§ 1.4.60 - L.R. 2 marzo 1999, n. 3.
Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.4 enti locali e deleghe
Data:02/03/1999
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Strumenti, procedure e modalità del conferimento).
Art. 3.  (Funzioni concernenti la materia artigianato).
Art. 4.  (Funzioni e compiti riservati alla regione).
Art. 5.  (Funzioni e compiti conferiti alle province).
Art. 6.  (Funzioni conferite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).
Art. 7.  (Funzioni relative alla materia industria).
Art. 8.  (Funzioni riservate alla regione).
Art. 9.  (Funzioni conferite alle province).
Art. 10.  (Funzioni conferite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).
Art. 11.  (Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate).
Art. 12.  (Funzioni relative alla materia insediamenti produttivi).
Art. 13.  (Funzioni conferite ai comuni).
Art. 14.  (Assistenza alle imprese e sportello unico per le attività produttive).
Art. 15.  (Funzioni relative alla materia energia).
Art. 16.  (Funzioni e compiti riservati alla regione).
Art. 17.  (Funzioni e compiti conferiti alle province).
Art. 18.  (Funzioni e compiti conferiti ai comuni).
Art. 19.  (Funzioni relative alla materia miniere e risorse geotermiche).
Art. 20.  (Funzioni e compiti riservati alla regione).
Art. 21.  (Funzioni conferite alle province).
Art. 22.  (Valutazione di impatto ambientale).
Art. 23.  (Modifiche della l.r. 28/1980, relativa alla coltivazione di cave e torbiere).
Art. 24.  (Funzioni e compiti conferiti alla regione).
Art. 25.  (Funzioni relative alla materia fiere e mercati).
Art. 26.  (Funzioni riservate alla regione).
Art. 27.  (Funzioni conferite ai comuni).
Art. 28.  (Funzioni relative alla materia commercio).
Art. 29.  (Funzioni e compiti riservati alla regione).
Art. 30.  (Funzioni conferite alle province).
Art. 31.  (Funzioni e compiti conferiti ai comuni).
Art. 32.  (Disciplina del commercio).
Art. 33.  (Funzioni concernenti la materia turismo).
Art. 34.  (Funzioni e compiti riservati alla regione).
Art. 35.  (Funzioni e compiti conferiti alle province).
Art. 36.  (Funzioni conferite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).
Art. 37.  (Funzioni e compiti conferiti ai comuni).
Art. 38.  (Modifica della l.r. 5/1998, relativa alla disciplina dell'attività di agenzie di viaggio e turismo).
Art. 39.  (Trasferimento funzioni dei servizi turistici territoriali).
Art. 40.  (Modificazioni e integrazioni articolo 5 l.r. 20/1996).
Art. 41.  (Integrazioni articolo 8 l.r. 20/1996).
Art. 42.  (Modificazione articolo 15 l.r. 20/1996).
Art. 43.  (Patrimonio).
Art. 44.  (Modificazione articolo 18 l.r. 20/1996).
Art. 45.  (Funzioni generali riservate alla regione).
Art. 46.  (Funzioni riservate alla regione in materia di accesso al credito).
Art. 47.  (Funzioni riservate alla regione in materia di commercializzazione dei prodotti e internazionalizzazione delle imprese).
Art. 48.  (Fondo unico regionale industria).
Art. 49.  (Funzioni e compiti riservati alla regione).
Art. 50.  (Funzioni e compiti riservati alla regione).
Art. 51.  (Funzioni e compiti conferiti ai comuni).
Art. 52.  (Funzioni e compiti riservati alla regione).
Art. 53.  (Funzioni e compiti conferiti agli enti locali).
Art. 54.  (Funzioni e compiti riservati alla regione).
Art. 55.  (Funzioni e compiti riservati alla regione).
Art. 56.  (Funzioni e compiti riservati alla regione).
Art. 57.  (Funzioni e compiti conferiti agli enti locali).
Art. 58.  (Funzioni e compiti riservati alla regione).
Art. 59.  (Poteri di vigilanza della Regione)
Art. 60.  (Modificazioni della l.r. 9/1995, relativa alla tutela dell'ambiente e alle aree naturali protette).
Art. 61.  (Funzioni e compiti riservati alla regione).
Art. 62.  (Funzioni e compiti conferiti alle province).
Art. 63.  (Funzioni e compiti riservati alla regione).
Art. 64.  (Funzioni e compiti conferiti alle province).
Art. 65.  (Funzioni e compiti riservati alla regione).
Art. 66.  (Funzioni e compiti conferiti alle province).
Art. 67.  (Funzioni e compiti riservati alla regione).
Art. 68.  (Funzioni e compiti conferiti alle province).
Art. 69.  (Funzioni e compiti riservati alla regione).
Art. 70.  (Funzioni e compiti conferiti alle province).
Art. 71.  (Funzioni e compiti conferiti ai comuni).
Art. 72.  (Funzioni e compiti conferiti agli enti locali).
Art. 73.  (Funzioni e compiti riservati alla regione).
Art. 74.  (Funzioni e compiti conferiti alle province).
Art. 75.  (Funzioni e compiti riservati alla regione).
Art. 76.  (Funzioni e compiti conferiti alle province).
Art. 77.  (Funzioni e compiti riservati alla regione).
Art. 78.  (Funzioni e compiti conferiti alle province).
Art. 79.  (Funzioni e compiti conferiti ai comuni).
Art. 80.  (Funzioni concernenti le materie della salute umana e della sanità veterinaria).
Art. 81.  (Avvalimento S.S.R.).
Art. 82.  (Funzioni e compiti relativi alla materia servizi sociali).
Art. 83.  (Ripartizione delle funzioni e dei compiti in materia di servizi sociali).
Art. 84.  (Modalità di affidamento delle attività relative all’esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità)
Art. 85.  (Funzioni conferite ai comuni in materia di invalidi civili).
Art. 86.  (Funzioni conferite alle aziende sanitarie in materia di invalidi civili).
Art. 87.  (Fondo regionale per l'assistenza sociale).
Art. 88.  (Modifica e integrazione della l.r. 3/1997, relativa al riordino funzioni socio-assistenziali).
Art. 89.  (Programmazione e gestione amministrativa del servizio scolastico).
Art. 90.  (Funzioni riservate alla regione).
Art. 91.  (Riordino delle funzioni).
Art. 92.  (Funzioni e compiti conferiti alle province).
Art. 93.  (Funzioni e compiti conferiti ai comuni).
Art. 94.  (Funzioni e compiti concernenti la materia formazione professionale).
Art. 95.  (Funzioni e compiti riservati alla regione).
Art. 96.  (Funzioni e compiti conferiti alle province).
Art. 97.  (Modificazioni della l.r. 69/1981, relativa al sistema formativo regionale).
Art. 98.  (Funzioni e compiti concernenti la materia beni e attività culturali).
Art. 99.  (Tutela e conservazione dei beni culturali).
Art. 100.  (Gestione dei beni culturali).
Art. 101.  (Valorizzazione dei beni culturali).
Art. 102.  (Promozione delle attività culturali).
Art. 103.  (Commissione regionale per i beni e le attività culturali).
Art. 104.  (Funzioni e compiti della regione e degli enti locali).
Art. 105.  (Funzioni e compiti riservati alla regione).
Art. 106.  (Funzioni conferite alle province).
Art. 107.  (Funzioni conferite ai comuni).
Art. 108.  (Funzioni concernenti la polizia amministrativa).
Art. 109.  (Ambito di applicazione).
Art. 110.  (Funzioni e compiti conferiti alle comunità montane).
Art. 111.  (Conferimento di funzioni e compiti ai comuni).
Art. 112.  (Funzioni riservate alla regione).
Art. 113.  (Modifiche alle ll.rr. 23/1979, 47/1983 e 37/1987, relative alla gestione del patrimonio agro-forestale regionale, agli interventi per il recupero, la valorizzazione e lo sviluppo socio-economico [...]
Art. 114.  (Funzioni e compiti conferiti alle comunità montane).
Art. 115.  (Conferimento di funzioni e compiti ai comuni).
Art. 116.  (Funzioni e compiti riservati alla regione).
Art. 117.  (Funzioni e compiti conferiti alle province).
Art. 118.  (Funzioni e compiti riservati alla regione).
Art. 119.  (Funzioni e compiti conferiti alle province).
Art. 120.  (Ridelimitazione dei territori montani ai sensi della legge 142/1990).
Art. 121.  (Funzioni già conferite alla regione e agli enti locali ed esercizio effettivo funzioni conferite).
Art. 122.  (Subentro convenzioni).
Art. 123.  (Esito dell'intesa).
Art. 124.  (Individuazione materie, livelli ottimali di esercizio delle funzioni conferite e potere sostitutivo).
Art. 125.  (Riserva di approvazione di atti).
Art. 126.  (Esercizio provvisorio e potere sostitutivo).
Art. 127.  (Rinnovo degli organi delle comunità montane).
Art. 128.  (Riordino e semplificazione delle norme di settore).
Art. 129.  (Abrogazione di norme).


§ 1.4.60 - L.R. 2 marzo 1999, n. 3.

Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

(B.U. n. 15 del 10 marzo 1999).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

CAPO I

OGGETTO E PRINCIPI

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dello stesso articolo, così come richiamati ed integrati dalla legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34, attua il riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi già esercitati dalla regione o conferiti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 del d.lgs. 112/1998:

     a) individua le funzioni ed i compiti amministrativi che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, da riservare alla regione;

     b) conferisce le funzioni ed i compiti amministrativi, che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, alle province, ai comuni, alle comunità montane ed alle autonomie funzionali.

     2. La presente legge detta, anche, norme in materia di agricoltura, foreste ed economia montana, caccia e pesca, sulla base di quanto già previsto dalla legge regionale 2 aprile 1998, n. 10, nonché in materia di delimitazione dei territori montani ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

     Art. 2. (Strumenti, procedure e modalità del conferimento).

     1. Il conferimento da parte della regione agli enti locali ed alle autonomie funzionali delle funzioni e dei compiti amministrativi nonché il trasferimento del patrimonio, delle strutture organizzative, del personale e delle risorse finanziarie, viene effettuato attraverso gli strumenti e le procedure di raccordo e di concertazione e secondo le modalità ed i criteri previsti nella l.r. 34/1998.

 

TITOLO II

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

CAPO I

ARTIGIANATO

 

     Art. 3. (Funzioni concernenti la materia artigianato). [1]

     1. Le funzioni e compiti amministrativi relativi alla materia artigianato, così come definita dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dall'articolo 12 del d.lgs. 112/1998, sono esercitati dalla regione, dagli enti locali e dalle autonomie funzionali secondo le disposizioni del presente capo.

 

     Art. 4. (Funzioni e compiti riservati alla regione). [2]

     1. Sono riservati alla regione i compiti e le funzioni amministrative relativi:

     a) alla disciplina degli organi di rappresentanza e di autotutela dell'artigianato;

     b) alla determinazione dei requisiti, dei criteri e dei presupposti per la concessione e la erogazione alle imprese artigiane di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e contributi di qualsiasi genere, comunque denominati;

     c) alle attività inerenti il sistema informativo regionale e l'Osservatorio regionale dell'artigianato, e alla connessione con il Sistema informativo e osservatorio economico nazionale dell'artigianato (S.I.O.E.) di cui alla legge 3 ottobre 1987, n. 399;

     d) allo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione;

     e) alla promozione e allo sviluppo dei servizi reali alle imprese;

     f) alla valorizzazione, alla qualificazione e allo sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale;

     g) alla definizione delle intese con lo Stato per l'avvalimento dei comitati tecnici regionali di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, nelle ipotesi di cofinanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b) del d.lgs. 112/1998.

 

     Art. 5. (Funzioni e compiti conferiti alle province). [3]

     1. Sono trasferite alle province le funzioni concernenti la erogazione alle imprese artigiane di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e contributi di qualsiasi genere, anche se derivanti da interventi comunitari, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo.

     2. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative già delegate ai sensi della legge regionale 12 marzo 1990, n. 5 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 6. (Funzioni conferite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). [4]

     1. Tutte le funzioni connesse con l'attività degli organi di rappresentanza e di autotutela dell'artigianato a livello provinciale, così come disciplinate dalla legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, sono trasferite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 

CAPO II

INDUSTRIA E INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

 

     Art. 7. (Funzioni relative alla materia industria).

     1. Le funzioni amministrative relative alla materia industria comprendono le attività indicate dall'articolo 17 del d.lgs. 112/1998.

 

     Art. 8. (Funzioni riservate alla regione).

     1. Sono riservate alla regione le funzioni amministrative in materia di industria, così come delegate dallo Stato ai sensi dell'articolo 19, commi 1, 2 e 4 del d.lgs. 112/1998, ivi compresa la determinazione dei presupposti, dei requisiti e dei criteri per la concessione e la erogazione alle industrie di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e contributi di qualsiasi genere, comunque denominati.

 

     Art. 9. (Funzioni conferite alle province).

     1. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative già delegate dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 12, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo.

     2. Sono sub-delegate alle province le funzioni amministrative concernenti la concessione e la erogazione alle imprese industriali di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e contributi di qualsiasi genere, anche se derivanti da interventi comunitari.

 

     Art. 10. (Funzioni conferite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

     1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura esercitano le funzioni loro attribuite dall'articolo 20 del d.lgs. 112/1998.

 

     Art. 11. (Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate).

     1. La regione disciplina con legge le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 26 del d.lgs. 112/1998.

     2. Con la legge di cui al comma 1, la regione detta anche criteri e procedure volti a garantire:

     a) che la individuazione delle aree avvenga prioritariamente tra le aree, zone o nuclei già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi;

     b) che sia assicurata la partecipazione degli enti locali interessati, anche mediante accordi di programma.

 

     Art. 12. (Funzioni relative alla materia insediamenti produttivi).

     1. Le funzioni relative agli insediamenti produttivi, sono quelle concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie, ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del d.lgs. 112/1998.

 

     Art. 13. (Funzioni conferite ai comuni).

     1. I comuni esercitano, anche in forma associata, le funzioni loro attribuite in materia di insediamenti produttivi dagli articoli 23, comma 1, e 24 del d.lgs. 112/1998.

 

     Art. 14. (Assistenza alle imprese e sportello unico per le attività produttive).

     1. La regione, nell'ambito delle funzioni di assistenza alle imprese di cui all'articolo 23 del d.lgs. 112/1998 assicura la raccolta e la diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo sviluppo delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili agli strumenti agevolativi e all'attività delle unità organizzative di cui all'articolo 24 del d.lgs. 112/1998, nonché agli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.

     2. Al fine di garantire una informazione capillare e completa in tutto il territorio regionale, la regione, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, si avvale prioritariamente degli sportelli unici costituiti dai comuni in forma singola o associata ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. 112/1998.

     3. La regione, in attuazione anche di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 del d.lgs. 112/1998 e dall'articolo 13 della l.r. 34/1998, sull'individuazione dei livelli ottimali di esercizio associato delle funzioni attribuite ai comuni, promuove, con il concorso del Consiglio delle autonomie locali, le opportune intese tra i comuni al fine di favorire l'istituzione degli sportelli unici in ambiti di utenza adeguati.

     4. La regione, anche con la collaborazione delle province e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, assicura agli sportelli unici la disponibilità di tutte le informazioni necessarie.

     5. In caso di stipula di patti territoriali o contratti d'area, la gestione dello sportello unico può essere attribuita, sulla base delle intese di cui al comma 3, al soggetto pubblico responsabile del patto e del contratto.

 

CAPO III

ENERGIA

 

     Art. 15. (Funzioni relative alla materia energia).

     1. Le funzioni relative alla materia energia concernono la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia, così come indicate dall'articolo 28 del d.lgs. 112/1998.

 

     Art. 16. (Funzioni e compiti riservati alla regione).

     1. La regione esercita le funzioni amministrative delegate dall'articolo 30, comma 1, del d.lgs. 112/1998, nonché quelle già delegate dall'articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quelle sub-delegate alle province dall'articolo 17, comma 2 della presente legge.

     2. Sono riservate alla regione le funzioni e i compiti attribuiti dall'articolo 30, commi 2 e 5 del d.lgs. 112/1998, nonché le funzioni già attribuite dall'articolo 5, commi 1 e 2, e dall'articolo 6, comma 1 della legge 10/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. In riferimento all'articolo 15, la regione adotta il Piano Energetico Regionale (P.E.R.) che costituisce lo strumento di attuazione della politica energetica regionale e ne fissa gli obiettivi con particolare riferimento agli aspetti ambientali, avvalendosi anche delle forme di incentivazione previste dalla legge 10/1991.

     4. La regione concorre alla elaborazione delle norme attuative sulle tipologie tecnico-costruttive ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 10/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 3, 5, 6, 16 e 17 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni.

     5. La regione determina i requisiti, i criteri e i presupposti per la concessione e la erogazione degli ausili finanziari previsti dalla legge.

     6. La regione, per le finalità di cui alla legge 10/1991, può stipulare convenzioni e accordi di programma per la realizzazione di campagne promozionali e per programmi di diagnosi energetica.

     7. La regione concorre alla stipulazione dell'accordo di programma di cui all'articolo 30, comma 2 della legge 9/1991.

     8. La regione svolge funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

 

     Art. 17. (Funzioni e compiti conferiti alle province).

     1. Le province, nell'ambito delle linee di indirizzo e coordinamento previste dal piano regionale sull'uso delle fonti rinnovabili di energia, esercitano le funzioni loro attribuite dall'articolo 31, comma 2 del d.lgs. 112/1998.

     2. Sono sub-delegate alle province le funzioni amministrative concernenti la erogazione e la concessione dei contributi di cui agli articoli 8, 10 e 13 della legge 10/1991, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo.

     3. Le province svolgono le funzioni amministrative relative al controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia, ed in particolare quelle di cui all'articolo 31, comma 3 della legge 10/1991, salvo quelle attribuite ai comuni ai sensi dell'articolo 18.

 

     Art. 18. (Funzioni e compiti conferiti ai comuni).

     1. I comuni esercitano le funzioni di controllo in materia di contenimento del consumo di energia negli edifici di cui agli articoli 33, 34 e 35 della legge 10/1991 e successive modificazioni e integrazioni. I comuni con più di quarantamila abitanti esercitano, altresì, le funzioni di controllo previste dall'articolo 31, comma 3 della stessa legge, nonché quelle di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, all'articolo 4, comma 5 e all'articolo 10 del D.P.R. 412/1993.

     2. I comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti prevedono, nell'ambito del piano regolatore generale, il piano comunale per l'uso delle fonti rinnovabili di energia, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della legge 10/1991.

 

CAPO IV

MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE

 

     Art. 19. (Funzioni relative alla materia miniere e risorse geotermiche).

     1. Le funzioni amministrative relative alla materia miniere e risorse geotermiche concernono le attività di ricerca e di coltivazione dei minerali solidi e delle risorse geotermiche ed includono tutte le funzioni connesse con lo svolgimento di tali attività, così come indicate dall'articolo 32 del d.lgs. 112/1998.

 

     Art. 20. (Funzioni e compiti riservati alla regione).

     1. La regione esercita le funzioni delegate dall'articolo 34, commi 1, 3 e 4 del d.lgs. 112/1998, salvo quanto disposto dall'articolo 21, comma 1.

     2. La regione determina i presupposti, i requisiti e i criteri per la concessione ed erogazione degli ausili finanziari che le leggi dello Stato prevedono a favore dei titolari dei permessi di ricerca o di concessione di coltivazione di sostanze minerali e di risorse geotermiche, nonché degli ausili disposti dai programmi previsti dalle leggi dello Stato per aree interessate a processi di riconversione delle attività minerarie.

     3. La Giunta regionale determina annualmente l'ammontare dei canoni minerari e delle tariffe relative ad autorizzazioni, verifiche e Collaudi, entro i limiti fissati con legge della Repubblica.

     4. La regione provvede a trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i dati concernenti le informazioni acquisite dai titolari di permessi e di concessioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 6 del d.lgs. 112/1998.

 

     Art. 21. (Funzioni conferite alle province).

     1. Sono delegate alle province le funzioni amministrative di vigilanza e di polizia sulle attività di ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali, nonché le funzioni di polizia mineraria in materia di coltivazione di cave e torbiere.

     2. Sono sub-delegate alle province:

     a) le funzioni di polizia mineraria che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti;

     b) le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche;

     c) la concessione e la erogazione degli ausili di cui all'articolo 20, comma 2, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo.

 

     Art. 22. (Valutazione di impatto ambientale).

     1. La regione provvede alla valutazione di impatto ambientale dei progetti di ricerca e di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma, così come disciplinato dalla legge regionale 9 aprile 1998, n. 11.

     2. I comuni rilasciano i pareri di cui all'articolo 5, comma 4 della l.r. 11/1998 e partecipano alla conferenza dei servizi convocata ai sensi dell'articolo 6 della legge medesima.

 

     Art. 23. (Modifiche della l.r. 28/1980, relativa alla coltivazione di cave e torbiere). [5]

 

CAPO V

ORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO,

INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

 

     Art. 24. (Funzioni e compiti conferiti alla regione).

     1. Le funzioni di controllo sugli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferite alla regione ai sensi dell'articolo 37, comma 3 del d.lgs. 112/1998, sono esercitate dalla giunta regionale.

     2. Lo scioglimento dei consigli camerali nei casi previsti dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, salva l'ipotesi di cui all'articolo 38, comma 1, lettera e) del d.lgs. 112/1998, è disposto con decreto del presidente della regione, previa delibera della giunta regionale.

     3. Il consiglio regionale procede alla designazione del componente del collegio dei revisori dei conti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, riservato alla regione ai sensi dell'articolo 17 della legge 580/1993.

     4. La regione trasmette annualmente al Ministro dell'industria, commercio e artigianato una relazione sull'attività delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentita l'unione regionale delle stesse. Per l'acquisizione delle informazioni necessarie per la stesura della relazione, le camere di commercio trasmettono alla regione gli statuti e le loro modificazioni, i bilanci corredati delle relazioni illustrative, nonché il consuntivo dei programmi attuati.

     5. La regione promuove forme di collaborazione con il sistema camerale e tra questo e il sistema degli enti locali.

 

CAPO VI [6]

FIERE E MERCATI

 

     Art. 25. (Funzioni relative alla materia fiere e mercati). [7]

     1. Le funzioni amministrative relative alla materia fiere e mercati ricomprendono le attività non permanenti, volte a promuovere il commercio, la cultura, l'arte e la tecnica attraverso la presentazione da parte di una pluralità di espositori di beni o di servizi nel contesto di un evento rappresentativo dei settori produttivi interessati, così come indicate dall'articolo 39, comma 1, prima parte del d.lgs. 112/1998.

 

     Art. 26. (Funzioni riservate alla regione). [8]

     1. Sono riservate alla regione le funzioni ed i compiti amministrativi ad essa trasferiti ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettere a), c) ed f) del d.lgs. 112/1998.

     2. La regione esercita inoltre, le funzioni di cui all'articolo 48, comma 1, lettera a) del d.lgs. 112/1998, ponendo in essere ogni iniziativa idonea a favorire gli obiettivi ivi indicati.

 

     Art. 27. (Funzioni conferite ai comuni). [9]

     1. Oltre alle funzioni amministrative di cui all'articolo 6, comma 3 della l.r. 6/1997, i comuni esercitano, anche in forma associata, e nelle zone montane, anche attraverso le comunità montane, le funzioni amministrative loro trasferite dall'articolo 41, comma 3 del d.lgs. 112/1998.

 

CAPO VII [10]

COMMERCIO

 

     Art. 28. (Funzioni relative alla materia commercio). [11]

     1. Le funzioni amministrative relative alla materia commercio ricomprendono l'attività di commercio all'ingrosso, di commercio al minuto, l'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l'attività di commercio su aree pubbliche, l'attività di commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita, nonché quelle concernenti la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio e l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio, così come indicate dall'articolo 39, comma 1, seconda parte del d.lgs. 112/1998.

 

     Art. 29. (Funzioni e compiti riservati alla regione). [12]

     1. Sono riservate alla regione i compiti e le funzioni amministrative relative:

     a) alle competenze già delegate ai sensi degli articoli 52, comma 1 e 77 del D.P.R. 616/1977;

     b) alla promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel commercio, nonché allo sviluppo dei servizi reali alle piccole e medie imprese;

     c) alla programmazione, nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale, anche avvalendosi per l'organizzazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), di corsi di qualificazione tecnica e manageriale degli operatori commerciali con l'estero, di cui all'articolo 35 del D.P.R. 616/1977;

     d) alla determinazione dei requisiti, dei criteri e dei presupposti per la concessione e l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni e incentivi di qualsiasi genere, comunque denominati;

     e) allo studio, alla ricerca e alla programmazione in materia di consumi; alla promozione dell'associazionismo tra consumatori; alla cura degli osservatori regionali dei prezzi, consumi, tariffe e tributi locali.

 

     Art. 30. (Funzioni conferite alle province). [13]

     1. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative relative alla concessione e all'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni e incentivi di qualsiasi genere, comunque denominati, anche se derivanti da interventi comunitari, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo.

     2. Sono inoltre, trasferite le funzioni amministrative concernenti l'organizzazione dei corsi di qualificazione tecnica e manageriale degli operatori commerciali con l'estero. Le province, per l'esercizio delle funzioni, possono avvalersi anche dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.).

 

     Art. 31. (Funzioni e compiti conferiti ai comuni). [14]

     1. Sono trasferiti ai comuni i compiti e le funzioni amministrative relativi:

     a) all'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande di ogni genere;

     b) al controllo sui numeri isolati di arte varia e sull'impiego degli artisti extracomunitari.

 

     Art. 32. (Disciplina del commercio). [15]

     1. Sono fatte salve le funzioni ed i compiti conferiti alla regione, alle province, ai comuni dalla disciplina di settore dettata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

 

CAPO VIII

TURISMO

 

     Art. 33. (Funzioni concernenti la materia turismo). [16]

     [1. Le funzioni concernenti la materia turismo ed industria alberghiera, così come definita dall'articolo 43 del d.lgs. 112/1998, comprendono ogni attività pubblica o privata attinente al turismo, ivi incluse le agevolazioni, le sovvenzioni, i contributi, gli incentivi, comunque denominati, anche se per specifiche finalità, a favore delle imprese turistiche.]

 

     Art. 34. (Funzioni e compiti riservati alla regione). [17]

     [1. La regione promuove la valorizzazione e lo sviluppo del turismo, nel quadro delle linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a) del d.lgs. 112/1998.

     2. Sono riservate alla regione le funzioni amministrative relative:

     a) allo studio, alla ricerca e alla programmazione in materia di qualificazione dell'offerta turistica, di incentivazione della domanda e di tutela e assistenza al turista;

     b) alla promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria dell'offerta turistica regionale nonché delle diverse componenti dell'offerta turistica presenti nel territorio regionale che concorrono all'immagine complessiva;

     c) ai criteri per l'organizzazione, anche in forma telematica ed informatizzata, nell'ambito del sistema informativo regionale, o di altri sistemi, della raccolta, della elaborazione e della comunicazione delle statistiche regionali del turismo, delle rilevazioni e delle informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica;

     d) all'istituzione e al funzionamento dell'osservatorio regionale sul turismo di cui alla legge regionale 8 agosto 1996, n. 20;

     e) alla programmazione e al coordinamento in relazione ai profili professionali inerenti al turismo, in collegamento con gli altri soggetti pubblici competenti nonché all'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche e alla tenuta dei relativi elenchi ricognitivi;

     f) alla programmazione e al coordinamento in materia di intermediazione turistica e di agenzie di viaggio e turismo;

     g) alla determinazione dei requisiti minimi e delle modalità di funzionamento ed esercizio delle attività compiute dalle associazioni senza scopo di lucro e dalle pro-loco;

     h) alla determinazione dei presupposti, dei requisiti e dei criteri per la concessione e la erogazione alle imprese ed alle associazioni turistiche di contributi, sovvenzioni ed incentivi, comunque denominati;

     i) alle funzioni di vigilanza e controllo sugli enti strumentali del comparto turistico;

     l) alla tenuta dell'elenco delle agenzie di viaggio e turismo;

     m) alla tenuta dell'elenco delle strutture ricettive;

     n) alla classificazione delle strutture ricettive.]

 

     Art. 35. (Funzioni e compiti conferiti alle province). [18]

     [1. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative relative:

     a) al rilascio della autorizzazione per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo di cui alla legge regionale 16 febbraio 1998, n. 5, dandone comunicazione alla regione ai fini dell'aggiornamento dell'elenco delle agenzie di viaggio e turismo ivi previsto;

     b) alla realizzazione di corsi finalizzati all'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche, nell'ambito degli strumenti programmatori regionali ed in conformità con le leggi regionali sulle professioni turistiche;

     c) alla concessione e all'erogazione alle imprese di agevolazioni, contributi, sovvenzioni e incentivi di qualsiasi genere, comunque denominati, anche se derivanti da interventi comunitari, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo.

     2. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative già delegate ai sensi della l.r. 20/1996.]

 

     Art. 36. (Funzioni conferite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). [19]

     [1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvedono alla tenuta del registro dei titolari e dei gestori di imprese turistiche di cui alla legge regionale 30 agosto 1988, n. 37.]

 

     Art. 37. (Funzioni e compiti conferiti ai comuni). [20]

     [1. Sono trasferite ai comuni, oltre le funzioni ed i compiti amministrativi loro conferiti dalla legislazione nazionale e regionale di settore, quelle relative:

     a) alla vigilanza e al controllo sull'osservanza delle norme in materia di esercizio dell'attività professionale di direttore d'albergo di cui alla legge regionale 22 giugno 1989, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni;

     b) alla gestione del vincolo di destinazione alberghiera di cui all'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217.]

 

     Art. 38. (Modifica della l.r. 5/1998, relativa alla disciplina dell'attività di agenzie di viaggio e turismo). [21]

 

CAPO IX

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI LEGGE

REGIONALE 8 AGOSTO 1996, N. 20, RELATIVA

ALL'ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE

 

     Art. 39. (Trasferimento funzioni dei servizi turistici territoriali). [22]

     [1. Le funzioni ed i compiti svolti sul territorio dai servizi turistici territoriali - IAT, sono trasferiti ai comuni.

     2. I beni mobili e immobili e le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni e dei compiti attualmente svolti dai servizi turistici territoriali - IAT, sono trasferiti ai comuni, secondo quanto disposto dagli articoli 17 e 19 della l.r. 34/1998.

     3. I comuni, già ricompresi negli ambiti operativi dei servizi turistici territoriali - IAT, si associano secondo le forme previste dal Capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'organizzazione e la gestione dei servizi turistici locali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     4. I beni mobili ed immobili, il personale e le risorse finanziarie funzionali alla organizzazione e alla gestione dei servizi turistici territoriali sono messi a disposizione, da parte dei comuni cui sono stati trasferiti, della struttura associativa costituita ai sensi del comma 3.

     5. Il trasferimento ai comuni dei beni, del personale e delle risorse finanziarie ed il concreto esercizio delle funzioni è subordinato alla costituzione delle strutture associative, ai sensi del comma 3.

     5 bis. Entro un anno dalla costituzione delle forme associative previste dal comma 3, la Giunta regionale procede, anche su proposta dei Comuni, alla verifica della adeguatezza degli ambiti territoriali ivi individuati [23].

     5 ter. I Comuni destinatari dei trasferimenti, possono individuare nella Comunità montana, il soggetto per la gestione associata delle funzioni [24].]

 

     Art. 40. (Modificazioni e integrazioni articolo 5 l.r. 20/1996). [25]

 

     Art. 41. (Integrazioni articolo 8 l.r. 20/1996). [26]

 

     Art. 42. (Modificazione articolo 15 l.r. 20/1996). [27]

 

     Art. 43. (Patrimonio). [28]

     [1. I beni immobili di proprietà della A.P.T. regionale, necessari allo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 39, o comunque utili allo svolgimento della promozione, dell'offerta e dell'accoglienza turistica, sono trasferiti ai comuni nei quali sono situati, secondo quanto disposto dall'articolo 17 della l.r. 34/1998.]

 

     Art. 44. (Modificazione articolo 18 l.r. 20/1996). [29]

 

CAPO X

DISPOSIZIONI COMUNI

 

     Art. 45. (Funzioni generali riservate alla regione).

     1. Nell'ambito delle materie del presente titolo, sono riservate alla regione le funzioni amministrative relative:

     a) al concorso alla elaborazione ed alla attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore, ivi compreso il sostegno alla realizzazione di interventi nelle aree interessate da programmi comunitari;

     b) alle intese e alle concertazioni che regolano i rapporti della regione con la Comunità europea, lo Stato e le altre regioni;

     c) all'approvazione di piani pluriennali e annuali per il coordinamento e l'armonizzazione in un quadro unitario degli interventi e alla verifica della relativa attuazione;

     d) alla realizzazione di programmi di sviluppo territoriale o settoriale, attuati secondo la procedura negoziale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che richiedano l'unitario esercizio a livello regionale, ivi comprese le funzioni e gli adempimenti relativi alla concessione ed erogazione di ausili finanziari da essi previsti;

     e) al coordinamento dei sistemi informativi al fine del miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 112/1998, anche con la collaborazione delle province e delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato. A tal fine, la regione individua forme di raccordo delle strutture e degli sportelli unici istituiti dai comuni ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. 112/1998 e dall'articolo 14 della presente legge;

     f) alla determinazione delle modalità di formazione e di attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra regione, enti locali, autonomie funzionali e soggetti privati;

     g) al coordinamento per lo sviluppo della commercializzazione dei prodotti e dell'internazionalizzazione delle imprese;

     h) alla definizione di speciali qualità delle imprese ai fini della concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici;

     i) ai rapporti con le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

 

     Art. 46. (Funzioni riservate alla regione in materia di accesso al credito).

     1. Ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. 112/1998, tra le funzioni amministrative trasferite o delegate alla regione nelle materie di cui al presente titolo, sono ricomprese anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, la determinazione dei criteri

dell'ammissibilità al credito agevolato secondo i principi contenuti nel d.lgs. 123/1998, i controlli sulla sua effettiva destinazione, e la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito e con l'Artigiancassa.

     2. Le funzioni di cui al comma 1, comprendono le funzioni di determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati all'agevolazione dell'accesso al credito, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria.

 

     Art. 47. (Funzioni riservate alla regione in materia di commercializzazione dei prodotti e internazionalizzazione delle imprese).

     1. La regione, sulla base degli indirizzi forniti dal CIPE ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 definisce le politiche ed i programmi rivolti ai processi di commercializzazione dei prodotti e internazionalizzazione delle imprese, per i settori produttivi dell'agricoltura, dell'artigianato, della piccola e media impresa industriale, del turismo, del commercio e dei servizi.

     2. Le funzioni di cui all'articolo 48 del d.lgs. 112/1998, sono riservate alla regione che esercita altresì quelle previste dall'articolo 18, comma 2 dello stesso decreto, nel rispetto del principio di concorrenza con lo Stato.

     3. La regione favorisce la gestione unitaria delle attività di promozione economica tra tutti i soggetti operanti nel settore, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1997, n. 68 recante norme di riforma dell'I.C.E..

     4. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3, la regione istituisce un apposito soggetto dotato di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile, al quale possono aderire tutti i soggetti pubblici interessati.

 

     Art. 48. (Fondo unico regionale industria).

     1. E' istituito il Fondo unico regionale per le attività produttive industriali, nel quale confluiscono le risorse provenienti dallo Stato per l'industria ai sensi dell'articolo 19, comma 5 del d.lgs. 112/1998 e tutte le ulteriori risorse comunque destinate ad interventi di sostegno per l'industria.

     2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Giunta regionale, sulla base del bilancio di previsione, definisce il riparto, tra le diverse tipologie di intervento, delle risorse finanziarie del fondo regionale nel quale confluiscono i fondi statali relativi alle materie delegate alla regione ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del d.lgs. 112/1998.

 

TITOLO III

TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

 

CAPO I

TERRITORIO E URBANISTICA

 

     Art. 49. (Funzioni e compiti riservati alla regione).

     1. Sono riservate alla regione le funzioni relative alla identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio regionale, con riferimento ai valori ambientali e naturali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza regionale.

     2. Sono riservate alla regione le funzioni amministrative individuate dalle leggi regionali 2 settembre 1974, n. 53, 18 agosto 1989, n. 26, 17 aprile 1991, n. 6, 10 aprile 1995, n. 28, 21 ottobre 1997, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni.

     3. Sono, in particolare, riservate alla regione le funzioni concernenti la localizzazione nel territorio regionale, sentiti i comuni interessati, delle opere pubbliche di interesse di amministrazioni diverse dalle regioni e dagli enti locali.

 

CAPO II

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

 

     Art. 50. (Funzioni e compiti riservati alla regione).

     1. Sono riservate alla regione le funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 60 del d.lgs. 112/1998, relative:

     a) al concorso, d'intesa con i comuni, alla elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica di interesse nazionale;

     b) alla specificazione di criteri per favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti e degli interventi concernenti il sostegno finanziario al reddito;

     c) alla determinazione, d'intesa con i comuni, del fabbisogno abitativo;

     d) alla determinazione degli obiettivi di settore e delle tipologie di intervento, anche attraverso programmi complessi, tra cui quelli integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana;

     e) alla formazione dei piani e dei programmi di intervento;

     f) alla determinazione delle modalità di incentivazione, anche finanziaria;

     g) all'indicazione dei criteri per la ripartizione dei finanziamenti tra le varie categorie di operatori e per la scelta di questi ultimi;

     h) alle determinazioni relative alla gestione dei flussi finanziari;

     i) alla verifica dell'attuazione dei programmi e dell'utilizzo delle risorse finanziarie;

     l) alla determinazione dei limiti di costo e dei requisiti oggettivi per la realizzazione degli interventi;

     m) alla determinazione di limiti di reddito e dei requisiti soggettivi per l'accesso ai benefici;

     n) alla promozione di iniziative di sperimentazione e ricerca;

     o) ai criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale destinati all'assistenza abitativa e alla fissazione dei relativi canoni;

     p) alle modalità di utilizzo del sostegno finanziario al reddito per favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti;

     q) all'ordinamento, alla istituzione, alla vigilanza e al controllo degli Istituti per l'edilizia residenziale pubblica (I.E.R.P.);

     r) alle linee guida per la progettazione e realizzazione di alloggi di nuova costruzione e per gli interventi di recupero;

     s) ai criteri per l'esercizio della vigilanza amministrativo- finanziaria sulle cooperative edilizie ammesse al godimento di contributi pubblici;

     t) alla gestione ed attuazione degli interventi relativi alla realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, attraverso gli I.E.R.P.

 

     Art. 51. (Funzioni e compiti conferiti ai comuni).

     1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative relative:

     a) all'individuazione, ai fini della programmazione regionale, delle tipologie di intervento atte a soddisfare i fabbisogni rilevati;

     b) all'individuazione degli operatori privati incaricati della realizzazione degli interventi localizzati nel proprio territorio;

     c) alla concessione di contributi agli operatori incaricati della realizzazione degli interventi;

     d) all'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica;

     e) all'accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi;

     f) alla vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici;

     g) all'autorizzazione della cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;

     h) all'autorizzazione della cessione o locazione anticipata degli alloggi di edilizia agevolata.

     2. Sono attribuite ai comuni, nell'ambito della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione degli alloggi, ed in particolare:

     a) la formazione e gestione dei bandi di concorso;

     b) la formazione ed approvazione delle graduatorie per l'assegnazione;

     c) la promozione della mobilità degli assegnatari in ambito comunale;

     d) la gestione delle riserve di alloggi, i provvedimenti di decadenza e di revoca e la comminazione di misure per l'occupazione e la detenzione degli alloggi senza titolo.

 

CAPO III

FUNZIONI DI CARATTERE GENERALE IN MATERIA

AMBIENTALE E PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA

 

     Art. 52. (Funzioni e compiti riservati alla regione).

     1. Sono riservate alla regione le funzioni amministrative in materia di protezione della flora e della fauna, di cui agli articoli 70 e 73 del d.lgs. 112/1998, ed in particolare, quelle relative:

     a) alla specificazione di obiettivi ed iniziative conseguenti al recepimento, nel territorio regionale, di convenzioni internazionali e direttive comunitarie relative alla tutela dell'ambiente;

     b) alla specificazione di valori limite, standards, obiettivi di qualità e sicurezza necessari per il raggiungimento di livelli adeguati di tutela ambientale sul territorio regionale;

     c) alla promozione di programmi di informazione ed educazione ambientale in ambito regionale;

     d) alla promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile in ambito regionale;

     e) all'adozione di misure d'urgenza ai fini di prevenzione del danno ambientale in ambito regionale;

     f) alla determinazione delle priorità dell'azione ambientale attraverso specifici piani e programmi;

     g) al coordinamento degli interventi ambientali attuati dagli enti locali;

     h) alla promozione di intese, accordi di programma e convenzioni per l'attuazione di programmi regionali richiedenti iniziative coordinate con lo Stato ed altri enti pubblici o privati;

     i) alla ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari interventi e alla loro assegnazione agli enti realizzatori;

     l) alle competenze esercitate dal Corpo forestale dello Stato, ad eccezione di quelle necessarie per l'esercizio delle funzioni di competenza statale.

 

     Art. 53. (Funzioni e compiti conferiti agli enti locali).

     1. Sono delegate agli enti locali, individuati dal consiglio regionale in sede di approvazione dei programmi regionali di tutela ambientale, tenuto conto delle caratteristiche e delle azioni da svolgere e secondo il criterio di adeguatezza, le funzioni amministrative relative all'attuazione dei programmi medesimi.

 

CAPO IV

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

 

     Art. 54. (Funzioni e compiti riservati alla regione).

     1. Sono riservate alla regione le funzioni amministrative in materia di valutazione di impatto ambientale (v.i.a.), ivi comprese le categorie di opere, gli interventi e le attività individuate con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 71, comma 2 del d.lgs. 112/1998, che vengono esercitate, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 9 aprile 1998, n. 11.

 

CAPO V

ATTIVITA' A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

 

     Art. 55. (Funzioni e compiti riservati alla regione).

     1. Sono riservate alla regione le funzioni amministrative in materia di attività a rischio di incidente rilevante, di cui all'articolo 72 d.lgs. 112/1998, relative alle attività industriali soggette agli obblighi di cui agli articoli 4 e 6 D.P.R. 17 maggio 1988 n. 175, ivi compresi i provvedimenti previsti dall'istruttoria tecnica, nonché le funzioni relative alla individuazione delle aree ad elevata concentrazione di attività industriali a rischio di incidente rilevante e alla assunzione delle misure di salvaguardia dell'ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale.

     2. La regione attraverso specifiche normative stabilisce i raccordi tra i soggetti incaricati di svolgere le istruttorie, salvaguardando con il coinvolgimento degli enti locali interessati e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.), la sicurezza del territorio e della popolazione.

 

CAPO VI

AREE AD ELEVATO RISCHIO AMBIENTALE

 

     Art. 56. (Funzioni e compiti riservati alla regione).

     1. Sono riservate alla regione le funzioni amministrative concernenti le aree ad elevato rischio di crisi ambientale, di cui all'articolo 74 del d.lgs. 112/1998, in particolare la regione:

     a) individua, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo, comportanti rischio per l'ambiente e la popolazione;

     b) dichiara lo stato di elevata crisi ambientale;

     c) predispone ed approva i piani di risanamento, con la individuazione delle priorità di intervento.

 

     Art. 57. (Funzioni e compiti conferiti agli enti locali).

     1. Sono delegate agli enti locali, individuati dal consiglio regionale in sede di approvazione dei programmi regionali di cui all'articolo 56, comma 1, lettera c), tenuto conto delle caratteristiche e delle azioni da svolgere e secondo il criterio di adeguatezza le funzioni amministrative relative all'attuazione dei programmi medesimi.

 

CAPO VII

AREE NATURALI PROTETTE

 

     Art. 58. (Funzioni e compiti riservati alla regione).

     1. Sono riservate alla regione le funzioni amministrative relative:

     a) alla programmazione in generale e quella in materia di educazione ambientale;

     b) all'istituzione e alla delimitazione con legge regionale delle aree naturali protette, nonché della loro promozione di carattere generale;

     c) alla programmazione relativa ai finanziamenti a destinazione vincolata dello Stato e della Unione europea, ferme restando le competenze di esecuzione esercitate secondo la ripartizione delle attribuzioni risultante dalle norme vigenti e dalle disposizioni della presente legge;

     d) all'individuazione del soggetto al quale affidare la gestione delle aree naturali protette di ambito interprovinciale e di ambito provinciale, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, nonché, nei casi previsti dalla stessa legge, all'approvazione degli atti adottati dal medesimo soggetto e all'esercizio dei poteri di vigilanza [30];

     e) alle attività relative alla gestione delle aree naturali protette di livello interregionale, attraverso opportuni accordi e convenzioni, ivi compresi interventi di sistemazione, autorizzazione, vigilanza.

 

     Art. 59. (Poteri di vigilanza della Regione) [31]

     1. La Giunta regionale esercita i poteri di vigilanza sull’esercizio delle funzioni amministrative relative alla gestione delle aree naturali protette.

 

     Art. 60. (Modificazioni della l.r. 9/1995, relativa alla tutela dell'ambiente e alle aree naturali protette).

     1. All'articolo 9, comma 2 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, sono soppresse le parole "dai presidenti delle Amministrazioni provinciali".

     2. [All'articolo 11, comma 2 della l.r. 9/1995, le parole "Giunta regionale e reso esecutivo con decreto del Presidente" sono sostituite dalla parola "provincia"] [32].

     3. Agli articoli 12, comma 6, 13, comma 1, 14, comma 2 e 24 della l.r. 9/1995, le parole "Giunta regionale" sono sostituite con la parola "provincia".

     4. Le modificazioni recate dai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle aree naturali protette di ambito interprovinciale.

 

CAPO VIII

INQUINAMENTO DELLE ACQUE

 

     Art. 61. (Funzioni e compiti riservati alla regione).

     1. Sono riservate alla regione le funzioni amministrative in materia di inquinamento delle acque, di cui all'articolo 81 d.lgs. 112/1998, relative:

     a) alla programmazione, al coordinamento, all'indirizzo e al controllo sull'attività delle Autorità di ambito, come individuate dall'articolo 12 della legge regionale 5 dicembre 1997, n. 43;

     b) alla determinazione di criteri per la formazione e l'aggiornamento dei catasti degli scarichi e degli elenchi delle acque e delle sostanze pericolose;

     c) all'emanazione di norme tecniche specifiche per la regolamentazione delle attività di smaltimento di liquami e fanghi;

     d) alla definizione di criteri e metodologie per le attività di rilevamento delle caratteristiche, di campionamento, di misurazione, di analisi e di controllo qualitativo delle acque e degli scarichi;

     e) alla predisposizione e all'adozione dei piani di risanamento delle acque, secondo quanto previsto dalla l.r. 43/1997;

     f) ai criteri generali per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali;

     g) ai criteri generali di monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;

     h) ai criteri per la individuazione delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 4 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236;

     i) ai criteri di monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne.

 

     Art. 62. (Funzioni e compiti conferiti alle province).

     1. Sono trasferite alle province, che le esercitano avvalendosi del supporto e della consulenza dell'A.R.P.A., come previsto dall'articolo 3 della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9, le funzioni amministrative in materia di inquinamento delle acque, ed in particolare quelle relative:

     a) al controllo degli scarichi, anche nelle unità geologiche, salvo quelle nelle pubbliche fognature [33];

     b) alla tutela idrica del sottosuolo;

     c) all'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'articolo 4 del D.P.R. 236/1988;

     d) alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali;

     e) al monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;

     f) al monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne;

     g) alla delimitazione delle zone non balneabili.

 

CAPO IX

INQUINAMENTO ACUSTICO,

ATMOSFERICO ED ELETTROMAGNETICO

 

     Art. 63. (Funzioni e compiti riservati alla regione).

     1. Sono riservate alla regione le funzioni amministrative in materia di rilevamento, disciplina e controllo delle emissioni atmosferiche e sonore relative:

     a) alla formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del territorio, nel rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;

     b) alla fissazione dei valori di qualità dell'aria e delle emissioni degli impianti;

     c) all'indirizzo e coordinamento nell'ambito dei piani di cui alla lettera a), dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinamenti atmosferici, all'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni;

     d) ai pareri, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della sanità, previsti dall'articolo 17, comma 2 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, limitatamente agli impianti di produzione di energia riservati alla competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. 112/1998.

 

     Art. 64. (Funzioni e compiti conferiti alle province).

     1. Sono trasferite alle province, che le esercitano avvalendosi del supporto e della consulenza dell'A.R.P.A., come previsto dall'articolo 3 della l.r. 9/1998, le funzioni amministrative concernenti il rilevamento, la disciplina ed il controllo delle emissioni atmosferiche e sonore, di cui all'articolo 84 d.lgs. 112/1998, e in particolare quelle relative:

     a) alle autorizzazioni concernenti gli impianti che possono dar luogo ad emissioni inquinanti;

     b) alla tenuta e all'aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione;

     c) alla rilevazione, al controllo e alla disciplina integrativa sul rispetto dei limiti massimi di accettabilità delle emissioni inquinanti prodotte da sorgenti fisse;

     d) alla rilevazione, al controllo, alla disciplina e alla prevenzione delle emissioni sonore prodotte da sorgenti fisse;

     e) al rilascio della abilitazione alla conduzione di impianti termici e alla istituzione dei relativi corsi di formazione.

 

CAPO X

GESTIONE DEI RIFIUTI

 

     Art. 65. (Funzioni e compiti riservati alla regione). [34]

 

     Art. 66. (Funzioni e compiti conferiti alle province). [35]

 

CAPO XI

RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

 

     Art. 67. (Funzioni e compiti riservati alla regione).

     1. Sono riservate alla regione le funzioni amministrative relative:

     a) alla difesa e consolidamento dei versanti, delle aree instabili nonché alla difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe ed altri fenomeni di dissesto;

     b) ai piani e programmi di intervento nei bacini idrografici di rilievo nazionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 ed all'adeguamento dei piani territoriali regionali;

     c) ai piani e programmi di intervento per la tutela ambientale, di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305;

     d) all'aggiornamento e alla modifica del piano regolatore generale degli acquedotti e alla formulazione dei pareri in materia di programmazione nazionale generale o di settore, della destinazione delle risorse idriche;

     e) alla nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche di intesa con le regioni interessate, qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di più regioni.

 

     Art. 68. (Funzioni e compiti conferiti alle province).

     1. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative in materia di difesa del suolo, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, di cui agli articoli 86 e 89 d.lgs. 112/1998, e in particolare quelle relative:

     a) ai compiti di polizia idraulica, anche con riguardo all'applicazione del T.U. approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché a quelli di pronto intervento, di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e al R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi compresi l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire, anche indirettamente, sul regime dei corsi d'acqua;

     b) agli sbarramenti di ritenuta di cui al D.P.R. 1 novembre 1959, n. 1363, che non superino i quindici metri d'altezza e non determinino un invaso superiore a un milione di metri cubi;

     c) alla ricarica artificiale delle acque sotterranee di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132 e alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni;

     d) agli approvvigionamenti idrici di emergenza, all'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia degli enti locali subprovinciali e all'adozione dei piani di intervento per il risanamento ed il miglioramento della qualità delle acque di cui all'articolo 9 del D.P.R. 236/1988;

     e) al rilascio delle concessioni per le piccole derivazioni di acque pubbliche, nonché di quelle relative alle grandi derivazioni che sono esercitate, in attesa dell'entrata in vigore del piano di bacino, sulla base di intese tra le province interessate e la regione;

     f) alla disciplina relativa alla ricerca, all'estrazione ed alla utilizzazione delle acque sotterranee, ivi compresa la tutela idrica del sottosuolo;

     g) alla progettazione, alla realizzazione di opere idrauliche di qualsiasi natura, sulla base di programmi annuali predisposti d’intesa con la Regione [36];

     h) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua funzionali alla regimazione idraulica;

     i) alle concessioni di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi;

     l) alla gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura [37];

     m) alla nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base di singoli diritti e concessioni, ai sensi dell'articolo 43, comma 3 del R.D. 1775/1933.

     2. Le funzioni di cui alle lettere e) ed f) del comma 1, sono esercitate dalle province al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 29, comma 3 e nei limiti di cui all'articolo 89, commi 2 e 3 del d.lgs. 112/1998.

     3. Le province, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a), g) e l), nei comprensori di bonifica individuati ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica), si avvalgono, di norma, dell’Agenzia forestale regionale o dei consorzi di bonifica [38].

 

CAPO XII

OPERE PUBBLICHE

 

     Art. 69. (Funzioni e compiti riservati alla regione).

     1. E' riservata alla regione la programmazione delle opere pubbliche non espressamente mantenute allo Stato ai sensi dell'articolo 93, comma 1, lettere c), d), e) e f) del d.lgs. 112/1998.

     2. Sono, inoltre, riservate alla regione le funzioni amministrative relative:

     a) all'individuazione delle zone sismiche e alla formazione ed aggiornamento dell'elenco relativo;

     b) alla valutazione tecnico-amministrativa e all'attività consultiva relativa ai progetti di opere pubbliche di competenza regionale;

     c) alla programmazione e al finanziamento delle opere di ripristino conseguenti ad eventi bellici o a calamità naturali.

 

     Art. 70. (Funzioni e compiti conferiti alle province).

     1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative in materia di opere pubbliche relative:

     a) [all'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV] [39];

     b) alla valutazione tecnico-amministrativa e all'attività consultiva relative a progetti di opere pubbliche di competenza provinciale.

 

     Art. 71. (Funzioni e compiti conferiti ai comuni).

     1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative relative al ripristino degli edifici privati danneggiati da eventi bellici.

 

     Art. 72. (Funzioni e compiti conferiti agli enti locali).

     1. Sono delegate agli enti locali, da individuarsi secondo il criterio di adeguatezza, in ragione delle caratteristiche degli interventi da realizzare, le funzioni in materia di opere pubbliche relative:

     a) all'edilizia di culto;

     b) alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria degli immobili destinati a ospitare uffici dell'amministrazione dello Stato;

     c) alla esecuzione delle opere di ripristino in seguito ad eventi bellici o a calamità naturali.

     2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), gli enti locali delegati, ove gli interventi non riguardino opere di proprietà degli stessi esercitano le funzioni istruttorie e di controllo, assegnando il contributo previsto alla diretta gestione del soggetto pubblico o privato titolare del bene; possono inoltre, previa convenzione con il soggetto pubblico o privato titolare del bene, fungere direttamente da stazione appaltante.

 

CAPO XIII

VIABILITA'

 

     Art. 73. (Funzioni e compiti riservati alla regione).

     1. Sono riservate alla regione le funzioni di programmazione e coordinamento della rete viaria regionale e la disciplina delle relative modalità e criteri di progettazione, costruzione e manutenzione; la regione provvede agli interventi di carattere interregionale mediante accordi di programma con le regioni interessate. E' altresì, riservata alla regione, d'intesa con le province interessate, la classificazione e

declassificazione delle strade regionali e provinciali, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 

     Art. 74. (Funzioni e compiti conferiti alle province).

     1. Sono trasferite alle province le funzioni di progettazione, costruzione, gestione e manutenzione delle strade regionali, ivi compresi gli interventi di nuova costruzione e miglioramento, nonché i compiti di vigilanza. Le province svolgono le funzioni di propria competenza nel rispetto delle modalità e dei criteri fissati dalla legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46 [40].

     1 bis. Sono conferite alle province, per le strade regionali, le funzioni attribuite dalla vigente legislazione agli enti proprietari delle strade [41].

 

CAPO XIV

TRASPORTI

 

     Art. 75. (Funzioni e compiti riservati alla regione).

     1. Sono riservate alla regione le funzioni amministrative conferite dall'articolo 105, commi 2 e 4 del d.lgs. 112/1998, con esclusione del rilascio delle autorizzazioni di cui alla lettera a), comma 2 dello stesso articolo 105, già delegate alle province dall'articolo 18 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, in materia di trasporto pubblico locale.

 

     Art. 76. (Funzioni e compiti conferiti alle province).

     1. Le province, oltre alle funzioni già delegate dalla l.r. 37/1998, esercitano le funzioni loro attribuite dall'articolo 105, comma 3 del d.lgs. 112/1998.

 

CAPO XV

PROTEZIONE CIVILE

 

     Art. 77. (Funzioni e compiti riservati alla regione).

     1. Sono riservate alla regione le funzioni amministrative attribuite dall'articolo 108, comma 1, lettera a) del d.lgs. 112/1998, relative:

     a) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi;

     b) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

     c) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 225/1992;

     d) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

     e) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa la individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185;

     f) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato.

     2. Per gli interventi di cui al comma 1 , lettera f) è istituita presso il dipartimento della protezione civile, la Consulta regionale di coordinamento delle associazioni di volontariato che operano nel campo della protezione civile ed ambientale iscritte al Registro regionale di cui alla legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 e dei gruppi comunali di protezione civile, con compiti di raccordo tra le associazioni e i gruppi stessi e di consulenza nei confronti della Giunta regionale, per la programmazione e per la ripartizione dei fondi per il volontariato di protezione civile.

     3. La Giunta regionale con proprio atto individua le competenze e le modalità di funzionamento della Consulta.

 

     Art. 78. (Funzioni e compiti conferiti alle province).

     1. Le province esercitano le funzioni loro attribuite dall'articolo 108, comma 1, lettera b) del d.lgs. 112/1998.

 

     Art. 79. (Funzioni e compiti conferiti ai comuni).

     1. I comuni esercitano le funzioni loro attribuite dall'articolo 108, comma 1, lettera c) del d.lgs. 112/1998.

 

TITOLO IV

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

 

CAPO I

TUTELA DELLA SALUTE

 

     Art. 80. (Funzioni concernenti le materie della salute umana e della sanità veterinaria).

     1. La regione esercita le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alle materie della salute umana e della sanità veterinaria, così come indicati dall'articolo 113 del d.lgs. 112/1998, non riservati allo Stato.

     2. Sono riservate, in particolare, alla regione le funzioni ed i compiti amministrativi relativi:

     a) all'approvazione dei piani e programmi non aventi rilievo e applicazione nazionale;

     b) all'adozione dei provvedimenti puntuali per l'erogazione delle prestazioni;

     c) alla verifica della conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ai fini del controllo preventivo, salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 3 del d.lgs. 112/1998, nonché, alla vigilanza successiva, ivi compresa la verifica della applicazione della buona pratica di laboratorio;

     d) alle verifiche di conformità sull'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 119, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 112/1998;

     e) all'adozione dei provvedimenti d'urgenza in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica qualora l'emergenza abbia una dimensione sovracomunale;

     f) alla pubblicità sanitaria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, ad esclusione delle funzioni previste dagli articoli 7 e 9 stessa legge, riservate allo Stato e ferme restando le competenze del sindaco di cui agli articoli 2, comma 1, e 6 della stessa legge;

     g) all'attività assistenziale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e alle attività degli istituti zooprofilattici sperimentali, ivi comprese quelle di vigilanza amministrativa, di controllo, di indirizzo e di verifica e quelle relative alla disciplina delle modalità gestionali, organizzative e di funzionamento;

     h) alla vigilanza ed al controllo sugli enti pubblici e privati che operano a livello infraregionale, nonché le funzioni già di competenza delle regioni sulle attività di servizio rese dalle articolazioni periferiche degli enti nazionali;

     i) alla vigilanza sui fondi integrativi sanitari di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, istituiti e gestiti a livello regionale o infraregionale;

     l) al riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero ai fini della partecipazione a concorsi indetti a livello regionale e infraregionale, ed ai fini dell'accesso alle convenzioni con le ASL per l'assistenza generica e specialistica di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, e all'articolo 26 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

     3. La regione esercita, inoltre, le funzioni ed i compiti amministrativi delegati ai sensi dell'articolo 114, comma 2 del d.lgs. 112/1998, concernenti i prodotti cosmetici.

 

     Art. 81. (Avvalimento S.S.R.).

     1. La regione, per lo svolgimento di particolari attività di carattere istruttorio o esecutivo può avvalersi degli uffici e delle strutture del servizio sanitario regionale.

 

CAPO II

SERVIZI SOCIALI

 

     Art. 82. (Funzioni e compiti relativi alla materia servizi sociali).

     1. Le funzioni ed i compiti concernenti la materia servizi sociali comprendono le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a, pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia, così come definite dall'articolo 128, comma 2 del d.lgs. 112/1998.

 

     Art. 83. (Ripartizione delle funzioni e dei compiti in materia di servizi sociali).

     1. Le funzioni amministrative concernenti i servizi sociali, di cui all'articolo 132, comma 1 del d.lgs. 112/1998, sono individuate e ripartite tra la regione e gli enti locali, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3.

     2. Le funzioni amministrative concernenti la promozione e il coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei servizi sociali, di cui all'articolo 132, comma 2 del d.lgs. 112/1998, sono ripartite tra la regione e gli enti locali ai sensi delle leggi regionali 2 novembre 1993, n. 12 e 25 maggio 1994, n. 15.

 

     Art. 84. (Modalità di affidamento delle attività relative all’esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità) [42]

[1. Ai sensi dell’articolo 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini) convertito dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), a decorrere dal 1° gennaio 2010, le attività relative all’esercizio delle funzioni di concessione delle provvidenze economiche nei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità sono affidate all’INPS che le esercita con la massima efficienza e trasparenza.

2. Ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, le commissioni mediche operanti presso le Aziende unità sanitarie locali, sono integrate da un medico dell’INPS quale componente effettivo. In ogni caso l’accertamento definitivo è effettuato dall’INPS.

3. La Regione stipula con l’INPS, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un’apposita convenzione che regola gli aspetti tecnico procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento di cui al comma 1.

4. La convenzione di cui al comma 3 definisce, in particolare, le modalità concernenti:

a) procedure e scambio di dati reciproco, anche attraverso cooperazione applicativa, tra sistema informativo INPS e sistemi informatici della Regione, in ordine alle fasi del procedimento di cui al comma 1;

b) gli standard di sicurezza di trasmissione dei dati personali;

c) lo svolgimento, da parte dell’INPS, dell’attività istruttoria e di concessione delle provvidenze economiche;

d) la gestione amministrativa delle provvidenze economiche, compresi i relativi controlli di permanenza del diritto anche nella fase transitoria;

e) la tutela della privacy;

f) lo svolgimento di attività di monitoraggio e verifica delle attività previste dalla convenzione.

5. Le domande per il riconoscimento dell’invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, presentate entro il 31 dicembre 2009, seguono l’iter procedurale previsto dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore del d.l. 78/2009, convertito nella l. 102/2009.

6. Sono riservate alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla determinazione, per tutto il territorio regionale, di eventuali benefici aggiuntivi di cui all’articolo 130, comma 2 del d.lgs. 112/1998.]

 

     Art. 85. (Funzioni conferite ai comuni in materia di invalidi civili). [43]

     [1. Le funzioni amministrative concernenti la concessione di nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, previste dall’articolo 130, comma 2 del decreto legislativo n. 112/1998, sono trasferite ai comuni, che le esercitano in forma associata attraverso i comuni capofila degli ambiti territoriali ottimali definiti dal piano sociale regionale secondo le modalità previste dall’articolo 34, comma 1 bis della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3 [44].]

 

     Art. 86. (Funzioni conferite alle aziende sanitarie in materia di invalidi civili). [45]

     [1. Gli accertamenti sanitari dell'invalidità civile, della cecità e del sordomutismo, nonché dell'handicap derivante dall'invalidità ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in conformità al principio di separazione del procedimento di accertamento sanitario dal procedimento per la concessione delle provvidenze economiche di cui all'articolo 11 della legge 537/1993, sono svolti dalle aziende sanitarie di cui al d.lgs. 502/1992, tramite le commissioni sanitarie operanti presso di esse, composte come previsto dalla legge 15 ottobre 1990, n. 295 e come integrate ai sensi dell'articolo 4 della legge 104/1992.]

 

     Art. 87. (Fondo regionale per l'assistenza sociale).

     1. Le risorse provenienti dal Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 133 del d.lgs. 112/1998 ed assegnate alla regione concorrono a formare il Fondo regionale per l'assistenza sociale di cui alla legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3.

 

     Art. 88. (Modifica e integrazione della l.r. 3/1997, relativa al riordino funzioni socio-assistenziali). [46]

 

CAPO III

ISTRUZIONE SCOLASTICA

 

     Art. 89. (Programmazione e gestione amministrativa del servizio scolastico).

     1. La programmazione e la gestione del servizio scolastico ricomprendono l'insieme delle funzioni e dei compiti volti a consentire la concreta e la continua erogazione dei servizi di istruzione, come definiti dall'articolo 136 del d.lgs. 112/1998.

 

     Art. 90. (Funzioni riservate alla regione).

     1. Sono riservate alla regione le funzioni e i compiti amministrativi relativi:

     a) alla programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;

     b) alla programmazione della rete scolastica nell'ambito del piano regionale, nei limiti delle disponibilità umane e finanziarie e sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);

     c) alla suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento della offerta formativa;

     d) alla determinazione del calendario scolastico;

     e) ai contributi alle scuole non statali;

     f) alle iniziative e alle attività di promozione relative all'ambito delle funzioni di cui alle precedenti lettere;

     g) alla formulazione del parere al Ministro della pubblica istruzione sui piani annuali e pluriennali di sviluppo delle scuole di ogni ordine e grado.

 

     Art. 91. (Riordino delle funzioni).

     1. La regione provvede al riordino delle funzioni conferite in materia di programmazione e gestione del servizio scolastico.

 

     Art. 92. (Funzioni e compiti conferiti alle province). [47]

     1. Le province esercitano le funzioni e i compiti loro attribuiti dall'articolo 139, comma 1 del d.lgs. 112/1998.

 

     Art. 93. (Funzioni e compiti conferiti ai comuni).

     1. I comuni esercitano le funzioni e i compiti loro attribuiti dall'articolo 139, comma 1 del d.lgs. 112/1998, nonché, in collaborazione con le comunità montane e le province, quelli di cui al comma 2 dello stesso articolo, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche.

 

CAPO IV

FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

     Art. 94. (Funzioni e compiti concernenti la materia formazione professionale). [48]

     1. Le funzioni e i compiti relativi alla materia formazione professionale concernono le attività indicate dall'articolo 141 del d.lgs. 112/1998.

 

     Art. 95. (Funzioni e compiti riservati alla regione).

     1. Sono riservate alla regione le funzioni e i compiti amministrativi relativi:

     a) alla programmazione pluriennale ed annuale della formazione professionale, compresa quella del personale del servizio sanitario nazionale, dell'orientamento professionale e della promozione educativa ed educazione permanente;

     b) agli adempimenti, avvalendosi anche delle province, connessi all'attività di alta formazione di interesse interregionale o che richiedano una gestione unitaria a livello regionale;

     c) agli adempimenti connessi ai rapporti con l'Unione europea e alla attuazione e controllo della realizzazione dei programmi comunitari, con particolare riferimento al monitoraggio, al controllo di gestione, alla valutazione dell'efficacia, agli adempimenti finalizzati ai saldi contabili, ai certificati di esecuzione e alla rendicontazione e ad ogni altro adempimento ad essi connesso;

     d) alla programmazione, in raccordo con le province, delle iniziative volte a realizzare l'integrazione tra i sistemi educativi-formativi e quello produttivo;

     e) all'osservazione del mercato del lavoro e delle professioni per il miglioramento delle politiche del lavoro e all'indicazione alle province sulle tendenze del mercato del lavoro e dei relativi fabbisogni formativi;

     f) alla formazione professionale e all'aggiornamento del personale della regione e degli enti, agenzie e istituti regionali;

     g) alla formazione professionale del personale del servizio sanitario, che richiede una gestione unitaria a livello regionale.

 

     Art. 96. (Funzioni e compiti conferiti alle province).

     1. [Sono trasferite alle province le funzioni in materia di formazione, orientamento professionale ed educazione permanente, ivi comprese quelle di cui all'articolo 144, comma 1 del d.lgs. 112/1998] [49].

     2. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative già delegate dall'articolo 5, comma 1 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Le province organizzano ed attuano i servizi di orientamento professionale, collocati all'interno dei centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in forma integrata agli altri servizi per le politiche del lavoro ed in raccordo con gli altri enti locali.

 

     Art. 97. (Modificazioni della l.r. 69/1981, relativa al sistema formativo regionale). [50]

 

CAPO V

BENI E ATTIVITA' CULTURALI

 

     Art. 98. (Funzioni e compiti concernenti la materia beni e attività culturali).

     1. Le funzioni ed i compiti relativi alla materia beni e attività culturali comprendono le attività di tutela, gestione, valorizzazione e promozione dei beni culturali, dei beni ambientali, nonché le attività culturali ad essi connessi, così come definiti dall'articolo 148, comma 1 del d.lgs. 112/1998.

 

     Art. 99. (Tutela e conservazione dei beni culturali).

     1. La regione e gli enti locali concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, alla attività di conservazione dei beni culturali, intesa come attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali ed ambientali.

     2. Ferme restando le funzioni amministrative esercitate dalla regione in ordine alla tutela dei beni bibliografici di cui agli articoli 7 e 9 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 e all'articolo 47 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, la regione coopera con lo Stato alla definizione delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione dei beni culturali, anche al fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta e la elaborazione dei dati a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 149, comma 4, lettera e) del d.lgs. 112/1998.

     3. La regione, le province ed i comuni possono formulare proposte ai fini di:

     a) apposizione di vincolo diretto o indiretto di interesse storico o artistico e vigilanza su beni vincolati;

     b) espropriazione di beni mobili e immobili di interesse storico o artistico.

     4. La regione, le province ed i comuni possono esercitare, ove lo Stato rinunci, il diritto di prelazione di cui all'articolo 31 della legge 1 giugno 1939, n. 1089.

 

     Art. 100. (Gestione dei beni culturali).

     1. Le province e i comuni provvedono alla gestione dei musei e degli altri beni culturali trasferita ai sensi dell'articolo 150, comma 1 del d.lgs. 112/1998 e a tal fine esercitano le attività concernenti:

     a) l'organizzazione, il funzionamento, la disciplina del personale; i servizi aggiuntivi; le riproduzioni e le concessioni d'uso dei beni;

     b) la manutenzione, la sicurezza, l'integrità dei beni, lo sviluppo delle raccolte museali;

     c) la fruizione pubblica dei beni, concorrendo al perseguimento delle finalità di valorizzazione di cui all'articolo 152, comma 3 del d.lgs. 112/1998.

     2. La regione detta con legge le norme generali sull'organizzazione, funzionamento e sostegno dei musei e degli altri beni culturali la cui gestione sia trasferita ai sensi del comma 1.

 

     Art. 101. (Valorizzazione dei beni culturali).

     1. La regione e gli enti locali curano, anche mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali, anche con lo Stato, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, ponendo in essere, a tal fine, ogni attività diretta a migliorarne le condizioni di conoscenza e conservazione e ad incrementarne la fruizione ai sensi dell'articolo 152, comma 1 del d.lgs. 112/1998.

 

     Art. 102. (Promozione delle attività culturali).

     1. La regione e gli enti locali provvedono, ciascuno nel proprio ambito, alla promozione delle attività rivolte a formare e diffondere le espressioni della cultura e dell'arte, ponendo in essere, a tal fine, ogni iniziativa diretta a suscitarne lo sviluppo e la diffusione ed a sostenerle, ai sensi dell'articolo 153, comma 1 del d.lgs. 112/1998.

 

     Art. 103. (Commissione regionale per i beni e le attività culturali).

     1. La Giunta regionale promuove la costituzione della Commissione regionale per i beni e le attività culturali, composta secondo quanto previsto dall'articolo 154 del d.lgs. 112/1998, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti indicati nell'articolo 155 dello stesso decreto legislativo.

     2. La Giunta regionale approva il regolamento per il funzionamento della Commissione regionale per i beni e le attività culturali.

     3. La Commissione regionale per i beni e le attività culturali è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     4. La Commissione regionale per i beni e le attività culturali costituisce strumento di cooperazione strutturale e funzionale tra lo Stato, la regione e gli enti locali per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e per la promozione delle attività culturali.

 

CAPO VI

SPETTACOLO

 

     Art. 104. (Funzioni e compiti della regione e degli enti locali).

     1. La regione e gli enti locali promuovono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, azioni coordinate di intervento nel settore dello spettacolo al fine di incrementare le attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisive, valorizzandone la qualità e la progettualità, anche al fine di un migliore equilibrio delle presenze, dei soggetti e delle attività teatrali sull'intero territorio regionale.

     2. La regione provvede alla programmazione degli interventi diretti alla promozione dello sviluppo, della qualificazione e della produzione delle attività di cui al comma 1.

 

CAPO VII

SPORT

 

     Art. 105. (Funzioni e compiti riservati alla regione).

     1. Sono riservate alla regione le funzioni amministrative relative:

     a) alla programmazione degli impianti sportivi, attraverso il programma pluriennale delle opere pubbliche ed il piano attuativo annuale e di intervento di settore;

     b) alla programmazione delle iniziative di promozione sportiva e motorio-ricreativa e delle manifestazioni sportive, così come disciplinata dalla legge regionale 4 luglio 1997, n. 21;

     c) alla tutela della salute dei cittadini nell'esercizio della pratica sportiva e motorio-ricreativa;

     d) alla tutela della salute dei cittadini ed alla regolamentazione dei Centri di attività motoria (C.A.M.) di cui al titolo IV della l.r. 21/1997 e al regolamento regionale 29 maggio 1998, n. 16.

 

     Art. 106. (Funzioni conferite alle province).

     1. Sono trasferite alle province le funzioni relative alla concessione dei contributi di cui all'articolo 6, comma 3, lettere a), b) e d) della l.r. 21/1997.

 

     Art. 107. (Funzioni conferite ai comuni).

     1. I comuni esercitano le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni necessarie all'apertura e all'esercizio dei C.A.M..

 

TITOLO V

POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE

E LOCALE E REGIME AUTORIZZATORIO

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE

E REGIME AUTORIZZATORIO

 

     Art. 108. (Funzioni concernenti la polizia amministrativa).

     1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla polizia amministrativa regionale e locale sono quelli relativi alle misure di cui all'articolo 159, comma 1 del d.lgs. 112/1998.

     2. La regione e gli enti locali, nelle materie di cui alla presente legge, esercitano tutte le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa non riservati allo Stato, ivi compresi l'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Alla regione è riservato, ai sensi dell'articolo 162, comma 1 del d.lgs. 112/1998, il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, nell'ambito della medesima circoscrizione regionale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

     4. I comuni esercitano, in particolare, le funzioni ed i compiti ad essi trasferiti ai sensi dell'articolo 163, comma 2 del d.lgs. 112/1998.

     5. Le province esercitano, in particolare, le funzioni ed i compiti ad esse trasferite ai sensi dell'articolo 163, comma 3 del d.lgs. 112/1998.

     6. La regione e gli enti locali disciplinano, rispettivamente con legge e con regolamento, il servizio di polizia amministrativa, in conformità ai principi di cui al Titolo V della Costituzione ed a quelli stabiliti dalle leggi dello Stato nelle materie ad esso riservate.

 

TITOLO VI

CONFERIMENTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA, RIDETERMINAZIONE DEI TERRITORI MONTANI AI SENSI DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142

 

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE

 

     Art. 109. (Ambito di applicazione).

     1. Le disposizioni contenute nel presente titolo costituiscono integrazione di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della l.r. 10/1998 con specifico riferimento alle materie dell'agricoltura, delle foreste ed economia montana, della caccia e pesca e danno attuazione all'articolo 28, commi 2 e 3 della legge 142/1990, in materia di delimitazione dei territori montani.

 

CAPO II

AGRICOLTURA

 

     Art. 110. (Funzioni e compiti conferiti alle comunità montane). [51]

     [1. Sono trasferiti alle comunità montane, i compiti e le funzioni amministrativi relative:

     a) al riconoscimento del diritto ai benefici fiscali a favore dei coltivatori diretti previsti dalla legge 6 agosto 1954, n. 604 per la formazione della piccola proprietà contadina;

     b) al riconoscimento delle agevolazioni fiscali per gli imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della legge 21 febbraio 1977, n. 36;

     c) all'attestazione all'Ufficio del Registro del mantenimento dei benefici fiscali a favore degli imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della legge 36/1977;

     d) alla gestione degli impianti irrigui già in carico all'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.), ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35, compresa l'emissione dei ruoli per il pagamento dell'acqua da parte dell'utenza, ai sensi dell'articolo 12, comma 4 della legge regionale 25 gennaio 1990, n. 4;

     e) alle attività istruttorie relative agli interventi mirati alla ripresa delle attività produttive a seguito delle calamità naturali previste dall'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

     f) alle attività connesse al servizio a favore degli Utenti Motori Agricoli, con esclusione dei compiti previsti dall'articolo 18 del D.M. 6 agosto 1963;

     g) alle rilevazioni statistiche già attribuite alle regioni dal D.P.R. 616/1977;

     h) all'autorizzazione all'acquisto di presidi sanitari appartenenti alla I e II classe, disciplinate dall'articolo 23 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255, dall'articolo 11, comma 1, lettera b) del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e dall'articolo 66 del D.P.R. 616/1977;

     i) agli accertamenti finalizzati all'attribuzione dei benefici previsti dall'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, come integrato dall'articolo 7 della legge 16 ottobre 1975, n. 493, con esclusione del riparto dei fondi, delle convenzioni con gli Istituti di credito e dei rendiconti complessivi da presentare al Ministero per le politiche agricole ed al Ministero del tesoro, che rimangono di competenza della Giunta regionale;

     l) al rilascio del parere della licenza relativa all'attività sementiera ai sensi della legge 20 aprile 1976, n. 195;

     m) al rilascio del parere per l'abbattimento di piante di olivi ai sensi del decreto luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475;

     n) al controllo delle aziende che praticano metodi di produzione biologica previsto dalla legge regionale 28 agosto 1995, n. 39;

     o) all'autorizzazione per attività vivaistica e vendita di semi e piante ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987;

     p) all'abilitazione all'esercizio delle attività di operatore agrituristico di cui alla legge regionale 14 agosto 1997, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni, dandone comunicazione alla regione ai fini dell'aggiornamento dell'elenco ivi previsto;

     q) all'individuazione degli elementi per la definitiva assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440 e della legge regionale 29 maggio 1980, n. 59;

     r) al rilascio delle certificazioni relative al riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale, ai fini dell’art. 8, comma 4 della legge regionale 2 settembre 1974 n. 53, come modificato dall’art. 34 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, ai fini della legge 21 febbraio 1977, n. 36 e in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, nonché al rilascio delle certificazioni relative al riconoscimento dell’impresa agricola di cui all’articolo 2135 del Codice Civile che possiede i requisiti previsti dall’articolo 5 del regolamento del Consiglio della Comunità europea n. 1257 del 17 maggio 1999 con una adeguata capacità di reddito [52];

     s) alle vertenze su patti e contratti agrari ai sensi degli articoli 16, 17, 31, 46 e 50 della legge 3 maggio 1982, n. 203;

     t) alla richiesta dei pareri per la realizzazione di elettrodotti ai sensi dell'articolo 3, comma 6 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 31, ad eccezione di quelli che interessano i territori di più di una comunità montana che rimangono in capo alla regione;

     u) ai pareri relativi alle estinzioni anticipate, alle restrizioni ipotecarie ed accolli di operazioni creditizie agrarie agevolate;

     v) al regime di aiuti per il ritiro dei seminativi dalla produzione di cui ai regolamenti C.E.E. 1272/1988 e 2328/1991, esercitate in conformità a direttive regionali;

     z) alla raccolta e alla tenuta delle dichiarazioni vitivinicole e delle dichiarazioni delle giacenze vini e/o mosti;

     aa) agli accertamenti delle condizioni richieste agli impianti viticoli per l'iscrizione all'albo dei vigneti per la produzione dei vini D.O.C.;

     bb) agli accertamenti sugli impianti viticoli connessi alla estirpazione, reimpianti e nuovi impianti;

     cc) al rilascio del nulla-osta per accedere ai benefici per il potenziamento e lo sviluppo del patrimonio zootecnico previsti dall'articolo 5, comma unico, lettera c) legge regionale 24 aprile 1979, n. 17;

     dd) [53];

     ee) alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della l.r. 6/1986;

     ff) alla vigilanza di cui all'articolo 31 del D.M. 13 gennaio 1994, n. 172, in materia di riproduzione animale;

     gg) all'attuazione del Regolamento C.E.E. 2066/1992 "Premio speciale ai produttori di carni bovine e per il mantenimento delle vacche nutrici", e del Regolamento C.E.E. 2069/1992 "Premi ai produttori di carni ovine e caprine";

     hh) alle funzioni ed agli accertamenti in attuazione del Regolamento C.E.E. 2201/1996 del Consiglio del 28 ottobre 1996;

     ii) al prelievo di campioni su prodotti finiti presso le aziende locali di trasformazione di foraggi essiccati richiedenti i benefici comunitari di cui ai regolamenti U.E. 603/1995 del Consiglio del 21 febbraio 1995, n. 785/1995 della Commissione del 6 aprile 1995 e n. 1794/1997 della Commissione del 17 settembre 1997, sulla base di direttive della regione cui è riservata l'intera funzione di organo di controllo definita in "unico referente a livello territoriale regionale" dei regolamenti sopra indicati.]

 

     Art. 111. (Conferimento di funzioni e compiti ai comuni).

     1. [Nei territori di Foligno, Perugia e Terni le funzioni amministrative di cui all'articolo 110 sono trasferite ai rispettivi comuni che possono affidarle, in tutto o in parte, ad una delle comunità montane limitrofe] [54].

     2. [Le funzioni amministrative, di cui all'articolo 110, sono trasferite ai comuni di Torgiano, Bastia, Attigliano, Giove, Penna in Teverina, Porano e San Gemini] [55].

 

CAPO III

FORESTE ED ECONOMIA MONTANA

 

     Art. 112. (Funzioni riservate alla regione).

     1. Nel quadro di quanto disposto dall'articolo 4 della l.r. 10/1998, sono riservate alla regione le funzioni di programmazione generale e di determinazione degli obiettivi degli indirizzi operativi relativi al settore foreste ed economia montana.

     2. Il consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il piano forestale regionale (P.F.R.), che costituisce quadro di riferimento per i piani pluriennali di opere ed interventi e per l'attuazione dei regolamenti comunitari inerenti il settore forestale.

     3. Il P.F.R. ha durata decennale e rimane comunque in vigore fino all'approvazione del nuovo P.F.R..

     4. Il P.F.R. è attuato con i programmi annuali di cui alla legge regionale 16 dicembre 1983, n. 47.

     5. Sono di competenza della Giunta regionale:

     a) la formazione e l'aggiornamento del sistema formativo forestale;

     b) il coordinamento dell'attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, in base agli indirizzi contenuti nei programmi di cui all'articolo 77, comma 1, lettera a) e l'approvazione del piano annuale degli interventi ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 agosto 1987, n. 37;

     c) l'attuazione dei regolamenti comunitari inerenti il settore forestale.

     6. La regione, per la gestione delle attività connesse al vivaismo pubblico del Vivaio forestale regionale, può istituire ai sensi dell'articolo 16, comma 2 dello Statuto regionale, un'Azienda, anche in forma di società di capitali a prevalente partecipazione pubblica, alla quale possono aderire i comuni e gli enti montani interessati, nonché i soggetti imprenditoriali privati. L’azienda non può svolgere, a favore della Regione, ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, attività diverse da quelle previste nel presente comma [56].

     7. La Giunta regionale è delegata agli adempimenti connessi alla costituzione dell'Azienda.

 

     Art. 113. (Modifiche alle ll.rr. 23/1979, 47/1983 e 37/1987, relative alla gestione del patrimonio agro-forestale regionale, agli interventi per il recupero, la valorizzazione e lo sviluppo socio-economico dei territori collinari e montani, alla prevenzione e repressione degli incendi boschivi).

     1. [57].

     2. [58].

     3. [59].

 

     Art. 114. (Funzioni e compiti conferiti alle comunità montane).

     1. Sono trasferite alle comunità montane:

     a) le funzioni amministrative già delegate alle medesime con leggi regionali 18 marzo 1980, n. 19 e 8 giugno 1981, n. 32 concernenti le prescrizioni di massima e di polizia forestale;

     b) le funzioni amministrative di cui agli articoli 15 e 18 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni e quelle di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 giugno 1983, n. 21;

     c) le funzioni amministrative di cui all'articolo 9, commi 1 e 3, all'articolo 12, commi 8 e 9, all'articolo 16, comma 3, quando l'impianto non è eseguito direttamente dalla comunità montana, e all'articolo 18, comma 1 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6.

     2. Sono delegate alle comunità montane:

     a) le funzioni amministrative di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 32;

     b) le funzioni amministrative di cui all'articolo 16, comma 2 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29;

     c) gli interventi per lo spegnimento degli incendi boschivi. Le comunità montane possono a tal fine impiegare personale e mezzi nell'ambito dell'intero territorio regionale e, sulla base di intese promosse dalle regioni interessate, anche nel territorio delle regioni limitrofe. Nei territori dei comuni di Perugia, Terni e Foligno continuano ad operare le comunità montane nelle quali gli stessi sono ricompresi prima dell'entrata in vigore della presente legge;

     d) la tenuta dell'elenco delle ditte tagliaboschi autorizzate ai sensi della l.r. 32/1981.

 

     Art. 115. (Conferimento di funzioni e compiti ai comuni).

     1. Nei territori di Foligno, Perugia e Terni, le funzioni amministrative trasferite o delegate alle comunità montane, rispettivamente dai commi 1 e 2, dell'articolo 114, sono trasferite o delegate agli stessi comuni, con esclusione di quanto previsto dalla lettera c), comma 2 dell'articolo 114.

     [2. Le funzioni amministrative trasferite o delegate alle comunità montane, rispettivamente dai commi 1 e 2 dell'articolo 114, sono trasferite o delegate ai comuni di Torgiano, Bastia, Attigliano, Giove, Penna in Teverina, Porano e San Gemini] [60].

 

CAPO IV

CACCIA

 

     Art. 116. (Funzioni e compiti riservati alla regione).

     1. Sono riservate alla regione le funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico- venatoria, la promozione di studi, di ricerche e di interventi sull'ambiente e sulla fauna e la redazione del calendario venatorio.

 

     Art. 117. (Funzioni e compiti conferiti alle province).

     1. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative in materia di gestione faunistica e caccia, in particolare quelle relative:

     a) all'adozione dei piani faunistico-venatori provinciali pluriennali e dei programmi annuali di intervento;

     b) all'istituzione e alla gestione degli ambiti territoriali di interesse faunistico;

     c) alla gestione degli ambiti territoriali di caccia, alla costituzione e nomina dei Comitati di gestione, al controllo degli interventi tecnici dei Comitati;

     d) all'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria e alle autorizzazioni connesse alle diverse forme di caccia.

 

CAPO V

PESCA

 

     Art. 118. (Funzioni e compiti riservati alla regione).

     1. Sono riservate alla regione le funzioni amministrative relative:

     a) all'elaborazione e all'approvazione dei piani pluriennali per la conservazione e valorizzazione delle risorse ittiofaunistiche e degli ecosistemi acquatici;

     b) alla ricerca e alla sperimentazione finalizzate all'acquisizione di elementi conoscitivi e al supporto della programmazione, con particolare riferimento all'elaborazione ed all'aggiornamento della carta ittica regionale.

 

     Art. 119. (Funzioni e compiti conferiti alle province).

     1. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative concernenti la gestione, la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e la pesca nelle acque interne ed, in particolare, quelle relative:

     a) all'elaborazione e all'approvazione dei programmi annuali degli interventi in materia ittiofaunistica, articolati per bacini idrografici;

     b) all'istituzione degli ambiti di protezione, di frega, di tutela temporanea e di pesca regolamentata e ai relativi adempimenti;

     c) ai ripopolamenti;

     d) al rilascio delle licenze di pesca;

     e) all'istituzione dei campi di gara per la pesca agonistica;

     f) al rilascio delle concessioni per l'esercizio della pesca sportiva nei laghetti e specchi d'acqua artificiali.

 

CAPO VI

RIDELIMITAZIONE DEI TERRITORI MONTANI

AI SENSI DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142

 

     Art. 120. (Ridelimitazione dei territori montani ai sensi della legge 142/1990). [61]

     [1. In attuazione dell'articolo 28, comma 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono esclusi dalle comunità montane i comuni di Perugia, Foligno e Terni, aventi ciascuno una popolazione complessiva superiore ai 40.000 abitanti.

     2. I benefici e gli interventi speciali per la montagna, stabiliti dalla Comunità Europea o dalle leggi statali e regionali, compresi quelli di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono estesi ai territori montani dei comuni non ricompresi nelle zone omogenee delle comunità montane].

 

TITOLO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 121. (Funzioni già conferite alla regione e agli enti locali ed esercizio effettivo funzioni conferite).

     1. La regione, i comuni, le province e gli altri enti locali continuano ad esercitare le funzioni e svolgono i compiti loro conferiti dalle leggi statali e regionali vigenti al momento della entrata in vigore del d.lgs. 112/1998 nelle materie da questo disciplinate, salvo diversa espressa previsione del decreto legislativo medesimo e sempre che non risultino diversamente conferiti dalle norme della presente legge.

     2. L'esercizio effettivo delle funzioni conferite agli enti locali, concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 della l.r. 34/1998, avviene dopo l'entrata in vigore della legge regionale di recepimento del d.lgs. 123/1998 e comunque non oltre l'anno dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.

     3. La legge regionale di attuazione del d.lgs. 123/1998 per quanto attiene i settori dell'industria, dell'artigianato e della cooperazione di produzione e lavoro, persegue gli obiettivi della unificazione degli interventi secondo i criteri di definizione dell'impresa adottati dall'Unione europea, della semplificazione, dello snellimento e dell'accelerazione delle procedure amministrative, prevedendo anche l'affidamento a soggetti terzi, in particolare per le procedure di tipologia automatica prevista al decreto medesimo, della erogazione dei contributi a favore delle imprese.

     4. Fino all'entrata in vigore della normativa di cui al comma 2, trovano applicazione in quanto compatibili, le disposizioni di cui al d.lgs. 123/1998.

     5. Le funzioni e i compiti amministrativi conferiti alla regione dal d.lgs. 112/1998 non espressamente trasferiti, attribuiti o delegati ai comuni, alle province, alle comunità montane ed alle autonomie funzionali, dalla presente legge, devono intendersi riservati alla regione.

 

     Art. 122. (Subentro convenzioni).

     1. Le modalità di subentro della regione alle amministrazioni statali nelle convenzioni, di cui agli articoli 15, comma 1 e 19, comma 12 del d.lgs. 112/1998, sono deliberate dalla Giunta regionale, che provvede agli eventuali adeguamenti affinché sia garantita la coerenza con l'organizzazione delle funzioni delegate o trasferite.

 

     Art. 123. (Esito dell'intesa).

     1. In tutti i casi in cui è previsto che gli enti locali esercitino una funzione o un compito d'intesa con la regione, qualora l'intesa non venga raggiunta nel termine di sessanta giorni da quando la stessa è stata promossa, si provvede nei successivi trenta giorni con decreto del presidente della giunta regionale.

 

     Art. 124. (Individuazione materie, livelli ottimali di esercizio delle funzioni conferite e potere sostitutivo).

     1. Il Consiglio regionale, secondo la procedura prevista dall'articolo 13, comma 1 della l.r. 34/1998, individua con deliberazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, quali funzioni vanno svolte in forma associata dai comuni di minore dimensione demografica e per ognuna di esse il livello ottimale di esercizio.

     2. I comuni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della l.r. 34/1998, entro 180 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 1, esercitano le funzioni in forma associata, avendo individuato autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie.

     3. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la Giunta regionale esercita, acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo 15, comma 8, lettera e) della L.R. 34/98, il potere sostitutivo previsto dall'articolo 13, comma 3 della stessa legge.

 

     Art. 125. (Riserva di approvazione di atti).

     1. Le approvazioni degli atti previste dagli articoli 12, 13 e 14 della l.r. 9/1995, restano di competenza della regione, pur in presenza di effettivo esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 59, qualora agli atti stessi sia stato dato formale inizio secondo l'iter previsto dalla previgente normativa.

 

     Art. 126. (Esercizio provvisorio e potere sostitutivo).

     1. In attesa della legge regionale di riordino territoriale delle comunità montane, i comuni di cui agli articoli 111, comma 2, e 115, comma 2, esercitano le funzioni amministrative previste, rispettivamente, dagli articoli 110 e 114, commi 1 e 2, affidandole ad una delle comunità montane limitrofe.

     2. Qualora i comuni di cui al comma 1, non procedano all'affidamento delle funzioni ivi previste ad una delle comunità montane limitrofe, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere entro un termine non superiore ai 90 giorni, procede in via sostitutiva, sentito il Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 15, comma 8, lettera e) della l.r. 34/1998.

 

     Art. 127. (Rinnovo degli organi delle comunità montane).

     1. Si procede al rinnovo degli organi delle comunità montane così come ridelimitate dall'articolo 120, alla scadenza naturale degli attuali Consigli delle stesse.

 

     Art. 128. (Riordino e semplificazione delle norme di settore).

     1. La regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvede al riordino delle normative di settore.

 

     Art. 129. (Abrogazione di norme).

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) il terzo comma, dell'articolo 5 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69;

     b) il comma 3, dell'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 40;

     c) l'articolo 16, della legge regionale 8 giugno 1996, n. 20.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 55 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 4.

[2] Articolo abrogato dall'art. 55 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 4.

[3] Articolo abrogato dall'art. 55 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 4.

[4] Articolo abrogato dall'art. 55 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 4.

[5] Sostituisce il comma 2, art. 20, della L.R. 8 aprile 1980, n. 28.

[6] Capo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[7] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[8] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[9] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[10] Capo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[11] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[12] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[13] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[14] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[15] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[16] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 19 novembre 2001, n. 29, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 21 della stessa L.R. n. 29/2001.

[17] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 19 novembre 2001, n. 29, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 21 della stessa L.R. n. 29/2001.

[18] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 19 novembre 2001, n. 29, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 21 della stessa L.R. n. 29/2001.

[19] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 19 novembre 2001, n. 29, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 21 della stessa L.R. n. 29/2001.

[20] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 19 novembre 2001, n. 29, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 21 della stessa L.R. n. 29/2001.

[21] Articolo abrogato dall'art. 93 della L.R. 12 luglio 2013, n. 13. Modifica il comma 1, art. 5, della L.R. 16 febbraio 1998, n. 5.

[22] Articolo abrogato dall'art. 93 della L.R. 12 luglio 2013, n. 13.

[23] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

[24] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 9 marzo 2000, n. 19.

[25] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 19 novembre 2001, n. 29, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 21 della stessa L.R. n. 29/2001. Modifica il comma 1 e aggiunge il comma 1 bis all'art. 5 della L.R. 8 agosto 1996, n. 20.

[26] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 19 novembre 2001, n. 29, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 21 della stessa L.R. n. 29/2001. Aggiunge la lettera m) al comma 7, art. 8, della L.R. 8 agosto 1996, n. 20.

[27] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 19 novembre 2001, n. 29, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 21 della stessa L.R. n. 29/2001. Modifica il comma 4, art. 15, della L.R. 8 agosto 1996, n. 20.

[28] Articolo abrogato dall'art. 93 della L.R. 12 luglio 2013, n. 13.

[29] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 19 novembre 2001, n. 29, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 21 della stessa L.R. n. 29/2001. Modifica il comma 5, art. 18, della L.R. 8 agosto 1996, n. 20.

[30] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[31] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[32] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 23 luglio 2007, n. 24.

[33] Lettera così modificata dall'art. 116 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[34] Articolo abrogato dall’art. 20 della L.R. 31 luglio 2002, n. 14.

[35] Articolo abrogato dall’art. 20 della L.R. 31 luglio 2002, n. 14.

[36] Lettera così sostituita dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[37] Lettera così sostituita dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[38] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[39] Lettera abrogata dall'art. 271 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1.

[40] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 16 dicembre 2002, n. 30.

[41] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 16 dicembre 2002, n. 30.

[42] Articolo sostituito dall'art. 19 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 9 e abrogato dall'art. 117 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[43] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 9.

[44] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 7 marzo 2002, n. 2.

[45] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 9.

[46] Modifica gli artt. 34, 35 e 46 della L.R. 23 gennaio 1997, n. 3.

[47] Articolo abrogato dall'art. 50 della L.R. 14 febbraio 2018, n. 1.

[48] Articolo abrogato dall'art. 50 della L.R. 14 febbraio 2018, n. 1.

[49] Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 14 febbraio 2018, n. 1.

[50] Articolo abrogato dall'art. 50 della L.R. 14 febbraio 2018, n. 1. Modifica la rubrica e il comma 1, art. 5, della L.R. 21 ottobre 1981, n. 69.

[51] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 23 luglio 2007, n. 24.

[52] Lettera sostituita dall’art. 30 della L.R. 3 novembre 2004, n. 21 e così modificata dall’art. 45 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 11.

[53] Lettera abrogata dall’art. 16 della L.R. 26 novembre 2002, n. 24

[54] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 23 luglio 2007, n. 24.

[55] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 4 dicembre 2001, n. 35, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 2 della L.R. n. 35/2001.

[56] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 29 marzo 2007, n. 8.

[57] Sostituisce il quinto comma, art. 6, della L.R. 14 maggio 1979, n. 23.

[58] Sostituisce il secondo comma, art. 4, della L.R. 16 dicembre 1983, n. 47.

[59] Sostituisce l'art. 4 della L.R. 4 agosto 1987, n. 37.

[60] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 4 dicembre 2001, n. 35, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 2 della L.R. n. 35/2001.

[61] Articolo abrogato dall’art. 40 della L.R. 24 settembre 2003, n. 18.