§ 3.11.17 - R.R. 2 ottobre 1989, n. 4.
Gestione delle aziende agro-venatorie.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 caccia
Data:02/10/1989
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizione dell'attività agro-venatoria.
Art. 3.  Calendario di prelievo venatorio.
Art. 4.  Domanda di concessione.
Art. 5.  Prescrizioni particolari.
Art. 6.  Palinatura.
Art. 7.  Poteri ispettivi e vigilanza.
Art. 8.  Estensione dell'azienda.
Art. 9.  Sospensioni e revoche.


§ 3.11.17 - R.R. 2 ottobre 1989, n. 4. [1]

Gestione delle aziende agro-venatorie.

(B.U. 6 ottobre 1989, n. 40, 1° Suppl. Ord.).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Il presente regolamento disciplina la gestione delle aziende agro- venatorie ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18, ultimo comma, della L.R. 31 luglio 1978, n. 47, così come sostituito dall'art. 15 della L.R. 16 agosto 1988, n. 41, allo scopo precipuo di favorire lo sviluppo delle zone rurali ed integrare il reddito delle aziende agricole.

     2. Le aziende agro-venatorie sono istituite nelle zone meno pregevoli sotto il profilo faunistico nonché nelle zone rurali a più basso reddito.

 

     Art. 2. Definizione dell'attività agro-venatoria.

     1. L'attività agro-venatoria consiste nella offerta di prelievo venatorio, nell'ambito delle aziende agricole, di selvaggina preferibilmente allevata in cattività all'interno delle aziende agricole stesse.

     2. L'attività agro-venatoria è esercitata prioritariamente dagli imprenditori agricoli a titolo principale, singoli o associati, iscritti all'albo di cui alla L.R. 13 aprile 1974, n. 18, e da loro familiari di cui all'art. 230 bis del codice civile e comunque da soggetti titolari di azienda agricola.

     3. L'attività agro-venatoria deve essere in rapporto di connessione e di complementarietà rispetto alle attività agricole e silvicole tradizionali svolte.

     4. E' considerata attività agro-venatoria anche la messa a disposizione del territorio dell'azienda per l'allevamento e l'addestramento dei cani da caccia.

 

     Art. 3. Calendario di prelievo venatorio.

     1. Nelle aziende agro-venatorie è consentito il prelievo secondo il calendario venatorio generale; detto prelievo non è consentito nelle giornate del martedì e del venerdì.

     2. L'attività di addestramento e di allenamento dei cani da caccia senza sparo nelle aziende agro-venatorie può essere svolta anche prima dell'apertura della caccia.

     3. La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, predispone un disciplinare per il funzionamento interno delle aziende a cui le stesse dovranno attenersi nell'espletamento delle attività agro- venatorie.

 

     Art. 4. Domanda di concessione.

     1. La domanda di concessione ad esercitare l'attività agro-venatoria, da presentarsi, in carta legale, al Presidente della Giunta Regionale o all'Assessore delegato e, in copia, alla Provincia competente, deve essere corredata dai seguenti documenti:

     a) mappa in scala 1:25.000 in tre esemplari dell'azienda per la quale si richiede la concessione;

     b) mappa in scala 1:10.000 in tre esemplari del territorio aziendale per il quale si richiede la concessione con evidenziazione grafica delle strade e vie di comunicazione, dei corsi e specchi d'acqua, dei tipi di coltivazioni usuali e delle eventuali zone boscate o a vegetazione arbustiva;

     c) elenco catastale delle proprietà incluse nel territorio quando si tratti di proprietà unica; elenco catastale ed atto costitutivo del patto societario o cooperativo dei conduttori di azienda o dichiarazioni di assenso dei proprietari o detentori a qualunque titolo dei territori da ricomprendere in azienda, ove il territorio da precludere non sia costituito da un'unica proprietà, fermo restando che il richiedente della concessione dovrà dimostrare di essere possessore di almeno il 51% del territorio;

     d) descrizione delle eventuali strutture allevamentistiche della selvaggina da produrre per l'esercizio venatorio, nonché dati sulla produzione stimata ed eventuali progetti per l'incremento della produzione stessa, oltre che per la valorizzazione agro-turistica della zona;

     e) eventuale progetto tecnico di produzione di selvaggina e di gestione dell'azienda finalizzato all'abbattimento della selvaggina stessa;

     f) dichiarazione dei proprietari di non aver richiesto ed ottenuto altre concessioni di aziende agro-venatorie o concessioni di aziende faunistiche nella Regione Lombardia;

     g) certificazione sanitaria per la selvaggina proveniente da allevamenti esterni.

     2. La Giunta Regionale rilascia la concessione, sentita la Provincia competente per territorio, il Comitato regionale della caccia e la Commissione consiliare agricoltura.

     3. La concessione rilasciata a favore di titolari di aziende agricole non iscritti all'albo di cui alla L.R. 13 aprile 1974, n. 18, ha una durata di tre anni, rinnovabili alla scadenza; la domanda di rinnovo deve essere presentata tre mesi prima della scadenza.

 

     Art. 5. Prescrizioni particolari.

     1. Nelle aziende il prelievo venatorio deve riguardare le specie oggetto di allevamento aziendale o comunque provenienti da allevamenti esterni.

     2. L'eventuale abbattimento di ungulati presenti sul territorio dell'azienda deve essere specificatamente autorizzato ai sensi dei commi secondo e terzo dell'art. 36 della L.R. 31 luglio 1978, n. 47, come sostituito dall'art. 27 della L.R. 16 agosto 1988, n. 41.

     3. Nelle aziende è vietato:

     a) effettuare il prelievo venatorio senza il permesso del titolare e senza essere muniti di tutti i documenti prescritti dalle vigenti disposizioni;

     b) attraversare in attività di caccia, senza permesso, i terreni ricompresi nel perimetro dell'azienda: in caso di necessità l'attraversamento dovrà avvenire con il fucile smontato e riposto nel fodero e con i cani al guinzaglio;

     c) percorrere il territorio aziendale, anche mediante automezzi, ad eccezione di quelli agricoli, al di fuori delle strade pubbliche;

     d) lasciare comunque vagare all'interno dell'azienda cani incustoditi.

 

     Art. 6. Palinatura.

     1. L'azienda agro-venatoria deve essere segnalata con una palinatura del territorio mediante apposite tabelle delle dimensioni di cm 25 x 30 disposte in modo tale che da ogni tabella sia visibile la precedente e la successiva sulle quali deve essere apposta le seguente scritta «Azienda Agro-Venatoria - (numero e denominazione) - art. 18, secondo comma, della L.R. 31 luglio 1978, n. 47 e successive modificazioni - Divieto di Caccia Libera».

     2. In caso di revoca della concessione o di rinuncia alla stessa, le tabelle devono essere rimosse a cura del titolare entro novanta giorni.

     3. Nel caso di ricorso le tabelle devono rimanere fino alla definizione del ricorso stesso.

 

     Art. 7. Poteri ispettivi e vigilanza.

     1. I poteri ispettivi e di vigilanza all'interno delle aziende sono esercitati dalla Regione e dall'Amministrazione provinciale competente.

     2. La vigilanza all'interno dell'azienda può anche essere assicurata dal titolare tramite guardie giurate volontarie dipendenti.

     3. E' fatto divieto alle guardie volontarie non dipendenti dall'azienda di accedere all'azienda stessa per l'esercizio della vigilanza, ove non siano appositamente autorizzate dalla Provincia competente.

 

     Art. 8. Estensione dell'azienda.

     1. L'azienda agro-venatoria deve avere un'estensione massima di 80 ettari in pianura e 120 ettari in collina e montagna.

     2. E' concessa una integrazione di superficie aziendale contigua del 10% ai fini della maggiore omogeneità territoriale dell'azienda.

 

     Art. 9. Sospensioni e revoche.

     1. La Giunta Regionale, sentita la competente Provincia, procede alla sospensione della concessione, fino ad un massimo di un'annata venatoria, allorquando siano violate le disposizioni di cui ai precedenti artt. 3, 5, commi primo e secondo e 6, primo comma.

     2. Si procede alla revoca della concessione allorquando le predette violazioni siano reiterate ovvero quando non venga esercitata l'attività agro-venatoria ai sensi del precedente art. 2.

     3. La revoca della concessione comporta in ogni caso la spalinatura della zona inclusa e l'inclusione dei terreni aziendali nel territorio libero alla caccia.

     4. Nel caso di ricorso avverso il provvedimento di revoca il territorio aziendale rimane precluso alla caccia fino alla definizione del ricorso stesso.

 

 

 


[1] Abrogato dall'art. 5 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.