§ 2.3.52 - L.R. 30 dicembre 2008, n. 37.
Disposizioni in materia di istruzione - modifiche alla l.r. 19/2007 - (Collegato ordinamentale)


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.3 assistenza ed edilizia scolastica
Data:30/12/2008
Numero:37


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla l.r. 19/2007)
Art. 2.  (Norma finanziaria)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 2.3.52 - L.R. 30 dicembre 2008, n. 37. [1]

Disposizioni in materia di istruzione - modifiche alla l.r. 19/2007 - (Collegato ordinamentale)

(B.U. 31 dicembre 2008, n. 53 - S.O. n. 3)

 

Art. 1. (Modifiche alla l.r. 19/2007)

1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) il comma 1 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

'1. In coerenza con le direttive comunitarie in materia, la certificazione a seguito di frequenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale fa riferimento ai sistemi europei di descrizione dei titoli e delle qualifiche, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard definiti a livello nazionale. In fase di prima attuazione della presente legge, si fa riferimento alla decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee.';

b) al comma 6 dell'articolo 10, le parole: 'garantire il' sono sostituite dalle seguenti: 'contribuire al';

c) all'alinea del comma 1 dell'articolo 11, le parole: 'si articola in:' sono sostituite dalle seguenti: 'è così strutturato:';

d) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 è sostituita dalla seguente:

'b) percorsi di formazione superiore non accademica successivi al secondo ciclo cui consegue una certificazione corrispondente al IV livello europeo; in tale ambito si attivano i percorsi del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, di durata annuale, biennale o, nel quadro di accordi con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, anche triennale;';

e) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 11, le parole: 'quinto anno integrativo,' sono sostituite dalle seguenti: 'corso annuale destinato a coloro che sono in possesso della certificazione conseguita a conclusione del quarto anno di cui alla lettera a),';

f) al comma 3 dell'articolo 11, le parole: 'degli standard formativi' sono sostituite dalle seguenti: 'delle figure e dei relativi standard di competenza';

g) al comma 1 dell'articolo 18, le parole da 'regolamentati dallo Stato' a 'iscrizione ad albi e associazioni' sono sostituite dalla seguenti: 'realizzati nel rispetto delle competenze statali in merito all'individuazione delle professioni, delle relative competenze e dei titoli necessari per il loro esercizio e all'istituzione di nuovi albi';

h) al titolo III, prima dell'articolo 29, è inserito il seguente:

'Art. 28 bis

('Lombardia eccellente': azioni regionali per la promozione dell'eccellenza nello sviluppo del capitale umano)

1. La Regione promuove 'Lombardia eccellente', programma per valorizzare e sostenere l'eccellenza in ambito educativo e formativo.

 

2. La Regione sostiene e promuove attività innovative per la valorizzazione del capitale umano nelle sue diverse espressioni e potenzialità, anche in raccordo con le realtà produttive, le autonomie funzionali e le parti sociali.

 

3. Le attività di eccellenza, finalizzate anche a miglioramenti organizzativi, strutturali e tecnologici, devono:

a) avere un impatto sulla filiera di istruzione, formazione e lavoro secondo una logica di continuità di percorso;

b) utilizzare modalità e strumenti didattici che favoriscano la partecipazione attiva dei destinatari, stimolandone le potenzialità creative e la capacita di adattamento alle esigenze del mercato del lavoro;

c) accentuare e valorizzare la dimensione estetica nei contenuti dell'apprendimento come elemento di arricchimento umano;

d) favorire la costituzione di reti tra operatori anche di natura transnazionale;

e) prevedere la trasferibilità e la replicabilità delle azioni progettuali nel sistema di istruzione, formazione e lavoro.

 

4. Le attività di cui al comma 3 sono realizzate da soggetti senza scopo di lucro, selezionati, ai fini dell'iscrizione in apposito albo regionale, sulla base dei seguenti criteri:

a) propensione al risultato;

b) orientamento alla persona;

c) qualità delle attività formative;

d) gestione per processi;

e) radicamento sul territorio;

f) grado di conoscibilità delle attività svolte e dei risultati conseguiti;

g) responsabilità sociale.

 

5. L'iscrizione all'albo, contestuale alla presentazione del progetto di 'attività di eccellenza', è subordinata alla valutazione positiva della coerenza con gli obiettivi di cui alla presente legge, agli 'Indirizzi pluriennali e criteri per la programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione' approvati ai sensi dell'articolo 7, nonché alla l.r. 22/06 e ai relativi atti attuativi e di programmazione.

 

6. Con decreto della direzione generale competente sono individuati i progetti finanziabili, articolati per attività, la cui durata, di norma, non è inferiore a tre anni, nonché il relativo piano economico finanziario.

 

7. La direzione generale competente garantisce il monitoraggio costante del piano economico-finanziario dalla fase iniziale e per tutta la durata delle attività progettuali.';

i) al comma 2 dell'articolo 30 le parole: 'entro il 31 dicembre 2008.' sono sostituite dalle seguenti: 'entro il termine dell'anno formativo 2008/2009, e comunque entro il 31 dicembre 2009.';

j) il comma 3 dell'articolo 30 è abrogato;

k) dopo il comma 7 ter dell'articolo 30 è aggiunto il seguente:

'7 quater. Le attività di rilevanza regionale previste dall'articolo 5, comma 1, lettera e), già finanziate al momento dell'abrogazione di cui all'articolo 32, comma 2 quater, proseguono fino al loro esaurimento.';

l) dopo il comma 2 ter dell'articolo 32 è aggiunto il seguente:

'2 quater. A decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto dirigenziale con il quale si costituisce l'albo regionale di cui all'articolo 28 bis, è abrogata la lettera e) del comma 1 dell'articolo 5.'.

 

     Art. 2. (Norma finanziaria)

1. Alle spese derivanti dal precedente articolo 1, comma 1, lettera h), si provvederà con successiva legge.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.