§ 4.3.1E - Legge 17 luglio 1970, n. 568.
Disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.3 alimenti di origine vegetale
Data:17/07/1970
Numero:568


Sommario
Art. 1.      I tartufi destinati al consumo devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:
Art. 2.      L'esame per l'accertamento della specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nell'allegato n. 1, e in caso di dubbio o di contestazione con esame al microscopio delle [...]
Art. 3.      La raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali e nei terreni incolti, ma il proprietario del terreno può riservarsela, con la semplice apposizione di cartelli o tabelle, esenti da [...]
Art. 4.      I titolari di aziende agricole e forestali: proprietari, coltivatori diretti, affittuari, mezzadri e coloni possono costituire consorzi volontari per la ricerca e la vendita dei tartufi.
Art. 5.      I consorzi costituiti a norma del precedente articolo che perseguono anche i seguenti scopi:
Art. 6.      Per praticare la raccolta dei tartufi, i raccoglitori dovranno essere muniti di un'autorizzazione scritta, esente da oneri fiscali, rilasciata dall'ispettorato compartimentale delle foreste o, [...]
Art. 7.      I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità.
Art. 8.      I comuni sono autorizzati a disciplinare la raccolta dei tartufi fissando l'inizio e la fine della raccolta di ciascuna specie e varietà, in armonia con le disposizioni della presente legge.
Art. 9.      La lavorazione del tartufo, per la conservazione e la successiva vendita, può essere effettuata:
Art. 10.      I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta portante il nome della ditta che li ha confezionati, la località ove ha sede lo stabilimento, [...]
Art. 11.      I tartufi conservati sono classificati come nell'allegato n. 2, che fa parte integrante della presente legge.
Art. 12.      I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale o soltanto sale, restando facoltativa l'aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere denunciata nella [...]
Art. 13.      Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5 per cento.
Art. 14.      Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:
Art. 15.      E' vietato porre in commercio tartufi conservati in recipienti senza etichetta, o immaturi, o non sani, o non ben puliti, o di specie diversa da quelle indicate nell'art. 1, o di qualità o [...]
Art. 16.      Ogni violazione delle norme della tutela di legge comporta la confisca del prodotto.


§ 4.3.1E - Legge 17 luglio 1970, n. 568. [1]

Disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

(G.U. 7 agosto 1970, n. 199)

 

     Art. 1.

     I tartufi destinati al consumo devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:

     1) Tuber melanosporum Vitt. - Detto volgarmente tartufo nero pregiato di Norcia o di Spoleto;

     2) Tuber magnatum Pico. - Detto volgarmente tartufo bianco del Piemonte o di Alba, e tartufo bianco di Acqualagna;

     3) Tuber brumale Vitt. - Detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;

     4) Tuber melanosporum var. moschatum De Ferry. - Detto volgarmente tartufo moscato;

     5) Tuber aestivum Vitt. - Detto volgarmente tartufo d'estate o Scorzone;

     6) Tuber mesentericum Vitt. - Detto volgarmente tartufo nero ordinario o tartufo di Bagnoli;

     7) Terfezia leonis.

     Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle sette specie commerciabili sopra indicate sono riportate nell'Allegato n. 1 che fa parte integrante della presente legge.

 

          Art. 2.

     L'esame per l'accertamento della specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nell'allegato n. 1, e in caso di dubbio o di contestazione con esame al microscopio delle spore.

 

          Art. 3.

     La raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali e nei terreni incolti, ma il proprietario del terreno può riservarsela, con la semplice apposizione di cartelli o tabelle, esenti da qualsiasi tassa e imposta, posti ad almeno 3 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale che essi siano visibili da ogni punto di accesso, e che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo, con la scritta a stampatello bene visibile da terra "Raccolta di tartufi riservata".

     Nulla è innovato in merito a quanto disposto dagli articoli 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e 9 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.

 

          Art. 4.

     I titolari di aziende agricole e forestali: proprietari, coltivatori diretti, affittuari, mezzadri e coloni possono costituire consorzi volontari per la ricerca e la vendita dei tartufi.

     Nella superficie rappresentata dai fondi in conduzione da parte dei soci del consorzio di cui al comma precedente, la ricerca e la raccolta dei tartufi è riservata ai soci del consorzio stesso, nonchè ai membri delle rispettive famiglie. Detta superficie deve essere delimitata secondo le modalità indicate dal precedente articolo.

 

          Art. 5.

     I consorzi costituiti a norma del precedente articolo che perseguono anche i seguenti scopi:

     a) sorveglianza per la disciplina della raccolta e per l'osservanza delle norme della presente legge;

     b) cernita, classificazione, preparazione del prodotto allo scopo di presentarlo al mercato nelle condizioni richieste dalla presente legge;

     c) conservazione e commercializzazione del prodotto;

     d) tutela e incremento della coltura del prodotto;

     possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, e sue successive modifiche ed integrazioni e dalle leggi per i territori montani.

 

          Art. 6.

     Per praticare la raccolta dei tartufi, i raccoglitori dovranno essere muniti di un'autorizzazione scritta, esente da oneri fiscali, rilasciata dall'ispettorato compartimentale delle foreste o, in sua assenza, dall'ispettorato agrario della provincia di residenza del richiedente.

     La ricerca deve essere effettuata solo con l'ausilio del cane o del maiale.

     Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi dovranno essere subito dopo riempite con la terra prima estratta, e il terreno regolamento conguagliato.

 

          Art. 7.

     I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità.

     I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati.

     I "pezzi" e il "tritume" di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà.

     Per i "pezzi" e il "tritume" di tartufo è però tollerata la presenza di altre specie commestibili, fra quelle ammesse al commercio, fino a un massimo del 3 per cento per i "pezzi", e dell'8 per cento per il "tritume".

     Sono considerati "pezzi" le porzioni di tartufo di dimensione superiore a cm 0,5 e "tritume" quelle di dimensione inferiore.

     Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nell'art. 1.

     La denominazione di origine geografica, come riportata all'art. 1 per alcuni generi e specie, può essere attribuita solo ai prodotti raccolti nelle zone ivi indicate.

 

          Art. 8.

     I comuni sono autorizzati a disciplinare la raccolta dei tartufi fissando l'inizio e la fine della raccolta di ciascuna specie e varietà, in armonia con le disposizioni della presente legge.

     La vendita al pubblico dei tartufi può essere fatta soltanto nei luoghi autorizzati dall'autorità comunale.

 

          Art. 9.

     La lavorazione del tartufo, per la conservazione e la successiva vendita, può essere effettuata:

     1) dalle ditte iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari, e soltanto per le specie indicate nell'art. 1;

     2) dai consorzi indicati nell'art. 4;

     3) da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.

 

          Art. 10.

     I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta portante il nome della ditta che li ha confezionati, la località ove ha sede lo stabilimento, il nome del tartufo in latino e in italiano secondo la denominazione indicata nell'art. 1 ed attenendosi alla specificazione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 7, la classifica e il peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati, nonchè l'indicazione di "pelati" quando i tartufi sono stati liberati dalla scorza.

 

          Art. 11.

     I tartufi conservati sono classificati come nell'allegato n. 2, che fa parte integrante della presente legge.

 

          Art. 12.

     I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale o soltanto sale, restando facoltativa l'aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere denunciata nella etichetta, e debbono essere sottoposti a sterilizzazione a circa 120 gradi centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori.

     L'impiego di altre sostanze, purchè non nocive alla salute, oltre quelle citate, o un diverso sistema di preparazione e conservazione, deve essere indicato sulla etichetta con termini appropriati e comprensibili.

     E' vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti.

 

          Art. 13.

     Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5 per cento.

     Il Tuber aestivum Vitt. (Tartufo d'estate o Scorzone) e il Tuber mesentericum Vitt. (Tartufo nero ordinario o di Bagnoli) sono confezionati esclusivamente in pezzi e in recipienti del peso non inferiore a un chilogrammo di prodotto sgocciolato.

 

          Art. 14.

     Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:

     a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel Tuber melanosporum, brumale, moschatum, e giallastro più o meno scuro nel Tuber magnatum, aestivum, mesentericum;

     b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;

     c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;

     d) esatta corrispondenza con la specie e classifica indicate nell'etichetta.

 

          Art. 15.

     E' vietato porre in commercio tartufi conservati in recipienti senza etichetta, o immaturi, o non sani, o non ben puliti, o di specie diversa da quelle indicate nell'art. 1, o di qualità o caratteristiche diverse da quelle indicate nell'etichetta o nella corrispondente classifica riportata nell'Allegato n. 2 alla presente legge.

 

          Art. 16.

     Ogni violazione delle norme della tutela di legge comporta la confisca del prodotto.

     Ogni violazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 3 e 5 è punita con la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000.

     Per dette violazioni è ammessa la conciliazione avanti all'ispettore compartimentale delle foreste competente per territorio con le modalità di cui all'art. 35, secondo e terzo comma, e dei successivi articoli 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

     Ogni violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 è punita con l'ammenda da lire 40.000 a lire 120.000 salvo non costituisca delitto a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale.

 

 

     ALLEGATI

     (Omissis)

 


[1] Legge abrogata dall'art. 20 della L. 16 dicembre 1985, n. 752.