§ 4.1.107 – L.R. 23 febbraio 2004, n. 3.
Disposizioni in materia di programmazione negoziata con valenza territoriale.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:23/02/2004
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell’art. 9 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 9).
Art. 2.  (Accordi di programma promossi dalla Regione).
Art. 3.  (Norma transitoria)
Art. 4.  (Entrata in vigore).


§ 4.1.107 – L.R. 23 febbraio 2004, n. 3. [1]

Disposizioni in materia di programmazione negoziata con valenza territoriale.

(B.U. 27 febbraio 2004, n. 9).

 

Art. 1. (Sostituzione dell’art. 9 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 9). [2]

     [1. L’articolo 9 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 9 (Disciplina dei programmi integrati di intervento) è così sostituito:

     “Art. 9 (Accordi di programma).

     1. Qualora il programma integrato di intervento comporti variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati ed abbia rilevanza regionale, secondo quanto definito al comma 2, per la sua approvazione il Sindaco promuove la procedura di accordo di programma prevista dall’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), fatto salvo l’espletamento delle procedure relative alla pubblicazione ed alle osservazioni, da effettuarsi, rispettivamente, nel termine di quindici giorni consecutivi.

     2. Sono di rilevanza regionale i programmi integrati di intervento per i quali siano previsti:

     a) interventi finanziari a carico della Regione;

     b) opere previste dal programma regionale di sviluppo e dai suoi aggiornamenti annuali, nonché dagli altri piani e programmi regionali di settore;

     c) grandi strutture di vendita;

     d) opere dello Stato o di interesse statale.

     3. L’approvazione degli accordi di programma di cui al comma 1 è di competenza della Regione.

     4. La verifica di compatibilità del progetto di variante urbanistica, contenuto nell’accordo di programma, con gli aspetti di carattere sovracomunale del piano territoriale di coordinamento provinciale vigente, prevista dall’articolo 3, comma 18, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”), è resa dalla provincia alla conferenza dei rappresentanti di cui all’articolo 34 del d.lgs. 267/2000.

     5. I programmi integrati di intervento in variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, non aventi rilevanza regionale ai sensi del comma 2, sono approvati con la procedura di cui all’articolo 3 della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23 (Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio), dimezzati i tempi di pubblicazione e per le osservazioni in esso indicati e acquisita la verifica provinciale di compatibilità di cui all’articolo 3, comma 18, della l.r. 1/2000, intendendosi il termine di novanta giorni, ivi previsto, ridotto a quarantacinque giorni.

     6. Qualora il programma integrato di intervento comporti variante anche al piano territoriale di coordinamento provinciale vigente, il progetto di variante è trasmesso dal comune alla provincia ed è depositato, al fine di prenderne visione, presso la segreteria provinciale e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia per quindici giorni consecutivi, contestualmente al deposito presso la segreteria comunale. Nei successivi quindici giorni chiunque può formulare osservazioni. Il consiglio provinciale controdeduce alle eventuali osservazioni in sede di approvazione della variante, che deve avvenire entro sessanta giorni dall’avvenuto deposito degli atti in segreteria, decorsi i quali la variante si intende respinta.”.]

 

     Art. 2. (Accordi di programma promossi dalla Regione).

     1. Nel caso in cui l’accordo di programma, promosso dalla Regione ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale), comporti variante agli strumenti urbanistici vigenti o adottati, la verifica di compatibilità del progetto di variante urbanistica, previsto nell’accordo di programma, con gli aspetti di carattere sovracomunale del piano territoriale di coordinamento provinciale vigente, prevista dall’articolo 3, comma 18, della l.r. 1/2000, è resa dalla provincia al comitato per l’accordo di programma di cui all’articolo 6 della l.r. 2/2003.

     2. Qualora l’accordo di programma comporti variante al piano territoriale di coordinamento provinciale, il progetto di variante è trasmesso dal comune alla provincia ed è depositato, al fine di prenderne visione, presso la segreteria provinciale e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia per quindici giorni consecutivi, contestualmente al deposito di cui al comma 11 dell’articolo 6 della l.r. 2/2003. Nei successivi quindici giorni chiunque può formulare osservazioni. Il consiglio provinciale controdeduce alle eventuali osservazioni in sede di approvazione della variante, che deve avvenire entro quarantacinque giorni dal deposito degli atti in segreteria.

 

     Art. 3. (Norma transitoria)

     1. Agli accordi di programma di cui all’articolo 6 della l.r. 2/2003 e all’articolo 34 del d.lgs. 267/2000, comportanti variante urbanistica e promossi prima dell’entrata in vigore del piano territoriale di coordinamento della relativa provincia, continuano ad applicarsi le procedure di approvazione vigenti al momento della loro promozione, acquisita, se non già resa, la verifica di compatibilità del progetto di variante urbanistica con gli aspetti di carattere sovracomunale del piano territoriale di coordinamento provinciale, secondo le disposizioni della presente legge.

 

     Art. 4. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 22 febbraio 2010, n. 11.

[2] Articolo abrogato dall’art. 104 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12.