§ 3.8.7 - L.R. 21 ottobre 1981, n. 69 .
Norme sul sistema formativo regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 formazione professionale
Data:21/10/1981
Numero:69


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità. La Regione dell'Umbria, nel quadro dei principi, stabiliti nella legge 21 dicembre 1978, n. 845 e nell'esercizio delle funzioni ad essa trasferite dai DD.P.R. 15 gennaio 1972, n. [...]
Art. 2.  Quadro degli interventi. La Regione organizza il sistema formativo regionale sviluppando le iniziative pubbliche e rispettando la molteplicità delle proposte formative, in particolare promuovendo e [...]
Art. 3.  Funzioni di programmazione della Regione. Le funzioni di programmazione del sistema formativo regionale concernono l'elaborazione e l'approvazione di programmi pluriennali e piani attuativi annuali [...]
Art. 4.  Programma pluriennale. La Giunta regionale, con il concorso delle Province, sentita la commissione regionale per l'impiego di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675, nonché tenuto conto delle [...]
Art. 5.  Trasferimento delle funzioni amministrative. Le funzioni amministrative relative all'organizzazione, gestione e vigilanza degli interventi di formazione, orientamento professionale, promozione [...]
Art. 6.  Competenze della Regione. Sono di competenza della Regione tutti gli adempimenti ad essa riferiti dalla normativa comunitaria e statale, ed in particolare le funzioni concernenti:
Art. 7.  Piano attuativo annuale delle attività di formazione professionale. 1. Ciascuna provincia, nel rispetto del programma pluriennale e degli indirizzi di cui al primo comma, lettere d) e m), e [...]
Art. 8.  Modalità di attuazione delle attività di formazione professionale. L'attuazione delle attività di formazione professionale comprese nel piano attuativo annuale, spetta alla Regione o alle Province, [...]
Art. 9.  Corsi di enti pubblici riconosciuti e non finanziati. Possono ottenere l'inserimento nel piano attuativo annuale provinciale, che comporta di diritto il riconoscimento da parte della Regione, corsi [...]
Art. 10.  Assenso per attività formative volontarie. L'assenso agli Enti pubblici per lo svolgimento delle attività volontarie di formazione professionale di cui all'art. 41, ultimo comma, del D.P.R. 24 [...]
Art. 11.  Corsi privati riconosciuti e non finanziati. 1. Possono ottenere l'inserimento nel piano attuativo annuale provinciale, che comporta di diritto il riconoscimento da parte della Regione, corsi di [...]
Art. 12.  Programmazione didattica. Gli indirizzi della programmazione didattica, in conformità a quanto stabilito dall'art. 7 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, devono contenere la tipologia specifica, la [...]
Art. 13.  (Esperienze di formazione in contesto lavorativo - Tirocini)
Art. 14.  Prove finali e attestati.
Art. 15.  Diritti degli allievi. Alle iniziative di formazione professionale sono ammessi tutti i cittadini italiani e comunitari nonché extracomunitari di cui alla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e alla [...]
Art. 16.  Controllo sociale delle attività. Il controllo sociale della gestione delle attività di formazione professionale di norma è assicurato da parte di ciascun ente gestore attraverso la costituzione di [...]
Art. 17.  Modifica profili professionali del contingente del personale per la formazione professionale. 1. Il mutamento del profilo professionale, nell'ambito della stessa qualifica funzionale, è consentito, [...]
Art. 18.  Prestazioni professionali. Qualora gli interventi di formazione professionale prevedano l'insegnamento di specifiche materie richiedenti particolare esperienza o specializzazione [...]
Art. 19.  Integrazione e sostituzione tabella allegata alla legge regionale 13 gennaio 1990, n. 1. 1. La tabella C, allegata alla legge regionale 13 gennaio 1990, n. 1, è integrata con i profili professionali [...]
Art. 19 bis.  Personale docente. 1. Per lo svolgimento delle attività formative, le Province, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, si avvalgono di personale docente del ruolo regionale assegnato [...]
Art. 19 ter.  Diversa utilizzazione del personale docente. 1. La Regione e le Province utilizzano il personale docente della formazione professionale, prioritariamente per le attività didattiche connesse con [...]
Art. 19 quater.  Contingente organico della formazione professionale. 1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, determina, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale [...]
Art. 19 quinquies . Graduatorie provinciali. 1. In relazione alle sole esigenze didattiche non soddisfatte attraverso l'utilizzazione delle professionalità del personale di cui all'art. 19/bis, le Province [...]
Art. 19 sexies.  Aggiornamento ricorrente degli operatori della formazione professionale. 1. Tutti gli operatori della formazione professionale sono tenuti a partecipare alle iniziative di aggiornamento ricorrente [...]
Art. 20.  Commissione per la gestione delle graduatorie del personale. (Abrogato).
Art. 21.  Piano attuativo annuale degli interventi per l'orientamento professionale. 1. Il piano attuativo annuale regionale delle attività di orientamento professionale contiene le iniziative di cui all'art. [...]
Art. 22.  Modalità di attuazione. 1. I servizi e gli interventi per l'orientamento professionale, sono organizzati e attuati dalle Province anche in collaborazione con i Comuni.
Art. 23.  Piano attuativo annuale degli interventi di promozione educativa ed educazione permanente. 1. Le iniziative di promozione educativa ed educazione permanente della popolazione, di cui all'art. 2, [...]
Art. 24.  Attuazione delle iniziative. 1. Per l'attuazione delle attività di promozione educativa ed educazione permanente, i soggetti di cui all'art. 8, primo comma, possono avvalersi di soggetti pubblici e [...]
Art. 25.  1. L'art. 11 trova applicazione a partire dal piano attuativo annuale relativo all'anno 1992. Fino a tale data continua ad applicarsi l'art. 11 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, secondo [...]
Art. 26.  1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione approva il regolamento per l'attuazione della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, così come modificata dalla [...]
Art. 27.  Norma finanziaria. 1. Al presumibile onere annuo di lire 91 milioni, previsto per le disposizioni di cui all'art. 19/quater, inserito nel testo dell'art. 19 della presente legge, si farà fronte, per [...]
Art. 28.  Abrogazioni e rinvii. Sono abrogate le leggi regionali 25 agosto 1978, n. 47; 31 maggio 1977, n. 23; 4 marzo 1980, n. 16.


§ 3.8.7 - L.R. 21 ottobre 1981, n. 69 [1].

Norme sul sistema formativo regionale.

(B.U. n. 58 del 26 ottobre 1981).

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto e finalità. La Regione dell'Umbria, nel quadro dei principi, stabiliti nella legge 21 dicembre 1978, n. 845 e nell'esercizio delle funzioni ad essa trasferite dai DD.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10 e 24 luglio 1977, n. 616, organizza e disciplina con la presente legge le attività di formazione e di orientamento professionale e le iniziative rivolte all'educazione permanente della popolazione, quali settori di intervento di un unitario sistema formativo regionale.

     Il sistema formativo regionale, volto al fine primario di assicurare la libera circolazione professionale e lavorativa nell'ambito della CEE:

     a) favorisce la crescita civile, culturale e professionale dei cittadini italiani, nonché stranieri, comunitari ed extra-comunitari, dimoranti nel territorio regionale per motivi di lavoro o di studio, promuove la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna e realizza, anche attraverso forme di integrazione con il sistema scolastico, la diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche ad essa necessarie;

     b) è un servizio di interesse pubblico, che opera nel quadro della programmazione regionale come strumento collegato all'evoluzione dell'occupazione, dei bisogni formativi e dell'organizzazione del lavoro, nei settori pubblici e privati produttivi di beni e servizi, al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto al lavoro e alla sua libera scelta;

     c) è inoltre un servizio con cui la pubblica amministrazione eleva la capacità professionale dei suoi operatori attraverso iniziative di formazione continua che, prima e dopo l'accesso al posto di lavoro, consentono l'adeguamento della professionalità all'evoluzione della domanda sociale dei servizi.

 

     Art. 2. Quadro degli interventi. La Regione organizza il sistema formativo regionale sviluppando le iniziative pubbliche e rispettando la molteplicità delle proposte formative, in particolare promuovendo e coordinando:

     a) attività e servizi di documentazione, aggiornamento, studio, progettazione e sperimentazione nella materia disciplinata dalla presente legge;

     a/bis) attività tese a rimuovere le discriminazioni dirette ed indirette che possono di fatto ostacolare la realizzazione di pari opportunità tra i sessi negli ambiti riferibili alla materia disciplinata dalla presente legge;

     b) interventi diretti alla qualificazione, riqualificazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione dei lavoratori dipendenti e autonomi di ogni settore occupazionale e ad ogni livello tecnico- professionale, ivi compresi gli interventi specificati nell'art. 36 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e quelli di competenza regionale previsti dalle leggi dello Stato per l'acquisizione dell'abilitazione all'esercizio di specifiche attività professionali, non finalizzati al conseguimento di un titolo di studio o di diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o post-universitaria, nonché interventi diretti all'aggiornamento imprenditoriale;

     c) interventi e iniziative collegati alle esigenze di riequilibrio socio-economico della regione connesse in particolare a prolungati periodi di trattamento straordinario di integrazione salariale, o a fenomeni di mobilità e di riconversione di manodopera, di ristrutturazione o creazione di posti di lavoro, o di rientro di lavoratori emigrati o connessi alla presenza di lavoratori immigrati, comunitari ed extra-comunitari, anche quando essi siano realizzati con il concorso finanziario della Comunità economica europea;

     d) interventi per la qualificazione, la specializzazione e la prima occupazione degli iscritti alle liste di collocamento che abbiano assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti, che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria superiore o di laurea ovvero non abbiano concluso gli studi medi-superiori o universitari e che non posseggano qualifiche professionali adeguate a concrete offerte di impiego;

     e) iniziative di sperimentazione di modalità di formazione concordate con le competenti autorità scolastiche e con l'I.R.R.S.A.E., strutturate secondo un modello di interazione e integrazione tra il sistema scolastico e quello professionale, al fine di far conseguire agli studenti dei trienni della scuola secondaria superiore, con il concorso integrato della scuola e dei servizi o delle altre strutture messe a disposizione dalla Regione, competenze di professionalità di base suscettibili di ulteriore specializzazione, attraverso corsi brevi, attinenti ai settori lavorativi ove si verifichi il fabbisogno; nonché iniziative di sperimentazione di uscite dal biennio (o dai bienni) della scuola secondaria statale in corsi brevi di formazione professionale, e di successivi rientri nel sistema scolastico, con utilizzazione dei crediti formativi, in collaborazione con gli organi statali e secondo le modalità previste dall'ordinamento scolastico;

     f) iniziative per la professionalizzazione dei disabili e dei disadattati e la loro ulteriore integrazione od il rientro nel sistema scolastico, anche mediante interventi di assistenza psichica, tecnica e sanitaria e opportuni adattamenti della didattica e della situazione organizzativa ed operativa, da realizzarsi con il concorso degli Enti locali, della scuola, delle strutture socio-sanitarie, nonchè di cooperative, imprese o aziende artigiane;

     g) attività di formazione professionale dei detenuti, favorendone l'inserimento negli interventi formativi ordinari, in collaborazione e d'intesa con i competenti organi del Ministero di grazia e giustizia;

     h) iniziative per la formazione e l'aggiornamento ricorrente secondo obiettivi e metodologie comuni dei dipendenti della Regione e degli Enti locali, nonché del personale impiegato nei diversi settori di intervento e nei diversi livelli di professionalità di cui alla presente legge, nel rispetto delle diverse proposte formative previste dalla programmazione regionale;

     i) iniziative e servizi per l'orientamento professionale della popolazione, finalizzati a una scelta autonoma e consapevole per il primo inserimento nell'attività lavorativa, nonché alla mobilità, all'interno del mercato del lavoro, dei lavoratori occupati e all'inserimento dei lavoratori immigrati o rientrati dall'emigrazione;

     l) interventi, campagne e sperimentazioni di promozione educativa e di educazione permanente della popolazione, finalizzati all'acquisizione di conoscenze utili a un più consapevole inserimento del cittadino nella vita sociale ed al miglioramento delle sue capacità professionali.

 

     Art. 3. Funzioni di programmazione della Regione. Le funzioni di programmazione del sistema formativo regionale concernono l'elaborazione e l'approvazione di programmi pluriennali e piani attuativi annuali degli interventi di cui al precedente articolo.

     Le funzioni di programmazione sono esercitate nel quadro delle politiche comunitarie, degli obiettivi della programmazione nazionale e del piano regionale di sviluppo e tenuto conto dei dati relativi all'evoluzione territoriale del mercato del lavoro e dei bisogni formativi, rilevati permanentemente dall'Osservatorio regionale del mercato del lavoro e delle professioni, di cui all'art. 1 della legge regionale 1 settembre 1988, n. 40, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma terzo, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in collaborazione con le strutture del Ministero del lavoro.

     Le funzioni di programmazione sono altresì esercitate tenuto conto degli andamenti della scolarizzazione ed in coerenza con il sistema scolastico generale, quale risulta dalle leggi statali, dagli orientamenti di riforma e dalle esperienze di sperimentazione in atto.

     Per quanto concerne, in particolare, la formazione continua degli operatori socio-sanitari e l'aggiornamento professionale del personale del servizio sanitario, nonché l'educazione sanitaria della popolazione, le funzioni di programmazione sono esercitate nel rispetto delle indicazioni del piano sanitario regionale.

     Nella programmazione e pianificazione degli interventi, si tiene conto degli specifici fabbisogni di formazione dei lavoratori autonomi in relazione alla natura familiare, associativa e cooperativistica dell'impresa nonché degli specifici bisogni di formazione di soci di cooperative.

     Gli interventi a favore dei lavoratori agricoli sono programmati tenuto conto delle esigenze emergenti dalle speciali caratteristiche e dalla stagionalità dei cicli produttivi, in collegamento con la programmazione unitaria dei servizi di sviluppo agricolo, e con il concorso dell'Ente di sviluppo agricolo nell'Umbria.

     Nella fase di elaborazione delle proposte di programma e di piano attuativo degli interventi la Regione, attraverso l'osservatorio di cui al precedente secondo comma, promuove la collaborazione e lo scambio di dati con gli Uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con gli Uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione, con i Distretti scolastici, con gli Enti locali, le Camere di commercio, con gli Enti previdenziali e assicurativi, nonché con le Organizzazioni dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei datori di lavoro e del Movimento cooperativo maggiormente rappresentative, con il Centro per la realizzazione della parità e delle pari opportunità tra uomo e donna, con gli ordini professionali e con gli Enti e le Associazioni con finalità formative e sociali.

 

     Art. 4. Programma pluriennale. La Giunta regionale, con il concorso delle Province, sentita la commissione regionale per l'impiego di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675, nonché tenuto conto delle indicazioni dei soggetti individuati dall'ultimo comma dell'art. 3, predispone il programma pluriennale delle attività formative, nel quale sono contenuti:

     a) gli obiettivi generali da conseguire, in relazione al carattere unitario e intersettoriale del sistema formativo;

     b) le priorità degli interventi, riferite alle esigenze di sviluppo e di riequilibrio socio-economico indicate dalla programmazione regionale, con le relative previsioni finanziarie;

     c) gli indirizzi della programmazione didattica in materia di formazione e orientamento professionale e i campi di iniziativa in materia di educazione permanente;

     d) i criteri e le modalità per la formulazione dei piani attuativi annuali;

     e) gli investimenti per la costruzione, l'adeguamento o la trasformazione di strutture per le attività di cui alla presente legge, e per dotarle di idonee attrezzature;

     f) gli orientamenti ed i contenuti generali delle normative per la gestione dei corsi e delle altre iniziative;

     g) i requisiti, le modalità, i contenuti e le procedure di finanziamento delle convenzioni previste dagli artt. 8 e 13;

     h) la tipologia e la durata dei corsi, i requisiti e le modalità per l'iscrizione e la frequenza;

     i) i criteri e le procedure per il finanziamento, la rendicontazione e la gestione amministrativa delle attività;

     l) gli indirizzi per la riqualificazione e l'utilizzazione del personale del contingente della formazione professionale;

     m) le aree di intervento di interesse regionale all'interno delle quali collocare le attività formative, di orientamento professionale, di promozione educativa e di educazione permanente, di competenza della Regione.

     Il programma dispone per il periodo corrispondente a quello del bilancio pluriennale ed assume come riferimento finanziario le sue disponibilità.

     Il programma pluriennale è approvato dai Consiglio regionale ed è attuato ed aggiornato mediante i piani attuativi annuali di cui agli artt. 7, 21 e 23 della presente legge.

     La Giunta regionale propone annualmente al Consiglio regionale gli eventuali aggiornamenti del programma pluriennale e gli indirizzi integrativi o modificativi di quelli di cui alla lettera d).

 

     Art. 5. Trasferimento delle funzioni amministrative. Le funzioni amministrative relative all'organizzazione, gestione e vigilanza degli interventi di formazione, orientamento professionale, promozione educativa ed educazione permanente, sono trasferite alle Province ad eccezione di quelle di cui alla lettera m) dell'art. 4 [2].

     Le funzioni relative all'organizzazione e alla gestione degli interventi di formazione degli operatori socio-sanitari e di educazione sanitaria della popolazione sono esercitate dai Comuni, per mezzo delle Unità sanitarie locali.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 6. Competenze della Regione. Sono di competenza della Regione tutti gli adempimenti ad essa riferiti dalla normativa comunitaria e statale, ed in particolare le funzioni concernenti:

     a) i rapporti con i competenti Organi centrali e periferici dello Stato;

     b) la presentazione e l'autorizzazione alla presentazione agli Organi della CEE, tramite i competenti Ministeri, dei progetti di formazione per i quali sia previsto il contributo o l'integrazione dei fondi comunitari;

     c) la vigilanza e il controllo a campione sulla realizzazione dei piani attuativi annuali. In questo ambito le Province collaborano con la Regione nell'espletamento dell'attività di vigilanza sui soggetti con esse convenzionati e su tutta l'attività formativa espletata nell'ambito del territorio di competenza.

     La Regione può realizzare direttamente, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, iniziative di rilevante interesse che non risultino realizzabili da parte degli Enti delegati, nonché attività e servizi di documentazione, studio, progettazione, sperimentazione e aggiornamento finalizzati al coordinamento degli interventi di cui all'art. 2 della presente legge.

     La Giunta regionale, in stretto raccordo con gli enti delegati, promuove, nell'ambito del programma pluriennale, attività sperimentali tese alla migliore definizione organizzativa e didattica da realizzare attraverso la istituzione di nuove strutture formative o l'adeguamento di quelle esistenti, ed al perseguimento di forme di integrazione tra il sistema formativo, l'attività scolastica e le imprese, nel rispetto degli artt. 10 e 11 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

 

TITOLO II

Attività di formazione professionale

 

     Art. 7. Piano attuativo annuale delle attività di formazione professionale. 1. Ciascuna provincia, nel rispetto del programma pluriennale e degli indirizzi di cui al primo comma, lettere d) e m), e all'ultimo comma dell'art. 4, nonché sulla base delle indicazioni dei soggetti di cui all'ultimo comma dell'art. 3, adotta il piano attuativo annuale provinciale delle attività di formazione professionale da svolgersi nell'ambito territoriale di competenza, sulla base del quale la Giunta regionale approva il piano attuativo annuale regionale.

     2. Il piano attuativo annuale provinciale delle attività di formazione professionale è inoltrato alla Giunta regionale entro i termini stabiliti anno per anno, con deliberazione della Giunta stessa da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, sulla base delle esigenze connesse agli adempimenti nazionali e comunitari.

     3. I piani attuativi provinciali devono indicare, in ordine di priorità, tutti gli interventi di formazione professionale da realizzarsi nel successivo anno formativo, ivi compresi quelli per i quali sia previsto il contributo o l'integrazione dei fondi comunitari; essi contemplano inoltre le iniziative di aggiornamento e riqualificazione riservate agli operatori del sistema formativo, con particolare riferimento ad eventuali processi di mobilità, da realizzarsi anche nel rispetto degli accordi nazionali di categoria recepiti dalla Regione.

     4. La Giunta regionale può rinviare i piani attuativi provinciali alle rispettive Province, ai fini di un riesame relativo a singole osservazioni da essa formulate in merito alla mancata coerenza con gli indirizzi di cui all'art. 4, primo comma, lettera d), e all'ultimo comma.

     5. Il piano attuativo, con le necessarie modifiche, deve essere riadottato nel termine di trenta giorni dalla richiesta di riesame e, in mancanza di adeguamento, provvede la Giunta regionale d'ufficio.

     6. Per ciascun intervento devono essere specificati:

     a) gli obiettivi, il comparto produttivo, le fasce di qualificazione cui è finalizzato;

     b) la tipologia e la durata dei corsi;

     c) il soggetto titolare dell'attività formativa, specificando se trattasi di attività direttamente gestita o da realizzare in convenzione ai sensi dell'art. 8;

     d) la quantità e le caratteristiche dell'utenza e la previsione di spesa complessiva.

     7. Il piano attuativo annuale regionale, approvato dalla Giunta, contiene i piani attuativi annuali provinciali, nonché le iniziative di cui all'art. 4, primo comma, lettera m).

     8. Il piano attuativo annuale regionale indica altresì le iniziative di aggiornamento e riqualificazione riservate agli operatori del sistema formativo, con particolare riferimento ad eventuali processi di mobilità.

     9. Il piano attuativo annuale regionale:

     a) indica le iniziative da attuare direttamente ai sensi dell'art. 6, secondo comma;

     b) contiene i piani attuativi provinciali, di cui costituisce approvazione;

     c) determina i finanziamenti per la costruzione, l'adeguamento o la trasformazione di strutture pubbliche e l'acquisizione di attrezzature per la formazione professionale;

     d) individua la quota della somma complessiva da riservare per la realizzazione di eventuali interventi urgenti, non prevedibili al momento dell'approvazione del piano attuativo;

     e) definisce l'ammontare dei contributi da erogarsi alle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative, sulla base di specifici progetti di attività di promozione inerenti la formazione professionale, correlati alle esigenze di programmazione e coordinamento della Regione;

     f) definisce l'ammontare dei contributi da erogarsi alle associazioni regionali ed agli altri enti e organismi che concorrono alla realizzazione degli obiettivi indicati nel piano attuativo annuale.

     10. Il piano attuativo annuale regionale ripartisce i finanziamenti tra gli interventi.

     11. Il piano attuativo annuale regionale contiene l'elencazione degli interventi di formazione professionale approvati, con l'indicazione, per ciascuno di essi, degli elementi di cui al comma sesto ed il relativo finanziamento.

     12. Il piano attuativo annuale regionale, approvato dalla Giunta, è trasmesso al Consiglio regionale, unitamente ad una relazione sullo stato di attuazione del programma pluriennale.

     13. La Giunta regionale, al fine di verificare, alla luce della normativa comunitaria e statale, il pieno utilizzo delle risorse assegnate all'attività formativa, opera, ogni tre mesi, un accertamento sull'effettivo avvio degli interventi programmati.

     14. In caso di un accertato mancato avvio di un intervento programmato, la Giunta regionale, a seguito delle verifiche di cui al comma precedente, assegna un termine per provvedere a tal fine, trascorso il quale procede in via surrogatoria ad attivare l'intervento stesso od altro sostitutivo.

 

     Art. 8. Modalità di attuazione delle attività di formazione professionale. L'attuazione delle attività di formazione professionale comprese nel piano attuativo annuale, spetta alla Regione o alle Province, secondo le rispettive competenze.

     Ai fini di cui al primo comma la Regione e le Province possono avvalersi, mediante convenzione, del concorso dell'Università, delle Scuole statali, degli Enti regionali o di altri Enti od Istituti specializzati, possono prendere altresì accordi e stipulare convenzioni con imprese e loro consorzi per assicurarsi le prestazioni di personale particolarmente specializzato, nonché per la realizzazione, mediante loro attrezzature e servizi, di periodi di tirocinio pratico o di specifiche esperienze operative, purché non finalizzati a scopi di produzione aziendale o alla commercializzazione degli eventuali manufatti.

     Per la realizzazione delle attività formative, i soggetti di cui al primo comma, utilizzano le strutture pubbliche esistenti ed operano, ove necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale. Per le esigenze non soddisfatte, si avvalgono mediante convenzione, delle strutture di enti, associazioni e centri privati, con particolare riguardo a quelli che siano emanazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative, sul piano nazionale, dei lavoratori dipendenti o autonomi, degli imprenditori ovvero dei movimenti associativi di carattere cooperativo o con finalità formative e sociali, ed i quali concorrono alla realizzazione delle finalità della programmazione regionale in materia di formazione professionale.

     Per essere ammessi alla stipula delle convenzioni, i soggetti privati di cui al precedente comma devono possedere i seguenti requisiti e rispondere alle seguenti condizioni:

     1) avere come fine la formazione professionale;

     2) disporre di strutture, capacità organizzative e attrezzature idonee;

     3) non perseguire scopi di lucro;

     4) garantire il controllo sociale delle attività;

     5) Applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria, avvalendosi ove possibile, di quello ricompreso nelle graduatorie di cui all'art. 19/quinquies;

     6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività;

     7) accettare il controllo della Regione anche mediante ispezioni sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati e sull'applicazione della convenzione;

     8) garantire i diritti degli allievi ai sensi del successivo art. 15.

     I soggetti di cui al primo comma, possono stipulare convenzioni con imprese o loro consorzi, ai sensi dell'art. 5, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

     Nell'ambito dell'attuazione degli interventi formativi, i soggetti privati, d'intesa con la Regione, potranno accedere mediante convenzione alle strutture, ai servizi e alle attrezzature dell'Università, di scuole, di Enti od Istituti specializzati, ovvero di imprese e loro consorzi.

 

     Art. 9. Corsi di enti pubblici riconosciuti e non finanziati. Possono ottenere l'inserimento nel piano attuativo annuale provinciale, che comporta di diritto il riconoscimento da parte della Regione, corsi di formazione professionale, finanziati, organizzati e gestiti da enti pubblici, in possesso dei requisiti e alle condizioni di cui all'art. 8, quarto comma, punti 2 e 4 della presente legge, purché conformi agli indirizzi della programmazione regionale.

     I soggetti interessati entro il termine stabilito annualmente dalla Provincia competente, per il successivo anno formativo, devono avanzare richiesta indicando, per ciascun corso, gli elementi previsti al terzo comma dell'art. 7, nonché l'ammontare della retta eventualmente richiesta agli allievi, i requisiti di ammissione e quelli del personale insegnante.

     I corsi riconosciuti si concludono secondo le modalità di cui al successivo art. 14.

     La Provincia può disporre con provvedimento motivato la revoca del riconoscimento qualora rilevi il venire meno dei requisiti richiesti o irregolarità nello svolgimento delle attività formative.

 

     Art. 10. Assenso per attività formative volontarie. L'assenso agli Enti pubblici per lo svolgimento delle attività volontarie di formazione professionale di cui all'art. 41, ultimo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è concesso dalla Provincia competente su richiesta degli Enti interessati, con le stesse procedure e alle condizioni previste nel precedente articolo.

 

     Art. 11. Corsi privati riconosciuti e non finanziati. 1. Possono ottenere l'inserimento nel piano attuativo annuale provinciale, che comporta di diritto il riconoscimento da parte della Regione, corsi di formazione professionale, finanziati, organizzati e gestiti da soggetti privati, in possesso dei requisiti e alle condizioni di cui all'art. 8, quarto comma, punti 2 e 4 della presente legge, purché conformi agli indirizzi della programmazione regionale.

     2. Le proposte per il riconoscimento debbono essere trasmesse alle Amministrazioni provinciali competenti, secondo le modalità e nei termini dalle stesse disciplinati.

     3. L'inserimento è accordato, sulla base della valutazione delle proposte formative, concernente in particolare:

     a) le finalità e le motivazioni dell'iniziativa;

     b) le modalità per l'ammissione degli allievi;

     c) i programmi e contenuti didattici, i profili professionali, la durata e gli orari dei corsi;

     d) gli elementi inerenti il personale docente e amministrativo preposto ai corsi, con particolare riguardo al possesso dei requisiti professionali relativi agli incarichi, riferiti ai singoli corsi, nonché al rispetto delle norme contrattuali vigenti;

     e) le assicurazioni stipulate a favore degli allievi;

     f) le strutture e le attrezzature impiegate con planimetria dei locali e dichiarazione attestante la rispondenza degli stessi alle norme di igiene e sicurezza;

     g) il numero degli iscritti, nonchè i limiti minimi e massimi d'iscrizione per ciascun corso;

     h) le previsioni di spesa, le quote d'iscrizione e altro onere a carico dei partecipanti, nonché i mezzi finanziari previsti per la copertura dei costi.

     4. I corsi privati riconosciuti si concludono secondo le modalità di cui all'art. 14.

     5. I soggetti proponenti debbono impegnarsi a sottostare al controllo da parte delle amministrazioni competenti, che può effettuarsi anche mediante ispezioni.

     6. Le Amministrazioni provinciali possono disporre, con provvedimento motivato, la revoca del riconoscimento, qualora rilevino il venir meno dei requisiti richiesti o la mancata attuazione, anche parziale, della proposta formativa oggetto del riconoscimento stesso.

 

     Art. 12. Programmazione didattica. Gli indirizzi della programmazione didattica, in conformità a quanto stabilito dall'art. 7 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, devono contenere la tipologia specifica, la durata, le modalità di organizzazione e di conclusione dei corsi, nonché una proposta metodologica per la progettazione didattica degli stessi tale da consentire in un ambito interdisciplinare, e nel rispetto della molteplicità degli indirizzi educativi, l'unitarietà tra contenuti tecnologici, scientifici e culturali.

     La progettazione didattica del singolo intervento formativo dovrà conformarsi a criteri di polivalenza nell'ambito della fascia di mansioni interessata ed adattarsi alle diverse situazioni ed esigenze territoriali, tenendo conto dei livelli scolastici di partenza, dell'esperienza professionale degli allievi, nonché dei risultati della sperimentazione formativa già applicata.

     I criteri e le direttive in ordine alle tipologie ed alla organizzazione tecnico-didattica dei corsi di formazione professionale sono stabiliti dal programma pluriennale di cui all'art. 4.

 

     Art. 13. (Esperienze di formazione in contesto lavorativo - Tirocini) [4]

     1. La Regione promuove tirocini rivolti a coloro che hanno assolto l'obbligo di istruzione ai sensi della normativa vigente. Per tirocinio si intende qualsiasi esperienza di formazione, anche diversamente denominata, svolta nell'ambito di un contesto lavorativo presso soggetti pubblici o privati che non si configura come rapporto di lavoro.

     2. I tirocini si distinguono in:

a) curriculari: esperienze previste all'interno di percorsi formali di istruzione o formazione;

b) extracurriculari: esperienze di formazione in situazione di lavoro finalizzate all'orientamento delle scelte occupazionali.

     3. La Giunta regionale, al fine di migliorare la qualità dei tirocini e contrastare l'uso distorto degli stessi, definisce con proprio atto, nel rispetto delle Linee guida in materia di tirocini adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 34 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), i criteri e le modalità per l'attuazione dei tirocini extracurriculari, stabilendo in particolare:

a) la durata dei tirocini anche in relazione alle specificità del tirocinante;

b) le modalità di attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite;

c) i requisiti che i soggetti pubblici e privati, promotori e attuatori dei tirocini, devono possedere al fine di fornire idonee garanzie di qualità;

d) un sistema di monitoraggio e valutazione dei tirocini per favorire la costruzione di percorsi efficaci di politiche attive del lavoro.

     4. La Giunta regionale, con proprio atto, individua, altresì, i soggetti pubblici e privati promotori e attuatori dei tirocini, in possesso dei requisiti di cui al comma 3, lett. c).

 

     Art. 14. Prove finali e attestati.

     Agli allievi che abbiano partecipato regolarmente ai corsi inseriti nel piano attuativo annuale viene rilasciato un attestato di frequenza.

     I corsi diretti al conseguimento di qualifiche, specializzazioni o abilitazioni professionali si concludono tramite prove finali dirette all'accertamento dell'idoneità degli allievi ammessi a sostenerle, da svolgersi in conformità con i programmi e gli ordinamenti didattici dei corsi e con le disposizioni di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 18, primo comma, lett. a) della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dell'art. 6, lett. q) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e di ogni altra analoga normativa statale di settore.

     Le prove finali si svolgono di fronte ad una commissione esaminatrice nominata dai soggetti di cui all'art. 8, primo comma, secondo le norme del regolamento di attuazione della presente legge, in modo che sia assicurata comunque la presenza di almeno un rappresentante della Regione [5].

     Agli allievi che abbiano superato le prove finali è rilasciato dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato un attestato di qualifica o specializzazione, o un titolo di abilitazione professionale, validi ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , nonché per l'esercizio delle professioni previste dalla legislazione regionale di settore nel rispetto delle norme di legge dello Stato.

     I titoli di cui al precedente comma sono altresì validi, ai sensi dell'art. 11, primo comma, della legge n. 845 del 21 dicembre 1978, ai fini della facoltà di accesso alle diverse classi della scuola secondaria superiore secondo le modalità previste da relativo ordinamento e costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.

     La Regione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di collocamento, procede all'assunzione delle necessarie iniziative nei confronti degli organi competenti ai fini del riconoscimento degli attestati conseguiti all'estero da lavoratori italiani rientrati dall'emigrazione e dell'eventuale loro equiparazione alle qualifiche riconosciute nell'ordinamento nazionale.

 

     Art. 15. Diritti degli allievi. Alle iniziative di formazione professionale sono ammessi tutti i cittadini italiani e comunitari nonché extracomunitari di cui alla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e alla legislazione regionale di attuazione e gli stranieri ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti, in possesso dei requisiti specificati per ciascun tipo di intervento e nei limiti dei posti disponibili.

     L'accesso ai corsi per i quali sia prevista una limitazione delle iscrizioni è determinato sulla base di una graduatoria degli aspiranti, predisposta dal soggetto attuatore dell'iniziativa formativa secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione della presente legge.

     L'iscrizione e la frequenza ai corsi e ad ogni altra attività formativa, salvo i corsi di cui ai precedenti artt. 9, 10 e 11, sono gratuiti; ai partecipanti sono forniti tutti gli strumenti e i materiali didattici necessari per lo svolgimento dell'attività formativa e sono altresì erogati, compatibilmente con le risorse disponibili, i servizi previsti dall'art. 3 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77.

     Il piano attuativo annuale determina i casi e le modalità con cui potranno essere attribuite agli allievi particolari provvidenze o indennità di frequenza.

     Ai partecipanti è inoltre garantita l'assicurazione contro gli infortuni che si verifichino durante lo svolgimento delle attività didattiche, culturali o ricreative connesse all'esperienza formativa.

     I contenuti dei diversi tipi di corso e le modalità di accesso ai corsi stessi sono determinati in modo da impedire qualsiasi forma di discriminazione tra gli allievi, basata sul sesso.

     Per gli allievi privi del titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico, gli enti gestori assumono tutte e iniziative idonee a favorire la necessaria integrazione con le attività didattiche da attuarsi a cura della competente autorità scolastica al fine di consentire anche il conseguimento di tale titolo di studio.

 

     Art. 16. Controllo sociale delle attività. Il controllo sociale della gestione delle attività di formazione professionale di norma è assicurato da parte di ciascun ente gestore attraverso la costituzione di un apposito comitato composto da rappresentanti dell'ente gestore e degli enti locali competenti per territorio, delle organizzazioni sindacali, delle categorie imprenditoriali interessate, del personale docente e non docente e degli allievi, integrato, a seconda dei casi, da esperti competenti per materia.

     Tale comitato:

     a) collabora alla programmazione, organizzazione e coordinamento delle proposte formative;

     b) fa proposte per la formulazione dei programmi didattici;

     c) concorre alla gestione delle attività formative secondo le norme stabilite nella presente legge e nel regolamento per la sua attuazione.

     Gli enti gestori garantiscono altresì agli allievi e ai docenti l'esercizio dei diritti democratici e sindacali e la partecipazione alla promozione di iniziative di innovazione e sperimentazione didattica.

 

TITOLO III

Personale della formazione professionale

 

     Art. 17. Modifica profili professionali del contingente del personale per la formazione professionale. 1. Il mutamento del profilo professionale, nell'ambito della stessa qualifica funzionale, è consentito, ai sensi del secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, sulla base delle mansioni svolte ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 26 aprile 1985, n. 33 o previa riqualificazione professionale e verifica della idoneità alle mansioni.

 

     Art. 18. Prestazioni professionali. Qualora gli interventi di formazione professionale prevedano l'insegnamento di specifiche materie richiedenti particolare esperienza o specializzazione tecnico-scientifica, i soggetti che svolgono corsi di formazione professionale finanziati dal piano attuativo annuale possono ricorrere a collaboratori didattici o ad esperti che non risultino inclusi nelle graduatorie di cui al precedente articolo.

 

     Art. 19. Integrazione e sostituzione tabella allegata alla legge regionale 13 gennaio 1990, n. 1. 1. La tabella C, allegata alla legge regionale 13 gennaio 1990, n. 1, è integrata con i profili professionali contenuti nella allegata tabella A.

 

     Art. 19 bis. Personale docente. 1. Per lo svolgimento delle attività formative, le Province, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, si avvalgono di personale docente del ruolo regionale assegnato funzionalmente dalla Giunta regionale sulla base del piano attuativo annuale delle attività di formazione professionale.

     2. La Giunta regionale, anno per anno, delibera, anche sulla base delle richieste degli Enti delegati, la messa a disposizione del personale inserito nel contingente di cui al successivo art. 19/quater.

 

     Art. 19 ter. Diversa utilizzazione del personale docente. 1. La Regione e le Province utilizzano il personale docente della formazione professionale, prioritariamente per le attività didattiche connesse con l'attuazione degli interventi formativi.

     2. Oltre che per le attività di cui al comma 1 il personale docente di cui all'art. 19/bis può essere utilizzato:

     a) nella partecipazione a corsi di aggiornamento e riqualificazione o riconversione nel quadro degli obiettivi della programmazione regionale;

     b) nella realizzazione di attività di orientamento professionale e di educazione permanente;

     c) per l'approntamento di studi, ricerche e documentazione inerenti le attività previste dalla presente legge, nonché per il rafforzamento dell'Osservatorio del mercato del lavoro e delle professioni;

     d) per la progettazione di nuovi curricula professionali e per la divulgazione e socializzazione delle esperienze;

     e) per lo svolgimento di attività istituzionali o di funzioni delegate o subdelegate.

 

     Art. 19 quater. Contingente organico della formazione professionale. 1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, determina, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 27, il contingente organico, distinto per qualifiche e profili professionali, del personale necessario per l'esercizio delle funzioni delegate, disponendo altresì il riequilibrio tra i profili professionali di insegnante tecnico pratico e docente per le esigenze del nuovo sistema formativo.

     2. A seguito del riequilibrio di cui al precedente comma, i posti di docente che risultano non coperti dal personale del ruolo regionale di corrispondente qualifica funzionale e profilo professionale, sono messi a concorso per titoli ed esami. Il concorso è riservato ai dipendenti di ruolo inquadrati nella qualifica funzionale immediatamente inferiore con il profilo di insegnante tecnico pratico.

     3. La Giunta regionale dispone, per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate, il trasferimento del personale con specifico profilo professionale alle Province, che provvedono all'inquadramento nei propri ruoli del personale medesimo.

     4. Per effetto di quanto previsto ai commi 2 e 3, la Regione provvede alla conseguente riduzione della propria pianta organica.

 

     Art. 19 quinquies. Graduatorie provinciali. 1. In relazione alle sole esigenze didattiche non soddisfatte attraverso l'utilizzazione delle professionalità del personale di cui all'art. 19/bis, le Province istituiscono annualmente specifiche graduatorie provinciali degli aspiranti ad incarichi con rapporto di lavoro a tempo determinato, da utilizzare per incarichi frazionati in uno o più periodi, all'interno dell'anno formativo, nonché per la sostituzione di personale in servizio.

     2. A tutto il personale di cui al comma 1, si applica il trattamento economico e giuridico previsto per gli operatori della formazione professionale dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

 

     Art. 19 sexies. Aggiornamento ricorrente degli operatori della formazione professionale. 1. Tutti gli operatori della formazione professionale sono tenuti a partecipare alle iniziative di aggiornamento ricorrente organizzate nell'ambito delle attività previste dal programma pluriennale».

 

     Art. 20. Commissione per la gestione delle graduatorie del personale. (Abrogato).

 

TITOLO IV

Orientamento professionale

 

     Art. 21. Piano attuativo annuale degli interventi per l'orientamento professionale. 1. Il piano attuativo annuale regionale delle attività di orientamento professionale contiene le iniziative di cui all'art. 2, lettera i), nonché gli indirizzi, concordati con i consigli scolastici distrettuali per programmi unitari di orientamento scolastico e professionale da realizzarsi congiuntamente nell'ambito delle rispettive competenze.

     2. Ciascuna Provincia, nel rispetto del programma pluriennale e degli indirizzi di cui al primo comma, lettera d), ed ultimo comma dell'art. 4, nonché sulla base delle indicazioni dei soggetti di cui all'ultimo comma dell'art. 3, adotta il piano attuativo annuale provinciale delle attività di orientamento professionale da svolgersi nell'ambito territoriale di competenza, sulla base del quale la Giunta regionale approva il piano attuativo annuale regionale.

     3. I piani attuativi provinciali delle attività di orientamento professionale sono inoltrati alla Giunta regionale secondo quanto previsto dall'art. 7, secondo comma.

     4. I piani attuativi provinciali devono indicare, in ordine di priorità, tutti gli interventi di orientamento professionale da realizzarsi nell'anno formativo, ivi compresi quelli per i quali sia previsto il contributo o l'integrazione di fondi comunitari.

     5. La Giunta regionale può rinviare i piani attuativi provinciali alle rispettive Province, ai fini di un riesame relativo a singole osservazioni da essa formulate in merito alla mancata coerenza con gli indirizzi di cui all'art. 4, primo comma, lettera d), e ultimo comma.

     6. La Regione può realizzare direttamente, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, iniziative di interesse regionale, nel campo dell'orientamento professionale.

     7. Il piano attuativo annuale, elaborato in stretto raccordo con l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro e delle professioni, di cui all'art. 1 della legge regionale 1 settembre 1988, n. 40, è teso a:

     a) organizzare servizi per la diffusione di informazioni circa le tendenze del mercato del lavoro e i bisogni di competenze professionali che provengono dal territorio, rivolti agli allievi della scuola secondaria e dell'università, agli insegnanti, agli organi collegiali della scuola, ai genitori, nonché ai lavoratori, a operatori economici, alle organizzazioni sociali e alle associazioni con finalità formative e sociali;

     b) promuovere iniziative di documentazione, aggiornamento e studio, nonché la sperimentazione e la produzione di mezzi e sussidi didattici e divulgativi attinenti al perseguimento delle finalità dell'orientamento professionale, da attuarsi nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, primo comma, lettera n) della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

     c) determinare il finanziamento dei servizi e delle iniziative di cui al presente articolo, nonché la quota della somma complessiva da riservare per l'attuazione di interventi non prevedibili al momento dell'approvazione del piano attuativo.

     8. La Giunta regionale approva il piano attuativo regionale annuale per le attività di orientamento professionale che contiene i piani attuativi provinciali e le iniziative di cui al comma 6.

     9. Il piano attuativo regionale annuale, non appena approvato dalla Giunta, è trasmesso al Consiglio regionale, insieme ad una relazione sullo stato di attuazione del programma pluriennale.

 

     Art. 22. Modalità di attuazione. 1. I servizi e gli interventi per l'orientamento professionale, sono organizzati e attuati dalle Province anche in collaborazione con i Comuni.

     2. Per l'attuazione dei servizi per l'orientamento professionale, i soggetti di cui al comma 1 operano d'intesa con l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro e delle professioni, secondo le modalità concordate con i Consigli scolastici distrettuali.

     3. I servizi per l'orientamento professionale a livello universitario, sono realizzati dall'Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario.

     4. Le attività di orientamento professionale saranno realizzate avvalendosi delle strutture e dei servizi pubblici messi a disposizione dai singoli enti, nonché del personale regionale individuato ai sensi dell'art. 19/ter.

 

TITOLO V

Promozione educativa ed educazione permanente

 

     Art. 23. Piano attuativo annuale degli interventi di promozione educativa ed educazione permanente. 1. Le iniziative di promozione educativa ed educazione permanente della popolazione, di cui all'art. 2, lettera l), sono programmate con particolare riferimento all'informazione sociale ed economica, ai consumi, all'educazione sanitaria, alla tutela dell'ambiente, alla conoscenza del patrimonio storico ed artistico, alla qualità della vita, alla partecipazione nei servizi e alle attività del tempo libero, favorendone l'integrazione e il coordinamento con le altre attività culturali, il sistema scolastico e le attività di formazione professionale.

     2. Il piano attuativo regionale ed i piani attuativi provinciali per le attività di educazione permanente sono approvati secondo le procedure previste per quelli relativi alle attività di formazione professionale.

     3. Ciascuna Provincia adotta il piano attuativo annuale delle iniziative e favorisce le intese necessarie alla loro realizzazione, assicurando una corretta ed equilibrata diffusione tra gli strati e le categorie sociali presenti sul territorio regionale.

     4. Il piano attuativo annuale regionale promuove iniziative di documentazione, aggiornamento e studio, nonché la sperimentazione e la produzione di mezzi e sussidi didattici e divulgativi attinenti il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, lettera l), della presente legge.

     5. Il piano attuativo annuale regionale determina il finanziamento delle iniziative, nonché la quota della somma complessiva da riservare per l'attuazione di interventi non prevedibili al momento della sua approvazione.

 

     Art. 24. Attuazione delle iniziative. 1. Per l'attuazione delle attività di promozione educativa ed educazione permanente, i soggetti di cui all'art. 8, primo comma, possono avvalersi di soggetti pubblici e privati, definendo i relativi rapporti con apposita convenzione.

     2. Per la realizzazione, il finanziamento e la rendicontazione delle iniziative contenute nel piano attuativo annuale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'attività di formazione professionale, secondo le modalità, i criteri e le procedure disciplinati con atti delle Province.

 

Titolo VI

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 25. 1. L'art. 11 trova applicazione a partire dal piano attuativo annuale relativo all'anno 1992. Fino a tale data continua ad applicarsi l'art. 11 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, secondo il disposto antecedente l'entrata in vigore della presente legge.

     2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinati, fino ad esaurimento, dalle norme della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, come vigenti antecedentemente alle modifiche e integrazioni apportate con la presente legge.

 

     Art. 26. 1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione approva il regolamento per l'attuazione della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, così come modificata dalla presente.

     2. In particolare, con il regolamento di cui al comma 1, sono disciplinati:

     a) le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento o l'assenso di cui agli artt. 9 e 10;

     b) la composizione delle Commissioni d'esame, di cui al terzo comma dell'art. 14, le modalità di designazione e i requisiti dei componenti;

     c) le caratteristiche dei titoli da rilasciarsi al termine dei corsi;

     d) le modalità e i criteri per la tenuta e l'aggiornamento delle graduatorie di cui all'art. 19/quinquies e per l'utilizzazione del personale in esse compreso;

     e) i requisiti per l'ammissione all'insegnamento nelle attività di cui al comma 1 dell'art. 19/quinquies, come previsto dal primo comma dell'articolo 9 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

     f) le modalità per l'effettuazione dei controlli a campione di cui all'art. 6, secondo comma, della presente legge.

     3. Fino alla data di adozione del regolamento di cui al comma 1 continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il regolamento adottato ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69.

 

     Art. 27. Norma finanziaria. 1. Al presumibile onere annuo di lire 91 milioni, previsto per le disposizioni di cui all'art. 19/quater, inserito nel testo dell'art. 19 della presente legge, si farà fronte, per gli anni 1991 e successivi, con la disponibilità degli stanziamenti dei capitoli 280 e 281 dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale regionale.

 

     Art. 28. Abrogazioni e rinvii. Sono abrogate le leggi regionali 25 agosto 1978, n. 47; 31 maggio 1977, n. 23; 4 marzo 1980, n. 16.

     Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 1° settembre 1988, n. 40, è abrogato.

     Sono altresì abrogate tutte le norme regionali incompatibili con la presente legge concernenti le attività di formazione professionale.

     Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano le norme di cui alla legge-quadro in materia di formazione professionale 21 dicembre 1978, n. 845.

 

TABELLA A

PROFILI PROFESSIONALI NELL'AMBITO DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI

 

SECONDA QUALIFICA DIRIGENZIALE.

II.1 Dirigente giuridico-amministrativo

II.2 Dirigente per l'economia e la finanza

II.3 Dirigente per l'informazione

II.4 Dirigente per il territorio

II.5 Dirigente socio-sanitario

II.6 Dirigente per la cultura e l'istruzione

 

PRIMA QUALIFICA DIRIGENZIALE.

I.1 Dirigente giuridico-amministrativo

I.2 Dirigente per l'economia e la finanza

I.3 Dirigente per l'informazione

I.4 Dirigente per il territorio

I.5 Dirigente socio-sanitario

I.6 Dirigente per la cultura e l'istruzione

 

8. FUNZIONARIO.

8.1 Funzionario giuridico-amministrativo

8.2 Funzionario per l'economia e la finanza

8.3 Funzionario per l'informazione

8.4 Funzionario per il territorio

8.5 Funzionario socio-sanitario

8.6 Funzionario per la cultura e l'istruzione

8.7 Funzionario per la formazione professionale

8.8 Analista per le attività formative

 

7. ISTRUTTORE DIRETTIVO.

7.1 Istruttore direttivo

7.1 Istruttore direttivo per l'informazione

7.3 Istruttore direttivo tecnico-professionale

7.4 Docente formazione professionale

7.5 Istruttore direttivo per la formazione professionale

 

6. ISTRUTTORE.

6.1 Istruttore

6.2 Istruttore per l'informazione

6.3 Istruttore tecnico

6.4 Istruttore centri tecnici

6.5 Insegnante tecnico-pratico formazione professionale

6.6 Istruttore per la formazione professionale

 

5. COLLABORATORE PROFESSIONALE.

5.1 Collaboratore tecnico-professionale

5.2 Collaboratore professionale EDP e addetto ai sistemi di scrittura

complessi

5.3 Collaboratore professionale per la formazione professionale

 

4. ESECUTORE.

4.1 Esecutore amministrativo-contabile

4.2 Stenodattilografo

4.3 Esecutore di C.E.D.

4.4 Esecutore tecnico

4.5 Esecutore centri di ristorazione e abitativi

4.6 Centralinista

4.7 Meccanico-autista

4.8 Esecutore per la formazione professionale

 

3. OPERATORE.

3.1 Operatore

3.2 Operatore tecnico

3.3 Autista

3.4 Operatore per la formazione professionale

 

2. AUSILIARIO.

2.1 Ausiliario

 

1. ADDETTO ALLE PULIZIE

1.1 Addetto alle pulizie

 

PROFILI PROFESSIONALI

DESCRIZIONE

 

SECONDA QUALIFICA DIRIGENZIALE.

 

II.1. Dirigente giuridico-amministrativo.

     Svolge le attribuzioni e i compiti di cui agli artt. 19 e 21, secondo comma, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel campo delle discipline giuridiche, amministrative e delle scienze dell'organizzazione.

 

II.2. Dirigente per l'economia e la finanza.

     Svolge le attribuzioni e i compiti di cui agli artt. 19 e 21, secondo comma, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel campo delle discipline economiche e finanziarie (programmazione economica e/o finanziaria, bilanci annuali e pluriennali, finanza pubblica, credito, programmazione delle attività produttive agricole, industriali, artigianali e terziarie, economia aziendale).

 

II.3. Dirigente per l'informazione.

     Svolge le attribuzioni e i compiti di cui agli artt. 19 e 21, secondo comma, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel campo delle discipline informatiche, statistiche, documentarie e pubblicistiche attinenti la programmazione, la gestione e il trattamento delle informazioni.

 

II.4. Dirigente per il territorio.

     Svolge le attribuzioni e i compiti di cui agli artt. 19 e 21, secondo comma, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel campo delle discipline tecniche e tecnico-professionali, urbanistiche (pianificazione e gestione del territorio, ambientale) e naturalistiche (utilizzazione, salvaguardia e tutela dell'ambiente e delle riserve naturali) e delle scienze tecniche delle costruzioni e di servizi.

 

II.5. Dirigente socio-sanitario.

     Svolge le attribuzioni e i compiti di cui agli artt. 19 e 21, secondo comma, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel campo delle discipline tecniche e tecnico-professionali sanitarie e sociali.

 

II.6. Dirigente per la cultura e l'istruzione.

     Svolge le attribuzioni e i compiti di cui agli artt. 19 e 21, secondo comma, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel campo dell'educazione, delle scienze umane e delle discipline storico letterarie e artistiche, attinenti la cultura, l'istruzione, la formazione professionale e permanente, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, lo sport.

 

PRIMA QUALIFICA DIRIGENZIALE.

 

I.1. Dirigente giuridico-amministrativo.

     Svolge le attribuzioni e i compiti di cui agli artt. 19 e 21, terzo comma, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel campo delle discipline giuridiche, amministrative e delle scienze dell'organizzazione.

 

I.2. Dirigente per l'economia e la finanza.

     Svolge le attribuzioni e i compiti di cui agli artt. 19 e 21, terzo comma, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel campo delle discipline economiche e finanziarie (programmazione economica e/o finanziaria, bilanci annuali e pluriennali, finanza pubblica, credito, programmazione delle attività produttive agricole, industriali, artigianali e terziarie, economia aziendale).

 

I.3. Dirigente per l'informazione.

     Svolge le attribuzioni e i compiti di cui agli artt. 19 e 21, terzo comma, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel campo delle discipline informatiche, statistiche, documentarie e pubblicistiche attinenti la programmazione, la gestione e il trattamento delle informazioni.

 

I.4. Dirigente per il territorio.

     Svolge le attribuzioni e i compiti di cui agli artt. 19 e 21, terzo comma, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel campo delle discipline tecniche e tecnico-professionali, urbanistiche (pianificazione e gestione del territorio, ambientale) e naturalistiche (utilizzazione, salvaguardia e tutela dell'ambiente e delle riserve naturali) e delle scienze e tecniche delle costruzioni e di servizi.

 

I.5. Dirigente socio-sanitario.

     Svolge le attribuzioni e i compiti di cui agli artt. 19 e 21, terzo comma, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel campo delle discipline tecniche e tecnico-professionali sanitarie e sociali.

 

I.6. Dirigente per la cultura e l'istruzione.

     Svolge le attribuzioni e i compiti di cui agli artt. 19 e 21, terzo comma, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel campo dell'educazione, delle scienze umane e delle discipline storico letterarie e artistiche attinenti la cultura, l'istruzione, la formazione professionale e permanente, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, lo sport.

 

8. FUNZIONARIO.

 

8.1. Funzionario giuridico amministrativo.

     Svolge le attività di cui all'art. 23, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel campo delle discipline giuridiche, amministrative e delle scienze dell'organizzazione.

 

8.2. Funzionario per l'economia e la finanza.

     Svolge le attività di cui all'art. 23, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel campo delle discipline economiche e finanziarie (programmazione economica e/o finanziaria, bilanci annuali e pluriennali, finanza pubblica, credito, programmazione delle attività produttive agricole, industriali, artigianali e terziarie, economia aziendale).

 

8.3. Funzionario per l'informazione.

     Svolge le attività di cui all'art. 23, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel campo delle discipline informatiche, statistiche, documentarie e pubblicistiche attinenti la programmazione, la gestione e il trattamento delle informazioni.

 

8.4. Funzionario per il territorio.

     Svolge le attività di cui all'art. 23, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel campo delle discipline tecniche e tecnico- professionali, urbanistiche (pianificazione e gestione del territorio, ambientale) e naturalistiche (utilizzazione, salvaguardia e tutela dell'ambiente e delle riserve naturali) e delle scienze e tecniche delle costruzioni e di servizi.

 

8.5. Funzionario socio-sanitario.

     Svolge le attività di cui all'art. 23, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel campo delle discipline tecniche e tecnico- professionali sanitarie e sociali.

 

8.6. Funzionario per la cultura e l'istruzione.

     Svolge le attività di cui all'art. 23, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel campo dell'educazione, delle scienze umane e delle discipline storico-letterarie e artistiche, attinenti la cultura, l'istruzione, la formazione professionale e permanente, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, lo sport.

 

8.7. Funzionario per la formazione professionale.

     Svolge, nell'ambito della declaratoria delle funzioni della qualifica di funzionario, l'attività di gestione, amministrativa e di coordinamento relativamente alle unità di lavoro e/o dei centri cui sono preposti.

 

8.8. Analista per le attività formative.

     Svolge attività di studio, ricerca e progettazione nel campo dell'analisi del mercato del lavoro e delle professioni, dell'orientamento professionale, della progettazione formativa, del monitoraggio e valutazione di efficacia ed efficienza del processo formativo.

 

7. ISTRUTTORE DIRETTIVO.

 

7.1. Istruttore direttivo.

     Svolge le attività di cui all'art. 24, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel campo delle discipline amministrative, finanziarie e contabili.

 

7.2. Istruttore direttivo per l'informazione.

     Svolge le attività di cui all'art. 24, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel campo delle discipline informatiche, statistiche e documentali.

 

7.3. Istruttore direttivo tecnico-professionale.

     Svolge le attività di cui all'art. 24, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel campo delle discipline attinenti la pianificazione territoriale, la tutela ambientale, i lavori pubblici, l'agricoltura e le foreste, l'edilizia, la viabilità, i trasporti, l'idraulica e le infrastrutture, le fonti di energia, i servizi socio- sanitari, i servizi culturali, l'istruzione e altri servizi tecnici.

 

7.4. Docente formazione professionale.

     Svolge, nell'ambito della declaratoria delle funzioni della qualifica di istruttore direttivo, l'attività di docenza, di progettazione e programmazione didattica e formativa secondo quanto specificato al quarto comma dell'art. 24, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel settore della formazione professionale, in una o più discipline omogenee.

 

7.5. Istruttore direttivo per la formazione professionale.

     Cura la raccolta e le elaborazioni dei dati e delle informazioni per l'analisi del mercato del lavoro e per la valutazione, nonché cura la diffusione di materiali e strumenti per l'orientamento.

 

6. ISTRUTTORE.

 

6.1. Istruttore.

     Svolge le attività di cui al primo comma, lett. a) dell'art. 25 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel campo amministrativo e contabile.

 

6.2. Istruttore per l'informazione.

     Svolge le attività di cui al primo comma, lett. a) dell'art. 25 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel campo delle discipline informatiche, statistiche e documentali.

 

6.3. Istruttore tecnico.

     Svolge le attività di cui al primo comma, lett. b), dell'art. 25 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel campo tecnico.

 

6.4. Istruttore centri tecnici.

     Svolge le attività di cui al secondo comma dell'art. 25, della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel campo tecnico-operativo dei servizi regionali e nei centri di ristorazione e abitativi.

 

6.5. Insegnante tecnico pratico formazione professionale.

     Svolge, nell'ambito della declaratoria delle funzioni della qualifica di istruttore, l'attività di docente di cui al terzo comma dell'art. 25 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel settore della formazione professionale.

 

6.6. Istruttore per la formazione professionale.

     Svolge le attività di cui al primo comma, lettera a) dell'art. 25 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel settore della formazione professionale.

 

5. COLLABORATORE PROFESSIONALE.

 

5.1. Collaboratore professionale.

     Svolge le attività di cui all'art. 26 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel campo tecnico operativo dei servizi regionali e nei centri di ristorazione e abitativi.

 

5.2. Collaboratore professionale EDP e addetto ai sistemi di scrittura complessi.

     Svolge le attività di cui all'art. 26 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel campo dell'informatica e del trattamento dell'informazione non strutturata.

 

5.3. Collaboratore professionale per la formazione professionale.

     Svolge le attività di cui al secondo comma dell'art. 26 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel campo della formazione professionale.

 

4. ESECUTORE.

 

4.1. Esecutore amministrativo-contabile.

     Svolge le attività di cui al primo comma, lett. a), b) e c), dell'art. 27 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, (attività amministrativa, contabile e tecnica, archivio e protocollo integrata da attività di dattilografia) in relazione alle esigenze organizzative del settore di destinazione.

 

4.2. Steno-dattilografo.

     Svolge le attività di cui al primo comma, lett. a), c) e d), dell'art. 27 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, in relazione alle esigenze organizzative del settore di destinazione.

 

4.3. Esecutore di CED.

     Svolge le attività di cui primo comma, lett. a) c) ed e), dell'art. 27 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel settore informatico, archivio automatizzato e documentazione.

 

4.4. Esecutore tecnico.

     Svolge le attività di cui al terzo comma, lett. a), b), d), f), g) ed h), della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46.

 

4.5. Esecutore centri di ristorazione e abitativi.

     Svolge le attività di cui al terzo comma, lett. c), dell'art. 27 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nei centri di ristorazione collettiva e complessi ricettivo-alberghieri.

 

4.6. Centralinista.

     Svolge l'attività di cui al primo comma, lett. f), dell'art. 27 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, per l'esercizio di impianti telefonici complessi.

 

4.7. Meccanico-autista.

     Svolge l'attività di cui al terzo comma, lett. e) e f), dell'art. 17 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46.

 

4.8. Esecutore per la formazione professionale.

     Svolge nell'ambito della declaratoria delle funzioni della qualifica di esecutore, le attività di cui al primo comma, lett. a), b), c), dell'art. 27 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 (attività amministrativa, contabile e tecnica, archivio e protocollo integrata da attività di dattilografia) nel settore della formazione professionale.

 

3. OPERATORE.

 

3.1. Operatore.

     Svolge, in forma integrata, l'attività di cui al primo comma, lett. a), b), e) ed f), e secondo comma dell'art. 28 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, in relazione alle esigenze organizzative del settore di destinazione.

 

3.2. Operatore tecnico.

     Svolge, in forma integrata, l'attività di cui al primo comma, lett. b) e d) e secondo comma, dell'art. 28 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, in relazione alle esigenze organizzative del settore di destinazione.

 

3.3. Autista.

     Svolge l'attività di cui al primo comma, lett. c) ed e), della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46.

 

3.4. Operatore per la formazione professionale.

     Svolge, in forma integrata, l'attività di cui al primo comma, lett. a), b), e) ed f) e secondo comma dell'art. 28 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46, nel settore della formazione professionale.

 

2. AUSILIARIO.

 

2.1. Ausiliario.

     Svolge l'attività di cui all'art. 29 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46.

 

1. ADDETTO ALLE PULIZIE.

 

1.1. Addetto alle pulizie.

     Svolge l'attività di cui all'art. 30 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46.

 

 

 

         TABELLA RELATIVA AI REQUISITI PER L'ACCESSO DALL'ESTERNO.

 

               MOBILITA' VERTICALE E MOBILITA' ORIZZONTALE.

 

              Qualifica funzionale: ADDETTO ALLE PULIZIE [1]

 

Accesso dall'esterno.

     Al profilo professionale della qualifica funzionale di addetto alle

pulizie (I livello retributivo) si accede solo dall'esterno.

__________________________________________________________________

Profilo                       Titolo di studio, abitazioni,

profession.                   esperienze in posti di lavoro

                          e/o formazione professionale richiesti

------------------------------------------------------------------

1.1.                        Assolvimento dell'obbligo scolastico.

__________________________________________________________________

 

                   Qualifica funzionale: AUSILIARIO [2]

 

Accesso dall'esterno.

     Al profilo professionale della qualifica funzionale di ausiliario (II

livello retributivo) si accede dall'esterno con riserva di posti pari al 50

per cento a favore del profilo professionale della qualifica funzionale di

addetto alle pulizie.

__________________________________________________________________

Profilo                        Titolo di studio, abilitazioni,

profession.                    esperienze in posti di lavoro

                            e/o formazione professionale richiesti

------------------------------------------------------------------

2.1.                         Assolvimento dell'obbligo scolastico.

__________________________________________________________________

 

                    Qualifica funzionale: OPERATORE [3]

 

Accesso dall'esterno.

__________________________________________________________________

Profilo                        Titolo di studio, abilitazioni,

profession.                    esperienze in posti di lavoro

                            e/o formazione professionale richiesti

------------------------------------------------------------------

3.1.                          Licenza della scuola dell'obbligo.

3.2.

3.4.

3.3.                          Licenza della scuola dell'obbligo,

                              più patente di guida C

__________________________________________________________________

 

Mobilità verticale.

__________________________________________________________________

Al profilo    Dal profilo              Requisiti e modalità

profession.   profession.

------------------------------------------------------------------

3.1.              2.1.         Riserva del 50 per cento dei posti

3.2.                           vacanti in favore del personale

3.4.                           della qualifica di ausiliario con

                               una anzianità di servizio di cinque

                               anni e il possesso del titolo di

                               studio di assolvimento dell'obbligo

                               scolastico ovvero,

                               indipendentemente dall'anzianità,

                               con il possesso del titolo di

                               studio di licenza della scuola

                               dell'obbligo.

3.3.              2.1.         Idem, più il possesso della patente

                               di guida C.

__________________________________________________________________

 

Mobilità orizzontale

(tra profili professionali della medesima qualifica funzionale).

__________________________________________________________________

Al profilo    Dal profilo              Requisiti e modalità

profession.   profession.

------------------------------------------------------------------

3.1.              3.1.         La mobilità tra i profili

3.2.              3.2.         professionali può avvenire dopo un

                  3.3.         anno di permanenza nel profilo di

                  3.4.         provenienza, previo accertamento

                               dei necessari requisiti

                               professionali, ai sensi dell'art. 8

                               della L.R. 46/83.

3.3.              3.1.         Idem, più il possesso della patente

                  3.2.         di guida C.

__________________________________________________________________

 

                    Qualifica funzionale: ESECUTORE [4]

 

Accesso dall'esterno.

__________________________________________________________________

Profilo                        Titolo di studio, abilitazioni,

profession.                    esperienze in posti di lavoro

                            e/o formazione professionale richiesti

------------------------------------------------------------------

4.1.                      Licenza della scuola media dell'obbligo.

4.2.                      Può essere richiesta una particolare

4.3.                      specializzazione professionale o il

4.4.                      possesso di abilitazioni.

4.5.

4.6.

4.8.

4.7.                      Idem, può essere richiesta la patente di

                          guida C.

__________________________________________________________________

 

Mobilità verticale.

__________________________________________________________________

Al profilo    Dal profilo                Requisiti e modalità

profession.   profession.

------------------------------------------------------------------

4.1.              3.1.          Riserva del 50 per cento dei posti

4.2.              3.2.          vacanti in favore del personale

4.3.              3.3.          dei profili della qualifica

4.4.                            funzionale di operatore con una

4.5.                            anzianità di servizio di cinque

4.6.                            anni e il possesso della licenza

                                della scuola dell'obbligo ovvero,

                                indipendentemente dall'anzianità,

                                con il possesso di licenza della

                                scuola media dell'obbligo e delle

                                eventuali specializzazioni o

                                abilitazioni richieste.

4.7.              3.3.          Idem, più il possesso della

                  3.1.          patente di guida C se richiesta.

                  3.2.

4.8.              3.4.

__________________________________________________________________

 

Mobilità orizzontale

(tra profili professionali della medesima qualifica funzionale).

__________________________________________________________________

Al profilo    Dal profilo               Requisiti e modalità

profession.   profession.

------------------------------------------------------------------

4.1.             4.1.           La mobilità tra i profili

4.2.             4.2.           professionali può avvenire dopo

4.3.             4.3.           due anni di permanenza nel profilo

4.4.             4.4.           di provenienza, previo

4.5.             4.5.           accertamento dei necessari

4.6.             4.6.           requisiti professionali, ai sensi

4.8.             4.8.           dell'art.8 della L.R. 46/83, fatto

                                salvo il possesso delle

                                specializzazioni, abilitazioni o

                                patenti richiesti dal nuovo

                                profilo.

__________________________________________________________________

 

           Qualifica funzionale: COLLABORATORE PROFESSIONALE [5]

 

Accesso dall'esterno.

__________________________________________________________________

Profilo                        Titolo di studio, abilitazioni,

profession.                    esperienze in posti di lavoro

                            e/o formazione professionale richiesti

------------------------------------------------------------------

5.1.                       Diploma di scuola secondaria superiore.

5.2.                       Per mansioni specifiche definite,

                           nell'ambito dei predetti profili

                           professionali, in relazione al campo o

                           settore di attività, possono essere

                           richiesti anche particolari requisiti e

                           una specifica specializzazione

                           professionale acquisita anche

                           attraverso altre esperienze di lavoro.

5.3.                       Idem, c.s.

__________________________________________________________________

 

Mobilità verticale.

__________________________________________________________________

Al profilo    Dal profilo                Requisiti e modalità

profession.   profession.

------------------------------------------------------------------

5.1.              4.1.          Riserva di legge sui posti

                  4.4.          disponibili in favore del

                  4.5.          personale dei profili

                  4.6.          professionali indicati con

                  4.7.          un'anzianità di servizio di due

                                anni e il possesso del diploma di

                                istruzione secondaria di secondo

                                grado, ovvero con un'anzianità di

                                tre anni e il possesso della

                                licenza della scuola media

                                dell'obbligo.

5.2.              4.2.          Idem, c.s.

                  4.3.

                  4.1.

5.3.              4.8.          Idem, c.s.

__________________________________________________________________

 

Mobilità orizzontale

(tra le mansioni specifiche della medesima qualifica funzionale).

__________________________________________________________________

Al profilo    Dal profilo                Requisiti e modalità

profession.   profession.

------------------------------------------------------------------

5.1.              5.1.          La mobilità tra i profili

5.2.              5.2.          professionali può avvenire dopo

5.3.              5.3.          due anni di permanenza nel profilo

                                di provenienza, previo

                                accertamento dei necessari

                                requisiti professionali, ai sensi

                                dell'art. 8 della L.R. 46/83,

                                fatto salvo il possesso delle

                                specializzazioni, abilitazioni e

                                patenti richieste dal nuovo

                                profilo.

__________________________________________________________________

 

                   Qualifica funzionale: ISTRUTTORE [6]

 

Accesso all'esterno.

__________________________________________________________________

Profilo                        Titolo di studio, abilitazioni,

profession.                    esperienze in posti di lavoro

                            e/o formazione professionale richiesti

------------------------------------------------------------------

                         Diploma di scuola secondaria superiore in

                         uno dei seguenti indirizzi:

6.1.                     - tutti, fatta eccezione per le mansioni

                         specifiche nel campo contabile, per le

                         quali è richiesto il diploma di

                         ragioniere o titolo equipollente.

6.2.                     - tutti

6.3.                     - geometra

                         - perito edile

                         - perito agronomo

                         - altri ad indirizzo tecnico e titoli

                         equipollenti, in relazione alle

                         specifiche mansioni previste nel settore

                         di destinazione.

6.4.                     - tutti

6.5.                     - gli indirizzi richiesti per

                         l'insegnamento delle singole discipline.

6.6.                     - tutti.

__________________________________________________________________

 

Mobilità verticale.

__________________________________________________________________

Al profilo    Dal profilo                Requisiti e modalità

profession.   profession.

------------------------------------------------------------------

6.1.              4.1.          Riserva del 50 per cento dei posti

6.2.              4.2.          vacanti in favore del personale

6.5.              4.3.          dei profili amministrativi della

                  4.6.          qualifica funzionale di esecutore

                                con un'anzianità di cinque anni e

                                il possesso della licenza della

                                scuola media dell'obbligo; ovvero,

                                indipendentemente dall'anzianità,

                                con il possesso del diploma di

                                scuola secondaria superiore.

6.6.              4.8.          Idem.

6.3.              4.1.          Idem, ma unicamente con il

                                possesso del diploma di scuola

                                secondaria superiore richiesto

                                dalla mansione specifica

                                (geometra, perito edile, perito

                                agronomo, perito industriale,

                                altri ad indirizzo tecnico e

                                titoli equipollenti).

6.5.              4.8.          Idem, ma unicamente per il

                                possesso del diploma di scuola

                                secondaria superiore richiesto per

                                l'insegnamento delle singole

                                discipline.

6.4.              5.1.          Riserva del 50 per cento dei posti

                                vacanti in favore del personale

                                del profilo di collaboratore

                                professionale con un'anzianità di

                                cinque anni e il possesso della

                                licenza della scuola media

                                dell'obbligo e particolari

                                requisiti previsti per il profilo

                                di provenienza e specifica

                                specializzazione professionale

                                acquisita anche attraverso altre

                                esperienze di lavoro ovvero,

                                indipendentemente dall'anzianità,

                                con il possesso del diploma di

                                scuola secondaria superiore.

6.1.              5.2           Idem.

6.2.

6.6.              5.3.          Idem.

__________________________________________________________________

 

Mobilità orizzontale

(tra profili professionali della medesima qualifica funzionale).

__________________________________________________________________

Al profilo    Dal profilo                Requisiti e modalità

profession.   profession.

------------------------------------------------------------------

6.1.              6.1.          La mobilità tra i profili

6.2.              6.2.          professionali può avvenire previo

6.4.              6.3.          accertamento dei necessari

                  6.4.          requisiti professionali, ai sensi

                                dell'art. 8 della L.R. 46/83.

6.1.              6.6.          Idem.

6.2.

6.3.              6.1.          Idem, con il possesso del diploma

                  6.2.          di scuola secondaria superiore

                  6.4.          specifico richiesto dalla mansione

                                specifica definita nell'ambito del

                                profilo professionale di

                                istruttore tecnico. In relazione

                                alla disciplina o settore di

                                attività.

6.5.              6.5.

__________________________________________________________________

NOTA: In attuazione della legge 21 aprile 1965, n. 449, a decorrere dalla

entrata in vigore della presente legge, i diplomi di qualifica per

segretario di azienda o addetto alla segreteria d'azienda, per contabile

d'azienda o addetto alla contabilità d'azienda e per corrispondente

commerciale in lingue estere e diplomi di qualifiche equiparabili

rilasciati dagli istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti,

sono validi ai fini dell'ammissione ai concorsi banditi dalla Regione

dell'Umbria per posti della qualifica di istruttore, fatta eccezione per la

qualifica di cui al 6.3.

__________________________________________________________________

 

              Qualifica funzionale: ISTRUTTORE DIRETTIVO [7]

 

Accesso dall'esterno.

__________________________________________________________________

Profilo                        Titolo di studio, abilitazioni,

profession.                    esperienze in posti di lavoro

                            e/o formazione professionale richiesti

------------------------------------------------------------------

                         Diploma di laurea in uno dei seguenti

                         indirizzi, in relazione alle mansioni

                         specifiche definite, nell'ambito del

                         profilo professionale, in relazione al

                         campo o settore di attività:

7.1.                     - giuridico

                         - economico

                         - socio politico

                         - statistico

                         - letterario

7.2.                     - informatico

                         - ingegneria

                         - giuridico

                         - fisico

                         - statistico

                         - letterario

7.3.                     - ingegneria

                         - architettura

                         - agrario

                         - forestale

                         - naturalistico

                         - biologico

                         - chimico

                         - fisico

                         - geologico

                         - medicina

                         - veterinaria

7.4.                     - indirizzo compatibile con le discipline

                         oggetto dell'insegnamento

7.5.                     - informatico

                         - ingegneria

                         - fisico-matematico

                         - statistico

                         - letterario

                         - sociologico

__________________________________________________________________

 

Mobilità verticale.

__________________________________________________________________

Al profilo    Dal profilo                Requisiti e modalità

profession.   profession.

------------------------------------------------------------------

7.1.              6.1.          Riserva del 50 per cento dei posti

7.2.              6.2.          vacanti in favore del personale

7.3.              6.3.          dei profili professionali della

                  6.4.          qualifica funzionale di istruttore

                                con una anzianità di servizio di

                                cinque anni e il possesso del

                                diploma di scuola media superiore;

                                ovvero, indipendentemente

                                dall'anzianità di servizio, con il

                                possesso del diploma di laurea

                                richiesto.

7.4.              6.5.          Idem.

7.5.              6.5.          Idem.

                  6.6.

__________________________________________________________________

 

Mobilità orizzontale.

(tra i profili professionali della medesima qualifica funzionale).

__________________________________________________________________

Al profilo    Dal profilo                Requisiti e modalità

profession.   profession.

------------------------------------------------------------------

7.1.              7.1.          La mobilità tra i profili

7.2.              7.2.          professionali della medesima

7.3.              7.3.          qualifica funzionale può avvenire

                                previo accertamento dei necessari

                                requisiti professionali, ai sensi

                                dell'art. 8 della L.R. 46/83,

                                fatto salvo il possesso delle

                                eventuali specializzazioni o

                                abilitazioni richieste.

7.4.              7.4.

7.5.              7.4.          Idem.

__________________________________________________________________

 

                   Qualifica funzionale: FUNZIONARIO [8]

 

Accesso dall'esterno.

__________________________________________________________________

Profilo                        Titolo di studio, abilitazioni,

profession.                    esperienze in posti di lavoro

                            e/o formazione professionale richiesti

------------------------------------------------------------------

                         Diploma di laurea in uno seguenti

                         indirizzi, in relazione alle mansioni

                         specifiche definite, nell'ambito del

                         profilo professionale, con riguardo al

                         campo o settore di attività:

8.1.                     - giuridico (più l'abilitazione

                         all'esercizio dell'attività di

                         procuratore legale per l'eventuale

                         mansione specifica di funzionario addetto

                         agli uffici legislativi e affari

                         giuridici)

                         - economico

                         - ingegneria

                         - socio-politico

                         - psico-pedagogico

                         - sociologico

8.2.                     - economico

                         - statistico

                         - ingegneria

                         - architettura

                         - matematico

                         - socio-economico

                         - agrario

                         - forestale

                         - alimentare

8.3.                     - informatico

                         - ingegneria

                         - giuridico

                         - matematico

                         - fisico

                         - statistico

                         - economico

                         - letterario

                         - psicologico

                         - sociologico

8.4.                     - ingegneria

                         - architettura

                         - geologico

                         - naturalistico

                         - agrario

                         - forestale

                         - biologico

                         - fisico

                         - chimico

                         più l'eventuale abilitazione

                         all'esercizio dell'attività

                         professionale.

8.5.                     - medicina

                         - veterinaria

                         - biologico

                         - farmacia

                         - chimico

                         - fisico

                         - sociologico

                         - socio-politico

                         più l'eventuale abilitazione

                         all'esercizio dell'attività

                         professionale.

8.6.                     - socio-politico

                         - psico-pedagogico

                         - sociologico

                         - letterario

                         - storico

                         - artistico (arti figurative) e dello

                         spettacolo

                         - architettura

                         - naturalistico

                         più eventuali specializzazioni richieste

                         dalle mansioni specifiche.

8.7.                     - giuridico

                         - economico

                         - socio-politico

                         - psico-pedagogico

                         - sociologico

8.8.                     - informatico

                         - ingegneria

                         - giuridico

                         - matematico

                         - fisico-biologico

                         - statistico

                         - economico

                         - letterario

                         - psicologico

                         - sociologico

                         - agrario

                         - socio-politico.

__________________________________________________________________

 

Mobilità verticale.

__________________________________________________________________

Al profilo    Dal profilo                Requisiti e modalità

profession.   profession.

------------------------------------------------------------------

8.1.              7.1.          Riserva del 50 per cento dei posti

                  7.2.          vacanti in favore del personale

                                dei profili professionali della

                                qualifica funzionale di istruttore

                                direttivo con il possesso del

                                diploma di laurea richiesto per il

                                profilo di destinazione (e

                                l'abilitazione all'esercizio

                                dell'attività di procuratore

                                legale per la specifica mansione

                                di funzionario addetto agli uffici

                                legislativi e affari giuridici),

                                fatta salva l'applicazione

                                dell'art. 16 della L.R. n. 26/79

                                (cinque anni di anzianità nella

                                qualifica di istruttore

                                direttivo).

8.2.              7.1.          Idem, più l'eventuale abilitazione

                  7.2.          all'esercizio dell'attività

                                professionale.

                  7.3.

8.3.              7.1.          Idem.

                  7.2.

                  7.3.

8.7.              7.4.          Idem.

                  7.5.

8.4.              7.2.          Idem, più l'eventuale abilitazione

                  7.3.          all'esercizio dell'attività

                                professionale.

8.5.              7.1.          Idem, più l'eventuale abilitazione

                  7.3.          all'esercizio dell'attività

                                professionale.

8.8.              7.4.          Idem.

                  7.5.

                  7.2.

__________________________________________________________________

 

Mobilità orizzontale.

(tra i profili professionali della medesima qualifica funzionale).

__________________________________________________________________

Al profilo    Dal profilo                Requisiti e modalità

profession.   profession.

------------------------------------------------------------------

8.1.              8.2.          La mobilità tra i profili

                  8.3.          professionali della medesima

                  8.6.          qualifica funzionale è possibile

8.2.              8.1.          fatto salvo il possesso del

                  8.3.          diploma di laurea specifico e

                  8.4.          dell'abilitazione all'esercizio

8.3.              8.1.          dell'attività professionale

                  8.2.          eventualmente richiesti dal

                  8.4.          profilo di destinazione, previo

                                accertamento dei necessari

                                requisiti professionali.

8.4.              8.2.

                  8.3.

                  8.6.

8.5.              8.1.

8.6.              8.1.

                  8.4.

8.1.              8.7.

8.6.

8.7.              8.7.

8.8.              8.3.

                  8.7.

                  8.6.

__________________________________________________________________

 

            Qualifica funzionale: PRIMA QUALIFICA DIRIGENZIALE

 

Accesso dall'esterno.

__________________________________________________________________

Profilo                         Titolo di studio, abilitazioni,

profession.                     esperienze in posti di lavoro

                            e/o formazione professionale richiesti

------------------------------------------------------------------

                         Diploma di laurea in uno dei seguenti

                         indirizzi, in relazione alle mansioni

                         specifiche definite, nell'ambito del

                         profilo professionale, con riguardo al

                         campo o settore di attività e il possesso

                         di un'anzianità di anni 3 di specifica

                         esperienza di lavoro in posti

                         corrispondenti o equiparabili alla

                         qualifica di funzionario:

I.1.                     - giuridico, più l'abilitazione

                         all'esercizio dell'attività di

                         procuratore legale per l'eventuale

                         mansione specifica di dirigente addetto

                         agli uffici legislativi e affari

                         giuridici.

                         - economico

                         - ingegneria

                         - socio-politico

                         - psico-pedagogico

                         - sociologico

I.2.                     - economico

                         - statistico

                         - ingegneria

                         - architettura

                         - matematico

                         - socio-economico

                         - agrario

                         - forestale

                         - alimentare

I.3.                     - informatico

                         - ingegneria

                         - giuridico

                         - matematico

                         - fisico

                         - statistico

                         - economico

                         - letterario

                         - psicologico

                         - sociologico

                         più le eventuali specializzazioni

                         richieste dalle mansioni specifiche.

I.4.                     - ingegneria

                         - architettura

                         - geologico

                         - naturalistico

                         - agrario

                         - forestale

                         - biologico

                         - fisico

                         - chimico

                         più l'eventuale abilitazione

                         all'esercizio dell'attività

                         professionale.

I.5.                     - medicina

                         - veterinaria

                         - biologico

                         - chimico

                         - fisico

                         - sociologico

                         - socio-politico

                         più l'eventuale abilitazione

                         all'esercizio dell'attività

                         professionale.

I.6.                     - socio-politico

                         - psico-pedagogico

                         - sociologico

                         - letterario

                         - storico

                         - artistico (arti figurative) e dello

                         spettacolo

                         - architettura

                         - naturalistico

                         più eventuali specializzazioni richieste

                         dalle mansioni specifiche.

__________________________________________________________________

 

Mobilità verticale.

__________________________________________________________________

Al profilo    Dal profilo                Requisiti e modalità

profession.   profession.

------------------------------------------------------------------

I.1.              8.1.          Riserva del 25 per cento dei posti

                  8.2.          vacanti in favore del personale

                  8.3.          dei profili professionali della

                  8.5.          qualifica di funzionario con tre

                  8.6.          anni di anzianità (art. 16, primo

                                comma, L.R. 46/83).

I.2.              8.1.

                  8.2.

                  8.3.

                  8.4.

I.3.              8.1.

                  8.2.

                  8.3.

                  8.4.

I.4.              8.4.

                  8.2.

                  8.3.

I.5.              8.5.

                  8.1.

I.6.              8.6.

                  8.1.

                  8.4.

__________________________________________________________________

 

Mobilità orizzontale.

(tra i profili professionali della medesima qualifica funzionale).

__________________________________________________________________

Al profilo    Dal profilo                Requisiti e modalità

profession.   profession.

------------------------------------------------------------------

I.1.              I.2.          La mobilità tra i profili

                  I.3.          professionali della medesima

                  I.6.          qualifica funzionale è applicata

I.2.              I.1.          in maniera ampia, fatto salvo il

                  I.3.          possesso dei requisiti

                  I.4.          professionali specifici necessari

                                da accertare ai sensi dell'art. 8

                                della L.R. n. 46/83.

I.3.              I.1.

                  I.2.

                  I.4.

I.4.              I.2.

                  I.3.

                  I.6.

I.5.              I.1.

I.6.              I.1.

                  I.4.

__________________________________________________________________

 

           Qualifica funzionale: SECONDA QUALIFICA DIRIGENZIALE

 

Accesso dall'esterno.

__________________________________________________________________

Profilo                        Titolo di studio, abilitazioni,

profession.                    esperienze in posti di lavoro

                            e/o formazione professionale richiesti

------------------------------------------------------------------

                         Diploma di laurea in uno dei seguenti

                         indirizzi, in relazione alle mansioni

                         specifiche definite, nell'ambito del

                         profilo professionale, con riguardo al

                         campo o settore di attività e il possesso

                         di un'anzianità di anni 3 di specifica

                         esperienza di lavoro in posti

                         corrispondenti o equiparabili alla I

                         qualifica dirigenziale:

II.1.                    - giuridico, più l'abilitazione

                         all'esercizio dell'attività di

                         procuratore legale per l'eventuale

                         mansione specifica di dirigente addetto

                         agli uffici legislativi e affari

                         giuridici

                         - economico

                         - ingegneria

                         - socio-politico

                         - psico-pedagogico

                         - sociologico

                         - matematico

II.2.                    - economico

                         - statistico

                         - ingegneria

                         - architettura

                         - matematico

                         - socio-economico

                         - agrario

                         - forestale

                         - alimentare

II.3.                    - informatico

                         - ingegneria

                         - giuridico

                         - matematico

                         - fisico

                         - statistico

                         - economico

                         - letterario

                         - psicologico

                         - sociologico

                         più le eventuali specializzazioni

                         richieste dalle mansioni specifiche.

II.4.                    - ingegneria

                         - architettura

                         - geologico

                         - naturalistico

                         - agrario

                         - forestale

                         - biologico

                         - fisico

                         - chimico

                         più l'eventuale abilitazione

                         all'esercizio dell'attività

                         professionale.

II.5.                    - medicina

                         - veterinaria

                         - biologico

                         - chimico

                         - fisico

                         - sociologico

                         - socio-politico

                         più l'eventuale abilitazione

                         all'esercizio dell'attività

                         professionale.

II.6.                    - socio-politico

                         - psico-pedagogico

                         - sociologico

                         - letterario

                         - storico

                         - artistico (arti figurative) e dello

                         spettacolo

                         - architettura

                         - naturalistico

                         più eventuali specializzazioni richieste

                         dalle mansioni specifiche.

__________________________________________________________________

 

Mobilità verticale.

__________________________________________________________________

Al profilo    Dal profilo                Requisiti e modalità

profession.   profession.

------------------------------------------------------------------

II.1.             I.1.          Per concorso interno per non meno

                  I.2.          del 70 per cento dei posti

                  I.3.          disponibili riservati al personale

                  I.5.          dei profili professionali della

                  I.6.          prima qualifica dirigenziale con

II.2.             I.1.          tre anni di anzianità nella

                  I.2.          qualifica (art. 16, secondo comma,

                  I.3.          L.R. 46/83).

                  I.4.

II.3.             I.1

                  I.2.

                  I.3.

                  I.4.

II.4.             I.4.

                  I.2.

                  I.3.

II.5.             I.5.

                  I.1.

II.6.             I.6.

                  I.1.

                  I.4.

__________________________________________________________________

 

Mobilità orizzontale.

(tra i profili professionali della medesima qualifica funzionale).

__________________________________________________________________

Al profilo    Dal profilo                Requisiti e modalità

profession.   profession.

------------------------------------------------------------------

II.1.             II.2.         La mobilità tra i profili

                  II.3.         professionali della medesima

                  II.6.         qualifica funzionale è applicata

II.2.             II.1.         in maniera ampia, fatto salvo il

                  II.3.         possesso dei requisiti

                  II.4.         professionali specifici necessari

                                da accertare ai sensi dell'art. 8

                                della L.R. n. 46/83.

II.3.             II.1.

                  II.2.

                  II.4.

II.4.             II.2.

                  II.3.

                  II.6.

II.5.             II.1.

II.6.             II.1.

                  II.4.

__________________________________________________________________

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 50 della L.R. 14 febbraio 2018, n. 1. Testo aggiornato della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, modificata dalle leggi regionali 11 agosto 1983 n. 30, 12 marzo 1984, n. 16, 26 aprile 1985, n. 33 e 13 gennaio 1990, n. 1 - coordinato con le ulteriori modifiche e integrazioni recate dalla legge regionale 28 maggio 1991, n. 14. Per ulteriori modificazioni ed integrazioni vedi la L.R. 18 dicembre 1998, n. 47.

[2] Rubrica dell'articolo e comma 1 così modificati dall'art. 97 della L.R. 2 marzo 1999, n. 3.

[3] Comma abrogato dall'art. 129 della L.R. 2 marzo 1999, n. 3.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 17 settembre 2013, n. 17.

[5] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 4 aprile 2014, n. 5.