§ 3.1.41 - L.R. 19 agosto 1986, n. 42.
Norme per l'esercizio dell'attività di tassidermia.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:19/08/1986
Numero:42


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione regionale per l'esercizio della tassidermia.
Art. 2.  Limiti di applicazione.
Art. 3.  Registro Provenienza.
Art. 4.  Detenzione fauna protetta.
Art. 5.  Contrassegni per la detenzione di fauna consentita.
Art. 6.  Norme transitorie per detenzione fauna imbalsamata.
Art. 7.  Sospensione dell'autorizzazione.
Art. 8.  Sanzioni amministrative.
Art. 9.  Sequestro.


§ 3.1.41 - L.R. 19 agosto 1986, n. 42.

Norme per l'esercizio dell'attività di tassidermia.

(B.U. 20 agosto 1986, n. 34, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Autorizzazione regionale per l'esercizio della tassidermia.

     1. L'esercizio dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione nominativa.

     2. E' delegato alle province l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio di detta autorizzazione.

 

     Art. 2. Limiti di applicazione.

     1. E' consentita l'imbalsamazione esclusivamente di esemplari appartenenti:

     a) alla fauna selvatica oggetto di caccia, purché prelevata nel rispetto delle norme venatorie vigenti;

     b) alla fauna protetta in Lombardia, purché l'abbattimento o comunque l'acquisizione siano avvenuti in conformità alla legislazione vigente nel luogo o paese di cattura;

     c) alla fauna esotica, purché l'abbattimento, l'importazione o comunque l'acquisizione siano avvenuti in conformità alla legislazione vigente e non si tratti di specie protette nei paesi di origine e rispetto alle quali sussistano accordi internazionali di protezione;

     d) alle specie domestiche.

     2. E' inoltre consentita l'imbalsamazione di animali provenienti da allevamenti autorizzati in base alle disposizioni statali e regionali.

 

     Art. 3. Registro Provenienza.

     1. Il tassidermista o imbalsamatore deve annotare giornalmente in apposito registro, conforme al modello predisposto dall'Assessore regionale competente, fornito tramite l'amministrazione provinciale, tutti i dati relativi agli animali di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 2 o che comunque vengano in suo possesso ad eccezione di quelli già detenuti ai sensi del successivo art. 6, con particolare riferimento alla categoria e al titolo di acquisto o di possesso di ogni esemplare.

     2. Devono essere inoltre indicate le generalità anagrafiche di chi ha consegnato l'animale.

 

     Art. 4. Detenzione fauna protetta.

     1. Nel caso pervengano al tassidermista o imbalsamatore esemplari appartenenti a specie di cui alla lettera b) del precedente art. 2 deve darne notizia giornaliera alla provincia territorialmente competente indicando le circostanze.

 

     Art. 5. Contrassegni per la detenzione di fauna consentita.

     1. Il tassidermista o imbalsamatore deve apporre su tutti i basamenti di sostegni degli animali di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2, preparati o comunque consegnati al cliente o posti in circolazione, una targhetta saldamente fissata con l'indicazione del numero

dell'autorizzazione regionale, della data di preparazione, del numero di riferimento del registro di cui al precedente art. 3 e del nome volgare e scientifico dell'esemplare imbalsamato.

 

     Art. 6. Norme transitorie per detenzione fauna imbalsamata.

     1. Coloro che siano in possesso, a qualsiasi titolo, di animali di cui alle lettere b) e c) del primo comma del precedente art. 2, sono tenuti a presentare apposita denuncia alla competente amministrazione provinciale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente Legge.

     2. La denuncia costituisce documento di origine di tali animali o parti di essi e ne legittima il possesso. L'amministrazione provinciale, unitamente a copia della denuncia vidimata, rilascia al denunciante apposita etichetta numerata o piastrina di piombo contenente i dati necessari all individuazione dell'esemplare medesimo, conforme al modello predisposto dall'Assessore regionale alla caccia. Tale etichetta o piastrina, devono sempre accompagnare l'esemplare protetto imbalsamato.

     3. I musei scientifici di istituzioni e di enti pubblici non sono soggetti alle norme contenute nella presente Legge [1].

 

     Art. 7. Sospensione dell'autorizzazione.

     1. Oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 8 l'autorizzazione di cui all'art. 1 è sospesa per un massimo di 12 mesi nel caso in cui l'imbalsamatore o tassidermista non ottemperi alle disposizioni di cui alla presente Legge o alle prescrizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione stessa: in caso di recidiva l'autorizzazione viene revocata e non può essere concessa prima della scadenza di tre anni ed in caso di recidiva specifica l'autorizzazione non può essere concessa prima della scadenza dei cinque anni.

 

     Art. 8. Sanzioni amministrative.

     1. Per la violazione delle disposizioni della presente Legge, fatte salve le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle vigenti Leggi, e salvo quanto previsto dall'art. 9 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente «Modifiche al sistema penale», si applicano le seguenti sanzioni [1]:

     a) da L. 200.000 a L. 1.500.000 per chi esercita la tassidermia o l'imbalsamazione senza l'autorizzazione di cui all'art. 1;

     b) da L. 50.000 a L. 500.000 per l'imbalsamazione di ogni esemplare diverso da quelli consentiti dall'art. 2;

     c) da L. 100.000 a L. 700.000 per irregolarità nella tenuta del registro di cui all'art. 3;

     d) da L. 100.000 a L. 700.000 per inosservanza dell'obbligo di informazione previsto dall'art. 4;

     e) da L. 50.000 a L. 500.000 per la mancata marcatura di cui agli artt. 5 e 6, o per difformità della stessa rispetto alle indicazioni dei medesimi articoli e per ogni esemplare;

     f) da L. 50.000 a L. 500.000 per la mancata presentazione nei termini dell'elenco di cui all'art. 6.

     2. All'accertamento delle infrazioni, alla irrogazione ed all'introito delle sanzioni provvede il presidente della provincia competente per territorio con le modalità previste dalla L.R. 5 dicembre 1983, n. 90, relativa a «Norme di attuazione della Legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale».

 

     Art. 9. Sequestro.

     1. Gli animali o parti di essi imbalsamati o comunque preparati, detenuti in violazione delle disposizioni di cui alla presente Legge, ferme restando le sanzioni amministrative di cui al precedente art. 8 vanno sequestrati ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31 luglio 1978, n. 47, concernente «Norme per la protezione e la tutela della fauna e disciplina dell'esercizio venatorio», con le procedure di cui all'art. 8 della L.R. 5 dicembre 1983, n. 90 ed i medesimi sono messi a disposizione delle amministrazioni provinciali, che provvedono alla loro destinazione.

 

 


[1] Comma così modificato dalla L.R. 13 maggio 1988, n. 26.

[1] Comma così modificato dalla L.R. 13 maggio 1988, n. 26.