§ 3.6.20 - L.R. 3 aprile 1997, n. 12.
Interventi di agevolazione finanziaria e per l'assistenza tecnica a favore delle piccole e medie imprese del commercio e dei servizi.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere, mercati e commercio
Data:03/04/1997
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Iniziative finanziabili e soggetti beneficiari).
Art. 3.  (Concessione dei contributi).
Art. 4.  (Misura dei benefici).
Art. 5.  (Erogazione del contributo).
Art. 6.  (Presentazione delle domande).
Art. 6 bis.  (Contributi ai fondi rischi dei consorzi fidi)
Art. 7.  (Programmi).
Art. 8.  (Concessione contributi).
Art. 9.  (Misura dei benefici).
Art. 10.      1. E' abrogata la legge regionale 23 dicembre 1994, n. 41.
Art. 11.  (Norma finanziaria).


§ 3.6.20 - L.R. 3 aprile 1997, n. 12. [1]

Interventi di agevolazione finanziaria e per l'assistenza tecnica a favore delle piccole e medie imprese del commercio e dei servizi.

(B.U. n. 18 del 9 aprile 1997).

 

TITOLO I

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     1. La Regione dell'Umbria, con la presente legge, attua la promozione dell'associazionismo e dell'assistenza tecnica nel settore del commercio e dei servizi limitatamente alle piccole e medie imprese di cui al comma 2, allo scopo di:

     a) favorire la razionale evoluzione della distribuzione commerciale nel territorio regionale;

     b) promuovere l'ammodernamento delle strutture di somministrazione di alimenti e bevande;

     c) promuovere e rafforzare l'assistenza tecnica e i sistemi di qualità aziendali;

     d) promuovere progetti di sviluppo urbano integrato tra commercio, produzione tipica e turismo.

     2. Ai fini della presente legge, per piccole e medie imprese si intendono le ditte individuali o le società di persone o le società a responsabilità limitata, aventi non più di 25 dipendenti che operino nel settore del commercio, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e dei servizi.

 

     Art. 2. (Iniziative finanziabili e soggetti beneficiari).

     1. Per favorire l'evoluzione, l'ammodernamento, la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività economiche di cui all'art. 1, la Giunta regionale è autorizzata a:

     a) concorrere al pagamento degli interessi relativi ai finanziamenti assistiti dalle cooperative e consorzi di garanzia, concessi alle piccole e medie imprese per le iniziative ed i programmi di cui al successivo art. 3;

     b) concedere contributi in conto capitale a singole imprese o consorzi su progetti presentati dai medesimi, direttamente o per il tramite delle strutture operative delle Associazioni di categoria del settore che operino a livello provinciale, ai fini della realizzazione dell'assistenza tecnica, della progettazione, della innovazione tecnologica ed organizzativa e della qualificazione professionale delle piccole e medie imprese, singole o associate, di cui all'art. 1.

     2. Possono accedere ai contributi della presente legge:

     a) le piccole e medie imprese esercenti il commercio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

     b) i consorzi e società consortili formati in prevalenza dalle aziende di cui alla lettera a);

     c) le cooperative e i consorzi fidi.

     3. I termini di presentazione delle domande di contributo, l'entità e le modalità di concessione o revoca degli stessi sono fissati con atto della Giunta regionale.

 

TITOLO II

Contributi in conto interesse e contributi ai fondi rischi dei consorzi fidi [2]

 

     Art. 3. (Concessione dei contributi).

     1. Le cooperative ed i consorzi di garanzia, con provvedimento del proprio organo deliberante, concedono i contributi regionali esclusivamente a favore delle imprese, di cui all'art. 2 che siano già destinatarie degli interventi di cui al successivo Titolo III e che, utilizzando finanziamenti assistiti in tutto o in parte dalla garanzia della cooperativa o del consorzio, realizzino programmi che congiuntamente o alternativamente prevedano:

     a) l'acquisto, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività d'impresa, compreso l'acquisto delle relative aree di pertinenza;

     b) l'acquisto di attrezzature necessarie per l'esercizio dell'attività d'impresa, ivi compresi i mezzi di trasporto ad uso esterno o interno.

     2. Nella spesa complessiva da ammettere a contributo possono essere compresi anche gli investimenti effettuati nell'anno solare precedente il termine per la presentazione della domanda da parte della cooperativa o del consorzio di garanzia.

     3. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi ad imprese aventi sede in Umbria o ad imprese che pur avendo sede al di fuori del territorio regionale operino con strutture ubicate all'interno dello stesso.

 

     Art. 4. (Misura dei benefici).

     1. Il contributo è stabilito nell'abbattimento di 4 punti percentuali sul tasso di interesse risultante dalla convenzione stipulata tra la cooperativa o il consorzio di garanzia e l'istituto di credito, indipendentemente dalla forma tecnica adottata, purché i finanziamenti abbiano una durata non inferiore a 36 mesi e non superiore a 60 mesi.

     2. Qualora i prestiti siano assistiti dalla concessione di interventi in conto interessi da parte di altri enti o istituti, la misura del contributo regionale viene proporzionalmente ridotta in modo che gli interventi non superino globalmente quelli fissati ai sensi del comma 1.

     3. Qualora il finanziamento attribuito alla singola cooperativa o consorzio di garanzia sia insufficiente a far fronte a tutte le domande degli aventi diritto, il consorzio o la cooperativa diminuiscono proporzionalmente la misura del contributo da assegnare alle singole imprese fino all'importo minimo del 2,5 per cento nel rispetto delle determinazioni di cui al comma 1 e dell'ordine di priorità individuato sulla base della presentazione cronologica delle domande.

 

     Art. 5. (Erogazione del contributo).

     1. Gli organi deliberativi dei consorzi e delle cooperative di garanzia selezionano, tra le piccole medie imprese socie che abbiano richiesto o ottenuto finanziamenti assistiti dalle garanzie delle cooperative o dei consorzi, quelle che abbiano realizzato i programmi di cui al comma 1 dell'art. 3, formandone graduatoria secondo quanto previsto dall'art. 4.

     2. Le graduatorie sono trasmesse alla Giunta regionale entro il termine stabilito dall'atto deliberativo di cui al comma 3 dell'art. 2. Sono trasmesse altresì alla Giunta regionale le graduatorie dei beneficiari che hanno ultimato la realizzazione dell'intervento per il quale hanno fatto domanda di finanziamento corredata dalla documentazione richiesta.

     3. La Giunta regionale, approvate, con proprio atto, con o senza modifiche le graduatorie, liquida alle cooperative e ai consorzi di garanzia il 50 per cento dei contributi concessi, autorizzando le cooperative ed i consorzi a disporre l'erogazione a favore dei beneficiari risultanti dalle graduatorie stesse. Il restante 50 per cento viene erogato, previa presentazione della documentazione di spesa ed effettuazione degli accertamenti tecnico-amministrativi di competenza delle cooperative e dei consorzi di garanzia.

     4. Le somme oggetto di revoca vengono impiegate a favore di altri soggetti selezionati dallo stesso consorzio o dalla stessa cooperativa o, in mancanza da altri consorzi o cooperative, secondo i criteri stabiliti nell'atto deliberativo di cui al comma 3 dell'art. 2.

 

     Art. 6. (Presentazione delle domande).

     1. Le domande, relative ai contributi di cui al presente titolo, sono presentate alla Giunta regionale dalle cooperative di garanzia e dai consorzi entro i termini e con le modalità indicate nella deliberazione di cui al comma 3 dell'art. 2, e devono essere corredate a pena di decadenza, dalla documentazione comprovante per ogni singola impresa la realizzazione dei programmi di cui al comma 1 dell'art. 3.

 

          Art. 6 bis. (Contributi ai fondi rischi dei consorzi fidi) [3]

     1. La Regione nei limiti degli stanziamenti di bilancio concede contributi per l’incremento dei fondi rischi dei consorzi fidi costituiti tra piccole e medie imprese del settore del commercio, del turismo e dei servizi. Gli importi assegnati possono essere utilizzati unicamente per il rilascio di garanzie a favore delle imprese con l’esclusione di qualsiasi altra finalizzazione. Le garanzie sono concesse nel rispetto del regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).

 

TITOLO III

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE

DELL'ASSISTENZA TECNICA

 

     Art. 7. (Programmi).

     1. Le iniziative di cui all'art. 1, lett. c) e d), possono essere realizzate esclusivamente dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2 e possono riguardare:

     a) interventi riguardanti aree commerciali con caratteristiche omogenee: centri storici, centri commerciali e aree attrezzate per il commercio su aree pubbliche;

     b) interventi a favore delle singole imprese per ammodernamenti, innovazioni, costituzione di forme associative;

     c) interventi a favore delle singole imprese per analisi di mercato, revisioni di gestione aziendale, analisi di produttività riguardante l'attività aziendale;

     d) predisposizione di business plan;

     e) installazione di sistemi informatici;

     f) interventi nelle aree rurali e montane per esercizi in zone scarsamente popolate;

     g) promozione di sistemi di qualità aziendale;

     h) miglioramento dell'arredo urbano finalizzato allo sviluppo turistico dei centri storici.

     2. Avranno priorità nella concessione di contributi i programmi che le imprese assistite realizzeranno tramite loro consorzi o società consortili, anche a partecipazione pubblica.

 

     Art. 8. (Concessione contributi).

     1. I contributi di cui alla lett. b) comma 1, dell'art. 2, sono concessi dalla Giunta regionale sulla base di programmi formulati dai soggetti aventi titolo i quali presentano domanda al Presidente della Giunta regionale, allegando una relazione descrittiva dell'intervento ed il preventivo di spesa.

     2. Sulla base dei criteri fissati nell'atto deliberativo di cui al 3° comma dell'art. 2, la Giunta procede alla definizione della graduatoria e del piano di riparto delle somme disponibili.

     3. Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'inserimento nel piano di riparto, deve essere trasmesso un progetto operativo dell'intervento proposto.

     4. La Giunta regionale, previa verifica della corrispondenza del progetto operativo con la relazione descrittiva, con i criteri e le priorità di cui all'atto di indirizzo della Giunta regionale indicato nel comma 3 dell'art. 2, autorizza l'erogazione del 50 per cento del contributo assegnato.

     5. L'erogazione del restante 50 per cento è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:

     a) relazione analitica di spesa e carattere dell'intervento realizzato;

     b) idonea documentazione attestante che il contributo è stato utilizzato esclusivamente a beneficio di piccole e medie imprese di cui alla presente legge.

     6. In caso di rinuncia, incompleta realizzazione o risultato negativo delle verifiche di corrispondenza, la Giunta procede alla revoca totale o parziale del contributo concesso.

 

     Art. 9. (Misura dei benefici).

     1. Il contributo non può essere superiore al 75 per cento delle spese previste per le iniziative di cui all'art. 7.

     2. Qualora, in sede di consuntivo risultino spese inferiori rispetto a quelle ammesse a contributo, lo stesso viene proporzionalmente ridotto.

     3. Le somme eventualmente oggetto di revoca vengono riutilizzate, possibilmente nello stesso esercizio, sempre per gli interventi sui programmi di cui all'art. 7 e, qualora risultassero ancora delle eccedenze, per gli interventi di cui alla lett. a), comma 1, dell'art. 2.

     4. Le domande non accolte non possono essere ritenute valide per piani di riparto degli anni successivi.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 10.

     1. E' abrogata la legge regionale 23 dicembre 1994, n. 41.

 

     Art. 11. (Norma finanziaria).

     1. Per l'attuazione degli interventi di cui al Titolo II della presente legge è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 400.000.000 da iscrivere in termini di competenza e di cassa al cap. 5731 di nuova istituzione nel bilancio regionale, denominato «Interventi di agevolazione finanziaria per l’assistenza tecnica a favore delle piccole e medie imprese del commercio e dei servizi e per l’erogazione di contributi ai fondi rischi dei consorzi fidi» [4].

     2. Per l'attuazione degli interventi di cui al Titolo III della presente legge è autorizzata, altresì, per l'anno 1997, la spesa di lire 150.000.000 da iscrivere in termini di competenza e di cassa al cap. 9602 di nuova istituzione nel bilancio regionale denominato «Contributi in conto capitale per l'assistenza tecnica di piccole e medie imprese del commercio e dei servizi».

     3. All'onere complessivo di lire 550.000.000 previsto ai precedenti commi si fa fronte come segue:

     a) quanto a lire 400.000.000 con pari riduzione, sia in termini di competenza che di cassa, dello stanziamento previsto al cap. 5730 del bilancio regionale 1997;

     b) quanto a lire 150.000.000 con quota della disponibilità esistente sul fondo globale del cap. 9710 del bilancio di previsione 1997, elenco n. 5, numero ordine 5, allegato a detto bilancio.

     4. La Giunta regionale - a norma del comma 2 dell'art. 28 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23 - è autorizzata ad apportare al bilancio 1997 le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

     5. Per gli anni 1998 e successivi l'entità della spesa sarà annualmente determinata con legge di bilancio a norma dell'art. 5, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.


[1] Abrogata dall'art. 90 della L.R. 13 giugno 2014, n. 10.

[2] Rubrica così sostituita dall'art. 11 della L.R. 5 marzo 2009, n. 4.

[3] Articolo inserito dall'art. 11 della L.R. 5 marzo 2009, n. 4.

[4] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 5 marzo 2009, n. 4.