§ 3.11.34 - L.R. 8 maggio 2002, n. 7.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 caccia
Data:08/05/2002
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26).


§ 3.11.34 - L.R. 8 maggio 2002, n. 7. [1]

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria’.

(B.U. 10 maggio 2002, n. 19 –1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26).

     1. All’art. 7 (Prelievo di richiami vivi) della l.r. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 1 é sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) il comma 2 é sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il comma 4 dell’art. 9 (Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche) della l.r. 26/1993 é abrogato.

     3. Dopo il comma 3 dell’art. 10 (Stazioni ornitologiche) della l.r. 26/1993 é aggiunto il seguente comma 3 bis:

     (Omissis).

     4. Il comma 3 dell’art 13 (Destinazione del territorio agro-silvo-pastorale) della l.r. 26/1993 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     5. Alla lettera h) del comma 3 dell’art. 14 (Piani faunistico-venatori provinciali) della l.r. 26/1993, dopo le parole “fauna selvatica” sono aggiunte le parole

     (Omissis).

     6. L’art. 21 (Zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile) della l.r. 26/1993 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     7. All’art. 22 (Esercizio dell’attività venatoria — Tesserino) della l.r. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 1 é sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) al comma 5 sono soppresse le parole “e migratoria”;

     c) il comma 7 é sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     8. All’art. 23 (Mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria) della l.r. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) la rubrica é sostituita dalla seguente:

     (Omissis);

     b) il comma 5 é sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     9. All’art. 24 (Prelievo venatorio) della l.r. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) Al comma 2 le parole “su proposta dei” sono sostituite con le parole

     (Omissis);

     c) Al comma 4 la parola “può” è sostituita con la parola

     (Omissis)

     e sono aggiunte, in fine, le parole

     (Omissis).

     10. All’art. 25 (Esercizio venatorio da appostamento fisso e temporaneo) della l.r. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 2 é sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) al comma 4, le parole:

     “all’anno solare” sono sostituite con le parole

     (Omissis);

     c) al comma 7 dopo le parole “dei parchi” è aggiunta la parola “”;

     d) il comma 11 é sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     11. All’art. 26 (Detenzione ed uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento) della l.r. 26/1993 è apportata la seguente modifica:

     a) al comma 3 é aggiunta, alla fine, la seguente frase:

     (Omissis);

     12. All’art. 27 (Zona Alpi e zona appenninica) della l.r. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 2, dopo le parole “Sondrio, Varese” é aggiunta la parola

     (Omissis);

     b) dopo il comma 2 é aggiunto il seguente comma 2bis:

     (Omissis);

     c) il comma 5 é sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     d) al comma 13 la frase “Nei territori ove sia presente la tipica fauna alpina e appenninica” è sostituita con la frase

     (Omissis).

     13. All’art. 28 (Gestione programmata della caccia) della l.r. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

     (Omissis);

     b) il comma 7 é sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     14. L’art. 30 della l.r. 26/1993 é sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     15. All’art. 31 (Compiti dei comitati di gestione) della l.r. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) le lettere a) e b) del comma 1 sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis);

     b) alla lettera c) del comma 1 la parola “consistenza” è sostituita con le parole

     (Omissis);

     c) la lettera b) del comma 2 é sostituita dalla seguente:

     (Omissis);

     d) al comma 2 é aggiunta, alla fine, la seguente lettera h):

     (Omissis);

     e) il comma 3 é sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     16. All’art. 33 (Criteri e modalità d’iscrizione) della l.r. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 2 é abrogato;

     b) al comma 3 é aggiunta la seguente frase:

     (Omissis);

     c) il comma 6 é sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     d) il comma 13 é sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     17. All’art. 35 (Esercizio della caccia in forma esclusiva) della l.r. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 2 é sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) il comma 3 é sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     18. Alla lettera a) del comma 1 dell’art. 38 (Aziende faunistico-venatorie ed aziende agro-turistico-venatorie) della l.r. 26/1993, dopo la parola “autorizzare” é aggiunta la seguente frase:

     (Omissis).

     19. All’articolo 40 (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria) della l.r. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) Il comma 2 é sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     b) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     20. Il comma 2 dell’art. 42 (Ripopolamenti) della l.r. 26/1993 é sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     21. All’art. 43 (Divieti) della l.r. 26/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) alla lettera e) del comma 1 le parole: “poderali ed interpoderali.” sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis);

     b) alla lettera g) del comma 1 é aggiunta, alla fine, la seguente frase:

     (Omissis);

     c) alla lettera m) del comma 1 le parole “di cui all’art. 27, comma 6, secondo le disposizioni emanate ai sensi dell’articolo stesso” sono sostituite con le parole

     (Omissis);

     d) al comma 1 é aggiunta, alla fine, la seguente lettera:

     (Omissis);

     e) al comma 2 sono aggiunte, alla fine, le seguenti lettere d) ed e):

     (Omissis).

     f) il comma 3 é sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     g) il comma 4 é sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     h) dopo il comma 4 é aggiunto il seguente comma 5:

     (Omissis).

     22. Dopo il comma 1 dell’art. 46 (Tasse di concessione regionale) è aggiunto il seguente comma 1bis:

     (Omissis).

     23. L’art. 47 della l.r. 26/1993 é sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     24. L’art. 51 della l.r. 26/1993 é sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     25. Dopo l’allegato C) alla l.r. 26/1993 é aggiunto il seguente allegato D:

     (Omissis).

     26. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva i criteri di cui all’art. 35, comma 2, della l.r. 26/1993, come sostituito dal comma 17, lettera a) della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.