§ 2.3.51 - L.R. 31 marzo 2008, n. 6.
Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) - Collegato in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.3 assistenza ed edilizia scolastica
Data:31/03/2008
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni in materia di istruzione e formazione - Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia))


§ 2.3.51 - L.R. 31 marzo 2008, n. 6. [1]

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) - Collegato in materia di istruzione

(B.U. 4 aprile 2008, n. 14 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Disposizioni in materia di istruzione e formazione - Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia))

1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 è inserita la seguente:

'b bis) programmazione degli interventi a sostegno del funzionamento delle scuole dell'infanzia autonome ed assegnazione dei relativi contributi;';

b) dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

'Art. 7 bis

(Programmazione degli interventi di edilizia scolastica)

1. Al fine di assicurare il miglioramento e la razionalizzazione delle strutture edilizie scolastiche, di istruzione e formazione professionale ed universitarie, la Giunta regionale, in conformità agli indirizzi del Consiglio regionale, definisce annualmente le tipologie di intervento prioritariamente finanziabili, nonché le modalità di attribuzione delle risorse, anche proprie, in aggiunta a quelle statali.

2. Con decreto dirigenziale sono individuate annualmente le iniziative oggetto di finanziamento, in relazione alle richieste presentate da province, comuni e altri soggetti pubblici e privati gestori di strutture del sistema educativo.

3. Al fine di supportare le attività programmatorie, la Regione, in raccordo con le province e i comuni, gestisce l'anagrafe regionale delle strutture del sistema educativo, le cui informazioni confluiscono nell'Osservatorio di cui all'articolo 6 della l.r. 22/2006.

Art. 7 ter

(Programmazione degli interventi a sostegno delle scuole dell'infanzia autonome)

1. La Regione, in conformità agli indirizzi del Consiglio regionale, riconoscendo la funzione sociale delle scuole dell'infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro, ne sostiene l'attività mediante un proprio intervento finanziario integrativo rispetto a quello comunale e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie.

2. Con decreti dirigenziali sono stabilite le modalità di presentazione delle domande, nonché di assegnazione dei contributi.';

c) dopo il comma 7 dell'articolo 30 sono inseriti i seguenti:

'7 bis. Fino alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 7 bis restano efficaci i provvedimenti relativi a interventi in materia di edilizia scolastica adottati ai sensi della legge regionale 12 luglio 1974, n. 40 (Interventi regionali a favore dell'edilizia scolastica), della legge regionale 6 giugno 1980, n. 70 (Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica) e dei commi da 107 a 107-sexies dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)).

7 ter. Fino alla pubblicazione sul Bur della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 7 ter restano efficaci i provvedimenti relativi al sostegno al funzionamento delle scuole dell'infanzia autonome adottati ai sensi della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 8 (Interventi regionali a sostegno de l funzionamento delle scuole materne autonome).';

d) dopo il comma 2 dell'articolo 32 sono inseriti i seguenti:

'2 bis. A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bur della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 7 bis sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 12 luglio 1974, n. 40 (Interventi regionali a favore dell'edilizia scolastica);

b) la legge regionale 6 giugno 1980, n. 70 (Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica);

c) il comma 36 dell'articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' e successive modificazioni e integrazioni);

d) il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 agosto 1999, n. 15 (Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo);

e) il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative);

f) il comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 18 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);

g) i commi da 107 a 107-sexies dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59');

h) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 4 /2002;

i) il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 36 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' - Collegato 2005).

2 ter. A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bur della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 7 ter sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 11 febbraio 1999, n. 8 (Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome);

b) il comma 15 dell'articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale).';

e) dopo il comma 2 dell'articolo 34 è inserito il seguente:

'2 bis. Per le spese di cui all'articolo 7 bis comma 1 si provvede per l'esercizio finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziate all'UPB 2.1.1.3.278 'Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità', all'UPB 2.1.2.3.78 'Diritto dovere di istruzione e formazione' e all'U.P.B. 7.2.0.3.6 'Patrimonio immobiliare regionale e sistema sedi.';

f) Al comma 3 dell'articolo 34 le parole 'Alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 8 e all'articolo 14, commi 1 e 3 si provvede per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse regionali, previste dalle leggi regionali n. 31/1980, n. 8/1999, n. 1/2000,' sono sostituite dalle parole: 'Alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 7 bis comma 3, all'articolo 7 ter, all'articolo 8 e all'articolo 14, commi 1 e 3, nonché degli interventi di cui alla l.r. 31/1980, si provvede per l'esercizio finanziario 2008 e seguenti con le risorse regionali'.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.