§ 2.1.172 - L.R. 5 novembre 1993, n. 36.
Provvedimenti in materia di assistenza in regime di ricovero in forma indiretta presso case di cura private non convenzionate e per specialità non [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:05/11/1993
Numero:36


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Assistenza indiretta).
Art. 3.  (Concorso nelle spese).
Art. 4.  (Rimborso delle spese di trasporto per trattamenti di dialisi).
Art. 5.  (Norma transitoria).
Art. 6.  (Norma finanziaria).
Art. 7.  (Norma finale).


§ 2.1.172 - L.R. 5 novembre 1993, n. 36. [1]

Provvedimenti in materia di assistenza in regime di ricovero in forma indiretta presso case di cura private non convenzionate e per specialità non convenzionate con il servizio sanitario nazionale, nonché in materia di rimborsi per spese di trasporto ai soggetti sottoposti a trattamenti di dialisi.

(B.U. 10 novembre 1993, n. 45 - 1° suppl. ord.).

 

     Art. 1. (Finalità). [2]

     1. La presente legge disciplina nella regione Lombardia l'assistenza in regime di ricovero presso case di cura private non convenzionate con il servizio sanitario nazionale, ovvero per specialità non convenzionate, nonché interventi a favore dei soggetti in trattamento di dialisi.

 

     Art. 2. (Assistenza indiretta). [3]

     1. In conformità a quanto previsto dall'art. 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595 «Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986/88, ai cittadini iscritti negli elenchi degli assistiti dalle ASL della regione Lombardia è consentito il ricorso all'assistenza ospedaliera in forma indiretta presso case di cura private ubicate sul territorio nazionale e non convenzionate con il servizio sanitario nazionale, ovvero per specialità non convenzionate, solo nel caso in cui le strutture pubbliche o private convenzionate siano nella impossibilità di erogarla in forma diretta o di erogarla tempestivamente.

     2. Ai fini della presente legge è considerata prestazione non ottenibile tempestivamente in forma diretta la prestazione per la cui erogazione presso le strutture pubbliche o private convenzionate con il servizio sanitario nazionale è richiesto un periodo di attesa che comprometterebbe gravemente lo stato di salute dell'assistito ovvero precluderebbe la possibilità dell'intervento o delle cure.

     3. Il ricorso all'assistenza ospedaliera in forma indiretta deve essere preventivamente autorizzato dalla competente ASL con provvedimento motivato in rapporto alla sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 su relazione di un medico specialista di struttura pubblica ospedaliera. Il ricorso all'assistenza indiretta è ammesso altresì per le prestazioni di comprovata gravità ed urgenza, quando non sia stato possibile ottenere la preventiva autorizzazione e sussistano le altre condizioni necessarie per il rimborso [4].

     4. Il rifiuto dell'autorizzazione al ricorso all'assistenza indiretta deve essere motivato per iscritto da parte della ASL competente.

 

     Art. 3. (Concorso nelle spese). [5]

     1. Il concorso nelle spese a carattere sanitario sostenute dall'assistito per ricovero in forma indiretta presso case di cura private non convenzionate ovvero per specialità non convenzionate è determinato come segue:

     a) in una quota giornaliera fissata con deliberazione della giunta regionale sulla base di dati medi desunti dalle vigenti rette riconosciute alle case di cura private convenzionate di fascia A;

     b) in una ulteriore quota per gli interventi di cui all'art. 19 della l.r. 6 febbraio 1990, n. 7 «Case di cura private: disciplina dell'autorizzazione e della vigilanza. Convenzioni», corrispondente alle vigenti tariffe previste allo stesso titolo dalla giunta regionale per le case di cura convenzionate.

     2. La Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge individua, in aggiunta agli interventi di cui alla lettera b) del precedente primo comma, gli ulteriori interventi che danno titolo ad un compenso aggiuntivo alla quota giornaliera facendo riferimento alle prestazioni di cui al d.m. sanità 3 novembre 1989 «Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero» e successive modificazioni e integrazioni e ne determina i relativi importi con il limite massimo della tariffa più elevata riconosciuta per gli interventi di cui alla lettera b) del precedente primo comma.

     3. Gli interventi e le relative tariffe di cui al precedente secondo comma possono essere annualmente modificati con provvedimento della giunta regionale sempre nei limiti di cui al precedente comma.

     4. In ogni caso gli importi che le ASL riconoscono agli assistiti a titolo di concorso nelle spese non possono superare l'80% delle somme addebitate dalle case di cura private per prestazioni di carattere sanitario.

     5. La giunta regionale con deliberazione determina le modalità della domanda e la documentazione da produrre da parte degli interessati ai fini dei rimborsi, nonché le modalità e i tempi di corresponsione dei rimborsi stessi che devono avvenire con la massima possibile tempestività.

 

     Art. 4. (Rimborso delle spese di trasporto per trattamenti di dialisi). [6]

     1. Ai soggetti nefropatici cronici sottoposti a trattamenti di dialisi sono erogati rimborsi per le spese di trasporto degli stessi sostenute per il tragitto dalla propria dimora al centro di dialisi più vicino ove esista disponibilità di posti-letto, e viceversa, determinati sulla base dei seguenti criteri:

     a) rimborso totale delle spese sostenute per l'utilizzo di servizi pubblici di trasporto;

     b) rimborso delle spese sostenute con mezzo proprio entro il limite di un quinto del costo di un litro di benzina per il numero di chilometri percorsi;

     c) rimborso delle spese sostenute in ambulanza, limitatamente ai casi in cui tale mezzo è ritenuto indispensabile, sulla base dei criteri, nonché delle tariffe determinate con apposita deliberazione della giunta regionale.

     2. Il rimborso è effettuato dall’ASL di residenza sulla base dell’autocertificazione dell’interessato, cui è allegata una relazione del responsabile del servizio di dialisi che ha in cura il paziente [7].

 

     Art. 5. (Norma transitoria). [8]

     1. La presente legge trova applicazione anche per le richieste di rimborso tuttora in fase di istruttoria presso le ASL o già autorizzata.

 

     Art. 6. (Norma finanziaria). [9]

     1. Le spese derivanti da quanto previsto dalla presente legge sono a carico delle ASL che vi provvedono con i finanziamenti del fondo sanitario regionale di parte corrente, autorizzati annualmente dal bilancio regionale.

 

          Art. 7. (Norma finale).

     1. La presente legge abroga gli artt. 7 e 8 della l.r. 15 gennaio 1975, n. 5 «Disciplina dell'assistenza ospedaliera».

 

 


[1] Abrogata dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.

[2] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3, riprende efficacia per effetto dell'art. 4 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6.

[3] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3, riprende efficacia per effetto dell'art. 4 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6. Nel presente articolo, la sigla "USSL" è sostituita da "ASL" per effetto dell'art. 4 della L.R. 3 aprile 2001, n. 3.

[4] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 3 aprile 2001, n. 3.

[5] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3, riprende efficacia per effetto dell'art. 4 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6. Nel presente articolo, la sigla "USSL" è sostituita da "ASL" per effetto dell'art. 4 della L.R. 3 aprile 2001, n. 3.

[6] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 3 aprile 2001, n. 3.

[7] Comma così sostituito dall’art. 11 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[8] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3, riprende efficacia per effetto dell'art. 4 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6. Nel presente articolo, la sigla "USSL" è sostituita da "ASL" per effetto dell'art. 4 della L.R. 3 aprile 2001, n. 3.

[9] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3, riprende efficacia per effetto dell'art. 4 della L.R. 3 aprile 2001, n. 6. Nel presente articolo, la sigla "USSL" è sostituita da "ASL" per effetto dell'art. 4 della L.R. 3 aprile 2001, n. 3.