§ 2.2.88 - L.R. 24 febbraio 2006, n. 5.
Disposizioni in materia di servizi alla persona e alla comunità


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.2 assistenza sociale
Data:24/02/2006
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni in materia di controlli sulle Aziende di servizi alla persona e sulle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie e in materia di disagio giovanile Modifiche alle leggi regionali [...]
Art. 2.  (Disposizioni in materia di esclusione sociale. Modifica alla legge regionale 1/2000)
Art. 3.  (Modifiche alla legge regionale 31/1997 in materia di programmazione socio-sanitaria)
Art. 4.  (Modifiche alla legge regionale 28/1996 in materia di associazionismo)
Art. 5.  (Norma finanziaria)


§ 2.2.88 - L.R. 24 febbraio 2006, n. 5. [1]

Disposizioni in materia di servizi alla persona e alla comunità

(B.U. 28 febbraio 2006, n. 9 - 1º Suppl. Ordinario).

 

Art. 1. (Disposizioni in materia di controlli sulle Aziende di servizi alla persona e sulle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie e in materia di disagio giovanile Modifiche alle leggi regionali 1/2003, 1/2000 e 34/2004)

     1. Alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 «Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia» sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 1 dell’articolo 15 è sostituito dal seguente:

     «1. Ferme restando le competenze delle ASL in materia di vigilanza e controllo sulle unità di offerta pubbliche e private, socio-assistenziali e socio-sanitarie, il controllo sulle ASP è esercitato da una Commissione di controllo, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, composta da sei membri esperti nelle materie giuridiche e amministrativo-contabili degli enti pubblici operanti nell’ambito dei servizi alla persona, di cui tre nominati dalla Giunta regionale tra i dirigenti regionali in servizio, due dall’ANCI Lombardia e uno dall’UPL. Il Presidente è eletto dalla Commissione medesima tra i componenti nominati dalla Giunta regionale. I componenti della Commissione di controllo durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento della commissione. Gli enti competenti alla nomina, in caso di dimissione o cessazione dall’incarico di uno dei membri, provvedono alla sua sostituzione. Ai componenti esterni è dovuto un gettone di presenza per ciascuna seduta della commissione. Le modalità di funzionamento della Commissione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.»;

     b) al comma 3 dell’articolo 15 le parole «le commissioni di controllo si attengono» sono sostituite dalle parole «la Commissione di controllo si attiene»;

     c) al comma 8 dell’articolo 15 le parole «le commissioni di controllo trasmettono» sono sostituite dalle parole «la Commissione di controllo trasmette»;

     d) al comma 9 dell’articolo 15 le parole «le commissioni di controllo si avvalgono» sono sostituite dalle parole «la Commissione di controllo si avvale»;

     e) il comma 10 dell’articolo 15 è abrogato;

     f) il primo periodo del comma 4 dell’articolo 17 è sostituito dal seguente:

     «Il commissario, chiusa la liquidazione e sentito il comune in cui l’azienda ha la sede legale, rimette gli atti alla Giunta regionale, che dispone l’estinzione dell’azienda e la devoluzione del patrimonio che residua dalle operazioni di liquidazione.»;

     g) il comma 14 dell’articolo 18 è sostituito dal seguente:

     «14. Fino alla costituzione della Commissione di cui all’articolo 15, le funzioni di controllo conferite alla Commissione medesima sono esercitate dalle ASL territorialmente competenti in conformità a quanto previsto dallo stesso articolo 15.».

     2. Le commissioni di controllo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano già istituite ai sensi dell’articolo 15 della l.r. 1/2003, continuano ad esercitare le funzioni di controllo fino alla data di insediamento della Commissione di cui allo stesso articolo 15, come modificato dal comma 1. In sede di prima applicazione dell’articolo 15 della l.r. 1/2003, come modificato dalla presente legge, la Giunta regionale, l’ANCI Lombardia e l’UPL provvedono alle nomine di rispettiva competenza entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Il decreto di costituzione della Commissione è adottato dal Presidente della Giunta regionale entro i successivi trenta giorni.

     3. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)» sono apportate le seguenti modifiche:

     a) l’ultimo periodo del comma 33 dell’articolo 4 è soppresso;

     b) [alla lettera c) del comma 58 dell’articolo 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dei beni delle IPAB trasferiti ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della l.r. 1/2003 o devoluti ai comuni in periodo antecedente. Il provvedimento di svincolo è rilasciato entro novanta giorni dall’ASL territorialmente competente, previa acquisizione del parere obbligatorio dell’assemblea distrettuale dei sindaci di cui all’articolo 6, comma 7, della l.r. 31/1997.»] [2].

     4. Alla legge regionale 14 dicembre 2004, n. 34 «Politiche regionali per i minori» sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 3 è inserita la seguente:

     «e bis) sperimenta, acquisito il parere del comune interessato, forme di accreditamento di servizi innovativi integrati tra le politiche formative e del lavoro e quelle sociali, al fine di prevenire e sostenere i giovani in situazione di disagio nel loro percorso di crescita;»;

     b) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 è soppressa;

     c) la lettera d) del comma 5 dell’articolo 4 è soppressa.

 

     Art. 2. (Disposizioni in materia di esclusione sociale. Modifica alla legge regionale 1/2000)

     1. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)» è apportata la seguente modifica:

     a) dopo il comma 7 dell’articolo 4 è inserito il seguente:

     «7 bis. Al fine di conoscere e di monitorare il fenomeno della povertà e della esclusione sociale e di misurare l’impatto delle politiche messe in atto per contrastarlo, è istituito l’Osservatorio regionale sull’esclusione sociale. La composizione e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. Dell’Osservatorio possono far parte rappresentanti di enti pubblici e privati attivi sul territorio regionale nella programmazione e realizzazione di interventi di contrasto della povertà ed esclusione sociale, oltre che nello studio, ricerca e analisi del fenomeno. Annualmente la Giunta regionale determina, in coerenza con la programmazione regionale, gli indirizzi per le attività dell’Osservatorio.».

 

     Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 31/1997 in materia di programmazione socio-sanitaria) [3]

     [1. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo il comma 5 dell’articolo 1 è aggiunto il seguente:

     «5 bis. Il piano socio-sanitario, ferma restandone la valenza triennale, può , qualora si renda necessario, essere aggiornato annualmente con le medesime procedure di approvazione del piano, nei tempi previsti per l’approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale.»;

     b) al comma 1 dell’articolo 4 dopo le parole «attività sanitaria» sono aggiunte le parole «o attività socio-sanitaria».]

 

     Art. 4. (Modifiche alla legge regionale 28/1996 in materia di associazionismo)

     1. [Alla legge regionale 16 settembre 1996, n. 28 «Promozione, riconoscimento e sviluppo dell’associazionismo» sono apportate le seguenti modifiche:

     a) la rubrica dell’articolo 1 è sostituita dalla seguente: «(Finalità e ambito di applicazione)»;

     b) il comma 4 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:

     «4. La presente legge si applica anche alle associazioni di promozione sociale di cui all’articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 «Disciplina delle associazioni di promozione sociale». Sono esclusi dall’applicazione della presente legge i circoli cooperativi, le cooperative sociali e i loro consorzi, nonché le associazioni di cui alla legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 «Legge regionale sul volontariato» e alla legge regionale 11 novembre 1994, n. 28 «Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale».»;

     c) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 è sostituita dalla seguente:

     «b) svolgano effettiva attività da almeno un anno;»;

     d) il comma 1 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:

     «1. Presso ogni amministrazione provinciale della Regione è istituito il registro provinciale delle associazioni operanti nel territorio provinciale. In tale registro è istituita una apposita Sezione nella quale sono iscritte le associazioni di promozione sociale, operanti nel territorio provinciale, che siano in possesso dei requisiti soggettivi e statutari di cui agli articoli 2 e 3 della legge 383/2000, anche in deroga all’articolo 2 della presente legge.»;

     e) il comma 2 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:

     «2. È istituito presso la Regione il registro regionale delle associazioni, che prevede un’apposita Sezione per le associazioni di promozione sociale, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della legge 383/2000; nel registro possono iscriversi: a) le associazioni di carattere regionale, b) le associazioni di carattere nazionale che hanno una sede operativa nel territorio della Regione. Nella Sezione del registro relativa alle associazioni di promozione sociale sono iscritte le associazioni in possesso dei requisiti soggettivi e statutari di cui agli articoli 2 e 3 della legge 383/2000, anche in deroga all’articolo 2 della presente legge.»;

     f) dopo il comma 2 dell’articolo 3 è inserito il seguente:

     «2 bis. L’iscrizione nel registro regionale di cui al comma 2 delle associazioni a carattere nazionale avviene su domanda delle stesse e previa presentazione di documentazione idonea a dimostrare l’iscrizione nel registro nazionale ai sensi dell’articolo 7 della legge 383/2000.»;

     g) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 è sostituita dalla seguente:

     «b) che operino da almeno un anno;»;

     h) alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     «Le associazioni possono, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.»;

     i) dopo il comma 1 dell’articolo 4 è aggiunto il seguente:

     «1 bis. I requisiti necessari per l’iscrizione nella Sezione relativa alle associazioni di promozione sociale sono quelli di cui agli articoli 2 e 3 della legge 383/2000, anche in deroga all’articolo 2 della presente legge.»;

     j) al comma 5 dell’articolo 4 le parole «entro il 31 marzo di» sono soppresse;

     k) al comma 2 dell’articolo 8 la parola «regionali» è soppressa] [4].

     2. Le associazioni iscritte nei registri di cui alla l.r. 28/1996 alla data di entrata in vigore della presente legge conservano l’iscrizione nei registri medesimi. Le associazioni iscritte nei registri provinciali e nel registro regionale di cui alla l.r. 28/1996 e nel registro di cui alla l.r. 23/1999 che abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 383/2000, in attesa della istituzione dell’apposita Sezione del registro delle associazioni relativa alle associazioni di promozione sociale, sono considerate associazioni di promozione sociale a norma dell’articolo 2, comma 1, della legge 383/2000.

 

     Art. 5. (Norma finanziaria)

     1. Agli oneri derivanti dall’attività della Commissione di controllo, di cui all’articolo 15 della l.r. 1/2003, come modificato dall’articolo 1, si provvede per l’esercizio finanziario 2006 e seguenti con le risorse stanziate annualmente all’UPB 7.2.0.1.184 «Spese postali, telefoniche e altre spese generali».

     2. Alle spese per lo svolgimento delle attività sperimentali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e bis) della l.r. 34/2004, come inserita dall’articolo 1, comma 4, lettera a) si provvede, a decorrere dall’anno 2006, con le risorse statali della quota indistinta del Fondo Nazionale per le Politiche sociali, di cui all’articolo 59, commi 44 e 45, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», e con le risorse autonome stanziate all’UPB 5.2.1.2.87 «Governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali».

     3. Agli oneri derivanti dalle attività dell’Osservatorio regionale sull’esclusione sociale, di cui all’articolo 2, si provvede, a decorrere dall’anno 2006, con le risorse statali della quota indistinta del Fondo Nazionale per le Politiche sociali di cui al comma 2.

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.

[2] Lettera abrogata dall'art. 28 della L.R. 12 marzo 2008, n. 3.

[3] Articolo abrogato dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.

[4] Comma abrogato dall'art. 42 della L.R. 14 febbraio 2008, n. 1.