§ 5.2.77 - L.R. 24 novembre 2000, n. 27.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 concernente "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:24/11/2000
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Modifiche, integrazioni e abrogazioni alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione").
Art. 2.  (Regolamento di contabilità).
Art. 3.  (Norme transitorie).
Art. 4.  (Norme di abrogazione).
Art. 5.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 5.2.77 - L.R. 24 novembre 2000, n. 27. [1]

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 concernente "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" in attuazione del decreto legislativo n. 76 del 28 marzo 2000.

(B.U. 28 novembre 2000, n. 48 - 1° suppl. ord.).

 

     Art. 1. (Modifiche, integrazioni e abrogazioni alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione").

     1. - 3. [2].

     4. - 8. [3].

     9. [4].

     10. - 11. [5].

     12. [6].

     13. - 16 [7].

     17. [8].

     18. - 21. [9].

     22. [10].

     23. - 25 [11].

     26. [12].

     27. - 28. [13].

     29. [14].

     30. - 32. [15].

     33. [16].

     34. [17].

     35. - 36. [18].

     37. - 43. [19].

     44. [20].

     45. [21].

     46. - 47. [22].

     48. [23].

     49. - 52. [24].

     53. - 55. [25].

     56. [26].

 

     Art. 2. (Regolamento di contabilità).

     1. E’ adottato, secondo le competenze stabilite dallo Statuto, un apposito regolamento di contabilità in attuazione della presente legge, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della stessa [27].

     2. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, definisce tutte le procedure inerenti il sistema contabile, finanziario e dei controlli della Giunta regionale.

     3. [In sede di prima applicazione è acquisito il parere consultivo della competente commissione consiliare da esprimersi entro 15 giorni dal ricevimento della proposta di regolamento. Decorso tale termine il parere si intende acquisito] [28].

 

     Art. 3. (Norme transitorie).

     1. Le disposizioni contenute nei commi 9, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 41 dell'articolo 1 della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità previsto all'articolo 2.

     2. L'abrogazione degli articoli 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68 e 72 bis della l.r. 34/1978 disposta dall'articolo 4, comma 3, ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità previsto all'articolo 2.

     3. Nelle more dell'approvazione del regolamento di contabilità continuano ad applicarsi le disposizioni della l.r. 34/1978.

     4. Entro il 31 luglio 2001 la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione de[la presente legge, formulando, eventualmente, un progetto di legge di revisione della stessa.

 

     Art. 4. (Norme di abrogazione).

     1. E' abrogata la legge regionale 10 novembre 1979, n. 57 "Procedure della gestione contabile dei delegati alla spesa" e successive modificazioni.

     2. E' abrogata la legge regionale 13 aprile 1972, n. 5 "Istituzione del servizio di tesoreria della regione Lombardia" e successive integrazioni e modificazioni.

     3. Gli articoli 19, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 72 bis, 88, 91, 92, 93 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" sono abrogati.

 

     Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.

[2] Sostituiscono il comma 3, art. 1, il comma 1, art. 4 e il comma 4, art. 9 ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

[3] Sostituiscono gli articoli 14, 15, 17, 18 e 20 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

[4] Sostituisce il comma 6, art. 27 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

[5] Sostituiscono gli articoli 28 e 31 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

[6] Sostituisce il comma 2, art. 32 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

[7] Sostituiscono gli articoli 35, 36, 37 e 38 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

[8] Sostituisce il comma 3, art. 39 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

[9] Sostituiscono gli articoli 40, 42, 43 e 44 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

[10] Sostituisce i commi 3 e 4, art. 46 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

[11] Sostituiscono l'art. 47, il comma 1, art. 48 e l'art. 49 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

[12] Aggiunge l'art. 49 bis alla L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

[13] Sostituiscono gli articoli 50 e 51 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

[14] Sostituisce il comma 4, art. 53 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

[15] Sostituiscono gli articoli 54, 55 e 56 della L.R. 24 novembre 2000, n. 27.

[16] Sostituisce il comma 3, art. 57 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

[17] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 58 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

[18] Sostituiscono l'art. 59 e il comma 1, art. 60 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

[19] Sostituiscono gli articoli 64, 66, 69, 70, 70 bis, 71, 72 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

[20] Sostituisce la rubrica del Titolo VIII della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

[21] Aggiunge l'art. 72 ter alla L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

[22] Sostituiscono gli articoli 74 e 75 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

[23] Sostituisce la rubrica e aggiunge il comma 3 bis all'art. 76 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

[24] Sostituiscono l'art. 77, il comma 2, art. 78, l'art. 80 e il comma 3, art. 81 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

[25] Aggiungono l'art. 85 bis, il titolo X bis e gli articoli da 85 ter a 85 septies alla L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

[26] Sostituisce l'art. 89 della L.R. 31 marzo 1978, n. 34.

[27] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 5 maggio 2004, n. 12.

[28] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 5 maggio 2004, n. 12.