§ 3.5.44 - L.R. 22 giugno 1989, n. 18.
Norme per la disciplina delle attività professionali di guida escursionistica, guida speleologica e guida equestre.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 turismo e industria alberghiera
Data:22/06/1989
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizione delle attività.
Art. 3.  Licenza per l'esercizio della professione.
Art. 4.  Esenzioni dall'obbligo della licenza.
Art. 5.  Abilitazione tecnico-professionale.
Art. 6.  Corsi di formazione.
Art. 7.  Commissione d'esame.
Art. 8.  Domanda d'esame.
Art. 9.  Prove d'esame.
Art. 10.  Abilitazioni semplificate.
Art. 11.  Ulteriori abilitazioni.
Art. 12.  Attestato di abilitazione.
Art. 13.  Elenchi regionali professionali.
Art. 14.  Compensi professionali.
Art. 15.  Divieti.
Art. 16.  Sanzioni.
Art. 17.  Vigilanza e controllo.
Art. 18.  Sospensione e revoca della licenza.
Art. 19.  Norme transitorie.


§ 3.5.44 - L.R. 22 giugno 1989, n. 18. [1]

Norme per la disciplina delle attività professionali di guida escursionistica, guida speleologica e guida equestre.

(B.U. 28 giugno 1989, n. 26).

 

Art. 1. Finalità.

     1. In attuazione dell'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, «Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica», le presenti norme disciplinano l'esercizio delle professioni di guida escursionistica, di guida speleologica e di guida equestre nella regione dell'Umbria.

 

     Art. 2. Definizione delle attività.

     1. E' guida escursionistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone in escursioni all'aria aperta, anche attraverso tracciati e sentieri prefissati, affrontando difficoltà di percorso non superiori al secondo grado ed assicurando la necessaria assistenza tecnica, al di fuori delle attività disciplinate dalla legge 2 gennaio 1989, n. 6, recante «Ordinamento della professione di guida alpina».

     2. E' guida speleologica chi, per professione, accompagna, persone singole o gruppi di persone nelle esplorazioni di grotte, anfratti sotterranei e cavità naturali, assicurando la necessaria assistenza tecnica e le cognizioni speleologiche nel corso dell'escursione.

     3. E' guida equestre chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone in itinerari, gite o passeggiate a cavallo, assicurando la necessaria assistenza tecnica e fornendo notizie di interesse turistico sui luoghi di transito.

 

     Art. 3. Licenza per l'esercizio della professione.

     1. Le attività professionali di guida escursionistica, di guida speleologica e di guida equestre possono essere esercitate, nel territorio della regione dell'Umbria, subordinatamente al possesso di apposita licenza rilasciata dal Comune in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 19 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.

     2. La licenza viene rilasciata a chi, residente in un comune dell'Umbria, abbia conseguito l'attestato di abilitazione di cui all'articolo 5.

     3. Essa deve contenere:

     a) cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché luogo di residenza dell'interessato;

     b) estremi dell'attestato di abilitazione per l'esercizio della professione;

     c) lingua estera per la quale sia stata eventualmente concessa l'abilitazione.

     4. La licenza è rinnovata annualmente, dietro domanda

dell'interessato, da presentarsi prima della data di scadenza, corredata del certificato medico di idoneità fisica di cui all'articolo 5, lettera f) di data non anteriore a trenta giorni.

     5. Il rilascio di ciascuna licenza, come pure ogni variazione, sospensione e revoca, deve essere immediatamente comunicata dal Comune alla Regione, Ufficio turismo-industria alberghiera.

 

     Art. 4. Esenzioni dall'obbligo della licenza.

     1. E' esentato dall'obbligo di munirsi della licenza:

     a) chi svolge senza compenso le attività di cui alla presente legge in favore di soci ed assistiti degli enti di carattere associativo operanti nel settore del turismo e del tempo libero, ai sensi dell'articolo 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217;

     b) chi svolge attività speleologica, escursionistica o equestre nell'ambito del C.A.I. e della F.I.S.E. ovvero i circoli ed associazioni a carattere sportivo, nell'espletamento delle proprie attività istituzionali, ivi compresa quella di istruzione e tirocinio.

 

     Art. 5. Abilitazione tecnico-professionale.

     1. Il rilascio della licenza da parte del Comune è subordinato al conseguimento della abilitazione tecnica professionale, che viene rilasciata in seguito ad apposita sessione di esami, organizzata periodicamente dalla Regione dell'Umbria, ai sensi della legge regionale 4 luglio 1988, n. 19 e del regolamento regionale 12 luglio 1988, n. 21.

     2. A detta sessione di esami può prendere parte qualsiasi persona in possesso dei seguenti requisiti:

     a) maggiore età;

     b) cittadinanza italiana o di Stato membro della C.E.E.;

     c) godimento dei diritti civili e politici;

     d) titolo di studio di scuola secondaria superiore o equipollente;

     e) attestato di partecipazione, con esito positivo, a corsi di qualificazione in escursionismo, speleologia o equitazione organizzati dagli enti e associazioni nazionali competenti - anche ai sensi dell'articolo 10 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 - ovvero organizzati o riconosciuti dalle Regioni;

     f) idoneità fisica allo svolgimento della specifica professione, attestata da apposito certificato di medico sportivo.

     3. Per i cittadini degli altri Paesi della C.E.E. l'attestato di cui alla lettera e) è sostituito da idonea certificazione di positiva partecipazione a corsi di qualificazione organizzati da enti o associazioni corrispondenti.

     4. La sessione di esami comprende una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio, tesi ad accertare la conoscenza e la padronanza delle tecniche, dei compiti e delle metodologie propri della professione.

     5. La sessione medesima è integrata, facoltativamente, da un colloquio in una o più lingue estere - scelte tra quelle elencate alla lettera c) dell'articolo 4 del regolamento regionale 12 luglio 1988, n. 21 - che ne accerti la padronanza da parte del candidato che ne faccia richiesta all'atto della domanda d'esame.

     6. Le prove d'esame di cui ai commi precedenti sono indette con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 6. Corsi di formazione.

     1. La Regione dell'Umbria, nel quadro delle attività formative annuali di cui alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, può organizzare corsi finalizzati alla formazione di guide escursionistiche, di guide speleologiche e di guide equestri, anche mediante convenzione con associazioni speleologiche, il C.A.I la F.I.S.E. o l'A.N.T.E.

 

     Art. 7. Commissione d'esame.

     1. La commissione esaminatrice per l'accertamento dell'idoneità tecnico-professionale, deputata all'espletamento delle procedure d'esame di cui all'articolo 5, è nominata con deliberazione della Giunta regionale, secondo la composizione prevista dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1988, n. 19, integrata da:

     a) un rappresentante designato dal C.A.I. per le professioni di guida escursionistica e guida speleologica;

     b) un rappresentante designato dall'A.N.T.E. per la professione di guida equestre.

 

     Art. 8. Domanda d'esame.

     1. La domanda di ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui alla presente legge deve essere presentata alla Giunta regionale, Ufficio turismo-industria alberghiera, con le modalità previste dalla legge regionale 4 luglio 1988, n. 19 e dal regolamento regionale 12 luglio 1988, n. 21.

     2. Nella domanda gli aspiranti debbono indicare se intendono essere abilitati anche all'uso professionale di lingue estere.

 

     Art. 9. Prove d'esame.

     1. Le prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida escursionistica vertono rispettivamente sulle seguenti materie:

     Prova scritta:

     compiti e norme di esercizio dell'attività professionale, tecnica professionale, metodologia, orientamento, uso e lettura della cartografia, nozioni di pronto soccorso;

     Prova pratica:

     prova di escursione, unita alla simulazione di un intervento di soccorso;

     Prova orale:

     le materie della prova scritta, nonché storia degli insediamenti umani e nozioni di geologia, ambiente naturale, geografia fisica e turistica, metereologia, organizzazione e legislazione turistica.

     2. Le prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida speleologica vertono rispettivamente sulle seguenti materie:

     Prova scritta:

     compiti e norme di esercizio dell'attività professionale, tecnica professionale, metodologia, orientamento, uso e lettura della cartografia, nozioni di pronto soccorso;

     Prova pratica:

     prova di discesa in cavità unita alla simulazione di un intervento di pronto soccorso;

     Prova orale:

     le materie della prova scritta nonché nozioni di geologia, geografia turistica, speleologia e organizzazione e legislazione turistica.

     3. Le prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida equestre vertono rispettivamente sulle seguenti materie:

     Prova scritta:

     compiti e norme di esercizio dell'attività professionale, tecnica professionale, metodologia, orientamento, uso e lettura della cartografia, tecnica di costruzione degli itinerari, nozioni i pronto soccorso;

     Prova pratica:

     esecuzione di un percorso a cavallo, con adeguate difficoltà tecniche di transito e di accompagnamento;

     Prova orale:

     le materie della prova scritta nonché nozioni elementari di geografia, ecologia e metereologia, nonché di organizzazione e di legislazione turistica.

     4. Per chi intende abilitarsi, in ciascuna delle attività di cui alla presente legge, all'uso professionale di lingue straniere, viene aggiunto il colloquio nelle lingue prescelte.

     5. I candidati che non conseguano l'idoneità in una prova non possono essere ammessi a sostenere la successiva.

     6. L'eventuale esito negativo del colloquio in lingua estera non osta al conseguimento della idoneità finale, ma impedisce solo l'abilitazione all'uso professionale di quella lingua.

     7. L'idoneità finale è il risultato della idoneità in tutte e tre le prove, con la eventuale specificazione - in seguito all'esito del colloquio in lingua estera - della abilitazione all'uso professionale di questa.

 

     Art. 10. Abilitazioni semplificate.

     1. Gli abilitati all'esercizio di ciascuna delle professioni di cui alla presente legge che intendano abilitarsi anche nelle altre due sono ammessi, a domanda, a partecipare alla sessione abilitante con dispensa dalla prova scritta, sostenendo solo la prova pratica ed il colloquio.

     2. Qualora l'abilitato sia già idoneo all'uso professionale di una o più lingue estere, è dispensato dal colloquio nelle medesime, ai fini del conseguimento della relativa abilitazione nelle altre figure professionali.

 

     Art. 11. Ulteriori abilitazioni.

     1. Le guide escursionistiche, le guide speleologiche e le guide equestri che conseguano l'abilitazione senza uso professionale di lingue estere possono, in sessioni successive, estendere l'abilitazione medesima all'uso di queste, chiedendo di sostenere il solo colloquio in una o più lingue.

     2. Parimenti, a professionisti già autorizzati ad usare lingue estere è consentito, in sessioni successive, estendere la propria abilitazione ad altre lingue, chiedendo di sostenere il solo colloquio in una o più di queste.

 

     Art. 12. Attestato di abilitazione.

     1. Sono abilitati all'esercizio delle professioni di cui alla presente legge i candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi dell'articolo 9.

     2. La Giunta regionale, verificata la regolarità del procedimento ed accertato l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai candidati all'atto della presentazione nella domanda, approva con propria deliberazione - da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria - l'elenco degli abilitati.

     3. L'assessore regionale al turismo rilascia all'interessato l'attestato di abilitazione, valido ai fini della concessione della licenza di esercizio da parte del Comune, con l'eventuale indicazione della lingua o delle lingue estere per le quali è stato positivamente sostenuto l'esame.

 

     Art. 13. Elenchi regionali professionali.

     1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1988, n. 19, presso la Regione dell'Umbria, Ufficio turismo-industria alberghiera, sono istituiti gli elenchi regionali delle guide escursionistiche, delle guide speleologiche e delle guide equestri, cui vengono iscritti tutti coloro che, essendo residenti in un comune dell'Umbria, sono in possesso della licenza di cui all'articolo 3.

     2. A tal fine, i Comuni debbono trasmettere alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, l'elenco nominativo delle licenze rilasciate, rinnovate e revocate.

     3. All'atto dell'iscrizione prevista dal primo comma, la Giunta regionale rilascia all'interessato apposito tesserino personale di riconoscimento che deve essere mantenuto in vista dallo stesso sulla propria persona durante l'espletamento dell'attività professionale.

     4. Le guide escursionistiche, le guide speleologiche e le guide equestri eventualmente abilitate all'esercizio della professione in altre regioni che intendano essere iscritti nell'Elenco della Regione dell'Umbria debbono produrre domanda all'Ufficio turismo-industria alberghiera, per la ricognizione della loro qualità.

     5. La domanda deve essere corredata dalla documentazione comprovante il possesso della necessaria licenza per l'esercizio della professione e da un attestato di non iscrizione nell'Elenco della Regione di provenienza .

     6. Gli elenchi regionali professionali sono pubblicati annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.

 

     Art. 14. Compensi professionali.

     1. I compensi per prestazioni di lavoro non subordinati, da applicare per le professioni di cui alla presente legge, sono fissati annualmente dalla Giunta regionale.

 

     Art. 15. Divieti.

     1. E'fatto divieto a chi esercita le attività professionali di cui alla presente legge:

     a) di praticare tariffe difformi da quelle stabilite ai sensi dell'articolo 14;

     b) di offrire servizi ed attività propri di altre figure professionali turistiche.

     2. E' fatto divieto agli operatori, ad imprese, enti e privati che si avvalgono della prestazione di guide escursionistiche, di guida speleologica e di guide equestri di applicare nei loro confronti compensi difformi da quelli determinati ai sensi dell'articolo 14.

     3. E' altresì vietato a chiunque:

     a) di esercitare le attività di cui alla presente legge sprovvisto della licenza di cui all'articolo 3;

     b) di avvalersi delle prestazioni professionali disciplinate dalla presente legge da parte di soggetti non abilitati.

 

     Art. 16. Sanzioni.

     1. Per la violazione dei divieti posti all'articolo 15 vengono comminate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

     a) da L. 500.000 a L. 3.000.000 per le violazioni di cui al primo comma;

     b) da L. 1.000.000 a L. 6.000.000 per le violazioni di cui al secondo e terzo comma.

     2. In caso di recidiva si applica, in sede di ordinanza di ingiunzione, il massimo della sanzione pecuniaria edittale.

 

     Art. 17. Vigilanza e controllo.

     1. La vigilanza e il controllo sulle attività professionali, nonché sull'applicazione delle norme della presente legge sono delegati ai Comuni.

     2. L'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge si effettuano con le modalità e le procedure previste dalle norme regionali vigenti in materia.

     3. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti ai Comuni quale corrispettivo dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo.

 

     Art. 18. Sospensione e revoca della licenza.

     1. Il mancato rinnovo della licenza di cui al quinto comma dell'articolo 3, comporta la sospensione di questa fino alla presentazione della domanda.

     2. La licenza, salvo quanto disposto da norme penali di pubblica sicurezza, può essere sospesa dal Comune che l'ha rilasciata per un periodo da 6 a 12 mesi, ovvero revocata nei seguenti casi:

     a) reiterato inadempimento degli obblighi professionali;

     b) comprovati comportamenti gravemente scorretti nell'esercizio dell'attività professionale consistenti:

     - nel servirsi dell'attività professionale per fini difformi da quelli inerenti alla professione stessa e/o per soddisfare esclusivamente interessi propri;

     - nel tenere atteggiamenti gravemente offensivi verso i turisti;

     - nel non prestare aiuto adeguato al turista in difficoltà o nel tenere comportamenti tali da metterne in pericolo l'incolumità personale;

     c) reiterate violazioni ai divieti previsti all'articolo 15.

     3. La licenza è altresì revocata qualora il titolare perda taluno dei requisiti di cui al secondo comma dell'articolo 3 e al secondo comma dell'art. 5.

 

     Art. 19. Norme transitorie.

     1. Le guide escursionistiche, le guide speleologiche e le guide equestri residenti ed operanti nel territorio della regione dell'Umbria, per ottenere l'attestato di abilitazione debbono

- a pena di decadenza - presentare apposita domanda alla Regione - Ufficio

turismo-industria alberghiera, entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in

vigore della presente legge, indicando eventualmente la lingua o le lingue

estere con cui intendono essere autorizzati ad operare nell'espletamento

della propria attività professionale.

     2. La domanda deve essere corredata da una relazione sull'attività professionale svolta e da idonea documentazione di comprovanza.

     3. Ai fini del conseguimento della abilitazione all'uso delle lingue estere indicate nella domanda, la Giunta regionale - entro 210 giorni dall'entrata in vigore della presente legge - indice una apposita sessione, consistente nel solo colloquio nella lingua o nelle lingue richieste.


[1] Legge abrogata dall'art. 109 della L.R. 27 dicembre 2006, n. 18.