§ 3.12.2 - L.R. 26 maggio 1982, n. 25.
Norme per la tutela e l'incremento della fauna ittica e disciplina dell'attività pescatoria.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.12 pesca e itticoltura
Data:26/05/1982
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Promozione della ricerca, della sperimentazione e della conoscenza della fauna ittica e del suo ambiente.
Art. 3.  Attività pescatoria.
Art. 4.  Liberalizzazione delle acque.
Art. 5.  Diritti esclusivi di pesca.
Art. 6.  Concessioni a scopo di piscicoltura o acquicoltura.
Art. 7.  Consulta regionale della pesca.
Art. 8.  Consulta provinciale della pesca.
Art. 9.  Associazioni regionali di pescatori dilettanti e loro compiti.
Art. 10.  Classificazione delle acque.
Art. 11.  Piano provinciale.
Art. 12.  Piano regionale.
Art. 13.  Zone di protezione, ripopolamento e tutela ittica.
Art. 14.  Esercizio della pesca all'interno dei parchi regionali.
Art. 15.  Tempi di pesca.
Art. 16.  Norme di salvaguardia.
Art. 17.  Esercizio della pesca nelle acque secondarie pregiate.
Art. 18.  Ripopolamenti ittici.
Art. 19.  Derivazione di acque pubbliche in concessione.
Art. 20.  Estrazione di ghiaia e sabbia dai corpi idrici.
Art. 21.  Strutture per la risalita dei pesci.
Art. 22.  Asciutta di corpi idrici.
Art. 23.  Orari mezzi di pesca.
Art. 24.  Misure minime e limiti di cattura.
Art. 25.  Posto di pesca.
Art. 26.  Pesca subacquea.
Art. 27.  Gare e manifestazioni di pesca.
Art. 28.  Istituzione all'albo dei pescatori professionali.
Art. 29.  Cancellazione e sospensione dall'albo.
Art. 30.  Acque destinate alla pesca professionale.
Art. 31.  Attrezzi ammessi per la pesca professionale e limiti di pesca.
Art. 32.  Contributi a cooperative e loro consorzi.
Art. 33.  Contributi a pescatori singoli.
Art. 34.  Contributi ad enti e associazioni di pescatori dilettanti.
Art. 35.  Procedure di concessione dei contributi.
Art. 36.  Obbligo di licenza.
Art. 37.  Tipi di licenza.
Art. 38.  Rilascio della licenza.
Art. 39.  Licenza di tipo «A».
Art. 40.  Validità della licenza.
Art. 41.  Tasse e sopratasse.
Art. 42.  Divieti.
Art. 43.  Sanzioni amministrative.
Art. 44.  Accertamento delle infrazioni e irrogazione delle sanzioni.
Art. 45.  Sequestro e confisca.
Art. 46.  Risarcimento del danno.
Art. 47.  Vigilanza e tutela delle acque.
Art. 48.  Ufficio del centro di ricerche idrobiologiche applicate alla pesca.
Art. 49.  Disposizioni transitorie.
Art. 50.  Abrogazioni.
Art. 51.  Norma finanziaria.


§ 3.12.2 - L.R. 26 maggio 1982, n. 25. [1]

Norme per la tutela e l'incremento della fauna ittica e disciplina dell'attività pescatoria.

(B.U. 31 maggio 1982, n. 21, 1 suppl. ord.).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. La fauna ittica vivente allo stato naturale delle acque interne del territorio regionale è tutelata nell'interesse della comunità in attuazione dell'art. 3 dello statuto regionale.

     2. La regione Lombardia disciplina l'esercizio dell'attività pescatoria nel rispetto dell'equilibrio biologico e ambientale e ai fini della tutela, della produzione naturale e dell'incremento della fauna ittica e del recupero delle acque dall'inquinamento.

     3. Ai fini della salvaguardia delle acque dall'inquinamento si applicano le disposizioni previste dalla legislazione statale e regionale in materia.

     4. L'attività pescatoria nelle acque pubbliche e nelle acque private collegate con quelle pubbliche della regione Lombardia è disciplinata dalla presente legge, salvo quanto disposto dalla convenzione italo-elvetica approvata con R.D. 17 dicembre 1912, n. 387 e successive modificazioni.

     5. Negli articoli successivi della precedente legge la dizione «acque pubbliche» si riferisce anche alle acque private collegate con quelle pubbliche.

     6. La provincia è delegata ad esercitare le funzioni amministrative previste dalla presente legge e non espressamente riservata ad organi regionali, ivi comprese quelle concernenti la pesca nelle acque di bonifica.

 

     Art. 2. Promozione della ricerca, della sperimentazione e della conoscenza della fauna ittica e del suo ambiente.

     1. La giunta regionale promuove e attua la ricerca e la sperimentazione nel settore della pesca.

     2. La giunta regionale, con la collaborazione attiva della scuola, delle organizzazioni sociali e delle associazioni culturali, naturalistiche e pescatorie, promuove e diffonde la conoscenza della fauna ittica, dell'ambiente e dell'esigenza della loro difesa.

 

     Art. 3. Attività pescatoria.

     1. Costituisce attività pescatoria ogni azione diretta a catturare la fauna ittica nelle acque in cui essa viva.

     2. La fauna ittica appartiene a chi, nel rispetto della presente legge, l'abbia catturata.

     3. Il pescatore che si appresti alla cattura o al recupero della fauna ittica non deve essere soggetto a turbativa da parte di terzi fino a quando non abbia ultimato o palesemente abbandonato tale operazione.

 

     Art. 4. Liberalizzazione delle acque.

     1. Ai fini della pianificazione di cui ai successivi art. 11 e 12 per consentire un accesso all'esercizio pescatorio socialmente perequato, la regione persegue la liberalizzazione delle acque e garantisce la tutela e la conservazione del patrimonio ittico, in particolare delle acque secondarie pregiate.

 

     Art. 5. Diritti esclusivi di pesca.

     1. La provincia ai fini di cui al precedente art. 4, sentita la consulta provinciale di cui al successivo art. 8, può espropriare, ai sensi delle vigenti leggi, per pubblica utilità e salvo indennizzo, i diritti esclusivi di pesca comunque denominati e costituiti.

     2. L'indennità di esproprio è determinata dalla provincia in proporzione alle tasse pagate dall'espropriando nell'ultimo decennio sul diritto e per l'esercizio di esso ai sensi dell'art. 29, secondo comma del T.U. delle leggi sulla pesca approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.

     3. La provincia può altresì stipulare convenzioni con i titolari di diritti esclusivi di pesca.

     4. Per l'attuazione dei piani di cui ai successivi artt. 11 e 12 le province utilizzano, anche mediante contratti di prestazione d'opera, il personale delle precedenti gestioni che ne faccia domanda entro 90 giorni dall'avvenuto esproprio e risulti in servizio alla data del 31 dicembre 1981.

 

     Art. 6. Concessioni a scopo di piscicoltura o acquicoltura.

     1. Il presidente della provincia, ai fini di aumentare la pescosità delle acque o la produzione ittica, può rilasciare concessioni a scopo di pescicoltura o acquicoltura in acque demaniali, previo parere del centro di ricerche idrobiologiche di cui al successivo art. 48.

     2. Nelle acque oggetto della concessione, salve le attività di cui al successivo comma, è vietata la pesca.

     3. Al concessionario o a persone da lui autorizzate, è consentito prelevare il pesce a scopo di vendita o di ripopolamento di altre acque.

     4. La concessione è rilasciata per una durata non superiore ad anni quindici ed è rinnovabile.

     5. La concessione a scopo di piscicoltura e acquicoltura rilasciate ai sensi dell'art. 11 del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 e in atto all'entrata in vigore della presente legge possono essere rinnovate agli attuali o ad eventuali altri concessionari qualora non contrastino con l'attuazione del piano di cui al successivo art. 11 e con il regolamento di cui al successivo art. 17; in caso di mancato rinnovo tali concessioni decadono di diritto a decorrere dal 31 dicembre 1983 salve scadenze anteriori, e il relativo personale che risulti in servizio alla data del 31 dicembre 1981, su domanda da presentarsi entro novanta giorni dalla cessazione, sarà utilizzato dalla provincia competente per territorio.

     6. Per il rilascio delle concessioni di cui al precedente primo comma inerenti ad acque demaniali le province acquisiscono il parere dei competenti organi statali ai sensi dell'art. 100, terzo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     7. Nel rilascio delle nuove concessioni si deve dare la priorità alle cooperative di pescatori professionali i cui soci siano iscritti all'albo di cui al successivo art. 28 e, per le acque secondarie pregiate, alle associazioni di pescatori dilettanti riconosciute che non perseguano fini di lucro.

 

     Art. 7. Consulta regionale della pesca.

     1. E' istituita con decreto del presidente della giunta regionale la consulta regionale della pesca che ha sede presso la giunta stessa.

     2. Essa è composta:

     a) dall'assessore regionale competente o da un suo delegato, che la presiede;

     b) dal responsabile d'ufficio del centro regionale di ricerche idrobiologiche applicate alla pesca;

     c) da cinque rappresentanti dei pescatori dilettanti, di cui tre designati dall'associazione maggiormente rappresentativa a livello regionale e due dalle altre associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;

     d) da tre rappresentanti dei pescatori di professione designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;

     e) da un rappresentante designato dalle associazioni naturalistiche operanti nella regione;

     f) da un rappresentante dei produttori di pesce designato dalle associazioni di categoria.

     3. Le associazioni di cui al comma precedente, lett. c) devono essere a carattere nazionale o regionale riconosciute ai sensi del successivo art. 9.

     4. Non può far parte della consulta chi abbia commesso gravi violazioni alle disposizioni vigenti in materia di pesca.

     5. Ai lavori della consulta partecipano, senza diritto di voto, il dirigente o un responsabile d'ufficio del servizio caccia e pesca, nonché un dirigente o un responsabile d'ufficio, operanti, rispettivamente, presso i settori competenti in materia di turismo, ecologia e lavori pubblici della giunta regionale, designati dagli assessori regionali competenti.

     6. La consulta esprime parere e formula proposte sugli atti e provvedimenti a carattere generale da emanarsi dagli organi regionali in ordine alle materie di cui alla presente legge.

     7. La consulta dura in carica cinque anni.

     8. Le designazioni di cui al precedente secondo comma, lett. c), d), e) ed f) devono pervenire al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il presidente stesso provvede alle nomine di sua competenza, tenuto conto delle designazioni pervenute.

     9. Ogni qualvolta sia ritenuto utile il presidente potrà far partecipare ai lavori della consulta, senza diritto di voto, rappresentanti delle province, dei comuni e delle comunità montane territorialmente interessati, nonché di associazioni ed istituzioni a carattere nazionale o regionale interessate ai problemi della pesca e della difesa della fauna ittica.

     10. Fino a quando la legge regionale non disciplinerà in modo uniforme i compensi ed i rimborsi spese dovuti ai componenti di collegi tecnici e amministrativi operanti presso la regione, spettano ai componenti la consulta, estranei all'amministrazione regionale, per ciascuna seduta, per non più di una seduta al giorno, le seguenti indennità:

     - lire 30.000 al presidente;

     - lire 20.000 agli altri componenti.

     11. Ai componenti la consulta che non risiedano nel comune ove questa ha sede spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio nelle forme previste per gli impiegati regionali.

 

     Art. 8. Consulta provinciale della pesca.

     1. E' istituita con decreto del presidente della provincia la consulta provinciale della pesca.

     2. Essa è composta:

     a) dal presidente della provincia o da un assessore delegato, che la presiede;

     b) da un esperto del centro regionale di ricerche idrobiologiche applicate alla pesca o da un biologo scelto dal presidente della giunta provinciale.

     c) da cinque rappresentanti dei pescatori dilettanti, di cui tre designati dall'associazione maggiormente rappresentativa a livello provinciale e due designati dalle altre associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale;

     d) da tre rappresentanti dei pescatori di professione designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, ove esistenti;

     e) da un rappresentante dei produttori di pesce designato dalle associazioni di categoria, ove esistenti.

     3. Le associazioni di cui alle lett. c) devono essere a carattere nazionale o regionale riconosciute ai sensi del successivo art. 9.

     4. Non può far parte della consulta chi abbia commesso violazioni alle disposizioni vigenti in materia di pesca.

     5. La consulta esprime parere sugli atti e i provvedimenti a carattere generale, relativi alla tutela della ittiofauna e all'esercizio dell'attività pescatoria da emanarsi dalla provincia.

     6. [2]

     7. La consulta dura in carica cinque anni.

     8. Le designazioni di cui al precedente secondo comma lett. c), d) ed e) devono pervenire al presidente della provincia entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il presidente stesso provvede alle nomine di sua competenza, tenuto conto delle designazioni pervenute.

     9. Ai componenti la consulta estranei all'amministrazione provinciale e regionale spettano, per ciascuna seduta, per non più di una seduta al giorno, le indennità previste dal precedente art. 7, penultimo comma, nonché, limitatamente ai componenti che non risiedano nel comune ove la consulta ha sede, il rimborso delle spese di viaggio nella misura e con le modalità previste per gli impiegati provinciali.

 

     Art. 9. Associazioni regionali di pescatori dilettanti e loro compiti.

     1. Le associazioni di pescatori dilettanti non riconosciute ai sensi della legislazione vigente e operanti nelle acque interne della regione possono chiedere al presidente della giunta regionale il riconoscimento agli effetti della presente legge.

     2. Ai fini del riconoscimento le associazioni devono essere istituite per atto pubblico, avere un ordinamento democratico interno, perseguire gli scopi di cui al successivo comma quarto, dimostrare di avere un minimo di duemila soci e un'organizzazione stabile in almeno cinque province della Lombardia o, in alternativa, avere un minimo di cinquemila soci, nonché garantire un'adeguata pubblicità al bilancio.

     3. Il riconoscimento è concesso con decreto del presidente della giunta regionale; qualora vengano meno, in tutto o in parte, i requisiti previsti dal comma precedente il riconoscimento è revocato.

     4. Le associazioni hanno lo scopo di:

     a) organizzare i pescatori e tutelare i loro interessi;

     b) promuove a diffondere tra i pescatori, con adeguate iniziative, la coscienza ecologica in relazione alla difesa della fauna ittica e della integrità dell'ambiente naturale;

     c) collaborare con la regione e le province ai fini di una reale partecipazione dei pescatori alla realizzazione degli obiettivi della programmazione provinciale e regionale di cui ai successivi artt. 11 e 12;

     d) promuovere iniziative di pesca sportiva e svolgere attività di vigilanza e di istruttoria in materia di pesca;

     e) collaborare con le province all'attività di ripopolamento ittico e partecipare alla gestione sociale delle acque.

 

Titolo II

PROGRAMMAZIONE

 

     Art. 10. Classificazione delle acque.

     1. Ai fini della pesca le acque del territorio regionale sono classificate in acque principali e acque secondarie.

     2. Sono principali le acque nelle quali, per portata e vastità e per condizioni fisico-biologiche ed ittiogeniche, è consentito l'uso di reti ed attrezzi atti anche alla grande cattura.

     3. Sono secondarie le acque destinate preminentemente alla pesca dilettantistica e nelle quali è vietata la pesca con reti ed attrezzi a grande cattura.

     4. Le acque secondarie si distinguono a loro volta in:

     a) acque normali, popolate da ciprinidi;

     b) acque pregiate, popolate da salmonidi e timallidi.

     5. La classificazione è disposta con la carta di cui al successivo art. 12.

     6. La classificazione delle acque, le modalità ed i tempi di pesca nei bacini idrografici che ricadono in parte nel territorio di altre regioni, vengono effettuati d'intesa con i competenti enti della regione territorialmente interessata.

 

     Art. 11. Piano provinciale.

     1. Le province partecipano all'elaborazione del piano regionale di cui al successivo art. 12 predisponendo entro il 31 dicembre 1983, sentita la consulta provinciale della pesca e in base alle direttive tecniche emanate dalla giunta regionale, una carta provinciale delle vocazioni ittiche ed un piano provinciale per la destinazione e l'uso delle acque pubbliche di competenza.

     2. La carta delle vocazioni ittiche deve contenere:

     a) l'individuazione in scala 1:25.000 dei corpi idrici pubblici o collegati con acque pubbliche esistenti nell'ambito provinciale, con l'indicazione della lunghezza, larghezza e portata d'acqua;

     b) lo stato di purezza o inquinamento di dette acque con l'indicazione delle attività maggiormente responsabili dell'inquinamento;

     c) le vocazioni ittiogeniche delle acque in base alle loro caratteristiche chimico-fisiche e biologiche attuali e potenziali con l'indicazione, per le acque secondarie pregiate, della consistenza della fauna ittica.

     3. Il piano deve comunque prevedere:

     a) la proposta della classificazione delle acque ai sensi del precedente art. 10;

     b) l'indicazione, ai fini ricognitivi, delle acque interessate da diritti esclusivi di pesca di cui al precedente art. 5, da diritti demaniali esclusivi di pesca di cui all'ultimo comma dell'art. 100 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e da usi civici, ovvero da altri vincoli di riserva di pesca di qualsiasi altra natura;

     c) le eventuali espropriazioni e le convenzioni inerenti a diritti esclusivi di pesca di cui al precedente art. 5;

     d) l'utilizzazione dei diritti demaniali esclusivi di pesca di cui all'ultimo comma dell'art. 100 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

     e) le concessioni in atto di pescicoltura e acquicoltura;

     f) le zone, costituite o da costituire, destinate alla protezione, al ripopolamento e alla tutela ittica, nonché la durata della destinazione;

     g) i tratti di acque pubbliche nei quali si possono svolgere gare e manifestazioni di pesca;

     h) i ripopolamenti di fauna ittica da effettuare periodicamente in ogni corpo idrico di competenza;

     i) i tratti di acque pubbliche ove inibire o limitare la navigazione a motore;

     l) i tratti lacuali nei quali può essere consentita la pesca subacquea;

     m) i tratti di acque pubbliche ove si svolge la pesca a mosca, con coda di topo;

     n) i corpi idrici classificati secondari normali nei quali è consentita la pesca professionale;

     o) l'organizzazione della vigilanza a tempo pieno per la pesca;

     p) la previsione su base triennale dei mezzi finanziari necessari per la gestione del piano.

 

     Art. 12. Piano regionale.

     1. Entro il 31 dicembre 1984 la giunta regionale, sulla base dei piani e delle carte delle vocazioni ittiche provinciali di cui al precedente art. 11, sentita la consulta regionale della pesca e avvalendosi delle competenze tecniche del centro di ricerche idrobiologiche di cui al successivo art. 48, predispone la carta regionale delle vocazioni ittiche e il piano regionale recante gli indirizzi e le prescrizioni per la tutela e l'incremento dell'ittiofauna.

     2. La carta delle vocazioni ittiche deve contenere:

     a) l'individuazione dei corpi idrici pubblici o collegati con acque pubbliche esistenti nell'ambito regionale, con l'indicazione della lunghezza, larghezza, portata d'acqua e loro classificazione ai sensi del precedente art. 10;

     b) lo stato di purezza o inquinamento di dette acque con l'indicazione delle attività maggiormente responsabili dell'inquinamento;

     c) le vocazioni ittiogeniche delle acque di base alle loro caratteristiche chimico-fisico e biologiche, attuali e potenziali.

     3. Le previsioni di piano devono comunque comprendere:

     a) gli indirizzi generali, relativi alla gestione e al governo della pesca;

     b) l'indicazione delle acque interessate da diritti esclusivi di pesca di cui al precedente art. 5, da diritti demaniali esclusivi di pesca di cui all'ultimo comma dell'art. 100 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, da usi civici e da altri vincoli di riserva di pesca di qualsiasi altra natura;

     c) l'indicazione degli interventi necessari per recuperare ai fini ittici le acque inquinate, da attuarsi da parte degli enti competenti in materia;

     d) le prescrizioni relative ai ripopolamenti ittici;

     e) i tempi di attuazione del piano;

     f) l'ammontare dei finanziamenti necessari per la gestione dei piani e criteri di ripartizione dei fondi tra le province;

     g) l'indicazione degli strumenti normativi necessari per la gestione del piano, nonchè l'individuazione degli enti statali, regionali e locali da coinvolgere nella gestione stessa.

 

     Art. 13. Zone di protezione, ripopolamento e tutela ittica.

     1. Le zone di protezione e ripopolamento ittico, indicate dai piani provinciali di cui al precedente art. 11, sono istituite dalle province e sono costituite da tratti di acque interne debitamente circoscritte per periodi determinati e dotate di particolari opere di ripopolamento e di produzione di fauna ittica, anche allo scopo di arricchire altre acque.

     2. In tali acque la pesca è vietata e sono ammesse solo le catture a cura della provincia ai fini della reimmissione in altre acque pubbliche.

     3. Le zone di tutela ittica previste dal precedente art. 11, comma terzo, lett. f) sono istituite dalle province e sono costituite da tratti di acque interne circoscritte per periodi determinati e dotate di particolari opere di protezione (legnaie); in tali zone le province possono autorizzare la pesca unicamente da terra con una sola canna con o senza mulinelli e con un massimo di cinque ami.

 

     Art. 14. Esercizio della pesca all'interno dei parchi regionali.

     1. Salvo quanto disposto dai piani territoriali di coordinamento, di ciascun parco regionale e comunque fino all'approvazione di detti piani, la giunta regionale, sentiti la provincia competente e l'ente gestore del parco, può disporre divieti o limitazioni all'esercizio della pesca non previsti dalla presente legge allo scopo di conservare l'ambiente del parco o sue zone particolari, o di equilibrare la popolazione ittica delle acque di pertinenza del parco stesso.

 

Titolo III

TUTELA ED INCREMENTO DELL'ITTIOFAUNA

 

     Art. 15. Tempi di pesca.

     1. La pesca è vietata nei seguenti periodi per le specie sotto indicate:

     - trote e salmerini: nelle acque fluviali, dalla prima domenica di ottobre fino all'ultima domenica di febbraio; nelle acque lacuali dal 15 dicembre al 15 gennaio;

     - carpione, dal primo dicembre al trentun gennaio e dal quindici giugno al quindici agosto;

     - coregoni e coregonidi, dal primo dicembre al quindici gennaio;

     - temolo, dal quindici dicembre al trenta aprile;

     - pesce persico, dal primo aprile al trentun maggio;

     - persico trota, dal primo maggio al quindici giugno;

     - luccio, dal primo febbraio al trentun marzo;

     - tinca e carpa, dal quindici maggio al trenta giugno;

     - agone, dal quindici maggio al quindici giugno;

     - alborella, dal quindici maggio al quindici giugno, limitatamente alla pesca con uso delle reti;

     - pigo e barbo dal quindici maggio al trenta giugno.

     2. I periodi di divieto previsti dal comma precedente decorrono da un'ora dopo il tramonto del giorno di inizio e cessano un'ora prima del levar del sole del giorno di scadenza.

     3. Nelle acque secondarie pregiate è vietato l'esercizio della pesca per ogni specie ittica durante il periodo compreso tra un'ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre ed un'ora prima del levar del sole dell'ultima domenica di febbraio.

     4. La provincia, per comprovare esigenze climatiche e su conforme parere del centro di ricerche idrobiologiche, può variare i tempi di divieto di cui al precedente primo comma, senza diminuirne i giorni [3].

 

     Art. 16. Norme di salvaguardia.

     1. Al fine di evitare danni all'ittiofauna e al suo ambiente di vita la pesca può essere vietata o limitata per periodi e località determinati con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato.

     2. In casi di eccezionale gravità ed urgenza i predetti limiti e divieti di pesca nelle acque di competenza provinciale sono disposti dal presidente della provincia con provvedimento da comunicarsi immediatamente al presidente della giunta regionale.

 

     Art. 17. Esercizio della pesca nelle acque secondarie pregiate.

     1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale, ai fini della salvaguardia e dell'incremento delle specie ittiche pregiate, nonché per il controllo della pressione pescatoria massima consentita, approva particolari disposizioni alle quali le province dovranno successivamente attenersi nel disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque secondarie pregiate di propria competenza.

     2. Le disposizioni di cui al comma precedente dovranno garantire l'esercizio della pesca con modalità eguali per tutti i pescatori muniti di licenza; dovranno altresì prevedere un apposito tesserino regionale rilasciato a titolo gratuito dalle singole province.

 

     Art. 18. Ripopolamenti ittici.

     1. I ripopolamenti ittici devono avere lo scopo di migliorare, ricostituire e potenziare il patrimonio ittico delle acque della regione, con particolare riguardo alle specie pregiate ed a quelle utilizzate per la pesca professionale.

     2. La provincia entro il 31 marzo di ogni anno approva il programma per i ripopolamenti ittici da attuarsi nei dodici mesi successivi.

     3. La provincia può disporre, in deroga ai tempi di divieto previsti dal precedente art. 15, la cattura di esemplari delle specie necessarie per la riproduzione artificiale a scopo di ripopolamento.

     4. La provincia, previo parere tecnico del centro di ricerche idrobiologiche, può autorizzare, allo scopo di riequilibrare la presenza di specie ittiche in determinati corpi idrici pubblici, la cattura di talune specie ittiche e la loro immissione in altre acque pubbliche.

     5. E' vietato a chiunque immettere nelle acque pubbliche ittiofauna senza l'autorizzazione della provincia competente per territorio.

     6. La giunta regionale determina le modalità d'uso di generatori autonomi di energia elettrica, da utilizzarsi esclusivamente per la cattura del pesce a scopo di spremitura, di ripopolamento e di recupero.

 

     Art. 19. Derivazione di acque pubbliche in concessione.

     1. Le bocche di presa delle derivazioni di acque pubbliche principali debbono essere munite di doppie griglie fisse aventi, tra barra e barra, una luce di millimetri venti, o di altre apparecchiature idonee ad impedire il passaggio del pesce da indicarsi nei disciplinari di concessione.

     2. Gli organi che rilasciano le concessioni di derivazioni d'acqua provvedono, ad integrazione delle prescrizioni di cui al precedente primo comma, ad emanare norme disciplinari a tutela della fauna ittica, compreso l'eventuale onere, a spese del concessionario, dell'immissione annuale di specie ittiche nella quantità fissata dalla provincia competente per territorio; dette norme disciplinari dovranno prevedere la defluenza continua di una quantità d'acqua sufficiente a garantire anche in periodi di magra la sopravvivenza e la rimonta dell'ittiofauna.

     3. Le norme disciplinari di cui al precedente comma devono essere emanate entro il 31 dicembre 1983 e ad esse dovranno essere adeguate anche le concessioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. Copia delle autorizzazioni concesse e dei disciplinari viene trasmessa dagli uffici competenti alle province.

     5. Il presidente della provincia, accertata la mancata osservanza da parte del concessionario delle norme per la tutela della fauna ittica, deve richiedere agli uffici che hanno rilasciato la concessione la revoca della stessa e l'immediata sospensione della derivazione.

 

     Art. 20. Estrazione di ghiaia e sabbia dai corpi idrici.

     1. E' vietata l'estrazione di materiali sabbiosi e ghiaiosi nelle zone di protezione e di ripopolamento ittico istituito ai sensi del precedente art. 13.

     2. A tale scopo il presidente della provincia dà comunicazione del provvedimento istitutivo alla regione ed agli altri enti pubblici interessati.

     3. La regione provvede alla revoca o alla sospensione delle eventuali concessioni in atto nei corpi idrici interessati.

     4. Lo scarico in acque pubbliche delle acque di lavaggio dei materiali sabbiosi e ghiaiosi lavorati negli impianti di estrazione e frantumazione deve avvenire previa decantazione dei fanghi in sospensione e comunque nel rispetto delle normative emanate in attuazione degli artt. 2 e 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, e delle altre disposizioni regionali vigenti in materia.

 

     Art. 21. Strutture per la risalita dei pesci.

     1. I progetti delle opere di interesse pubblico o privato che comportino l'occupazione totale o parziale del letto dei fiumi o torrenti, devono prevedere la realizzazione di strutture idonee a consentire la risalita del pesce per il mantenimento dell'equilibrio biologico delle specie ittiche presenti; a tal fine la giunta regionale emana le disposizioni procedurali e tecniche cui debbono attenersi gli interessati e le province cui compete curarne l'osservanza.

 

     Art. 22. Asciutta di corpi idrici.

     1. Chi intende svuotare o interrompere corsi di acqua o bacini che non abbiano regime stagionale, compresi quelli privati in comunicazione con acque pubbliche, e obbligato, salvi i casi di cui al penultimo comma del presente articolo, a darne comunicazione al presidente della provincia competente per territorio almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.

     2. Il presidente della provincia, entro la data di inizio dei lavori, impartisce all'interessato le prescrizioni a salvaguardia del patrimonio ittico e dispone gli adempimenti da eseguirsi a spese dello stesso per il successivo ripopolamento ittico del corso posto in asciutta.

     3. Nei tratti dei corsi di acqua e nei bacini posti in asciutta, anche se incompleta, la pesca è proibita.

     4. Il pesce eventualmente rimasto nel corso d'acqua pubblico deve essere recuperato ed immesso in acque pubbliche a spese di chi effettua il prosciugamento e sotto il controllo del personale incaricato dalla provincia interessata.

     5. Nei casi d'urgenza determinati da calamità naturali o da guasti alle opere che possano provocare gravi danni, il titolare della concessione costretto ad interrompere i corsi d'acqua o bacini deve darne immediata comunicazione al presidente della provincia territorialmente competente.

     6. Le norme del presente articolo non si applicano ai bacini artificiali creati a scopo irriguo su corsi d'acqua naturali e ai canali per l'alimentazione idrica di allevamenti ittici.

 

Titolo IV

ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PESCATORIA DILETTANTISTICA

 

     Art. 23. Orari mezzi di pesca.

     1. La pesca dilettantistica è sempre vietata da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima del levar del sole, secondo l'orario ufficiale diffuso dall'osservatorio astronomico di Brera, salvo le eventuali deroghe concesse dalle province, sentite le rispettive consulte in funzione di particolari tipi o tradizioni locali di pesca.

     2. La pesca dilettantistica, da esercitarsi da coloro che sono in possesso della licenza di tipo «B», è consentita nelle acque principali e secondarie normali con i seguenti mezzi:

     a) canna-lenza con o senza mulinello con un massimo di cinque ami o altre esche singole artificiali o naturali;

     b) tirlindana e timoniera con un massimo di quindici ami o esche naturali o artificiali da usare soltanto nei bacini lacuali classificati tra le acque principali;

     c) bilancia o bilancella di m 1,5 di lato con maglie non inferiori a mm 10, montata su palo di manovra;

     d) mazzacchera;

     e) bilancione, delle misure, con le modalità e nelle località consentite dalla provincia, sentita la consulta provinciale della pesca;

     f) fucili subacquei, esclusi quelli muniti di carica esplosiva.

     3. L'uso della bilancia è consentito solo da riva, a piede asciutto, ad una distanza non inferiore a quindici metri da pescatore a pescatore, sia sulla stessa riva che tra le due rive.

     4. E' vietata la pesca con l'uso della bilancia «guadando e ranzando», nonché con la medesima appesa ad una fune tesa attraverso il corso d'acqua; è invece ammesso l'ausilio di una carrucola; il bastone della bilancia non può superare comunque la lunghezza di metri dieci; è vietato qualsiasi impianto fisso anche solo temporaneo sul terreno.

     5. La pesca dilettantistica da natante ancorato o in movimento può essere esercitata solo su bacini lacuali classificati tra le acque principali e nel fiume Po; nelle altre acque può essere esercitata solo se il natante appoggia con un'estremità alla riva.

     6. La pesca dilettantistica nelle acque secondarie pregiate può essere esercitata soltanto con una canna - lenza, con o senza mulinello, con non più di cinque ami - mosche - camole finte o altra esca singola naturale o artificiale.

     7. La provincia, sentita la consulta provinciale della pesca, può ridurre in zone predeterminate i mezzi di pesca previsti dal presente articolo per esigenze di salvaguardia del patrimonio ittico.

     8. La provincia, sentita la consulta provinciale della pesca, può altresì consentire per tradizionali pesche locali in predeterminate zone dei laghi Garda, Como, Iseo ed Idro, l'uso di altri attrezzi ed in particolare l'uso della spaderna o palamide con non più di cinquanta ami di misura non superiore al n. 4 e della fiocina con un massimo di sette punte.

     9. La provincia, sentita la consulta provinciale della pesca, può disporre norme particolari per la pesca notturna all'anguilla, alla bottatrice e all'agone.

 

     Art. 24. Misure minime e limiti di cattura.

     1. E' vietato catturare pesci la cui lunghezza sia inferiore alle seguenti misure:

     - trote, centimetri ventidue; nei fiumi Po e Ticino e nel tratto sublacuale dei fiumi Adda ed Oglio, centimetri venticinque; nei laghi subalpini, centimetri trenta;

     - carpione, centimetri venticinque;

     - persico trota, centimetri ventidue;

     - coregone e coregonidi, centimetri trenta;

     - salmerini, centimetri ventidue;

     - temolo, centimetri venticinque;

     - pesce persico, centimetri diciotto;

     - luccio, centimetri trentacinque;

     - tinca, centimetri venti

     - carpa, centimetri trenta;

     - barbo, centimetri quindici;

     - agone, centimetri quindici;

     - storio, centimetri ottanta;

     - anguilla, centimetri trentacinque;

     - pigo, centimetri quindici;

     - cavedano, centimetri quindici;

     2. Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

     3. Per ogni giornata di pesca il pescatore dilettante non può catturare più di cinque capi complessivi di salmonidi o timallidi e non più di cinque chilogrammi nelle altre specie, salvo che in occasione delle gare e manifestazioni di pesca di cui al successivo art. 27.

     4. Il limite di peso di cui al precedente comma può essere superato nel caso di cattura, oltre al pesce minuto, di un unico esemplare di grosse dimensioni.

     5. Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, può limitare o vietare la cattura di una o più specie al fine di evitarne il depauperamento.

     6. La pesca dei gamberi è vietata ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 luglio 1977, n. 33.

     7. La pesca nei laghetti, cave e specchi d'acqua situati all'interno di aree di proprietà privata ma comunicanti con acque pubbliche o alimentati da acque sorgive sarà disciplinata dal consiglio regionale.

     8. Chiunque munito di mezzi di pesca trasporta pesce proveniente da laghetti, stagni o corpi idrici privati deve essere munito di una dichiarazione che attesti la provenienza del pesce rilasciata dal proprietario o dal gestore del sito ove è avvenuta la cattura.

 

     Art. 25. Posto di pesca.

     1. Il posto di pesca spetta al primo occupante.

     2. Il primo occupante in esercizio di pesca con la canna ha diritto, qualora lo chieda, che i pescatori sopraggiunti si pongano a una distanza di rispetto di almeno metri dieci in linea d'aria a monte, a valle, sul fronte e a tergo.

 

     Art. 26. Pesca subacquea.

     1. La pesca subacquea nelle acque interne può essere esercitata solo con fucili subacquei esclusi quelli muniti di carica esplosiva.

     2. La pesca subacquea, da esercitarsi da coloro che sono in possesso della licenza di tipo «B», è consentita esclusivamente dall'alba al tramonto e solo in apnea in zone di bacini lacuali delimitati e indicati nei piani provinciali di cui al precedente art. 1.

     3. Chi esercita la pesca subacquea nelle acque interne deve osservare le stesse misure di sicurezza e di segnalazione previste dalla normativa vigente per la pesca subacquea marina.

     4. Alle stesse misure di sicurezza e di segnalazione sono tenuti coloro i quali eseguono qualunque altra attività subacquea.

 

     Art. 27. Gare e manifestazioni di pesca.

     1. Le gare e manifestazioni di pesca nelle acque pubbliche possono essere organizzate, ferme restando le attribuzioni del CONI, dalla regione, dalle province, dalle comunità montane, dai comuni e dalle associazioni nazionali o regionali riconosciute.

     2. Nei campi di gara la pesca è vietata dalle ore dodici del giorno precedente a quello di svolgimento della gara fino al termine della stessa.

     3. Eventuali immissioni di pesci nei campi di gara devono avvenire almeno sei ore prima dell'effettuazione della gara.

     4. Le gare e manifestazioni di pesca nelle acque libere da vincoli sono autorizzate dalle province con l'osservanza delle prescrizioni generali emanate dal consiglio regionale ai fini della selvaggina ittica e ad integrazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

 

Titolo V

ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PESCATORIA PROFESSIONALE

 

     Art. 28. Istituzione all'albo dei pescatori professionali.

     1. Presso la provincia è istituito l'«albo dei pescatori professionali».

     2. Può iscriversi all'albo chiunque eserciti la pesca quale attività professionale e sia in possesso della licenza di tipo «A».

     3. Alla domanda, da presentarsi al presidente della provincia competente e tramite il comune di residenza del richiedente, devono essere allegati i seguenti documenti:

     a) dichiarazione del sindaco del comune di residenza, vistata dall'ufficio provinciale del lavoro, da cui risulti che l'interessato esercita la pesca quale attività professionale;

     b) copia autentica della licenza di pesca di tipo «A» rilasciata ai sensi della legislazione vigente.

     4. Il presidente della provincia, sentita la consulta provinciale della pesca, dispone l'iscrizione all'albo con provvedimento da comunicarsi all'interessato.

     5. In caso di diniego dell'iscrizione da notificarsi all'interessato questi può ricorrere al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla notificazione.

 

     Art. 29. Cancellazione e sospensione dall'albo.

     1. La cancellazione dall'albo di cui all'articolo precedente è disposta su istanza dell'interessato o d'ufficio.

     2. La sospensione è disposta d'ufficio, per violazione alle norme sulla pesca, per periodi non inferiori a tre mesi e non superiori a tre anni.

     3. La cancellazione d'ufficio è disposta nei confronti di chi abbia perso i requisiti per l'iscrizione all'albo.

     4. Il presidente della provincia dispone la sospensione o la cancellazione dall'albo, sentita la consulta provinciale della pesca, con provvedimento motivato da notificarsi all'interessato.

     5. L'interessato può proporre ricorso contro il provvedimento del presidente della provincia al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla notificazione.

 

     Art. 30. Acque destinate alla pesca professionale.

     1. La pesca professionale può essere esercitata in tutte le acque pubbliche principali e in quelle secondarie normali indicate nei piani provinciali e che risultino dotate di ittiofauna che sotto il profilo qualitativo e quantitativo possa essere oggetto di pesca professionale.

     2. Nelle acque secondarie normali non possono essere utilizzati mezzi di pesca destinati alla grande cattura.

 

     Art. 31. Attrezzi ammessi per la pesca professionale e limiti di pesca.

     1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale, sulla base delle proposte avanzate dalle province e sentita la consulta regionale della pesca, approva con propria deliberazione, l'elenco degli attrezzi consentiti per la pesca professionale, con l'indicazione degli attrezzi a grande cattura e l'eventuale indicazione di quelli il cui uso è ammesso soltanto in determinati corpi idrici o in parte di essi, stabilendo la misura delle maglie delle reti, la lunghezza complessiva di ogni tesa permessa per ciascun tipo di rete e l'orario di posa e levata dei vari tipi di rete.

     2. Dalla data di esecutività della deliberazione relativa all'elenco di cui al comma precedente è vietato l'uso di reti a strascico; dalla stessa data è altresì vietato l'uso delle reti volanti salvo che il consiglio regionale, su proposta delle province, disponga, in sede di approvazione del suddetto elenco, di consentirne l'uso per particolari esigenze relative alla profondità e alla tipologia delle acque o alle specie di fauna ittica ivi presenti.

     3. Tutte le reti vanno collocate ad una distanza non inferiore a trenta metri dalla riva dei laghi e nel periodo primo aprile-trenta settembre, dovranno essere salpate, con le relative segnalazioni, dalle ore diciassette di ogni sabato per essere riposte in pesca ogni successiva domenica dalle ore diciassette.

     4. Successivamente all'emanazione dell'elenco di cui al precedente primo comma le province, relativamente alle acque di propria competenza, potranno disporre ulteriori limitazioni degli attrezzi consentiti per l'esercizio della pesca professionale e vietare, per periodi limitati e per località determinate, l'uso di alcuni degli attrezzi ammessi al fine di evitare danni all'ittiofauna.

     5. I pescatori professionali devono munire ogni attrezzo di pesca di contrassegno inamovibile rilasciato dalla provincia recante il numero della licenza di pesca; detto contrassegno va apposto anche sui gavitelli di segnalazione e di sospensione delle reti in esercizio di pesca.

     6. Nell'esercizio della pesca professionale si osservano le disposizioni di cui al precedente art. 24, commi primo, secondo, quinto e sesto.

     7. Le province, sentita la consulta provinciale della pesca, in relazione a particolari esigenze riguardanti la profondità e la tipologia delle acque lacuali, possono disporre deroghe all'obbligo della distanza di trenta metri dalla riva dei laghi di cui al precedente terzo comma, consentendo che le reti siano collocate ad una distanza inferiore dalla riva, tranne che nei luoghi di riproduzione dell'agone, dell'alborella e del pesce persico, dalle stesse province individuati, per il periodo di riproduzione delle specie medesime [4].

 

Titolo VI

CONTRIBUTI REGIONALI

 

     Art. 32. Contributi a cooperative e loro consorzi.

     1. Ai fini del miglioramento e potenziamento della pesca professionale la regione concede contributi in conto capitale a cooperative tra pescatori professionali iscritti all'albo ed a loro consorzi.

     2. I contributi vengono concessi per:

     a) acquisto, trasformazione e miglioramento di scafi da pesca, ivi inclusa la sostituzione degli apparati propulsivi a motore, preferibilmente a ciclo diesel;

     b) acquisto di reti e di attrezzi per la pesca;

     c) acquisto di celle frigorifere per l'immagazzinaggio e vendita diretta di prodotti ittici;

     d) sistemazione e miglioramento degli impianti di cattura e di stabulazione in stagni ed in altri bacini idonei, anche mediante impianto di peschiere e di vivai fissi o mobili, nonché di vasche attrezzate con apparecchi di ossigenazione per la conservazione e la distribuzione del pesce vivo.

     3. I contributi regionali in conto capitale non possono superare per ciascuna iniziativa il sessanta per cento della spesa ammissibile.

 

     Art. 33. Contributi a pescatori singoli.

     1. La regione concede ai pescatori professionali singoli iscritti all'albo provinciale contributi in conto capitale per sostenere iniziative concernenti l'acquisto o la revisione generale di barche e motori, nonché l'acquisto di altre attrezzature.

     2. I contributi di cui al comma precedente non possono superare il quaranta per cento della spesa ammissibile.

 

     Art. 34. Contributi ad enti e associazioni di pescatori dilettanti.

     1. Ai fini dei ripopolamenti ittici di acque destinate alla pesca dilettantistica e sportiva, la regione concede contributi in conto capitale ad associazioni di pescatori dilettanti riconosciute e ad enti che svolgono attività senza fini di lucro.

     2. I contributi sono concessi per:

     a) costruzione di impianti di produzione ittica;

     b) ampliamenti e miglioramenti di impianti esistenti;

     c) ripopolamenti ittici.

 

     Art. 35. Procedure di concessione dei contributi.

     1. I contributi previsti dai precedenti artt. 32, 33 e 34 sono concessi entro il 31 marzo di ogni anno, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, sentita la commissione consiliare competente.

     2. Le domande di contributo devono essere presentate alle province competenti per territorio entro il 30 giugno dell'esercizio precedente a quello di riferimento; entro i successivi novanta giorni le province, previa istruttoria, trasmettono le domande alla giunta regionale corredate da proprio motivato parere.

     3. Alle domande deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:

     - la descrizione dettagliata dell'intervento ed i tempi della sua attuazione;

     - i mezzi finanziari di cui il richiedente dispone per la realizzazione dell'intervento;

     - i preventivi di spesa relativi agli interventi ed iniziative di cui ai precedenti artt. 32, secondo comma, 33 primo comma, e 34 secondo comma.

     4. Il decreto di cui al primo comma del presente articolo specifica le modalità di erogazione del contributo, i termini di attuazione dell'intervento e gli eventuali vincoli a carico del beneficiario.

 

Titolo VII

LICENZE DI PESCA

 

     Art. 36. Obbligo di licenza.

     1. L'esercizio della pesca nelle acque interne della regione Lombardia è subordinato, per i cittadini ivi residenti, al possesso della licenza rilasciata con la procedura indicata dai successivi artt. 38 e seguenti, e per gli altri cittadini italiani al possesso di analoga licenza rilasciata secondo le norme vigenti nella regione di residenza.

     2. L'esercizio della pesca nelle acque secondarie pregiate è subordinato al possesso del tesserino regionale di cui al precedente art. 17, secondo comma.

     3. Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre alle persone esentate ai sensi delle vigenti leggi dello Stato:

     a) gli addetti a qualsiasi impianto di pescicoltura durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli impianti stessi;

     b) il personale degli enti pubblici che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi scientifici anche in deroga ai divieti vigenti;

     c) i minori di anni tredici che esercitino la pesca con l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami.

     4. Per i cittadini appartenenti ai paesi della comunità economica europea valgono le disposizioni vigenti.

 

     Art. 37. Tipi di licenza.

     1. Le licenze di pesca nelle acque interne si distinguono in:

     A) licenza di tipo «A», che autorizza i pescatori di professione all'esercizio della pesca nelle acque interne con l'uso di tutti i mezzi e gli attrezzi di cui ai precedenti artt. 23 e 31;

     B) licenza di tipo «B», che autorizza i pescatori dilettanti:

     a) all'esercizio della pesca nelle acque interne ivi comprese le acque di bonifica, con l'uso dei mezzi di pesca di cui al precedente art. 23;

     b) all'esercizio della pesca subacquea da praticarsi in apnea, esclusivamente nelle località consentite e da parte di soggetti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

 

     Art. 38. Rilascio della licenza.

     1. La licenza di pesca viene rilasciata dalla provincia ove risiede il richiedente, previa presentazione dell'attestato del pagamento di cui al terzo comma del successivo art. 41, su stampati forniti dalla regione in conformità ai modelli predisposti dalla giunta regionale e corrispondenti ai tipi di licenza «A» e «B» di cui al precedente art. 37.

     2. Ogni tipo di licenza deve avere numerazione a livello regionale e contenente i seguenti dati: cognome, nome e fotografia del titolare, data e luogo di nascita, indirizzo, numero di codice regionale eventualmente attribuito al titolare e, per la licenza di tipo «B», professione.

     3. In caso di deterioramento o smarrimento della licenza il titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi alla provincia.

 

     Art. 39. Licenza di tipo «A».

     1. La licenza di tipo «A» è riservata ai pescatori di professione i quali sono tenuti, entro trenta giorni dal rilascio della licenza, a dare prova dell'avvenuta iscrizione negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250; in mancanza di tale prova la provincia procederà alla revoca della licenza.

     2. Ai minori di anni diciotto e maggiori di anni quattordici che intendano esercitare la pesca professionale viene rilasciata, previo assenso di chi esercita la potestà dei genitori o la tutela, la licenza di tipo «A» che consente di esercitare la pesca in collaborazione o sotto la responsabilità di un pescatore di professione; in tal caso sulla licenza rilasciata al minore di anni diciotto viene apposta la dizione «apprendista».

 

     Art. 40. Validità della licenza.

     1. Le licenze di pesca di tipo «A» e «B» hanno la durata di sei anni a partire dal giorno del rilascio e sono soggette al pagamento delle tasse e delle soprattasse di cui al successivo art. 41.

     2. La licenza di tipo «A» è soggetta a vidimazione annuale da parte della provincia competente.

     3. Ai fini della vidimazione di cui al comma precedente la provincia provvede ad accertare la continuità dell'iscrizione negli elenchi di cui al precedente art. 39, primo comma; in caso di accertamento negativo la provincia dispone la revoca della licenza.

 

     Art. 41. Tasse e sopratasse.

     1. Le tasse e le sopratasse annuali per l'esercizio della pesca nelle acque interne sono stabilite dalle leggi regionali vigenti in materia di tasse sulle concessioni regionali.

     2. L'esercizio della pesca non è consentito quando il pescatore, anche se munito di licenza, non è in regola con le prescrizioni di cui al precedente art. 40.

     3. Il pagamento delle tasse o delle sopratasse di cui al primo comma del presente articolo avviene secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni regionali in materia.

 

Titolo VIII

DIVIETI, VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE

 

     Art. 42. Divieti.

     1. Oltre ai divieti previsti dai precedenti articoli e fermi restando i divieti previsti dalle norme penali è vietato:

     a) usare la dinamite o altro materiale esplosivo, nonché la corrente elettrica come mezzo di uccisione o di stordimento della fauna ittica;

     b) gettare o infondere nelle acque sostanze atte ad intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica;

     c) collocare reti e apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi o torrenti o canali ed altri corpi idrici, occupando più di un terzo della larghezza del bacino;

     d) usare il guadino, salvo che come mezzo ausiliario per il recupero del pesce già allamato;

     e) pescare a strappo in modo da catturare il pesce in parti diverse dell'apparato boccale;

     f) pescare con le mani;

     g) pescare prosciugando i corsi o i bacini d'acqua, deviandoli o ingombrandoli con opere stabili, murere, muri, ammassi di pietra, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse ed impianti simili, o smuovendo il fondo delle acque, ovvero impiegando altri sistemi non previsti dalla presente legge;

     h) pescare durante l'asciutta, completa o incompleta, salvo il recupero del materiale ittico per la reimmissione in altre acque pubbliche sotto il controllo della provincia;

     i) pasturare con l'uso del sangue solido o liquido o con l'uso di sostanze chimiche;

     l) usare il sangue solido come esca;

     m) utilizzare la larva di mosca carnaria, sia come pastura che come esca, nonché pasturare in qualsiasi forma delle acque secondarie pregiate; per la pesca nelle altre acque è vietato detenere, per la pastura e come esca, un quantitativo superiore a cinquecento grammi di larva di mosca carnaria [5];

     n) usare fonti luminose durante l'esercizio della pesca, con eccezione della lampara quale sussidio alla pesca con fiocina, laddove è consentita;

     o) pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio;

     p) collocare nelle acque reti o altri attrezzi di pesca, ad esclusione della lenza, con o senza mulinello, ad una distanza minore di quaranta metri dalle scale di monta per i pesci, dai graticci e simili, dalle centrali idroelettriche e dai loro sbocchi nei canali, dalle cascate, dai ponti e dai molini natanti a monte di questi;

     q) abbandonare esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze;

     r) usare attrezzature radenti il fondo durante il periodo di divieto di pesca ai salmonidi ed ai timallidi;

     s) manovrare paratie a scopo di pesca;

     t) detenere esche e pasture sul luogo di pesca, ove ne sia vietato l'uso.

     2. Altri divieti particolari possono essere disposti dalle province, anche per periodi limitati, su conforme parere del centro di ricerche idrobiologiche di cui al successivo art. 48.

 

     Art. 43. Sanzioni amministrative.

     1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge, fatte salve le sanzioni di carattere penale e tributario ed in quanto previste dalle leggi vigenti e salvo quanto previsto dall'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 si applicano le seguenti sanzioni:

     a) sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 60.000 per chiunque eserciti la pesca senza essere munito di licenza o con licenza scaduta o senza essere munito del tesserino regionale di cui al precedente art. 17, secondo comma.

     b) sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000 per chiunque senza essere munito di licenza o con licenza scaduta eserciti la pesca usando attrezzi e mezzi consentiti soltanto per la pesca professionale;

     c) sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 5.000.000 per chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui ai precedenti artt. 19, 20, 21 e 22;

     d) sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 5.000.000 per chiunque violi i divieti di cui al precedente art. 42, primo comma, lettere a) e b); qualora a seguito dell'attività vietata prevista dalla disposizione di cui alla predetta lett. b) si verifica moria di pesci o di altra fauna acquatica si applica la sanzione da L. 1.000.000 a L. 10.000.000. In caso di recidiva si procede alla revoca della licenza di pesca;

     e) sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 100.000 per chiunque violi i divieti di cui al precedente art. 42 primo comma, lett. d), e), f), i), l), m), o), q), r) ed t) o non ottemperi alle disposizioni di cui ai precedenti artt. 15 e 23 primo comma, 24 e 26; in caso di recidiva si procede alla sospensione della licenza fino a un massimo di tre mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino ad un massimo di dodici mesi;

     f) sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000 per chiunque violi i divieti di cui ai precedenti artt. 13 e 42, primo comma, lettere c), g), h), n), p) ed s). In caso di recidiva si procede alla sospensione della licenza fino ad un massimo di sei mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino a trentasei mesi;

     g) sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000 per chiunque peschi in acque ove la pesca è vietata o violi le limitazioni gravanti su dette acque, nonché per chiunque in possesso di licenza di tipo «A» peschi in acque non destinate alla pesca professionale ovvero utilizzi la rete a strascico o mezzi non consentiti ai sensi del precedente art. 31. In caso di recidiva si procede alla sospensione della licenza fino ad un massimo di dodici mesi. Ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza fino a un massimo di dodici mesi. Ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza fino a ventiquattro mesi;

     h) sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 100.000 per chiunque violi ogni altra disposizione della presente legge non sanzionata dal presente articolo, nonché ogni ulteriore prescrizione disposta in attuazione della presente legge dalle amministrazioni competenti.

     2. L'entità della sanzione viene commisurata alla gravità dell'infrazione, tenuto conto della reiterazione dei comportamenti illeciti.

     3. L'entità della sanzione è ridotta a metà nei minimi e nei massimi nel caso di trasgressione commessa da un minore di anni diciotto.

     4. L'entità della sanzione è raddoppiata, nei minimi e nei massimi, in caso di violazioni commesse da soggetti, cui sia stata sospesa la licenza.

     5. A chi esercita la pesca con licenza scaduta da meno di trenta giorni si applica il minimo delle sanzioni previste dal precedente primo comma, lettere a) e b).

     6. Il pescatore temporaneamente non in grado di esibire la licenza di pesca, non è soggetto ad alcuna sanzione purché provveda all'esibizione della stessa alla provincia competente entro otto giorni dalla data della richiesta di esibizione.

     7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal precedente primo comma, lett. c), nel caso di mancata esecuzione delle opere e degli adempimenti previsti dai precedenti artt. 19, 21, e 22, il presidente della provincia diffida l'interessato ad adempiere assegnandogli un termine, decorso il quale dispone l'esecuzione d'ufficio delle opere e degli adempimenti predetti a spese degli interessati.

     8. Chiunque violi le disposizioni della presente legge è ammesso al pagamento in misura ridotta nei modi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 28; detto pagamento è stabilito in misura pari ad un terzo dell'ammontare massimo previsto dai commi precedenti.

 

     Art. 44. Accertamento delle infrazioni e irrogazione delle sanzioni.

     1. All'accertamento delle infrazioni ed all'irrogazione delle sanzioni provvede il presidente della provincia competente per territorio con le modalità previste dalla legge regionale 20 agosto 1976, n. 28.

     2. I relativi proventi vengono introitati dalle province che li destinano a finalità di ripopolamento della fauna ittica.

 

     Art. 45. Sequestro e confisca.

     1. Gli attrezzi, i mezzi e i materiali che sono serviti per commettere l'infrazione sono immediatamente sequestrati.

     2. Nel caso non si tratti di attrezzi a grande cattura e di mezzi e materiali di cui all'art. 42, primo comma, lett. a), i mezzi e attrezzi consentiti sequestrati sono restituiti al trasgressore, qualora lo stesso abbia effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi del precedente art. 43, ultimo comma, ovvero, abbia provveduto al pagamento della sanzione irrogata e non abbia, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportato sanzioni amministrative per infrazioni alle leggi sulla pesca.

     3. Salvo quanto previsto dal comma precedente gli attrezzi, i mezzi e i materiali di cui al precedente primo comma sono confiscati e sono messi all'asta o distrutti dalla provincia tenuto conto della loro destinazione d'uso.

     4. Le specie ittiche e la fauna acquatica pescate o comunque catturate in violazione della presente legge, sono immediatamente confiscate; qualora gli animali siano vivi si procede alla loro immediata reimmissione nelle acque; qualora gli animali siano morti sono acquisiti dalla provincia che provvede alla loro destinazione.

 

     Art. 46. Risarcimento del danno.

     1. La giunta regionale chiede il risarcimento del danno arrecato al patrimonio ittico, da chiunque causato, anche mediante inquinamento dei corpi idrici, a seguito dell'inosservanza delle norme disciplinari delle derivazioni e concessioni d'uso delle acque e dell'alterazione dello stato dei corpi idrici per qualsiasi modo o scopo attuato.

     2. Le somme introitate dalla regione a titolo di risarcimento danni sono destinate ai ripopolamenti ittici.

 

     Art. 47. Vigilanza e tutela delle acque.

     1. La vigilanza sull'esercizio dell'attività pescatoria e per la tutela delle acque pubbliche è esercitata da dipendenti della provincia con qualifica di agenti giurati e dagli altri soggetti di cui al presente articolo.

     2. La vigilanza compete altresì agli ufficiali, sottoufficiali e guardie del corpo forestale dello Stato, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza, alle guardie giurate comunali e a quelle dipendenti dalle comunità montane.

     3. Le province hanno facoltà di richiedere ai sensi di legge il riconoscimento di agenti giurati volontari per quei cittadini che, in possesso dei requisiti di legge, diano affidamento di preparazione tecnica per l'esercizio della vigilanza e siano disposti a prestare volontariamente e gratuitamente la propria opera.

     4. La vigilanza è esercitata altresì dagli agenti giurati delle associazioni di pescatori nazionali e regionali giuridicamente riconosciute.

     5. Il presidente della provincia attribuisce le funzioni di vigilanza a soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma, esclusi i soggetti già autorizzati all'esercizio di detta funzione ai sensi delle normative vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, previa frequenza di corsi di qualificazione organizzati annualmente dalle province e superamento di un esame di idoneità.

     6. Il presidente della provincia, in caso di violazioni alle norme della presente legge commessa dai soggetti di cui al precedente terzo comma, può chiedere all'autorità competente la revoca del riconoscimento di guardia giurata; qualora le violazioni siano commesse dai soggetti di cui al precedente quarto comma il presidente della provincia può disporre la revoca delle funzioni di vigilanza.

     7. L'attività di vigilanza è coordinata dalla provincia competente per territorio anche mediante l'emanazione di disposizioni organizzative che dovranno assicurare l'esercizio della stessa continuativamente nell'arco delle ventiquattro ore.

 

Titolo IX

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 48. Ufficio del centro di ricerche idrobiologiche applicate alla pesca.

     1. La giunta regionale in sede di articolazione del servizio caccia e pesca di uffici, ai sensi della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, art. 50, secondo comma, provvede all'istituzione dell'ufficio del centro di ricerche idrobiologiche con i seguenti compiti:

     a) eseguire ricerche nel settore dell'idrobiologia applicata alla pesca ai fini della salvaguardia del patrimonio delle acque;

     b) esprimere i pareri previsti dalle norme vigenti e quelli richiesti da enti pubblici e privati nel settore dell'idrobiologia applicata alla pesca;

     c) coordinare e gestire direttamente impianti di produzione ittica ai fini della ricerca e del ripopolamento delle acque pubbliche;

     d) sottoporre a controllo sanitario la fauna ittica di provenienza esterna alla Lombardia, destinata ai ripopolamenti delle acque pubbliche.

     2. Il personale dell'ufficio del centro di ricerche idrobiologiche addetto alla ricerca ed ai controlli sanitari non è soggetto, nell'esercizio delle funzioni d'istituto, ai limiti ed ai divieti previsti dalle leggi sulla pesca salve diverse disposizioni della giunta regionale.

     3. Per le spese economali di funzionamento dell'ufficio di cui al presente articolo la giunta regionale provvede agli accreditamenti di cui al titolo IV della L.R. 10 novembre 1979, n. 57 a favore del responsabile d'ufficio quale funzionario delegato alla spesa ai sensi della predetta legge regionale.

 

     Art. 49. Disposizioni transitorie.

     1. Fino a quando non saranno approvati il piano regionale e i piani provinciali e la classificazione delle acque di cui al precedente art. 10 e la delimitazione delle zone di bacini lacuali di cui agli artt. 23, ottavo comma e 26, secondo comma, sono effettuate con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato, sentita la consulta regionale della pesca e le province interessate che preventivamente dovranno acquisire il parere delle rispettive consulte provinciali.

     2. Le zone di protezione, ripopolamento e tutela ittica di cui al precedente art. 13, sono, costituite con provvedimento della giunta provinciale.

     3. Fino a quando non sarà approvato l'elenco di cui al precedente art. 31, primo comma, i pescatori professionali possono utilizzare solo gli attrezzi previsti dalle norme statali e regionali vigenti all'entrata in vigore della presente legge.

     4. Le licenze di pesca rilasciate dalle province anteriormente all'entrata in vigore della presente legge conservano la loro efficacia fino alla loro scadenza.

 

     Art. 50. Abrogazioni.

     1. Sono abrogati la legge regionale 4 giugno 1979, n. 30 e l'articolo 18 della legge regionale 26 novembre 1979, n. 64.

 

     Art. 51. Norma finanziaria.

     1. A decorrere dall'esercizio finanziario per il 1982 sono determinate con la legge di bilancio, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34, le spese relative alle seguenti attività:

     - promozione della conoscenza della fauna ittica e del suo ambiente di cui al precedente art. 2;

     - funzionamento delle consulte di cui ai precedenti artt. 7 e 8;

     - elaborazione delle carte e dei piani provinciali e regionali delle vocazioni ittiche, di cui ai precedenti artt. 11 e 12;

     - costituzione delle zone di protezione di cui al precedente art. 13;

     - attuazione dei programmi di ripopolamento di cui al precedente art. 18;

     - esercizio della vigilanza di cui al precedente art. 47;

     - attività diretta della regione nel settore dell'idrobiologia applicata alla pesca di cui al precedente art. 48.

     2. In relazione all'abrogazione dell'art. 18 della legge regionale 26 novembre 1979, n. 64 disposta dal precedente art. 50 decade a decorrere dall'esercizio finanziario 1982 l'autorizzazione alla determinazione con legge di bilancio dello stanziamento dei capitoli sottoindicati:

     cap. 1.3.3.15.2.489 «Contributi alle amministrazioni provinciali, ai consorzi per la tutela e l'incremento della pesca, alla F.I.P.S. ed alle associazioni cooperative di categoria».

     cap. 1.3.3.15.2.925 «Interventi regionali diretti per iniziative e spese in campo piscatorio e per attività di ricerche applicate alla fauna ittica».

     3. Con specifica legge di spesa si provvederà al finanziamento delle spese relative alla concessione dei contributi in capitale di cui ai precedenti artt. 32, 33 e 34, nonché al finanziamento delle attività concernenti l'attuazione dei piani provinciali e del piano regionale di cui ai precedenti artt. 11 e 12, dopo l'approvazione dei piani medesimi.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 1 febbraio 2005, n. 1., fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 della stessa L.R. 1/2005.

[2] Comma abrogato dall'art. 3, comma 169, della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1.

[3] Articolo così modificato dalla L.R. 5 aprile 1983, n. 27.

[4] Articolo così modificato dalla L.R. 16 agosto 1982, n. 50.

[5] Lettera così sostituita dalla L.R. 16 agosto 1982, n. 50.