§ 3.1.15 - L.R. 23 marzo 1995, n. 12.
Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 interventi generali per l'economia
Data:23/03/1995
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Destinatari).
Art. 3.  (Priorità).
Art. 4.  (Tipologie delle agevolazioni)
Art. 5.  (Interventi straordinari).
Art. 6.  (Attività di servizio per la creazione d'impresa).
Art. 7.  (Lavori socialmente utili).
Art. 8.  (Formazione professionale).
Art. 9.  (Valutazione ed ammissione delle domande).
Art. 10.  (Obblighi a carico dei beneficiari).
Art. 11.  (Delega).
Art. 12.  (Compiti della Società per lo sviluppo economico dell'Umbria).
Art. 13.  (Spese di delega).
Art. 14.  (Clausola valutativa)
Art. 15.  (Fonti finanziarie).
Art. 16.  (Cumulabilità)
Art. 17.  (Abrogazione).


§ 3.1.15 - L.R. 23 marzo 1995, n. 12. [1]

Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali.

(B.U. n. 17 del 30 marzo 1995, suppl. ord.)

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. Con la presente legge la Regione dell'Umbria, al fine di favorire l'occupazione giovanile, dispone interventi promozionali, formativi, di assistenza tecnica e finanziari volti ad agevolare la costituzione e l'avvio, nei settori di competenza regionale, di imprese, formate da giovani, volte alla produzione di beni e alla fornitura di servizi.

 

     Art. 2. (Destinatari).

     1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 4 le società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del Codice civile, le società previste dal primo e secondo comma dell'articolo 2249 del Codice civile con esclusione delle società di fatto, irregolari e di quelle costituite per l'esercizio di attività professionali per le quali è prevista l'iscrizione agli albi, e le imprese individuali.

     2. Le imprese destinatarie devono possedere i seguenti requisiti:

     a) per le imprese individuali, che i titolari abbiano un'età compresa tra i 18 e i 35 anni [2];

     b) per le società, che risultino costituite da un numero di soci di età compresa fra i 18 e i 35 anni che rappresentino almeno il 50 per cento del totale dei soci e che siano titolari di quote o di azioni per almeno il 50 per cento del capitale sociale; in caso di società cooperativa il 50 per cento va riferito al capitale sociale posseduto dai soci lavoratori [3];

     c) che i giovani di cui alla lettera a) e b) abbiano residenza nel territorio regionale;

     d) sede legale, amministrativa e operativa nel territorio regionale;

     e) non facciano parte della compagine sociale dipendenti pubblici in servizio.

     3. Il limite di età è elevabile a 40 anni per:

     a) lavoratori in cassa integrazione guadagni o iscritti alle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 «Norme in materia di cassa integrazione mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro»;

     b) donne che intendano reinserirsi nel mercato del lavoro;

     c) portatori di handicaps o di invalidità superiore al 40 per cento.

     4. I requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.

     5. Nell'ipotesi di imprese esercitate in forma societaria, il rapporto di partecipazione finanziaria giovanile rispetto al capitale totale, nonché quello del numero dei soci giovani rispetto a quello globale, devono rimanere inalterati per almeno tre anni dalla data di concessione dei benefici, a pena di revoca dalle agevolazioni concesse, eccettuato il caso in cui uno dei due rapporti cambi per effetto del superamento del limite di età.

     6. La titolarità delle imprese individuali deve permanere in capo alla stessa persona per almeno tre anni dalla data di concessione dei benefici, a pena di revoca delle avegolazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 8.

     7. In caso di sopravvenuta incapacità o morte di uno o più soci che comporti la modificazione dei rapporti di cui alla lettera b) del comma 2, i soci rimanenti devono darne tempestiva comunicazione e richiedere il mantenimento delle agevolazioni concesse che può essere accordato in relazione alla situazione aziendale; per gli stessi effetti, analoga comunicazione e richiesta, deve essere data dagli eredi del titolare dell'impresa individuale.

     8. La procedura di cui al comma 7 va seguita anche in caso di cessione dell'impresa beneficiaria ad altri soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

 

     Art. 3. (Priorità).

     1. Nella concessione delle agevolazioni è data priorità alle domande presentate da:

     a) imprese costituite da lavoratori in cassa integrazione o iscritti alle liste di mobilità, di cui alla legge 223/91;

     b) imprese a prevalente composizione femminile.

     2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 favoriscano l'inserimento nell'attività lavorativa delle categorie deboli, così come definite dalla legislazione vigente, le domande dagli stessi presentate, a parità di punteggio, sono inserite in graduatoria in via prioritaria nella riserva di cui al comma 3.

     3. Il venti per cento delle risorse disponibili per gli interventi di agevolazione di cui all’articolo 4 è riservato ai soggetti che possiedono il requisito di cui al comma 1, lettera a) [4].

     3 bis. Il quaranta per cento delle risorse disponibili per gli interventi di agevolazione di cui all’articolo 4 è riservato ai soggetti che possiedono il requisito di cui al comma 1, lettera b) [5].

     3 ter. Al termine dell’esercizio finanziario i fondi oggetto di riserva non utilizzati vengono resi disponibili per finanziare le imprese che ne hanno titolo [6].

 

     Art. 4. (Tipologie delle agevolazioni) [7]

     1. Le agevolazioni consistono in contributi in conto esercizio finalizzati:

a) alla copertura integrale degli oneri sostenuti per la costituzione dell'impresa, sino ad un massimo di euro 1.300,00;

b) alla copertura fino ad un massimo del cinquanta per cento dei costi sostenuti nel primo anno di attività e comunque per un importo non superiore a euro 10.000,00, relativamente a:

1) spese di locazione di immobili strumentali all'attività dell'impresa;

2) oneri finanziari derivanti da operazioni di finanziamento a breve termine;

3) acquisizione di servizi di consulenza specialistica;

c) copertura integrale, nel limite massimo di euro 7.000,00, dei costi sostenuti per la concessione di garanzie sui finanziamenti bancari di cui alla lettera b) del comma 2.

     2. Le spese per acquisto macchinari, attrezzature, impianti, brevetti, licenze, marchi, nonché per ristrutturazione di fabbricati strumentali alle attività di impresa, sono agevolate, a seconda dell'entità dell'investimento, con una delle seguenti modalità:

a) anticipazione fino ad un massimo del settantacinque per cento degli investimenti e comunque per un importo degli investimenti non inferiore ad euro 16.001,00 e non superiore ad euro 66.666,67. L'anticipazione è concessa senza l'acquisizione di garanzie a tutela del rientro del finanziamento erogato ed è restituita in quote semestrali costanti senza interessi, nel termine massimo di sette anni, con inizio dal dodicesimo mese successivo a quello dell'erogazione [8];

b) contributo per l'abbattimento del tasso d'interesse nella misura massima di cinque punti del tasso di riferimento stabilito dal Ministero competente su finanziamenti bancari a medio e lungo termine, a condizioni liberamente concordate tra le parti, per investimenti compresi tra euro 66.667,67 ed euro 130.000,00. Il contributo, calcolato su un periodo massimo di sette anni del piano di ammortamento, è corrisposto, anticipatamente, in via attualizzata. Sono esclusi gli oneri finanziari relativi al periodo di preammortamento [9].

     2 bis. I soggetti che, alla data del 31 marzo 2013, hanno presentato domanda per le agevolazioni di cui al presente articolo e che, entro il 31 dicembre 2013, risultano beneficiari di un'anticipazione superiore ad euro 50.000,00 possono, mediante presentazione di apposita istanza, optare alternativamente per una delle modalità di cui al comma 2 [10].

     2 ter. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di cui al comma 2 bis [11].

 

     Art. 5. (Interventi straordinari).

     1. Per l'attuazione di progetti diretti alla tutela, valorizzazione e fruizione dei beni culturali e ambientali nonché alla gestione dei servizi culturali e degli impianti sportivi, la cui esecuzione si configuri come attività di pubblico servizio e per i quali, con apposita convenzione, siano impegnati contestualmente enti locali territoriali e soggetti privati, sono concessi contributi per la riduzione del 50 per cento dei costi del personale, a favore dei soggetti privati incaricati della realizzazione, il cui importo complessivo nel biennio non può superare la misura massima di lire 200.000.000. I contributi sono riferibili ad una durata massima di due anni dalla data di effettivo inizio dell'attività di impresa.

     2. Le assunzioni con contratto di formazione-lavoro devono riguardare giovani secondo i limiti di età previsti dalla legislazione vigente con priorità per coloro che possiedono specifici titoli di studio o attestati di qualifica o specializzazione rilasciati ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a seguito di corsi di formazione professionale regionale attinenti i settori interessati dai progetti.

     3. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano, in aggiunta, a beneficio del medesimo soggetto economico, quando intraprenda nuove attività che comportino assunzione di ulteriore personale in possesso dei requisiti di cui al comma 2. La concessione di tali agevolazioni è comunque subordinata alle condizioni seguenti:

     a) la nuova attività non sostituisca quella precedentemente svolta;

     b) presentazione di una nuova domanda da parte del soggetto economico di cui alla lettera a), al fine di consentire al nucleo di valutazione, di cui all'art. 9, una nuova valutazione sull'andamento dell'attività già svolta e su quella per la quale si richiede il nuovo intervento finanziario;

     c) che i nuovi contributi siano riferibili ad una durata massima di due anni dalla data di effettivo avvio della nuova attività di impresa;

     d) i contributi siano concessi, nel periodo ammissibile, riferiti agli incrementi d'organico, rispetto ai valori massimi precedentemente registrati dallo stesso.

 

     Art. 6. (Attività di servizio per la creazione d'impresa).

     1. Per agevolare il processo di costituzione di nuove attività imprenditoriali, i soggetti direttamente interessati possono avvalersi dell'assistenza della Società per lo sviluppo economico dell'Umbria e, qualora necessario, anche di sportelli di servizio, la cui apertura sul territorio regionale è disposta dalla Giunta regionale, aventi il compito di:

     a) promozione ed orientamento dell'imprenditorialità;

     b) individuazione e monitoraggio delle opportunità imprenditoriali che il territorio esprime;

     c) assistenza alla costituzione dell'impresa, anche attraverso la predisposizione di specifici percorsi formativi, ed alla elaborazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui all'art. 4;

     d) assistenza all'avvio delle imprese costituite ai sensi della presente legge.

     Gli sportelli nella loro attività di promozione, nonché di individuazione e monitoraggio delle opportunità e di assistenza alla costituzione di impresa, si rapportano costantemente con i diversi soggetti sociali presenti nel territorio a partire dalle associazioni imprenditoriali e di categoria.

     2. Gli sportelli di cui al comma 1 sono gestiti da società specializzate nel campo della creazione di imprese. L'affidamento della gestione di detti sportelli avviene tramite bando pubblico emanato dalla Società per lo sviluppo economico dell'Umbria, sulla base di un atto di indirizzo della Giunta regionale. Tale bando dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla pubblicazione del citato atto di indirizzo.

     3. Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 la Giunta regionale assicura apposito finanziamento da determinare in sede di emanazione dell'atto di indirizzo di cui al comma precedente.

     4. Per le attività di cui alle lettere a) e b) e quelle formative di cui alla lettera c) del comma 1 la Società per lo sviluppo economico dell'Umbria dispone le erogazioni dei fondi con le modalità precisate nella delibera di affidamento dell'incarico agli sportelli.

     5. Il nucleo di valutazione di cui all'art. 9 valuta le domande di accesso alle agevolazioni di cui all'art. 4 presentate dalle imprese, aventi le caratteristiche previste all'art. 2. Se la domanda è ritenuta ammissibile il nucleo propone alla Società per lo sviluppo economico dell'Umbria il rimborso allo sportello delle spese di progettazione sostenute, sino ad un massimo di lire 10.000.000 al netto d'IVA, con esclusione delle spese già finanziate ai sensi del comma 4.

 

     Art. 7. (Lavori socialmente utili).

     1. Per favorire l'attivazione di interventi relativi a lavori socialmente utili, nel rispetto della normativa nazionale vigente, è previsto un contributo volto all'abbattimento del 25 per cento dell'onere per unità di lavoro impiegata in interventi di lavori socialmente utili. In via prioritaria detto contributo viene erogato in relazione ad interventi interessanti più amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento a quelli che prevedono, al termine del progetto, una evoluzione verso la costituzione di attività autonome ed imprenditoriali.

     2. Fermo restando quanto già enunciato al comma 1, la Giunta regionale indica annualmente le priorità e i criteri in relazione agli interventi di lavori socialmente utili per i quali concedere il contributo.

 

     Art. 8. (Formazione professionale).

     1. Nell'ambito del piano regionale annuale per la formazione professionale sono inserite apposite linee di finanziamento per il sostegno delle attività di cui ai commi 1 degli articoli 6 e 7. Le Amministrazioni provinciali nell'esercizio delle funzioni loro delegate in materia di formazione professionale dalla vigente legislazione regionale, accordano priorità alle richieste di attività formativa presentate dalle imprese che hanno usufruito delle agevolazioni della presente legge e previste nel piano di sviluppo d'impresa.

 

     Art. 9. (Valutazione ed ammissione delle domande).

     1. Le domande di accesso alle agevolazioni previste all'articolo 4, presentate dalle imprese di cui all'articolo 2, comprese quelle che hanno usufruito dell'attività di servizio indicata all'articolo 6), sono presentate alle Amministrazioni provinciali territorialmente competenti.

     2. La concessione delle agevolazioni è disposta dalla competente Amministrazione provinciale sulla base di una istruttoria tecnico- finanziaria effettuata da un nucleo di valutazione composto da tre esperti in materie tecniche, economiche e finanziarie nominati dalla stessa Amministrazione provinciale. Il nucleo è integrato da un dipendente della Società per lo sviluppo economico dell'Umbria per il ruolo che alla stessa è riconosciuto dalla presente legge e da un esperto nel settore di attività dell'impresa richiedente il beneficio.

 

     Art. 10. (Obblighi a carico dei beneficiari).

     1. I beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a presentare annualmente, entro 120 giorni dalla fine del proprio esercizio finanziario, una relazione sulla destinazione ed utilizzo delle somme erogate a valere sulla presente legge, nonché una dichiarazione sulla permanenza delle condizioni di cui all'art. 2.

     2. La mancata o irregolare presentazione della documentazione di cui al comma 1 comporta la revoca delle agevolazioni concesse.

 

     Art. 11. (Delega).

     1. Le funzioni amministrative relative agli interventi della presente legge, fatta eccezione per quelli di cui all'art. 6, sono delegate alle Amministrazioni provinciali, che le esercitano sulla base di apposite direttive emanate dalla Giunta regionale.

     2. In caso d'inerzia da parte delle Amministrazioni provinciali nell'esercizio della delega la Giunta regionale, previa diffida e fissazione di un termine entro il quale adempiere, si sostituisce alle stesse.

 

     Art. 12. (Compiti della Società per lo sviluppo economico dell'Umbria).

     1. Alla Società per lo sviluppo economico dell'Umbria vengono affidati i compiti di coordinamento, monitoraggio e valutazione delle attività degli sportelli nonché di monitoraggio per i primi tre anni di vita sulle attività delle imprese beneficiarie dei contributi disposti dalla presente legge. Sono inoltre affidati alla Società per lo sviluppo economico dell'Umbria i compiti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 6, nonchè la gestione dell'intero fondo destinato al finanziamento della presente legge.

     2. La Società per lo sviluppo economico dell'Umbria in rapporto alla complessità e specificità delle imprese ammesse, ai benefici della presente legge può svolgere, su richiesta delle medesime, attività di assistenza e tutoraggio.

     3. Le modalità per l'utilizzo del fondo di cui all'art. 15, ivi compresi i tempi di erogazione e di recupero delle somme anticipate la documentazione da acquisire a fronte di ogni singola erogazione, le procedure per il recupero delle anticipazioni non restituite dai beneficiari sono regolate da apposita convenzione tra la Giunta regionale le Amministrazioni provinciali e la Società per lo sviluppo economico dell'Umbria. Nel caso di revoca delle agevolazioni le somme erogate vengono interamente recuperate maggiorate degli interessi legali [12].

 

     Art. 13. (Spese di delega).

     1. Alle Amministrazioni provinciali di Perugia e Terni e alla Società per lo sviluppo economico dell'Umbria vengono erogati lire 50.000.000 annui ciascuna per il rimborso delle spese amministrative relative alle funzioni rispettivamente delegate e affidate con la presente legge. I fondi vengono prelevati dagli stanziamenti previsti al successivo art. 15.

 

     Art. 14. (Clausola valutativa) [13]

1. La Giunta regionale entro il trentuno marzo di ogni anno, trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato d’attuazione e sull’efficacia della legge stessa. In particolare la relazione dovrà contenere dati dettagliati relativi all’utilizzo delle risorse del fondo di cui all’articolo 15, con specifico riferimento all’impiego delle risorse comunitarie e di quelle destinate al Fondo per il microcredito.

 

     Art. 15. (Fonti finanziarie).

     1. Gli interventi di cui alla presente legge sono finanziati con il fondo istituito dalla legge regionale 18 agosto 1987, n. 40 e da specifiche misure contenute nei piani operativi a valere sugli obiettivi 2,3,4 e 5b del Regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993.

     2. Agli interventi di cui all'art. 7 è destinata per l'anno 1995 la somma di lire 800.000.000, che grava sul fondo di cui alla legge regionale 18 agosto 1987, n. 40.

     3. I fondi, di cui al comma 1, sono trasferiti ed affidati in gestione alla Società per lo sviluppo economico dell'Umbria che eroga le agevolazioni sulla base delle decisioni assunte dalla stessa e dalle Amministrazioni provinciali per quanto di loro competenza.

     4. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato dagli interessi maturati sulle somme non erogate, dagli interessi moratori sulle somme restituite in ritardo dai beneficiari e dai rientri delle quote delle anticipazioni di cui al comma 2 dell'art. 4.

     5. Il fondo è altresì alimentato da eventuali apporti provenienti da enti locali, enti pubblici, istituti di credito e da privati. Tali apporti sono introitati dalla Regione sul cap. 2690 denominato «Apporti da enti locali, enti pubblici, istituti di credito e da privati al fondo istituito con la legge regionale 18 agosto 1987, n. 40». In relazione alle somme man mano accertate, si provvede con legge di variazione di bilancio, ad apportare al bilancio di previsione le occorrenti variazioni per integrare corrispondentemente il fondo di cui al comma 1.

     6. La ripartizione del fondo, tra le province di Perugia e di Terni, è operata nella misura rispettiva del sessanta per cento e del quaranta per cento, salvo successive variazioni a tali percentuali che possono essere deliberate dalla Giunta regionale [14].

     6 bis. La Giunta regionale stabilisce, annualmente, con proprio atto, la quota di risorse del fondo da destinare agli interventi di cui alla presente legge [15].

     7. Il fondo di cui al presente articolo è integrato con le risorse del fondo istituito ai sensi del Pim Umbria, sottoprogramma 2 - misura 2 - sub misura b), gestito dalla Società per lo sviluppo economico dell'Umbria.

     8. Per gli anni successivi al 1995 gli interventi di cui alla presente legge saranno finanziati con apposita legge di bilancio.

 

     Art. 16. (Cumulabilità) [16]

     1. Le agevolazioni concesse non sono cumulabili con altre provvidenze comunitarie, nazionali, regionali o comunali, richieste per lo stesso progetto, ad eccezione del caso di agevolazioni fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità su tutto il territorio nazionale e delle agevolazioni previste da fondi pubblici di garanzia operanti in regime "de minimis" nel rispetto del divieto di cumulo di aiuti fissato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") [17].

     2. Le imprese beneficiarie dei contributi di cui alla presente legge non possono usufruire delle agevolazioni previste al Titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (Incentivi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144).

 

     Art. 17. (Abrogazione).

     1. La legge regionale 19 luglio 1988, n. 24, è abrogata.

     2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dalla presente legge continuano ad essere disciplinati fino ad esaurimento dalla legge di cui al comma 1.


[1] Abrogata dall'art. 50 della L.R. 14 febbraio 2018, n. 1.

[2] Lettera così modificata dall'art. 18 della L.R. 30 marzo 2011, n. 4.

[3] Lettera così modificata dall'art. 18 della L.R. 30 marzo 2011, n. 4.

[4] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 30 marzo 2011, n. 4.

[5] Comma aggiunto dall'art. 18 della L.R. 30 marzo 2011, n. 4.

[6] Comma aggiunto dall'art. 18 della L.R. 30 marzo 2011, n. 4.

[7] Articolo sostituito dall'art. 24 della L.R. 9 aprile 2013, n. 8.

[8] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 17 settembre 2013, n. 17.

[9] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 17 settembre 2013, n. 17.

[10] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 17 settembre 2013, n. 17.

[11] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 17 settembre 2013, n. 17.

[12] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 9 aprile 2013, n. 8.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.R. 30 marzo 2011, n. 4.

[14] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 30 marzo 2011, n. 4.

[15] Comma inserito dall'art. 18 della L.R. 30 marzo 2011, n. 4.

[16] Articolo sostituito dall'art. 18 della L.R. 30 marzo 2011, n. 4.

[17] Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 9 aprile 2013, n. 8.