§ 2.3.274 - L.R. 29 marzo 2007, n. 8.
Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2007 in materia di entrate e di spese.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:29/03/2007
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Ulteriori modificazioni all’articolo 11 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51 - Norme in materia di contabilità, di amministrazione dei beni, di attività contrattuale e di controllo delle [...]
Art. 2.  (Modificazione all’articolo 9 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 - Norme in materia di usi civici sull’uso produttivo delle terre pubbliche).
Art. 3.  (Società partecipate dalla Regione).
Art. 4.  (Disposizioni per gli organi di enti e agenzie regionali).
Art. 5.  (Partecipazioni regionali
Art. 6.  (Modificazione all’articolo 6 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 - Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e [...]
Art. 7.  (Società strumentali).
Art. 8.  (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 11 aprile 1984, n. 19 - Istituzione della S.p.A. denominata «C.R.U.E.D. S.p.A.» mediante trasformazione del C.R.U.E.D.).
Art. 9.  (Ulteriore modificazione all’articolo 112 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 - Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell’Umbria [...]
Art. 10.  (Norme transitorie e finali).


§ 2.3.274 - L.R. 29 marzo 2007, n. 8. [1]

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2007 in materia di entrate e di spese.

(B.U. 30 marzo 2007, n. 14 - S.S. n. 2).

 

Art. 1. (Ulteriori modificazioni all’articolo 11 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51 - Norme in materia di contabilità, di amministrazione dei beni, di attività contrattuale e di controllo delle Aziende sanitarie regionali).

     1. Il comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 1995, n. 51, è sostituito dal seguente:

     «3. Le aziende sanitarie regionali - ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, commi da 16 a 21, della legge 27 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni - possono ricorrere, previa autorizzazione della Giunta regionale, all’assunzione di mutui o di altre forme di indebitamento, di durata non superiore a venti anni, fino a raggiungere, con l’ammontare complessivo delle rate di ammortamento, comprensive di capitale ed interesse, il 15 per cento delle entrate proprie correnti o dei ricavi netti e proventi di esercizio previsti nel bilancio preventivo economico dell’anno in corso, con esclusione delle quote del fondo sanitario nazionale di parte corrente e delle sopravvenienze, insussistenze e plusvalenze attive.».

     2. Il comma 3 bis dell’articolo 11 della l.r. 51/1995, è abrogato.

     3. Il comma 3 ter dell’articolo 11 della l.r. 51/1995, è sostituito dal seguente:

     «3 bis. Il collegio sindacale dell’azienda sanitaria verifica, preliminarmente all’adozione degli atti conseguenti, la compatibilità economico-finanziaria della proposta di indebitamento di cui al comma 3.».

     4. Al comma 5 dell’articolo 11 della l.r. 51/1995, sono soppresse le parole: «3 ter».

 

     Art. 2. (Modificazione all’articolo 9 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 - Norme in materia di usi civici sull’uso produttivo delle terre pubbliche).

     1. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, è sostituito dal seguente:

     «2. La Giunta regionale approva il programma annuale di riparto dei contributi di cui al presente articolo.».

 

     Art. 3. (Società partecipate dalla Regione).

     1. Nelle società partecipate totalmente o in modo maggioritario dalla Regione, dalle agenzie regionali ovvero da società controllate dalla Regione, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito all'amministratore unico, al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore, rispettivamente, al 50 per cento e al 30 per cento delle indennità di carica e di funzione spettanti al Presidente della Giunta regionale. I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, fermo il limite di cui al primo periodo in materia di onnicomprensività del trattamento economico, ovvero i dipendenti della società controllante, hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione di appartenenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 [2].

     2. Nelle società costituite con legge regionale e nelle società di cui al comma 1 dell'articolo 4 del d.l. 95/2012 il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore a tre [3].

     3. Il comma 2 si applica anche alle società, non costituite con legge regionale, totalmente partecipate dalla Regione, dalle agenzie regionali, ovvero da società controllate dalla Regione. Nelle società partecipate in modo maggioritario dalla Regione, dalle agenzie regionali, ovvero da società controllate dalla Regione, il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione, di nomina regionale, non può essere superiore a tre, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 4 del d.l. 95/2012, nel caso in cui la società è a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta [4].

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano [5]:

     a) alle società in cui sia presente lo Stato, enti pubblici nazionali e società dagli stessi controllate;

     b) alle società quotate in borsa;

     c) [alle società dove la partecipazione del soggetto privato sia superiore al 50 per cento del capitale sociale] [6].

     5. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. (Disposizioni per gli organi di enti e agenzie regionali).

     1. Le indennità spettanti ai presidenti, ai componenti dei consigli di amministrazione e agli amministratori unici degli enti, agenzie ed aziende di cui all’articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 17, sono stabilite dalla Giunta regionale, avuto riguardo alla dimensione, alla rilevanza strategica e all’ambito territoriale di intervento dell’ente, agenzia o azienda, entro il limite massimo del 50 per cento per il presidente e del 30 per cento per i componenti dei consigli di amministrazione e dell’80 per cento per l’amministratore unico, dell’indennità di carica spettante ai consiglieri regionali ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1972, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Il trattamento economico da corrispondere ai direttori, laddove previsti per legge, degli enti, agenzie e aziende di cui al comma 1, è determinato dalla Giunta regionale, tenuto conto della tipologia dell’ente, in base ai criteri di cui al comma 1, e avuto riguardo, inoltre, alla dimensione della struttura, alle risorse umane, finanziarie e strumentali gestite, al grado di autonomia organizzativa, finanziaria e gestionale del direttore, anche in relazione alla presenza di organi di amministrazione, tra un minimo del 60 per cento ed un massimo del 90 per cento di quello corrisposto ai direttori regionali di cui all’articolo 6, della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 ovvero di quello corrisposto ai direttori generali delle aziende sanitarie locali nel caso di enti, agenzie o aziende in cui è applicato il contratto collettivo di lavoro del comparto sanità.

 

     Art. 5. (Partecipazioni regionali [7]).

     1. La Giunta regionale, nel rispetto della programmazione generale e di settore e comunque previo atto di indirizzo consiliare per le società istituite con legge regionale, è autorizzata a compiere tutte le operazioni necessarie a consentire la costituzione, lo scioglimento, la fusione o ad assumere e/o alienare partecipazioni in società di capitali, anche a seguito di aumenti del capitale sociale, al fine di favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della Regione nonché per procedere alla razionalizzazione della strumentazione regionale finalizzata alla offerta di servizi, dandone annualmente comunicazione al Consiglio regionale, durante la sessione di bilancio [8].

     2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per l’anno 2007, la spesa di euro 120.000,00 da imputare, in termini di competenza e cassa, alla U.P.B. 02.2.001 (cap. 6551), del bilancio di previsione 2007.

     3. Per gli anni 2008 e successivi l’entità della spesa sarà annualmente determinata con la legge finanziaria regionale a norma dell’articolo 27, comma 3, lettera c), della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13.

 

     Art. 6. (Modificazione all’articolo 6 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 - Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive).

     1. All’articolo 6 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, è aggiunto il seguente comma:

     «1 bis. Per il prosieguo di attività industriali in esercizio al momento del sisma, è consentita altresì la ricostruzione in altro sito dello stesso comune o dei comuni confinanti di edifici danneggiati, ancorché non abbiano raggiunto lo stato di danno crollo, così come definito ai sensi dell’articolo 2, comma 6 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito in legge 30 marzo 1998, n. 61, adibiti al momento del sisma alle predette attività industriali, qualora il vigente strumento urbanistico preveda la dismissione delle stesse attività industriali con conseguente riqualificazione dell’area. In tal caso gli edifici danneggiati debbono essere demoliti e il contributo è calcolato sulla base della consistenza e del livello di danno di ogni singolo edificio danneggiato.».

 

     Art. 7. (Società strumentali).

     1. La Regione affida direttamente le forniture di beni e servizi a società a capitale totalmente pubblico, il cui oggetto sociale comprenda tali forniture e nelle quali la stessa detenga una quota azionaria, nel rispetto dei requisiti prescritti dall’articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

     2. Le aziende sanitarie, nonché ogni altra azienda o agenzia regionale di diritto pubblico possono affidare direttamente, mediante specifiche convenzioni, le forniture di beni e servizi alle società strumentali della Regione indicate al comma 1.

     3. Sulle società strumentali di cui al comma 1, la Regione esercita il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, almeno, mediante:

     a) le nomine nel consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;

     b) l’approvazione degli indirizzi da imprimere all’azione societaria e il potere di verifica del relativo stato di attuazione;

     c) l’approvazione del piano industriale, di altri documenti di tipo programmatico e del bilancio di esercizio.

     4. Le modalità operative in materia di controllo analogo di cui al comma 3, sono individuate con deliberazione di Giunta regionale.

     5. Nelle società strumentali di cui al comma 1, a partecipazione pubblica plurima, il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, è esercitato dalla Regione, anche in forma associata, previe intese tra i soci, fatte salve specifiche norme di settore.

 

     Art. 8. (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 11 aprile 1984, n. 19 - Istituzione della S.p.A. denominata «C.R.U.E.D. S.p.A.» mediante trasformazione del C.R.U.E.D.).

     1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 11 aprile 1984, n. 19, sono soppresse le seguenti parole: «e privata».

     2. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 19/1984, è aggiunto il seguente comma:

     «2 bis. Le parole CRUED o CRUED S.p.A. sono sempre sostituite con le seguenti parole: ‘Webred S.p.A.’».

     3. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 19/1984, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La società può svolgere per conto della Regione le funzioni di stazione appaltante e di centrale di committenza per le forniture di beni e servizi informatici ai sensi dell’articolo 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

     4. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 19/1984, sono soppresse le seguenti parole: «, le aziende a partecipazione pubblica, le aziende private, le aziende e le istituzioni bancarie».

     5. L’articolo 4 della l.r. 19/1984, è sostituito dal seguente:

     «Art. 4. (Poteri della Regione).

     1. La Regione esercita sulla società il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, anche per conto degli altri enti locali partecipanti o affidanti, previa verifica con questi ultimi degli obiettivi e dei risultati raggiunti da Webred in sede di assemblea del Consorzio per il sistema informativo regionale (SIR), istituito con legge regionale 31 luglio 1998, n. 27, quale organismo stabile di cooperazione tra gli enti.

     2. La Regione esercita i seguenti poteri di controllo:

     a) mantiene nella società una partecipazione, comunque, non inferiore al 20 per cento del capitale sociale;

     b) nomina un numero di amministratori proporzionale alla propria quota di partecipazione al capitale della società, tra i quali il presidente;

     c) nomina i 2/3 dei membri del collegio sindacale, di cui uno con funzioni di presidente;

     d) nomina un componente del comitato esecutivo, se previsto, scelto tra gli amministratori di nomina regionale;

     e) approva gli indirizzi da imprimere all’azione societaria, il piano industriale, gli altri eventuali documenti di tipo programmatico, nonché il bilancio di esercizio.

     3. La Regione esercita sulla società il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, anche per conto delle aziende sanitarie e di ogni altra azienda o agenzia regionale di diritto pubblico che affidi direttamente, indipendentemente dalla partecipazione societaria, a Webred S.p.A. forniture di beni e servizi informatici.».

 

     Art. 9. (Ulteriore modificazione all’articolo 112 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 - Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell’Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

     1. Al comma 6 dell’articolo 112 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’azienda non può svolgere, a favore della Regione, ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, attività diverse da quelle previste nel presente comma.».

 

     Art. 10. (Norme transitorie e finali).

     1. Sono abrogate le disposizioni regionali in contrasto con quanto previsto dagli articoli 3 e 4 della presente legge.

     2. Non può essere nominato amministratore delle società di cui all’articolo 3 chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

     3. Le società strumentali di cui all’articolo 7, comma 1, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge adeguano i propri statuti alle disposizioni di cui all’articolo 13 del decreto legge 223/2006 convertito dalla legge 248/2006.

     4. Alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     a) il comma 4 dell’articolo 2 bis., è sostituito dal seguente:

     «4. Gli atti di nomina e designazione, ivi compresi i relativi compensi, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale e nel sito informatico della Regione, con aggiornamento semestrale, e degli stessi viene data notizia agli organi di informazione.»;

     b) al comma 5 dell’articolo 8, dopo la parola «Regione» sono aggiunte le seguenti: «, aggiornato semestralmente e pubblicato nel sito informatico della Regione».

 

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


[1] Abrogata dall'art. 410 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11.

[2] Comma modificato dall'art. 8 della L.R. 26 marzo 2008, n. 5 e così sostituito dall'art. 4 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 26.

[3] Comma sostituito dall'art. 8 della L.R. 26 marzo 2008, n. 5 e così modificato dall'art. 4 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 26.

[4] Comma sostituito dall'art. 8 della L.R. 26 marzo 2008, n. 5 e così modificato dall'art. 4 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 26.

[5] Alinea così modificato dall'art. 8 della L.R. 26 marzo 2008, n. 5.

[6] Lettera abrogata dall'art. 8 della L.R. 26 marzo 2008, n. 5.

[7] Rubrica così sostituita dall'art. 6 della L.R. 26 marzo 2008, n. 5.

[8] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 26 marzo 2008, n. 5.