§ 2.3.301 - L.R. 30 marzo 2011, n. 4.
Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:30/03/2011
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni relative agli eventi sismici 1982-1984)
Art. 2.  (Realizzazione di interventi di carattere strutturale)
Art. 3.  (Competenze dei comuni)
Art. 4.  (Contributi alle imprese del commercio e dell’artigianato danneggiate dalla crisi sismica del 2009
Art. 5.  (Agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)
Art. 6.  (Disposizioni concernenti gli accessi e i passi carrabili posti lungo la rete viaria regionale)
Art. 7.  (Fondo per il microcredito)
Art. 8.  (Sostegno agli investimenti delle imprese)
Art. 9.  (Disposizioni di contenimento della spesa)
Art. 10.  (Eventi e manifestazioni)
Art. 10 bis.  (Interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 1)
Art. 11.  (Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia)
Art. 12.  (Interventi per lo sviluppo del sistema di telecomunicazioni)
Art. 13.  (Centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale)
Art. 14.  (Centro regionale di protezione civile)
Art. 15.  (Attuazione del comma 186-bis dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191)
Art. 16.  (Commissione d’inchiesta su Infiltrazioni mafiose in Umbria)
Art. 17.  (Ulteriori integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14)
Art. 18.  (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 12)
Art. 19.  (Ulteriore modificazione ed integrazioni alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9)
Art. 20.  (Ulteriori integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13)
Art. 21.  (Ulteriore modificazione ed integrazione alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 30)
Art. 22.  (Ulteriore integrazione alla legge regionale 17 aprile 2001, n. 11)
Art. 23.  (Ulteriore modificazione alla legge regionale 12 novembre 2002, n. 21)
Art. 24.  (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 5 marzo 2009, n. 4)
Art. 25.  (Integrazioni alla legge regionale 15 aprile 2009, n. 6)
Art. 26.  (Integrazioni alla legge regionale 15 aprile 2009, n. 7)
Art. 27.  (Ulteriore modificazione ed integrazione alla legge regionale 13 maggio 2009, n. 11)
Art. 28.  (Ulteriori modificazioni a leggi regionali)
Art. 29.  (Ulteriore modificazione ed integrazione alla legge regionale 3 agosto 2010, n. 19)
Art. 30.  (Ulteriore applicazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16)
Art. 31.  (Modificazioni alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16)
Art. 32.  (Norma finale)


§ 2.3.301 - L.R. 30 marzo 2011, n. 4.

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese.

(B.U. 31 marzo 2011, n. 15)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

 

CAPO I

EVENTI SISMICI

 

Art. 1. (Disposizioni relative agli eventi sismici 1982-1984)

1. Gli interventi di ricostruzione finanziati a seguito degli eventi sismici 1982-1984 non ultimati entro i termini fissati dalle rispettive normative di riferimento devono essere ultimati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L’interessato deve produrre, al comune competente, la documentazione necessaria per la determinazione della liquidazione a saldo del contributo, entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

3. Per gli interventi già ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di trenta giorni per la presentazione della documentazione di cui al comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la dichiarazione di decadenza dal contributo e l’avvio del procedimento di revoca dello stesso.

 

     Art. 2. (Realizzazione di interventi di carattere strutturale)

1. La disposizione di cui all’articolo 7 terzo comma della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 (Provvidenze a favore della Valnerina e degli altri Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi), così come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26, non opera nei confronti dell’avente diritto non residente nell’immobile oggetto di contributo, fermo restando l’obbligo per lo stesso della realizzazione dei lavori strutturali per i quali l’importo del contributo non può essere superiore a quello determinato per tali opere in sede di concessione.

 

     Art. 3. (Competenze dei comuni)

1. Il comune competente dispone l’erogazione a saldo del contributo spettante ai soggetti aventi diritto, previa verifica della regolarità della documentazione prodotta, a fine lavori. La erogazione del contributo deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione finale.

2. Il comune, in caso di verifica negativa della documentazione di cui al comma 1, dispone la dichiarazione di decadenza del contributo e l’eventuale avvio del procedimento di revoca.

 

     Art. 4. (Contributi alle imprese del commercio e dell’artigianato danneggiate dalla crisi sismica del 2009 [1])

1. Al fine di indennizzare le imprese di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge regionale 3 aprile 1997, n. 12 (Interventi di agevolazione finanziaria e per l’assistenza tecnica a favore delle piccole e medie imprese del commercio e dei servizi) e delle imprese di cui all’articolo 1 della legge regionale 12 marzo 1990, n. 5 (Testo unico dell’artigianato), ovvero le imprese di cui all’articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l’artigianato) ubicate nei territori maggiormente colpiti dalla crisi sismica del 15 dicembre 2009, come individuati con l’articolo 1, comma 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2010, n. 3853 (Primi interventi urgenti conseguenti ai gravi eventi sismici che hanno colpito parte del territorio della regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009), sono concessi contributi a fronte dei danni indiretti derivanti dalla sospensione e/o trasferimento di attività [2].

2. Le modalità, i termini e le procedure per la concessione dei contributi di cui al comma 1, sono disciplinati con regolamento della Giunta regionale nel rispetto della disciplina contenuta nel Reg. (CE) 15 dicembre 2006 n. 1998/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”).

3. Per gli interventi di cui al comma 1 è autorizzata per l’anno 2011, in termini di competenza e di cassa, la spesa complessiva di euro 135.000,00 con la seguente imputazione:

a) euro 100.000,00 alla unità previsionale di base 08.1.012 denominata “Interventi in favore del commercio” (cap. 5732 n.i.);

b) euro 35.000,00 alla unità previsionale di base 08.1.009 denominata “Interventi nei settori dell’artigianato e della cooperazione” (cap. 5524 n.i.) [3].

4. Al finanziamento delle spese di cui al comma 3, si fa fronte con riduzione, in termini di competenza e di cassa, di euro 100.000,00 dall’unità previsionale di base 15.1.003 (cap. 6080) e di euro 35.000,00 dall’unità previsionale di base 16.1.002 (cap. 6100) del bilancio di previsione 2011 [4].

5. Per gli anni 2012 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della legge regionale di contabilità.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

 

     Art. 5. (Agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive) [5]

1. Ai fini della determinazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per il settore privato i soggetti passivi di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) che nell’anno di imposta in corso al 31 dicembre 2011 incrementano il numero dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto alla data del 31 dicembre 2010, possono dedurre il costo del predetto personale come specificato dal comma 2 [6].

2. La deduzione di cui al comma 1, è pari al cinquanta per cento del costo di ogni nuovo dipendente incrementale assunto a tempo indeterminato, definito ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9 del codice civile. La deduzione è incrementata al settantacinque per cento nei casi di assunzione di personale dipendente disoccupato da oltre dodici mesi di età superiore ad anni quaranta e di assunzione di persone di sesso femminile.

3. La deduzione di cui al secondo periodo del comma 2, compete inoltre nel caso di acquisizione di complessi aziendali da imprese in amministrazione straordinaria di cui al decretolegge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza) convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39 e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell’articolo 1 della L. 30 luglio 1998, n. 274), e nel caso di acquisizione o affitto di rami di azienda da imprese per le quali siano in corso procedure concorsuali. La deduzione compete, altresì, nel caso di assunzione diretta di lavoratori provenienti dalle stesse imprese in numero non inferiore a trenta dipendenti.

4. La deduzione spetta per l’anno di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e per i successivi quattro anni.

5. La deduzione decade se nei quattro periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2011 il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato risulta inferiore o pari rispetto a quelli occupati alla data del 31 dicembre 2010.

6. Ad eccezione dei casi di cui al comma 3, non possono usufruire della deduzione di cui al comma 2 le imprese per cui l’incremento occupazionale derivi dall’assorbimento a qualsiasi titolo, anche parziale, di attività di imprese giuridicamente preesistenti, anche a seguito di operazioni societarie straordinarie. Nel caso di società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo anche indirettamente ad uno stesso soggetto, l’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali rilevate negli stabilimenti ubicati nel territorio regionale.

7. Le imprese costituite nel corso del 2011 possono usufruire della deduzione di cui al primo periodo del comma 2 in riferimento a tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, a condizione che l’incremento occupazionale non derivi dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti.

8. I soggetti che beneficiano della deduzione inviano alla Regione una comunicazione dei dati nei termini e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

9. Per ciascun dipendente incrementale l’importo complessivo delle deduzioni ammesse dal presente articolo e dal d.lgs. 446/1997, non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dal costo sostenuto dal datore di lavoro, così come determinato dall’articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9 del codice civile.

 

     Art. 6. (Disposizioni concernenti gli accessi e i passi carrabili posti lungo la rete viaria regionale)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2011 gli accessi e i passi carrabili di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e agli articoli 44, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), posti lungo la rete viaria regionale, sono esentati dal pagamento del canone annuo di cui all’articolo 27 del d.lgs. 285/1992.

2. Per gli accessi e i passi carrabili di cui al comma 1, autorizzati entro il 31 dicembre 2010, il canone corrispondente all’annualità 2010 è dovuto per intero.

 

CAPO III

MICROCREDITO E SVILUPPO PRODUTTIVO

 

     Art. 7. (Fondo per il microcredito)

1. È istituito, presso la struttura regionale competente, un fondo finalizzato alla promozione e al sostegno di progetti di creazione d’impresa realizzati da giovani, donne e soggetti svantaggiati, denominato “Fondo per il microcredito”.

2. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di attuazione e gestione del Fondo per il microcredito.

3. In sede di prima applicazione il Fondo per il microcredito è costituito per un valore di euro 1.000.000,00 mediante l’utilizzo delle disponibilità accertate alla data del 31 dicembre 2010 sui fondi di cui all’articolo 15 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni per favorire l’occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali).

4. La Giunta regionale può disporre incrementi della dotazione finanziaria di cui al comma 3, utilizzando ulteriori disponibilità dei fondi di cui al medesimo comma 3 ovvero risorse finanziarie regionali, statali e comunitarie e anche provenienti da enti ed istituti pubblici e privati.

 

     Art. 8. (Sostegno agli investimenti delle imprese)

1. Al fine di sostenere i processi di innovazione tecnologica, di investimento e di crescita delle imprese regionali la Giunta regionale può utilizzare, nel rispetto della normativa comunitaria, regimi di aiuto, autorizzati dalla Commissione europea, avvalendosi di fondi rotativi finalizzati alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati rimborsabili con un piano di rientro pluriennale.

2. Possono beneficiare degli interventi di cui al comma 1, le imprese dei settori extra agricoli, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato, prevedendo in ogni caso una riserva di fondi a favore delle piccole imprese comunque non inferiore al cinquanta per cento delle risorse disponibili. Il tasso applicato alle imprese beneficiarie non può essere inferiore allo zero virgola cinquanta per cento annuo.

3. In attuazione dei commi 855, 856, 857, 858 e 859, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) i regimi di aiuto di cui al comma 1 possono prevedere l’utilizzo del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all’articolo 1, commi 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360 e 361 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)), istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..

4. Gli oneri relativi all’eventuale copertura, anche parziale, del differenziale di tasso di interesse tra la provvista del Fondo di cui al comma 3 ed il tasso applicato alle imprese, nonché gli oneri di gestione del Fondo da riconoscere alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., sono a carico degli stanziamenti di cui al cap. 9394 del bilancio regionale.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

 

     Art. 9. (Disposizioni di contenimento della spesa)

1. La Regione aderisce volontariamente ai principi di contenimento della spesa pubblica e alle disposizioni concernenti la riduzione dei costi degli apparati amministrativi, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 20 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. In particolare, in attuazione di quanto disposto al comma 1:

a) i costi di partecipazione agli organi collegiali regionali sono adeguati a quanto previsto dall’articolo 6, comma 1 del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010;

b) gli enti ai quali la Regione eroga contributi in via ordinaria si adeguano alle disposizioni dell’articolo 6, comma 2 del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010. I gettoni di presenza, ove previsti, non possono superare l’importo di euro trenta a seduta giornaliera. L’erogazione del contributo è subordinata all’avvenuto adeguamento delle rispettive norme di organizzazione e di funzionamento. Tali disposizioni non si applicano alle società e agli enti elencati all’ultimo periodo dell’articolo 6, comma 2 del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010;

c) le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposte ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati di enti e agenzie regionali, dall’anno 2011 e sino all’anno 2017 sono, automaticamente, ridotti del dieci per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, secondo quanto disposto dall’articolo 6, comma 3 del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010 [7];

d) gli enti e le agenzie regionali, gli organismi pubblici partecipati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, adeguano le rispettive norme di organizzazione e di funzionamento al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi di amministrazione e di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti;

e) i compensi di cui all’articolo 2389, primo comma del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo delle società partecipate di cui all’articolo 3, comma 1 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2007 in materia di entrate e di spese), sono ridotti del dieci per cento, secondo quanto disposto dall’articolo 6, comma 6 del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010. La disposizione si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore della presente legge;

f) [a decorrere dall’anno 2011 il complesso della spesa per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore al venti per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell’anno 2009 per le medesime finalità. La disposizione si applica anche agli enti e alle agenzie regionali con esclusione degli enti che svolgono attività di ricerca come compito istituzionale] [8];

g) [a decorrere dall’anno 2011 il complesso della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, non può superare il venti per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell’anno 2009 per le medesime finalità. La disposizione si applica anche agli enti e alle agenzie regionali con esclusione di quelli che svolgono tali attività come compito istituzionale. La disposizione non si applica alla pubblicità avente carattere legale o finanziario e derivante da obblighi normativi] [9];

h) [a decorrere dall’anno 2011 la Regione, gli enti e le agenzie regionali non effettuano spese per sponsorizzazioni] [10];

i) [a decorrere dall’anno 2011 la spesa per missioni, anche all’estero, non può superare il cinquanta per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell’anno 2009 per le medesime finalità. La disposizione non si applica alle missioni effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi, nonché a quelle connesse ad accordi internazionali, ovvero, indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso organismi internazionali, comunitari ed interistituzionali e con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito regionale. Il limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento della Giunta regionale, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 12 del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010. La disposizione si applica anche agli enti e agenzie regionali] [11];

l) [a decorrere dall’anno 2011 la spesa sostenuta per attività esclusivamente di formazione, non deve essere superiore al cinquanta per cento di quella impegnata nel 2009 per le medesime finalità. La disposizione si applica anche agli enti e agenzie regionali. La disposizione non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi] [12];

m) il complesso della spesa per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi, per l’anno 2011, non può essere superiore all’ottanta per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell’anno 2009 per le medesime finalità; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La disposizione si applica anche agli enti e agenzie regionali.

3. La Giunta regionale per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 adotta atti di indirizzo rivolti anche agli enti e agenzie regionali, nonché alle società partecipate totalmente o in modo maggioritario dalla Regione, dalle agenzie regionali ovvero da società controllate dalla Regione.

4. Il Consiglio regionale attua le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nell’ambito della propria autonomia.

5. Gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale si adeguano alle misure di contenimento di cui ai commi 1 e 2, fatto salvo il rispetto della specifica disciplina di settore.

 

     Art. 10. (Eventi e manifestazioni)

1. La Regione, in attuazione degli articoli 10 e 11 dello Statuto regionale, promuove e favorisce la realizzazione di manifestazioni ed eventi, anche da parte di soggetti pubblici e privati, che rispondono esclusivamente ai seguenti criteri:

a) armonia e coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale;

b) valorizzazione del territorio regionale;

c) validità rispetto al sistema economico, sociale e culturale regionale.

2. Per il finanziamento degli interventi previsti al comma 1, per l’anno 2011, è autorizzata la spesa di euro 537.000,00, con imputazione, in termini di competenza e di cassa, all’unità previsionale di base 01.1.004, di nuova istituzione, denominata “Eventi e manifestazioni” (cap. 581 n.i.) del bilancio di previsione 2011. L’entità della spesa, per gli anni 2012 e successivi, è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della legge regionale di contabilità [13].

2 bis. Limitatamente alle manifestazioni ed eventi promossi e favoriti dall'Assemblea legislativa, le modalità di svolgimento dell'attività di cui al comma 1 e di erogazione dei relativi contributi sono stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. Tali contributi sono finanziati nei limiti della disponibilità del competente capitolo di bilancio dell'Assemblea legislativa [14].

 

     Art. 10 bis. (Interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 1) [15]

1. L'articolo 10, comma 1, si interpreta nel senso che la parola Regione si riferisce sia alla Giunta regionale che all'Assemblea legislativa.

 

     Art. 11. (Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia)

1. La Regione, in attuazione dell’articolo 1, comma 2 dello Statuto regionale, promuove e favorisce le celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia che ricorre nel 2011, provvedendo alla realizzazione e al sostegno di iniziative ed eventi culturali commemorativi del Risorgimento italiano, con particolare riferimento a quelli storicamente legati al territorio dell’Umbria.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale individua, con proprio atto, eventi, mostre, conferenze, convegni ed ogni altra iniziativa per la celebrazione della ricorrenza.

3. Per il finanziamento degli interventi previsti nel presente articolo è autorizzata per l’anno 2011 la spesa di euro 250.493,00, da imputare, in termini di competenza e di cassa, all’unità previsionale di base 01.1.004 denominata “Eventi e manifestazioni” (cap. 582 n.i.) del bilancio di previsione 2011 [16].

 

     Art. 12. (Interventi per lo sviluppo del sistema di telecomunicazioni)

1. Per consentire lo sviluppo del sistema di telecomunicazioni, anche ai fini della valorizzazione del territorio regionale, la Regione assegna a Centralcom S.p.A., per l’anno 2011 e sulla base di apposita convenzione, un contributo di euro 76.500,00.

2. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si fa fronte con la disponibilità della unità previsionale di base 05.1.016 denominata “Attività e programma finalizzati alla valorizzazione ed alla salvaguardia del territorio” (cap. 5863) del bilancio di previsione 2011.

 

CAPO V

CENTRO REGIONALE UMBRO DI MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA STRADALE

 

     Art. 13. (Centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale)

1. Per l’anno 2011 è autorizzata la spesa di euro 1.200.000,00 da imputare, in termini di competenza e di cassa, alla unità previsionale di base 06.2.002 (cap. 7376 n.i.), a titolo di cofinanziamento del progetto denominato “Creazione del Centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale” di cui al decreto interministeriale 28 settembre 2009, n. 800.

 

CAPO VI

CENTRO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

 

     Art. 14. (Centro regionale di protezione civile)

1. È istituito il Centro regionale di protezione civile quale sede operativa del Servizio regionale di protezione civile al fine di assicurare l’unitarietà della gestione tecnico-operativa delle attività di protezione civile e favorire una rete integrata di collegamenti tra soggetti pubblici e privati per l’espletamento delle relative attività. Il Centro regionale di protezione civile ha sede in Foligno.

2. Al fine di garantire una adeguata funzionalità della struttura di cui al comma 1 è autorizzata, per l’anno 2011, in termini di competenza e di cassa la spesa di euro 290.000,00 da imputare alla unità previsionale di base 05.1.014 (cap. 2860 n.i.).

3. Per gli anni 2012 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della legge regionale di contabilità.

 

     Art. 15. (Attuazione del comma 186-bis dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191)

1. In attuazione di quanto disposto dal comma 186-bis, dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)), come inserito dall’articolo 1, comma 1-quinquies del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, le funzioni previste in capo alle Autorità d’ambito territoriale dagli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) sono esercitate ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al capo III del titolo II della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale – Unione europea e relazioni internazionali – Innovazione e semplificazione).

 

     Art. 16. (Commissione d’inchiesta su Infiltrazioni mafiose in Umbria)

1. La Commissione consiliare d’inchiesta su “Infiltrazioni mafiose in Umbria, metodologie di controllo, prevenzioni e lotta alla criminalità organizzata”, istituita con deliberazione del Consiglio regionale n. 17 del 14 settembre 2010, può avvalersi di esperti in materie sociologiche e di fenomeni connessi alla criminalità organizzata.

2. La Commissione di cui al comma 1, per l’espletamento dei compiti ad essa assegnati, può utilizzare i dati e le informazioni raccolti dall’Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici).

3. Per le attività di cui al comma 1, è autorizzata in termini di competenza e di cassa, per l’anno 2011, la spesa di euro 30.000,00, da imputare alla unità previsionale di base 01.1.005, denominata “Funzionamento del Consiglio regionale”, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

4. Al finanziamento della spesa di cui al comma 3, si provvede con pari riduzione dello stanziamento della unità previsionale di base 16.1.002, del bilancio regionale.

5. L’entità della spesa per gli anni 2012 e successivi è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della legge regionale di contabilità.

 

TITOLO II

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

 

     Art. 17. (Ulteriori integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14)

1. Dopo l’articolo 38 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) sono inseriti i seguenti:

“Art. 38 bis. (Fondo regionale per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica)

1. È istituito, presso la struttura regionale competente, il Fondo regionale per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica, di seguito denominato “Fondo incidenti stradali”.

2. Sono risarcibili, con le risorse destinate al Fondo incidenti stradali, i danni causati a persone, cose e mezzi dall’investimento, per caso fortuito o di forza maggiore, della fauna selvatica lungo le strade comunali, provinciali, regionali e statali purché l’investimento non sia derivante da violazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

3. La richiesta di risarcimento può essere proposta alla struttura regionale competente solo nel caso di incidenti stradali accertati con verbale redatto dai soggetti di cui all’articolo 12 del d.lgs. 285/1992, che espletano servizi di polizia stradale, dal personale di vigilanza faunistico-ambientale della Provincia o dal personale del Corpo forestale dello Stato, intervenuti sul luogo del sinistro. Nel verbale deve risultare il nesso causale tra danno provocato e impatto con l’animale.

4. Sono esclusi dal risarcimento, in presenza di collisione tra veicolo impattante e animale, i danni causati da successivo scontro con altri veicoli, da infrastrutture stradali o i danni causati dall’uscita di strada senza scontro con l’animale.

5. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, le modalità, i criteri e i termini per la presentazione delle domande di risarcimento e la relativa liquidazione.

 

     Art. 38 ter. (Risorse finanziarie)

1. Per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 38 bis è autorizzata per l’anno 2011, la spesa di euro 400.000,00 da imputare, in termini di competenza e di cassa, nell’unità previsionale di base 07.1.013 (cap. 4186 n.i.).

2. Per gli anni 2012 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della legge regionale di contabilità.”.

 

     Art. 18. (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 12) [17]

1. Alla lettera a), del comma 2, dell’articolo 2 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni per favorire l’occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali) il numero: “32” è sostituito dal seguente: “35”.

2. Alla lettera b), del comma 2, dell’articolo 2 della l.r. 12/1995 il numero: “32” è sostituito dal seguente: “35”.

3. Il comma 3, dell’articolo 3 della l.r. 12/1995 è sostituito dal seguente:

“3. Il venti per cento delle risorse disponibili per gli interventi di agevolazione di cui all’articolo 4 è riservato ai soggetti che possiedono il requisito di cui al comma 1, lettera a).”.

4. Dopo il comma 3, dell’articolo 3 della l.r. 12/1995 sono aggiunti i seguenti:

“3 bis. Il quaranta per cento delle risorse disponibili per gli interventi di agevolazione di cui all’articolo 4 è riservato ai soggetti che possiedono il requisito di cui al comma 1, lettera b).

3 ter. Al termine dell’esercizio finanziario i fondi oggetto di riserva non utilizzati vengono resi disponibili per finanziare le imprese che ne hanno titolo.”.

5. Alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 4 della l.r. 12/1995 la locuzione: “superiore a lire 240.000.000” è sostituita dalla seguente:

“inferiore a euro 25.000,00 e non superiore a euro 123.949,00”.

6. L’articolo 14 della l.r. 12/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 14

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale entro il trentuno marzo di ogni anno, trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato d’attuazione e sull’efficacia della legge stessa. In particolare la relazione dovrà contenere dati dettagliati relativi all’utilizzo delle risorse del fondo di cui all’articolo 15, con specifico riferimento all’impiego delle risorse comunitarie e di quelle destinate al Fondo per il microcredito.”.

7. Il comma 6, dell’articolo 15 della l.r. 12/1995 è sostituito dal seguente:

“6. La ripartizione del fondo, tra le province di Perugia e di Terni, è operata nella misura rispettiva del sessanta per cento e del quaranta per cento, salvo successive variazioni a tali percentuali che possono essere deliberate dalla Giunta regionale.”.

8. Dopo il comma 6, dell’articolo 15 della l.r. 12/1995 è inserito il seguente:

“6 bis. La Giunta regionale stabilisce, annualmente, con proprio atto, la quota di risorse del fondo da destinare agli interventi di cui alla presente legge.”.

9. L’articolo 16 della l.r. 12/1995 è sostituito dal seguente:

“Art. 16

(Cumulabilità)

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre provvidenze comunitarie, statali e regionali.

2. Le imprese beneficiarie dei contributi di cui alla presente legge non possono usufruire delle agevolazioni previste al Titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (Incentivi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144).”.

 

     Art. 19. (Ulteriore modificazione ed integrazioni alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9)

1. Dopo il comma 2, dell’articolo 8 della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 (Norme sulla istituzione e disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (A.R.P.A.)) sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità annua al lordo delle ritenute di legge, in misura pari al sei per cento dell’indennità annua percepita dal Direttore generale, maggiorata del cinquanta per cento per il componente che ricopre la carica di Presidente.

2 ter. Dall’anno 2011 e sino all’anno 2013, l’indennità spettante ai componenti del Collegio dei revisori dei conti, ivi compresa quella spettante al Presidente, non può comunque essere superiore a quella prevista alla data del 30 aprile 2010, ridotta del dieci per cento.”.

2. La lettera c), del comma 3, dell’articolo 17 della l.r. 9/1998 è abrogata.

 

     Art. 20. (Ulteriori integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13)

1. Alla lettera c), del comma 3, dell’articolo 98 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria), dopo la parola: “oggettivi” sono aggiunte le seguenti: “e tiene conto anche delle risultanze del controllo di gestione”.

2. Dopo il secondo periodo, del comma 2, dell’articolo 99 della l.r. 13/2000 è aggiunto il seguente: “L’organismo svolge anche le funzioni dell’organismo indipendente di valutazione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) secondo quanto previsto da apposita deliberazione della Giunta regionale.”.

 

     Art. 21. (Ulteriore modificazione ed integrazione alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 30)

1. Alla lettera c), del comma 1, dell’articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 (Istituzione dell’Agenzia regionale umbra per la ricerca socio – economica e territoriale, denominata «Agenzia Umbria ricerche») il segno di punteggiatura: “.” è sostituito dal seguente: “;”.

2. Dopo la lettera c), del comma 1, dell’articolo 2 della l.r. 30/2000 è aggiunta la seguente:

”c bis) realizzazione e gestione di specifiche azioni e progetti affidati dalla Giunta regionale, aventi prioritariamente carattere sperimentale e innovativo, coerenti con le funzioni dell’Agenzia di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo.”.

 

     Art. 22. (Ulteriore integrazione alla legge regionale 17 aprile 2001, n. 11)

1. Dopo il comma 1, dell’articolo 2 della legge regionale 17 aprile 2001, n. 11 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di competenza della Regione o di enti da essa delegati – Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 (Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) e modificazioni della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)) è aggiunto il seguente:

“1 bis. Le sanzioni per omesso e insufficiente versamento, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo e le sanzioni per ritardato versamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662).”.

 

     Art. 23. (Ulteriore modificazione alla legge regionale 12 novembre 2002, n. 21)

1. L’articolo 7 della legge regionale 12 novembre 2002, n. 21 (Interventi per la certificazione di sistemi della qualità, del rispetto ambientale, della sicurezza e dell’etica nelle imprese umbre) è abrogato.

 

     Art. 24. (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 5 marzo 2009, n. 4)

1. Dopo il comma 6, dell’articolo 6 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese) è inserito il seguente:

“6 bis. I lavoratori di cui ai commi 1, 2 e 6 nonché i lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico residenti o domiciliati in Umbria che, pur avendo maturato il diritto ad ottenere il normale trattamento retributivo a partire dal 1 gennaio 2011, hanno maturato un credito complessivo dall’impresa pari o superiore a tre mesi di stipendio, possono beneficiare dell’anticipazione parziale del trattamento retributivo o di integrazione salariale ovvero di mobilità, maturato e non percepito, per un importo massimo non superiore ad euro 2.000,00 da parte di banche appositamente convenzionate con Gepafin S.p.A..”.

2. Dopo il comma 7, dell’articolo 6 della l.r. 4/2009 è inserito il seguente:

“7 bis. L’anticipazione delle mensilità di cui al comma 6 bis, può essere richiesta per un periodo da dodici mesi a ventiquattro mesi consecutivi, con beneficio di garanzia a valere sul Fondo istituito presso Gepafin S.p.A. di cui al comma 7. La garanzia del Fondo è riferita all’importo in linea capitale dell’anticipazione. Gli interessi, gli oneri accessori e le spese di qualunque natura sull’anticipazione sono a carico dei beneficiari.”.

3. Al comma 8, dell’articolo 6 della l.r. 4/2009 la locuzione: “31 dicembre 2012” è sostituita dalla seguente: “31 dicembre 2013”.

4. Al comma 9, dell’articolo 6 della l.r. 4/2009 dopo il numero: “6,” sono aggiunte le seguenti parole: “6 bis,” e dopo il numero: “7” sono aggiunte le seguenti parole: “, 7 bis”.

 

     Art. 25. (Integrazioni alla legge regionale 15 aprile 2009, n. 6)

1. Dopo il comma 1, dell’articolo 18 della legge regionale 15 aprile 2009, n. 6 (Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria) è inserito il seguente:

“1 bis. Per il finanziamento degli interventi previsti all’articolo 2 è autorizzata per l’anno 2011 la spesa di euro 30.000,00 con imputazione, in termini di competenza e di cassa, alla unità previsionale di base 13.01.009 denominata “Azioni per le pari opportunità” (cap. 2538 n.i.).”.

2. Al comma 2, dell’articolo 18 della l.r. 6/2009 dopo le parole: “l’entità della spesa” sono aggiunte le seguenti: “di cui ai commi 1 e 1 bis”.

 

     Art. 26. (Integrazioni alla legge regionale 15 aprile 2009, n. 7)

1. Dopo l’articolo 24 della legge regionale 15 aprile 2009, n. 7 (Sistema Formativo Integrato Regionale) sono inseriti i seguenti:

“Art. 24 bis. (Sistema informativo regionale)

1. La Regione supporta il sistema formativo ed educativo di cui alla presente legge sviluppando un apposito Sistema informativo regionale attraverso:

a) la gestione degli archivi, dei flussi, delle procedure informatizzate, dei sottosistemi e delle reti;

b) l’analisi, la valutazione e il supporto alle decisioni in ordine alla programmazione;

c) il supporto alla comunicazione e promozione attraverso la pubblicizzazione dell’offerta formativa;

d) la gestione, il monitoraggio e il controllo delle attività.

2. Il Sistema informativo regionale si raccorda e coopera con il Sistema informativo lavoro di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i) della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 (Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l’impiego), nonché con i sistemi informativi gestiti da soggetti pubblici, da istituzioni scolastiche parificate e dal sistema camerale contenenti dati attinenti alle materie oggetto della presente legge e garantisce ai soggetti coinvolti lo scambio delle informazioni, anche attraverso la condivisione delle banche dati.

3. La Regione promuove adeguate misure di semplificazione telematica per perseguire l’efficiente gestione delle prassi procedurali e la tempestiva informazione ai cittadini e agli utenti sui servizi presenti nel territorio.

 

     Art. 24 ter. (Anagrafe regionale degli studenti)

1. È istituita, presso la struttura regionale competente in materia di istruzione, l’anagrafe regionale degli studenti, in attuazione del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53).

2. L’anagrafe regionale degli studenti garantisce, a livello regionale, l’adempimento delle competenze in materia di diritto-dovere all’istruzione e alla formazione quali:

a) la programmazione della rete scolastica;

b) l’educazione degli adulti;

c) la realizzazione di interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;

d) la promozione di azioni tese a realizzare le pari opportunità in materia di istruzione e formazione;

e) la promozione di azioni di supporto volte a sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuole;

f) la promozione di interventi perequativi;

g) la realizzazione di interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica, di educazione alla salute, nonché di programmazione e razionalizzazione dei servizi di trasporto scolastico.

3. L’anagrafe regionale degli studenti supporta, altresì, la definizione integrata dei percorsi scolastici, formativi e professionali in rapporto alla scheda anagrafico- professionale del sistema informativo lavoro contribuendo alla predisposizione del libretto formativo di cui all’articolo 20.

4. L’anagrafe regionale degli studenti contiene i dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato degli studenti che frequentano le scuole del territorio regionale a partire dal primo anno della scuola primaria, individuati attraverso le seguenti informazioni:

a) dati anagrafici;

b) istituzione scolastica e classe frequentata negli anni scolastici;

c) indirizzo di studi prescelto;

d) frequenza scolastica;

e) esiti intermedi e finali del profitto e del comportamento;

f) dati anagrafici del o dei tutori.

5. L’organizzazione e la gestione dei dati contenuti nell’anagrafe regionale degli studenti avviene nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dalla specifica normativa di settore.

6. L’anagrafe regionale degli studenti si raccorda con le anagrafi comunali della popolazione, al fine di promuovere azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni e per la vigilanza sull’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia; l’anagrafe regionale provvede, altresì, al coordinamento con le funzioni svolte dalle province attraverso i servizi per l’impiego in materia di orientamento, informazione e tutorato.

7. Nell’ambito del sistema informativo regionale, la Regione può sviluppare ulteriori appositi sotto-sistemi informativi concernenti i settori disciplinati dalla presente legge.

 

     Art. 24 quater. (Forme di collaborazione)

1. La Regione, per le finalità di cui agli articoli 24 bis e 24 ter, può stipulare accordi ed intese con le Province, le Istituzioni scolastiche, le Università con sede nel territorio regionale, gli enti formativi attuatori, nonché con le altre Regioni, per l’organizzazione e la gestione dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 e dalla specifica normativa di settore, anche finalizzati a realizzare interventi mirati contro situazioni di disagio e devianza, dispersione e insuccesso formativo.”.

 

     Art. 27. (Ulteriore modificazione ed integrazione alla legge regionale 13 maggio 2009, n. 11)

1. La lettera e), del comma 2, dell’articolo 13 della legge regionale 13 maggio 2009, n. 11 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate) è abrogata.

2. Dopo il comma 5, dell’articolo 17 della l.r. 11/2009 è aggiunto il seguente:

“5 bis. L’ATI di cui al comma 1, presenta alla Regione entro il 31 dicembre 2011, uno studio finalizzato all’individuazione del sito ove realizzare l’impianto di trattamento termico ai fini della verifica di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a). Lo studio è realizzato nel rispetto dei criteri del Piano regionale di cui all’articolo 11 e delle linee guida per la redazione dei Piani d’ambito adottate dalla Regione ai sensi dell’articolo 48, comma 2.”.

 

     Art. 28. (Ulteriori modificazioni a leggi regionali)

1. Le modifiche apportate dall’articolo 2 della legge regionale 23 settembre 2009, n. 20 (Ulteriori modificazioni della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali)), all’articolo 5, della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali), non si applicano ai consiglieri regionali in carica all’entrata in vigore della presente legge che nelle legislature regionali VII o VIII si trovavano nelle condizioni di cui al comma 2, dell’articolo 1 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26 (Norme di prima applicazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 – Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle regioni).

2. Al comma 1, dell’articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 25 (Riduzione della spesa per gli apparati politici della Regione – Modificazioni di leggi regionali) le parole: “, rispetto a quella percepita nel 2010” sono abrogate. L’abrogazione di cui al primo periodo produce effetti a decorrere dal 2012.

3. Dopo il comma 2, dell’articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9 (Rimborso delle spese di permanenza nella sede regionale e di missione ai consiglieri regionali) è aggiunto il seguente:

“2-bis. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale definisce con proprio atto il regime delle assenze di cui alla lettera a) del comma 1.1.”.

 

     Art. 29. (Ulteriore modificazione ed integrazione alla legge regionale 3 agosto 2010, n. 19)

1. Al comma 3, dell’articolo 18 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 (Istituzione dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale della Regione Umbria – ATER regionale) la locuzione: “28 febbraio 2011” è sostituita dalla seguente: “30 aprile 2011”.

2. Il comma 5, dell’articolo 18 della l.r. 19/2010 è sostituito dal seguente:

“5. Il Consiglio di Amministrazione adotta il regolamento contabile e il regolamento di organizzazione di cui all’articolo 15, rispettivamente entro il 31 maggio 2011 e entro il 31 dicembre 2011 e il bilancio di previsione entro il 31 marzo 2011.”.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOTAZIONI ORGANICHE E DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE NELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI

 

     Art. 30. (Ulteriore applicazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16) [18]

[1. In attesa della complessiva ridefinizione della materia e fatti salvi i principi contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e nella normativa statale di settore, per il reclutamento del personale delle Aziende sanitarie regionali continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16 (Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di reclutamento del personale nelle Aziende sanitarie regionali).]

 

     Art. 31. (Modificazioni alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16) [19]

[1. Al comma 1, dell’articolo 5 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16 (Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di reclutamento del personale nelle Aziende sanitarie regionali) le parole: “della ex carriera direttiva” sono soppresse e dopo le parole: “e personale dirigenziale amministrativo” sono soppresse le seguenti: “, tecnico e professionale”.

2. Al comma 2, dell’articolo 5 della l.r. 16/2005 le parole: “alle carriere” sono sostituite con le seguenti: “alla carriera” e dopo la parola: “effettuata” sono aggiunte le seguenti: “con procedura unica centralizzata per i fabbisogni espressi”.

3. L’articolo 6 della l.r. 16/2005 è abrogato.]

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONE FINALE

 

          Art. 32. (Norma finale) [20]

1. Le Aziende sanitarie regionali adeguano le procedure pubbliche di reclutamento alle disposizioni dell’articolo 5, comma 2 della l.r. 16/2005, così come modificato dall’articolo 31 della presente legge, ivi incluse le procedure già indette e per le quali non sono ancora state avviate le prove selettive.

2. La Giunta regionale è delegata ad emanare norme attuative delle disposizioni recate dal comma 1 del presente articolo e dagli articoli 30 e 31 della presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


[1] Rubrica così modificata dall'art. 9 della L.R. 24 novembre 2011, n. 14.

[2] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 24 novembre 2011, n. 14.

[3] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 24 novembre 2011, n. 14.

[4] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 24 novembre 2011, n. 14.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo 2012, n. 50, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, in quanto riferito agli anni 2011 e 2012.

[6] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 24 novembre 2011, n. 14.

[7] Lettera già modificata dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 32, dall'art. 10 della L.R. 30 marzo 2015, n. 8, dall'art. 14 della L.R. 28 luglio 2016, n. 9 e così ulteriormente modificata dall'art. 8 della L.R. 28 luglio 2017, n. 11.

[8] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 20 marzo 2020, n. 1.

[9] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 20 marzo 2020, n. 1.

[10] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 20 marzo 2020, n. 1.

[11] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 20 marzo 2020, n. 1.

[12] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 20 marzo 2020, n. 1.

[13] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 24 novembre 2011, n. 14.

[14] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 3 agosto 2017, n. 12.

[15] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 3 agosto 2017, n. 12.

[16] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 24 novembre 2011, n. 14.

[17] Articolo abrogato dall'art. 50 della L.R. 14 febbraio 2018, n. 1.

[18] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.R. 12 novembre 2012, n. 18.

[19] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.R. 12 novembre 2012, n. 18.

[20] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 9 aprile 2013, n. 8.