§ 3.1.179 - L.R. 25 marzo 2016, n. 7.
Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:25/03/2016
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Modifiche agli articoli 2 e 5 e all'allegato A della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 e all'allegato A della l.r. 32/2015)
Art. 2.  (Modifiche ai Titoli II, III, IV, VIII, VIII bis, VIII ter, VIII quater, IX, X e XI della l.r. 31/2008)
Art. 3.  (Modifiche alla l.r. 26/1993)
Art. 4.  (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 5.  (Norma finanziaria)
Art. 6.  (Entrata in vigore)


§ 3.1.179 - L.R. 25 marzo 2016, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 della l.r. 32/2015.

(B.U. 29 marzo 2016, n. 13, suppl.)

 

Art. 1. (Modifiche agli articoli 2 e 5 e all'allegato A della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 e all'allegato A della l.r. 32/2015)

1. Alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni') sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

'5. Restano confermati in capo alle province le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni oggetto di riordino, comprese quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca di cui all'allegato A. Il fabbisogno di personale di vigilanza, il relativo onere finanziario e l'onere finanziario relativo all'esercizio della funzione, a carico del bilancio regionale, sono definiti con intesa tra la Regione e le province.';

b) al comma 2 dell'articolo 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', nonché le funzioni di polizia amministrativa locale';

c) all'allegato A, in corrispondenza della funzione caccia e pesca, la prima riga è sostituita dalla seguente: 'funzioni amministrative concernenti la caccia, la pesca e gestione delle relative autorizzazioni, con esclusione delle funzioni di polizia amministrativa locale'.

2. Alla legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 'Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni)') sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

'2. Restano confermati in capo alla Città metropolitana di Milano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni oggetto di riordino, comprese quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca di cui all'allegato A. Il fabbisogno di personale di vigilanza, il relativo onere finanziario e l'onere finanziario relativo all'esercizio della funzione, a carico del bilancio regionale, sono definiti con intesa tra la Regione e la Città metropolitana.';

b) al comma 7 dell'articolo 3, le parole 'di cui ai commi 1 e 2' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui al comma 1';

c) all'allegato A, in corrispondenza della funzione caccia e pesca, la prima riga è sostituita dalla seguente: 'funzioni amministrative concernenti la caccia, la pesca e gestione delle relative autorizzazioni, con esclusione delle funzioni di polizia amministrativa locale'.

 

     Art. 2. (Modifiche ai Titoli II, III, IV, VIII, VIII bis, VIII ter, VIII quater, IX, X e XI della l.r. 31/2008)

1. Al Titolo II della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dell'articolo 2, le parole 'dalle province' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla provincia di Sondrio';

b) al comma 1 dell'articolo 3, le parole ', da parte della Regione e delle province,' sono soppresse;

c) al comma 6 dell'articolo 3, le parole 'Le province partecipano' sono sostituite dalle seguenti: 'La provincia di Sondrio partecipa,' e le parole 'dei sistemi agricoli provinciali' sono sostituite dalle seguenti: 'del sistema agricolo provinciale';

d) alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 4, le parole 'regionali, provinciali, comunali e di altri enti pubblici' sono soppresse;

e) al comma 2 quinquies dell'articolo 4 ter, le parole 'le Province' sono sostituite dalle seguenti: 'la provincia di Sondrio';

f) il comma 5 dell'articolo 5 è abrogato;

g) al comma 3 bis dell'articolo 8, le parole 'alle province' sono sostituite dalle seguenti: 'alla provincia di Sondrio';

h) all'alinea del comma 4 dell'articolo 9, le parole 'articolato per province e' sono soppresse;

i) alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 9, le parole 'in capo alle province' sono sostituite dalle seguenti: 'in capo alla provincia di Sondrio';

j) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 bis, le parole 'dalle province' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla provincia di Sondrio';

k) il comma 6 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

'6. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio esercitano le funzioni amministrative riguardanti la realizzazione di percorsi enogastronomici.';

l) al comma 1 dell'articolo 15, le parole 'le province' sono sostituite dalle seguenti: 'la provincia di Sondrio';

m) al comma 1 bis dell'articolo 19, le parole 'sulla base dell'istruttoria compiuta dalle province territorialmente competenti' sono sostituite dalle seguenti: 'sulla base dell'istruttoria compiuta dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio e direttamente per la restante parte';

n) al comma 4 dell'articolo 24, le parole 'le province e' sono soppresse ed è aggiunto il seguente periodo: 'La stessa facoltàè attribuita alla Regione relativamente alle aree di cui al comma 1 bis.';

o) al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 24, le parole 'sono conferite alle province' sono sostituite dalle seguenti: 'sono esercitate dalla Regione'.

2. Al Titolo III della l.r. 31/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell'articolo 34 è sostituita dalla seguente: 'Competenze';

b) l'alinea del comma 1 dell'articolo 34 è sostituito dal seguente: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio svolgono le funzioni amministrative concernenti:';

c) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 34, le parole ', comprese le attività di vigilanza e controllo,' sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'fatte salve le funzioni di vigilanza e controllo esercitate dalle province';

d) dopo il comma 1 dell'articolo 34 è inserito il seguente:

'1 bis. Le funzioni di vigilanza e controllo spettanti alle province in materia di caccia e pesca sono esercitate, a esclusione della provincia di Sondrio, in raccordo con le competenti strutture regionali e sono svolte dal personale dei contingenti determinati da Regione Lombardia con le modalità e le qualifiche previste dalle norme nazionali e regionali di riferimento.';

e) l'alinea del comma 2 dell'articolo 34 è sostituito dal seguente: 'Fatte salve le disposizioni di cui al Titolo IV, la provincia di Sondrio e le comunità montane, per i relativi territori, e la Regione per il restante territorio svolgono le funzioni amministrative concernenti:';

f) dopo il comma 2 dell'articolo 34 è inserito il seguente:

'2 bis. La Regione esercita le funzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 assicurando, anche tramite i propri uffici territoriali, la diffusione sul territorio dei servizi erogati.';

g) al comma 1 dell'articolo 39, le parole 'le province e' sono soppresse;

h) al comma 2 dell'articolo 39, le parole 'alle province e' sono soppresse.

3. Al Titolo IV della l.r. 31/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 41, le parole 'le province' sono sostituite dalle seguenti: 'la provincia di Sondrio';

b) al comma 2 dell'articolo 41, le parole 'Le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';

c) al comma 3 dell'articolo 41, le parole 'Le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione, la provincia di Sondrio,';

d) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 43, le parole 'dalle province, dalle comunità montane o unioni di comuni e dagli enti gestori di parchi e riserve regionali, per il territorio di rispettiva competenza,' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla provincia di Sondrio, dalle comunità montane o unioni di comuni e dagli enti gestori di parchi e riserve regionali, per i relativi territori, o dalla Regione per il restante territorio,';

e) dopo il primo periodo del comma 2 dell'articolo 43 è inserito il seguente: 'Ai fini del riparto di competenze sono fatte salve le intese di cui all'articolo 5, comma 6, della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni').';

f) al comma 4 dell'articolo 44, le parole 'le province, le comunità montane o le Unioni di comuni e gli enti gestori di parchi e riserve regionali, per il territorio di rispettiva competenza,' sono sostituite dalle seguenti: 'La provincia di Sondrio, le comunità montane o le unioni di comuni, gli enti gestori di parchi e riserve regionali, per i relativi territori, e la Regione per il restante territorio,';

g) al comma 6 bis dell'articolo 44, le parole 'dalle province e dalle comunità montane o unioni di comuni, per il territorio di loro competenza' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla provincia di Sondrio e dalle comunità montane o unioni di comuni, per i relativi territori, e dalla Regione per il restante territorio';

h) al comma 1 dell'articolo 47, le parole 'la Regione e le province' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione e la provincia di Sondrio';

i) il comma 2 dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:

'2. La provincia di Sondrio, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi, per i relativi territori, e la Regione, per il restante territorio, predispongono, sentiti i comuni interessati, i piani di indirizzo forestale per la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali.';

j) il comma 4 dell'articolo 47, è sostituito dal seguente:

'4. I piani di indirizzo forestale di cui al comma 2 e le loro varianti sono approvati dalla provincia di Sondrio, per il relativo territorio, previo parere obbligatorio della Regione, e dalla Regione per il restante territorio; i medesimi piani sono validi per un periodo variabile tra i dieci e i quindici anni.';

k) al comma 6 dell'articolo 47, le parole 'e dalle province nel territorio di rispettiva competenza' sono sostituite dalle seguenti: 'e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio';

l) al comma 7 dell'articolo 47, le parole 'sentite le province' sono sostituite dalle seguenti: 'sentita la provincia di Sondrio';

m) al comma 4 dell'articolo 49 e al comma 3 dell'articolo 55, le parole 'le province' sono sostituite dalle seguenti: 'la provincia di Sondrio';

n) al comma 6 dell'articolo 56, le parole 'La Regione trasferisce alle province fondi per il finanziamento dei servizi ambientali erogati dai consorzi forestali' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione trasferisce alla provincia di Sondrio, per il relativo territorio, ed eroga direttamente, nel restante territorio, fondi per il finanziamento dei servizi svolti dai consorzi forestali';

o) al comma 1 dell'articolo 58, le parole ', sentite le province,' sono sostituite dalle seguenti: ', sentiti la provincia di Sondrio,';

p) il comma 2 dell'articolo 59 è sostituito dal seguente:

'2. La provincia di Sondrio, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi, per i relativi territori, e la Regione per il restante territorio, predispongono, compatibilmente con i regimi di tutela ambientale e i relativi strumenti di pianificazione, piani di viabilità agro-silvo-pastorale, nell'ambito dei piani di indirizzo forestale, allo scopo di razionalizzare le infrastrutture e di valorizzare la interconnessione della viabilità esistente.';

q) al comma 12 dell'articolo 61, le parole da 'Le sanzioni' a 'riserve regionali' sono sostituite dalle seguenti: 'Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 11 sono irrogate, secondo le rispettive competenze, dalla Regione, dalla provincia di Sondrio, dalle comunità montane, dalle unioni dei comuni, dai comuni e dagli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali'.

4. Al Titolo VIII della l.r. 31/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 103, le parole 'I comuni, le province e le comunità montane' sono sostituite dalle seguenti: 'I comuni, le comunità montane, la provincia di Sondrio e la Regione';

b) all'alinea del comma 1 dell'articolo 115, le parole 'sono conferite' sono sostituite dalle seguenti: 'sono esercitate';

c) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 115, le parole 'alle province limitatamente' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio, in relazione';

d) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 115, le parole 'alle province e agli enti gestori dei parchi regionali, per i territori di rispettiva competenza, limitatamente' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla provincia di Sondrio e dagli enti gestori dei parchi regionali, per i relativi territori, in relazione';

e) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 115, le parole 'alle province, agli enti gestori dei parchi regionali e alle comunità montane, per i territori di rispettiva competenza, limitatamente' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla provincia di Sondrio, dagli enti gestori dei parchi regionali, dalle comunità montane, per i relativi territori, e dalla Regione, per il restante territorio, in relazione';

f) al comma 3 dell'articolo 117, le parole 'Le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La provincia di Sondrio';

g) al comma 1 dell'articolo 118, le parole 'le province' sono sostituite dalle seguenti: 'la provincia di Sondrio';

h) al comma 2 dell'articolo 120, le parole 'dalle province' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio';

i) il comma 1 dell'articolo 121 è sostituito dal seguente:

'1. L'idoneità alla ricerca e alla raccolta del tartufo è conseguita mediante superamento di specifiche prove d'esame da tenersi presso la provincia di Sondrio, per i candidati residenti nel relativo territorio, e presso la Regione per i candidati residenti nel restante territorio regionale. I non residenti nella Regione possono sostenere l'esame presso la provincia di Sondrio o la Regione.';

j) alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 121, le parole 'il dirigente provinciale' sono sostituite dalle seguenti: 'un dirigente regionale o della provincia di Sondrio';

k) alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 121, le parole 'dalla provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla provincia di Sondrio o dalla Regione';

l) al comma 6 dell'articolo 121, le parole 'Le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';

m) al comma 7 dell'articolo 121, le parole 'alla tesoreria della provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'alla tesoreria della provincia di Sondrio o alla tesoreria regionale';

n) al comma 8 dell'articolo 121, le parole 'Le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione, la provincia di Sondrio';

o) al comma 1 dell'articolo 124, le parole 'alle province, agli enti gestori dei parchi regionali e alle comunità montane' sono sostituite dalle seguenti: 'alla provincia di Sondrio, agli enti gestori dei parchi regionali e alle comunità montane, per i relativi territori, e alla Regione per il restante territorio'.

5. Al Titolo VIII bis della l.r. 31/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 130 ter le parole 'alla provincia competente territorialmente' sono sostituite dalle seguenti: 'alla provincia di Sondrio, se le superfici vitate si trovano nel relativo territorio, o alla Regione negli altri casi';

b) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 130 quinquies, le parole 'alla provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'alla Regione o alla provincia di Sondrio per il relativo territorio';

c) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 130 quinquies, le parole 'la provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'la stessa amministrazione di cui alla lettera a)';

d) al primo periodo del comma 5 dell'articolo 130 quinquies, le parole 'Le province competenti per territorio svolgono la vigilanza' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio vigilano';

e) al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 130 quinquies, le parole 'Alle province' sono sostituite dalle seguenti: 'Agli stessi enti'.

6. Al Titolo VIII ter della l.r. 31/2008è apportata la seguente modifica:

a) al comma 5 dell'articolo 130 septies, le parole 'alle province' sono sostituite dalle seguenti: 'alla Regione e alla provincia di Sondrio per il relativo territorio,'.

7. Al Titolo VIII quater della l.r. 31/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 130 nonies è sostituito dal seguente:

'1. L'attività di vigilanza e controllo sul rispetto dei programmi di azione, incluse le decisioni comunitarie in materia di deroghe, e delle linee guida è esercitata dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio; agli stessi enti compete l'accertamento delle violazioni.';

b) al comma 4 dell'articolo 130 nonies, le parole 'alla Regione 'sono sostituite dalle seguenti: 'alla Regione e alla provincia di Sondrio per il relativo territorio'.

8. Al Titolo IX della l.r. 31/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 132 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Alla Regione competono, inoltre, le funzioni che richiedono accordi con altre Regioni.';

b) al comma 2 dell'articolo 132, le parole 'Le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio' e la parole 'ad esclusione delle funzioni espressamente riservate alla Regione e di quelle che richiedono accordi con altre regioni' sono soppresse;

c) il comma 3 dell'articolo 132 è sostituito dal seguente:

'3. Le funzioni amministrative relative ad acque di interesse comune degli enti di cui al comma 2 sono esercitate dai medesimi enti.';

d) al comma 4 dell'articolo 132, le parole 'Le province possono adottare regolamenti relativi' sono sostituite dalle seguenti: 'La provincia di Sondrio può adottare un regolamento relativo';

e) al comma 5 dell'articolo 132, le parole 'delle province' sono sostituite dalle seguenti: 'della provincia di Sondrio';

f) al comma 1 dell'articolo 133, le parole 'Le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';

g) al comma 3 dell'articolo 133, le parole 'alla provincia competente per territorio' sono sostituite dalle seguenti: 'alla Regione o alla provincia di Sondrio per il relativo territorio';

h) al comma 4 dell'articolo 133, le parole 'la provincia elabora' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio elaborano' e le parole 'ne affida' sono sostituite dalle seguenti: 'ne affidano';

i) al comma 5 dell'articolo 133, le parole 'La provincia, sentita la consulta provinciale della pesca prevista dall'articolo 135, comma 10, espropria' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, sentite le rispettive consulte della pesca, espropriano';

j) al comma 6 dell'articolo 133, le parole 'dalla provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio,';

k) al comma 7 dell'articolo 133, le parole 'La provincia può' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono';

l) al comma 8 dell'articolo 133, le parole 'le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';

m) al comma 1 dell'articolo 134, le parole 'La provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio' e la parola 'può' è sostituita dalla seguente: 'possono';

n) al comma 2 dell'articolo 134, le parole 'Nel rispetto della carta ittica provinciale, la provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'Nel rispetto delle carte ittiche, la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio' e la parola 'può' è sostituita dalla seguente: 'possono';

o) al comma 2 dell'articolo 134, le parole 'tutto o in parte' sono sostituite dalla seguente: 'tratti';

p) al comma 6 dell'articolo 134, le parole 'Le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';

q) la rubrica dell'articolo 135 è sostituita dalla seguente: 'Consulte della pesca';

r) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 135 è sostituita dalla seguente:

'b) dal presidente della provincia di Sondrio o da un suo delegato';

s) il primo periodo del comma 10 dell'articolo 135 è sostituito dal seguente: 'La provincia di Sondrio e la Regione provvedono rispettivamente alla costituzione di una consulta provinciale della pesca e di consulte territoriali della pesca il cui territorio di riferimento corrisponde a quello di competenza degli uffici territoriali regionali.';

t) dopo il comma 10 dell'articolo 135 è aggiunto il seguente:

'10 bis. In relazione ai temi trattati, i lavori della consulta regionale della pesca sono di norma organizzati in modo che sia assicurato un adeguato coinvolgimento delle consulte territoriali della pesca.';

u) al punto 3 della lettera d) del comma 1 dell'articolo 136, le parole 'con la Regione e le province' sono sostituite dalle seguenti: 'con la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';

v) al punto 5 della lettera d) del comma 1 dell'articolo 136, le parole 'con le province' sono sostituite dalle seguenti: 'con la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';

w) il comma 7 dell'articolo 137 è sostituito dal seguente:

'7. La provincia di Sondrio provvede alla classificazione delle acque di tipo A, B e C interamente situate nel proprio territorio. La Regione provvede alla classificazione delle acque di tipo A, B e C in tutti gli altri casi.';

x) il comma 8 dell'articolo 137 è abrogato;

y) il comma 9 dell'articolo 137 è sostituito dal seguente:

'9. La classificazione delle acque operata dalla provincia di Sondrio è trasmessa alla Regione entro trenta giorni dall'approvazione.';

z) al comma 10 dell'articolo 137, le parole 'e sentite le province interessate' sono soppresse;

aa) la rubrica dell'articolo 138 è sostituita dalla seguente: 'Strumenti di programmazione e pianificazione per la gestione ittica';

bb) all'alinea del comma 1 dell'articolo 138, le parole 'strumenti di programmazione, indirizzo e ricognizione' sono sostituite dalle seguenti: 'strumenti di programmazione, indirizzo, ricognizione e pianificazione';

cc) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 138 è sostituita dalla seguente:

'b) carta ittica regionale, redatta sulla base delle caratterizzazioni effettuate in attuazione della direttiva 2000/60/CE e sulla base della carta ittica della provincia di Sondrio, per il relativo territorio; la carta ittica regionale contiene la ricognizione delle specie ittiche presenti nel territorio regionale distinte in autoctone e alloctone e la rappresentazione dello stato delle comunità ittiche dei principali corpi idrici lombardi, nonché l'individuazione dei corpi idrici con l'indicazione della lunghezza, della larghezza e della portata d'acque in scala 1:50.000 e l'individuazione delle vocazioni ittiogeniche delle acque in base alle loro caratteristiche chimico-fisiche e biologiche attuali e potenziali con l'indicazione, per le acque di tipo A e B, della consistenza della fauna ittica;';

dd) dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 138 è inserita la seguente:

'c bis) piano ittico regionale, redatto sulla base del documento tecnico regionale e della carta ittica regionale, contenente, per quanto attiene alla acque regionali e con esclusione di quelle della provincia di Sondrio:

1. l'indicazione, a fini ricognitivi, delle acque interessate da diritti esclusivi di pesca, da diritti demaniali esclusivi di pesca, da usi civici, o da altri vincoli di riserva di pesca di qualsiasi natura;

2. le eventuali espropriazioni e le convenzioni inerenti a diritti esclusivi di pesca;

3. l'utilizzazione dei diritti demaniali esclusivi di pesca;

4. le concessioni in atto di piscicoltura e acquacoltura;

5. l'individuazione delle zone, costituite o da costituire, destinate alla protezione, al ripopolamento e alla tutela ittica, nonché la durata della destinazione;

6. l'individuazione dei tratti di acque, classificate ai fini della pesca, nei quali si possono svolgere gare e manifestazioni di pesca;

7. le particolari regolamentazioni di tratti di corpi d'acqua che permettono il raggiungimento di finalità di miglioramento, incremento o difesa della fauna ittica, nonché di un coordinato svolgimento della pesca professionale e del controllo del prelievo;

8. le indicazioni relative ai ripopolamenti di fauna ittica che nelle acque di competenza devono essere effettuati periodicamente con specie autoctone;

9. l'individuazione dei tratti di acque ove inibire o limitare la navigazione a motore;

10. l'individuazione dei tratti lacuali nei quali può essere consentita la pesca subacquea;

11. l'individuazione dei tratti di acque ove si svolge in via esclusiva la pesca a mosca, con coda di topo e con la tecnica 'prendi e rilascia';

12. l'organizzazione della vigilanza a tempo pieno per la pesca;

13. la previsione su base triennale dei mezzi finanziari necessari per la gestione del piano.';

ee) alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 138, le parole 'dei piani ed i criteri di ripartizione dei fondi tra le province' sono sostituite dalle seguenti: 'del piano ittico di cui al comma 5';

ff) al comma 3 dell'articolo 138, le parole 'dei piani ittici provinciali di cui al comma 6' sono sostituite dalle seguenti: 'del piano ittico della provincia di Sondrio';

gg) all'alinea del comma 4 dell'articolo 138, le parole 'sentite le province' sono sostituite dalle seguenti: 'sentita la provincia di Sondrio';

hh) alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 138, le parole 'delle carte ittiche provinciali' sono sostituite dalle seguenti: 'della carta ittica regionale e della carta ittica della provincia di Sondrio';

ii) alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 138, la parola 'alle carte e ai piani ittici provinciali' sono sostituite dalle seguenti: 'alla carta e al piano ittico della provincia di Sondrio';

jj) al comma 5 dell'articolo 138, le parole 'Le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La provincia di Sondrio'; le parole 'sulla base delle rispettive carte ittiche' sono sostituite dalle seguenti: 'sulla base della propria carta ittica' e la parola 'predispongono' è sostituita dalla seguente: 'approva';

kk) il comma 7 dell'articolo 138 è sostituito dal seguente:

'7. Per quanto attiene ai ripopolamenti di fauna ittica di cui al comma 6, lettera h), e al comma 1, lettera c bis), punto 8, la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, nei casi specifici e in particolari ambienti, secondo quanto previsto dalle carte ittiche, sentite le rispettive consulte territoriali e provinciale della pesca, possono effettuare ripopolamenti con le specie alloctone ammissibili previste dal documento tecnico regionale.';

ll) alinea del comma 8 dell'articolo 138 è sostituito dal seguente:

'8. La provincia di Sondrio approva la carta delle vocazioni ittiche che comprende:';

mm) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 139, dopo le parole 'lettera e)' sono inserite le seguenti: 'e all'articolo 138, comma 1, lettera c bis), punto 8';

nn) al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 139, le parole 'della provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'della Regione e della provincia di Sondrio per il relativo territorio';

oo) al primo periodo del comma 3 dell'articolo 139, dopo le parole 'lettera e)' sono inserite le seguenti: 'e all'articolo 138, comma 1, lettera c bis), punto 8';

pp) al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 139, le parole 'le province' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';

qq) il comma 4 dell'articolo 139 è sostituito dal seguente:

'4. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, in casi di necessità e urgenza, possono istituire provvisoriamente zone di sola protezione e tutela ittica anche al di fuori dei piani ittici';

rr) al comma 5 dell'articolo 139, le parole 'nelle acque di competenza provinciale sono disposti dalla provincia medesima' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla provincia di Sondrio nelle acque di sua competenza';

ss) al comma 6 dell'articolo 139, le parole 'La provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio' e la parola 'può' è sostituita dalla seguente: 'possono';

tt) al comma 7 dell'articolo 139, le parole 'La provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio' e la parola 'interviene' è sostituita dalla seguente: 'intervengono';

uu) al secondo periodo del comma 8 dell'articolo 139, le parole 'La provincia competente per territorio esercita' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio esercitano';

vv) al comma 2 dell'articolo 140, le parole 'La provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio' e la parola 'approva' è sostituita dalla seguente: 'approvano';

ww) al comma 3 dell'articolo 140, le parole 'La provincia dispone' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio dispongono';

xx) al comma 4 dell'articolo 140, le parole 'La provincia, previa comunicazione alla Regione, può' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono';

yy) al comma 5 dell'articolo 140, le parole 'della provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'dell'ente';

zz) alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 140, le parole 'dalla provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio' e le parole 'della carta ittica provinciale' sono sostituite dalle seguenti: 'delle carte ittiche';

aaa) al comma 3 dell'articolo 141, le parole 'agli uffici provinciali competenti in materia di pesca' sono sostituite dalle seguenti: 'agli uffici competenti in materia di pesca della Regione e della provincia di Sondrio per il relativo territorio';

bbb) al comma 5 dell'articolo 141, le parole 'alla provincia competente per territorio' sono sostituite dalle seguenti: 'alla Regione o alla provincia di Sondrio per il relativo territorio';

ccc) al comma 6 dell'articolo 141, le parole 'la provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio' e la parola 'impartisce' è sostituita dalla seguente: 'impartiscono';

ddd) al comma 7 dell'articolo 141, le parole 'dalla provincia interessata' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio';

eee) al comma 8 dell'articolo 141, le parole 'alla provincia competente' sono sostituite dalle seguenti: 'all'ente competente';

fff) al comma 1 dell'articolo 142, le parole 'La Regione e le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';

ggg) al comma 1 dell'articolo 143, le parole 'La Regione e le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';

hhh) al comma 3 dell'articolo 144, le parole 'dalla Città metropolitana di Milano e dalla provincia di Sondrio per i territori di rispettiva competenza e dalla Regione per la restante parte del territorio' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio' e le parole 'dalle province' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio';

iii) alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 146, le parole 'sotto il controllo della provincia' sono soppresse;

jjj) il comma 2 dell'articolo 146, è sostituito dal seguente:

'2. Altri divieti particolari possono essere disposti, anche per periodi limitati, per le acque di competenza, dalla Regione e, sentita la direzione regionale competente, dalla provincia di Sondrio.';

kkk) alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 147, le parole 'piani ittici provinciali' sono sostituite dalle seguenti: 'piani ittici';

lll) al comma 5 dell'articolo 147, le parole 'alla provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'all'ufficio';

mmm) il comma 6 dell'articolo 147 è sostituito dal seguente:

'6. L'accertamento delle infrazioni compete alle province. L'irrogazione delle sanzioni compete alla Regione o alla provincia di Sondrio per il relativo territorio.';

nnn) al comma 7 dell'articolo 147, le parole 'dalle province' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio';

ooo) al comma 10 dell'articolo 147, le parole 'dei piani ittici provinciali' sono sostituite dalle seguenti: 'dei piani ittici regionale e della provincia di Sondrio';

ppp) al comma 7 dell'articolo 148, le parole 'alla provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'alla provincia di Sondrio' e le parole 'dalla provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'dagli stessi enti'.

9. Al Titolo X della l.r. 31/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 152, le parole 'dalla provincia nel cui territorio si svolge l'attività agrituristica' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla provincia di Sondrio, per le attività agrituristiche svolte nel relativo territorio, e dalla Regione, per le attività agrituristiche svolte nella restante parte del territorio,';

b) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 152 è sostituito dal seguente: 'Nel caso di attività agrituristiche svolte in più territori, la competenza al rilascio della connessione si determina in base all'attività agrituristica principale.';

c) il comma 1 dell'articolo 153 è sostituito dal seguente:

'1. E' istituito presso la Giunta regionale l'elenco degli operatori agrituristici.';

d) al comma 2 dell'articolo 153, le parole 'nella provincia stessa' sono soppresse;

e) al comma 3 dell'articolo 153, le parole 'dalla provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio,';

f) al comma 4 dell'articolo 153, le parole 'La provincia cura e aggiorna' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio curano e aggiornano';

g) al comma 6 dell'articolo 153, le parole 'alla provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'alla Regione o alla provincia di Sondrio per il relativo territorio';

h) al comma 8 dell'articolo 154, le parole 'alla provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'alla Regione o alla provincia di Sondrio per il relativo territorio';

i) al comma 1 dell'articolo 159, le parole 'sentite le province' sono sostituite dalle seguenti: 'sentita la provincia di Sondrio per il relativo territorio';

j) al comma 2 dell'articolo 160, le parole 'con le province e' sono soppresse;

k) dopo il comma 2 dell'articolo 160 è aggiunto il seguente:

'2 bis. Le azioni regionali di cui al comma 2 relative al territorio della provincia di Sondrio sono promosse in accordo con la provincia stessa.';

l) al comma 2 dell'articolo 161, le parole 'delle province' sono sostituite dalle seguenti: 'della provincia di Sondrio';

m) al comma 1 dell'articolo 162, le parole 'la provincia verifica' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio verificano';

n) al comma 2 dell'articolo 162, le parole 'dalla provincia' sono soppresse;

o) al comma 3 dell'articolo 162, le parole 'le province trasmettono' sono sostituite dalle seguenti: 'la provincia di Sondrio trasmette';

p) al comma 3 bis dell'articolo 163, le parole 'la provincia, su segnalazione del comune, può disporre' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono disporre, su segnalazione dei comuni';

q) al comma 4 dell'articolo 163, le parole 'alla provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'alla Regione o alla provincia di Sondrio per il relativo territorio';

r) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 164, la parola 'provinciale' è soppressa.

10. Al Titolo XI della l.r. 31/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 165, le parole 'La Regione e le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';

b) al comma 3 dell'articolo 165, le parole 'Sono conferite alle province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio esercitano';

c) al comma 3 dell'articolo 167, le parole 'di province' sono sostituite dalle seguenti: 'della provincia di Sondrio per il relativo territorio';

d) al comma 2 dell'articolo 171, le parole 'con l'autorizzazione della Regione o della provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'con l'autorizzazione della Regione o della provincia di Sondrio per il relativo territorio';

e) al comma 2 dell'articolo 175, le parole 'alla provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'alla provincia di Sondrio';

f) al comma 3 dell'articolo 175, le parole 'della provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'della provincia di Sondrio'.

 

     Art. 3. (Modifiche alla l.r. 26/1993)

1. Al Titolo I della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

'1. La Regione esercita, nel rispetto della legge 157/1992, le funzioni di pianificazione, indirizzo, coordinamento, controllo, nonché le funzioni amministrative previste dalla presente legge in materia faunistico-venatoria.';

b) dopo il comma 1 dell'articolo 2è inserito il seguente:

'1 bis. La Regione, nell'esercizio delle funzioni amministrative, assicura, anche tramite i suoi uffici territoriali, la diffusione sul territorio dei servizi erogati.';

c) il comma 2 dell'articolo 2è sostituito dal seguente:

'2. La provincia di Sondrio esercita, per il relativo territorio, nel rispetto della legge 157/1992, le funzioni amministrative in materia faunistico-venatoria secondo quanto previsto dalla presente legge.';

d) al comma 3 dell'articolo 2, le parole 'alle province' sono sostituite dalle seguenti: 'alla provincia di Sondrio';

e) al comma 4 dell'articolo 2, le parole 'La giunta regionale e le province' sono sostituite dalle seguenti: 'Gli enti di cui al presente articolo';

f) all'alinea del comma 1 dell'articolo 3, le parole 'di diciotto membri' sono soppresse;

g) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

'b) tre rappresentanti delle province;';

h) dopo il comma 4 dell'articolo 3è inserito il seguente:

'4 bis. In relazione ai temi trattati, i lavori della consulta sono di norma organizzati in modo da assicurare un adeguato coinvolgimento delle consulte faunistico-venatorie territoriali di cui all'articolo 16.';

i) ai commi 2, 4 e 7 dell'articolo 7, le parole 'Le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';

j) al comma 8 dell'articolo 7, le parole 'La provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio' e la parola 'può' è sostituita dalla seguente: 'possono';

k) al comma 2 dell'articolo 8, le parole 'del servizio faunistico regionale e dalle province, in collaborazione con i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia' sono sostituite dalle seguenti: 'dalle competenti strutture della Regione e della provincia di Sondrio per il relativo territorio, in collaborazione con i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia e con i servizi di vigilanza venatoria, dipendenti dalle province'.

2. Al Titolo II della l.r. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

'3. Il territorio agro-silvo-pastorale della regione, la cui estensione è determinata con deliberazione della Giunta regionale, è destinato:

a) per una quota dal dieci al venti per cento in zona Alpi e per una quota dal venti al trenta per cento nel restante territorio, a protezione della fauna selvatica; in dette quote sono compresi i territori ove è comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni comprese tutte le aree in cui l'esercizio venatorio è vietato dalla presente legge e, in particolare, dalle disposizioni di cui agli articoli 17,18, 37 e 43;

b) per una quota massima del quindici per cento di ciascuna provincia ad ambiti privati di cui agli articoli 19, comma 2, 21 e 38, ivi comprendendo fino all'otto per cento del territorio per le aziende agrituristico-venatorie e fino al tre per cento per le zone di allenamento e addestramento dei cani e per prove e gare cinofile.';

b) dopo il comma 3 dell'articolo 13 è inserito il seguente:

'3 bis La deliberazione di cui al comma 3 acquista efficacia alla data della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.';

c) i commi 4 e 5 dell'articolo 13 sono abrogati;

d) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

'Art. 14. (Piani faunistico-venatori territoriali)

1. La Regione, sulla base della deliberazione di cui all'articolo 13, comma 3, approva, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, il piano faunistico-venatorio territoriale avente i seguenti contenuti minimi:

a) oasi di protezione;

b) zone di ripopolamento e cattura;

c) centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

d) aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie;

e) centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

f) zone e periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani;

g) ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia;

h) criteri per la determinazione dell'indennizzo in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi rustici vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);

i) criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi agricoli, singoli o associati, che si impegnino alla tutela e al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

j) identificazione delle zone in cui sono collocati e collocabili gli appostamenti fissi.

2. Il piano di cui al comma 1 acquista efficacia alla data della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. La provincia di Sondrio, sulla base della deliberazione di cui all'articolo 13, comma 3, approva, per il relativo territorio, il piano faunistico-venatorio territoriale avente i seguenti contenuti minimi:

a) oasi di protezione;

b) zone di ripopolamento e cattura;

c) centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

d) aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie;

e) centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

f) zone e periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani;

g) ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia;

h) criteri per la determinazione dell'indennizzo in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi rustici vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);

i) criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi agricoli, singoli o associati, che si impegnino alla tutela e al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

j) identificazione delle zone in cui sono collocati e collocabili gli appostamenti fissi.

4. Il piano di cui al comma 3 acquista efficacia alla data della pubblicazione sull'albo pretorio.

5. Nei territori di protezione di cui ai commi 1 e 3, lettere a), b) e c) sono vietati l'abbattimento e la cattura a fini venatori e sono previsti interventi per agevolare la sosta e la riproduzione della fauna.

6. Le zone di cui ai commi 1 e 3 devono essere perimetrate con tabelle esenti da tasse regionali:

a) quelle di cui al comma 1, lettere a), b) e c) a cura della Regione;

b) quelle di cui al comma 3, lettere a), b) e c) a cura della provincia di Sondrio;

c) quelle di cui ai commi 1 e 3, lettere d), e), f) e g) a cura dell'ente, associazione o privato preposto alla gestione della singola zona.

7. Le tabelle di segnalazione di divieto o di regimi particolari di caccia devono essere delle dimensioni di cm. 20x30 e collocate lungo tutto il perimetro dei territori interessati in modo che da una tabella siano visibili le due contigue.

8. Gli appostamenti fissi esistenti alla data del 31 dicembre 2005 compresi, a seguito di successiva inclusione, in aree nelle quali è vietata la caccia per effetto dei piani provinciali e successivamente esclusi a seguito di modifica dei piani stessi, nonché dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 3, se riattivati sono soggetti alla disciplina prevista per gli appostamenti fissi preesistenti di cui all'articolo 25, comma 8, seconda parte.';

e) al comma 1 dell'articolo 15, le parole 'Le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';

f) al comma 2 dell'articolo 15, le parole 'dalle province' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio';

g) la rubrica dell'articolo 16 è sostituita dalla seguente: 'Consulte faunistico-venatorie territoriali';

h) il comma 1 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:

1. La Regione e la provincia di Sondrio, per il relativo territorio, possono avvalersi di consulte faunistico-venatorie territoriali, nominate dal Presidente per la provincia di Sondrio e dal Presidente della Giunta regionale per il restante territorio, e composte da un rappresentante per ogni ambito territoriale e per ogni comprensorio alpino di caccia, designato dai rispettivi comitati di gestione, e da tre esperti in problemi faunistici, agricoli e naturalistici, designati dalle rispettive associazioni venatorie, agricole e ambientaliste; le consulte, per il relativo territorio, sono presiedute dal Presidente della provincia di Sondrio o dall'Assessore regionale all'agricoltura anche tramite suo delegato. Il territorio di riferimento delle singole consulte corrisponde a quello di competenza degli Uffici Territoriali Regionali.';

i) al comma 2 dell'articolo 16, le parole 'del consiglio provinciale' sono sostituite dalle seguenti: 'dell'organo consiliare dell'ente che procede alla nomina';

j) al comma 3 dell'articolo 16, le parole 'della provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'della Regione o della provincia di Sondrio';

k) al comma 4 dell'articolo 16, le parole 'delle strutture organizzative provinciali competenti nella materia' sono sostituite dalle seguenti: 'della struttura organizzativa competente della Regione o della provincia di Sondrio';

l) al comma 1 dell'articolo 17, le parole 'di cui all'art. 14, comma 3, lettera a)' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui all'articolo 14, commi 1 e 3, lettera a)';

m) al comma 2 dell'articolo 17, le parole 'dalle province' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio';

n) al comma 3 dell'articolo 17, le parole 'dalla provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio' e le parole 'la provincia predispone' sono sostituite dalle seguenti: 'gli stessi enti predispongono';

o) ai commi 4 e 5 dell'articolo 17, le parole 'Le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';

p) al comma 1 dell'articolo 18, le parole 'di cui all'art. 14, comma 3, lett. b)' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui all'articolo 14, commi 1 e 3, lettera b)' e le parole 'dalle province' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio';

q) al comma 4 dell'articolo 18, le parole 'dalle province' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio';

r) al comma 1 dell'articolo 19, le parole 'di cui all'art. 14, comma 3, lettera c)' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui all'articolo 14, commi 1 e 3, lettera c)'; le parole 'dalle province' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio' e le parole 'le province' sono sostituite dalle seguenti: 'gli stessi enti';

s) al comma 2 dell'articolo 19, le parole 'Le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';

t) al comma 4 dell'articolo 20, le parole 'la provincia può' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono';

u) al comma 5 dell'articolo 20, le parole 'La provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio' e la parola 'può' è sostituita dalla seguente: 'possono';

v) al comma 1 dell'articolo 21, le parole 'Le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio' e le parole 'di cui all'art. 14, comma 3, lett. f)' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui all'articolo 14, commi 1 e 3, lettera f)';

w) al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 21, le parole 'La provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio' e la parola 'può', ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: 'possono';

x) al comma 5 dell'articolo 21, le parole 'La provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio' e la parola 'può', ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: 'possono';

y) al comma 6 dell'articolo 21, le parole 'La provincia può' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono'.

3. Al Titolo III della l.r. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 22, le parole 'dalla provincia di residenza, ove sono indicate' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione o dalla provincia di Sondrio, in base al criterio della residenza anagrafica. Sul tesserino sono indicate';

b) al comma 3 dell'articolo 22, le parole 'della provincia interessata' sono sostituite dalle seguenti: 'della Regione o della provincia di Sondrio per il relativo territorio';

c) al comma 4 dell'articolo 22, le parole 'della provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'della Regione o della provincia di Sondrio per il relativo territorio';

d) al comma 6 dell'articolo 22, le parole 'alla provincia rilasciante' sono sostituite dalle seguenti: 'alla Regione o alla provincia di Sondrio in base al criterio della residenza anagrafica' e le parole 'le province' sono sostituite dalle seguenti: 'gli stessi enti';

e) al comma 3 dell'articolo 23, le parole 'delle province' sono sostituite dalle seguenti: 'della Regione o della provincia di Sondrio per il relativo territorio';

f) al comma 2 dell'articolo 24, le parole 'Le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';

g) al comma 5 dell'articolo 25, le parole 'dalla provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio';

h) al primo periodo del comma 5 bis dell'articolo 25, le parole 'dalle province' sono soppresse;

i) al secondo periodo del comma 5 bis dell'articolo 25, le parole 'Le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio' e le parole 'di cui all'articolo 14, comma 3, lettera l)' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui all'articolo 14, commi 1 e 3, lettera j)';

j) al comma 14 dell'articolo 25, le parole 'Le province autorizzano' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione o la provincia di Sondrio per il relativo territorio autorizza';

k) al comma 1 dell'articolo 26, le parole 'dalle province' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio';

l) all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 26, le parole 'dalle province' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio';

m) al comma 2 dell'articolo 27, le parole 'su proposta delle province' sono soppresse ed è aggiunto il seguente periodo: 'Per le zone ricadenti nella provincia di Sondrio i confini sono determinati su proposta della stessa provincia.';

n) al comma 2 bis dell'articolo 27, le parole 'Le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia rovincia di Sondrio per il relativo territorio';

o) ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 27, le parole 'Le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';

p) al comma 8 dell'articolo 27, le parole 'secondo il regolamento predisposto dalle province stesse e approvato dalla giunta regionale' sono soppresse ed è aggiunto il seguente periodo: 'Le autorizzazioni di cui al primo periodo sono rilasciate secondo il regolamento predisposto dalla provincia di Sondrio e approvato dalla Giunta regionale, in relazione al territorio della stessa provincia . Le autorizzazioni sono rilasciate per il restante territorio regionale secondo le disposizioni di un regolamento approvato dalla Giunta regionale';

q) al comma 10 dell'articolo 27, le parole 'sentite le province interessate' sono sostituite dalle seguenti: 'sentita la provincia di Sondrio per il relativo territorio.';

r) al comma 11 dell'articolo 27, le parole 'presso le province territorialmente interessate avanti alla commissione' sono sostituite dalle seguenti: 'presso le sedi della Regione o della provincia di Sondrio, in base al criterio della residenza anagrafica, avanti alle commissioni'.

4. Al Titolo IV della l.r. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 28, le parole 'le province' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';

b) al quinto periodo del comma 4 dell'articolo 28, le parole 'la provincia modifichi' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione o la provincia di Sondrio per il relativo territorio modifichi';

c) al comma 8 dell'articolo 28, le parole 'La provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';

d) all'alinea del comma 4 e all'alinea del comma 7 dell'articolo 30, le parole 'del presidente della provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'del presidente della Regione o del presidente della provincia di Sondrio per il relativo territorio o loro delegato';

e) alla lettera a) del comma 4 e alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 30, le parole 'della provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'dell'ente che procede alla nomina';

f) al comma 8 dell'articolo 30, le parole 'del consiglio provinciale' sono sostituite dalle seguenti: 'dell'organo consiliare dell'ente che procede alla nomina';

g) al comma 10 dell'articolo 30, le parole 'La provincia' sono sostituite alle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio' e la parola 'nomina' è sostituita dalla seguente: 'nominano';

h) al comma 11 dell'articolo 30, le parole 'alla provincia competente' sono sostituite dalle seguenti: 'alla Regione o alla provincia di Sondrio per il relativo territorio';

i) ai commi 13 e 14 dell'articolo 30, le parole 'della provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'della Regione o della provincia di Sondrio per il relativo territorio';

j) il comma 16 dell'articolo 30 è sostituito dal seguente:

'16. La Regione pubblica annualmente un elenco contenente le sedi, gli indirizzi ed ogni altra informazione ritenuta utile degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia. A tal fine, entro il 15 aprile, la provincia di Sondrio comunica alla Regione le informazioni relative al proprio territorio';

k) al primo periodo del comma 17 dell'articolo 30, le parole 'Le province sono tenute' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio sono tenute';

l) al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 30, le parole 'le province' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';

m) al comma 18 dell'articolo 30, le parole 'dai calendari venatori integrativi provinciali' sono sostituite dalle seguenti: 'dal calendario venatorio integrativo della provincia di Sondrio';

n) al comma 1 dell'articolo 31, le parole 'della pianificazione provinciale' sono sostituite dalle seguenti: 'dei piani di cui all'articolo 14';

o) il comma 3 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

'3. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio erogano annualmente ai comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia le risorse di cui all'articolo 47, relative ai danni arrecati alle produzioni agricole dall'esercizio dell'attività venatoria; i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia provvedono all'erogazione delle somme secondo i criteri stabiliti dagli stessi enti.';

p) al comma 4 dell'articolo 33, le parole 'La provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio', la parola 'individua' è sostituita dalla seguente: 'individuano' e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'di ciascuna provincia';

q) al primo periodo del comma 6 dell'articolo 33, le parole 'dalle province' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione e della provincia di Sondrio per il relativo territorio' e le parole 'o suo facsimile' sono soppresse;

r) al comma 7 dell'articolo 33, le parole 'alle province di residenza dei cacciatori' sono sostituite dalle seguenti: 'alla Regione o alla provincia di Sondrio in base al criterio della residenza anagrafica dei cacciatori';

s) al comma 8 dell'articolo 33, le parole 'alla provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'alla Regione o alla provincia di Sondrio in base al criterio della residenza anagrafica';

t) al comma 9 dell'articolo 33, le parole 'alla provincia competente per territorio' sono sostituite dalle seguenti: 'alla Regione o alla provincia di Sondrio';

u) al comma 10 dell'articolo 33, le parole 'La provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione o la provincia di Sondrio' e le parole 'la provincia può' sono sostituite dalle seguenti: 'gli stessi enti possono';

v) il comma 12 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:

'12. La Regione trasmette ai comitati di gestione l'elenco aggiornato dei cacciatori iscritti. La provincia di Sondrio, per il relativo territorio, trasmette alla Regione e ai comitati di gestione l'elenco aggiornato dei cacciatori iscritti.';

w) al comma 13 dell'articolo 33, le parole 'la provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';

x) al comma 14 dell'articolo 33, le parole 'alla provincia di residenza' sono sostituite dalle seguenti: 'alla provincia di Sondrio, se residente nel relativo territorio, o alla Regione, se residente nel restante territorio regionale';

y) alla rubrica dell'articolo 34, le parole 'compiti delle province' sono soppresse;

z) all'alinea del comma 1 dell'articolo 34, le parole 'le province' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';

aa) al comma 2 bis dell'articolo 35, le parole 'le Province' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';

bb) al primo periodo del comma 3 dell'articolo 35, le parole 'alla provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'alla Regione o alla provincia di Sondrio';

cc) al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 35, le parole 'Le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La provincia di Sondrio' e la parola 'trasmettono' è sostituita dalla seguente: 'trasmette';

dd) al comma 4 dell'articolo 35, le parole 'le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';

ee) il comma 4 dell'articolo 36 è sostituito dal seguente:

'4. La Giunta regionale determina annualmente la quota di fondo di competenza della provincia di Sondrio che si avvale per l'erogazione di una commissione costituita dalle organizzazioni professionali agricole e dai comitati di gestione degli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia interessati.';

ff) il comma 1 dell'articolo 37 è sostituito dal seguente:

'1. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare una richiesta motivata al presidente della Regione o al presidente della provincia di Sondrio, per il relativo territorio, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei piani di cui all'articolo 14. La richiesta è esaminata entro sessanta giorni.';

gg) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 37, le parole 'della pianificazione faunistico-venatoria di cui artt. 12 e 14' sono sostituite dalle seguenti: 'di quanto previsto dagli articoli 12 e 14';

hh) al comma 6 dell'articolo 37, le parole 'alla provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'alla provincia di Sondrio per il relativo territorio';

ii) all'alinea del comma 1 dell'articolo 38, le parole 'La provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio', le parole 'comma 5' sono sostituite dalle seguenti: 'comma 3' e la parola 'può' è sostituita dalla seguente: 'possono';

jj) al primo periodo del comma 1 bis dell'articolo 38, le parole 'alla provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'alla Regione o alla provincia di Sondrio';

kk) al secondo periodo del comma 1 bis dell'articolo 38, le parole 'La provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio', la parola 'dispone' è sostituita dalla seguente: 'dispongono' e la parola 'determina' è sostituita dalla seguente: 'determinano';

ll) al comma 2 dell'articolo 39, le parole 'alla provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'alla Regione e alla provincia di Sondrio per il relativo territorio'.

5. Al Titolo V della l.r. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dell'articolo 40, dopo le parole 'la giunta regionale' sono inserite le seguenti: ', qualora sia stato approvato il piano faunistico-venatorio territoriale,' e le parole 'alle province che hanno approvato il piano faunistico-venatorio' sono sostituite dalle seguenti: 'alla provincia di Sondrio se dotata del piano faunistico-venatorio territoriale';

b) al comma 8 dell'articolo 40, le parole 'la provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione e la provincia di Sondrio, per il relativo territorio' e la parola 'disciplina' è sostituita dalla seguente: 'disciplinano';

c) il comma 12 dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:

'12. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio disciplinano l'allenamento e l'addestramento dei cani nei trenta giorni antecedenti l'apertura generale della stagione venatoria per cinque giornate settimanali con eccezione del martedì e del venerdì. L'allenamento non è consentito nelle aree interessate da produzioni agricole di cui all'articolo 37, comma 8, anche se prive di tabellazione.';

d) al comma 2 dell'articolo 41, le parole 'Le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';

e) al primo periodo del comma 3 dell'articolo 41, le parole 'le province' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';

f) all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 41, le parole 'dalle province' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione o dalla provincia di Sondrio';

g) al comma 4 dell'articolo 41, le parole 'la provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione o la provincia di Sondrio per il relativo territorio';

h) al comma 5 dell'articolo 41, le parole 'Le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio' e le parole 'dalle province' sono sostituite dalle seguenti: 'dagli stessi enti';

i) al comma 6 dell'articolo 41, le parole 'le province' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';

j) al comma 1 dell'articolo 42, le parole 'dalle province' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio';

k) al comma 2 dell'articolo 42, le parole 'dalle province, nonché, previa autorizzazione della provincia competente,' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio' e le parole 'della provincia competente' sono sostituite dalle seguenti: 'dell'ente competente';

l) alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 43, le parole 'alla competente provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'alla Regione o alla provincia di Sondrio';

m) alla lettera ff) del comma 1 dell'articolo 43, le parole 'della provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'della Regione o della provincia di Sondrio per il relativo territorio';

n) alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 43, le parole 'alla provincia competente' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione o dalla provincia di Sondrio';

o) alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 43, le parole 'dalla provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio';

p) al comma 3 dell'articolo 43, le parole 'delle province' sono sostituite dalle seguenti: 'della Regione o della provincia di Sondrio per il relativo territorio,';

q) al comma 4 dell'articolo 43, le parole 'dalla provincia competente' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio'.

6. Al Titolo VI della l.r. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 44, le parole 'ciascuna provincia nomina una commissione' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio nominano commissioni';

b) al comma 2 dell'articolo 44, le parole 'La provincia stabilisce' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio stabiliscono';

c) alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 44, le parole 'alla provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'alla Regione o alla provincia di Sondrio';

d) al comma 7 dell'articolo 44, le parole 'Le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';

e) al comma 10 dell'articolo 44, le parole 'del consiglio provinciale' sono sostituite dalle seguenti: 'dell'organo consiliare dell'ente che l'ha nominata';

f) alla lettera a) del comma 11 dell'articolo 44, la parola 'provinciale' è sostituita dalle seguenti: 'dell'ente che nomina la commissione' e le parole 'della provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'dell'ente stesso';

g) alla lettera b) e alla lettera c) del comma 11 dell'articolo 44, le parole 'della provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'dell'ente';

h) al comma 12 dell'articolo 44, le parole 'le province' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';

i) al comma 13 dell'articolo 44, le parole 'alla provincia ove risiede il candidato' sono sostituite dalle seguenti: 'alla Regione o alla provincia di Sondrio secondo il criterio della residenza anagrafica del candidato';

j) il comma 14 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

'14. Non possono essere membri delle commissioni di cui al comma 1 i consiglieri in carica dell'ente che nomina le commissioni stesse.';

k) al comma 2 dell'articolo 46, le parole 'alle province' sono sostituite dalle seguenti: 'alla Regione e alla provincia di Sondrio per il relativo territorio';

l) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 47, le parole 'delle province' sono sostituite dalle seguenti: 'della Regione e della provincia di Sondrio per il relativo territorio';

m) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 47, le parole 'dalle province' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio'; le parole 'assegnata alle province per le spese relative alle funzioni trasferite in materia di caccia' e le parole 'dalle stesse' sono soppresse;

n) al comma 4 dell'articolo 47, le parole 'La provincia provvede' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio provvedono' e la parole 'da ciascuna provincia' sono soppresse;

o) al comma 5 dell'articolo 47, le parole 'La provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio', le parole 'dal piano faunistico-venatorio provinciale' sono sostituite dalle seguenti: 'dai rispettivi piani faunistico-venatori territoriali' e la parola 'provvede', ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: 'provvedono';

p) al comma 6 dell'articolo 47, le parole 'Le province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';

q) il comma 1 dell'articolo 48 è sostituito dal seguente:

'1. La funzione di vigilanza e controllo in materia faunistico-venatoria compete alle province. Ad esclusione della provincia di Sondrio, tale funzione è esercitata in raccordo con le competenti strutture regionali.';

r) al comma 3 dell'articolo 48, le parole 'l'attività di vigilanza venatoria' sono sostituite dalle seguenti: 'l'attività di vigilanza e controllo';

s) al comma 5 dell'articolo 48, dopo le parole 'Esercitano altresì la vigilanza' sono inserite le seguenti: 'e il controllo';

t) al comma 6 dell'articolo 48, le parole 'La vigilanza di cui al comma 1' sono sostituite dalle seguenti: 'L'attività di vigilanza e controllo di cui al comma 1';

u) al comma 6 bis dell'articolo 48, dopo le parole 'L'attività di vigilanza' sono inserite le seguenti: 'e controllo';

v) il comma 13 dell'articolo 48 è sostituito dal seguente:

'13. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie secondo indicazioni della Giunta regionale.'.

7. Al Titolo VII della l.r. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dell'art. 51, le parole 'dalla provincia' sono sostituite dalle seguenti 'dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio';

b) al comma 6 dell'articolo 51, le parole 'Il presidente della provincia provvede' sono sostituite dalle seguenti: 'Il presidente della Regione e il presidente della provincia di Sondrio per il relativo territorio o loro delegato provvedono';

c) al comma 8 dell'articolo 51, le parole 'dal presidente della provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio'.

8. Al Titolo VIII della l.r. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 57, le parole 'sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle province' sono sostituite dalle seguenti: 'anche sulla base di dettagliata relazione fornita dalla provincia di Sondrio';

b) al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 57, le parole 'di ciascuna provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'della provincia di Sondrio'.

9. All'Allegato 'D' della l.r. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole 'è titolare la provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'sono titolari la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio';

b) al primo periodo del comma 4, le parole 'dalla provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio';

c) al secondo periodo del comma 4, le parole 'le singole province' sono sostituite dalle seguenti: 'La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio' e le parole 'dalla provincia per l'intero territorio provinciale' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio';

d) al primo periodo del comma 5, le parole 'della provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'della Regione o della provincia di Sondrio per il relativo territorio';

e) al primo periodo del comma 7, le parole 'dalla provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio';

f) al primo periodo del comma 10, le parole 'dalle province' sono sostituite dalle seguenti: 'dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio';

g) al comma 11, le parole 'la provincia si avvale' sono sostituite dalle seguenti: 'la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio si avvalgono';

h) al comma 14, le parole 'alla provincia competente che provvederà' sono sostituite dalle seguenti: 'alla Regione o alla provincia di Sondrio che provvede'.

 

     Art. 4. (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 acquistano efficacia alla data di effettivo avvio dell'esercizio delle funzioni provinciali da parte della Regione, determinato dai provvedimenti di cui all'articolo 9, comma 1, della l.r. 19/2015 e all'articolo 3, comma 3, della l.r. 32/2015.

2. I piani faunistico-venatori provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge restano efficaci fino alla data di pubblicazione dei piani faunistico-venatori territoriali di cui all'articolo 14 della l.r. 26/1993.

3. [In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 138, comma 1, della l.r. 31/2008, come modificata dalla presente legge, la Giunta regionale aggiorna il documento tecnico regionale, la carta ittica regionale, il programma triennale regionale per la pesca e l'acquacoltura e approva il piano ittico regionale. La provincia di Sondrio, entro centottanta giorni dall'aggiornamento del documento tecnico regionale, adegua il piano ittico, la carta ittica, i regolamenti e gli altri atti generali in materia di pesca relativi al proprio territorio] [1].

4. [Alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione di tutte le deliberazioni della Giunta regionale di cui al comma 3, perdono efficacia i piani ittici, le carte delle vocazioni ittiche, i regolamenti e gli altri atti generali in materia di pesca approvati dalle province alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione di quelli approvati dalla provincia di Sondrio] [2].

5. I provvedimenti adottati in base alle disposizioni della l.r. 31/2008 e della l.r. 26/1993 restano efficaci per quanto compatibili con le modifiche apportate dalla presente legge, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 4.

6. Entro il 30 giugno 2017, si procede al rinnovo degli organi di cui all'articolo 30 della l.r. 26/1993.

7. Fino al rinnovo di cui al comma 6, gli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge regionale 10 novembre 2015, n. 38 (Legge di semplificazione 2015 - Ambiti economico, sociale e territoriale) continuano a svolgere le rispettive funzioni.

8. La consulta regionale della pesca e la consulta faunistico-venatoria regionale già costituite alla data di cui al comma 1, rispettivamente ai sensi dell'articolo 135 della l.r. 31/2008 e dell'articolo 3 della l.r. 26/1993, continuano a svolgere le rispettive funzioni fino al rinnovo della composizione in base alle disposizioni della presente legge e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2017.

9. Le consulte provinciali della pesca già costituite alla data di cui al comma 1 ai sensi dell'articolo 135 della l.r. 31/2008 continuano a svolgere le loro funzioni fino alla costituzione delle consulte territoriali della pesca in base alle disposizioni della presente legge e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2017. Tale previsione non si applica alla consulta della pesca della provincia di Sondrio che continua a svolgere le sue funzioni fino alla scadenza.

10. Le consulte faunistico-venatorie provinciali già costituite alla data di cui al comma 1 ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 26/1993 continuano a svolgere le loro funzioni fino alla costituzione delle consulte faunistico-venatorie territoriali e, comunque, non oltre il 30 settembre 2017. Tale previsione non si applica alla consulta faunistico-venatoria della provincia di Sondrio che continua a svolgere le sue funzioni fino alla scadenza.

11. Le commissioni d'esame già costituite alla data di cui al comma 1 ai sensi della l.r. 31/2008 e della l.r. 26/1993 continuano a svolgere le loro funzioni fino al rinnovo della composizione in base alle disposizioni della presente legge e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2017. Tale previsione non si applica alle commissioni costituite dalla provincia di Sondrio.

12. Per quanto non previsto dalla presente legge, ai fini della determinazione delle competenze per l'esercizio delle funzioni in materia faunistico-venatoria, trovano applicazione le disposizioni della l.r. 19/2015 e della l.r. 32/2015.

 

     Art. 5. (Norma finanziaria)

1. Per l'esercizio delle funzioni provinciali in materia di agricoltura, caccia e pesca si provvede rispettivamente:

a) nell'anno 2016 con le risorse pari a euro 10.537.503,00, relative agli oneri del personale, disponibili alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 10 'Risorse Umane' e con le risorse pari ad euro 7.462.497,00 relative alle funzioni in materia di caccia e pesca, disponibili alla missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", programma 01 'Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" - Titolo I 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018;

b) per gli anni 2017 e 2018 con le risorse pari a euro 14.050.003,00 annue relative agli oneri del personale, disponibili alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 10 'Risorse Umane' e con le risorse pari a euro 3.949.997,00 annue relative alle funzioni in materia di caccia e pesca allocate alla missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" - Titolo I 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018.

2. Con l'entrata in vigore del provvedimento legislativo di cui all'articolo 10, comma 10, della l.r. 19/2015, finalizzato a individuare modalità e misure di compartecipazione della provincia di Sondrio agli introiti derivanti dalle imposte e tasse in materia di caccia e pesca, riscosse sul territorio, cessano i trasferimenti di cui al comma 1.

3. Alle spese relative allo svolgimento, da parte delle province, delle funzioni di polizia amministrativa locale in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca si fa fronte nell'ambito delle risorse finanziarie oggetto dell'intesa tra Regione Lombardia, Unione province lombarde (UPL), ANCI Lombardia, province e Città metropolitana di Milano per la gestione delle funzioni regionali delegate e del personale soprannumerario in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), della l.r. 19/2015 e della l.r. 32/2015.

 

     Art. 6. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 4 dicembre 2018, n. 17, fatto salvo quanto ivi previsto.

[2] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 4 dicembre 2018, n. 17, fatto salvo quanto ivi previsto.