§ 4.3.19 - L.R. 1 ottobre 2014, n. 27.
Adempimenti derivanti dagli obblighi nei confronti dell'Unione Europea relativi alle attività estrattive di cava


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 cave e torbiere
Data:01/10/2014
Numero:27


Sommario
Art. 2 . (Efficacia dei piani delle cave)
Art. 3 . (Entrata in vigore)


§ 4.3.19 - L.R. 1 ottobre 2014, n. 27.

Adempimenti derivanti dagli obblighi nei confronti dell'Unione Europea relativi alle attività estrattive di cava

(B.U. 1 ottobre 2014, n. 40, suppl.)

 

     Art. 1. (Oggetto e finalità della legge)

1. La presente legge disciplina l'efficacia dei piani delle cave, approvati, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava), più di ventiquattro mesi dopo la data di cui all'articolo 13 della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, senza previa sottoposizione alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

2. La presente legge è finalizzata a garantire:

a) l'applicazione della direttiva 2001/42/CE ai piani delle cave;

b) il superamento del precontenzioso UE 'Caso EU Pilot 2706/11/ENVI', relativo all'applicazione della procedura di VAS ai piani delle cave.

 

     Art. 2. (Efficacia dei piani delle cave)

1. L'efficacia dei piani delle cave di cui all'articolo 1, comma 1, è sospesa fino alla loro approvazione, a seguito della procedura di valutazione ambientale strategica, ai sensi della l.r. 14/1998, nonché del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) [1].

2. I procedimenti amministrativi per l'approvazione dei progetti di gestione produttiva d'ambito territoriale estrattivo (ATE) e per il rilascio delle autorizzazioni alla coltivazione delle sostanze minerali di cava, di cui alla l.r. 14/1998, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi nel periodo di cui al comma 1.

3. [Nel periodo che intercorre tra la presa d'atto del rapporto ambientale e l'approvazione del piano delle cave da parte del Consiglio regionale, le province possono approvare i progetti di gestione produttiva di ATE e autorizzare l'esercizio dell'attività estrattiva, ai sensi della l.r. 14/1998, purché gli interventi previsti siano compatibili con le previsioni del rapporto ambientale] [2].

4. I procedimenti di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) sui progetti di gestione produttiva di ATE e sui progetti attuativi di coltivazione di cava, in corso alla data di approvazione della presente legge, sono comunque portati a termine. Le risultanze di tali procedimenti possono essere tenute in considerazione nell'ambito del processo di VAS sui piani delle cave.

5. Sono fatti salvi gli interventi oggetto di autorizzazione già rilasciata, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della l.r.14/1998, ed efficace alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali interventi, nonché i relativi atti amministrativi, dovranno conformarsi alle indicazioni e alle prescrizioni eventualmente emergenti dal processo di VAS.

 

          Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.


[1] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 8 aprile 2015, n. 8.

[2] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 8 aprile 2015, n. 8.