§ 94.1.632 - Legge 24 novembre 1978, n. 812.
Adesione alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:24/11/1978
Numero:812


Sommario
Art. 1.      La presente Convenzione ha per oggetto la protezione degli uccelli viventi allo stato selvatico
Art. 2.      Salve le eccezioni previste dagli articoli 6 e 7 della presente Convenzione, devono essere protetti
Art. 3.      Salve le eccezioni previste dagli articoli 6 e 7 della presente Convenzione, viene fatto divieto di importare, esportare, trasportare, vendere, mettere in vendita, [...]
Art. 4.      Salve le eccezioni formulate negli articoli 6 e 7 della presente Convenzione viene fatto divieto, durante il periodo di protezione di una determinata specie, in [...]
Art. 5.      Salve le eccezioni previste dagli articoli 6 e 7 della presente Convenzione, le Alte Parti Contraenti si impegnano a vietare i procedimenti elencati più sotto, che sono [...]
Art. 6.      Se in una determinata regione, una specie dovesse, sia compromettere l'avvenire di alcune produzioni agricole od animali con i danni che essa dovesse causare ai campi, [...]
Art. 7.      Eccezioni alle disposizioni della presente Convenzione possono essere accordate dalle autorità competenti nell'interesse della scienza, dell'istruzione, nonché [...]
Art. 8.      Ciascuna Parte Contraente si impegna a redigere un elenco degli uccelli di cui è lecita l'uccisione o la cattura sul proprio territorio, nel rispetto tuttavia, delle [...]
Art. 9.      Ciascuna Parte Contraente ha la facoltà di redigere un elenco delle specie di uccelli indigeni e migratori, suscettibili di essere mantenuti in cattività da privati ed è [...]
Art. 10.      Le Alte Parte Contraenti si incaricano di studiare e di adottare i mezzi atti a prevenire la distruzione degli uccelli dovuta agli idrocarburi o ad altre cause di [...]
Art. 11.      Allo scopo di attenuare le conseguenze della rapida sparizione per fatto dell'uomo, dei luoghi favorevoli alla riproduzione degli uccelli, le Alte Parti Contraenti si [...]


§ 94.1.632 - Legge 24 novembre 1978, n. 812.

Adesione alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione.

(G.U. 23 dicembre 1978, n. 357)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950.

 

     Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 11 della convenzione stessa.

 

Convenzione internazionale per la protezione degli uccelli

 

(Traduzione non ufficiale)

 

     Art. 1.

     La presente Convenzione ha per oggetto la protezione degli uccelli viventi allo stato selvatico.

 

          Art. 2.

     Salve le eccezioni previste dagli articoli 6 e 7 della presente Convenzione, devono essere protetti:

     a) almeno durante il loro periodo di riproduzione, tutti gli uccelli e, inoltre, i migratori durante il loro percorso di ritorno verso il loro luogo di nidificazione ed in particolare in marzo, aprile, maggio, giugno e luglio;

     b) durante tutto l'anno le specie minacciate di estinzione o che presentino un interesse scientifico.

 

          Art. 3.

     Salve le eccezioni previste dagli articoli 6 e 7 della presente Convenzione, viene fatto divieto di importare, esportare, trasportare, vendere, mettere in vendita, acquistare, regalare o trattenere durante il periodo di protezione della specie, qualsiasi uccello vivo o morto od ogni parte di un uccello che sia stato ucciso o catturato contravvenendo alle disposizioni della presente Convenzione.

 

          Art. 4.

     Salve le eccezioni formulate negli articoli 6 e 7 della presente Convenzione viene fatto divieto, durante il periodo di protezione di una determinata specie, in particolare durante il suo periodo di riproduzione, di sottrarre o di distruggere i nidi in via di costruzione od occupati, di prendere o di danneggiare, trasportare, importare od esportare, vendere, mettere in vendita, acquistare od anche distruggere le uova o i loro gusci nonché le nidiate di uccellini vivi allo stato selvatico.

     Tuttavia, tali divieti non si applicano da un lato, alle uova lecitamente raccolte o munite di un certificato attestante che sono destinate sia al ripopolamento che a fini scientifici o che provengano da uccelli tenuti in cattività, d'altro lato, alle uova delle pavoncelle, e ciò vale unicamente per i Paesi Bassi, tenuto conto dei motivi eccezionali e locali in precedenza riconosciuti.

 

          Art. 5.

     Salve le eccezioni previste dagli articoli 6 e 7 della presente Convenzione, le Alte Parti Contraenti si impegnano a vietare i procedimenti elencati più sotto, che sono suscettibili di portare alla distruzione o alla cattura in massa di uccelli o di infliggere agli stessi inutili sofferenze.

     Tuttavia, nei paesi nei quali simili procedimenti sono attualmente legalmente autorizzati, le Alte Parti Contraenti si impegnano ad introdurre progressivamente nella propria legislazione le misure adatte a vietare o a limitare l'uso:

     a) dei lacci, delle panie, delle trappole, degli ami, delle reti, delle esche avvelenate, degli stupefacenti, degli uccelli di richiamo accecati,

     b) delle attrezzature a rete per la cattura della anatre,

     c) degli specchi, torce ed altre luci artificiali,

     d) delle reti o degli strumenti da pesca adatti alla cattura degli uccelli acquatici,

     e) dei fucili da caccia a ripetizione od automatici suscettibili di contenere più di due cartucce,

     f) in generale di tutte le armi da fuoco diverse da quelle suscettibili di essere imbracciate,

     g) dell'inseguimento e del tiro agli uccelli a mezzo di battelli a motore sulle acque interne e, dal 1° marzo al 1° ottobre, sulle acque territoriali e costiere,

     h) dell'utilizzazione di veicoli a motore o di apparecchi aeronautici che permettano di sparare sugli uccelli o di inseguirli,

     i) dell'istituzione di ricompense per la cattura o la distruzione di uccelli,

     j) del privilegio della caccia col fucile o con le reti, praticata senza restrizioni, che sarà regolamentata durante tutto l'anno e sospesa durante il periodo di riproduzione sul mare, lungo le rive e le coste,

     k) di ogni altro metodo destinato alla cattura o alla distruzione di uccelli in massa.

 

          Art. 6.

     Se in una determinata regione, una specie dovesse, sia compromettere l'avvenire di alcune produzioni agricole od animali con i danni che essa dovesse causare ai campi, ai vigneti, ai giardini, ai frutteti, ai boschi, alla selvaggina ed ai pesci, sia minacciare di estinzione o di semplice diminuzione una o più specie la cui conservazione sia auspicabile, le autorità competenti possono, mediante autorizzazioni individuali, togliere i divieti di cui agli articoli da 2 a 5 per quanto attiene a tali specie. E' tuttavia illegale l'acquisto o la vendita di uccelli così uccisi nonché il loro trasporto fuori della regione in cui sono stati uccisi.

     Ove esistano, nelle leggi nazionali, altre disposizioni che permettano di limitare i danni commessi da alcune specie di uccelli in condizioni che garantiscano la perpetuazione di tali specie, dette disposizioni possono essere mantenute dalle Alte Parti Contraenti.

     Dato che le condizioni economiche della Svezia, della Norvegia, della Finlandia e delle Isole Faeroer rivestono particolare importanza, le autorità competenti di tali paesi possono fare delle eccezioni ed accordare alcune deroghe alle disposizioni della presente Convenzione. Nel caso in cui l'Islanda dovesse aderire alla presente Convenzione, le deroghe succitate saranno applicate ad essa a sua richiesta.

     Non può essere adottata, in un determinato Paese, alcuna misura suscettibile di provocare la totale distruzione delle specie indigene o migratrici delle quali si tratta nel presente articolo.

 

          Art. 7.

     Eccezioni alle disposizioni della presente Convenzione possono essere accordate dalle autorità competenti nell'interesse della scienza, dell'istruzione, nonché nell'interesse del ripopolamento e della riproduzione degli uccelli oggetto di caccia e per la caccia al falcone a seconda delle circostanze e subordinatamente al fatto che siano prese tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare abusi. Le disposizioni relative al trasporto, previste dagli articoli 3 e 4 non si applicano al Regno Unito.

     In tutti i paesi i divieti elencati all'art. 3 non si applicano alle piume delle specie di uccelli che è consentito uccidere.

 

          Art. 8.

     Ciascuna Parte Contraente si impegna a redigere un elenco degli uccelli di cui è lecita l'uccisione o la cattura sul proprio territorio, nel rispetto tuttavia, delle condizioni previste dalla presente Convenzione.

 

          Art. 9.

     Ciascuna Parte Contraente ha la facoltà di redigere un elenco delle specie di uccelli indigeni e migratori, suscettibili di essere mantenuti in cattività da privati ed è tenuta a determinare i metodi di cattura che possono essere autorizzati nonché le condizioni alle quali gli uccelli possono essere trasportati o mantenuti in cattività.

     Ciascuna Parte Contraente è tenuta a regolamentare il mercato degli uccelli protetti dalla presente Convenzione e ad adottare tutte le misure necessarie a limitarne l'estensione.

 

          Art. 10.

     Le Alte Parte Contraenti si incaricano di studiare e di adottare i mezzi atti a prevenire la distruzione degli uccelli dovuta agli idrocarburi o ad altre cause di inquinamento delle acque, ai fari, ai cavi elettrici, agli insetticidi, ai veleni e ad ogni altra causa. Esse si sforzeranno di educare i bambini e l'opinione pubblica per convincerli della necessità di preservare e di proteggere gli uccelli.

 

          Art. 11.

     Allo scopo di attenuare le conseguenze della rapida sparizione per fatto dell'uomo, dei luoghi favorevoli alla riproduzione degli uccelli, le Alte Parti Contraenti si impegnano ad incoraggiare ed a favorire immediatamente, con tutti i mezzi possibili, la creazione di riserve acquatiche o terrestri, di dimensioni ed in ubicazioni appropriate ove gli uccelli possano nidificare ed allevare le loro nidiate in sicurezza ed ove gli uccelli migratori possano ugualmente riposarsi e trovare il proprio nutrimento in tutta tranquillità.

     La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Ministero del Affari Esteri della Repubblica francese che ne avvertirà tutti gli Stati firmatari ed aderenti.

     Ogni Stato non firmatario della presente Convenzione potrà aderirvi. Le adesioni saranno notificate al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica francese che ne avvertirà tutti gli Stati firmatari ed aderenti.

     La presente Convenzione entrerà in vigore novanta giorni dopo la data del deposito del sesto strumento di ratifica o di adesione. Per ciascuno degli Stati che ratificherà la Convenzione o che vi aderirà dopo tale data, essa entrerà in vigore novanta giorni dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del proprio strumento di ratifica o di adesione.

     La presente Convenzione viene conclusa a tempo indeterminato, ma ogni Parte Contraente avrà la facoltà di denunciarla in ogni momento, cinque anni dopo la sua entrata in vigore così come è stabilito nel presente articolo. Tale denuncia avrà effetto un anno dopo la data della sua notifica al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica francese.

     La presente Convenzione sostituisce tra i Paesi che la ratificheranno o che vi aderiranno, le disposizioni della Convenzione internazionale del 1902.