§ 3.9.22 - L.R. 5 ottobre 2004, n. 24.
Disciplina per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 energia
Data:05/10/2004
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Finalità e competenze della Regione).
Art. 2.  (Definizioni).
Art. 3.  (Provvedimenti di attuazione).
Art. 4.  (Sistema informativo).
Art. 5.  (Competenze dei comuni).
Art. 6.  (Localizzazione impianti).
Art. 7.  (Nuovi impianti).
Art. 8.  (Modifiche degli impianti).
Art. 9.  (Impianti GPL e impianti di metano per autotrazione).
Art. 9 bis.  (Misure per il completamento della rete distributiva di metano).
Art. 10.  (Impianti autostradali).
Art. 11.  (Impianti di distribuzione ad uso privato).
Art. 12.  (Impianti per natanti e aeromobili).
Art. 13.  (Requisiti soggettivi del richiedente).
Art. 14.  (Collaudo ed esercizio provvisorio).
Art. 15.  (Sospensione volontaria dell'attività).
Art. 16.  (Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione).
Art. 17.  (Comunicazioni agli utenti).
Art. 18.  (Consulta regionale carburanti).
Art. 19.  (Vigilanza).
Art. 20.  (Revoca, sospensione e decadenza dell'autorizzazione).
Art. 21.  (Sanzioni amministrative).
Art. 22.  (Norma transitoria e abrogazioni).
Art. 23.  (Norma finanziaria).


§ 3.9.22 - L.R. 5 ottobre 2004, n. 24. [1]

Disciplina per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti.

(B.U. 7 ottobre 2004, n. 41 - S.O. n. 1).

 

Art. 1. (Finalità e competenze della Regione).

     1. La presente legge, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, disciplina l'installazione degli impianti e l'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti nel rispetto della normativa comunitaria, delle disposizioni legislative dello Stato e nel quadro delle competenze concorrenti, al fine di garantire:

     a) la razionalizzazione, la qualificazione e l'ammodernamento della rete [2];

     b) il contenimento dei prezzi di vendita;

     c) la pluralità delle forme di servizio e di vendita e l'adeguata articolazione della rete sul territorio [3];

     d) lo sviluppo dell'offerta di prodotti a limitato impatto ambientale; anche mediante forme di incentivazione che utilizzino le risorse previste dalle leggi di riferimento;

     e) la corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi;

     e bis) il rispetto della disciplina in materia di sicurezza viabilistica, di tutela della salute e di qualità dell'ambiente [4].

     2. La Regione svolge la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

     2 bis. La Regione provvede a stipulare accordi per lo sviluppo dell'offerta di prodotti eco-compatibili, anche mediante forme di incentivazione di tipo economico e finanziario [5].

     3. La Regione definisce gli indirizzi generali per i comuni sugli orari ed i turni di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti e rilascia il parere vincolante di conformità ai provvedimenti attuativi della presente legge, in merito alle istanze di realizzazione di nuovi impianti stradali e autostradali e alle modifiche relative ai soli impianti di gas di petrolio liquefatto (GPL), di gas metano, di idrogeno e di miscele metano-idrogeno [6].

 

     Art. 2. (Definizioni).

     1. Ai fini dell'applicazione della presente legge e dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 3 si intende per:

     a) carburanti: le benzine, le miscele di benzine e olio lubrificante, il gasolio per autotrazione, il GPL per autotrazione, il gas metano, l'idrogeno, le miscele metano-idrogeno e i bio-carburanti indicati nell'Allegato I del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128 (Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti) e ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica di unificazione dell'autoveicolo (CUNA) [7];

     b) rete ordinaria: l'insieme degli impianti eroganti carburante per autotrazione, ubicati sulla rete stradale, ad esclusione degli impianti ubicati sulla rete autostradale, sui raccordi e sulle tangenziali classificate come autostrade, nonché degli impianti ad uso privato, per aeromobili e per natanti [8];

     c) impianto: il complesso commerciale unitario costituito da una o più colonnine di erogazione di carburante per autotrazione, nonché dai servizi e dalle attività economiche accessorie ed integrative;

     d) impianto self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale con pagamento preventivo al rifornimento;

     e) impianto self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento;

     f) impianto non assistito: impianto funzionante unicamente in modalità self-service pre-pagamento, senza la presenza del gestore durante l'orario di apertura, ubicato esclusivamente nelle zone svantaggiate e prive di impianti;

     g) erogatore: l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento del carburante dall'impianto di distribuzione all'automezzo e ne misurano contemporaneamente, le quantità trasferite ed il corrispondente importo;

     h) erogato: la quantità complessiva di prodotti venduti nell'anno dall'impianto sulla base dei dati risultanti dai prospetti riepilogativi delle chiusure forniti dall'agenzia delle dogane, ivi compresi quelli riguardanti il metano per autotrazione [9];

     i) ristrutturazione totale dell'impianto: il completo rifacimento dell'impianto comprendente la totale sostituzione o il riposizionamento delle attrezzature petrolifere;

     j) servizi accessori all'utente: servizi di erogazione e controllo aria ed acqua, servizi di lubrificazione, officina leggera, elettrauto, gommista, autolavaggio, offerta di aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico, vendita accessori per l'auto, centro di informazioni turistiche, servizio fax e fotocopie, punto telefonico pubblico, servizi bancari, vendita di prodotti alimentari e non alimentari, somministrazione di alimenti e bevande, rivendita quotidiani e periodici, rivendita tabacchi, lotteria ed altre attività simili.

 

     Art. 3. (Provvedimenti di attuazione).

     1. La Giunta regionale, sentita la consulta regionale carburanti di cui all'articolo 18 e previ studi di scenario affidati all'Istituto regionale di ricerca (IRER), trasmette per l'approvazione al Consiglio regionale il programma di qualificazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti contenente indicazioni relative a:

a) gli obiettivi da perseguire per uno sviluppo equilibrato e concorrenziale della rete distributiva e gli indirizzi generali inerenti i requisiti qualitativi richiesti per i nuovi impianti, anche sotto il profilo urbanistico e della sicurezza;

b) la definizione dei criteri di incompatibilità degli impianti;

c) l'individuazione dei bacini di utenza, delineati in relazione alle caratteristiche economiche, territoriali e viabilistiche del territorio regionale al fine di monitorare l'evoluzione della rete distributiva;

d) l'individuazione degli obiettivi di bacino ed i conseguenti strumenti per il raggiungimento degli stessi;

e) l'individuazione delle aree carenti di impianti, territorialmente svantaggiate, in cui è possibile installare particolari tipologie di impianti e prevedere possibili specifiche agevolazioni per lo sviluppo qualitativo dell'offerta [10].

     2. La Giunta regionale, sentita la consulta regionale carburanti, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,approva i provvedimenti relativi alle procedure per la realizzazione dei nuovi impianti e per le modifiche degli impianti esistenti, per i collaudi degli impianti, per il rilascio del parere vincolante di conformità alle disposizioni regionali sulle istanze di realizzazione di nuovi impianti stradali ed autostradali, comprese le modifiche relative ai soli impianti GPL, metano, idrogeno e miscele metano-idrogeno, nonché gli indirizzi generali per gli orari ed i turni di apertura e chiusura degli impianti [11].

 

     Art. 4. (Sistema informativo). [12]

     1. La Regione rileva, attraverso un apposito sistema informatico, l'evoluzione della rete distributiva e delle sue caratteristiche qualitative e ne pubblica annualmente i risultati.

     2. L'agenzia delle dogane, ai fini del rilevamento dell'evoluzione di cui al comma 1, previa convenzione, comunica annualmente agli uffici regionali competenti i dati relativi al prodotto erogato per ogni impianto e i dati relativi agli impianti ad uso privato.

     3. I comuni, anche in collaborazione con i titolari delle autorizzazioni e con le associazioni che li rappresentano, comunicano alla Regione i dati riferiti agli impianti presenti sul proprio territorio e verificano quelli sui servizi accessori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j).

 

     Art. 5. (Competenze dei comuni).

     1. I comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti:

     a) il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione degli impianti e l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti, comprese le concessioni di impianti autostradali;

     b) il rilascio delle autorizzazioni alle modifiche degli impianti, nei casi in cui sono richieste;

     c) il rilascio dell'autorizzazione per la rimozione dell'impianto;

     d) la definizione del piano urbanistico di localizzazione degli impianti stradali di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 6, comma 2;

     e) la ricezione delle comunicazioni inerenti il prelievo o il trasporto dei carburanti in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a cinquanta litri [13];

     f) il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di distribuzione di carburante ad uso privato, inclusi impianti per aeromobili e per natanti ad uso privato;

     g) il rilascio di autorizzazioni per impianti di distribuzione carburanti per natanti ed aeromobili ad uso pubblico;

     h) il rilascio delle autorizzazioni alla sospensione temporanea dell'esercizio degli impianti;

     i) la revoca, la sospensione e la decadenza delle autorizzazioni;

     j) la convocazione e il coordinamento della commissione di collaudo degli impianti nei casi previsti e l'autorizzazione al loro esercizio provvisorio qualora richiesta dal titolare dell'autorizzazione [14];

     k) l'applicazione delle sanzioni amministrative;

     l) le verifiche di incompatibilità degli impianti in relazione alla sicurezza viabilistica;

     m) le verifiche tecniche sugli impianti ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale ai sensi delle norme vigenti;

     n) l'applicazione della disciplina in materia di orari e di turni di servizio e l'autorizzazione delle eventuali deroghe [15];

     o) la ricezione delle comunicazioni relative alle modifiche degli impianti non soggette a preventiva autorizzazione e al trasferimento di titolarità dell'autorizzazione, di cui agli articoli 8 e 16.

     2. Le competenze di cui al presente articolo sono esercitate avvalendosi dello sportello unico, e nel rispetto dei provvedimenti di cui all'articolo 3 [16].

 

     Art. 6. (Localizzazione impianti).

     1. I nuovi impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione sono realizzati in conformità ai provvedimenti di cui all'articolo 3.

     2. I comuni, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano i criteri di inquadramento territoriale, i requisiti e le caratteristiche urbanistiche delle aree private sulle quali possono essere installati i nuovi impianti di distribuzione carburanti, o realizzate le ristrutturazioni totali degli impianti esistenti, anche in relazione ad attività commerciali integrative. Contestualmente i comuni stabiliscono le norme applicabili a tali aree, comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili, in presenza delle quali i comuni stessi sono tenuti a rilasciare il permesso di costruire per la realizzazione dell'impianto [17].

     3. La localizza zione degli impianti di carburanti costituisce un adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale (PRG) o del piano di governo del territorio (PGT) non sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A e nei centri storici [18].

     4. I comuni possono autorizzare l'installazione di nuovi impianti su aree di loro proprietà, appositamente individuate, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1, 2 e 3. L'assegnazione è effettuata attraverso le procedure di evidenza pubblica.

     4 bis. Al fine di favorire una maggiore diffusione dei servizi accessori all'utente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j), nonché di prodotti a limitato impatto ambientale e l'autosufficienza energetica dell'impianto mediante fonti rinnovabili, i comuni individuano idonee forme di incentivazione anche mediante agevolazioni e deroghe di tipo urbanistico o interventi sulle volumetrie consentite [19].

     4 ter. Nelle zone classificate di iniziativa comunale (IC) dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali i comuni possono autorizzare l'installazione di impianti eroganti il prodotto metano e il prodotto GPL o uno solo dei due prodotti. Nelle altre zone dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali, escluse le zone classificate aree naturali protette, è possibile prevedere la localizzazione di impianti eroganti il prodotto metano e il prodotto GPL o uno solo dei due prodotti, sulla rete ordinaria di viabilità stradale, fatte salve le dovute salvaguardie paesaggistiche e ove la localizzazione non comprometta, a parere dell'ente gestore del parco, rilevanti e documentati aspetti naturalistici. Nel caso in cui la localizzazione richieda opere di mitigazione e compensazione per il corretto inserimento dell'infrastruttura nel paesaggio il titolare dell'impianto vi provvede [20].

 

     Art. 7. (Nuovi impianti).

     1. L'autorizzazione per l'installazione di nuovi impianti stradali di carburanti è di competenza del comune ed è subordinata esclusivamente alle seguenti verifiche di conformità [21]:

     a) alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali;

     b) alle prescrizioni fiscali;

     c) alle prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale;

     d) alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici;

     e) ai provvedimenti di cui all'articolo 3;

     f) al parere vincolante di conformità di cui all'articolo 1, comma 3;

     f bis) agli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 9 bis, fino al raggiungimento del numero minimo di impianti di cui al comma 1 dello stesso [22].

     1 bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal comune che, a tal fine, indice una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), alla quale partecipano:

a) la Regione, per il parere vincolante di conformità di cui all'articolo 1, comma 3;

b) l'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, per gli aspetti di sicurezza sanitaria;

c) l'azienda regionale per l'ambiente (ARPA) territorialmente competente, per gli aspetti di sicurezza e tutela dell'ambiente;

d) il comando provinciale dei vigili del fuoco e l'ente proprietario della strada, per il parere di conformità alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia di rispettiva competenza [23].

     1 ter. In caso di inerzia del comune nell'indizione della conferenza di servizi nei termini individuati dai provvedimenti attuativi di cui all'articolo 3, comma 2, la Regione dispone, previa diffida ad adempiere, per l'indizione della conferenza di servizi [24].

     1 quater. Qualora il comune, previa richiesta scritta, entro un termine prestabilito comunque non inferiore a trenta giorni, raccolga dai soggetti invitati alla conferenza di servizi di cui al comma 1 bis pareri tutti positivi, procede al rilascio dell'autorizzazione senza dare luogo alla conferenza, dandone comunicazione a tutti i soggetti interessati [25].

     2. Contestualmente all'autorizzazione di cui al comma 1 il comune rilascia il permesso a costruire di cui all'articolo 6, comma 2 [26].

     3. L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

     4. La richiesta di autorizzazione si intende accolta se trascorsi centoventi giorni dalla data di presentazione della stessa, risultante dal protocollo comunale, il comune non comunica il diniego all'interessato. Al silenzio-assenso si applicano gli articoli 4 e 5 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione).

     5. I comuni appartenenti alle comunità montane ed i piccoli comuni di cui alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia) possono autorizzare, anche in deroga ai vincoli stabiliti dalla presente legge, l'apertura di un nuovo punto vendita di distribuzione carburanti nel caso ne siano sprovvisti e non esistano altri impianti a distanza stradale inferiore a km 4 dall'impianto che si prevede di realizzare. Le procedure amministrative ed ogni altra previsione relativa all'applicazione del presente comma sono determinate dai provvedimenti di cui all'articolo 3 [27].

     5 bis. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica di compatibilità degli impianti rispetto alla sicurezza viabilistica da attestarsi con riferimento ai vincoli relativi alle condizioni di sicurezza previsti dal regolamento regionale 24 aprile 2006, n. 7 (Norme tecniche per la costruzione delle strade) e dalle sue norme tecniche attuative e loro successive modifiche e integrazioni. Per quanto non previsto dal regolamento regionale, si applicano le norme in materia stabilite dal codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione, nonché quelle stabilite dalle province e dagli altri enti proprietari o concessionari delle strade [28].

 

     Art. 8. (Modifiche degli impianti).

     1. Sono soggette a preventiva comunicazione al comune territorialmente competente le seguenti modifiche degli impianti di distribuzione carburanti [29]:

     a) sostituzione di colonnine a semplice o doppia erogazione con altre a doppia o multipla erogazione e viceversa, per prodotti già autorizzati;

     b) aumento o diminuzione del numero di colonnine, per prodotti già autorizzati;

     c) installazione di apparecchi accettatori di carte di credito;

     d) cambio di destinazione delle colonnine, per prodotti già autorizzati;

     e) cambio di destinazione dei serbatoi e conseguenti modifiche dei collegamenti meccanici, per prodotti già autorizzati;

     f) variazione del numero o delle capacità di stoccaggio dei serbatoi o del loro posizionamento, per prodotti già autorizzati;

     g) detenzione o variazione delle quantità di olio lubrificante o di petrolio lampante adulterato per riscaldamento domestico, confezionati nei prescritti recipienti, detenuti presso l'impianto, per la vendita al pubblico;

     h) installazione di apparecchiature self-service post-pagamento, nonché di apparecchiature self-service pre-pagamento o estensione di quelle esistenti ad altri prodotti già autorizzati;

     i) installazione di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici;

     j) ogni altra modifica alle attrezzature petrolifere dell'impianto non espressamente elencate al comma 3.

     2. Ai fini di cui al comma 1, il titolare dell'autorizzazione invia al comune, alla Regione, ai vigili del fuoco e all'agenzia delle dogane competenti per territorio, all'ente proprietario della strada o alla società titolare della concessione autostradale, apposita comunicazione nella quale attesta che le modifiche rispettano le norme edilizie, urbanistiche, ambientali, fiscali, di sicurezza sanitaria e stradale e di prevenzione incendi. Le modifiche di cui al comma l non sono soggette a collaudo, né alla procedura di esercizio provvisorio [30].

     3. Sono soggette a preventiva autorizzazione del comune competente le seguenti modifiche degli impianti di distribuzione carburanti:

     a) aggiunta di nuovi prodotti petroliferi o idrocarburi diversi da quelli già autorizzati;

     b) ristrutturazione totale dell'impianto;

     c) trasformazione di impianti da servito in impianti non assistiti da personale, funzionanti esclusivamente in modalità self-service pre-pagamento.

     4. Le procedure amministrative ed ogni altra disposizione relativa all'applicazione del presente articolo sono determinate dai provvedimenti di cui all'articolo 3. Alle modifiche soggette a preventiva autorizzazione si applica la disciplina del silenzio-assenso di cui all'articolo 7, comma 4.

 

     Art. 9. (Impianti GPL e impianti di metano per autotrazione). [31]

     [1. I nuovi impianti di distribuzione di GPL o metano per autotrazione, sia ad uso pubblico che ad uso privato, e l'aggiunta di tali prodotti su impianti esistenti sono autorizzati dal comune con le procedure ed i criteri definiti peri rispettivi usi dai provvedimenti di cui all'articolo 3.

     2. Per le autorizzazioni inerenti agli impianti di distribuzione metano per autotrazione, sia ad uso pubblico che ad uso privato, o per l'aggiunta di tale prodotto su impianti esistenti, il comune indice una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), alla quale partecipano:

     a) la Regione, per il parere vincolante di conformità di cui all'articolo l, comma 3 sugli impianti ad uso pubblico;

     b) l'Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, per gli aspetti di sicurezza sanitaria;

     c) l'Azienda regionale per l'ambiente (ARPA) territorialmente competente; per gli aspetti di sicurezza e tutela dell'ambiente;

     d) il comando provinciale dei vigili del fuoco, per il parere di conformità alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia;

     e) l'ente proprietario della strada e l'UTF territorialmente competente, per gli aspetti di natura tributaria.

     3. In caso di inerzia del comune nell'indizione della conferenza di servizi nei termini individuati dai provvedimenti di cui all'articolo 3, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere, indice la conferenza di servizi.]

 

     Art. 9 bis. (Misure per il completamento della rete distributiva di metano). [32]

     1. Per perseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e al fine di assicurare un'adeguata ed equilibrata copertura della rete distributiva di metano, la Regione stabilisce il numero minimo di impianti di carburante a metano per la rete autostradale e, per ciascun bacino di utenza, per la rete ordinaria.

     2. Fino al raggiungimento del numero minimo di impianti di cui al comma 1, rispettivamente sulla rete autostradale e, distintamente in ciascun bacino di utenza, sulla rete ordinaria, per le nuove aperture di impianti di distribuzione carburanti, è fatto obbligo di dotarsi del prodotto metano. I nuovi impianti con più prodotti petroliferi non possono essere messi in esercizio se non assicurano fin da subito l'erogazione del prodotto metano. Il comune, su richiesta del titolare dell'autorizzazione o della concessione e previo parere vincolante della direzione generale competente della Giunta regionale, può concedere, sia sulla rete ordinaria sia nel caso di impianti autostradali, deroghe motivate, solo in caso di impianti completamente realizzati, relativamente a ritardi dovuti all'allacciamento della rete di fornitura del gas metano non imputabili al titolare dell'autorizzazione o della concessione autostradale [33].

     3. La Regione e gli operatori del settore, anche attraverso le loro associazioni di rappresentanza, possono stipulare specifici accordi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1.

     4. La Giunta regionale può prevedere deroghe motivate agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 7 bis dell'articolo 10, secondo criteri e modalità dalla stessa definiti con apposita deliberazione.

 

     Art. 10. (Impianti autostradali).

     1. Il comune rilascia il provvedimento di concessione relativo all'installazione e all'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti ubicati lungo le autostrade e i raccordi autostradali, secondo le specifiche modalità previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3, che disciplinano anche i trasferimenti di titolarità delle concessioni e le modifiche degli impianti.

     2. La concessione ha validità diciottennale ed è soggetta a rinnovo.

     3. Per le concessioni inerenti all'installazione degli impianti e all'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti ubicati lungo le autostrade e i raccordi autostradali, il comune indice una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 241/1990, alla quale partecipano:

     a) la Regione, per il parere vincolante di conformità di cui all'articolo 1, comma 3;

     b) l'ASL territorialmente competente, per gli aspetti di sicurezza sanitaria;

     c) l'ARPA territorialmente competente, per gli aspetti di sicurezza e tutela dell'ambiente;

     d) il comando provinciale dei vigili del fuoco e l'ente proprietario della strada, per il parere di conformità, secondo le rispettive competenze, alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia [34];

     e) [l'ente proprietario della strada e l'UTF territorialmente competente, per gli aspetti di natura tributaria] [35].

     4. In caso di inerzia del comune nell'indizione della conferenza di servizi entro i termini individuati dai provvedimenti di cui all'articolo 3, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere, indice la conferenza di servizi.

     5. La concessione è subordinata, oltre a quanto stabilito dal comma 7 bis e al possesso dei requisiti di cui all'articolo 13, all'accertamento della capacità tecnico-organizzativa ed economica richiesta dall'articolo 16, comma3, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 (Provvedimenti straordinari per la ripresa economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, al fine di garantire l'espletamento del pubblico servizio di distribuzione carburanti [36].

     6. Il trasferimento della titolarità della concessione relativa agli impianti autostradali di distribuzione di carburanti è soggetto ad autorizzazione del comune. A tal fine la società subentrante presenta apposita domanda al comune competente, redatta secondo le modalità individuate dai provvedimenti di cui all'articolo 3, e sottoscritta per assenso dalla società titolare della concessione.

     7. Il comune, verificata la completezza della richiesta di trasferimento della titolarità della concessione, anche in relazione ai documenti allegati alla stessa, individuati dai provvedimenti di cui all'articolo 3, emette il relativo provvedimento d'autorizzazione.

     7 bis. Gli impianti collocati sulle autostrade e sui raccordi autostradali in sede di rilascio o rinnovo della concessione devono dotarsi del prodotto metano [37].

 

     Art. 11. (Impianti di distribuzione ad uso privato).

     1. Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intendono tutte le attrezzature fisse o mobili ubicate in spazi all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili di proprietà o in uso esclusivo, destinate al rifornimento di automezzi di proprietà o in leasing in detenzione al titolare dell'autorizzazione, con esclusione delle attrezzature fisse o mobili destinate ai carburanti agevolati per uso agricolo. Per questa tipologia di impianti vige il divieto di cessione di carburanti a terzi, sia a titolo oneroso che gratuito.

     2. Gli automezzi di proprietà o in uso esclusivo delle compagnie aeree e tutti quelli adibiti esclusivamente alle attività operative all'interno del sedime aeroportuale, possono rifornirsi di carburante, in deroga al divieto di cui al comma 1, presso gli impianti ad uso privato situati all'interno degli aeroporti internazionali previo accordo con i soggetti che gestiscono gli stessi aeroporti situati nel territorio regionale.

     3. Nel caso di- autorizzazioni rilasciate a enti pubblici, o società a partecipazione maggioritaria pubblica, gli stessi possono rifornire oltre agli automezzi di proprietà o in leasing, anche automezzi di proprietà o in leasing di altri enti o società pubbliche da loro controllate.

     4. L'autorizzazione degli impianti è rilasciata dal comune nel rispetto dei criteri e delle procedure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 3.

 

     Art. 12. (Impianti per natanti e aeromobili).

     1. Gli impianti per il rifornimento di natanti e quelli per il rifornimento di aeromobili ad uso pubblico e le loro modifiche sono autorizzati dal comune nel quale ha sede l'impianto secondo le procedure previste per gli impianti di distribuzione della rete stradale, in conformità a quanto previsto dai provvedimenti di cui all'articolo 3, che disciplinano anche le deroghe alla programmazione regionale degli impianti stessi.

     2. Gli impianti devono essere adibiti all'esclusivo rifornimento di natanti o aeromobili con impossibilità di rifornimento di autoveicoli.

     3. Gli impianti per il rifornimento di natanti e quelli per il rifornimento di aeromobili ad uso privato sono autorizzati dal comune alle medesime condizioni e nel rispetto della disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato, nonché in conformità a quanto previsto dai provvedimenti di cui all'articolo 3.

 

     Art. 13. (Requisiti soggettivi del richiedente).

     1. Il richiedente l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un impianto stradale di distribuzione carburanti per autotrazione deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

     a) aver compiuto diciotto anni;

     b) essere cittadino italiano, o persona giuridica italiana o degli Stati dell'Unione europea, oppure società aventi la sede legale in Italia o negli Stati dell'Unione europea; oppure persona fisica o giuridica avente nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiane all'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione.

     2. L'autorizzazione non può essere rilasciata, a coloro che:

a) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per delitto non colposo a pena detentiva non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, o una condanna che comporta la interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione [38].

     3. Il divieto di esercizio dell'attività di distribuzione carburanti ai sensi del comma 1, lettera b) permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività [39].

     4. In caso di società i requisiti di cui al comma 2 sono posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specifìcatamente preposta all'attività di distribuzione carburanti.

 

     Art. 14. (Collaudo ed esercizio provvisorio).

     1. Ad ultimazione dei lavori e prima della messa in esercizio i nuovi impianti, gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL devono essere collaudati, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, da apposita commissione nominata dal comune e composta da rappresentanti designati:

a) dal comune, il cui rappresentante svolge le funzioni di presidente;

b) dal comando provinciale dei vigili del fuoco;

c) dall'agenzia delle dogane competente per territorio;

d) dall'ASL competente per territorio;

e) dall'ARPA competente per territorio [40].

     2. Il collaudo è effettuato perentoriamente entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte del comune, della richiesta dell'interessato. In attesa del collaudo il comune autorizza, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio provvisorio dell'impianto, a tal fine il titolare dell'autorizzazione presenta al comune la dichiarazione di inizio attività convalidata dal comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59). Gli oneri del collaudo sono a carico del richiedente. Scaduto il termine di sessanta giorni per l'effettuazione del collaudo il titolare dell'autorizzazione può presentare al comune competente idonea autocertificazione e perizia attestante la conformità dell'impianto al progetto approvato, sostitutive, a tutti gli effetti, del collaudo [41].

     3. La procedura di cui al comma 2 può avere ad oggetto le apparecchiature destinate al contenimento o all'erogazione del prodotto GPL e del prodotto metano [42].

     4. Le procedure e le modalità per il collaudo e per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impianto sono definite dai provvedimenti di cui all'articolo 3.

 

     Art. 15. (Sospensione volontaria dell'attività).

     1. L'esercizio degli impianti stradali di distribuzione carburanti può essere sospeso, per un periodo non superiore a dodici mesi, previa autorizzazione del comune, rilasciata su motivata richiesta del titolare.

     2. La proroga della sospensione, per un ulteriore periodo non superiore a dodici mesi, può essere autorizzata solo, per documentati motivi che devono essere comunicati al comune prima del termine dell'originaria scadenza [43].

     3. Le procedure relative agli impianti la cui attività è temporaneamente sospesa e alle verifiche dei comuni in relazione alla riattivazione degli stessi sono stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 3.

 

     Art. 16. (Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione).

     1. Le parti interessate danno comunicazione al comune, alla Regione, al comando dei vigili del fuoco e all'agenzia delle dogane competenti del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione di un impianto stradale di distribuzione carburanti attivo e funzionante, o la cui attività sia temporaneamente sospesa con apposita autorizzazione comunale, entro quindici giorni dalla data di registrazione dell'atto di compravendita ovvero dalla data di registrazione dell'atto di cessione o affitto di azienda o di ramo di azienda. Alla comunicazione deve essere allegata copia dell'atto registrato [44].

     2. Il subentrante deve allegare alla comunicazione di cui al comma 1 anche la documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 13.

 

     Art. 17. (Comunicazioni agli utenti).

     1. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione devono esporre in modo visibile al pubblico idoneo cartello, fornito dai titolari delle autorizzazioni e posizionato in prossimità degli accessi recante [45]:

     a) i prezzi praticati alla pompa erogati secondo le modalità del servizio offerto;

     b) l'orario di apertura ed i turni di apertura degli impianti.

 

     Art. 18. (Consulta regionale carburanti).

     1. È istituita, senza oneri aggiuntivi al bilancio regionale, la consulta regionale carburanti con compiti consultivi di analisi e di formulazione di proposte in ordine al processo di qualificazione e ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti, nonché di monitoraggio dell'andamento dei relativi prezzi, al fine di fornire una informazione completa, semplice e trasparente ai consumatori. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ne stabilisce con apposito provvedimento la composizione, il funzionamento e la durata [46].

     2. La consulta è costituita con decreto della direzione regionale competente.

 

     Art. 19. (Vigilanza).

     1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge spetta ai comuni.

     2. Sono fatti salvi i controlli di natura fiscale e quelli inerenti alla tutela della sicurezza pubblica e alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale previsti dalle normative di settore.

 

     Art. 20. (Revoca, sospensione e decadenza dell'autorizzazione).

     1. Le autorizzazioni relative agli impianti di distribuzione di carburanti sono revocate dal comune in caso di:

     a) sospensione non autorizzata dell'esercizio dell'attività dell'impianto, previa diffida alla riapertura entro un termine compreso fra un minimo di quindici giorni ed un massimo di sessanta definito dal comune [47];

     b) cessione di carburanti a terzi a titolo oneroso o gratuito negli impianti ad uso privato di cui all'articolo 11;

     c) esercizio dell'impianto in assenza del preventivo collaudo o autorizzazione all'esercizio provvisorio di cui all'articolo 14. Nel caso di singoli componenti dell'impianto non collaudati, la revoca viene disposta solo per gli stessi;

     d) impianto risultato non compatibile dopo le verifiche di cui all'articolo 5, comma 1, lettera 1).

     2. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), il provvedimento di revoca è sospeso per un periodo massimo di dodici mesi, qualora il titolare dell'autorizzazione dell'impianto incompatibile dichiari di voler realizzare un nuovo impianto. Trascorso tale termine il provvedimento di revoca è definitivo.

     3. Il comune può sospendere l'autorizzazione con provvedimento motivato, per un periodo definito, nei seguenti casi:

     a) esercizio dell'impianto in violazione delle prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria, di tutela ambientale e di prevenzione incendi. La sospensione dura fino a quando il titolare dell'autorizzazione non adempia, nel termine fissato dal provvedimento di sospensione, alle prescrizioni previste dalle normative di riferimento. Nel caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni nel termine assegnato, salvo proroga per gravi e comprovati motivi, il comune procede alla revoca dell’autorizzazione;

     b) esercizio dell'impianto in difformità da quanto stabilito nell'autorizzazione, sino alla eliminazione delle difformità.

     4. La decadenza dell'autorizzazione, dichiarata dal comune interessato, si verifica nei seguenti casi:

     a) quando il titolare dell'autorizzazione non attivi l'impianto entro ventiquattro mesi dal suo rilascio, salvo proroga concessa su richiesta dell’interessato, per gravi e comprovati motivi;

     b) quando il titolare dell'autorizzazione per impianti metano non attivi l'impianto entro un anno dal suo rilascio o dalla maturazione del silenzio assenso, salvo proroga concessa su richiesta dell'interessato, per gravi e comprovati motivi;

     c) perdita da parte del titolare dell'autorizzazione dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 13;

     d) rimozione degli impianti senza la preventiva autorizzazione comunale;

     e) quando l'interessato, verificatasi l'ipotesi del silenzio assenso di cui all'articolo 7, comma 4, e previa diffida ad adempiere, non comunichi al comune l'accettazione del silenzio assenso, nel termine di duecentoquaranta giorni dalla data di presentazione della richiesta di autorizzazione.

     5. Le autorizzazioni revocate e decadute non sono utilizzabili ai fini della rilocalizzazione degli impianti in relazione alla programmazione regionale della rete distributiva di cui all'articolo 3.

 

     Art. 21. (Sanzioni amministrative).

     1. E' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro e alla sanzione accessoria della confisca del prodotto e delle attrezzature non autorizzate chiunque installi impianti di distribuzione carburanti o eserciti l'attività di distribuzione senza la preventiva autorizzazione. E' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 8.000 euro e alla confisca delle attrezzature, chiunque realizzi modifiche agli impianti espressamente soggette ad autorizzazione, senza la preventiva autorizzazione [48].

     2. E' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro e alla sanzione accessoria della confisca del prodotto e delle attrezzature non autorizzate chiunque installi, senza preventiva autorizzazione, impianti di distribuzione carburanti ad uso privato; violi il divieto di cui all'articolo 11, comma 1, o eserciti l'attività di distribuzione carburanti ad uso privato, senza la preventiva autorizzazione [49].

     3. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 2.000,00 euro chiunque violi le disposizioni regionali e comunali in materia di orari di apertura e di chiusura degli impianti di carburante. In caso di recidiva, oltre la sanzione amministrativa, può essere disposta la chiusura dell'impianto fino ad un massimo di quindici giorni [50].

     4. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 2.000 euro chiunque non adempia all'obbligo di pubblicizzazione dei prezzi praticati, degli orari e dei turni di apertura dell'impianto secondo le modalità previste dall'articolo 17 [51].

     5. L'applicazione delle sanzioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4 è di competenza del comune ove è installato l'impianto.

     6. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo è regolato dalla legge regionale 5 dicembre 1983 n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).

 

     Art. 22. (Norma transitoria e abrogazioni).

     1. All'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi i piani urbanistici di localizzazione di-cui all'articolo 6, comma 2, già adottati dai comuni in applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lett. c) della legge 15 marzo 1997, n. 59).

     2. Nei comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge siano privi del piano urbanistico di localizzazione degli impianti stradali di distribuzione di carburante, la localizzazione dei nuovi impianti continua ad avvenire in conformità alle disposizioni stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale 29 febbraio 2000, n. VI/48714 (Individuazione, in via sostitutiva, dei requisiti e delle caratteristiche delle aree, per la localizzazione degli impianti stradali di distribuzione carburanti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 8 settembre 1999, n. 346 come modificato dalla l. 28 dicembre 1999, n. 496, da applicare nei casi di inadempimento da parte dei Comuni), pubblicata sul B.U.R. n. 11 Serie Ordinaria del 13 marzo 2000.

     3. Fino all'approvazione dei provvedimenti attuativi ed applicativi della presente legge restano in vigore le disposizioni contenute nel regolamento regionale 13 maggio 2002, n. 2 (Attuazione del Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti «d.c.r. 29 settembre 1999, n. VII/309»).

     4. Sono o restano abrogati:

     a) il comma 1 dell'articolo 12 e il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e disposizioni attuative del d.lgs. 1l febbraio 1998, n. 32 «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma4, lett. c) della legge 15 marzo 1997, n. 59»);

     b) i commi 81 e 83 dell'articolo 2 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»).

 

     Art. 23. (Norma finanziaria). [52]

     1. Alle spese per le attività di indirizzo programmatico relative al programma di qualificazione e ammodernamento della rete di distribuzione, di cui all'articolo 3 e per il monitoraggio del processo di razionalizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, si provvede con le apposite risorse stanziate all'UPB 7.2.0.2.186 'Studi, ricerche e altri servizi' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2008 e pluriennale a legislazione vigente 2008-2010.


[1] Abrogata dall'art. 155 della L.R. 3 febbraio 2010, n. 6.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2008, n. 25.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2008, n. 25.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2008, n. 25.

[5] Comma inserito dall'art. 29 della L.R. 11 dicembre 2006, n. 24.

[6] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2008, n. 25.

[7] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2008, n. 25.

[8] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2008, n. 25.

[9] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2008, n. 25.

[10] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2008, n. 25.

[11] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2008, n. 25.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2008, n. 25.

[13] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2008, n. 25.

[14] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2008, n. 25.

[15] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2008, n. 25.

[16] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2008, n. 25.

[17] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2008, n. 25.

[18] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2008, n. 25.

[19] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2008, n. 25.

[20] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2008, n. 25.

[21] Alinea così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2008, n. 25.

[22] Lettera aggiunta dall'art. 29 della L.R. 11 dicembre 2006, n. 24.

[23] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2008, n. 25.

[24] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2008, n. 25.

[25] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2008, n. 25.

[26] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2008, n. 25.

[27] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 27 febbraio 2007, n. 5.

[28] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2008, n. 25.

[29] Alinea così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2008, n. 25.

[30] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2008, n. 25.

[31] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2008, n. 25.

[32] Articolo inserito dall'art. 29 della L.R. 11 dicembre 2006, n. 24.

[33] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2008, n. 25.

[34] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2008, n. 25.

[35] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2008, n. 25.

[36] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 11 dicembre 2006, n. 24.

[37] Comma aggiunto dall'art. 29 della L.R. 11 dicembre 2006, n. 24.

[38] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2008, n. 25.

[39] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2008, n. 25.

[40] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2008, n. 25.

[41] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2008, n. 25.

[42] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2008, n. 25.

[43] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2008, n. 25.

[44] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2008, n. 25.

[45] Alinea così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2008, n. 25.

[46] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2008, n. 25.

[47] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2008, n. 25.

[48] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2008, n. 25.

[49] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2008, n. 25.

[50] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2008, n. 25.

[51] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2008, n. 25.

[52] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2008, n. 25.