§ 4.4.140 - L.R. 28 aprile 1997, n. 13.
Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall'art. 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:28/04/1997
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Oggetto del tributo).
Art. 3.  (Soggetto passivo).
Art. 4.  (Base imponibile e determinazione del tributo).
Art. 5.  (Modalità di versamento).
Art. 6.  (Presentazione della dichiarazione).
Art. 7.  (Constatazione e accertamento delle violazioni tributarie e amministrative).
Art. 8.  (Sanzioni).
Art. 9.  (Riscossione coattiva - Iscrizione a ruolo).
Art. 10.  (Tutela giurisdizionale).
Art. 11.  (Decadenza e rimborsi).
Art. 12.  (Prescrizione).
Art. 13.  (Norma finanziaria).
Art. 14.  (Norma transitoria).
Art. 15.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 4.4.140 - L.R. 28 aprile 1997, n. 13.

Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall'art. 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

(B.U. 2 maggio 1997, n. 18 - 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Finalità). [1]

     [1. La presente legge, in attuazione di quanto disposto dall'art. 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», di seguito indicata come «legge statale», è finalizzata:

     a) a favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia;

     b) a regolamentare l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dalla legge statale, in relazione al tributo speciale istituito dall'art. 3, comma 24, della stessa legge statale;

     c) alla regolamentazione delle modalità di devoluzione alle province della quota spettante in ragione del gettito riferito alle discariche ed agli impianti di incenerimento situati nel territorio di ciascuna provincia;

     d) alla istituzione di un «Fondo per investimenti di tipo ambientale ed energetico» destinato a favorire la minor produzione di rifiuti e recuperare materia ed energia, come previsto dall'art. 3, comma 27, della legge statale.]

 

     Art. 2. (Oggetto del tributo). [2]

     [1. Il tributo speciale istituito dall'art. 3, comma 24, della legge statale, si applica ai rifiuti di cui all'art. 2 del decreto del presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 «Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi» e successive integrazioni e modificazioni, compresi i fanghi palabili:

     a) conferiti in discarica soggetta ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 10 del decreto del presidente della Repubblica n. 915/1982 e successive integrazioni e modificazioni;

     b) smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;

     c) smaltiti in discarica abusiva, abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.]

 

     Art. 3. (Soggetto passivo). [3]

     [1. A partire dal 1° gennaio 1996, il tributo, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento, è dovuto:

     a) dal gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo;

     b) dal gestore dell'impianto di incenerimento per quei rifiuti smaltiti tal quali senza recupero di energia.

     2. Il tributo è altresì dovuto, ai sensi dell'art. 3, comma 32, della legge statale, da chiunque esercita attività di discarica abusiva e da chiunque abbandona, scarica ed effettua deposito incontrollato di rifiuti.

     3. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie previste, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva, prima della constatazione delle violazioni di legge, ai competenti uffici della regione e/o della provincia, come indicato all'art. 2, comma 2, della legge regionale 1° luglio 1993, n. 21 «Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimilabili a norma del d.P.R. 915/82. Funzioni della regione e delle province».]

 

     Art. 4. (Base imponibile e determinazione del tributo). [4]

     [1. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità di rifiuti conferiti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri tenuti in attuazione degli artt. 11 e 19 del decreto del presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive integrazioni e modificazioni e dell'art. 11, comma 6, della legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 «Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti», e successive integrazioni e modificazioni.

     2. L'ammontare dell'imposta è fissato, a norma dell'art. 3, comma 29, della legge statale, con legge regionale da adottare entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo. Qualora la regione non provveda nei termini stabiliti, si intende prorogata la misura vigente.

     3. Con riferimento alla classificazione contenuta nell'art. 2 del d.P.R. n. 915/82, a decorrere dal 1° gennaio 1998, l'ammontare dell'imposta è determinato in:

     a) lire 2 al chilogrammo per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico con esclusione delle ipotesi previste dall'art. 3, comma 1, del decreto ministro dell'ambiente e ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 luglio 1996;

     b) lire 12 al chilogrammo per gli altri rifiuti speciali;

     c) lire 30 al chilogrammo per i r.s.u. smaltiti tal quali e lire 20 al chilogrammo per i restanti tipi di rifiuti.

     4. Il tributo è determinato, secondo il disposto dell'art. 3, comma 29, della legge statale, moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti, nonché per il coefficiente di correzione.

     5. Gli scarti e sovvalli di rifiuti tossici e nocivi e di rifiuti urbani e speciali, assimilati agli urbani, derivanti da operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio in impianti a tecnologia complessa, conferiti ai fini dello smaltimento in discariche di prima categoria, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di quella determinata ai sensi del precedente comma 4, per i rifiuti di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo.

     6. Gli scarti e sovvalli dei rifiuti speciali, derivanti da operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio in impianti a tecnologia complessa, conferiti ai fini dello smaltimento in discariche di seconda categoria tipo B e tipo C e di terza categoria, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di quella determinata ai sensi del precedente comma 4, per i rifiuti speciali di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo.

     7. I fanghi, anche palabili, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di quella determinata ai sensi del precedente comma 4, per i rifiuti speciali, di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo.

     8. I rifiuti conferiti in impianti di incenerimento, senza recupero di energia, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di quella determinata ai sensi del precedente comma 4, per i rifiuti di cui al comma 3, lettere b) o c), del presente articolo, in relazione alla tipologia del rifiuto conferito.]

 

     Art. 5. (Modalità di versamento). [5]

     [1. Il tributo è versato dai soggetti passivi, così come individuati all'art. 3 della presente legge, alla regione, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito, secondo le modalità stabilite da apposita deliberazione della giunta regionale. Tale deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia (BURL).

     2. Il tributo, determinato ai sensi dell'art. 4, comma 4, della presente legge, è versato arrotondando l'importo dovuto alle 1000 (mille) lire superiori.]

 

     Art. 6. (Presentazione della dichiarazione). [6]

     [1. Entro il mese successivo alla scadenza dell'ultimo trimestre di ciascun anno, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, della presente legge, sono tenuti a produrre, per ciascuna discarica o impianto di incenerimento, una dichiarazione in duplice copia, contenente i seguenti dati:

     a) ragione sociale, sede legale e amministrativa, codice fiscale o partita IVA della ditta, nonché le generalità del legale rappresentante;

     b) ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento;

     c) quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno, raggruppati conformemente alle tipologie di cui all'art. 4, comma 3, lettere a), b) e c) della presente legge, indicando, per ciascuna, il trimestre in cui è avvenuto il conferimento in discarica o lo smaltimento nell'impianto di incenerimento;

     d) liquidazione del conseguente debito d'imposta;

     e) indicazione della data e degli importi dei versamenti effettuati.

     2. La dichiarazione deve essere presentata alla componente struttura tributaria della regione. In caso di spedizione della dichiarazione a mezzo plico postale farà fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

     3. A cura della struttura tributaria regionale di cui al comma 2, una delle predette copie è trasmessa, entro trenta giorni dal ricevimento, all'ufficio competente della provincia nel cui territorio è ubicata la discarica o l'impianto di incenerimento.

     4. Lo schema tipo della dichiarazione, completo delle istruzioni per la compilazione, è approvato dalla giunta regionale, con deliberazione da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     5. Le dichiarazioni tempestivamente presentate, ma prive di sottoscrizione del legale rappresentante o difformi dallo schema, di cui al comma 4, sono da considerarsi nulle e, quindi, sanzionabili in quanto omesse, se, entro trenta giorni dalla presentazione, il soggetto obbligato non abbia provveduto alla regolarizzazione spontanea.]

 

     Art. 7. (Constatazione e accertamento delle violazioni tributarie e amministrative). [7]

     [1. Le violazioni alla presente legge sono constatate dai soggetti indicati all'art. 3, comma 33, della legge statale, nelle modalità prescritte dal medesimo comma di detto articolo.

     2. Le violazioni consistenti nella omessa o ritardata presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 6 della presente legge, nonché l'omessa indicazione dei dati richiesti nello stesso art. 6, comma 1 - lettere a), b), c), d), e) - della presente legge, possono altresì essere contestate d'ufficio dal dirigente della struttura tributaria della regione Lombardia.

     3. Gli agenti, di cui al comma 1 del presente articolo, redigono apposito processo verbale di constatazione, contenente gli estremi delle disposizioni di legge violate, le relative sanzioni, la misura degli interessi moratori - se previsti - , da far sottoscrivere al trasgressore o al soggetto obbligato in solido: in mancanza di sottoscrizione gli agenti verbalizzanti dovranno indicarne le motivazioni e procedere alla notifica all'interessato mediante raccomandata postale con ricevuta di ritorno. L'originale di tale processo verbale deve essere trasmesso, corredato della relata di notifica al trasgressore, al dirigente della struttura tributaria della regione Lombardia, entro il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta notifica.

     4. Il dirigente della struttura tributaria della regione Lombardia, accertata la violazione, provvede alla notifica dell'avviso di pagamento al trasgressore o al soggetto obbligato in solido, ai sensi dell'art. 3, comma 32, della legge statale, mediante raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

     5. L'avviso di pagamento, in relazione alla violazione contestata, deve recare la motivazione dello stesso, l'accertamento della base imponibile non assoggettata al tributo, la determinazione del tributo dovuto ai sensi dell'art. 4, comma 4, della presente legge, la quantificazione delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative, degli interessi moratori e delle spese del procedimento, le modalità di estinzione dell'inadempienza e i mezzi e gli organi di tutela.

     6. Nel caso in cui dagli atti d'ufficio si ravvisi direttamente la violazione commessa, la constatazione della violazione e l'avviso di pagamento sono effettuati d'ufficio dal dirigente della struttura tributaria della regione Lombardia con le modalità stabilite ai commi 4 e 5.

     7. A seguito di processo verbale di constatazione, i soggetti interessati possono estinguere la controversia con il pagamento di una somma pari a un sesto del massimo della pena pecuniaria prevista, oltre all'ammontare del tributo, degli interessi moratori e delle spese del procedimento, se il pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla notifica.

     8. Avverso gli atti di constatazione e gli avvisi di pagamento delle violazioni alla presente legge e alla legge statale, gli interessati possono produrre al presidente protempore della giunta regionale, entro trenta giorni dalla notifica degli stessi, memorie e scritti difensivi o quant'altro ritenuto utile per la rettifica o l'annullamento degli stessi. Se dagli scritti difensivi o dalla documentazione prodotta il tributo risulti assolto o non dovuto e la violazione contestata non commessa, viene emesso motivato provvedimento di archiviazione, copia autentica del quale sarà inoltrata all'interessato e all'organo della provincia che ha redatto il verbale di constatazione.

     9. Nel caso in cui, dalla documentazione o dagli stessi scritti difensivi prodotti, il tributo o le sanzioni previste per la violazione contestata risultino dovuti in misura maggiore o inferiore, si procede alla notifica di un avviso di pagamento integrativo o rettificativo del precedente.

     10. Qualora il trasgressore non adempia, nei termini, a quanto intimato con l'avviso di pagamento o esaurite le procedure di cui ai commi 8 e 9, e riconosciuto fondato l'accertamento, il presidente protempore della giunta regionale, o suo delegato, emette motivata ordinanza ingiunzione di pagamento con la quale determina il recupero del tributo evaso, la quantificazione delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative, degli interessi moratori e delle spese del procedimento.

     11. L'ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

     12. Il provvedimento, di cui al comma 8 del presente articolo, è notificato ai soggetti interessati mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.

     13. Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano, in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4 «Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie».

     14. Avverso i provvedimenti di cui al presente articolo, sono possibili le opposizioni previste dalla normativa statale di riferimento.

     15. I soggetti di cui al comma 1, addetti ai controlli ai sensi dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali», muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente della provincia, hanno la facoltà di accedere, muniti di apposita autorizzazione del capo dell'ufficio, nei luoghi adibiti all'esercizio dell'attività e negli altri luoghi ove devono essere custoditi i registri e la documentazione ad essa inerente, al fine di procedere alla ispezione dei luoghi ed alla verifica della relativa documentazione e allo scopo di riscontrare l'andamento dell'attività e i suoi rapporti con gli obblighi tributari previsti dalla presente legge, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 33, della legge statale.

     16. Qualora nel corso delle ispezioni o delle verifiche condotte dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, emergano inosservanze di obblighi regolati da disposizioni di leggi concernenti tributi diversi da quelli previsti dalla presente legge, i funzionari predetti devono comunicarle alla guardia di finanza, secondo le modalità previste dall'ultimo comma dell'art. 36 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi», introdotto dall'art. 19 comma 1, lettera d) della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

     17. La guardia di finanza coopera con i soggetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta, di cui all'art. 4 della presente legge, e per la repressione delle connesse violazioni, procedendo di propria iniziativa o su richiesta della regione o delle province nei modi e con le facoltà previsti dall'art. 63 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», trasmettendo, alla struttura tributaria della regione Lombardia, copia autentica degli atti emessi. L'accertamento delle violazioni commesse è effettuato secondo le modalità previste nei commi 4 e 5 del presente articolo.]

 

     Art. 8. (Sanzioni). [8]

     [1. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, previste dagli artt. 11 e 19 del decreto del presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive integrazioni e modificazioni, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, si applica la pena pecuniaria da tre a sei volte il tributo relativo all'operazione.

     2. Per l'omesso o insufficiente versamento, oltre al pagamento del tributo evaso, si applicano gli interessi moratori, nella misura fissata per l'interesse legale a decorrere dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile, e la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare del tributo non corrisposto.

     3. Per il tardivo pagamento del tributo si applicano gli interessi moratori, nella misura fissata per l'interesse legale a decorrere dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile, e la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare del tributo tardivamente versato; se il ritardo non supera i trenta giorni la pena pecuniaria è ridotta della metà.

     4. La presentazione della dichiarazione oltre il termine stabilito all'art. 6, comma 1, della presente legge, è punita con la pena pecuniaria da L. 100.000 (centomila) a L. 500.000 (cinquecentomila).

     5. L'omissione della dichiarazione e la presentazione di essa con indicazioni inesatte sono punite con la pena pecuniaria da L. 200.000 (duecentomila) a L. 1.000.000 (unmilione).

     6. Fermi restando l'applicazione della disciplina sanzionatoria per violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive integrazioni e modificazioni, e l'obbligo di procedere alla bonifica e alla rimessa in pristino dell'area, i soggetti individuati nell'art. 3, commi 2 e 3 sono tenuti al pagamento del tributo determinato ai sensi della presente legge, degli interessi moratori, di cui al comma 2, e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo.

     7. Per i soggetti individuati nell'art. 3, commi 2 e 3, si applicano, altresì, le pene pecuniarie previste ai commi 1 e 5 del presente articolo.

     8. In sede di prima applicazione della presente legge, l'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, di cui al precedente art. 3, comma 3, sono esenti dalla responsabilità relativamente alle sanzioni previste dall'art. 8, commi 6 e 7, della presente legge, qualora gli stessi provvedano entro il 30 giugno 1996 alla presentazione, presso gli uffici interessati della regione e/o della provincia territorialmente competente, della relativa denuncia nella quale deve essere certificato, mediante dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi degli articoli 4 e 20, della legge 4 gennaio 1968, n. 15 «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme», lo stato di fatto al momento della denuncia. Le dichiarazioni mendaci sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 26 della citata legge n. 15/1968.

     9. In mancanza della certificazione richiesta al comma 8 o a seguito di dichiarazione mendace si procederà alla determinazione del tributo dovuto sul quantitativo totale dei rifiuti depositati nella discarica abusiva, con le modalità previste ai commi 13, 14 e 15 del presente articolo.

     10. Nel caso in cui i soggetti obbligati ostacolino, in qualunque modo, agli aventi diritto l'espletamento delle facoltà previste all'art. 7, comma 15, della presente legge, si applica a loro carico la sanzione amministrativa da L. 1.000.000 (unmilione) a L. 10.000.000 (diecimilioni).

     11. Per quanto previsto al comma 10 del presente articolo, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 «Modifiche al sistema penale».

     12. Nella determinazione delle pene pecuniarie e delle sanzioni amministrative fissate dalla legge tra un limite minimo e un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

     13. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento dell'abbandono, scarico o deposito incontrollato, di una quantità di rifiuti, ivi compresi quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della presente legge, questi si presumono conferiti, abbandonati, scaricati o depositati alla data della redazione del processo verbale di constatazione di cui all'art. 7, comma 3, della presente legge.

     14. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il quantitativo di rifiuti conferiti in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata, ivi compresi quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della presente legge, lo stesso si presume sulla base del volume dei rifiuti rapportato a un fattore di conversione peso/volume pari a 1,2.

     15. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare la qualità dei rifiuti conferiti in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata, ivi compresi quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della presente legge, agli stessi si applica l'imposta unitaria massima vigente per chilogrammo.

     16. Avverso la presunzione di cui commi 13, 14 e 15 del presente articolo è ammessa la prova contraria da parte dei soggetti interessati.]

 

     Art. 9. (Riscossione coattiva - Iscrizione a ruolo). [9]

     [1. Qualora l'interessato non abbia assolto la propria obbligazione come stabilita dall'ordinanza ingiunzione, si procederà alla riscossione coattiva, con le maggiorazioni previste, mediante la iscrizione nei ruoli esattoriali, come disciplinato dagli artt. 63 e seguenti del decreto del presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 «Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657».]

 

     Art. 10. (Tutela giurisdizionale). [10]

     [1. Le controversie concernenti il tributo speciale di cui all'art. 2 della presente legge, appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 «Revisione della disciplina del contenzioso tributario» e dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 della l. 30 dicembre 1991, n. 413», come modificati dall'art. 3, commi 36 e 37, della legge statale.

     2. Il ricorso davanti la competente commissione tributaria deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto che si intende impugnare e, comunque, nei termini stabiliti dalla normativa statale di riferimento di cui al comma 1, e successive modificazioni e integrazioni, se dalla stessa diversamente determinati.]

 

     Art. 11. (Decadenza e rimborsi). [11]

     [1. Le somme versate a titolo di adempimento delle disposizioni di cui alla presente legge, sono rimborsate quando risultano indebitamente o erroneamente pagate. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi, se espressamente richiesti, nella misura prevista per l'interesse legale, a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza, da inoltrare alla competente struttura tributaria della regione Lombardia.

     2. In caso di presentazione dell'istanza di rimborso a mezzo plico postale, farà fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

     3. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'importo indebitamente o erroneamente versato da utilizzare per il pagamento del tributo dovuto per le successive scadenze, previa autorizzazione del dirigente della struttura tributaria della regione Lombardia.

     4. In deroga a quanto disposto dalla legge regionale 24 agosto 1977, n. 38 «Abbandono delle pene pecuniarie di modesto valore», non si procede al recupero, né si fa luogo al rimborso, di somme inferiori a L. 20.000 (ventimila), comprensive di eventuali sanzioni, interessi e oneri accessori. Se gli importi superano L. 20.000 (ventimila), gli stessi sono dovuti o sono rimborsabili per l'intero ammontare.]

 

     Art. 12. (Prescrizione). [12]

     [1. Il credito della regione per l'accertamento del tributo speciale di cui all'art. 2 della presente legge, si prescrive in cinque anni a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della relativa dichiarazione annuale di cui al precedente art. 6. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito.

     2. Il diritto a riscuotere le somme per le violazioni punite con sanzioni amministrative non tributarie si prescrive, ai sensi dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel termine di cinque anni dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

     3. La prescrizione del credito per la riscossione del tributo è interrotta quando viene esercitata l'azione penale; in tal caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.]

 

     Art. 13. (Norma finanziaria). [13]

     1. Ai fini dell'introito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'art. 2, si provvede con il capitolo 1.1.4144 «Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi» dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 e successivi.

     2. Alla devoluzione alle province della quota loro spettante per gli anni 1997 e successivi, come indicato dall'art. 1, lett. c), si fa fronte mediante utilizzo delle somme annualmente stanziate sul capitolo 1.3.1.1.4146 «Quota del tributo speciale per il deposito in discarica da attribuire alle province» dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1997 e successivi.

     3. La quota spettante alle province, di cui al comma 2, viene ripartita, mediante deliberazione della giunta regionale, tra le province stesse in ragione del gettito derivante dalla tassazione dei quantitativi di rifiuti conferiti nelle discariche e negli impianti di incenerimento ubicati nel territorio provinciale.

     4. L'erogazione alle provincie della quota di cui ai commi 2 e 3, avviene, per l'anno d'imposta 1997, sulla base del consuntivo delle relative dichiarazioni annuali, di cui all'art. 6 della presente legge e comunque non oltre il 30 aprile 1998.

     5. Per l'anno 1998 e successivi, la quota spettante alle province, di cui ai commi 2 e 3, viene erogata trimestralmente, nella misura dell'80% di quanto riscosso nei corrispondenti trimestri dell'anno precedente. Entro il mese di marzo dell'anno successivo si provvederà all'assegnazione definitiva alle singole province della quota a saldo, sulla base delle dichiarazioni annuali, di cui all'art. 6 della presente legge, operando le dovute compensazioni anche a carico degli acconti dell'anno in corso.

     6. Alla spesa per gli interventi in campo ambientale volti ad incentivare la minor produzione di rifiuti ed il recupero di materia ed energia, di cui all'art. 1 lett. d), si provvede con le risorse stanziate annualmente sul capitolo 4.3.1.2.4250 «Spese per l'attuazione di programmi ambientali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 e successivi.

     7. Le risorse di cui agli stanziamenti previsti al comma 6 vengono utilizzate nel rispetto delle priorità indicate nel documento di programmazione economico finanziaria regionale (DPEFR) secondo i criteri determinati dalla Giunta regionale [14].

     8. In conformità con quanto previsto nella deliberazione di cui al comma 7, la giunta regionale dispone dell'impiego delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo.

     9. All'introito delle sanzioni previste dall'art. 8, si provvede con il capitolo 3.4.257 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 e successivi.

     10. Alla devoluzione alle provincie della quota relativa all'anno 1996, si farà fronte con successivo provvedimento di legge tenendo conto dell'effettivo introito.

 

     Art. 14. (Norma transitoria). [15]

     [1. Entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche e di impianti di incenerimento, ai sensi della legislazione statale e regionale vigente in materia, devono trasmettere alla struttura tributaria regionale gli atti relativi alle autorizzazioni già rilasciate.

     2. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche e d'impianti di incenerimento, ai sensi della legislazione statale e regionale vigente in materia, sono tenuti a trasmettere alla struttura tributaria regionale gli atti relativi alle nuove autorizzazioni entro tenta giorni dal rilascio, nonché, entro lo stesso termine, a comunicare le modifiche alle autorizzazioni in essere.

     3. Per l'anno 1996 il tributo è dovuto secondo le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 38, della legge statale.

     4. Per i processi verbali di constatazione di cui al precedente art. 7, redatti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di trenta giorni, previsto dal medesimo articolo, commi 7 e 8, decorre dalla predetta data.

     5. L'applicazione delle sanzioni, di cui all'art. 8, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le sanzioni di cui all'art. 8, non si applicano nei confronti dei gestori di discariche o di impianti di incenerimento che abbiano provveduto, alle scadenze previste dall'art. 3, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni, a versare il tributo, previsto per i rifiuti di cui all'art. 4, comma 3, lett. a), della presente legge, nella misura minima di L. 2 al chilogrammo, qualora gli stessi abbiano provveduto a saldare la differenza dovuta ai sensi dell'art. 1 del decreto ministero dell'ambiente 18 luglio 1996, non oltre il 31 gennaio 1997.

     6. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge statale.]

 

     Art. 15. (Dichiarazione d'urgenza). [16]

     [1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della costituzione e 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia (BURL).]


[1] Articolo abrogato dall’art. 99 della L.R. 14 luglio 2003, n. 10, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[2] Articolo abrogato dall’art. 99 della L.R. 14 luglio 2003, n. 10, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[3] Articolo abrogato dall’art. 99 della L.R. 14 luglio 2003, n. 10, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[4] Articolo abrogato dall’art. 99 della L.R. 14 luglio 2003, n. 10, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[5] Articolo abrogato dall’art. 99 della L.R. 14 luglio 2003, n. 10, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[6] Articolo abrogato dall’art. 99 della L.R. 14 luglio 2003, n. 10, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[7] Articolo abrogato dall’art. 99 della L.R. 14 luglio 2003, n. 10, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[8] Articolo abrogato dall’art. 99 della L.R. 14 luglio 2003, n. 10, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[9] Articolo abrogato dall’art. 99 della L.R. 14 luglio 2003, n. 10, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[10] Articolo abrogato dall’art. 99 della L.R. 14 luglio 2003, n. 10, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[11] Articolo abrogato dall’art. 99 della L.R. 14 luglio 2003, n. 10, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[12] Articolo abrogato dall’art. 99 della L.R. 14 luglio 2003, n. 10, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[13] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 8 agosto 2016, n. 22.

[14] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.

[15] Articolo abrogato dall’art. 99 della L.R. 14 luglio 2003, n. 10, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[16] Articolo abrogato dall’art. 99 della L.R. 14 luglio 2003, n. 10, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.