§ 1.1.6 - L.R. 10 novembre 2015, n. 38.
Legge di semplificazione 2015 - Ambiti economico, sociale e territoriale


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.1 norme statutarie e gonfalone
Data:10/11/2015
Numero:38


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla l.r. 6/2010)
Art. 2.  (Modifiche alla l.r. 31/2008 e alla l.r. 24/2006)
Art. 3.  (Modifiche alla l.r. 26/1993)
Art. 4.  (Modifiche all’articolo 42 della l.r. 7/2012)
Art. 5.  (Modifiche all’art. 8 della l.r. 3/2008 e conseguente modifica alla l.r. 2/2012)
Art. 6.  (Dichiarazione sostitutiva)
Art. 7.  (Semplificazione delle procedure di intesa ai sensi del d.p.r. 383/1994 per opere pubbliche di interesse statale previste dagli strumenti urbanistici comunali)
Art. 8.  (Semplificazione delle procedure di intesa ai sensi del d.p.r. 383/1994 per opere pubbliche di interesse statale soggette a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza della [...]
Art. 9.  (Modifica dell’art. 11 della l.r. 5/2010 per la semplificazione delle procedure di intesa ai sensi del d.p.r. 383/1994)
Art. 10.  (Modifiche alla l.r. 31/2014)
Art. 11.  (Abrogazione della l.r. 26/1995)
Art. 12.  (Modifiche alla l.r. 12/2005)
Art. 13.  (Disposizioni per l'utilizzo e la reimmissione in falda delle acque sotterranee utilizzate per scambio termico in impianti a pompa di calore)
Art. 14.  (Modifiche all'art. 26 della l.r. 16/1999)
Art. 15.  (Modifiche alla l.r. 14/1998)
Art. 16.  (Modifiche alla l.r. 86/1983 e alla l.r. 16/2007)
Art. 17.  (Modifiche alla l.r. 6/2012 in tema di navigazione sul sistema dei navigli lombardi)
Art. 18.  (Modifica dell’art. 43 della l.r. 26/2003)


§ 1.1.6 - L.R. 10 novembre 2015, n. 38.

Legge di semplificazione 2015 - Ambiti economico, sociale e territoriale

(B.U. 12 novembre 2015, n. 46, suppl.)

 

TITOLO I

AMBITO ECONOMICO

 

Art. 1. (Modifiche alla l.r. 6/2010)

1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 dell'articolo 116 è inserito il seguente:

'3 bis. In presenza di casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi per i quali è stato decretato dal Governo lo stato di emergenza o dalla Regione lo stato di crisi, i comuni, di concerto con la Regione, possono adottare provvedimenti motivati di deroga rispetto a quanto previsto dal comma 2, anche per singole parti del territorio. La Giunta regionale, sentite le associazioni maggiormente rappresentative del settore commercio a livello provinciale, ai sensi della l. 580/1993, definisce i criteri, le tempistiche e le modalità attuative della deroga di cui al presente comma.';

b) dopo l'articolo 118 è inserito il seguente:

'Capo II bis

Consumo sul posto di alimenti senza somministrazione

Art. 118 bis

(Consumo immediato di alimenti negli esercizi di vicinato)

1. Negli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. 114/1998, che esercitano in via prevalente le attività di vendita al dettaglio di carne e pesce freschi, è consentito il consumo immediato di prodotti di gastronomia presso i locali dell'esercizio, purché lo stesso sia strumentale e accessorio all'attività principale, con l'utilizzo di soli piani d'appoggio o di sole sedute e di stoviglie e posate a perdere, e senza servizio e assistenza di somministrazione.

2. All'attività di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della l.r. 8/2009, in quanto compatibili con la disciplina prevista per le attività commerciali.'.

 

     Art. 2. (Modifiche alla l.r. 31/2008 e alla l.r. 24/2006)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 2 le parole 'e al regolamento (CE) 20 settembre 2005, n. 1698/2005 (Regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 'FEARS')' sono sostituite dalle seguenti: 'e alla normativa comunitaria sul sostegno allo sviluppo rurale.';

b) il comma 10 dell'articolo 45 è sostituito dal seguente:

'10. Al di fuori dei casi in cui trovano applicazione l'articolo 10, comma 5, della legge 353/2000 e il comma 4 del presente articolo, al fine di consentire il reimpiego di materiali come sostanze concimanti e ammendanti, contenere il rischio d'incendio e la diffusione delle specie infestanti, la combustione in loco dei residui vegetali agricoli e forestali è consentita in cumuli di quantità non superiore a tre metri steri per ettaro al giorno in tutti i periodi dell'anno, nei territori la cui quota altimetrica risulti uguale o superiore a trecento metri e a duecento metri sul livello del mare per i territori dei comuni appartenenti alle comunità montane; i sindaci individuano con proprio atto le zone di competenza situate al di sopra della suddetta quota, ai fini dell'applicazione del presente comma; è facoltà dei sindaci sospendere, differire o vietare la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali per evitare impatti diretti dei fumi sulle abitazioni o per ragioni di pubblica sicurezza. E' comunque vietato accendere all'aperto fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, fatte salve le deroghe previste nel regolamento di cui all'articolo 50, comma 4.';

c) al comma 6 bis dell'articolo 50 le parole ', salvo diversa indicazione motivata dei piani stessi' sono soppresse;

d) dopo il comma 5 dell'articolo 61 è inserito il seguente:

'5.1 L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 10, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 100,00 euro a 600,00 euro.';

e) al comma 8 dell'articolo 147 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

'Sono confiscati i natanti e i mezzi di trasporto e di conservazione del pescato utilizzati per commettere le infrazioni di cui all'articolo 146, comma 1, lettere a), b) e c).'.

2. Alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 12 bis è abrogato;

b) il comma 14 bis dell'articolo 27 è abrogato.

 

     Art. 3. (Modifiche alla l.r. 26/1993)

1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dell'articolo 7 le parole 'storno,', 'passero,' e 'passera mattugia,' sono soppresse;

b) alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 12 le parole 'ed appenninica' sono soppresse;

c) il comma 9 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

'9. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'articolo 35, è consentito al titolare e alle persone dallo stesso autorizzate, entro un raggio di cento metri dal capanno, il recupero in attitudine di caccia della selvaggina ferita anche con l'uso del cane da riporto o con l'uso di natante con motore fuoribordo con obbligo di arma scarica e riposta nell'apposita custodia.';

d) al comma 3 dell'articolo 26 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

'Gli anelli identificativi che legittimano il possesso e l'utilizzo dei richiami di cattura sono forniti dalle province e le loro caratteristiche sono definite con apposita deliberazione della Giunta regionale.';

e) il comma 5 dell'articolo 26 è sostituto dal seguente:

'5. È vietato l'uso di richiami vivi che non siano identificabili mediante anello inamovibile numerato e rilasciato ai sensi dei commi 1, 1 bis e 3 ed apposto sul tarso di ogni esemplare.';

f) la lettera b) del comma 5 bis dell'articolo 26 è sostituita dalla seguente:

'b) i dati relativi alla specie e al codice identificativo riportato sul contrassegno inamovibile posto su ciascun esemplare di cattura, utilizzato da ciascuno dei soggetti di cui alla lettera a), ai fini del prelievo venatorio;';

g) dopo la lettera b) del comma 5 bis dell'articolo 26 è aggiunta la seguente:

'b bis) le quantità di richiami di allevamento distinti per specie utilizzati ai fini del prelievo venatorio.';

h) il comma 5 ter dell'articolo 26 è abrogato;

i) al comma 5 quater dell'articolo 26 le parole 'La violazione delle disposizioni del presente articolo' sono sostituite dalle seguenti: 'Il mancato inserimento in banca dati dei dati di cui al comma 5 bis';

j) alla rubrica dell'articolo 27 le parole 'e zona appenninica' sono soppresse;

k) il comma 3 dell'articolo 27 è abrogato;

l) al comma 4 dell'articolo 27 le parole 'e della zona appenninica' sono soppresse;

m) al comma 8 dell'articolo 27 le parole ', e nella zona appenninica' sono soppresse;

n) al comma 11 dell'articolo 27 le parole 'e appenninica' sono soppresse e le parole 'alle predette zone' sono sostituite dalle seguenti: 'alla predetta zona';

o) il comma 12 dell'articolo 27 è abrogato;

p) al comma 7 dell'art. 28, il periodo 'Ogni cacciatore residente in Lombardia può essere socio di un altro ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia della regione, oltre a quello di residenza anagrafica' è sostituito dal seguente: 'Ogni cacciatore residente in Lombardia può essere socio di altri ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia della regione, oltre a quello di residenza anagrafica, previa accettazione da parte degli stessi ATC o CAC, fatta salva la priorità riservata ai residenti della provincia';

q) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 30 è sostituita dalla seguente:

'd) il revisore dei conti.';

r) le lettere b), c), d) ed e) del comma 4 dell'articolo 30 sono sostituite dalle seguenti:

'b) un rappresentante del comune con maggior superficie agro-silvo-pastorale compresa nell'ambito stesso e da essi designati;

c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, di cui uno indicato dalle associazioni cinofile nominato dall'Ente nazionale per la cinofilia italiana;

d) tre rappresentanti designati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o presenti in forma organizzata sul territorio dell'ambito e designati dai rispettivi organi provinciali;

e) due rappresentanti nominati dalle associazioni di protezione ambientale presenti in forma organizzata sul territorio dell'ambito.';

s) al comma 5 dell'articolo 30 le parole 'e sono indicati nella misura di tre dall'associazione più rappresentativa nell'ambito territoriale di caccia e tre dalle altre associazioni in base al medesimo principio' sono soppresse;

t) al comma 9 dell'articolo 30 le parole 'direttamente dall'assemblea dei soci tra i componenti del comitato di gestione' sono sostituite dalle seguenti: 'dai componenti del comitato di gestione tra i suoi membri';

u) il comma 10 dell'articolo 30 è sostituito dal seguente:

'10. La provincia, sentito il comitato di gestione, nomina il revisore dei conti scegliendolo tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Il revisore dei conti resta in carica per lo stesso periodo previsto per il comitato di gestione e può essere riconfermato.';

v) al comma 11 dell'articolo 30, le parole 'del collegio dei revisori dei conti' sono sostituite dalle seguenti: 'del revisore dei conti';

w) al comma 7 dell'articolo 40 le parole 'e zona appenninica' sono soppresse;

x) al comma 12 dell'articolo 44 le parole 'e della zona appenninica' sono soppresse.

 

     Art. 4. (Modifiche all’articolo 42 della l.r. 7/2012)

1. Alla legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 42 dopo le parole 'renderli disponibili ai comuni interessati mediante il' sono aggiunte le seguenti: 'Catasto regionale infrastrutture e reti, parte integrante del';

b) al comma 5 dell'articolo 42 dopo le parole 'specifiche tecniche di cui al comma 3 bis, nel' sono aggiunte le seguenti: 'Catasto regionale infrastrutture e reti di cui al comma 3, parte integrante del'.

 

TITOLO II

AMBITO SOCIALE

 

     Art. 5. (Modifiche all’art. 8 della l.r. 3/2008 e conseguente modifica alla l.r. 2/2012)

1. Alla legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

'1. L'accesso alla rete delle unità d'offerta sociosanitarie prevede la compartecipazione al costo delle prestazioni, per la parte non a carico del fondo sanitario regionale, nel rispetto della disciplina statale inerente i livelli essenziali di assistenza, secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta regionale.';

b) il comma 2 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

'2. L'accesso agevolato alle prestazioni sociosanitarie e sociali e il relativo livello di compartecipazione al costo delle medesime è stabilito dai comuni nel rispetto della disciplina statale sull'indicatore della situazione economica equivalente e dei criteri ulteriori, che tengano conto del bisogno assistenziale, stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.';

c) i commi 3 e 4 dell'articolo 8 sono abrogati;

d) il comma 1 bis dell'articolo 31 è abrogato.

2. Alla legge regionale 24 febbraio 2012, n. 2 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 12 marzo 2008, n. 3 'Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario' e 13 febbraio 2003, n. 1 'Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia') è apportata la seguente modifica:

a) i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3 sono abrogati.

 

     Art. 6. (Dichiarazione sostitutiva)

1. I richiedenti contributi regionali devono presentare, congiuntamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva della situazione personale familiare ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

 

TITOLO III

AMBITO TERRITORIALE

 

     Art. 7. (Semplificazione delle procedure di intesa ai sensi del d.p.r. 383/1994 per opere pubbliche di interesse statale previste dagli strumenti urbanistici comunali)

1. In caso di opere di edilizia pubblica di interesse statale previste dagli strumenti urbanistici comunali approvati, la dichiarazione di conformità urbanistica resa dal comune costituisce manifestazione regionale di favorevole volontà d'intesa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale).

 

     Art. 8. (Semplificazione delle procedure di intesa ai sensi del d.p.r. 383/1994 per opere pubbliche di interesse statale soggette a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza della Regione)

1. Per i progetti di opere soggette a valutazione di impatto ambientale (VIA) o a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza della Regione, che richiedono l'intesa di cui decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale), la Regione si avvale, ai fini della manifestazione della volontà regionale sull'intesa di cui al medesimo decreto, della relazione istruttoria conclusiva della procedura di VIA o di non assoggettabilità a VIA.

2. Per i progetti di opere ferroviarie di cui all'articolo 25 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato), la Regione si avvale, per la verifica di conformità di cui all'articolo 25, secondo comma, della medesima legge, della relazione istruttoria conclusiva della procedura di VIA o di non assoggettabilità a VIA.

 

     Art. 9. (Modifica dell’art. 11 della l.r. 5/2010 per la semplificazione delle procedure di intesa ai sensi del d.p.r. 383/1994)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) sono aggiunti i seguenti:

'1 bis. Per i progetti di opere che richiedono l'intesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale), il parere di cui al comma 1, ove previsto, costituisce manifestazione della volontà regionale sull'intesa di cui al medesimo decreto.';

1 ter. Per i progetti di opere ferroviarie di cui all'articolo 25 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato), il parere di cui al comma 1, ove previsto, tiene luogo della verifica di conformità di cui all'articolo 25, secondo comma, della medesima legge.'.

 

     Art. 10. (Modifiche alla l.r. 31/2014)

1. Alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

'2 bis. Negli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione, di cui all'articolo 27, comma 1, lettere b), c) e d), della l.r. 12/2005, e negli interventi di integrale sostituzione edilizia, di cui al comma 1, lettera e), punto 7 bis), dello stesso articolo, che consentono di raggiungere una riduzione superiore al 10 per cento dell'indice di prestazione energetica espresso in termini di fabbisogno di energia primaria, previsto dalla normativa regionale, la superficie lorda di pavimento, i volumi e i rapporti di copertura dell'unità immobiliare o dell'edificio interessato dall'intervento sono calcolati al netto dei muri perimetrali, portanti e di tamponamento, nonché dei solai che costituiscono l'involucro esterno degli edifici.

2 ter. Negli interventi di nuova costruzione, non compresi nel comma 2 bis, che ricadono all'interno degli ambiti del tessuto urbano consolidato così come definito dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della l.r. 12/2005 e che raggiungono una riduzione superiore al 20 per cento rispetto ai requisiti di trasmittanza termica o che raggiungono una riduzione superiore al 20 per cento rispetto all'indice di prestazione energetica espresso in termini di fabbisogno di energia primaria, richiesti dalla normativa regionale, la superficie lorda di pavimento, i volumi e i rapporti di copertura interessati dall'intervento sono calcolati al netto dei muri perimetrali, portanti e di tamponamento, nonché dei solai che costituiscono l'involucro esterno degli edifici.

2 quater. Negli interventi di nuova costruzione, non compresi nei commi 2 bis e 2 ter, che raggiungono una riduzione superiore al 25 per cento rispetto ai requisiti di trasmittanza termica o che raggiungono una riduzione superiore al 25 per cento rispetto all'indice di prestazione energetica espresso in termini di fabbisogno di energia primaria, richiesti dalla normativa regionale, la superficie lorda di pavimento, i volumi e i rapporti di copertura interessati dall'intervento sono calcolati al netto dei muri perimetrali, portanti e di tamponamento, nonché dei solai che costituiscono l'involucro esterno degli edifici. Dal primo gennaio 2021, le percentuali di riduzione di cui sopra sono elevate al 30 per cento.

2 quinquies. La superficie lorda di pavimento differenziale che deriva dal non conteggio dei muri perimetrali non va in detrazione della superficie lorda di pavimento da recuperare o sostituire. Per gli interventi di cui ai commi 2 bis e 2 ter, è permesso derogare fino a un massimo di 30 centimetri a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Tali deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.';

b) il comma 5 dell'articolo 4 è abrogato;

c) dopo il comma 5 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente:

'5 bis. Per i comuni di nuova istituzione il termine biennale di cui all'articolo 25 quater, comma 1, della l.r. 12/2005, nonché le discipline ad esso correlate di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo sono differite fino a dodici mesi successivi all'adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana di cui al comma 2.'.

 

     Art. 11. (Abrogazione della l.r. 26/1995)

1. Resta abrogata la legge regionale 20 aprile 1995, n. 26 (Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie e dei rapporti di copertura limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica).

2. Restano validi i risultati e gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate al comma 1, nonché gli atti adottati sulla base delle stesse. Tali disposizioni continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso, fino alla loro conclusione.

     Art. 12. (Modifiche alla l.r. 12/2005)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 80 è sostituito dal seguente:

'Art. 80

(Ripartizione delle funzioni amministrative)

1. Le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e per l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 sono esercitate dai comuni e, nel caso di esercizio associato delle stesse funzioni, dalle unioni di comuni, ad eccezione di quanto previsto dai commi 3, 4, 5 e 6.

2. Spetta, altresì, ai comuni e alle unioni di comuni l'espressione del parere di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie).

3. Spetta alla Regione l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 relative agli interventi di seguito indicati, anche qualora il progetto comporti la trasformazione del bosco:

a) opere di competenza dello Stato, degli enti e aziende statali, nonché opere di competenza regionale, ad eccezione di quelle relative agli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c) e d), ivi compresi gli ampliamenti, ma esclusa la demolizione totale e la ricostruzione, e delle linee elettriche a tensione non superiore a quindicimila volt, che spettano ai comuni competenti per territorio;

b) opere idrauliche realizzate dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO), nonché le opere idrauliche, da chiunque realizzate, relative ai tratti assoggettati a tutela paesaggistica dei canali indicati nell'allegato A della presente legge;

c) interventi riguardanti l'attività mineraria e interventi previsti dall'articolo 38 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);

d) interventi di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 17 della l.r. 26/2003.

4. Spetta alla provincia competente per territorio l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 relative ai seguenti interventi:

a) attività estrattiva di cava e di recupero e smaltimento rifiuti ad eccezione di quanto previsto dal comma 3;

b) strade di interesse provinciale;

c) interventi da realizzarsi nelle aree di demanio lacuale relativamente ai laghi indicati nell'allegato A della presente legge;

d) linee elettriche a tensione superiore a quindicimila e fino a centocinquantamila volt;

e) opere relative alla produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e bis), della l.r. 26/2003;

f) opere relative alla derivazione di acque superficiali e sotterranee di cui all'articolo 43 della l.r. 26/2003;

g) interventi relativi a opere idrauliche realizzate dalla provincia, ad eccezione di quelle relative ai canali indicati nell'allegato A della presente legge;

h) le opere di cui al comma 6, lettera a), per i territori non di competenza della comunità montana.

5. Spetta all'ente gestore del parco regionale, per i territori compresi all'interno del relativo perimetro, l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 relative ai seguenti interventi:

a) interventi da realizzarsi in ambiti non assoggettati all'esclusiva disciplina comunale dai piani territoriali di coordinamento dei parchi;

b) interventi relativi ad opere idrauliche realizzate dall'ente gestore del parco regionale, ad eccezione di quelle relative ai canali indicati nell'allegato A della presente legge.

6. Spetta alla comunità montana competente per territorio l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 relative ai seguenti interventi:

a) opere di sistemazione montana di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale);

b) interventi relativi ad opere idrauliche realizzate dalla comunità montana ad eccezione di quelle relative ai canali indicati nell'allegato A della presente legge.

7. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 relative all'esecuzione degli interventi di trasformazione del bosco, nonché relative a interventi e opere che comportino anche la trasformazione del bosco, ad eccezione di quanto previsto dal comma 3, sono esercitate, per i territori di rispettiva competenza, dagli enti gestori di parco, dalle comunità montane e dalle unioni di comuni, nonché dalle province per i restanti territori. Nel caso di intervento che non riguardi la sola trasformazione del bosco ma comporti anche la realizzazione di opere e interventi edilizi, l'ente competente, ai sensi del presente comma, rilascia un unico provvedimento paesaggistico dando conto, distintamente, degli esiti della valutazione paesaggistica per la trasformazione del bosco e per la realizzazione di opere e interventi nel bosco.

8. L'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 riguardanti i provvedimenti inibitori e di sospensione dei lavori sono esercitate dagli enti di cui al presente articolo, secondo le rispettive competenze.

9. L'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 nonché di quelle di cui al comma 8 possono essere esercitate solamente dai comuni e dalle unioni di comuni, dalle province, dagli enti gestori dei parchi e dalle comunità montane per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica ai sensi del d.lgs. 42/2004. Per i comuni e per le unioni di comuni per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le medesime funzioni amministrative sono esercitate, per i territori di rispettiva competenza, dagli enti gestori di parco e dalle comunità montane, nonché dalle province per i restanti territori. Per le province, gli enti gestori dei parchi e le comunità montane, per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le funzioni amministrative di cui al presente comma sono esercitate dalla Regione.';

b) l'articolo 81 è sostituito dal seguente:

'Art. 81

(Istituzione delle commissioni per il paesaggio)

1. Ogni ente locale titolare, ai sensi dell'articolo 80, di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni, istituisce e disciplina una commissione per il paesaggio avente i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica dettati dalla Giunta regionale.

2. Gli enti locali possono istituire e disciplinare la commissione di cui al comma 1 in forma consorziata o associata, anche in relazione alle specificità paesaggistiche territoriali individuate nei PTCP, nei PTC dei parchi o nei piani territoriali regionali d'area.

3. La commissione si esprime obbligatoriamente:

a) in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), di competenza dell'ente presso il quale è istituita;

b) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8;

c) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano paesaggistico regionale;

d) in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali.';

c) l'articolo 82 è sostituito dal seguente:

'Art. 82

(Modalità per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica)

1. Gli enti competenti, ai sensi dell'articolo 80, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e all'irrogazione delle sanzioni, provvedono applicando le disposizioni e le procedure di cui al d.lgs. 42/2004 e al d.p.r. 139/2010.

2. L'autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace e conserva la sua efficacia per il periodo stabilito dal d.lgs. 42/2004.'.

 

     Art. 13. (Disposizioni per l'utilizzo e la reimmissione in falda delle acque sotterranee utilizzate per scambio termico in impianti a pompa di calore)

1. In caso di reimmissione in falda delle acque sotterranee derivate e utilizzate unicamente per scambio termico in impianti a pompa di calore, l'indagine preventiva prevista dall'articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), si declina nell'effettuazione di indagini di tipo idrogeologico e idrogeochimico dell'acquifero interessato dal prelievo e dalla conseguente reimmissione.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono specificate le caratteristiche generali delle indagini preventive di cui al comma 1; l'indagine è a carico del soggetto richiedente l'autorizzazione alla reimmissione in falda, è redatta da un professionista abilitato ed è presentata all'autorità competente unitamente alla richiesta di autorizzazione.

3. L'utilizzo delle acque di falda per uso scambio termico in impianti a pompa di calore e la relativa reimmissione in falda sono ammissibili a condizione che tanto il prelievo quanto la conseguente reimmissione interessino unicamente le acque di prima falda.

4. Le acque prelevate devono essere reimmesse nella stessa unità geologica di provenienza e con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate, in riferimento ai parametri chimico-fisici da specificare nella deliberazione di cui al comma 2.

5. La differenza massima di temperatura tra quella rilevata nell'acqua prelevata e quella rilevata nell'acqua restituita e reimmessa nella medesima falda non superabile è definita con deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 2.

 

     Art. 14. (Modifiche all'art. 26 della l.r. 16/1999)

1. All'articolo 26 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

'3. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle funzioni di propria competenza in materia ambientale, e in particolare al fine del rilascio delle autorizzazioni, sono tenuti ad avvalersi dell'ARPA, acquisendone il parere, ove richiesto dalle relative norme di legge; sulla base di specifiche convenzioni, l'attività tecnica dell'ARPA può sostituire l'attività istruttoria dell'ente procedente.';

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

'5. Le prestazioni erogate dall'ARPA a favore della Regione, degli enti locali e delle ASL, che rientrano tra le attività che per legge devono essere fornite obbligatoriamente dall'ARPA nell'ambito delle proprie attività istituzionali, il cui onere economico non sia per disposizione normativa a carico dei privati, sono fornite a titolo gratuito. L'ARPA può fornire, su richiesta delle amministrazioni pubbliche, a titolo oneroso prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste da specifiche norme di legge.';
c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

'5 bis. L'ARPA redige e, ove necessario, aggiorna l'elenco delle attività di supporto tecnico-scientifico dovute per legge. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell'ARPA.'.

 

     Art. 15. (Modifiche alla l.r. 14/1998)

1. Alla legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina delle sostanze minerali di cava), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:

'1 bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)), sono conferite alla Provincia di Sondrio, per quanto territorialmente di competenza, le funzioni esercitate dalla Regione in materia di sostanze minerali di cava, di cui agli articoli 28, comma 5, 35, comma 4, 36, comma 3, primo periodo, e 39, comma 1, della presente legge.

1 ter. La Regione conclude i procedimenti di cui al comma 1 bis pendenti alla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Legge di semplificazione 2015 - Ambiti economico, sociale e territoriale).';

b) dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

'Art. 8 bis. (Approvazione del piano delle cave della Provincia di Sondrio in attuazione dell'articolo 5, comma 4, lettera a), della l.r. 19/2015)

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 8 e in attuazione dell'articolo 5, comma 4, lettera a), della l.r. 19/2015, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla ricezione della proposta di piano della Provincia di Sondrio, verifica la conformità del piano alla presente legge e la sua compatibilità con gli atti di programmazione e di pianificazione regionale, garantendo comunque il confronto con la stessa provincia.

2. Il consiglio provinciale di Sondrio approva il piano entro centoventi giorni dalla deliberazione della Giunta regionale relativa alla verifica di cui al comma 1, recependo gli esiti della verifica stessa e apportando, ove necessario, integrazioni e modifiche al piano.

3. Il piano delle cave della provincia di Sondrio può essere approvato anche per singolo settore merceologico, indipendentemente dagli altri settori, con le procedure previste ai commi 1 e 2.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, le variazioni, le modificazioni o le revisioni del piano delle cave della provincia di Sondrio sono approvate dalla provincia con le procedure di cui al presente articolo.

5. Il piano delle cave approvato dalla provincia di Sondrio ha efficacia ai sensi dell'articolo 10, commi 2, 3 e 4.';

c) dopo il comma 4 dell'articolo 10 sono aggiunti i seguenti:

'4 bis. Fatti salvi la sospensione dell'efficacia dei piani di cui alla legge regionale 1 ottobre 2014, n. 27 (Adempimenti derivanti dagli obblighi nei confronti dell'Unione Europea relativi alle attività estrattive di cava) e l'espletamento delle procedure di valutazione d'impatto ambientale sui singoli progetti di ATE, l'efficacia dei piani delle cave cessa con l'esecutività dei nuovi piani.

4 ter. Il comma 4 bis si applica, nelle more dell'esecutività dei nuovi piani, anche ai piani per i quali, alla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Legge di semplificazione 2015 - Ambiti economico, sociale e territoriale), siano già decorsi i termini di validità di cui al comma 4.

4 quater. L'efficacia dei piani delle cave cessa comunque allo scadere del terzo anno dalla data di scadenza di validità dei piani stessi.';

d) dopo il comma 1 dell'articolo 39 è aggiunto il seguente:

'1 bis. Nel caso di cave cessate interamente ricadenti in ambiti di parco o di riserva, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione della convenzione di cui all'articolo 15, stipulata tra il richiedente e l'ente gestore del parco o della riserva; il contributo di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), è versato nella misura del 30 per cento all'ente gestore del parco o della riserva ed il restante 70 per cento al comune o ai comuni interessati.'.

 

     Art. 16. (Modifiche alla l.r. 86/1983 e alla l.r. 16/2007)

1. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 le parole '5 aprile 1976, n. 8 (Legge forestale regionale)' sono sostituite dalle seguenti: '5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)'; al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4 le parole '1 ter della l.r. 8/1976' sono sostituite dalle seguenti: '42 della l.r. 31/2008';

b) la lettera a) del comma 3 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:

'a) predispongono i piani di indirizzo forestale, nonché approvano i piani di assestamento forestale delle proprietà forestali pubbliche o private di cui all'articolo 47 della l.r. 31/2008;';

c) alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 4 le parole 'dell'articolo 21 della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 (Norme per gli interventi regionali in agricoltura)' sono sostituite dalle seguenti: 'dell'articolo 22 della l.r. 31/2008';

d) al comma 6 dell'articolo 4 dopo le parole 'sono definiti con regolamento,' sono aggiunte le seguenti: 'per tutto il territorio regionale,' e dopo le parole 'flora esotica invasiva' è soppressa la virgola;

e) la rubrica dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente: 'Commissioni provinciali per l'ambiente naturale';

f) al comma 1 dell'articolo 7 sono soppresse le parole 'e nei consorzi intercomunali di Lecco e Lodi', 'e rispettivamente consorziale', 'e del consorzio', 'o del consorzio', 'e nel consorzio';

g) al comma 2 dell'articolo 7 sono soppresse le parole 'o del consorzio intercomunale';

h) al comma 3 dell'articolo 7 sono soppresse le parole 'o dal consorzio';

i) al comma 4 dell'articolo 7 sono soppresse le parole 'e consorziali';

j) al comma 5 dell'articolo 7 sono soppresse le parole 'o dell'assemblea del consorzio intercomunale';

k) al comma 6 dell'articolo 7 sono soppresse le parole 'e consorziali';

l) al comma 7 dell'articolo 7 sono soppresse le parole 'o consorzi intercomunali';

m) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 12 dopo le parole 'Consiglio regionale' sono aggiunte le seguenti: 'previa consultazione delle province, delle comunità montane e dei comuni interessati, ai sensi dall'articolo 22, comma 1, lettera a), della legge 394/1991';

n) alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 12 dopo le parole 'della medesima,' sono aggiunte le seguenti: 'nel rispetto dell'articolo 22 della legge 394/1991 e dell'articolo 15 della presente legge,';

o) dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 13 è aggiunta la seguente:

'a bis) elabora e approva il regolamento per la gestione e il funzionamento della riserva e ne trasmette copia alla Giunta regionale;';

p) il comma 7 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

'7. Ferme restando le specifiche procedure di legge previste per le opere di interesse statale, la Giunta regionale, previo parere vincolante del gestore, può autorizzare, sentita la competente commissione consiliare, in via eccezionale e in deroga al regime proprio della riserva, la manutenzione e l'adeguamento funzionale e tecnologico, nonché la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico; la deliberazione di autorizzazione della Giunta regionale stabilisce le opere di ripristino o di recupero ambientale eventualmente necessarie, nonché l'indennizzo per danni non ripristinabili o recuperabili. La Giunta regionale delibera i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione in deroga al regime proprio delle riserve naturali.';

q) dopo il comma 1 dell'articolo 14 è aggiunto il seguente:

'1 bis. La Giunta regionale delibera i criteri e le modalità di predisposizione dei piani delle riserve e delle relative varianti e definisce la documentazione minima che deve essere presentata a corredo della proposta dal gestore.';

r) al comma 2 dell'articolo 14 le parole 'o consorziale' sono soppresse e dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

'4 bis. In alternativa alla procedura di cui al comma 1, la disciplina delle riserve ricomprese nei parchi regionali può essere prevista nel piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 17, in coerenza con quanto stabilito dalla deliberazione istitutiva.';

s) dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

'Art. 14 bis. (Procedure per l'approvazione dei piani delle riserve naturali)

1. Il provvedimento di adozione del piano della riserva e delle relative varianti è pubblicato a cura del gestore della riserva negli albi pretori dei comuni e delle province interessate per trenta giorni consecutivi, dandone ulteriore avviso sul BURL, sul sito istituzionale della Regione e su almeno due quotidiani con l'indicazione della sede ove si può prendere visione dei relativi elaborati; chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni al gestore della riserva entro i successivi sessanta giorni.

2. Decorso tale termine, la proposta è trasmessa alla Commissione provinciale per l'ambiente naturale di cui all'articolo 7, unitamente alle osservazioni e alle relative controdeduzioni deliberate dal gestore. Entro trenta giorni dal ricevimento, la Commissione esprime il proprio parere; trascorso inutilmente tale termine, il parere si intende espresso in senso positivo.

3. Entro i successivi trenta giorni, la proposta controdedotta, deliberata dal gestore della riserva, è trasmessa alla Giunta regionale unitamente al parere della Commissione provinciale per l'ambiente naturale.

4. Entro centoventi giorni dal ricevimento, la Giunta regionale verifica la proposta controdedotta, determina le modifiche necessarie rispetto ai propri indirizzi, agli atti di programmazione e pianificazione regionale e alle disposizioni di legge in materia, e procede all'approvazione del piano o della relativa variante con propria deliberazione soggetta a pubblicazione.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

a) alle varianti ai piani delle riserve già istituite;

b) alle riserve istituite dopo l'entrata in vigore della legge regionale recante (Legge di semplificazione 2015 - Ambiti economico, sociale e territoriale);

c) alle riserve non ancora dotate di piano alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui alla lettera b).';

t) al comma 2 dell'articolo 16 ter le parole 'di cui al successivo articolo 17' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui ai successivi articoli 17 e 19 bis';

u) alla rubrica dell'articolo 17 la parola 'strumenti' è sostituita dalla seguente: 'strumento' ed è soppressa la parola 'naturale';

v) all'alinea del comma 1 dell'articolo 17 le parole 'vengono formati' sono sostituite dalle seguenti: 'viene formato';

w) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 è soppressa;

x) dopo il comma 4 dell'articolo 17 è aggiunto il seguente:

'4 bis. Il piano territoriale di coordinamento del parco può disciplinare le riserve istituite all'interno del parco con apposito azzonamento.';

y) i commi 6 e 7 dell'articolo 17 sono abrogati;

z) dopo il comma 5 dell'articolo 18 sono aggiunti i seguenti:

'5 bis. Laddove i confini dei parchi coincidano con i limiti amministrativi dei comuni facenti parte dell'ente parco, i comuni, se riscontrano errori nella corrispondenza tra il proprio limite amministrativo e quanto riportato nelle tavole allegate alla legge istitutiva del parco o a eventuali successive modifiche, segnalano all'ente gestore del parco il confine corretto, previa deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata e in accordo con i comuni confinanti, evidenziando, altresì, le difformità riscontrate nel perimetro del parco. L'ente parco, verificate le difformità, propone alla Giunta regionale, con deliberazione della comunità del parco, la rettifica del perimetro per attestarsi sui corretti limiti amministrativi. Con deliberazione della Giunta regionale è conseguentemente rettificato il perimetro del parco.

5 ter. Entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale recante (Legge di Semplificazione 2015 - Ambiti economico, sociale e territoriale), i piani di governo del territorio (PGT) possono meglio rappresentare, d'intesa tra il comune o i comuni interessati e il relativo ente gestore, i confini del parco individuati nelle tavole allegate alla legge istitutiva o a eventuali successive modifiche ovvero nelle tavole del piano territoriale di coordinamento del parco, apportando, nella trasposizione dei confini nelle tavole di PGT, puntuali specificazioni atte a migliorare la rappresentazione dei confini medesimi mediante il riferimento a elementi fisici e geografici reali rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici di maggior dettaglio. L'ente gestore del parco, in sede di espressione del parere relativo agli strumenti urbanistici comunali e loro varianti, reso ai sensi dell'articolo 21, verifica che le specificazioni dei confini, così come riportate negli elaborati comunali, effettivamente si attestino, laddove possibile, su elementi fisici e geografici reali rilevabili sul territorio ovvero su elaborati cartografici in scala di maggior dettaglio, e ne valutano la coerenza con le previsioni del PTC del parco. L'ente parco recepisce tale nuova perimetrazione.

5 quater. La Giunta regionale specifica le modalità attuative di quanto previsto al comma 5 bis.';

aa) il comma 3 dell'articolo 19 è abrogato;

bb) l'art. 20 è sostituito dal seguente:

'Art. 20

(Piani di settore e regolamenti dei parchi regionali)

1. Il piano territoriale di coordinamento del parco può prevedere la formazione di regolamenti che disciplinano l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determinano la localizzazione e graduazione dei divieti e di piani di settore che specificano per singoli settori le previsioni e le prescrizioni del piano territoriale di coordinamento.

2. Il regolamento o il piano di settore è adottato dalla comunità del parco e pubblicato per trenta giorni all'albo del parco e degli enti territoriali interessati.

3. Entro i successivi sessanta giorni, chiunque abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide la comunità del parco in sede di approvazione definitiva del regolamento o del piano di settore.

4. La deliberazione di approvazione del regolamento o del piano di settore o l'avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all'albo del parco e degli enti territoriali interessati.

5. Il regolamento o il piano di settore è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia a cura del parco ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

6. Il piano di settore non può introdurre prescrizioni differenti da quelle preventivamente individuate dalla pianificazione generale del parco ed in caso di discordanza tra il piano di settore ed il piano territoriale di coordinamento prevale quest'ultimo.

7. La procedura di cui ai commi precedenti non si applica ai regolamenti di funzionamento di cui all'articolo 22 ter, comma 4.';

cc) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 21 sono soppresse le parole 'e del piano di gestione del parco';

dd) alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 21 le parole 'all'articolo 4 della l.r. 18/1982' sono sostituite dalle seguenti: 'all'articolo 7 della l.r. 14/1998';

ee) al comma 7 dell'articolo 21 sono soppresse le parole 'e di piano di gestione';

ff) al comma 6 dell'articolo 22 bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Le modificazioni dello statuto relative a questioni non sostanziali stabilite d'intesa con Regione Lombardia, sono approvate dalla comunità del parco con deliberazione assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti.';

gg) il comma 9 dell'articolo 22 ter è sostituito dal seguente:

'9. Per il presidente e per i membri del consiglio di gestione si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative previsti rispettivamente per il sindaco e per i consiglieri comunali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Non possono essere eletti componenti del consiglio di gestione i membri della comunità del parco.';

hh) alla rubrica dell'articolo 33 bis dopo le parole 'fauna selvatica' sono aggiunte le seguenti: 'nelle riserve e';

ii) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 33 bis dopo le parole 'parco naturale' sono aggiunte le seguenti: 'e nella riserva naturale' e dopo le parole 'conduttori dei fondi' sono aggiunte le seguenti: ', qualora siano state rispettate le modalità definite dall'ente gestore per la prevenzione dei danni e nei limiti delle risorse a disposizione';

jj) al comma 2 dell'articolo 33 bis dopo le parole 'del parco' sono aggiunte le seguenti: 'o della riserva naturale'.

2. La disposizione di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a bis), della l.r. 86/1983, come introdotta dal comma 1, lettera o) del presente articolo, si applica anche alle riserve già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 36 le parole 'Perego, Rovagnate' sono sostituite dalle seguenti: 'La Valletta Brianza';

b) il comma 3 dell'articolo 130 è abrogato.

 

     Art. 17. (Modifiche alla l.r. 6/2012 in tema di navigazione sul sistema dei navigli lombardi)

1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 è inserita la seguente:

'd bis) disciplina, tramite regolamento, il servizio della navigazione sul sistema dei navigli lombardi;';

b) dopo l'articolo 59 è inserito il seguente:

'Art. 59 bis. (Gestione del demanio della navigazione sul sistema dei navigli lombardi)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49 per le zone portuali del Naviglio Grande e del Naviglio Pavese, l'ente preposto alla gestione del demanio della navigazione sul sistema dei navigli lombardi è l'autorità che esercita le funzioni di polizia idraulica nel medesimo reticolo di competenza.

2. All'autorità di cui al comma 1 spettano, in particolare, le funzioni concernenti:

a) il rilascio delle concessioni dei beni del demanio della navigazione in gestione, nonché la riscossione e l'introito dei relativi canoni;

b) l'irrogazione delle sanzioni applicate nello svolgimento delle funzioni di vigilanza sul demanio della navigazione in gestione e sulla navigazione interna, di cui all'articolo 57, e l'introito dei relativi proventi.

3. Le entrate di cui al comma 2 sono destinate al finanziamento delle connesse funzioni di gestione e di vigilanza.'.

 

     Art. 18. (Modifica dell’art. 43 della l.r. 26/2003)

1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) è apportata la seguente modifica:

a) dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 43 è aggiunta la seguente:

'f bis) l'esercizio dell'attività di vigilanza e sanzionatoria riguardante le funzioni di cui al presente articolo.'.