionale.

     2. La Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dal trattato istitutivo dell'Unione europea, dà attuazione, mediante idonee disposizioni applicative, alla regolamentazione comunitaria direttamente applicabile, relativa ai settori dell'agricoltura, delle foreste e della pesca, anche in relazione alla determinazione dell'ammontare dei contributi, dei limiti qualitativi e dei parametri stabiliti dalla presente legge.

     3. Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione della Comunità europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.

 

     Art. 33. (Norma finanziaria).

     1. Nello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per l'anno 2000 e successivi verranno iscritti i capitoli relativi alle spese derivanti dalla presente legge:

     a) spese d'investimento riguardanti il sostegno e lo sviluppo del sistema produttivo agricolo;

     b) spese d'investimento riguardanti la qualità e competitività, per i servizi di sviluppo e per la diversificazione dell'offerta;

     c) spese di parte corrente per la qualità, la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

     d) spese d'investimento per le azioni congiunturali;

     e) spese di parte corrente per gli investimenti congiunturali;

     f) spese d'investimento riguardanti la montagna ed il comparto silvo- pastorale;

     g) spese d'investimento per la protezione e la valorizzazione delle superfici forestali;

     h) spese di parte corrente per la protezione e la valorizzazione delle superfici forestali;

     i) spese di parte corrente per lo sviluppo dell'agricoltura;

     j) spese d'investimento per le infrastrutture;

     k) spese d'investimento per la conservazione del patrimonio e delle tradizioni rurali;

     l) fondo di rotazione per l'innovazione tecnologica.

     2. Alle spese per il funzionamento dell'Osservatorio agroalimentare e dell'osservatorio regionale del comparto bosco-legno di cui all'articolo 10 si provvede con le risorse annualmente stanziate sul capitolo 1.2.7.1.322 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi eventuali compensi o gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spesa" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 e successivi.

 

CAPO II

ABROGAZIONI

 

     Art. 34. (Abrogazioni).

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata la legge regionale 7 marzo 1991, n. 6 (Miglioramenti dell'efficienza del comparto agricolo e zootecnico regionale - Riordino delle procedure amministrative), fatta salva la conclusione dei procedimenti relativi ad istanze efficacemente presentate alla medesima data.

 

 

ALLEGATO A

DEFINIZIONI

 

     Le definizioni di cui ai successivi punti sono applicate a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge.

 

1. Azienda agricola

     Possono accedere ai contributi previsti dalla presente legge le aziende agricole titolari di partita IVA.

 

2. Attività agricola

     Si definiscono attività agricole:

     a) attività dirette alla coltivazione del terreno, alla floricoltura, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'apicoltura;

     b) allevamento di animali;

     c) attività dirette alla lavorazione, trasformazione,

commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, svolte direttamente dall'azienda agricola, e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dalla stessa azienda.

 

3. Imprenditore agricolo

     E' imprenditore agricolo colui che esercita una o più delle attività disciplinate dall'articolo 2135 del codice civile ovvero dalla normativa nazionale speciale in materia di funghicoltura, tartuficoltura, acquacoltura, attività agrituristica, attività cinotecnica, allevamenti equini.

 

4. Imprenditore agricolo professionale. [25]

     Per la definizione di imprenditore agricolo professionale si rinvia all’articolo 1, commi 1 e 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38).

 

5. Giovane imprenditore agricolo

     Per giovane imprenditore agricolo si intende il titolare o il contitolare di impresa agricola che abbia meno di quaranta anni di età.

 

6. Operatore di agricoltura biologica

     Per operatore di agricoltura biologica si intende la persona fisica o giuridica che produce, prepara o acquista da paesi aderenti all'Unione europea i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento 2092/91 (CEE) della Commissione del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della loro commercializzazione, anche direttamente effettuata.

 

7. Attività agrituristica

     Si definiscono attività agrituristiche le attività di ricezione e ospitalità, e sportivo-ricreative esercitate dagli imprenditori agricoli di cui al punto 3, siano essi singoli o associati, nonché dai loro familiari attraverso l'utilizzazione della azienda in conduzione, in rapporto di connessione con le attività agricole tradizionali che comunque devono mantenere carattere principale secondo i criteri di cui al punto 2.

 

8. Turismo rurale

     Si identificano quale turismo rurale le attività turistiche svolte in ambiente rurale, ai sensi di quanto previsto dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 (legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), finalizzate alla fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale.

 

9. Organizzazioni di produttori agricoli. [26]

     Per organizzazioni di produttori agricoli si intendono gli organismi costituiti nelle forme previste al comma 2 dell’articolo 26 del d.lgs. 228/2001, al fine di porre in essere azioni comuni volte a concentrare l’offerta e ad adeguare la produzione agricola alle esigenze di mercato.

 

10. Assistenza tecnico-economica di base e specializzata

     L'assistenza tecnica in agricoltura e la consulenza all'impresa, si intendono quali attività di supporto ed orientamento delle scelte imprenditoriali riferite agli aspetti tecnici, gestionali ed economici dell'azienda agricola singola ed associata, e vengono attuate attraverso:

     a) consulenza alla gestione aziendale;

     b) consulenza alla progettazione aziendale ed interaziendale;

     c) consulenza tecnico-produttiva;

     d) consulenza per l'attivazione e l'implementazione dei sistemi di qualità.

 

11. Servizi sostitutivi in agricoltura

     Si definiscono servizi sostitutivi in agricoltura quelli finalizzati a:

     a) rimpiazzare temporaneamente il conduttore dell'azienda o un suo coadiuvante o dipendente fisso indisponibile per motivi di ordine sociale quali malattie, infortunio, maternità e paternità;

     b) rimpiazzare temporaneamente il conduttore dell'azienda o un suo coadiuvante o dipendente fisso assente per cure, formazione professionale o cariche elettive o sindacali;

     c) rimpiazzare temporaneamente il conduttore dell'azienda o i suoi soci coadiuvanti familiari o i lavoratori dipendenti che usufruiscono di riposo settimanale o di uno o più periodi di ferie annuali;

     d) rispondere al fabbisogno supplementare di manodopera per cause di forza maggiore.

 

 

SOMMARIO

 

Titolo I - SCOPI E FINALITA' DELLA LEGGE

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - (Finalità e beneficiari)

Art. 2 - (Programmazione degli interventi ed anagrafe delle imprese agricole)

Art. 3 - (Tavolo istituzionale per le politiche agricole regionali e Tavolo agricolo regionale)

 

Titolo II - AZIONI PER L'AGRICOLTURA

Capo I - Sostegno e sviluppo del sistema produttivo primario Art. 4 - (Sviluppo aziendale)

Art. 5 - (Associazioni produttori)

Art. 6 - (Giovani imprenditori agricoli)

 

Capo II - Qualità e competitività

Art. 7 - (Politiche della qualità)

Art. 8 - (Trasformazione e commercializzazione)

Art. 9 - (Promozione delle produzioni e del patrimonio enogastronomico lombardo)

 

Capo III - Servizi di sviluppo

Art. 10 - (Assistenza tecnica alle aziende agricole, formazione e qualificazione professionale)

Art. 11 - (Osservatorio agroalimentare ed Osservatorio del comparto bosco- legno)

Art. 12 - (Informazione e divulgazione)

 

Capo IV - Diversificazione dell'offerta

Art. 13 - (Sostegno allo sviluppo dell'agriturismo)

Art. 14 - (Sostegno al sistema agroalimentare biologico)

 

Capo V - Azioni congiunturali

Art. 15 - (Interventi di mercato)

Art. 16 - (Sostegno alle imprese agricole in difficoltà)

Art. 17 - (Interventi sugli abbandoni produttivi ed abbattimenti) Art. 18 - (Accesso al fondo di solidarietà nazionale)

Art. 19 - (Consorzi di difesa delle produzioni agricole)

Art. 20 - (Interventi sulle infrastrutture agricole)

Art. 21 - (Programmazione negoziata)

Art. 22 - (Conservazione del patrimonio e delle tradizioni rurali)

 

Titolo III - AZIONI PER LA MONTAGNA ED IL COMPARTO SILVO-PASTORALE

Capo I - Azioni per la montagna

Art. 23 - (Interventi a sostegno dell'agricoltura in montagna)

 

Capo II - Azioni per il comparto forestale

Art. 24 - (Pronto intervento e sistemazioni idraulico forestali)

Art. 25 - (Protezione e valorizzazione delle superfici forestali)

 

Titolo IV - STRUMENTI FINANZIARI E PROCEDURE DI INTERVENTO

Capo I - Strumenti finanziari

Art. 26 - (Strumenti di intervento finanziario in agricoltura)

Art. 27 - (Fondo di rotazione per l'innovazione tecnologica)

 

Capo II - Procedure di intervento

Art. 28 - (Accesso alle misure d'intervento)

Art. 29 - (Erogazione dei contributi)

Art. 30 - (Revoca)

Art. 31 - (Acquisizione di servizi)

 

Titolo V - ABROGAZIONI, NORME FINALI E DI PRIMA ATTUAZIONE

Capo I - Norme finali e di prima attuazione

Art. 32 - (Rinvio)

Art. 33 - (Norma finanziaria)

 

Capo II - Abrogazioni

Art. 34 - (Abrogazioni)

 

ALLEGATO A - Definizioni

 

 


[1] Abrogata dall'art. 176 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 31.

[2] Lettera aggiunta dall’art. 2 della L.R. 7 febbraio 2006, n. 3.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 2 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[4] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 7 febbraio 2006, n. 3.

[5] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 7 febbraio 2006, n. 3.

[6] Articolo così sostituito dall’art. 2 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[7] Lettera così sostituita dall’art. 2 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[8] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 8 giugno 2007, n. 10.

[9] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[10] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[11] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[12] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[13] Comma aggiunto dall’art. 2 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[14] Rubrica così sostituita dall’art. 2 della L.R. 7 febbraio 2006, n. 3.

[15] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 7 febbraio 2006, n. 3.

[16] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 7 febbraio 2006, n. 3.

[17] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 7 febbraio 2006, n. 3.

[18] Comma inserito dall’art. 2 della L.R. 7 febbraio 2006, n. 3.

[19] Lettera così sostituita dall’art. 2 della L.R. 7 febbraio 2006, n. 3.

[20] Lettera aggiunta dall’art. 2 della L.R. 7 febbraio 2006, n. 3.

[21] Rubrica così sostituita dall’art. 2 della L.R. 7 febbraio 2006, n. 3.

[22] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 7 febbraio 2006, n. 3.

[23] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 7 febbraio 2006, n. 3.

[24] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 7 febbraio 2006, n. 3.

[25] Punto modificato dall'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3 e dall’art. 2 della L.R. 6 marzo 2002, n. 4 e così sostituito dall’art. 2 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[26] Punto così sostituito dall’art. 2 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.