§ 4.4.8 - L.R. 27 luglio 1977, n. 33.
Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:27/07/1977
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 7.  Divieti ed interventi di ripristino.
Art. 8.  Interventi di emergenza.
Art. 9.  Interventi pubblici.
Art. 10.  Deleghe.
Art. 11.  Riparto dei fondi necessari.
Art. 12.  Formica Rufa.
Art. 13.  Raccolta per scopi didattici e scientifici.
Art. 14.  Anfibi e molluschi.
Art. 15.  Gamberi.
Art. 16.  Cortica erbosa superficiale.
Art. 17.  Vegetazione erbacea ed arbustiva.
Art. 18.  Flora spontanea protetta.
Art. 19.  Raccolta controllata.
Art. 20.  Raccolta a fini scientifici e didattici.
Art. 21.  Divieti di danneggiamento.
Art. 22.  Elenchi delle specie di flora protetta.
Art. 23.  Piante officinali.
Art. 24.  Tartufi.
Art. 24 bis.  (Carta naturalistica della Lombardia).
Art. 24 ter.  (Tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario).
Art. 25.  Ricerche scientifiche.
Art. 25 bis.  (Attività di informazione, formazione, educazione  ed etica ambientale).
Art. 26.  Istruzione e propaganda.
Art. 27.  Vigilanza.
Art. 28.  Sanzioni.
Art. 29.  Disposizioni finanziarie.
Art. 30.  Disposizioni abrogate.
Art. 31.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.4.8 - L.R. 27 luglio 1977, n. 33. [1]

Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica.

(B.U. 29 luglio 1977, n. 30, suppl. ord.).

 

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. La regione Lombardia, ferme restando le competenze dello Stato, disciplina con la presente legge la tutela dei luoghi di particolare interesse naturalistico locale, di alcune specie animali, del loro ambiente di vita, di alcune specie della flora spontanea, ivi compresi i funghi, e regola gli interventi pubblici e privati a tali beni connessi, ai fini della garanzia dell'assetto ambientale di cui all'art. 3 dello statuto regionale.

 

 

Titolo II

BIOTOPI E GEOTOPI SOTTOPOSTI A TUTELA

 

     Artt. 2. - 6. [2]

 

 

Titolo III [3]

TUTELA DEGLI AMBIENTI LACUSTRI E FLUVIALI

 

     Art. 7. Divieti ed interventi di ripristino. [4]

     1. Nelle acque lacustri e fluviali e sulle rive per una fascia di 100 metri dal limite del demanio è fatto divieto di depositare o immettere rifiuti di qualsiasi genere ed i comuni, secondo le loro competenze a norma della legge 20 marzo 1941, n. 366, curano la pulizia delle rive obbligando anche coloro i quali abbiano abbandonato rifiuti all'asportazione degli stessi ed al trasporto presso discariche pubbliche o centri di smaltimento.

     2. Ove i privati non provvedano i comuni curano l'asportazione, il trasporto e lo smaltimento a nome ed a spese degli stessi.

     3. Ugualmente è fatto divieto di immissione di idrocarburi, salvo le normali perdite dei natanti, nelle acque dei laghi e dei fiumi e coloro i quali ne siano responsabili sono obbligati a provvedere alle spese per l'asportazione e lo smaltimento degli stessi che saranno eseguiti a cura delle province.

     4. Coloro i quali abbiano direttamente o indirettamente determinato morie di pesci, accertate dai competenti uffici provinciali, sono tenuti a provvedere alla raccolta delle spoglie, alla loro eliminazione ed al ripopolamento delle acque danneggiate secondo le modalità tecniche fissate dalle province stesse.

     5. Ove i responsabili non provvedano le province curano gli interventi di cui al precedente comma a nome ed a spese degli stessi.

 

     Art. 8. Interventi di emergenza. [5]

     1. Nel caso di inquinamenti accidentali che investono ambienti lacustri o fluviali con carattere di eccezionalità e per i quali è necessario un intervento di emergenza, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, predispone o promuove, con gli enti locali ed i privati eventualmente interessati, un programma di interventi di disinquinamento comprensivo del piano tecnico e finanziario e delle modalità di coordinamento e di organizzazione delle iniziative da assumersi.

     2. La giunta regionale, in attuazione del programma di cui al precedente comma, assegna agli enti locali i contributi in capitale per la sua realizzazione nel limite dello stanziamento appositamente iscritto nel bilancio regionale. Con lo stesso atto la giunta regionale determina tempi e modalità dell'erogazione dei contributi medesimi.

 

     Art. 9. Interventi pubblici. [6]

     1. La regione Lombardia interviene per tutelare gli ambienti lacustri e fluviali da compromissioni derivanti da interventi antropici, qualora non sia possibile identificare i responsabili, ovvero conseguenti ad eventi naturali.

     2. In particolare saranno curati:

     1) l'asportazione e trasporto presso discariche pubbliche o centri di smaltimento dei rifiuti e detriti esistenti sulle acque dei laghi e dei fiumi o accumulati lungo le rive per effetto delle correnti;

     2) lo sfalcio, l'asportazione dal bacino e l'eliminazione delle macrofite delle sponde lacustri quando l'eccessivo sviluppo di tale vegetazione dia luogo ad un innaturale incremento dell'eutrofizzazione;

     3) l'asportazione e trasporto presso idonei centri di smaltimento dei detriti e rifiuti accumulatisi lungo le rive per effetto di eventi idrologici;

     4) l'asportazione delle superfici lacustri e fluviali di idrocarburi;

     5) la rimozione di materiali sommersi che possano arrecare danno alla navigazione;

     6) le operazioni di controllo degli equilibri tra le specie ittiche nonché la rimozione delle spoglie di pesci conseguenti a morie;

     7) l'asportazione di alghe da zone fluviali semi-confinate.

 

     Art. 10. Deleghe. [7]

     1. Ai sensi dell'art. 45 dello statuto e fatta salva la titolarità dei rapporti con le altre regioni, gli interventi di cui al precedente articolo sono delegati alle province competenti per territorio.

 

     Art. 11. Riparto dei fondi necessari. [8]

     1. Le spese sostenute dalle province per gli interventi ad esse delegate dal precedente art. 10 sono a carico della regione; le assegnazioni spettanti alle singole province sono determinate sulla scorta di specifici programmi da esse elaborati corredati da preventivi di spesa, articolati in costi direttamente imputabili agli interventi di cui al precedente art. 9 ed in costi generali indivisibili.

     2. Le amministrazioni provinciali debbono comunque presentare, entro il 31 ottobre di ciascun anno:

     a) una relazione che illustri le finalità e le caratteristiche degli interventi previsti nell'anno successivo, con specifico riferimento ai luoghi, tempi e modalità di attuazione;

     b) un dettagliato preventivo delle spese da sostenersi nell'anno successivo, articolato per singoli interventi, prevedendo le spese generali indivisibili in modo virtuale in relazione agli atti contabili degli enti stessi.

     3. Una quota del 5% della spesa autorizzata per i singoli esercizi è riservata dalla regione alla copertura di spese eccezionali impreviste e per la parte non utilizzata nell'anno è posta in detrazione della quota relativa all'anno successivo.

     4. Con delibera della giunta regionale sono ripartiti i fondi annualmente disponibili tra le province, cui sono erogate le somme di competenza con decreto del presidente della giunta regionale.

     5. I presidenti delle giunte provinciali curano annualmente la contabilizzazione dei fondi impiegati, giustificando le spese generali indivisibili in modo virtuale in relazione agli atti contabili degli enti stessi.

 

 

Titolo IV

TUTELA DELLA FAUNA MINORE

 

     Art. 12. Formica Rufa.

     1. La distruzione, dispersione o alterazione di nidi di formiche del gruppo «formica Rufa» o l'asportazione di uova, larve, bozzoli e adulti sono vietate.

     2. E' altresì vietato commerciare e vendere, salve le attività del corpo forestale per scopi di lotta biologica, nidi di formiche del gruppo Rufa, nonché uova, larve, bozzoli e adulti di tali specie.

     3. Le specie protette del gruppo «formica Rufa» sono: formica Lugubris, formica Rufa, formica Aquilonia, formica Polyetena.

 

     Art. 13. Raccolta per scopi didattici e scientifici.

     1. La raccolta di nidi di formiche del gruppo Rufa, di uova, larve e adulti per scopi scientifici o didattici è ammessa nei modi di cui al successivo art. 20.

 

     Art. 14. Anfibi e molluschi.

     1. Durante l'intero arco dell'anno la raccolta o distruzione di uova e la cattura od uccisione di girini di tutte le specie di anfibi sono vietate.

     2. Dall'1 febbraio al 30 giugno è vietata la cattura di tutte le specie di anfibi del genere rana.

     3. Dall'1 marzo al 30 settembre è vietata la cattura di tutte le specie di molluschi del genere Helix.

     4. Nel restante periodo dell'anno la cattura di rane adulte e di lumache è consentita per una quantità giornaliera non superiore a due kilogrammi per persona.

     5. La cattura di rane e di lumache non è ammessa durante la notte da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.

     6. La cattura, il trasporto ed il commercio di rospi del genere Bufo sono vietati.

 

     Art. 15. Gamberi.

     1. La cattura, il trasporto ed il commercio di gamberi d'acqua dolce (Astacos Fluviatilis) sono vietati.

 

 

Titolo V

TUTELA DELLA FLORA SPONTANEA

 

     Art. 16. Cortica erbosa superficiale.

     1. La cortica erbosa e lo stato superficiale dei terreni non possono essere asportati, trasportati e commerciati.

     2. Sono ammesse operazioni di prelievo solo nei casi direttamente connessi con le pratiche colturali, restando escluso il trasporto al di fuori del fondo da cui la cortica erbosa e lo strato superficiale dei terreni siano stati prelevati.

     3. Sono ammesse le medesime operazioni nel caso di opere edificatorie, di urbanizzazione o di attività estrattive di cava debitamente autorizzate [9].

     3-bis. Nel provvedimento di concessione o di autorizzazione sarà indicato, ove necessario, il luogo di recapito della cortica erbosa e dello strato superficiale di terreno da asportare. I relativi oneri sono a carico del titolare del provvedimento [10].

     4. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo la cortica erbosa e lo strato superficiale dei terreni destinati a vivai.

 

     Art. 17. Vegetazione erbacea ed arbustiva. [11]

     1. La vegetazione spontanea prodottasi nei corpi d'acqua e sui terreni di ripa soggetti a periodiche sommersioni, non può essere danneggiata o distrutta, salvo quanto previsto dal precedente art. 9.

     1 bis. Sono fatti salvi altresì i normali interventi di sfalcio e fresatura per la pulizia e manutenzione di tutti i corpi d'acqua superficiali, mediante riduzione della vegetazione spontanea, onde consentire il regolare deflusso delle acque di irrigazione e la loro percorribilità, nonché gli interventi manutentivi connessi all'ordinato esercizio agricolo e quelli ordinati ed autorizzati dalle autorità competenti [12].

     1 ter. Sono altresì fatti salvi i normali interventi di pulizia e manutenzione lungo le rive dei corpi d'acqua, le separazioni dei terreni agrari e gli arginelli di campagna [13].

     2. Sono ammessi gli interventi nelle pertinenze idrauliche regolate dal R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338.

     3. Sugli stessi terreni sono peraltro ammessi interventi di modifica della vegetazione volti alla migliore difesa ambientale, ivi compreso l'impianto di pioppeti artificiali o di altre colture arboree a rapido accrescimento, previa autorizzazione del presidente della giunta regionale o, per sua delega, dell'assessore competente, su parere dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

     4. L'eliminazione della vegetazione arborea o arbustiva mediante il fuoco o l'impiego di sostanze erbicide è vietata lungo le rive dei corpi d'acqua naturali o artificiali sia perenni che temporanei, le scarpate ed i margini delle strade, le separazioni dei terreni agrari e sui terreni sottostanti le linee elettriche.

 

     Art. 18. Flora spontanea protetta.

     1. Agli effetti della presente legge è considerata flora spontanea protetta l'insieme di quelle specie che hanno la loro maggior diffusione nel sottobosco, nei pascoli montani, tra le rocce, sulle rive dei corsi d'acqua, nei prati di pianura e che siano comprese negli appositi elenchi di cui al successivo art. 22.

     2. Egualmente rientrano tra le specie di cui al primo comma tutte le specie di funghi e di frutti del sottobosco, quali mirtilli, lamponi, fragole, more e simili.

 

     Art. 19. Raccolta controllata.

     1. La raccolta controllata della flora spontanea protetta e dei frutti del sottobosco è ammessa con le limitazioni di quantità indicate nel comma seguente [14].

     2. Per ciascuna giornata di raccolta e per ogni raccoglitore possono essere raccolti sei esemplari per ogni specie di fiore e un chilogrammo di frutti del sottobosco, ove la raccolta sia operata da più raccoglitori congiuntamente possono essere raccolti complessivamente venticinque esemplari per ogni specie di fiore e quattro chilogrammi di frutti di sottobosco [15].

     3. I proprietari pubblici o privati di terreni in cui sussista flora spontanea protetta possono chiedere l'autorizzazione alla chiusura dei loro fondi ai raccoglitori.

     4. L'autorizzazione è concessa:

     - in zona di parco dal presidente del consorzio del parco;

     - in zona di biotopo e di geotopo dall'autorità cui è affidato il governo di dette aree;

     - nel restante territorio dal presidente della provincia, in considerazione della protezione della flora spontanea di cui al precedente art. 18 e dietro pagamento di un contributo di L. 10.000 per ettaro, da destinarsi alle spese di vigilanza.

     5. La chiusura dei fondi deve essere opportunamente indicata a cura del proprietario mediante cartelli di foggia e caratteristiche di apposizione da determinarsi nel provvedimento autorizzativo.

     6. Le limitazioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti di colture.

 

     Art. 20. Raccolta a fini scientifici e didattici.

     1. Gli istituti universitari, gli enti culturali o di ricerca scientifica e le scuole pubbliche possono procedere a raccolte anche in deroga agli artt. 12 e 19 purché le persone incaricate siano all'uopo abilitate con atto scritto, da esibirsi a richiesta degli agenti di vigilanza, del responsabile dei soggetti suddetti. Tale atto deve indicare nominativamente le persone abilitate, la durata, le modalità e le quantità massime di raccolta.

     2. Di tali raccolte deve essere dato preavviso, con anticipo di dieci giorni, agli ispettorati ripartimentali delle foreste i quali possono, in considerazione di esigenze di tutela inibire o limitare le raccolte.

     3. Quanto raccolto a norma del presente articolo non può essere soggetto di commercio o di cessione ad alcun titolo.

 

     Art. 21. Divieti di danneggiamento.

     1. L'estirpazione o il danneggiamento di radici, bulbi, tuberi, miceli e parti aeree propri della flora spontanea protetta, sono vietati.

     2. Il divieto, non si applica nei casi in cui tali interventi siano inscindibilmente connessi con le pratiche colturali, come nell'ipotesi di falciatura per fienagioni e simili.

 

     Art. 22. Elenchi delle specie di flora protetta.

     1. La giunta regionale, su indicazione di esperti botanici e sentito il parere degli ispettorati ripartimentali delle foreste, predispone, con apposito decreto, l'elenco delle specie floristiche spontanee protette, ivi compresi i funghi ed i frutti del sottobosco.

     2. L'elenco oltre all'ordinaria pubblicità legale, è reso noto mediante appositi manifesti da affiggersi agli albi pretori dei comuni e della provincia.

     3. I presidenti delle province possono prevedere limiti più restrittivi di quelli indicati al precedente art. 19 e interdire la raccolta di determinate specie protette in tutto il territorio provinciale o in sue parti determinate, in relazione allo stato di sviluppo e diffusione delle specie stesse.

     4. Tali provvedimenti sono resi noti con le forme di cui al secondo comma e, nel caso di divieto di raccolta, quando sia opportuno, mediante appositi cartelli affissi a pali lungo i confini delle zone in cui la raccolta è interdetta.

 

     Art. 23. Piante officinali.

     1. Sono considerate protette ai fini della presente legge le piante officinali spontanee di cui all'elenco del R.D. 26 maggio 1932, n. 772.

     2. La loro raccolta, quando non si tratti di piante comprese negli elenchi di cui all'art. 22 della presente legge, è soggetta ad autorizzazione da parte del sindaco competente per territorio previo parere favorevole dell'ispettorato ripartimentale delle foreste da rilasciarsi su un modulo fornito dalla regione, contenente le prescrizioni e modalità tecniche di raccolta, disposte dall'ispettorato forestale.

     3. I richiedenti, che devono essere in età lavorativa indicano nella domanda le specie delle piante e le località ove intendono esercitare la raccolta.

     4. I nominativi delle persone autorizzate devono essere trascritti su apposito registro da istituirsi presso ogni comune.

 

     Art. 24. Tartufi.

     1. La procedura stabilita dal precedente art. 23 si applica anche per le autorizzazioni alla raccolta dei tartufi che rimane disciplinata per il resto dalla legge 17 luglio 1970, n. 568.

 

 

Titolo V bis [16]

CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NATURALE

 

     Art. 24 bis. (Carta naturalistica della Lombardia). [17]

     1. La Regione persegue il mantenimento di un adeguato livello di biodiversità in un’ottica di sviluppo sostenibile, promuovendo l’integrazione delle misure di conservazione del patrimonio naturale nelle politiche socio-economiche e territoriali.

     2. A tal fine costituisce, in condivisione con gli enti territoriali infraregionali, un sistema informativo georeferenziato dei dati naturalistici, denominato “Carta naturalistica della Lombardia”, in grado di fornire ai soggetti decisori, ai diversi livelli, le indicazioni per la pianificazione e gestione integrata del territorio.

 

     Art. 24 ter. (Tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario). [18]

     [1. La Regione, in attuazione della direttiva 92/43/CEE dispone, in collaborazione con il Ministero dell’ambiente, con deliberazioni della Giunta regionale, le necessarie misure e modalità per:

     a) la definizione della  rete ecologica europea “Natura 2000”;

     b) la gestione della rete suddetta anche attraverso gli strumenti di pianificazione e gestione delle aree regionali protette e l’attuazione di opere di conservazione e ripristino;

     c) il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario;

     d) la valutazione di incidenza di piani e progetti sulle zone di protezione speciale e sulle zone speciali di conservazione;

     e) la verifica di coerenza di piani e progetti finanziati con i fondi dell'Unione Europea con la rete ecologica europea  “Natura 2000”;

     f) la definizione di regolamenti per la tutela della specie animali e vegetali di cui all'articolo 13 della direttiva 92/43/CEE.";]

 

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 25. Ricerche scientifiche.

     1. La giunta regionale, nell'ambito delle normative di cui alle leggi regionali 22 aprile 1974, n. 21 e 3 settembre 1974, n. 57, dispone o richiede l'esecuzione di studi, ricerche ed esperimenti atti ad individuare le modalità di tutela dell'ambiente naturale.

 

     Art. 25 bis. (Attività di informazione, formazione, educazione  ed etica ambientale). [19]

     1. La Regione realizza iniziative e attività di informazione, formazione,  educazione ed etica ambientale volte a promuovere:

     a) una strategia di informazione e comunicazione, anche attraverso la realizzazione diretta di eventi e manifestazioni;

     b) attività di tipo didattico - sperimentale in ambito   scolastico;

     c) lo sviluppo delle attività nei Centri delle aree regionali protette e nei Centri regionali di educazione ambientale; d) iniziative di collaborazione con gli enti locali, le associazioni e le cooperative senza scopo di lucro aventi tra i propri fini istituzionali la protezione dell'ambiente.

     2. Le attività di indirizzo e di organizzazione delle funzioni in materia di informazione, formazione e educazione ambientale sono svolte dalla Regione in riferimento al sistema nazionale Informazione, formazione educazione ambientale (INFEA), di cui al documento della Conferenza Stato-Regioni approvato nella seduta del 23 novembre 2000, e comprendono in particolare la promozione, la verifica  e l'orientamento per tutti i soggetti che intendono confrontarsi e riferirsi al predetto sistema nazionale.

     3. Sono individuati come strumenti per la gestione tecnico - operativa in materia:

     a) le reti regionali per l'educazione ambientale: rete di riferimento per l’educazione ambientale; rete di educazione ambientale del sistema parchi;

     b) il sistema di valutazione, fondato su indicatori di qualità, su scala regionale e territoriale.

     4. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sono finanziati gli investimenti e gli interventi per lo sviluppo del sistema formativo ambientale, della cultura della sostenibilità ambientale, della programmazione partecipata e della gestione dei conflitti ambientali.

 

     Art. 26. Istruzione e propaganda.

     (Omissis) [20].

 

     Art. 27. Vigilanza.

     1. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti posti dalle disposizioni della presente legge è affidata oltre che al personale espressamente autorizzato dagli enti gestori delle aree protette, al personale del corpo forestale impiegato dalla regione, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale urbana e rurale e alle guardie giurate appartenenti al servizio di vigilanza ecologica di cui alla L.R. 29 dicembre 1980, n. 105 [21].

     2. Ai soggetti di cui al comma precedente compete l'accertamento delle trasgressioni, ai sensi delle vigenti leggi regionali [22].

     3. Su segnalazione e denuncia inoltrata, con qualunque mezzo senza necessità di atto scritto, da enti, associazioni riconosciute o da singoli cittadini che dichiarano la loro identità, i comuni, le province, le comunità montane ed i consorzi dispongono attraverso il personale di cui ai commi precedenti, immediati sopralluoghi e verifiche onde pervenire all'accertamento di eventuali sanzioni stabilite dall'articolo seguente.

     4. Della segnalazione o denuncia viene fatta annotazione su apposito registro comunale, con l'indicazione dell'ente o persona da cui essa proviene.

     5. Annualmente il registro viene esposto all'albo comunale per 10 giorni consecutivi insieme con l'annotazione relativa all'esito degli accertamenti disposti a seguito delle segnalazioni e denunce pervenute.

 

     Art. 28. Sanzioni. [23]

     1. (Omissis) [24].

     2. Per la violazione dei divieti previsti all'art. 7, si applica la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 5.000.000, fermo restando l'obbligo della remissione in pristino stato. L'irrogazione della sanzione spetta al sindaco del comune competente per territorio nei casi previsti dal primo comma dell'art. 7 ed al presidente dell'amministrazione provinciale competente per territorio nei casi previsti dal terzo comma di detto articolo.

     3. Per la violazione dei divieti previsti agli artt. 12, 14, 15 e 17 nonché dei divieti previsti agli artt. 16, 21 e 23 primo comma, o posti con i provvedimenti di cui all'art. 22 terzo comma, e 23 secondo comma, ovvero per il mancato rispetto delle limitazioni di quantità di cui all'art. 19, si applica la sanzione amministrativa da L. 80.000 a L. 800.000. L'irrogazione della sanzione spetta al presidente dell'amministrazione provinciale territorialmente competente, salvo che le violazioni siano commesse nelle zone di parco, nel qual caso l'irrogazione spetta al presidente del consorzio del parco.

     4. I proventi delle sanzioni di cui ai commi precedenti sono devoluti agli enti i cui organismi sono rispettivamente competenti per l'irrogazione delle stesse.

     5. Gli esemplari di fauna minore protetta o di flora spontanea protetta da chiunque detenuti in quantità superiori a quelle consentite ovvero comunque raccolti o detenuti in contrasto con i divieti e le prescrizioni della presente legge sono soggetti alla confisca amministrativa.

     6. Per le violazioni accertate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, continueranno a trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 28 della L.R. 27 luglio 1977, n. 33.

 

     Art. 29. Disposizioni finanziarie.

     1. Per gli interventi di cui al precedente art. 8 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di L. 1.500 milioni al cui finanziamento si provvede, mediante utilizzazione ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, rispettivamente per L. 520.000.000 e per L. 980.000.000, delle disponibilità residue dei fondi globali per il finanziamento di spese in capitale e di investimento in attuazione del programma regionale di sviluppo iscritti ai capitoli 281100 e 281101 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1976.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1977, al titolo II, sezione VI, rubrica 4 è istituito il capitolo 264110, cat. 10 con la denominazione «Oneri per interventi di disinquinamento e bonifica di emergenza di ambienti lacustri e fluviali» e con la dotazione di L. 1.500.000.000.

     3. (Omissis) [25].

 

     Art. 30. Disposizioni abrogate.

     1. E' abrogato il tit. II «Protezione della flora spontanea» della L.R. 17 dicembre 1973, n. 58.

 

     Art. 31. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 16 della L.R. 31 marzo 2008, n. 10.

[2] Articoli abrogati dalla L.R. 30 novembre 1983, n. 86.

[3] Il Titolo III, artt. 7 – 11, è stato abrogato dall’art. 57 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26.

[4] Il Titolo III, artt. 7 – 11, è stato abrogato dall’art. 57 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26.

[5] Il Titolo III, artt. 7 – 11, è stato abrogato dall’art. 57 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26.

[6] Il Titolo III, artt. 7 – 11, è stato abrogato dall’art. 57 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26.

[7] Il Titolo III, artt. 7 – 11, è stato abrogato dall’art. 57 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26.

[8] Articolo così sostituito dalla L.R. 6 giugno 1980, n. 71. Il Titolo III, artt. 7 – 11, è stato abrogato dall’art. 57 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26.

[9] Comma così modificato dalla L.R. 6 giugno 1980, n. 71.

[10] Comma aggiunto dalla L.R. 6 giugno 1980, n. 71.

[11] Articolo così sostituito dalla L.R. 6 giugno 1980, n. 71.

[12] Comma aggiunto dalla L.R. 22 maggio 1987, n. 18.

[13] Comma aggiunto dalla L.R. 22 maggio 1987, n. 18.

[14] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 23 giugno 1997, n. 24.

[15] Comma modificato dalla L.R. 12 agosto 1989, n. 31 e così sostituito dall'art. 19 della L.R. 23 giugno 1997, n. 24.

[16] Titolo aggiunto dall’art. 3 della L.R. 6 marzo 2002, n. 4.

[17] Articolo aggiunto dall’art. 3 della L.R. 6 marzo 2002, n. 4.

[18] Articolo aggiunto dall’art. 3 della L.R. 6 marzo 2002, n. 4 e abrogato dall'art. 33 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 7.

[19] Articolo aggiunto dall’art. 3 della L.R. 6 marzo 2002, n. 4.

[20] Articolo abrogato dalla L.R. 30 novembre 1983, n. 86.

[21] Comma così sostituito dalla L.R. 30 novembre 1983, n. 86.

[22] Comma così sostituito dalla L.R. 30 novembre 1983, n. 86.

[23] Articolo così sostituito dalla L.R. 6 giugno 1980, n. 71.

[24] Comma abrogato dalla L.R. 30 novembre 1983, n. 86.

[25] Comma abrogato dalla L.R. 14 settembre 1983, n. 73.