§ 3.5.85 - L.R. 27 dicembre 2006, n. 18.
Legislazione turistica regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 turismo e industria alberghiera
Data:27/12/2006
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Principi e finalità).
Art. 2.  (Funzioni della Regione).
Art. 3.  (Funzioni delle province).
Art. 4.  (Funzioni dei comuni).
Art. 5.  (Documento triennale di indirizzo strategico).
Art. 5 bis.  (Piano annuale delle attività di promozione turistica e integrata)
Art. 6.  (Commissione per la promozione della qualità).
Art. 7.  (Osservatorio regionale sul turismo).
Art. 7 bis.  (Comitato di coordinamento per la promozione turistica e integrata)
Art. 8.  (Servizi di informazione e accoglienza turistica).
Art. 9.  (Progetti e prodotti integrati e collettivi).
Art. 10.  (Consorzi turistici e società consortili turistiche).
Art. 11.  (Associazioni pro-loco).
Art. 12.  (Promozione).
Art. 13.  (Agenzia di promozione turistica).
Art. 14.  (Funzioni e compiti dell’Agenzia).
Art. 15.  (Organi dell’Agenzia).
Art. 16.  (Amministratore unico).
Art. 17.  (Comitato di concertazione).
Art. 18.  (Collegio dei revisori dei conti).
Art. 19.  (Personale dell’Agenzia).
Art. 20.  (Funzioni di vigilanza e controllo).
Art. 21.  (Attività ricettiva).
Art. 22.  (Esercizi alberghieri).
Art. 23.  (Definizioni).
Art. 24.  (Dipendenza).
Art. 25.  (Piccoli appartamenti - suites).
Art. 26.  (Posti letto).
Art. 27.  (Classificazione).
Art. 28.  (Direttore d’albergo).
Art. 29.  (Esercizi extralberghieri).
Art. 30.  (Country house - residenze di campagna).
Art. 31.  (Case e appartamenti per vacanze).
Art. 32.  (Case per ferie).
Art. 33.  (Case religiose di ospitalità).
Art. 34.  (Centri soggiorno studi).
Art. 35.  (Ostelli per la gioventù).
Art. 36.  (Kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi).
Art. 37.  (Rifugi escursionistici).
Art. 38.  (Classificazione).
Art. 39.  (Esercizi ricettivi all’aria aperta).
Art. 40.  (Definizioni).
Art. 41.  (Classificazione).
Art. 42.  (Strutture ricettive all’aria aperta non aperte al pubblico e campeggi didattico-educativi).
Art. 43.  (Aree attrezzate di sosta temporanea).
Art. 44.  (Residenze d’epoca).
Art. 45.  (Strutture ricettive a gestione non imprenditoriale).
Art. 46.  (Esercizi di affittacamere).
Art. 47.  (Bed and breakfast).
Art. 48.  (Case ed appartamenti locati ad uso turistico).
Art. 49.  (Validità della classificazione)
Art. 50.  (Apertura degli esercizi ricettivi).
Art. 51.  (Denominazione).
Art. 52.  (Esercizio dell’attività ricettiva)
Art. 52 bis.  (Commissione per le residenze d’epoca)
Art. 53.  (Elenchi delle strutture ricettive).
Art. 54.  (Obblighi del titolare dell’attività ricettiva).
Art. 55.  (Sospensione dell’autorizzazione).
Art. 56.  (Decadenza dell’autorizzazione).
Art. 57.  (Revoca dell’autorizzazione).
Art. 58.  (Chiusura temporanea e cessazione dell’attività).
Art. 59.  (Reclamo).
Art. 60.  (Superfici, altezze e volumi).
Art. 61.  (Piscine natatorie).
Art. 62.  (Sanzioni amministrative).
Art. 63.  (Agenzie di viaggio e turismo).
Art. 64.  (Filiali delle agenzie di viaggio e turismo).
Art. 65.  (Requisiti per l’esercizio dell’attività).
Art. 66.  (Garanzia assicurativa).
Art. 67.  (Esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo)
Art. 68.  (Apertura di filiali di agenzie di viaggio e turismo)
Art. 69.  (Elenco delle agenzie di viaggio e turismo e delle filiali).
Art. 70.  (Chiusura temporanea).
Art. 71.  (Obblighi del titolare).
Art. 72.  (Direttore tecnico).
Art. 73.  (Abilitazione professionale).
Art. 74.  (Elenco provinciale dei direttori tecnici).
Art. 75.  (Sospensione dell’autorizzazione).
Art. 76.  (Revoca dell’autorizzazione).
Art. 77.  (Associazioni senza scopo di lucro).
Art. 78.  (Organizzazione di viaggi esercitata in forma occasionale).
Art. 79.  (Sanzioni amministrative).
Art. 80.  (Impresa professionale di congressi).
Art. 81.  (Professione turistica).
Art. 82.  (Guida turistica specializzata).
Art. 83.  (Guida ambientale-escursionistica).
Art. 84.  (Accompagnatore turistico).
Art. 85.  (Abilitazione professionale).
Art. 86.  (Riconoscimento e estensione dell’abilitazione).
Art. 87.  (Elenchi provinciali delle professioni turistiche).
Art. 88.  (Riqualificazione e aggiornamento professionale).
Art. 89.  (Sospensione e cancellazione dall’elenco).
Art. 90.  (Esenzione dall’obbligo dell’abilitazione professionale).
Art. 91.  (Ingresso gratuito).
Art. 92.  (Tariffe).
Art. 93.  (Sanzioni amministrative).
Art. 94.  (Finanziamenti per la ricettività).
Art. 95.  (Interventi ammessi a finanziamento).
Art. 96.  (Interventi ammissibili).
Art. 97.  (Provvidenze).
Art. 98.  (Convenzioni).
Art. 99.  (Vincolo di destinazione).
Art. 100.  (Riparto stanziamenti).
Art. 101.  (Accreditamento dei fondi).
Art. 102.  (Norma finanziaria).
Art. 103.  (Strutture ricettive agrituristiche).
Art. 104.  (Potere sostitutivo).
Art. 105.  (Concessione di benefici).
Art. 106.  (Clausola valutativa).
Art. 107.  (Norme transitorie e finali).
Art. 108.  (Norme regolamentari e atti di indirizzo e coordinamento).
Art. 109.  (Abrogazione di norme).


§ 3.5.85 - L.R. 27 dicembre 2006, n. 18. [1]

Legislazione turistica regionale.

(B.U. 29 dicembre 2006, n. 60).

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

CAPO I

PRINCIPI, FINALITÀ, FUNZIONI AMMINISTRATIVE

 

Art. 1. (Principi e finalità).

     1. La Regione riconosce al turismo un ruolo strategico per lo sviluppo economico ed occupazionale e per la crescita culturale e sociale dell’Umbria. La Regione, in armonia con lo Statuto regionale, promuove e sostiene il turismo nel rispetto della qualità e della compatibilità ambientale.

     2. La presente legge disciplina l’organizzazione turistica regionale, le strutture ricettive, l’attività delle imprese e le professioni del turismo.

     3. La presente legge persegue, in particolare, le seguenti finalità:

     a) la tutela e la valorizzazione dell’Umbria, intesa come ambito turistico unitario, attraverso politiche settoriali, intersettoriali e integrate;

     b) la promozione e la valorizzazione delle risorse turistiche, utilizzando al massimo il metodo della concertazione;

     c) l’innovazione e la qualificazione dell’offerta e dell’accoglienza turistica, nonché la promozione della domanda;

     d) la tutela e la soddisfazione del turista;

     e) la promozione e l’incentivazione dell’accoglienza con particolare riguardo alle persone diversamente abili;

     f) l’incentivazione del processo di aggregazione di soggetti pubblici e privati;

     g) la realizzazione di un sistema regionale di valorizzazione integrata delle risorse turistiche;

     h) la formazione di progetti e prodotti turistici innovativi, a livello regionale, interregionale, nazionale e internazionale.

 

     Art. 2. (Funzioni della Regione).

     1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dalla presente legge, e in particolare:

     a) promuove, qualifica e tutela in Italia e all’estero, anche in forma integrata, l’immagine unitaria e complessiva della regione, nel rispetto delle sue diverse componenti artistiche, storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche;

     b) programma e coordina le iniziative promozionali e le relative risorse finanziarie statali e regionali;

     c) verifica l’efficacia e l’efficienza delle attività promozionali;

     d) individua i requisiti per la classificazione delle strutture ricettive, determina e verifica gli standard di qualità delle strutture, dei servizi turistici di informazione e accoglienza e dei soggetti che possono collaborare allo svolgimento di tali attività;

     e) svolge azioni volte alla promozione dell’innovazione e alla diffusione della qualità, nonché determina i criteri per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo delle attività di cui alla lettera d);

     f) individua annualmente i fabbisogni formativi delle professioni turistiche e definisce gli standard professionali, formativi, di percorso e procedurali per la realizzazione degli interventi formativi;

     g) individua i requisiti ai fini dell’esercizio dell’attività turistica per le associazioni senza scopo di lucro, ivi comprese le pro-loco;

     h) individua i segni distintivi concernenti le attività di valorizzazione delle risorse per la promozione turistica e ne disciplina la gestione e l’uso;

     i) raccoglie, elabora e comunica i dati statistici regionali del turismo, le rilevazioni e le informazioni concernenti l’offerta e la domanda turistica;

     l) determina le modalità di formazione e di attuazione delle politiche di sostegno allo sviluppo locale, in raccordo con gli enti locali, e attua le politiche di sostegno di carattere unitario.

     2. La Regione concorre alla elaborazione e all’attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore e promuove atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni, nonché con le istituzioni comunitarie.

     2 bis. La Regione svolge le attività di promozione turistica e integrata, anche attraverso Sviluppumbria S.p.A. di cui alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell’Umbria – Sviluppumbria S.p.A.) [2].

     3. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell’informazione e della comunicazione a fini turistici, attraverso il portale regionale, collegato e inserito con il portale nazionale ed il portale europeo del settore. Le iniziative delle Autonomie Locali sono inserite e coordinate con il portale regionale.

     4. La Regione istituisce e detiene l’elenco generale delle strutture ricettive, sulla base degli elenchi di cui all’articolo 4, comma 2, lettera d). L’elenco è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     4 bis. La Regione istituisce e detiene l’elenco generale delle professioni turistiche, sulla base degli elenchi di cui all’articolo 87. L’elenco è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione [3].

     4-ter. È istituito presso la Giunta regionale l’elenco regionale delle località turistiche o città d'arte di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). La Giunta regionale disciplina, con proprio regolamento, i criteri e le modalità per la costituzione e l’aggiornamento dell’elenco regionale. Per l’adozione del regolamento la Giunta regionale considera quali requisiti necessari, ai fini dell’iscrizione nell’elenco, la presenza nel Comune richiedente di beni culturali, ambientali e paesaggistici e la presenza altresì di strutture ricettive [4].

 

     Art. 3. (Funzioni delle province).

     1. Le Province concorrono alla programmazione regionale nell’ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa regionale vigente.

     2. Le Province coordinano le iniziative di sviluppo turistico nell’ambito del territorio di riferimento in collaborazione con i Comuni singoli o associati.

     3. Sono conferite alle Province le seguenti funzioni amministrative in materia di:

     a) [autorizzazione all’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo] [5];

     b) programmazione e attuazione della formazione professionale finalizzata all’abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche;

     c) abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche;

     d) concessione ed erogazione alle imprese turistiche di finanziamenti per iniziative nell’ambito di strumenti di interesse locale;

     e) istituzione e gestione dell’elenco delle pro-loco di cui all’articolo 11, concessione e l’erogazione di contributi;

     f) istituzione e gestione dell’elenco delle agenzie di viaggio e turismo e delle relative filiali di cui all’articolo 69;

     g) istituzione e gestione dell’elenco delle associazioni nazionali senza scopo di lucro di cui all’articolo 77;

     h) istituzione e gestione dell’elenco delle imprese professionali di congressi;

     i) istituzione e gestione degli elenchi delle professioni turistiche di cui alla lettera c).

     4. La Provincia competente provvede annualmente alla pubblicazione degli elenchi di cui al comma 3, lettere e), f), g), h), i) nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 4. (Funzioni dei comuni).

     1. I Comuni, singoli o associati, concorrono alla programmazione regionale nell’ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa regionale vigente.

     2. Ai Comuni, anche in forma associata, sono conferite le funzioni in materia di:

     a) valorizzazione delle proprie risorse turistiche mediante la cura dell’offerta turistica locale, l’espletamento dei servizi turistici di base relativi all’informazione e all’accoglienza turistica e l’organizzazione di manifestazioni ed eventi;

     b) classificazione delle strutture ricettive sulla base dei requisiti previsti all’articolo 2, comma 1, lettera d);

     c) [rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio delle attività ricettive] [6];

     d) istituzione e gestione degli elenchi di tutte le strutture ricettive;

     e) raccolta e trasmissione alla Regione, avvalendosi dei Servizi turistici associati di cui all’articolo 8, di:

     1) dati statistici mensili sul movimento turistico, secondo criteri, termini e modalità definiti dalla Giunta regionale d’intesa con i Comuni e nel rispetto degli indirizzi impartiti nell’ambito del sistema statistico regionale e nazionale;

     2) comunicazioni concernenti le attrezzature e le tariffe delle strutture ricettive;

     f) vigilanza e controllo sulle strutture ricettive, in conformità agli indirizzi, alle modalità e agli standard definiti con atto di indirizzo della Giunta regionale che tiene conto delle proposte della Commissione di cui all’articolo 6;

     g) vigilanza e controllo sull’attività di organizzazione e intermediazione di viaggi in forma professionale e non professionale, nonché sull’esercizio delle professioni turistiche e sulle attività delle associazioni proloco.

     3. I Comuni trasmettono alla Regione, entro il mese di gennaio di ciascun anno, gli elenchi di cui al comma 2, lettera d) ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 2, comma 4.

 

CAPO II

STRUMENTI OPERATIVI

 

     Art. 5. (Documento triennale di indirizzo strategico).

     1. La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dall’articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000 n. 13 e in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale e con le strategie definite dal Patto per lo sviluppo e l’innovazione dell’Umbria, adotta il documento triennale di indirizzo strategico e lo trasmette al Consiglio regionale per l’approvazione.

     2. Il documento triennale di indirizzo strategico di cui al comma 1 è aggiornato annualmente entro il mese di maggio dalla Giunta regionale e contiene:

     a) la ricognizione e l’analisi delle principali tendenze del turismo in Umbria e la loro comparazione con quanto avviene a livello nazionale e internazionale;

     b) l’individuazione di tutte le risorse del territorio regionale e delle strategie per la loro valorizzazione;

     c) la definizione degli obiettivi annuali di promozione turistica;

     d) l’individuazione della principali iniziative anche di carattere pluriennale attraverso cui realizzare gli obiettivi definiti;

     e) la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili per il perseguimento degli obiettivi annuali.

 

     Art. 5 bis. (Piano annuale delle attività di promozione turistica e integrata) [7]

     1. La Giunta regionale, sulla base di quanto previsto dal documento triennale di indirizzo strategico di cui all’articolo 5, approva entro il 31 ottobre, il Piano annuale di attività di promozione turistica e integrata per il successivo anno, di seguito Piano annuale di attività, predisposto dalla struttura regionale competente in materia di turismo in collaborazione con le strutture regionali coinvolte nella promozione integrata, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili indicate nel bilancio pluriennale.

     2. Nell’ambito del Piano annuale di attività vengono definiti i criteri ed i termini per il monitoraggio e la verifica dello stato di attuazione delle azioni previste e per la gestione e rendicontazione delle risorse destinate.

     3. Il Piano annuale di attività è approvato previa acquisizione del parere del Comitato di coordinamento per la promozione turistica e integrata di cui all’articolo 7 bis.

     4. Le attività di promozione turistica e integrata, definite nel Piano annuale di attività, possono essere realizzate attraverso Sviluppumbria S.p.A. che provvede all’inserimento delle stesse nell’ambito del piano di attività di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) della l.r. 1/2009.

     5. Sviluppumbria S.p.A., previa deliberazione della Giunta regionale, può collaborare con la struttura regionale competente in materia di turismo e con le strutture regionali coinvolte nella promozione integrata alla realizzazione di progetti di promozione turistica e integrata a carattere interregionale, nazionale e internazionale, anche in raccordo con enti e agenzie nazionali.

     6. Sviluppumbria S.p.A. relaziona semestralmente alla Giunta regionale sullo stato di attuazione delle attività realizzate in attuazione del piano di cui al comma 4 nei termini previsti dal comma 2, lettera b) dell’articolo 4 della l.r. 1/2009.

 

     Art. 6. (Commissione per la promozione della qualità).

     1. È istituita, presso la Giunta regionale, la Commissione per la promozione della qualità, composta da esperti di comprovata esperienza in materia di qualità. La Commissione svolge funzioni consultive, di indirizzo tecnico e monitoraggio in materia di strutture ricettive e di attività turistiche.

     2. La Commissione di cui al comma 1 avanza proposte alla Giunta regionale relativamente:

     a) alla classificazione delle strutture ricettive;

     b) alla diffusione della cultura e della prassi della qualità in relazione ai servizi connessi con le attività turistiche, nonché in relazione ad altri servizi e attività dei territori;

     c) ai criteri per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo da parte dei comuni;

     d) all’adeguamento dei requisiti e degli standard di qualità delle strutture ricettive e dei servizi turistici, conseguenti alle verifiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) e all’evoluzione degli indirizzi programmatici della Regione.

     3. La Commissione, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui ai commi 1 e 2, tiene conto:

     a) della qualificazione di operatori e imprenditori e della valorizzazione della loro professionalità;

     b) della qualità dell’accoglienza, anche in relazione alla certificazione delle imprese e del territorio, ivi compresa l’ecocompatibilità;

     c) della tutela e soddisfazione del turista;

     d) della qualità dell’informazione e della comunicazione.

     4. La Commissione per la promozione della qualità svolge le funzioni di cui ai commi 1 e 2 anche con riferimento alle strutture ricettive agrituristiche, in raccordo con l’Autorità per il riconoscimento della qualità di cui all’articolo 14 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 e sue successive modificazioni e integrazioni.

     5. Con norme regolamentari la Regione disciplina la composizione, la durata e il funzionamento della Commissione, nonché forme di coordinamento con l’attività dell’Osservatorio regionale sul turismo di cui all’articolo 7.

 

     Art. 7. (Osservatorio regionale sul turismo).

     1. La Regione si avvale di un Osservatorio regionale sul turismo per:

     a) la realizzazione di studi, ricerche e indagini relativi agli aspetti qualitativi e quantitativi della domanda e dell’offerta turistica;

     b) lo svolgimento di attività di monitoraggio sugli esiti delle politiche regionali di promozione.

     2. L’Osservatorio regionale sul turismo, in relazione alle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), svolge azione di supporto alla programmazione turistica regionale.

     3. La Giunta regionale disciplina la composizione e il funzionamento dell’Osservatorio.

     4. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sull’attività dell’Osservatorio.

 

     Art. 7 bis. (Comitato di coordinamento per la promozione turistica e integrata) [8]

     1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato di coordinamento per la promozione turistica e integrata, di seguito “Comitato di coordinamento”, composto dagli Assessori regionali competenti e dal Presidente di Sviluppumbria S.p.A., nonché da diciotto membri designati:

a) sette dal Consiglio delle Autonomie locali di cui cinque in rappresentanza dei comuni;

b) quattro dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore del turismo;

c) quattro, congiuntamente, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dell’agricoltura, dell’artigianato, dell’industria e del commercio e servizi;

d) due dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia e Terni;

e) uno, congiuntamente, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

     2. Le rappresentanze di cui al comma 1, lettere b), c) ed e) sono individuate sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale con proprio atto.

     3. Qualora le designazioni non pervengano in tempo utile, l’organo competente provvede a nominare i componenti già designati. In tal caso il Comitato di coordinamento opera ad ogni effetto come se fosse costituito solo dai soggetti nominati. L’organo è integrato con le designazioni successivamente pervenute.

     4. Il Comitato di coordinamento è nominato dal Presidente della Giunta regionale e resta in carica per cinque anni e comunque non oltre la durata della legislatura.

     5. Il Comitato di coordinamento:

a) esprime parere obbligatorio sul Piano annuale di attività di cui all’articolo 5 bis;

b) promuove iniziative, progetti, indagini e studi relativi alla materia turismo e promozione turistica e integrata;

c) supporta la Regione nelle funzioni di indirizzo e coordinamento della attività di valorizzazione delle risorse turistiche territoriali di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a).

     6. L’Assessore regionale in materia di turismo e promozione presiede e convoca il Comitato di coordinamento.

     7. Il Comitato di coordinamento adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento. Le attività di segreteria e di supporto tecnico vengono esercitate dal Servizio regionale competente in materia di turismo.

     8. Ai componenti del Comitato di coordinamento non spetta alcun compenso.

 

CAPO III

FORME ASSOCIATIVE

 

     Art. 8. (Servizi di informazione e accoglienza turistica).

     1. I Comuni singoli o associati esercitano, anche per il tramite dei Servizi turistici associati, di cui all’articolo 39, comma 3 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, le funzioni amministrative di informazione e accoglienza turistica di base.

     2. I Comuni singoli o associati garantiscono l’integrazione dei servizi di informazione e accoglienza turistica nella rete regionale, curando la raccolta e la diffusione delle informazioni di interesse regionale, nel rispetto degli standard individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d).

 

     Art. 9. (Progetti e prodotti integrati e collettivi).

     1. La Regione promuove progetti finalizzati alla valorizzazione di una offerta turistica integrata delle eccellenze dell’Umbria relative al patrimonio storico, culturale, ambientale, paesaggistico, artigianale, enogastronomico, nonché alle iniziative rilevanti in materia di spettacolo, grandi eventi, sport e benessere. Alla loro realizzazione possono concorrere imprese e operatori pubblici.

     2. La Giunta regionale individua con propri atti temi e modalità con cui promuovere l’attuazione dei progetti di cui al comma 1 a scala regionale o interregionale da parte di specifiche Unioni di prodotto cui partecipano imprese o imprese e enti pubblici.

     3. La Giunta regionale individua con propri atti temi e modalità con cui promuovere la realizzazione di prodotti turistici d’area, anche a scala interregionale che nascono dall’integrazione di una pluralità di risorse storico-culturali, ambientali e relative alle produzioni di qualità artigianali e enogastronomiche. Alla loro realizzazione concorrono operatori privati e pubblici. Tali raggruppamenti possono assumere la denominazione di Sistemi turistici locali.

     4. La Regione promuove forme di sostegno alla realizzazione dei progetti e dei prodotti di cui al presente articolo nell’ambito dei programmi regionali o interregionali e nei limiti delle risorse a disposizione.

 

     Art. 10. (Consorzi turistici e società consortili turistiche).

     1. I consorzi turistici costituiti tra imprese turistiche e le società consortili turistiche, anche in forma mista pubblica e privata, hanno come scopo la promo-commercializzazione del prodotto turistico.

 

     Art. 11. (Associazioni pro-loco).

     1. Le pro-loco sono associazioni di diritto privato che realizzano iniziative idonee a favorire la conoscenza e la valorizzazione turistica locale e concorrono a diffondere le tradizioni e la cultura dei rispettivi territori.

     2. L’iscrizione nell’elenco provinciale di cui all’articolo 3, comma 3, lettera e) è subordinata al parere favorevole del Comune o dei Comuni interessati all’attività delle singole pro-loco.

     3. La Regione assegna risorse finanziarie alle Province ai fini dell’erogazione dei contributi per l’attività delle pro-loco.

     3 bis. Con norme regolamentari la Regione disciplina l’iscrizione delle pro-loco nell’elenco provinciale, nonché i criteri per l’erogazione e concessione di contributi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c) [9].

 

CAPO IV [10]

AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA

 

     Art. 12. (Promozione). [11]

     1. La Regione promuove l’immagine unitaria e complessiva dell’Umbria attraverso l’Agenzia di promozione turistica di cui all’articolo 13.

 

     Art. 13. (Agenzia di promozione turistica). [12]

     1. L’Agenzia di promozione turistica dell’Umbria, di seguito denominata Agenzia, già istituita con la legge regionale 19 novembre 2001, n. 29, è disciplinata dalla presente legge.

     2. L’Agenzia, ente strumentale tecnico-operativo per la promozione turistica dell’Umbria, ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e finanziaria ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 ed è sottoposta all’indirizzo e alla vigilanza della Giunta regionale.

     3. La gestione dell’Agenzia è improntata a criteri di imprenditorialità e economicità.

     4. La Regione contribuisce al funzionamento dell’Agenzia, anche mettendo a disposizione beni mobili e immobili di sua proprietà o di cui ha la disponibilità. La Regione finanzia lo svolgimento delle attività affidate all’Agenzia.

     5. L’Agenzia può aderire, previa deliberazione della Giunta regionale, ad organismi o società che partecipano alla gestione di specifici progetti e servizi per la promozione delle risorse dell’Umbria ivi compresi i soggetti che attuano i progetti e i prodotti turistici di cui all’articolo 9.

 

     Art. 14. (Funzioni e compiti dell’Agenzia). [13]

     1. L’Agenzia svolge, in particolare, i seguenti compiti e funzioni:

     a) attuazione, anche sulla base di specifiche convenzioni, dei programmi di promozione previsti nel documento triennale di indirizzo strategico di cui all’articolo 5;

     b) coordinamento delle attività di promozione delle risorse regionali finalizzate al consolidamento dell’immagine unitaria e complessiva dell’Umbria;

     c) partecipazione operativa alle attività di promozione integrata;

     d) partecipazione alla realizzazione di progetti a carattere interregionale, previa deliberazione della Giunta regionale;

     e) svolgimento di altre attività a carattere tecnico per conto della Regione.

     2. L’Agenzia, previa deliberazione della Giunta regionale, può svolgere le funzioni e i compiti di cui al comma 1 anche in raccordo con l’Agenzia nazionale del turismo, di cui all’articolo 12 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80.

 

     Art. 15. (Organi dell’Agenzia). [14]

     1. Sono organi dell’Agenzia:

     a) l’Amministratore unico;

     b) il Comitato di concertazione;

     c) il Collegio dei revisori dei conti.

 

     Art. 16. (Amministratore unico). [15]

     1. L’incarico di Amministratore unico dell’Agenzia è conferito dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, a soggetti in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità rispetto alle funzioni da svolgere, maturate sia in ambito pubblico che privato. La durata dell’incarico è fissata in tre anni, prorogabili per altri due anni; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale.

     2. L’Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell’Agenzia.

     3. All’Amministratore unico è corrisposto un trattamento economico pari allo stipendio tabellare annuo della dirigenza regionale previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto.

     4. L’incarico di Amministratore unico è incompatibile con la carica di Presidente della Regione, Assessore e Consigliere regionale; l’incarico è altresì incompatibile con quello di Amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza e con la qualità di socio di impresa che si trovi in rapporto con l’attività dell’Agenzia o con incarichi che determinano, comunque, un oggettivo conflitto di interessi.

     5. L’Amministratore unico:

     a) adotta le norme regolamentari interne che, nell’ambito dei principi generali e dei criteri fissati dalle leggi regionali e nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale, disciplinano l’organizzazione dell’Agenzia, anche sotto il profilo contabile, facendo riferimento alla vigente legge regionale di contabilità in quanto compatibile;

     b) ha la responsabilità dell’organizzazione e della gestione dell’Agenzia nel rispetto delle norme della presente legge e di quelle regolamentari di cui alla lettera a);

     c) determina la dotazione organica ai sensi dell’articolo 13 della L.R. 2/2005, e dispone la destinazione e l’utilizzazione del personale;

     d) assicura il perseguimento degli obiettivi assegnati all’Agenzia, emana le direttive e verifica i risultati dell’azione amministrativa e l’efficienza e l’efficacia dei servizi;

     e) adotta, entro il 30 agosto di ogni anno, il piano annuale di attività per l’anno successivo;

     f) adotta, entro il 30 agosto di ogni anno, il bilancio di previsione per l’anno successivo;

     g) adotta, entro il 31 marzo di ogni anno, il conto consuntivo dell’anno precedente allegando allo stesso una dettagliata relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi fissati nel piano annuale di attività.

     6. Il bilancio di previsione di cui al comma 5, lettera f) è deliberato in pareggio e l’Agenzia non può assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate in sede di bilancio di previsione, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo anche in relazione ai compiti di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d).

     7. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, dichiara la decadenza dall’incarico di Amministratore unico per i seguenti motivi:

     a) gravi violazioni di norme di legge;

     b) inadempienze in ordine agli indirizzi impartiti dalla Regione;

     c) mancato conseguimento degli obiettivi assegnati con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi dell’Agenzia;

     d) sopravvenute cause di incompatibilità di cui al comma 4;

     e) mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 6.

 

     Art. 17. (Comitato di concertazione). [16]

     1. È istituito il Comitato di concertazione dell’Agenzia composto da dieci membri designati:

     a) cinque dal Consiglio delle autonomie locali;

     b) tre dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore del turismo;

     c) due dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura di Perugia e Terni.

     2. Il Comitato di concertazione è nominato dal Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura.

     3. Il Comitato di concertazione:

     a) esprime parere obbligatorio sul piano annuale di attività di cui all’articolo 16, comma 5, lettera e) e sui progetti promozionali dell’Agenzia;

     b) avanza proposte su iniziative, indagini e studi relativi alla materia turismo.

     4. Il Comitato di concertazione si riunisce, su convocazione dell’Amministratore unico, almeno sei volte all’anno e adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento.

 

     Art. 18. (Collegio dei revisori dei conti). [17]

     1. Il Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia, nominato dal Consiglio regionale con voto limitato, è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due supplenti iscritti nel Registro dei revisori contabili.

     2. Spettano al Collegio dei revisori dei conti funzioni di verifica dei conti e di controllo della gestione economica e finanziaria dell’Agenzia.

     3. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni e i componenti possono essere riconfermati una sola volta.

     4. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità al lordo delle ritenute di legge, nei limiti delle tariffe dei revisori contabili.

 

     Art. 19. (Personale dell’Agenzia). [18]

     1. L’Agenzia dispone di personale proprio, inquadrato in un proprio ruolo, nei limiti della dotazione organica e delle disponibilità finanziarie.

     2. Al personale dirigenziale e non dirigenziale dell’Agenzia si applicano gli istituti attinenti lo stato giuridico ed economico, nonché previdenziale ed assistenziale, rispettivamente dei dirigenti e dei dipendenti regionali, così come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali.

     3. Alla copertura della dotazione organica si provvede nell’ordine mediante:

     a) trasferimenti e comandi di personale regionale;

     b) trasferimenti e comandi di personale degli enti locali ovvero degli enti dipendenti dalla Regione;

     c) assunzioni con le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente in materia.

 

     Art. 20. (Funzioni di vigilanza e controllo). [19]

     1. La Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull’attività dell’Agenzia. Sono sottoposti alla sua preventiva approvazione i seguenti atti:

     a) le norme regolamentari;

     b) la dotazione organica del personale, nonché le relative modifiche;

     c) il piano annuale di attività;

     d) il bilancio di previsione annuale;

     e) il conto consuntivo.

 

TITOLO II

STRUTTURE RICETTIVE E ALTRE FORME DI RICETTIVITÀ

 

     Art. 21. (Attività ricettiva).

     1. Si intende per attività ricettiva l’attività diretta alla produzione di servizi per l’ospitalità esercitata nelle strutture ricettive di cui alla presente legge.

     2. Le strutture ricettive sono suddivise in:

     a) esercizi alberghieri;

     b) esercizi extralberghieri;

     c) esercizi all’aria aperta;

     d) residenze d’epoca.

     3. Sono ricomprese tra le attività ricettive le altre forme di ricettività disciplinate al Capo V.

 

CAPO I

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

 

     Art. 22. (Esercizi alberghieri).

     1. Sono esercizi alberghieri:

     a) gli alberghi;

     b) i motels;

     c) gli alberghi residenziali;

     d) gli alberghi diffusi;

     e) i villaggi-albergo;

     f) le residenze della salute - beauty-farm.

 

     Art. 23. (Definizioni).

     1. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio ed altri servizi accessori. Gli alberghi sprovvisti di servizio ristorante che forniscono solo alloggio e prima colazione assumono la denominazione di meublé.

     2. I motels sono esercizi alberghieri dotati di bar, servizi di ristorazione e servizi di autorimessa con box o parcheggio per un numero di posti auto pari al numero delle stanze, maggiorato del dieci per cento. I motels assicurano servizi di primo intervento per l’assistenza meccanica agli autoveicoli.

     3. Gli alberghi residenziali sono esercizi alberghieri le cui unità abitative sono costituite da appartamenti di uno o più locali dotati di servizi igienici privati e di servizio autonomo di cucina.

     4. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive alberghiere situate nei centri storici minori, caratterizzate dalla centralizzazione in un unico edificio dei servizi comuni e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più edifici separati. Le unità abitative sono dotate di arredi, attrezzature e servizi tra di loro omogenei.

     5. Assumono la denominazione di villaggio-albergo gli esercizi dotati dei requisiti propri degli alberghi e/o degli alberghi residenziali, caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

     6. Le residenze della salute - beauty-farm sono esercizi alberghieri dotati di particolari strutture di tipo specialistico proprie del soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti terapeutici, dietetici ed estetici. La classificazione è determinata con riferimento esclusivo alla struttura ed ai servizi di tipo ricettivo di cui ai commi 1 e 3.

     7. La Giunta regionale, con riferimento agli alberghi diffusi di cui al comma 4, stabilisce:

     a) le caratteristiche dei centri storici minori nei quali ne è consentita la realizzazione;

     b) la distanza massima tra l’edificio nel quale sono ubicati i servizi comuni e le unità abitative.

 

     Art. 24. (Dipendenza).

     1. La dipendenza è costituita da un immobile posto nelle immediate adiacenze degli esercizi ricettivi di cui all’articolo 23, comma 1. È dotata di un numero di camere minimo pari a tre e di servizi centralizzati ubicati esclusivamente nella struttura principale; non può essere considerata struttura ricettiva alberghiera autonoma.

     2. Può essere prevista una sola dipendenza per ciascun albergo.

 

     Art. 25. (Piccoli appartamenti - suites).

     1. Gli esercizi alberghieri di cui all’articolo 22, con esclusione degli alberghi residenziali, possono essere costituiti, in tutto o in parte, da unità abitative composte da almeno due vani distinti, di cui uno allestito a salotto ed uno a camera da letto e da servizi igienici privati. Tali unità abitative assumono la denominazione di piccoli appartamenti - suites.

 

     Art. 26. (Posti letto).

     1. Negli esercizi alberghieri classificati ad una, due e tre stelle le camere sono ad uno, a due e a tre posti letto.

     2. Negli esercizi alberghieri classificati a quattro e cinque stelle le camere sono ad uno e a due posti letto.

     3. Nelle camere a due e a tre letti può essere aggiunto, in via temporanea ed esclusivamente su richiesta del cliente, un ulteriore letto qualora la superficie della camera ne consenta un’agevole fruibilità. Il letto aggiunto deve essere rimosso al momento della partenza del cliente.

 

     Art. 27. (Classificazione).

     1. Gli esercizi alberghieri di cui all’articolo 22 sono classificati in base ai requisiti posseduti, indicati nella tabella A) allegata alla presente legge, previa verifica della conformità alle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia e sono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella.

     2. Gli esercizi classificati cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva lusso quando l’immobile presenta eccezionali caratteristiche strutturali, di arredamento e di servizi.

     3. I motels non possono avere una classificazione superiore a quattro stelle.

     4. Gli alberghi residenziali, gli alberghi diffusi, i villaggi- albergo e le residenze della salute – beauty-farm non possono avere una classificazione inferiore a tre stelle.

     5. La dipendenza deve avere una classificazione uguale o inferiore di non più di una stella rispetto a quella della struttura alberghiera principale.

 

     Art. 28. (Direttore d’albergo).

     1. A ciascun esercizio ricettivo alberghiero classificato tre stelle, quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso è preposto un direttore d’albergo dotato di adeguata professionalità.

     2. Il direttore d’albergo svolge compiti di coordinamento tecnico-amministrativo, ha la responsabilità gestionale ed operativa e costituisce il punto di riferimento tra la clientela e l’amministrazione alberghiera.

 

CAPO II

STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE

 

     Art. 29. (Esercizi extralberghieri).

     1. Sono esercizi extralberghieri:

     a) le country house - residenze di campagna;

     b) le case e appartamenti per vacanze;

     c) le case per ferie;

     d) le case religiose di ospitalità;

     e) i centri soggiorno studi;

     f) gli ostelli per la gioventù;

     g) i kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi;

     h) i rifugi escursionistici.

 

     Art. 30. (Country house - residenze di campagna).

     1. Le country house - residenze di campagna sono esercizi extralberghieri gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa. Le country house sono dotate di camere con eventuale angolo cottura e/o di appartamenti con servizio autonomo di cucina, per un numero minimo di quattordici posti letto, situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione e dall’ammodernamento di ville o casali e loro annessi e dotate di servizi di ristorazione per i soli alloggiati, nel rispetto della normativa vigente, nonché eventualmente di attrezzature sportive e ricreative.

     2. Nelle country house è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti nei locali adibiti a soggiorno.

 

     Art. 31. (Case e appartamenti per vacanze).

     1. Le case e gli appartamenti per vacanze sono esercizi ricettivi aperti al pubblico gestiti unitariamente in forma imprenditoriale organizzata e continuativa. Sono costituiti da almeno tre unità abitative poste nello stesso stabile o in stabili diversi siti nelle immediate vicinanze e facenti parte di area territorialmente omogenea. Ciascuna unità abitativa è destinata all’alloggio di turisti per una permanenza massima di tre mesi ed è composta da uno o più locali arredati, da servizi igienici e da cucina autonoma.

     2. Le case e appartamenti per vacanze non sono dotati di servizio di ristorazione.

     3. Nelle case e appartamenti per vacanze è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti nei locali adibiti a soggiorno.

 

          Art. 32. (Case per ferie).

     1. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

     2. Nelle case per ferie possono essere ospitati anche dipendenti e relativi familiari di altre aziende, assistiti dai soggetti gestori di cui al comma 1 con i quali è stipulata apposita convenzione.

     3. Nelle case per ferie, oltre alla prestazione di servizi ricettivi essenziali, ivi compreso il servizio di ristorazione per i soli alloggiati, sono assicurati i servizi e l’uso di attrezzature che consentano il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

     4. Le case per ferie possono essere dotate di particolari strutture per il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità della cucina e di punti di cottura per uso autonomo, sotto la responsabilità del soggetto gestore.

 

     Art. 33. (Case religiose di ospitalità).

     1. Le case religiose di ospitalità sono case per ferie caratterizzate dall’osservanza delle finalità dell’ente religioso gestore che offrono, a pagamento, a chiunque la richiede, ospitalità per un periodo non inferiore a due giorni, nel rispetto del carattere religioso dell’ospitalità stessa e delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni del servizio.

     2. L’orario di chiusura al pubblico delle case religiose di ospitalità è fissato, di norma, alle ore ventuno nella stagione autunno-invernale e alle ore ventidue nella stagione primavera-estate.

     3. Ai fini della presente legge sono considerati enti religiosi gli enti ecclesiastici riconosciuti in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

     4. Alle case di convivenza religiosa non si applica la definizione di cui al comma 1.

 

     Art. 34. (Centri soggiorno studi).

     1. Sono centri soggiorno studi gli esercizi ricettivi dedicati ad ospitalità finalizzata alla educazione e formazione in strutture dotate di adeguate attrezzature per l’attività didattica e convegnistica specializzata.

     2. I centri soggiorno studi sono gestiti da enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali e altri soggetti privati, operanti nel settore della formazione.

 

     Art. 35. (Ostelli per la gioventù).

     1. Sono ostelli per la gioventù gli esercizi ricettivi attrezzati per il soggiorno e il pernottamento di giovani e loro accompagnatori, e di coloro i quali vogliono usufruire dei servizi propri degli ostelli.

     2. Negli ostelli per la gioventù possono essere somministrati cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate.

 

     Art. 36. (Kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi).

     1. Sono kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi le strutture ricettive caratterizzate da clientela costituita, di norma, da ragazzi di età inferiore ai quattordici anni, aperte solitamente nei periodi di vacanze estive e/o invernali, finalizzate anche allo sviluppo sociale e pedagogico.

     2. Nei kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi possono essere somministrati cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate.

     3. Nei kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi è assicurata la presenza continuativa di personale specializzato nel settore pedagogico e di personale medico.

 

     Art. 37. (Rifugi escursionistici).

     1. Sono rifugi escursionistici le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in zone isolate.

     2. I rifugi escursionistici sono gestiti da enti pubblici, da enti e associazioni operanti nel settore dell’escursionismo o da soggetti privati.

     3. I rifugi escursionistici garantiscono il ricovero ed il pernottamento degli ospiti.

 

     Art. 38. (Classificazione).

     1. Gli esercizi extralberghieri di cui agli articoli 30, 31, 32, 33, 35, 36 e 37 sono classificati ciascuno in un’unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori di cui alle allegate tabelle B), C), D), E), F), previa verifica della conformità alle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia.

     2. I centri soggiorno studi di cui all’articolo 34 sono classificati in un’unica categoria, previa verifica della conformità alle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza edilizia e urbanistica e sono attrezzati per il soggiorno degli ospiti in strutture dotate dei requisiti previsti per gli alberghi classificati a due stelle.

 

CAPO III

STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA

 

     Art. 39. (Esercizi ricettivi all’aria aperta).

     1. Sono esercizi ricettivi all’aria aperta:

     a) i campeggi;

     b) i villaggi turistici;

     c) i camping village.

 

     Art. 40. (Definizioni).

     1. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

     2. Nei campeggi è consentita la presenza di strutture fisse e mobili destinate all’accoglienza dei turisti, installate a cura della gestione, o proprie di residenti stagionali, collocate in apposite piazzole che comunque non possono occupare più del trenta per cento di quelle autorizzate.

     3. I villaggi turistici sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio a turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, all’interno di aree recintate e attrezzate per la sosta e il soggiorno in strutture fisse e mobili.

     4. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole con gli stessi requisiti di cui all’allegata tabella G) utilizzabili dai turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, purché in misura non superiore al trenta per cento delle unità abitative autorizzate [20].

     5. I camping-village sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, situati in aree attrezzate e recintate, costituiti da strutture fisse e mobili, installate a cura della gestione o proprie di residenti stagionali, in una percentuale ricompresa tra il trentuno e il sessantanove per cento delle piazzole autorizzate.

     6. Ai fini del presente articolo si intendono per strutture fisse quelle permanentemente ancorate al suolo per l’intero periodo di permanenza del campeggio nell’area autorizzata, quali i bungalow; per strutture mobili si intendono quelle temporaneamente ancorate al suolo, facilmente rimovibili per il ripristino delle condizioni naturali del sito e con collegamenti alle prese d’acqua, di scarico e di elettricità, realizzati con attacchi smontabili a norma di legge, quali le case mobili.

     7. Nei bungalow è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti nei locali adibiti a soggiorno.

 

     Art. 41. (Classificazione).

     1. I campeggi sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con una stella, due stelle, tre stelle e quattro stelle.

     2. I villaggi turistici sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con due stelle, tre stelle e quattro stelle.

     3. I camping-village sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con tre stelle e quattro stelle.

     4. Il numero delle stelle viene attribuito sulla base del possesso dei requisiti di cui alle allegate tabelle G), H) e I).

     5. La classificazione degli esercizi ricettivi di cui al presente articolo è subordinata alla conformità degli stessi alle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia.

 

     Art. 42. (Strutture ricettive all’aria aperta non aperte al pubblico e campeggi didattico-educativi).

     1. Sono strutture ricettive all’aria aperta non aperte al pubblico i villaggi turistici, i campeggi, i campingvillage organizzati e gestiti da enti, associazioni e cooperative che ospitano unicamente soci o dipendenti dei suddetti organismi e loro familiari.

     2. I Comuni possono autorizzare, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Giunta regionale, l’organizzazione di campeggi fissi da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività educative e sociali in attuazione dei loro fini statutari per il perseguimento di finalità educative, didattiche, sportive, religiose e sociali.

 

     Art. 43. (Aree attrezzate di sosta temporanea).

     1. I Comuni, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, possono prevedere aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, per ventiquattro ore. La sosta è consentita fino ad un massimo di quarantotto ore in caso di assenza di strutture ricettive all’aria aperta.

     2. Le aree attrezzate di sosta temporanea sono realizzate nel rispetto dell’articolo 185, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni e relative norme di attuazione.

     3. I Comuni provvedono alla gestione delle aree attrezzate di sosta temporanea direttamente o mediante apposite convenzioni.

 

CAPO IV

RESIDENZE D’EPOCA

 

     Art. 44. (Residenze d’epoca).

     1. Sono residenze d’epoca i complessi immobiliari originariamente destinati a residenza [21].

     2. I complessi di cui al comma 1 devono mantenere l’originaria fisionomia architettonica e strutturale sia all’esterno che all’interno, anche a seguito di interventi di restauro, consolidamento e conservazione.

     3. Le residenze d’epoca sono inserite in contesti ambientali di particolare valore storico, naturale o paesaggistico, dotate di mobili e arredi d’epoca o di particolare interesse artistico e sono idonee ad una accoglienza altamente qualificata.

     4. La denominazione di residenza d’epoca è accompagnata dalla indicazione della tipologia storica dell’immobile.

     5. L’accoglienza turistica nelle residenze d’epoca è esercitata in forma imprenditoriale quando la capacità ricettiva è pari o superiore a ventiquattro posti letto.

     6. Nel caso di ricettività esercitata in forma imprenditoriale, le residenze d’epoca sono classificate in un’unica categoria, previa verifica del possesso dei requisiti obbligatori di cui alla allegata tabella L) e previo cambiamento di destinazione d’uso, ai sensi della normativa vigente.

     7. L’accoglienza turistica nelle residenze d’epoca è esercita in forma non imprenditoriale quando la ricettività è limitata ad un numero massimo di ventitre posti letto e ad almeno una sala comune. È assicurata obbligatoriamente la presenza del proprietario della struttura o del titolare dell’attività.

     8. L’esercizio dell’attività in forma non imprenditoriale non comporta il cambio di destinazione d’uso dell’immobile che può essere adibito in tutto o in parte a ricettività.

     9. Nelle residenze d’epoca possono essere forniti servizi di ristorazione per i soli alloggiati, nel rispetto nella normativa vigente.

     10. L’esercizio dell’attività ricettiva nelle residenze d’epoca è subordinata alla conformità delle strutture alle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia.

 

CAPO V

ATTIVITÀ RICETTIVE A CARATTERE NON IMPRENDITORIALE

 

     Art. 45. (Strutture ricettive a gestione non imprenditoriale).

     1. Sono strutture ricettive a gestione non imprenditoriale la cui attività è finalizzata ad integrazione del reddito familiare:

     a) gli esercizi di affittacamere;

     b) gli esercizi di bed and breakfast;

     c) le case e gli appartamenti locati ad uso turistico.

     2. Le strutture ricettive di cui al comma 1 conservano le caratteristiche della civile abitazione e l’esercizio dell’attività di ricezione non comporta il cambio di destinazione d’uso delle unità abitative né l’iscrizione del titolare al registro delle imprese della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura.

 

     Art. 46. (Esercizi di affittacamere).

     1. Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite da privati i quali utilizzano l’abitazione di residenza per dare ospitalità. Tali strutture possono avere non più di sei camere ubicate nello stesso stabile per un massimo di dodici posti letto.

     2. È ricompreso nell’esercizio di affittacamere l’affitto di non più di due appartamenti mobiliati posti nello stesso stabile di residenza del titolare per una capacità ricettiva complessiva non superiore a sei camere per un massimo di dodici posti letto [22].

     3. L’esercizio dell’attività di affittacamere non può comunque superare complessivamente, in applicazione dei commi 1 e 2, sei camere per dodici posti letto.

     4. Gli esercizi di affittacamere di cui ai commi 1 e 2 sono classificati in un’unica categoria sulla base dei requisiti strutturali e dei servizi assicurati, elencati nell’allegata tabella M).

     5. Il titolare dell’attività di cui ai commi 1 e 2 deve essere presente nell’abitazione di residenza almeno per il periodo in cui l’attività stessa è svolta.

     6. L’attività di affittacamere non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande.

 

          Art. 47. (Bed and breakfast).

     1. È definito bed and breakfast il servizio di alloggio e prima colazione esercitato in modo anche saltuario all’interno dell’abitazione avvalendosi della normale organizzazione familiare, fornendo agli alloggiati esclusivamente cibi e bevande per la prima colazione.

     2. L’attività di bed and breakfast può essere svolta in non più di tre camere per ogni abitazione e per un massimo di otto posti letto, compresi due posti letto per bambini al di sotto dei dodici anni. Ogni camera non può avere più di tre posti letto complessivi. Qualora l’attività si svolga in più di una camera deve essere previsto l’uso di almeno due servizi igienici.

     3. Il soggiorno degli ospiti non può superare i trenta giorni consecutivi.

     4. Gli esercizi di bed and breakfast sono classificati in un’unica categoria sulla base dei requisiti strutturali e dei servizi assicurati, elencati nell’allegata tabella M).

 

     Art. 48. (Case ed appartamenti locati ad uso turistico).

     1. Le case ed appartamenti locati ad uso turistico sono unità abitative ammobiliate, arredate e dotate di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione a turisti, senza la fornitura di servizi aggiuntivi, nel corso di una o più stagioni, con contratti, in forma diretta o intermediata, aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi.

     2. I soggetti proprietari o che hanno la disponibilità degli immobili di cui al comma 1 possono dare in locazione a turisti case e appartamenti in numero non superiore a due.

 

CAPO VI

NORME COMUNI PER LE ATTIVITÀ RICETTIVE

 

     Art. 49. (Validità della classificazione) [23]

1. Il titolare della struttura ricettiva contestualmente alla presentazione della dichiarazione di inizio attività, di seguito denominata DIA, di cui all’articolo 52 dichiara la classificazione spettante alla propria struttura in base ai requisiti previsti dalle Tabelle allegate alla presente legge. La classificazione ha validità quinquennale a partire dal 1 gennaio 2011. Per le strutture ricettive che hanno iniziato l’attività nel corso del quinquennio, la classificazione ha validità per la frazione residua.

 

     Art. 50. (Apertura degli esercizi ricettivi).

     1. L’apertura degli esercizi ricettivi è annuale e stagionale.

     2. Gli esercizi ricettivi ad apertura annuale possono rimanere chiusi per un periodo non superiore a trenta giorni, anche non consecutivi, nel corso dell’anno solare.

     3. Per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nel corso dell’anno solare.

     4. L’esercizio delle attività ricettive nelle residenze d’epoca gestite in forma non imprenditoriale, quello di affittacamere e di bed and breakfast è soggetto ad un periodo di chiusura obbligatorio pari a sessanta giorni, anche non consecutivi nell’arco dell’anno solare. Il periodo di chiusura è ridotto a trenta giorni nei comuni privi di strutture ricettive autorizzate.

 

     Art. 51. (Denominazione).

     1. A ciascuna struttura ricettiva è attribuita una denominazione diversa da quelle già esistenti nel territorio comunale. Può essere attribuita la stessa denominazione a strutture ricettive appartenenti allo stesso titolare [24].

     2. L’utilizzo della medesima denominazione per strutture ricettive di diversa tipologia è subordinato all’assenso formale del titolare della struttura che per prima ha ottenuto la denominazione.

 

     Art. 52. (Esercizio dell’attività ricettiva) [25]

1. L’interessato che intende esercitare l’attività ricettiva in forma imprenditoriale presenta al Comune ove ha sede la struttura ricettiva la DIA, ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazione di inizio attività. La DIA è corredata, anche per mezzo di autocertificazione, della documentazione concernente il possesso dei requisiti sanitari, urbanistici, di pubblica sicurezza e in materia di prevenzione incendi, ai sensi della normativa vigente. L’interessato può avviare l’attività dalla data di presentazione della DIA.

2. La DIA contiene altresì la seguente certificazione:

a) iscrizione al Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) classificazione della struttura principale e della eventuale dipendenza;

c) stipulazione di un’assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti del cliente;

d) denominazione, titolarità, tipologia ricettiva, capacità ricettiva con l’indicazione per ognuna delle camere e/o unità abitative dei rispettivi posti letto, ubicazione e periodo di apertura annuale o stagionale;

e) contestualmente alla DIA, l’interessato che intende esercitare l’attività ricettiva dichiara, ai fini del rilascio dei cartellini dei prezzi di ciascuna unità abitativa, le tariffe da applicare all’ente pubblico competente.

3. L’interessato che intende esercitare l’attività ricettiva nelle residenze d’epoca gestite in forma non imprenditoriale presenta la DIA, ai sensi del comma 1, al Comune ove ha sede la struttura. La DIA contiene la certificazione di cui al comma 2 con esclusione dell’iscrizione al Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. L’interessato che intende esercitare l’attività di affittacamere ai sensi dell’articolo 46 e colui che intende esercitare l’attività di bed and breakfast di cui all’articolo 47 presenta la DIA di cui al comma 1, al Comune ove ha sede la struttura. L’interessato può avviare l’attività dalla data di presentazione della DIA. La DIA contiene la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti per la classificazione previsti dalla presente legge.

5. La variazione anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 2 è comunicata al Comune competente entro quindici giorni.

6. Il titolare, in caso di variazioni strutturali o dei servizi che comportano un mutamento della classificazione, ne dà comunicazione al Comune competente entro quindici giorni, dichiarando la nuova classificazione; il Comune competente ha l’obbligo di effettuare i relativi controlli entro sessanta giorni dalla comunicazione.

7. In caso di subentro nella titolarità dell’attività ricettiva, il subentrante presenta la DIA dichiarando contestualmente il possesso dei requisiti di cui al comma 2.

8. Il Comune competente, successivamente all’inizio delle attività di cui ai commi 1, 3 e 4, ha l’obbligo di effettuare controlli, con particolare riferimento ai servizi offerti dalla struttura in relazione alla tipologia ed alla classificazione ai sensi delle tabelle di cui alla presente legge, su tutte le strutture ricettive, entro sessanta giorni dalla presentazione della DIA. Il Comune comunica alla Regione i dati concernenti i controlli ai fini dell’aggiornamento dell’elenco di cui all’articolo 2, comma 4.

9. Il Comune competente, accertata la carenza dei requisiti di cui al presente articolo, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività salvo che l’interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dal Comune stesso che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti dal Comune, lo stesso assume determinazioni in via di autotutela ai sensi della normativa vigente.

10. L’interessato che intende locare ad uso turistico le case e gli appartamenti di cui all’articolo 48 effettua la comunicazione di cui all’articolo 54, comma 8.

11. Qualora la classificazione a stelle dichiarata dal titolare non corrisponda ai requisiti minimi obbligatori previsti dalla presente legge, il Comune competente consente l’esercizio dell’attività esclusivamente in relazione alla classificazione a stelle effettivamente corrispondente o, su richiesta del titolare, concede un termine per la regolarizzazione durante il quale l’attività è sospesa; nel caso in cui la classificazione a stelle dichiarata dal titolare non possa comunque essere conseguita, il Comune competente assegna la classificazione a stelle effettivamente corrispondente o assume determinazioni ai sensi del comma 9.

12. La Giunta regionale con proprio atto definisce criteri e modalità per l’effettuazione dei controlli anche al fine di garantirne l’uniformità in relazione agli aspetti connessi all’esercizio dell’attività ricettiva.

 

     Art. 52 bis. (Commissione per le residenze d’epoca) [26]

1. È istituita presso la competente struttura della Giunta regionale la Commissione per le residenze d’epoca composta da sei membri nominati dalla Giunta regionale, esperti nelle materie di cui alla presente legge. Ai componenti della Commissione, non dipendenti regionali, spetta il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle funzioni.

2. La Commissione esprime parere obbligatorio e vincolante sulla sussistenza dei requisiti delle residenze d’epoca previsti dall’articolo 44, ai fini della classificazione dichiarata dal titolare. La Commissione esprime il parere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune competente e nell’esercizio delle sue funzioni tiene conto dei parametri di valutazione stabiliti dalla Commissione per la Promozione della qualità di cui all’articolo 6.

3. In caso di parere negativo da parte della Commissione per le residenze d’epoca la classificazione non può essere confermata. Il Comune competente, sulla base del verbale della Commissione stessa, può concedere un termine per la regolarizzazione, sospendendo nel frattempo l’attività.

 

     Art. 53. (Elenchi delle strutture ricettive).

     1. Il Comune competente istituisce e detiene gli elenchi delle strutture ricettive a gestione imprenditoriale e non imprenditoriale. Tali elenchi contengono, almeno, i dati contenuti nella dichiarazione di inizio di attività [27].

     2. Il Comune competente mantiene aggiornati gli elenchi di cui al comma 1 e li trasmette mensilmente alla Regione, ai fini della validazione dei dati ISTAT [28].

 

     Art. 54. (Obblighi del titolare dell’attività ricettiva).

     1. L’ospitalità nelle strutture ricettive è subordinata, nei casi previsti dalla normativa vigente, all’adempimento da parte del titolare dell’attività ricettiva degli obblighi derivanti dalle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza.

     2. Gli esercizi ricettivi hanno l’obbligo di evidenziare all’esterno, accanto alla propria tipologia e denominazione, il numero delle stelle corrispondenti alla classificazione attribuita.

     3. Entro il 1 ottobre di ogni anno il titolare dell’attività ricettiva presenta al Servizio turistico associato competente la comunicazione dei prezzi decorrenti dal 1 gennaio dell’anno successivo. Il titolare, entro il 1 marzo, può presentare al Servizio turistico associato l’aggiornamento delle tariffe da applicare, con decorrenza dal 1 giugno.

     4. Il titolare dell’attività ricettiva, oltre la dichiarazione di cui all’articolo 52, espone, in conformità ai dati contenuti nella comunicazione annuale dei prezzi di cui al comma 3 [29]:

     a) la tabella indicante il prezzo del servizio nei locali adibiti all’esercizio delle attività;

     b) i cartellini dei prezzi in ciascuna unità abitativa.

     5. Il titolare delle attività ricettive, ivi comprese quelle di cui agli articoli 46, 47 e 48, denuncia, mediante trasmissione su apposito modello ISTAT, l’arrivo e la presenza di ciascun ospite, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La denuncia viene effettuata con cadenza mensile entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello di riferimento.

     6. La Giunta regionale determina, sulla base della normativa statale in materia, i dati obbligatori da inserire nella comunicazione annuale dei prezzi di cui al comma 3 e adotta apposito modello.

     7. Il titolare dell’attività ricettiva comunica annualmente al Comune competente il rinnovo della polizza assicurativa di cui all’articolo 52, comma 2, lettera d).

     8. I soggetti che hanno la disponibilità delle strutture di cui all’articolo 48 comunicano al Comune competente, entro il 1 ottobre di ogni anno, la tipologia, la ubicazione e la titolarità di ogni unità abitativa destinata a locazione turistica nel successivo anno solare, nonché i prezzi decorrenti dal 1 gennaio dell’anno successivo. L’esercizio dell’attività può iniziare dalla data della comunicazione [30].

 

     Art. 55. (Sospensione dell’autorizzazione). [31]

     [1. Il Comune competente può sospendere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività ricettiva per un periodo da cinque a trenta giorni qualora accerti il mancato rispetto, in tutto o in parte, delle disposizioni di cui all’articolo 54, comma 1 o accerti gravi irregolarità nella conduzione dell’attività.

     2. Il Comune competente sospende l’autorizzazione qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai requisiti stabiliti per l’esercizio dell’attività dalle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria.]

 

     Art. 56. (Decadenza dell’autorizzazione). [32]

     [1. Il Comune competente dichiara la decadenza dell’autorizzazione nei seguenti casi:

     a) l’esercizio ricettivo non è attivato entro centottanta giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

     b) mancata riclassificazione quinquennale ai sensi dell’articolo 49, comma 1, per sopravvenuta carenza dei requisiti richiesti, fatti salvi i casi di chiusura temporanea dell’attività debitamente autorizzati.]

 

     Art. 57. (Revoca dell’autorizzazione). [33]

     [1. Il Comune competente dispone la revoca dell’autorizzazione nei seguenti casi:

     a) il titolare non è più iscritto al registro delle imprese di cui all’articolo 52, comma 2, lettera b);

     b) il titolare, nel caso di sospensione dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 55, comma 2, non provvede all’adeguamento nei termini stabiliti dal Comune competente nel provvedimento di sospensione.

     2. Il Comune competente dispone la revoca anche nel caso di:

     a) perdita dei requisiti soggettivi da parte del titolare o oggettivi da parte della struttura ricettiva;

     b) mancata riapertura dell’attività ricettiva decorsi i termini di chiusura temporanea di cui all’articolo 58, comma 2.]

 

     Art. 58. (Chiusura temporanea e cessazione dell’attività).

     1. I titolari delle attività ricettive di cui al presente Titolo, con esclusione di quelle disciplinate all’articolo 48, comunicano al Comune competente la chiusura temporanea e la cessazione dell’attività.

     2. Il periodo di chiusura temporanea dell’attività non può essere superiore a sei mesi prorogabili dal Comune competente per fondati motivi per altri sei mesi; decorsi tali termini l’attività si intende definitivamente cessata.

 

     Art. 59. (Reclamo).

     1. Gli ospiti di strutture ricettive possono presentare reclamo scritto al Comune competente nei seguenti casi:

     a) carenza nella gestione e nei servizi effettivamente forniti rispetto a quelli dichiarati;

     b) applicazione di prezzi superiori a quelli esposti o dichiarati nella comunicazione dei prezzi o comunque pubblicizzati.

     2. Il Comune competente comunica all’interessato l’esito dell’accertamento conseguente al reclamo di cui al comma 1.

     3. Il Comune competente comunica alla Commissione per la promozione della qualità i reclami presentati e l’esito degli accertamenti sugli stessi.

 

     Art. 60. (Superfici, altezze e volumi).

     1. Le unità abitative delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all’aria aperta e delle residenze d’epoca gestite in forma imprenditoriale hanno le dimensioni minime fissate alle allegate tabelle N) e O) [34].

     1-bis. In caso di realizzazione di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere attraverso l’utilizzazione di edifici esistenti già destinati a residenza e legittimati ai sensi dell’articolo 22, comma 1 del r.r. 9/2008, le superfici dei locali e le altezze minime interne degli stessi di cui alle tabelle “N” ed “O”, nonché i rapporti aeroilluminanti dei locali medesimi possono essere confermati in base alla misure previste negli edifici esistenti [35].

     2. La Giunta regionale, nel rispetto della vigente normativa edilizia, con norme regolamentari, può individuare, sentite le amministrazioni competenti, specifiche e motivate deroghe a superfici, altezze e volumi delle unità abitative in relazione alla natura dell’immobile e in coerenza con la tipologia ricettiva.

 

     Art. 61. (Piscine natatorie).

     1. Alle piscine natatorie annesse alle strutture ricettive di cui alla presente legge si applica la normativa regionale vigente in materia.

 

     Art. 62. (Sanzioni amministrative).

     1. Chiunque apre o gestisce una attività ricettiva senza aver effettuato la dichiarazione di inizio attività, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 [36].

     2. Chiunque dichiara in sede di dichiarazione di inizio attività requisiti della struttura o servizi inesistenti, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 [37].

     3. Chiunque non dichiara la modifica di caratteristiche della struttura o di elementi contenuti nella dichiarazione di inizio attività che fanno venir meno i requisiti per l’esercizio dell’attività stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 [38].

     4. Chiunque interrompe temporaneamente l’attività, ad esclusione di quelle di cui all’articolo 48, senza averne data preventiva comunicazione al Comune competente, salvo casi di forza maggiore, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

     5. Chiunque dà in locazione ad uso turistico unità abitative senza la preventiva comunicazione al Comune competente, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.000,00.

     6. Chiunque supera la capacità ricettiva autorizzata, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

     7. Chiunque, nelle strutture ricettive, somministra cibi e bevande senza le prescritte autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

     8. Chiunque non espone i dati dichiarati nella DIA o espone dati non veritieri, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00 [39].

     9. Chiunque non espone o espone in modo non perfettamente visibile la DIA, le tabelle o i cartellini dei prezzi, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00 [40].

     10. Chiunque pubblicizza con qualunque mezzo una tipologia ricettiva diversa da quella dichiarata o servizi non posseduti o un livello di classificazione diverso da quello attribuito o non indica la tipologia ricettiva dichiarata, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 [41].

     11. Chiunque non fornisce i servizi obbligatori previsti per la tipologia ricettiva o per la classificazione attribuita, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

     12. Chiunque non effettua o effettua la comunicazione annuale dei prezzi in maniera incompleta o con dati non veritieri, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

     13. Chiunque non effettua nei termini stabiliti la denuncia degli arrivi e delle presenze mediante la trasmissione con il modello ISTAT di cui all’articolo 54, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a 4.000,00. Le sanzioni non si applicano in caso di invio tardivo dei suddetti dati entro e non oltre tre giorni dal termine di scadenza di cui all’articolo 54, comma 5 [42].

     14. Chiunque non comunica annualmente al Comune competente il rinnovo della polizza assicurativa di responsabilità civile di cui all’articolo 52, comma 2, lettera d), è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

     15. Chiunque applica prezzi superiori a quelli esposti, denunciati o comunque pubblicizzati, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

     15 bis. Chiunque continua l’esercizio dell’attività oggetto del provvedimento di sospensione o di cessazione da parte del Comune competente, è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 [43].

     16. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dal Comune cui spetta la determinazione e l’irrogazione della sanzione, nel rispetto della normativa vigente.

 

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE, INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE DI CONGRESSI

 

CAPO I

ORGANIZZAZIONE E INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E TURISMO IN FORMA PROFESSIONALE

 

     Art. 63. (Agenzie di viaggio e turismo).

     1. Le agenzie di viaggio e turismo sono imprese turistiche che esercitano in via esclusiva attività di organizzazione, produzione, intermediazione e vendita di viaggi, soggiorni e crociere per singole persone o gruppi, curandone la diffusione al pubblico con la fornitura dei servizi connessi di accoglienza e assistenza ai turisti. Compete altresì alle agenzie di viaggio e turismo l’esercizio dell’attività specializzata nell’organizzazione, produzione e diffusione dei pacchetti turistici finalizzati alla creazione e all’incremento dei flussi turistici verso l’Umbria.

     2. Le agenzie di viaggio e turismo nell’esercizio delle attività di cui al comma 1 stipulano contratti ai sensi della Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio C.C.V., ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché in conformità al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

     3. Le agenzie di viaggio e turismo possono fornire al turista i seguenti servizi:

     a) organizzazione e realizzazione di gite, escursioni individuali o collettive e visite guidate con ogni mezzo di trasporto e con personale abilitato ai sensi della normativa vigente;

     b) emissione e vendita di biglietti di trasporto ferroviario, automobilistico, marittimo e aereo, previo conseguimento delle necessarie autorizzazioni;

     c) informazione e assistenza;

     d) accoglienza nelle stazioni di partenza e di arrivo di mezzi di trasporto, aeroporti e porti;

     e) prenotazione di servizi di ristorazione, di soggiorno in strutture ricettive e vendita di buoni di credito per detti servizi;

     f) assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;

     g) prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;

     h) operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze di garanzia ai viaggiatori e per danni alle cose trasportate;

     i) prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere, musei e gallerie e manifestazioni;

     l) rilascio e pagamento di assegni turistici, assegni circolari e altri titoli di credito per viaggiatori e di lettere di credito, nel rispetto della normativa vigente.

     4. L’agenzia di viaggio e turismo non può assumere una denominazione uguale o simile a quella di altre agenzie operanti sul territorio nazionale; non può altresì assumere il nome di comuni o regioni italiane.

 

     Art. 64. (Filiali delle agenzie di viaggio e turismo).

     1. Le filiali delle agenzie di viaggio e turismo sono articolazioni territoriali delle agenzie di cui all’articolo 63 e sono soggette a tutti i provvedimenti adottati nei confronti dell’agenzia da cui dipendono.

     2. Le filiali delle agenzie di viaggio e turismo svolgono esclusivamente le seguenti attività:

     a) intermediazione nelle vendite dirette al pubblico di viaggi, soggiorni e crociere organizzati dall’agenzia principale o da altre agenzie;

     b) informazione e assistenza;

     c) accoglienza nelle stazioni di partenza e di arrivo di mezzi di trasporto, aeroporti e porti;

     d) prenotazione di servizi di ristorazione, di soggiorno in strutture ricettive e vendita di buoni di credito per detti servizi;

     e) assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;

     f) prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;

     g) operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze di garanzia ai viaggiatori e per danni alle cose trasportate;

     h) prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere, musei e gallerie e manifestazioni.

 

     Art. 65. (Requisiti per l’esercizio dell’attività).

     1. Per l’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo sono necessari i seguenti requisiti soggettivi, professionali e strutturali:

     a) assenza, in capo al titolare o al legale rappresentante in caso di società, di condanne penali passate in giudicato che comportano l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

     b) possesso da parte del titolare o del legale rappresentante della società delle conoscenze e attitudini professionali all’esercizio dell’attività di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, conseguite presso un’agenzia di viaggio e turismo operante in Italia o in altro Stato membro della Unione Europea;

     c) locali indipendenti, esclusivamente adibiti alla specifica attività e con destinazione d’uso ad attività commerciali e/o uffici.

     2. La Giunta regionale, con atto di indirizzo definisce le modalità per l’accertamento del possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1, lettera b).

 

     Art. 66. (Garanzia assicurativa).

     1. L’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo di cui all’articolo 67 è subordinato alla stipula di polizza assicurativa di garanzia da parte dello stesso dichiarante. Tale polizza assicurativa è stipulata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi e per il risarcimento dei danni, per un massimale minimo di due milioni di euro [44].

     2. Nell’ipotesi di apertura nel territorio provinciale di filiali di agenzie principali aventi sede in altra regione italiana o in altro Stato dell’Unione Europea, il massimale minimo assicurativo dell’agenzia principale non può essere inferiore a quello di cui al comma 1.

     3. La polizza assicurativa di cui al comma 1 è rinnovata annualmente.

     4. La Giunta regionale, con atto di indirizzo, determina lo schema tipo di polizza assicurativa di responsabilità civile, le modalità di attivazione della stessa e aggiorna ogni tre anni i massimali minimi.

 

     Art. 67. (Esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo) [45]

     1. L’interessato che intende esercitare l’attività di agenzia di viaggio e turismo presenta la DIA alla Provincia competente per territorio. L’interessato può iniziare l’esercizio dell’attività dalla data di presentazione della DIA.

     2. La DIA è corredata, anche per mezzo di autocertificazione, della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 65 e all’articolo 63, comma 4 nonché la stipula della polizza assicurativa di cui all’articolo 66.

     3. La variazione anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 2 è comunicata alla Provincia competente entro quindici giorni.

     4. La Provincia competente, successivamente all’inizio dell’attività di cui al comma 1 ha l’obbligo di effettuare controlli entro trenta giorni dalla presentazione della DIA. La Provincia ha altresì l’obbligo di verificare annualmente il rinnovo della polizza assicurativa di cui all’articolo 66.

     5. La Provincia competente, accertata la carenza dei requisiti richiesti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività salvo che l’interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dalla Provincia stessa che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti dalla Provincia, la stessa assume determinazioni in via di autotutela ai sensi della normativa vigente.

     6. La Provincia competente adotta, altresì, provvedimenti di autotutela nel caso di:

a) variazione della titolarità dell’agenzia e trasferimento della sede senza la preventiva dichiarazione alla Provincia competente;

b) mancato adempimento degli obblighi di cui all’articolo 71;

c) mancata dichiarazione della chiusura temporanea di cui all’articolo 70 per il periodo consentito;

d) chiusura temporanea di cui all’articolo 70 oltre il periodo consentito;

e) mancata dichiarazione dell’apertura di una filiale;

f) gravi irregolarità accertate circa l’adempimento degli obblighi connessi al rispetto del programma e del contratto di viaggio di cui al d.lgs. 206/2005;

g) mancato rinnovo della polizza assicurativa di cui all’articolo 66.

 

     Art. 68. (Apertura di filiali di agenzie di viaggio e turismo) [46]

     1. L’apertura di filiali di agenzie di viaggio e turismo aventi sede nel territorio provinciale è soggetta a DIA presentata alla Provincia competente. L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA.

     2. L’apertura nel territorio provinciale di filiali di agenzie di viaggio e turismo principali aventi sede in altra regione italiana o in altro Stato dell’Unione europea è soggetta a DIA presentata alla Provincia competente. Il titolare dichiara i dati concernenti l’agenzia principale nonché i dati e i massimali della polizza assicurativa di cui all’articolo 66, comma 2.

     3. Il titolare di cui al comma 2 con filiali nel territorio provinciale comunica alla Provincia competente qualsiasi mutamento della situazione originaria dell’agenzia principale.

     4. La Provincia competente, successivamente all’apertura delle filiali di agenzie di viaggio e turismo di cui al comma 1 ha l’obbligo di effettuare controlli entro sessanta giorni dalla presentazione della DIA.

     5. La Provincia competente, accertata la carenza dei requisiti di cui all’articolo 65, comma 1, lettera c) e all’articolo 66, comma 2 adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività salvo che l’interessato provveda a conformare i requisiti alla normativa vigente entro un termine fissato dalla Provincia stessa che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti dalla Provincia, la stessa assume determinazioni in via di autotutela ai sensi della normativa vigente.

 

     Art. 69. (Elenco delle agenzie di viaggio e turismo e delle filiali).

     1. La Provincia competente istituisce e detiene l’elenco delle agenzie di viaggio e turismo e delle filiali. L’elenco contiene almeno i dati indicati nella DIA [47].

     2. La Provincia competente mantiene aggiornato l’elenco [48].

 

     Art. 70. (Chiusura temporanea).

     1. Il titolare che intende procedere alla chiusura temporanea dell’agenzia di viaggio e turismo e/o delle filiali per un periodo non superiore a tre mesi, deve darne tempestiva comunicazione alla Provincia competente [49].

 

     Art. 71. (Obblighi del titolare).

     1. Le agenzie di viaggio e turismo e le filiali devono esporre all’esterno, in maniera visibile, il segno distintivo dell’agenzia e indicare l’esatta denominazione della stessa.

     2. Le agenzie di viaggio e turismo e le filiali devono esporre all’interno, in maniera immediatamente visibile, la DIA [50].

     3. Il titolare sostituisce il direttore tecnico di cui all’articolo 72 entro e non oltre sessanta giorni dalla cessazione per qualsiasi causa dall’incarico.

 

     Art. 72. (Direttore tecnico).

     1. La gestione tecnica dell’agenzia di viaggio e turismo e delle filiali compete al titolare in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 65, comma 1, lettera b) e che presta con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nell’agenzia.

     2. La gestione tecnica è affidata ad un direttore tecnico abilitato ai sensi dell’articolo 73 che presta la propria opera a titolo esclusivo e continuativo qualora il titolare non sia in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 65, comma 1, lettera b) o non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nell’agenzia di viaggio e turismo [51].

     3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, ai fini dell’assunzione della responsabilità della gestione tecnica dell’agenzia di viaggio e turismo, sono iscritti all’elenco provinciale dei direttori tecnici di cui all’articolo 74.

 

     Art. 73. (Abilitazione professionale).

     1. L’esercizio della professione di direttore tecnico di cui all’articolo 72 è subordinato al conseguimento dell’abilitazione professionale che si ottiene in alternativa:

     a) mediante la frequenza e il superamento dei corsi di formazione professionale abilitanti di cui all’articolo 85;

     b) mediante l’attestazione del possesso dei requisiti di conoscenza e attitudini professionali all’esercizio dell’attività di cui all’articolo 4, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. 392/1991 conseguiti presso un’agenzia di viaggio e turismo operante in Italia o in altro Stato membro dell’Unione Europea.

     2. Per il titolare dell’agenzia di viaggio e turismo e per i dipendenti della stessa, il periodo di formazione professionale previsto dall’articolo 4, comma 2, lettere b), c) e d) del d.lgs. 392/1991 può essere sostituito da un equivalente numero di anni di attività lavorativa presso un’agenzia di viaggio e turismo.

 

     Art. 74. (Elenco provinciale dei direttori tecnici).

     1. La Provincia competente istituisce e detiene l’elenco provinciale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo.

     2. All’elenco di cui al comma 1 sono iscritti i direttori tecnici abilitati ai sensi dell’articolo 73 e i soggetti in possesso dei requisiti culturali e professionali di cui all’articolo 65, comma 1, lettera b).

     3. L’iscrizione all’elenco di cui al comma 1 è inoltre subordinata:

     a) alla elezione di domicilio professionale nella provincia;

     b) alla idoneità psicofisica all’esercizio della professione;

     c) alla assenza di condanne penali che comportano l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

     4. [Il direttore tecnico può essere iscritto in un solo elenco provinciale e l’esercizio della professione è subordinato all’iscrizione in tale elenco] [52].

 

     Art. 75. (Sospensione dell’autorizzazione). [53]

     [1. La Provincia competente dispone la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo per un periodo da uno a tre mesi nei seguenti casi:

     a) variazione della titolarità dell’agenzia e trasferimento della sede senza la preventiva autorizzazione;

     b) perdita dei requisiti strutturali dei locali ove è svolta l’attività;

     c) mancato adempimento degli obblighi di cui all’articolo 71;

     d) mancata comunicazione della chiusura temporanea di cui all’articolo 70, per il periodo consentito;

     e) mancata comunicazione dell’apertura di una filiale;

     f) gravi irregolarità accertate circa l’adempimento degli obblighi connessi al rispetto del programma e del contratto di viaggio di cui al d.lgs. 206/2005.

     2. Il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione fissa il termine entro il quale il titolare deve provvedere alla regolarizzazione.]

 

     Art. 76. (Revoca dell’autorizzazione). [54]

     [1. La Provincia competente dispone la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo nei seguenti casi:

     a) perdita dei requisiti soggettivi e professionali del titolare richiesti per il rilascio dell’autorizzazione;

     b) chiusura dell’agenzia per un periodo superiore a tre mesi;

     c) mancato adempimento degli obblighi previsti nel provvedimento di sospensione di cui all’articolo 75.

     2. La Provincia competente dispone la revoca della presa d’atto di inizio attività della filiale nel caso di assenza dei requisiti di cui all’articolo 65, comma 1, lettera c).]

 

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI E TURISMO IN FORMA NON PROFESSIONALE

 

     Art. 77. (Associazioni senza scopo di lucro).

     1. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro costituite per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, con rappresentanza sul territorio provinciale, iscritte all’elenco provinciale di cui all’articolo 3, comma 3, lettera g), svolgono, in conformità alla normativa vigente in materia, le attività di organizzazione e vendita di viaggi e soggiorni esclusivamente a favore dei propri associati.

     2. L’iscrizione all’elenco provinciale è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa di garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso gli associati, in relazione al costo complessivo dei servizi e per il risarcimento dei danni per un massimale minimo di due milioni di euro. La Giunta regionale aggiorna ogni tre anni i massimali minimi della polizza assicurativa.

     3. Le associazioni di cui al comma 1 svolgono la propria attività nel rispetto delle norme del d.lgs. 206/ 2005 e della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio approvata con l. 1084/1977.

     4. Le associazioni iscritte nell’elenco provinciale indicano, con apposita insegna posta all’ingresso degli uffici, che le attività organizzate sono riservate esclusivamente agli associati.

     5. Gli opuscoli informativi concernenti i pacchetti turistici o i viaggi di qualsiasi natura sono redatti in conformità a quanto previsto dall’articolo 88 del d.lgs. 206/2005 e sono diffusi esclusivamente in ambito associativo.

     6. La Provincia competente, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 79, provvede a cancellare l’associazione dall’elenco di cui all’articolo 3, comma 3, lettera g) in caso di reiterate irregolarità nello svolgimento delle attività. La reiscrizione a tale elenco non può avvenire prima di un anno.

     7. La Giunta regionale stabilisce i criteri e i requisiti per l’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 3, comma 3, lettera g).

 

     Art. 78. (Organizzazione di viaggi esercitata in forma occasionale).

     1. Gli enti, le associazioni, i sodalizi ed i comitati formalmente costituiti aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive, sociali ed ambientali possono occasionalmente effettuare, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati, gite di durata non superiore a un giorno. Ciascuna gita è effettuate previa stipulazione di una polizza assicurativa per un massimale minimo di due milioni di euro. La Giunta regionale aggiorna ogni tre anni i massimali minimi della polizza assicurativa.

     2. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all’articolo 2 della legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all’articolo 2 della legge regionale 16 novembre 2004, n. 22, possono organizzare, a favore di soggetti diversamente abili, viaggi di durata non superiore a cinque giorni. Ciascun viaggio è effettuato previa stipulazione di una polizza assicurativa per un massimale minimo di due milioni di euro. La Giunta regionale aggiorna ogni tre anni i massimali minimi della polizza assicurativa.

     3. I soggetti organizzatori di cui ai commi 1 e 2 comunicano preventivamente alla Provincia competente le gite e i viaggi organizzati unitamente agli estremi della polizza assicurativa.

     4. Le attività istituzionali svolte dagli enti locali in favore di anziani, minori e soggetti diversamente abili e i viaggi e soggiorni di durata non superiore alle quarantotto ore, organizzati dagli istituti scolastici nell’ambito della programmazione annuale dell’attività didattica, non sono soggette alla preventiva comunicazione alla Provincia competente, fermo restando l’obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui al comma 1.

 

     Art. 79. (Sanzioni amministrative).

     1. Chiunque intraprende o svolge in forma continuativa od occasionale, eccettuati i casi previsti dagli articoli 77 e 78, con ogni modalità o mezzo idoneo, anche senza scopo di lucro, le attività di cui all’articolo 63, senza avere presentato la DIA, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 [55].

     2. Chiunque esercitando un’attività diversa da quella di agenzia di viaggio e turismo intraprende o svolge, in forma continuativa od occasionale, le attività proprie dell’agenzia di viaggio e turismo, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 [56].

     3. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro che intraprendono o svolgono attività proprie dell’agenzia di viaggi e turismo senza il possesso dei requisiti o in violazione degli obblighi previsti dall’articolo 77, sono soggette alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

     4. L’agenzia di viaggio e turismo che utilizza o espone una denominazione diversa da quella dichiarata, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00 [57].

     5. L’agenzia di viaggio e turismo che pubblica o diffonde programmi di viaggio in contrasto con quanto disposto dall’articolo 88 del d.lgs. 206/2005 ovvero non rispetta il contenuto dei predetti programmi nell’esecuzione del contratto di viaggio, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

     6. I soggetti di cui all’articolo 78 che svolgono attività propria delle agenzie di viaggio e turismo senza avere presentato la DIA e in violazione degli obblighi previsti dallo stesso articolo 78 sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 [58].

     7. La mancata comunicazione di cui all’articolo 68, commi 1 e 2, è soggetta all’applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

     7 bis. Chiunque continua l’esercizio dell’attività oggetto del provvedimento di sospensione o di cessazione da parte della Provincia competente, è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 [59].

     8. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dal Comune cui spetta la determinazione e l’irrogazione della sanzione, nel rispetto della normativa vigente.

 

CAPO III

ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE DI CONGRESSI

 

     Art. 80. (Impresa professionale di congressi).

     1. È impresa professionale di congressi l’attività di organizzazione, produzione e gestione di manifestazioni congressuali, simposi, conferenze e convegni.

     2. Le imprese professionali di congressi, nell’ambito delle attività di cui comma 1, possono fornire servizi di prenotazione alberghiera, di assistenza e di trasferimento da e per stazioni di partenza e arrivo di mezzi di trasporto, ad esclusivo favore dei partecipanti alle manifestazioni di cui al comma 1.

     3. I requisiti e le modalità per l’esercizio dell’attività di organizzazione professionale di congressi sono disciplinati con regolamento regionale.

     4. Le agenzie di viaggio e turismo, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale di cui al comma 3, possono svolgere l’attività di organizzazione professionale di congressi.

     5. La Provincia competente istituisce e mantiene aggiornato l’elenco delle imprese professionali di congressi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera h) secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di cui al comma 3.

 

TITOLO IV

PROFESSIONI TURISTICHE

 

     Art. 81. (Professione turistica).

     1. Per professione turistica si intende l’esercizio delle attività volte ad organizzare e svolgere i servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti, al fine di favorire la qualità dei servizi, la tutela dell’utente e la valorizzazione delle risorse turistiche.

     2. Sono istituite le seguenti professioni turistiche:

     a) guida turistica specializzata;

     b) guida ambientale-escursionistica;

     c) accompagnatore turistico.

     3. L’esercizio della professione turistica è subordinato al conseguimento dell’abilitazione professionale di cui all’articolo 85.

     4. Le professioni turistiche di cui al comma 2 sono esercitate, di norma, in forma autonoma.

     5. È ricompresa tra le professioni turistiche anche la figura del direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo di cui all’articolo 72.

 

     Art. 82. (Guida turistica specializzata).

     1. È guida turistica specializzata chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi nella visita a monumenti, opere d’arte in qualsiasi forma esposte, musei, gallerie, scavi archeologici, ville, complessi architettonici, urbanistici, paesaggistici e a quant’altro è significativo della civiltà e della realtà sociale e produttiva della regione, illustrandone le caratteristiche storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, naturalistiche, etnografiche e assicurando la necessaria assistenza ai singoli e al gruppo e fornendo ogni altra informazione socio-economica anche in una o più lingue estere.

 

     Art. 83. (Guida ambientale-escursionistica).

     1. È guida ambientale-escursionistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi in escursioni, anche attraverso tracciati e sentieri prefissati, in ambienti montani, collinari, di pianura, acquatici e sotterranei, anche antropizzati, compresi parchi e aree protette, nonché ambienti o strutture espositive di carattere naturalistico ed ecologico, assicurando la necessaria assistenza ai singoli e al gruppo e illustrando gli aspetti ambientali, naturalistici e antropologici del territorio.

     2. Sono esclusi dall’ambito di competenza delle guide ambientali-escursionistiche i percorsi posti su terreni di elevata acclività innevati e rocciosi che richiedono l’uso di attrezzature e tecniche alpinistiche, con l’utilizzo, per la progressione, di corda, piccozza e ramponi.

     3. La professione di guida ambientale-escursionistica può essere articolata in profili professionali specialistici che si caratterizzano per il tipo di attività svolta, le tecniche, i mezzi di trasporto, le attrezzature utilizzate e le conoscenze professionali.

     3 bis. L’esercizio della professione di guida ambientale-escursionistica è subordinata alla stipula della polizza assicurativa di cui all’articolo 87, comma 1, lettera e) [60].

 

     Art. 84. (Accompagnatore turistico).

     1. È accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all’estero, cura l’attuazione del programma di viaggio assicurando la necessaria assistenza ai singoli e al gruppo e fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sui luoghi di transito, anche in una o più lingue estere, al di fuori dell’ambito della specifica competenza della guida turistica specializzata.

 

     Art. 85. (Abilitazione professionale).

     1. L’abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche di cui all’articolo 81 si consegue mediante la frequenza di corsi di formazione professionale programmati dalle Province, in forma singola o associata, e a seguito del superamento dell’esame finale abilitante, ai sensi della normativa vigente in materia. Ai corsi di formazione possono partecipare soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente e della conoscenza di almeno una lingua straniera.

     2. La Giunta regionale determina:

     a) la definizione dei profili professionali, ivi compresi i profili professionali specialistici di cui all’articolo 83, comma 3 e dei relativi standard di competenza, in armonia con la programmazione dell’offerta formativa regionale;

     b) gli ulteriori requisiti per l’ammissione ai corsi formativi rispetto a quelli previsti al comma 1;

     c) gli standard minimi qualitativi e quantitativi dei corsi formativi, anche con riferimento ai profili professionali specialistici;

     d) le modalità di accertamento dei requisiti di ammissione e di svolgimento dell’esame finale;

     e) le modalità di accertamento per il riconoscimento e l’estensione dell’abilitazione di cui all’articolo 86.

     3. L’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica specializzata ha validità per l’intero territorio regionale.

     4. La Provincia competente, sulla base degli esiti dell’esame finale abilitante, previa verifica dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 87, rilascia l’attestato di abilitazione all’esercizio della professione ed il tesserino personale di riconoscimento, che deve essere visibile durante l’esercizio dell’attività professionale [61].

 

     Art. 86. (Riconoscimento e estensione dell’abilitazione).

     1. Coloro che sono in possesso dell’abilitazione all’esercizio di una delle professioni turistiche di cui all’articolo 81 possono conseguire l’abilitazione all’esercizio di un’altra professione turistica con procedura semplificata. La Provincia competente, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale, dispone la realizzazione di interventi compensativi ed integrativi volti alla acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative alle materie differenziali e il relativo accertamento. Con le medesime modalità le guide ambientali- escursionistiche possono acquisire le specializzazioni di cui all’articolo 83, comma 3.

     2. Coloro che sono in possesso dell’abilitazione all’esercizio di una delle professioni turistiche di cui agli articoli 82 e 83 conseguita in altra regione italiana e intendono iscriversi nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 3, lettera i) ne fanno richiesta alla Provincia competente. La Provincia verifica l’equivalenza delle competenze e delle conoscenze professionali necessarie per l’esercizio della professione e dispone interventi compensativi e integrativi e i relativi accertamenti finali secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

     3. Coloro che sono in possesso dei titoli professionali per l’esercizio delle professioni turistiche di cui agli articoli 82, 83 e 84 o equivalenti conseguiti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea e intendono ottenere l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 3, lettera i) ne fanno richiesta alla Provincia competente. La Provincia accerta l’equivalenza dei titoli ai sensi della normativa vigente e dispone interventi compensativi e integrativi secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

     4. I soggetti iscritti negli elenchi provinciali di cui all’articolo 87 possono estendere l’abilitazione all’uso di ulteriori lingue straniere previo accertamento da parte della Provincia competente della conoscenza delle lingue per le quali si richiede l’estensione.

 

     Art. 87. (Elenchi provinciali delle professioni turistiche).

     1. L’iscrizione agli elenchi provinciali di cui all’articolo 3, comma 3, lettera i) delle professioni turistiche di cui all’articolo 81, comma 2 di natura ricognitiva è subordinata [62]:

     a) all’abilitazione all’esercizio della professione conseguita ai sensi degli articoli 85 e 86;

     b) alla elezione di domicilio professionale nella provincia;

     c) alla idoneità psicofisica all’esercizio della professione;

     d) alla assenza di condanne penali che comportano l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

     e) alla stipula, per l’esercizio della professione di guida ambientale-escursionistica, di una polizza assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone che fruiscono della prestazione professionale. La Giunta regionale fissa i massimali minimi della polizza assicurativa e i relativi aggiornamenti triennali.

     2. L’esercizio delle professioni turistiche di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione della DIA alla Provincia competente che rilascia il tesserino personale di riconoscimento. Tale tesserino deve essere visibile durante l’esercizio dell’attività professionale [63].

     3. La Provincia competente verifica con cadenza triennale il mantenimento dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d) nonché annualmente il rinnovo della polizza di responsabilità civile di cui all’articolo 83 comma 3 bis [64].

     4. È consentita l’iscrizione ad un solo elenco provinciale della medesima professione turistica.

     5. La Provincia competente mantiene aggiornati gli elenchi delle professioni turistiche e li trasmette semestralmente alla Regione e ai Servizi turistici associati di cui alla L.R. 3/1999 [65].

 

     Art. 88. (Riqualificazione e aggiornamento professionale).

     1. Ai fini della continuazione dell’esercizio dell’attività è obbligatoria la frequenza di appositi corsi di riqualificazione e aggiornamento professionale ogni cinque anni organizzati dalle Province, in forma singola o associata, ai sensi della normativa vigente. Tali corsi si concludono con il rilascio, da parte della Provincia, di un attestato di frequenza [66].

     2. Coloro che esercitano le professioni turistiche di cui all’articolo 81, impossibilitati a frequentare il corso di riqualificazione o di aggiornamento a causa di malattia o di altro comprovato motivo di forza maggiore, sono tenuti a frequentare il corso immediatamente successivo alla cessazione dell’impedimento.

     3. La Giunta regionale, con l’atto di cui all’articolo 85, stabilisce gli standard formativi minimi qualitativi e quantitativi dei corsi di riqualificazione e aggiornamento professionale, anche con riferimento ai profili professionali.

 

     Art. 89. (Sospensione e cancellazione dall’elenco). [67]

     [1. La Provincia competente dispone la sospensione, fino ad un massimo di novanta giorni, dagli elenchi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera i), in caso di perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività. Qualora decorso tale termine permanga la causa che ha determinato la sospensione, la Provincia dispone la cancellazione dall’elenco.

     2. La Provincia competente dispone la cancellazione dagli elenchi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera i) in caso di mancata frequenza ai corsi di riqualificazione e aggiornamento professionale di cui all’articolo 88.]

 

     Art. 90. (Esenzione dall’obbligo dell’abilitazione professionale).

     1. Sono esentati dall’obbligo dell’abilitazione all’esercizio delle professioni prevista all’articolo 85 i seguenti soggetti:

     a) l’associato ad una delle associazioni senza scopo di lucro di cui all’articolo 77 che svolge, senza compenso e senza carattere di continuità, le attività di cui agli articoli 82, 83 e 84 esclusivamente in favore dei soci della associazione stessa;

     b) chi svolge in qualità di titolare, direttore tecnico o dipendente di agenzia di viaggio e turismo attività di accoglienza e accompagnamento da e per stazioni di partenza e di arrivo di mezzi di trasporto, aeroporti e porti;

     c) i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle università che svolgono l’attività di cui all’articolo 82 per i propri studenti nell’ambito di attività didattiche che prevedono lezioni sui luoghi oggetto di studio;

     d) i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle università che svolgono l’attività di cui all’articolo 83 per i propri studenti nell’ambito di attività didattiche che prevedono lezioni in ambiente naturale epigeo e ipogeo in luoghi in cui il pubblico accesso sia comunque regolamentato.

     2. Sono esentate dall’obbligo dell’abilitazione all’esercizio della professione di cui all’articolo 82 le guide degli altri Stati membri dell’Unione europea che accompagnano gruppi di turisti nel corso di viaggi organizzati con durata limitata nel tempo e a circuito chiuso in base al decreto del Presidente della Repubblica del 13 dicembre 1995.

     3. I Comuni, nell’esercizio della loro funzione di vigilanza e controllo, accertano le condizioni che determinano le esenzioni dall’obbligo della abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche ai sensi del presente articolo.

     4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 devono esibire, ai fini dell’accertamento di cui al comma 3 la documentazione comprovante l’esenzione.

 

     Art. 91. (Ingresso gratuito).

     1. Le guide turistiche specializzate e le guide ambientali– escursionistiche, nell’esercizio della propria attività professionale, hanno diritto, ai sensi del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, all’ingresso gratuito durante le ore di apertura al pubblico in tutti i musei, le gallerie, i monumenti di proprietà dello Stato, della Regione e degli enti locali.

 

     Art. 92. (Tariffe).

     1. Le guide turistiche specializzate e le guide ambientali- escursionistiche, anche attraverso le associazioni di categoria, comunicano, solo al fine dell’informazione turistica, entro il 1 ottobre di ogni anno, alla Provincia competente, le tariffe che intendono praticare nell’anno successivo.

 

     Art. 93. (Sanzioni amministrative).

     1. Chiunque esercita una delle professioni turistiche di cui all’articolo 81 senza la prescritta abilitazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00. La sanzione è raddoppiata in caso di recidiva.

     2. Chiunque esercita una delle professioni turistiche di cui all’articolo 81 senza la preventiva iscrizione agli elenchi provinciali di cui agli articoli 74 e 87, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.000,00.

     3. Chiunque esercita una delle professioni turistiche di cui agli articoli 82, 83 e 84 in una lingua straniera per la quale non è abilitato, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

     4. Chiunque svolge le attività di cui all’articolo 90 privo della documentazione attestante il diritto all’esenzione dall’obbligo dell’abilitazione professionale, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

     5. Chiunque applica tariffe superiori a quelle comunicate ai sensi dell’articolo 92 o comunque pubblicizzate è soggetto alla sanzione amministrativa a euro 500,00 a euro 1.000,00.

     6. Chiunque si avvale delle prestazioni professionali di un soggetto che esercita una delle professioni turistiche di cui all’articolo 81 senza la prescritta abilitazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.

     7. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dal Comune cui spetta la determinazione e l’irrogazione della sanzione, nel rispetto della normativa vigente.

 

TITOLO V

INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLA RICETTIVITÀ TURISTICA

 

     Art. 94. (Finanziamenti per la ricettività).

     1. Le Province, al fine di consentire il miglioramento dell’offerta ricettiva e l’adeguamento delle aziende ricettive in attività ai requisiti di classificazione previsti dalla presente legge, dispongono la concessione delle provvidenze finanziarie di cui all’articolo 97 a favore dei titolari o gestori di imprese turistiche private singole o associate.

 

     Art. 95. (Interventi ammessi a finanziamento).

     1. Le Province concedono le provvidenze di cui all’articolo 94 per gli interventi e nel rispetto delle priorità di seguito indicate:

     a) realizzazione di opere di miglioramento, ampliamento e ammodernamento di aziende ricettive alberghiere in attività;

     b) realizzazione di opere di miglioramento, ampliamento e ammodernamento di aziende ricettive in attività, extralberghiere e all’aria aperta;

     c) acquisto e ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di immobili esistenti già adibiti ad attività ricettiva alberghiera;

     d) acquisto, recupero e restauro di edifici di particolare interesse storico, artistico o ambientale per la realizzazione di strutture alberghiere, delle residenze d’epoca gestite in forma imprenditoriale di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 44 [68];

     e) acquisto e ristrutturazione di immobili esistenti da destinare ad attività ricettive alberghiere, extralberghiere e all’aria aperta.

 

     Art. 96. (Interventi ammissibili).

     1. Gli interventi di cui all’articolo 95 sono quelli ritenuti utili alla qualificazione dell’offerta ricettiva, inclusi quelli concernenti l’arredamento, la realizzazione di strutture congressuali, sportivo – ricreative, di ristoro, annesse alla ricettività, di cui costituiscono parte integrante.

 

     Art. 97. (Provvidenze).

     1. La Provincia competente, per le iniziative previste all’articolo 95, concede il concorso sugli interessi ai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 9, nella misura massima di quattro punti del tasso di riferimento stabilito dal Ministero competente [69].

     1 bis. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto in forma attualizzata su mutui concessi, a condizioni liberamente concordate tra le parti, da Istituti bancari convenzionati per un importo pari al settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile [70].

     2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso anche su mutui contratti con Istituti bancari, a condizioni liberamente concordate tra le parti, a valere su fondi BEI o altri fondi in valuta estera. Il tasso da prendere a riferimento per le operazioni in valuta estera è pari al tasso della raccolta, oltre la maggiorazione forfettaria determinata periodicamente dal Ministro competente con proprio decreto.

     3. Il concorso è corrisposto nel rispetto dei limiti minimi di tasso agevolato, fissato dallo Stato ai sensi dell’articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, a carico dei soggetti beneficiari.

     4. Sono ammesse ai benefici di cui al presente Titolo anche le operazioni di rinegoziazione di mutui già contratti, ordinari o in valuta, sempre che dagli stessi risulti la destinazione di cui all’articolo 95.

     5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato alle imprese.

 

     Art. 98. (Convenzioni).

     1. Le Province, per la concessione delle provvidenze di cui all’articolo 97, stipulano un’unica convenzione con gli istituti di credito che prevede, in particolare:

     a) le modalità di erogazione dei finanziamenti, del pagamento da parte dei beneficiari, nonché il termine entro cui l’Istituto di credito perviene alla stipula del contratto di mutuo;

     b) la durata massima del mutuo, che non può eccedere i venti anni;

     c) la durata massima dell’eventuale preammortamento.

 

     Art. 99. (Vincolo di destinazione).

     1. Gli immobili per i quali sono stati concessi i contributi di cui al presente Titolo sono soggetti al vincolo di destinazione per l’intera durata del mutuo desumibile dal provvedimento di concessione; tale obbligo costituisce oggetto di apposita clausola da inserire nel contratto di mutuo e deve essere trascritta, a cura dell’Istituto mutuante, presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari.

     2. La Provincia competente può autorizzare la cancellazione del vincolo di cui al comma 1, su specifica istanza del titolare, quando sia stata accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza economico- produttiva della destinazione, subordinando la cancellazione alla estinzione totale e anticipata del residuo debito.

     3. La Provincia competente, nell’ipotesi di cui al comma 2, dispone la revoca del beneficio, subordinandola alla rivalutazione delle restituende somme percepite in forma attualizzata.

 

     Art. 100. (Riparto stanziamenti).

     1. La Giunta regionale ripartisce, di norma, i fondi stanziati per la concessione delle provvidenze di cui all’articolo 97 nella misura del settanta per cento per la provincia di Perugia e del trenta per cento per la provincia di Terni.

     2. La Giunta regionale, in caso di persistente inutilizzazione da parte di una delle Province dei fondi assegnati, è autorizzata a modificare le percentuali di riparto nelle successive annualità.

 

     Art. 101. (Accreditamento dei fondi).

     1. La Giunta regionale eroga i fondi a seguito di apposita richiesta presentata dalle Province entro il 30 novembre di ogni anno nei limiti degli stanziamenti regionali di bilancio.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 102. (Norma finanziaria).

     1. Per il finanziamento degli interventi previsti all’articolo 2 comma 1 lettera a) si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 09.1.001 del bilancio regionale, parte spesa, che assume la nuova denominazione «Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo» (cap. 5350 ).

     2. Per il finanziamento degli oneri di cui all’articolo 6 si provvede con gli stanziamenti previsti nella unità previsionale di base 02.1.005 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Amministrazione del personale e servizi comuni» (cap. 560).

     3. Per il finanziamento degli interventi previsti all’articolo 7 si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 09.1.001 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo» (cap. 5300 di nuova istituzione).

     4. Per il finanziamento degli interventi previsti all’articolo 9 comma 4 si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 09.1.001 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo» (cap. 5310 di nuova istituzione) con le risorse all’uopo destinate ai sensi della presente legge.

     5. Per il finanziamento degli oneri previsti all’articolo 11 comma 3 si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 09.1.001 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo» (cap. 5302).

     6. Per il finanziamento degli interventi previsti all’articolo 13 comma 4 si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 09.1.001 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo» (capp. 5303 e 5304).

     7. Al finanziamento degli oneri del personale previsti all’articolo 19 comma 1 si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 09.1.001 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo» (cap. 5305 di nuova istituzione).

     8. Per il finanziamento degli interventi previsti all’articolo 97 si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 09.2.002 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Attività di sostegno alle imprese e operatori turistici» (cap. 9281).

     9. Al finanziamento degli oneri conseguenti al trasferimento delle funzioni e compiti di cui all’articolo 107 si fa fronte con le risorse stanziate ai sensi della legge regionale 2 marzo 1999 n. 3 nell’unità previsionale di base 02.1.001 denominata «Relazioni istituzionali» (cap. 716/1021 - 716/1022 – 717/1021 – 717/ 1022) del bilancio di previsione con le modalità ed i criteri previsti agli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34 .

     10. Per l’esercizio 2007 al finanziamento degli oneri di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8 si provvede con le risorse disponibili nelle unità previsionali di base 09.1.001 e 09.2.002 per il finanziamento delle leggi regionali 19 novembre 2001, n. 29 (capp. 5302-5303- 5304-5350) e 12 settembre 1994 n. 33 (cap. 9281).

     11. Per l’esercizio 2007 al finanziamento degli oneri di cui al comma 7 si provvede con le risorse disponibili nella unità previsionale di base 02.1.005 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Amministrazione del personale e servizi comuni» (cap. 269).

     12. Per gli anni 2008 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

     13. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

 

     Art. 103. (Strutture ricettive agrituristiche).

     1. Le strutture ricettive agrituristiche che esercitano attività di ricezione e ospitalità ai sensi della L.R. 28/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono assimilate agli esercizi ricettivi extralberghieri di cui all’articolo 29.

     2. I requisiti strutturali e igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature utilizzati per lo svolgimento delle attività agrituristiche, i servizi erogati nonché la capacità ricettiva massima delle strutture ricettive agrituristiche, sono definiti dalla L.R. 28/1997 e successive modificazioni e integrazioni.

     3. Alle strutture ricettive agrituristiche si applicano, per quanto non disciplinato dalla normativa speciale in materia di agriturismo, le disposizioni della presente legge e dei relativi atti di attuazione.

 

     Art. 104. (Potere sostitutivo).

     1. La Giunta regionale, in caso di accertata inadempienza da parte delle Province e dei Comuni nell’esercizio delle funzioni amministrative loro conferite dalla presente legge, diffida l’ente inadempiente a provvedere nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della diffida.

     2. La Giunta regionale, decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, esercita il potere sostitutivo anche mediante la nomina di un commissario ad acta per l’adozione degli atti necessari.

     3. La Giunta regionale comunica al Consiglio regionale gli atti relativi all’esercizio del potere sostitutivo.

 

     Art. 105. (Concessione di benefici).

     1. La concessione di qualsiasi beneficio pubblico ad imprese turistiche è subordinata al rispetto da parte delle stesse imprese dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e delle norme previdenziali, contributive e fiscali.

 

     Art. 106. (Clausola valutativa).

     1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell’attuazione della legge e dei risultati ottenuti relativi alla valorizzazione delle risorse turistiche dell’Umbria ed alla qualificazione dell’offerta e dell’accoglienza.

     2. La Giunta regionale trasmette, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al Consiglio regionale una relazione contenente:

     a) l’elenco delle aziende ricettive ammesse a finanziamento, con l’indicazione delle priorità di cui all’articolo 95, la natura e l’importo dei lavori ammessi a contributo, l’ammontare del mutuo concesso a ciascun beneficiario ed i provvedimenti amministrativi adottati dalle Province ai sensi dell’articolo 99;

     b) gli esiti dell’attività di vigilanza e di controllo svolta dai Comuni sulle strutture ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e le professioni turistiche;

     c) i contributi erogati dalle Province alle associazioni Pro-loco.

     3. Ogni due anni, entro il 31 gennaio, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione documentata sui seguenti aspetti:

     a) esiti delle attività e delle iniziative promozionali e loro ricadute sui flussi turistici;

     b) esiti del monitoraggio svolto dalla Commissione per la promozione della qualità, e iniziative intraprese per la qualità dell’accoglienza e il miglioramento dell’offerta turistica.

     4. Tutti i soggetti interessati dalla presente legge sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all’espletamento delle attività previste dal presente articolo.

 

     Art. 107. (Norme transitorie e finali).

     1. Il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi alle Province e ai Comuni, singoli e associati, nonché il trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali avvengono secondo gli strumenti e le procedure di raccordo e di concertazione, nonché con le modalità ed i criteri previsti dalla normativa regionale vigente. Fino all’effettivo trasferimento delle funzioni, i procedimenti relativi alle professioni turistiche e alle attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo in forma professionale e non professionale e alle associazioni pro-loco, sono portati a compimento ai sensi delle norme abrogate dalla presente legge, recanti la disciplina delle rispettive materie, in quanto compatibili [71].

     2. Ai Sistemi turistici locali, riconosciuti ai sensi del regolamento regionale 22 novembre 2002, n. 6, sono erogati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, i finanziamenti assegnati ai sensi dell’articolo 8 del R.R. 6/2002 finalizzati all’attuazione dei programmi approvati dalla Giunta regionale entro il 31 luglio 2005.

     3. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, conferisce l’incarico di Amministratore unico dell’Agenzia di promozione turistica.

     4. L’Amministratore unico dell’Agenzia di promozione turistica adotta le norme regolamentari interne di cui all’articolo 16, comma 5, lettera a), entro centoventi giorni dalla data dell’insediamento.

     5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvede all’acquisizione delle designazioni di cui all’articolo 17, comma 1, per la costituzione del Comitato di concertazione dell’Agenzia di promozione turistica.

     6. Il Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia di promozione turistica nominato ai sensi della L.R. 29/ 2001, rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

     7. Le country house – residenze di campagna, le case e appartamenti per vacanze, le residenze d’epoca e gli esercizi di affittacamere autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, possono continuare l’attività anche in deroga ai criteri fissati dalla presente legge.

     8. Le strutture per le quali è stato richiesto, prima dell’entrata in vigore della presente legge, il titolo abilitativo per la realizzazione di una country house - residenza di campagna possono derogare a quanto previsto all’articolo 30, relativamente al requisito del numero minimo di quattordici posti letto.

     9. Le strutture per le quali è stato richiesto il titolo abilitativo per la realizzazione di case e appartamenti per vacanze e residenze d’epoca prima dell’entrata in vigore della presente legge, applicano la normativa regionale vigente in materia all’entrata in vigore della presente legge.

     10. La validità della classificazione concernente le strutture ricettive di cui all’articolo 49 decorre dal 1 gennaio 2006.

     11. Le strutture ricettive autorizzate all’esercizio dell’attività al momento dell’entrata in vigore della presente legge comunicano al Comune competente la stipula della polizza di responsabilità civile di cui all’articolo 52, comma 2, lettera d) entro il 31 dicembre 2007.

     12. Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali iscritte all’elenco regionale sono iscritte d’ufficio all’elenco provinciale di cui all’articolo 3, comma 3, lettera f) al momento della sua istituzione, in base all’appartenenza territoriale.

     13. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro iscritte all’elenco regionale sono iscritte d’ufficio all’elenco provinciale di cui all’articolo 3, comma 3, lettera g) al momento della sua istituzione, in base alla rappresentanza sul territorio provinciale.

     14. Le guide turistiche iscritte all’elenco regionale sono iscritte d’ufficio all’elenco provinciale di cui all’articolo 3, comma 3, lettera i) al momento della sua istituzione, in base al domicilio professionale.

     15. Gli accompagnatori turistici e i direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo iscritti all’elenco regionale sono iscritti d’ufficio all’elenco provinciale di cui all’articolo 3, comma 3, lettera i) al momento della sua istituzione, in base al domicilio professionale.

     16. Le guide escursionistiche, iscritte all’elenco regionale sono iscritte d’ufficio all’elenco provinciale delle guide ambientali escursionistiche di cui all’articolo 3, comma 3, lettera i) al momento della sua istituzione, in base al domicilio professionale.

     17. Le guide speleologiche ed equestri iscritte agli elenchi regionali delle rispettive professioni sono iscritte d’ufficio all’elenco provinciale delle guide ambientaliescursionistiche di cui all’articolo 3, comma 3, lettera i) al momento della sua istituzione, con l’indicazione delle relative specializzazioni e in base al domicilio professionale.

     18. Gli interpreti turistici, i direttori d’albergo, gli organizzatori professionali di congressi e gli animatori turistici abilitati ai sensi della normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche di cui all’articolo 81, con le modalità previste all’articolo 86, comma 1.

     19. Le strutture ricettive di cui al Titolo II adeguano le proprie strutture, i servizi e le attrezzature ai requisiti fissati dalle tabelle allegate alla presente legge, entro il 31 dicembre 2010.

     20. La Giunta regionale è autorizzata a modificare con propria deliberazione, acquisito il parere della Commissione Consiliare competente per materia, le tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, e O, allegate alla presente legge.

     21. Gli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche, banditi prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono portati a compimento ai sensi della normativa regionale vigente in materia alla data di entrata in vigore della presente legge.

     21 bis. [L’Agenzia di promozione turistica esercita, tra le altre, ‘le attività di promozione tipiche di film commission’] [72].

 

     Art. 108. (Norme regolamentari e atti di indirizzo e coordinamento).

     1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adotta le norme regolamentari di cui all’articolo 6, comma 5.

     2. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adotta le norme regolamentari per la disciplina dell’Osservatorio regionale sul turismo di cui all’articolo 7.

     3. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adotta le norme regolamentari di cui all’articolo 80, comma 3.

     4. La Giunta regionale, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti di cui agli articoli seguenti:

     a) articolo 2, comma 1, lettere d), e), g);

     b) articolo 4, comma 2, lettere e) e f);

     c) articolo 23, comma 7;

     d) articolo 42, comma 2;

     e) articolo 65, comma 2;

     f) articolo 66, comma 4;

     g) articolo 77, comma 7;

     h) articolo 85, comma 2;

     i) articolo 86, commi 1, 2 e 3;

     l) articolo 87, comma 1, lettera e).

     5. La Giunta regionale, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, adotta atti di indirizzo relativi alle modalità di tenuta e all’aggiornamento degli elenchi di cui all’articolo 3, comma 3 e all’articolo 4, comma 2, lettera d).

 

     Art. 109. (Abrogazione di norme).

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate tutte le norme contrarie o incompatibili con la presente legge. Sono abrogate, in particolare, le seguenti leggi:

     a) legge regionale 19 luglio 1972, n. 7;

     b) legge regionale 15 dicembre 1972, n. 28;

     c) legge regionale 23 gennaio 1973, n. 10;

     d) legge regionale 28 gennaio 1974, n. 12;

     e) legge regionale 21 maggio 1974, n. 33;

     f) legge regionale 14 agosto 1974, n. 48;

     g) legge regionale 7 gennaio 1975, n. 2;

     h) legge regionale 25 giugno 1976, n. 25;

     i) legge regionale 11 marzo 1977, n. 14;

     l) legge regionale 27 giugno 1977, n. 30;

     m) legge regionale 17 gennaio 1978, n. 2;

     n) legge regionale 9 marzo 1979, n. 10;

     o) legge regionale 22 giugno 1979, n. 32;

     p) legge regionale 19 dicembre 1979, n. 67;

     q) legge regionale 28 dicembre 1979, n. 73;

     r) legge regionale 26 febbraio 1981, n. 13;

     s) articoli 10 e 11 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 33;

     t) legge regionale 12 agosto 1981, n. 54;

     u) legge regionale 18 dicembre 1981, n. 81;

     v) legge regionale 2 aprile 1982, n. 13;

     z) legge regionale 14 agosto 1986, n. 36;

     aa) legge regionale 13 aprile 1987, n. 20;

     bb) articoli 14 e 15 della legge regionale 14 aprile 1987, n. 23;

     cc) legge regionale 4 luglio 1988, n. 19;

     dd) legge regionale 30 agosto 1988, n. 34;

     ee) legge regionale 14 novembre 1988, n. 43;

     ff) legge regionale 18 gennaio 1989, n. 4;

     gg) legge regionale 18 aprile 1989, n. 11;

     hh) legge regionale 22 giugno 1989, n. 18;

     ii) legge regionale 22 giugno 1989, n. 19;

     ll) legge regionale 22 giugno 1989, n. 20;

     mm) legge regionale 4 aprile 1990, n. 13;

     nn) legge regionale 12 dicembre 1990, n. 44;

     oo) legge regionale 27 gennaio 1993, n. 4;

     pp) legge regionale 22 febbraio 1994, n. 3;

     qq) legge regionale 14 marzo 1994, n. 8;

     rr) legge regionale 12 settembre 1994, n. 33;

     ss) legge regionale 1 aprile 1996, n. 8;

     tt) legge regionale 6 agosto 1997, n. 25 ad eccezione del comma 5 dell’articolo 4;

     uu) legge regionale 29 ottobre 1997, n. 32;

     vv) legge regionale 16 febbraio 1998, n. 5;

     zz) legge regionale 5 marzo 1999, n. 4;

     aaa) legge regionale 5 marzo 1999, n. 5;

     bbb) legge regionale 5 marzo 1999, n. 6;

     ccc) legge regionale 27 ottobre 1999, n. 27;

     ddd) legge regionale 21 gennaio 2000, n. 8;

     eee) legge regionale 31 marzo 2000, n. 33;

     fff) legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2;

     ggg) legge regionale 19 novembre 2001, n. 29;

     hhh) legge regionale 29 ottobre 2003, n. 19.

     2. Sono e restano abrogate le seguenti leggi:

     a) legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5;

     b) legge regionale 17 agosto 1974, n. 51;

     c) legge regionale 29 novembre 1974, n. 63;

     d) legge regionale 26 maggio 1975, n. 35;

     e) legge regionale 22 febbraio 1977, n. 13;

     f) legge regionale 3 novembre 1978, n. 64;

     g) legge regionale 28 dicembre 1979, n. 69;

     h) legge regionale 28 dicembre 1979, n. 71;

     i) legge regionale 20 febbraio 1984, n. 7;

     l) legge regionale 11 maggio 1984, n. 28.

     3. Sono abrogati i seguenti regolamenti:

     a) regolamento regionale 12 luglio 1988, n. 21;

     b) regolamento regionale 1 marzo 1999, n. 2;

     c) regolamento regionale 22 novembre 2002, n. 6;

     d) regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 11.

 

TABELLE

 

     (Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 93 della L.R. 12 luglio 2013, n. 13.

[2] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 28 giugno 2012, n. 10.

[3] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 23 marzo 2012, n. 4.

[5] Lettera abrogata dall'art. 11 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[6] Lettera abrogata dall'art. 12 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[7] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 28 giugno 2012, n. 10.

[8] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 28 giugno 2012, n. 10.

[9] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[10] Capo abrogato dall'art. 12 della L.R. 28 giugno 2012, n. 10.

[11] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 28 giugno 2012, n. 10.

[12] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 28 giugno 2012, n. 10.

[13] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 28 giugno 2012, n. 10.

[14] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 28 giugno 2012, n. 10.

[15] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 28 giugno 2012, n. 10.

[16] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 28 giugno 2012, n. 10.

[17] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 28 giugno 2012, n. 10.

[18] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 28 giugno 2012, n. 10.

[19] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 28 giugno 2012, n. 10.

[20] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[21] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[22] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[23] Articolo così sostituito dall'art. 17 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[24] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[25] Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[26] Articolo inserito dall'art. 20 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[27] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[28] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 28 giugno 2012, n. 10.

[29] Alinea così modificato dall'art. 22 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[30] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[31] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[32] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[33] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[34] Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[35] Comma inserito dall'art. 129 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[36] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[37] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[38] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[39] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[40] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[41] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[42] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[43] Comma inserito dall'art. 27 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[44] Comma così modificato dall'art. 28 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[45] Articolo così sostituito dall'art. 29 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[46] Articolo così sostituito dall'art. 30 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[47] Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[48] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 28 giugno 2012, n. 10.

[49] Comma così modificato dall'art. 32 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[50] Comma così sostituito dall'art. 33 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[51] Comma così modificato dall'art. 34 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[52] Comma abrogato dall'art. 35 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[53] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[54] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[55] Comma così modificato dall'art. 38 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[56] Comma così modificato dall'art. 38 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[57] Comma così modificato dall'art. 38 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[58] Comma così modificato dall'art. 38 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[59] Comma inserito dall'art. 38 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[60] Comma aggiunto dall'art. 39 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[61] Comma così sostituito dall'art. 40 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[62] Alinea così modificato dall'art. 41 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[63] Comma così sostituito dall'art. 41 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[64] Comma così sostituito dall'art. 41 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[65] Comma già modificato dall'art. 41 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 della L.R. 28 giugno 2012, n. 10.

[66] Comma così modificato dall'art. 42 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[67] Articolo abrogato dall'art. 43 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[68] Lettera così modificata dall'art. 10 della L.R. 26 marzo 2008, n. 5.

[69] Comma così sostituito dall'art. 44 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[70] Comma inserito dall'art. 44 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[71] Comma così modificato dall'art. 45 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[72] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 5 marzo 2009, n. 4 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 28 giugno 2012, n. 10.