§ 4.6.63 - L.R. 12 agosto 1998, n. 30.
Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive. La Giunta regionale stabilisce [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.6 calamità naturali
Data:12/08/1998
Numero:30


Sommario
Art. 1.  Finalità e risorse.
Art. 2.  Coordinamento istituzionale e tecnico.
Art. 3.  Programmazione degli interventi urgenti.
Art. 4.  Interventi a favore dei privati.
Art. 5.  Programmi di recupero.
Art. 6.  Ricostruzione di immobili demoliti.
Art. 7.  Consorzi obbligatori.
Art. 8.  Fondo per l'esercizio dei poteri sostitutivi.
Art. 8 bis.  (Integrazione delle risorse per le finalità di cui all’art. 14, comma 14 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della legge 30 marzo 1998, n. [...]
Art. 9.  Cumulo.
Art. 10.  Interventi a favore di privati per beni mobili.
Art. 11.  Contributi connessi a precedenti eventi sismici.
Art. 12.  Alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Art. 13.  Controllo sugli interventi di ricostruzione e riparazione.
Art. 13 bis.  (Obblighi e sanzioni del direttore dei lavori privati e delle imprese).
Art. 14.  Informazione su incarichi e appalti.
Art. 15.  Donazioni e liberalità.
Art. 16.  Commissione tecnica.
Art. 17.  Assistenza tecnica.
Art. 18.  Osservatorio sulla ricostruzione.
Art. 19.  Documento unico di regolarità contributiva.
Art. 20.  Prevenzione nelle aree a rischio sismico ed idrogeologico ed interventi sperimentali.
Art. 21.  Collaudi di opere pubbliche.
Art. 22.  Trattativa privata concernente le opere pubbliche.
Art. 23.  Requisiti delle imprese ammesse a trattativa privata e criteri di affidamento di opere pubbliche.
Art. 24.  Aggiudicazione appalti e subappalti.
Art. 25.  Norma finanziaria.
Art. 26.  Modifiche all'art. 2, legge regionale 21 ottobre 1981, n. 70.
Art. 26 bis.  (Qualificazione delle imprese per lavori privati).


§ 4.6.63 - L.R. 12 agosto 1998, n. 30.

Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive. La Giunta regionale stabilisce modalità, procedure e termini per la concessione e l'erogazione dei contributi, in attuazione del disposto di cui all'art. 4, commi 1, 3 e 5 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, considerando in ogni caso prioritari gli interventi sulle seguenti fasce omogenee:

 

Art. 1. Finalità e risorse.

     1. Le disposizioni della presente legge sono volte alla disciplina della programmazione ed attuazione degli interventi necessari per la ricostruzione e il ripristino degli immobili distrutti o danneggiati dalle crisi sismiche iniziate il 12 maggio ed il 26 settembre 1997, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61, richiamato negli articoli successivi come decreto legge n. 6/98.

     2. Tutti gli interventi previsti dalla presente legge sono definiti nell'ambito del Programma finanziario, predisposto sulla base delle risorse disponibili, approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legge n. 6/98.

     2 bis. La Regione concorre anche con proprie risorse finanziarie al finanziamento delle attività di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi. Tali risorse finanziarie sono versate nella contabilità speciale di cui all’articolo 15, comma 5 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della legge 30 marzo 1998, n. 61 [1].

 

     Art. 2. Coordinamento istituzionale e tecnico.

     1. La Giunta regionale promuove forme di raccordo istituzionale e tecnico tra gli enti locali impegnati nella ricostruzione al fine di favorire il rapido impiego delle risorse e lo svolgimento delle attività amministrative ordinarie e straordinarie.

     2. La Giunta regionale riferisce semestralmente al Consiglio sull'andamento delle attività di ricostruzione.

 

     Art. 3. Programmazione degli interventi urgenti.

     1. L'individuazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 3, lett. e) del decreto legge n. 6/98, è definita con il Programma dei dissesti idrogeologici e con il Programma delle infrastrutture.

     2. Il Programma dei dissesti idrogeologici individua le aree soggette a rischio idrogeologico, i cui fenomeni di frana o di crollo si siano manifestati od accentuati a seguito delle crisi sismiche iniziate il 12 maggio e il 26 settembre 1997, stabilisce i fabbisogni finanziari ed individua le priorità d'intervento.

     3. Il Programma delle infrastrutture comprende gli interventi sugli edifici di proprietà della Regione, degli Enti locali, di enti derivati o partecipati da enti pubblici non economici e destinati a pubblici servizi, nonché sulle infrastrutture pubbliche, puntuali o a rete, danneggiati dalle crisi sismiche, individua i fabbisogni finanziari, fissa le priorità d'intervento tenendo conto della necessità di consentire la piena ripresa delle attività scolastiche e sociali, stabilisce i tempi per la esecuzione delle opere ed i criteri tecnici per la loro progettazione e detta le prescrizioni tecniche per gli edifici pubblici strategici e a particolare rischio.

     4. La Giunta regionale predispone e approva i programmi di cui al comma 1, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto altresì conto delle indicazioni degli enti proponenti. Per il Programma dei dissesti idrogeologici costituiscono priorità assolute gli interventi sui dissesti che rappresentino pericolo per centri abitati o infrastrutture.

     5. I programmi di cui al comma 1 hanno validità triennale e sono attuati, sulla base dei fondi disponibili, con piani di norma annuali che contengono l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi, i finanziamenti assegnati e le modalità di concessione e di erogazione delle provvidenze in relazione all'avanzamento dei lavori. Il primo piano annuale è approvato contestualmente ai programmi.

     6. Nei comuni classificati come sismici il Programma delle infrastrutture individua le aree per le esigenze della protezione civile con possibilità di uso polivalente, da acquisire, anche mediante esproprio, e da urbanizzare. Nel Comune di Foligno è localizzato e realizzato il Centro regionale di protezione civile.

     7. L'onorario per la redazione dei progetti e la direzione dei lavori ammessi a finanziamento coi programmi di cui ai commi 2 e 3, nonché coi programmi di cui agli articoli 8 e 11 del decreto legge n. 6/98 è stabilito dalla Giunta regionale d'intesa con gli ordini professionali competenti.

     8. Gli incarichi per la redazione di progetti e la direzione dei lavori di cui al comma 7, sono conferiti dall'ente attuatore dell'intervento secondo criteri di competenza e di rotazione, assicurando, ove la complessità dell'opera lo richieda, la presenza delle professionalità necessarie e favorendo la partecipazione di giovani professionisti.

     9. La programmazione degli interventi in materia di beni culturali è disciplinata con apposita legge.

 

     Art. 4. Interventi a favore dei privati.

     1. Sono ammessi ai benefici della presente legge i proprietari di immobili, a qualsiasi uso adibiti, che siano stati distrutti o danneggiati, ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto legge n. 6/98, dalle crisi sismiche iniziate il 12 maggio ed il 26 settembre 1997.

     2. L'attuazione degli interventi è effettuata sulla base di progetti unitari per singoli edifici o complessi di edifici.

     3. La Giunta regionale stabilisce modalità, procedure e termini per la concessione e l'erogazione dei contributi, in attuazione del disposto di cui all'art. 4, commi 1, 3 e 5 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, considerando in ogni caso prioritari gli interventi sulle seguenti fasce omogenee:

     a) edifici nei quali sia prevalente il numero delle unità immobiliari che, alla data di inizio della crisi sismica erano adibite ad abitazioni principali e che, per effetto degli eventi sismici, risultino distrutte, demolite o dichiarate totalmente inagibili con ordinanza sindacale;

     b) edifici nei quali siano presenti unità immobiliari adibite ad abitazione principale che, per effetto degli eventi sismici, risultino totalmente inagibili con ordinanza sindacale;

     c) edifici nei quali siano prevalenti unità immobiliari adibite alle attività indicate all'art. 5, comma 1 del decreto legge n. 6/98, ovvero al culto religioso non ricadenti nelle disposizioni di cui alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, che per effetto degli eventi sismici risultino distrutte, demolite o inagibili;

     d) edifici nei quali siano presenti unità immobiliari adibite ad abitazioni principali dichiarate parzialmente inagibili con ordinanza sindacale;

     d1) edifici nei quali siano presenti le unità immobiliari indicate alla lett. c);

     e) edifici nei quali siano prevalenti unità immobiliari adibite ad abitazioni principali danneggiate dagli eventi sismici;

     f) edifici nei quali siano prevalenti unità immobiliari adibite alle attività indicate all'art. 5, comma 1 del decreto legge n. 6/98, ovvero al culto religioso non ricadenti nelle disposizioni di cui alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, che per effetto degli eventi sismici, risultino parzialmente inagibili;

     f0) edifici nei quali siano presenti le unità immobiliari indicate alla lett. e) [2];

     f1) edifici nei quali siano presenti le unità immobiliari indicate alla lett. f);

     f2) edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazione ancorché non abitate alla data di inizio della crisi sismica, alla condizione che l'avente diritto al beneficio dichiari di non essere proprietario, con pieno diritto di godimento, di altra abitazione in tutto il territorio nazionale. Il proprietario è tenuto, a pena di revoca del beneficio, a trasferire la propria abitazione nell'unità immobiliare interessata entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori. La revoca non opera per il proprietario che alla data della crisi sismica risiedeva all'estero [3].

     3 bis. Ai fini della presente legge per abitazione principale si intende anche l'unità immobiliare acquistata da un componente del nucleo familiare prima dell'inizio della crisi sismica quale unica proprietà a fini abitativi, qualora lo stesso nucleo familiare risulti sgomberato dall'alloggio occupato alla data di inizio della crisi sismica, per la riparazione del quale il proprietario abbia rinunciato ad avvalersi dei contributi di cui alla presente legge [4].

     3 ter. Al di fuori delle fasce omogenee di cui al comma 3 sono individuate le seguenti tipologie di edifici:

     a) edifici con presenza di unità immobiliari con superfici superiori a 200 mq., utilizzate al momento del sisma ad attività produttive ancora in esercizio alla data del rilascio della concessione contributiva o della autorizzazione di cui all’articolo 4, comma 6;

     b) edifici con presenza di unità immobiliari destinate ad abitazioni, se non già comprese negli edifici di cui alla lettera a), dichiarate inagibili totalmente, o parzialmente in modo da impedirne l’utilizzo;

     c) edifici funzionali alla realizzazione di progetti di sviluppo di attività produttive e di servizi innovativi di rilevante interesse;

     d) altri edifici [5].

     3 quater. La Giunta regionale individua, per ciascuna delle tipologie di cui al comma 3 ter nonché per le unità minime di intervento individuate nell'ambito dei programmi integrati di recupero di cui all'articolo 3 del d.l. 6/1998, non ricomprese nelle priorità finanziabili, in cui sono presenti le tipologie di edifici di cui al comma 3 ter; le risorse, le priorità, le procedure e le modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi [6].

     3 quinquies. Il contributo spettante agli aventi diritto per gli interventi sulle tipologie di edifici di cui al comma 3 ter è determinato applicando un importo pari al cinquanta per cento dei costi base massimi ammissibili, adottati dalle Regioni Marche ed Umbria con l'intesa sottoscritta ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del d.l. 6/1998, rimodulati sulla base dei parametri tecnici ed economici previsti dalla medesima intesa nonché di quelle stabiliti dalla Regione in attuazione dell'articolo 52, comma 27, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)). Tale contributo è concesso a condizione che vengano realizzati almeno gli interventi strutturali di ricostruzione o riparazione con miglioramento o adeguamento sismico dell'edificio [7].

     3 sexies. Il valore percentuale stabilito dal comma 3 quinquies è elevato al sessanta per cento per gli interventi sulle unità minime di intervento individuate nell'ambito dei programmi integrati di recupero di cui all'articolo 3 del d.l. 6/1998, non ricomprese nelle priorità finanziabili, in cui sono presenti le tipologie di edifici di cui al comma 3 ter. Tale contributo è concesso a condizione che vengano realizzati almeno gli interventi strutturali di ricostruzione o riparazione con miglioramento o adeguamento sismico dell'edificio e le finiture esterne [8].

     4. Il contributo è erogato in almeno due rate in relazione all'entità dell'intervento. La liquidazione della rata iniziale avviene all'inizio dei lavori, dietro dimostrazione dell'avvenuta trasmissione della notifica preliminare di cui all'art. 11 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Le successive rate sono liquidate dietro presentazione del documento unico di regolarità contributiva previsto dall'art. 19. Al fine di semplificare il procedimento amministrativo, la Giunta regionale adotta uno schema di contratto di appalto tipo ai fini della sicurezza nei cantieri, della verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa e promuove intese con Inps, Inail, Cassa edile, nonché con le UU.SS.LL. e Ispettorato del lavoro per attestare la regolarità contributiva, mediante il documento unico di cui all'art. 19 e l'avvenuta notifica preliminare di cui all'art. 11 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Le intese prevedono il trasferimento per via telematica, ai sensi del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, delle informazioni sulla regolarità contributiva e sulla notifica preliminare agli enti interessati alla concessione dei contributi, al controllo ed alla vigilanza [9].

     5. Le domande per la concessione dei contributi concernenti la ricostruzione e la riparazione con miglioramento sismico degli edifici, redatte in conformità alle modalità approvate dalla Giunta regionale, sono presentate ai comuni, i quali individuano gli aventi diritto sulla base delle priorità stabilite ai sensi del comma 3, e concedono i contributi nei limiti dei fondi disponibili. Sui contributi concessi, gli uffici regionali competenti esercitano il controllo a campione, per non meno del dieci per cento delle domande.

     6. I soggetti di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legge n. 6/98, possono eseguire i lavori limitatamente agli immobili non ricompresi nei programmi di recupero di cui all'art. 3 del decreto legge n. 6/98, prima della concessione contributiva e previa autorizzazione del Comune. Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al rispetto delle procedure di cui alla presente legge e delle prescrizioni tecniche di cui all'art. 2 del decreto legge n. 6/98. L'esecuzione dei lavori non costituisce titolo, né criterio di priorità per la concessione di eventuali contributi.

     7. I beneficiari dei contributi affidano i lavori di ricostruzione di importo pari o superiore a trecento milioni di lire ad imprese qualificate ai sensi dell'art. 26 bis dando comunicazione al Comune dei dati identificativi dell'impresa qualificata prima dell'inizio dei lavori [10].

     7 bis. I soggetti di cui al comma 7 possono richiedere alla Regione di qualificare l'impresa prescelta non iscritta nell'elenco di cui all'art. 26 bis, ai soli fini degli interventi privati di ricostruzione [11].

     7 ter. La mancata osservanza della disposizione del comma 7 impedisce l'erogazione del contributo [12].

     8. La Giunta regionale ripartisce tra i Comuni i fondi disponibili destinati agli interventi di cui al presente articolo sulla base dei dati forniti dagli stessi Comuni, concernenti i fabbisogni di ciascuna fascia omogenea di interventi di cui al comma 3.

     9. La Giunta regionale procede annualmente a verificare l'effettivo utilizzo dei fondi assegnati a ciascun Comune anche al fine di determinare l'entità delle successive assegnazioni di fondi e di effettuare eventuali conguagli.

 

     Art. 5. Programmi di recupero.

     1. Il programma di recupero di cui all'art. 3 del decreto legge n. 6/98, è adottato e approvato ai sensi dell'art. 4 del Regolamento regionale n. 15 del 20 maggio 1998 e, qualora comporti varianti allo strumento urbanistico, è approvato con le modalità di cui all'art. 7 della legge regionale n. 13 del 11 aprile 1997; i termini ivi previsti sono dimezzati.

     2. La spesa per la redazione del programma di recupero è stabilita dalla Giunta regionale d'intesa con gli Ordini professionali competenti ed è ricompresa nel costo del programma stesso.

     3. I soggetti attuatori degli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lett. d) del Regolamento regionale 20 maggio 1998, n. 15, possono eseguire i lavori prima della concessione contributiva e previa autorizzazione del Comune che verifica la conformità degli interventi con le prescrizioni contenute nel programma di recupero.

     4. Gli interventi finanziati nei piani e programmi di cui agli articoli 2, 7 e 8 del decreto legge n. 6/98, ricompresi nelle aree perimetrate oggetto di programmi di recupero approvati dalla Giunta regionale, sono attuati secondo le modalità ed i tempi previsti dai programmi stessi.

     5. L'attuazione degli interventi unitari sugli edifici o complessi di edifici tra loro collegati e individuati dal programma di recupero ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del Regolamento regionale n. 15 del 20 maggio 1998, è effettuata dai soggetti pubblici o privati proprietari degli immobili danneggiati. Qualora ricorra l'ipotesi di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legge n. 6/98, i proprietari si costituiscono in Consorzio obbligatorio nel termine ivi previsto. Il Consorzio può essere costituito anche per interventi concernenti più edifici di proprietà pubblica o privata e può attuare anche interventi di ripristino di urbanizzazioni primarie che siano strettamente connesse e funzionali con gli interventi sugli edifici danneggiati e comunque entro le prescrizioni del programma di recupero.

     5 bis. La Giunta regionale, nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 1, comma 2 bis, può riconoscere ai comuni un contributo non superiore all’uno per cento dell’importo dei lavori a base d’asta, per le attività di supporto tecnico amministrativo necessario a garantire, durante l’esecuzione dei lavori di urbanizzazione e di arredo urbano all’interno dei PIR, la pianificazione e il coordinamento degli stessi lavori, nonché i rapporti con i cittadini e le imprese [13].

 

     Art. 6. Ricostruzione di immobili demoliti.

     1. Qualora sia necessario procedere alla demolizione dell'immobile danneggiato, sulla base delle direttive tecniche approvate ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b) del decreto legge n. 6/98, oppure quando la demolizione sia già intervenuta, è consentita la ricostruzione dell'immobile, anche in luogo diverso da quello originario secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 6/98, e dell'art. 30 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, qualora il trasferimento si renda necessario a seguito delle risultanze di specifiche indagini di microzonazione sismica, o per cause impeditive dipendenti dai dissesti idrogeologici del terreno, opportunamente documentate.

     1 bis. Per il prosieguo di attività industriali in esercizio al momento del sisma, è consentita altresì la ricostruzione in altro sito dello stesso comune o dei comuni confinanti di edifici danneggiati, ancorché non abbiano raggiunto lo stato di danno crollo, così come definito ai sensi dell’articolo 2, comma 6 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito in legge 30 marzo 1998, n. 61, adibiti al momento del sisma alle predette attività industriali, qualora il vigente strumento urbanistico preveda la dismissione delle stesse attività industriali con conseguente riqualificazione dell’area. In tal caso gli edifici danneggiati debbono essere demoliti e il contributo è calcolato sulla base della consistenza e del livello di danno di ogni singolo edificio danneggiato [14].

 

     Art. 7. Consorzi obbligatori.

     1. I Consorzi di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legge n. 6/98, ancorché ne facciano parte Enti pubblici, agiscono sulla base di norme di diritto privato. La previsione si applica anche nel caso in cui gli immobili di proprietà pubblica siano prevalenti, quanto alle superfici, rispetto a quelli di proprietà privata. Le superfici si calcolano con riferimento all'art. 6, comma 3, del D.M. LL. PP. del 5 agosto 1994.

     2. La Giunta regionale adotta uno statuto tipo del Consorzio, prevedendo altresì il contenuto minimo dei contratti di appalto ai fini della sicurezza nei cantieri, della verifica della regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa.

     3. Le imprese procedono alla esecuzione dei lavori sulla base di contratti di appalto di diritto privato.

 

     Art. 8. Fondo per l'esercizio dei poteri sostitutivi. [15]

     1. Per l'esercizio dei poteri sostitutivi è istituito un fondo a favore dei Comuni per far fronte agli eventuali maggiori costi della progettazione e degli interventi, nonché per coprire le spese connesse all'esercizio di tali poteri. Il contributo previsto dall'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro degli Interni n. 2991 del 31 maggio 1999 è attribuito ai Comuni qualora si sostituiscano agli aventi diritto.

     2. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1 è effettuata dalla Giunta regionale al Comune su istanza documentata di quest'ultimo.

     3. Le somme recuperate dal Comune dopo l'attuazione degli interventi sostitutivi sono versate alla Regione.

     4. Il Comune che ha agito in sostituzione esercita l'azione di rivalsa per il recupero dei maggiori costi della progettazione e degli interventi rispetto al contributo dovuto.

     5. Su istanza del proprietario sostituito, il Comune può disporre il recupero della differenza di cui al comma 4 in forma rateizzata, fino a un massimo di anni dieci dalla data di erogazione del finanziamento previsto al comma 2 [16].

     6. I poteri sostitutivi di cui al comma 1 sono esercitati dal Comune competente per territorio previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, qualora gli interventi sugli edifici danneggiati ubicati all'interno dei programmi integrati di recupero, di cui all'articolo 3 del d.l. 6/1998 non vengano realizzati, in tutto o in parte, nei termini stabiliti dal Comune, subordinatamente all'accertamento da parte dei Comuni stessi della sussistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento o, in mancanza di tale interesse pubblico, alla manifestazione di interesse da parte del proprietario, secondo quando previsto ai commi 7 e 8.

     7. Il Comune procede alla verifica della sussistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione degli interventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla scadenza dei termini della diffida di cui al comma 6. Gli esiti di tale verifica sono comunicati ai proprietari aventi diritto e al consorzio, ove costituito, nei successivi trenta giorni.

     8. Qualora il Comune accerti che non sussiste l'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento, il proprietario di almeno una unità immobiliare adibita al momento dell'evento sismico ad abitazione principale o alle attività produttive di cui all'articolo 5, comma 1, del d.l. 6/1998, destinata, al momento della manifestazione d'interesse, al rientro dei nuclei familiari ivi residenti o alla ripresa dell'attività produttiva, può manifestare il proprio interesse alla ricostruzione con una dichiarazione da inoltrare al Comune competente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione degli esiti della verifica di cui al comma 7.

     9. Il mancato rilascio, nei termini stabiliti, della dichiarazione di cui al comma 8 equivale al diniego dell'interesse alla ricostruzione.

     10. Nei casi di cui ai commi 6 e 8 il Comune procede, compatibilmente con la definizione di edificio di cui all'Allegato A) della d.g.r. 5180/1998, alla ridefinizione dell'ambito dell'intervento unitario attraverso una variante al programma integrato di recupero e si sostituisce ai proprietari o al consorzio inadempienti.

     11. Il Comune dichiara la decadenza dal contributo qualora non risultino verificate le condizioni per l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui ai commi 6 e 8.

     12. Nel caso di mancato versamento da parte dei proprietari sostituiti, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla richiesta formulata dal Comune, della somma dovuta ai sensi del comma 4 o dell'importo di due rate consecutive autorizzate dal Comune ai sensi del comma 5, il Comune, nei successivi novanta giorni, si attiva per il recupero del credito, tenuto conto di quanto disposto all'articolo 42, comma 2, della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) e dall'articolo 2748, secondo comma del codice civile. In caso di inutile decorso del suddetto termine per l'attivazione del Comune ai fini del recupero del credito, la Giunta regionale, previa diffida rivolta al Comune ad adempiere entro il termine di novanta giorni, provvede, entro i sessanta giorni successivi, alla nomina di un commissario ad acta. Gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono posti a carico del Comune inadempiente.

     13. La Giunta regionale può destinare parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2-bis al rimborso delle spese sostenute dai Comuni per l'esercizio dei poteri sostitutivi per le quali non è prevista l'azione di rivalsa ai sensi del comma 4, nella misura massima del due per cento dell'importo dei lavori eseguiti in sostituzione.

 

     Art. 8 bis. (Integrazione delle risorse per le finalità di cui all’art. 14, comma 14 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della legge 30 marzo 1998, n. 61). [17]

     1. La Giunta regionale, al fine di assicurare il completamento delle attività di ricostruzione può destinare una quota delle risorse di cui all’articolo 1, comma 2 bis, per le finalità di cui all’articolo 14, comma 14 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della legge 30 marzo 1998, n. 61.

 

     Art. 9. Cumulo.

     1. Le provvidenze concesse, nell'ambito dell'emergenza, mediante le ordinanze commissariali n. 40 e n. 41 del 23 ottobre 1997, costituiscono anticipo su quelle di cui alla presente legge solo se le opere, con esse realizzate, siano funzionali al definitivo ripristino degli immobili danneggiati.

     2. Qualora sia stata autorizzata e finanziata la delocalizzazione temporanea dell'impresa in struttura mobile, al termine del periodo di delocalizzazione, la Giunta regionale stabilisce se rientrare nella disponibilità della stessa struttura o lasciarla all'impresa previa restituzione del trenta per cento del contributo assegnato allo scopo.

     3. Le provvidenze disciplinate dalla presente legge non sono cumulabili con quelle concesse ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 61 del 18 novembre 1997.

 

     Art. 10. Interventi a favore di privati per beni mobili.

     1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce modalità, procedure e termini per l'accesso ai contributi di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legge n. 6/98.

     2. Sono prioritarie le richieste di contributo per danni:

     a) su beni mobili costituenti arredi indispensabili per l'ordinaria conduzione della vita domestica all'interno delle abitazioni principali dichiarate inagibili con ordinanza sindacale;

     b) su veicoli di proprietà di soggetti residenti in abitazioni principali dichiarate inagibili con ordinanza sindacale, nella misura di uno per nucleo familiare.

     3. Le domande sono presentate al Comune competente per territorio, il quale le istruisce e formula la graduatoria sulla base dei criteri e delle priorità di cui al comma 1. La concessione e l'erogazione dei contributi è effettuata nei limiti dei fondi disponibili e stabilite nel Programma finanziario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legge n. 6/98.

 

     Art. 11. Contributi connessi a precedenti eventi sismici.

     1. Gli aventi diritto ai benefici di cui alla presente legge, già inseriti nelle fasce prioritarie per i contributi previsti per eventi sismici precedenti e che non siano stati oggetto di concessioni contributive, possono accedere ai contributi di cui alla presente legge previa espressa rinunzia ai benefici precedenti.

     2. Qualora, prima dell'inizio delle crisi sismiche del 12 maggio e del 26 settembre 1997, siano state rilasciate concessioni contributive conseguenti a precedenti eventi sismici e siano iniziati i lavori, l'avente diritto presenta al Comune, entro il 31 marzo 2000, una perizia giurata del direttore dei lavori che attesta i lavori eseguiti. Il Comune, previa verifica della perizia, ridetermina il contributo per i lavori eseguiti prima del 26 settembre 1997 e lo liquida secondo le procedure stabilite per l'evento sismico cui si riferisce. Agli ulteriori interventi da eseguire per la riparazione dei danni e degli aggravamenti causati dalle crisi sismiche del 12 maggio e 26 settembre 1997 si applicano le disposizioni di cui alla presente legge. Le somme concesse a seguito dei precedenti terremoti e non utilizzate dall'avente diritto sono computate nel calcolo del nuovo contributo [18].

     3. In alternativa a quanto disposto dal comma 2, è consentito all'avente diritto di completare i lavori mediante variante al progetto originario a seguito dei nuovi eventi sismici, anche in deroga all'art. 4 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 19, utilizzando il contributo già concesso. In tal caso la variante è predisposta in conformità alla normativa tecnica prevista per lo stesso progetto originario e il contributo concesso non può essere aumentato.

     4. I termini di cui all'art. 13, comma 2, della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, sono sospesi dal 26 settembre 1997 sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 12. Alloggi di edilizia residenziale pubblica.

     1. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati con il Programma straordinario di cui all'art. 7 del decreto legge n. 6/1998 sono localizzati avvalendosi anche di quanto previsto all'art. 30 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31. In tale caso i termini previsti ai commi 6 e 9 dello stesso articolo 30 sono rispettivamente ridotti a 10 e 20 giorni.

     2. Le assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono effettuate dal Comune:

     a) a titolo definitivo, a favore di nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 - comma 1 - lettere a), b), c), d) ed f) della legge regionale 23 dicembre 1996, n. 33 e che fruiscano di un reddito non superiore al limite stabilito dall'art. 5 - comma 3 - della stessa legge regionale;

     b) a titolo temporaneo, per la durata massima di cinque anni, a favore di nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 - comma 1 - lettere a), b), c), d) ed f) della legge regionale 23 dicembre 1996, n. 33 e che fruiscano di un reddito superiore a quello di cui alla lettera a) del presente articolo;

     c) a titolo temporaneo, a favore di nuclei familiari di cui un componente sia proprietario dell'immobile da recuperare, per il periodo necessario all'esecuzione dei relativi lavori.

 

     Art. 13. Controllo sugli interventi di ricostruzione e riparazione.

     1. L'attività di controllo sulle costruzioni in zone sismiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) ed alla legge regionale 28 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate) comprende anche quella concernente il rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a) del d.l. 6/1998. Le verifiche sono eseguite a campione per non meno del venti per cento degli interventi [19].

     2. Nei Piani e nei Programmi di cui agli articoli 2 e 3 sono stabiliti i progetti che, per rilevanza tecnica od economica, sono sottoposti ad approvazione da parte della Giunta regionale che, a tal fine, può avvalersi della Commissione di cui all'articolo 16. Sugli altri progetti la Giunta regionale verifica, anche a campione, la coerenza delle opere previste con le linee guida approvate e l'ammissibilità a contributo delle stesse.

     3. [20].

     4. [21].

     5. Dell'attività di controllo, comprensiva di quella esercitata dai servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle USL, viene costituito un archivio cui hanno accesso gli enti appaltanti e quelli preposti alla vigilanza sui cantieri. La Giunta regionale provvede alla pubblicazione periodica sul Bollettino Ufficiale regionale dei controlli eseguiti e del loro esito e riferisce semestralmente al Consiglio regionale sull'attività di controllo e vigilanza esercitata dagli uffici regionali e dagli enti preposti.

     6. Nel caso di accertamento, da parte dei soggetti di cui al comma precedente, di violazioni delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e delle obbligazioni contributive, la Giunta regionale può procedere alla revoca del contributo concesso ai sensi della legge regionale 19 marzo 1996, n. 5.

     6 bis. La Giunta regionale emana i criteri e le direttive per l'esecuzione delle verifiche in corso d'opera [22].

 

     Art. 13 bis. (Obblighi e sanzioni del direttore dei lavori privati e delle imprese). [23]

     1. Per gli interventi di ricostruzione di immobili di proprietà privata, il direttore dei lavori:

     a) acquisisce, prima dell'inizio delle rispettive lavorazioni, copia della denuncia effettuata dall'impresa affidataria e dalle eventuali imprese subappaltatrici agli enti previdenziali assicurativi e infortunistici, compresa la Cassa edile;

     b) trasmette allo sportello unico di cui all'art. 19, in qualità di responsabile dei lavori, la notifica preliminare di cui all'art. 11 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, indicando, sentita l'impresa appaltatrice, l'incidenza percentuale della mano d'opera presuntivamente necessaria per l'esecuzione dei lavori;

     c) vigila sulla presenza in cantiere delle imprese e del personale autorizzato e denuncia le eventuali irregolarità al committente, agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, alla Cassa edile, nonché al coordinatore per la sicurezza.

     2. La Regione raccoglie le segnalazioni degli enti competenti e pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria i nominativi dei tecnici che non hanno adempiuto uno degli obblighi indicati al comma 1, nonché di quelli che non hanno rispettato i termini, stabiliti con diffida del Comune, per il completamento delle progettazioni.

     3. Le imprese nei cui confronti sono state accertate da parte degli Enti competenti gravi violazioni in materia di subappalto, sicurezza nei cantieri, assicurazioni ed infortuni sul lavoro, sono inserite nell'elenco previsto all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza commissariale n. 102 del 28 luglio 2000.

     4. I tecnici e le imprese inseriti negli elenchi di cui ai commi 2 e 3 non possono assumere incarichi e appalti pubblici e privati. A tal fine all'atto di affidamento è allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei tecnici e delle imprese interessate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale è attestato il non inserimento negli elenchi.

 

     Art. 14. Informazione su incarichi e appalti.

     1. Per garantire ampia diffusione alle informazioni concernenti gli interventi di ricostruzione o di recupero di opere pubbliche e private distrutte o danneggiate dalle crisi sismiche iniziate il 12 maggio 1997 ed il 26 settembre 1997, è potenziata la Rete telematica regionale sugli appalti (Re.T.R.A.), istituita con legge regionale 13 aprile 1995, n. 31.

     2. Le informazioni riguardano gli atti di indizione delle gare e i loro esiti, gli affidamenti di lavori e di incarichi di progettazione e di direzione dei lavori da parte di enti pubblici e soggetti privati che beneficiano dei contributi di cui al decreto legge n. 6/98, nonché gli stessi incarichi ancora da affidare.

     3. Gli enti appaltanti utilizzano la sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori pubblici prevista dall'art. 4, comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni per trasmettere alla Regione le informazioni di cui al comma 2, relative alle opere di competenza. Per i lavori da eseguire a cura di soggetti privati i Comuni raccolgono, prima dell'inizio dei lavori, le informazioni relative alle imprese appaltanti ed ai tecnici incaricati della progettazione e direzione dei lavori e le inviano a mezzo rete telematica alla Giunta regionale [24].

     4. Il mancato invio delle informazioni da parte del Comune o del soggetto appaltante comporta la sospensione della concessione e della erogazione dei contributi fino al relativo adempimento. L'eventuale inerzia del Comune non comporta pregiudizi per il destinatario del contributo.

     5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adegua la Rete telematica regionale sugli appalti alle funzioni previste dal presente articolo, dotando i Comuni sprovvisti delle strumentazioni necessarie per il collegamento in rete e la trasmissione dei dati, con priorità per gli enti pubblici operanti nei territori più gravemente danneggiati, definisce le procedure di acquisizione delle informazioni e stabilisce le modalità per l'attuazione della sospensione di cui al comma 4 e per l'attivazione di poteri sostitutivi mediante la nomina di un commissario ad acta.

     6. La diffusione dell'informazione di cui ai commi 2 e 3 è effettuata dall'Osservatorio sulla ricostruzione previsto dall'art. 18 [25].

 

     Art. 15. Donazioni e liberalità.

     1. I soggetti pubblici e privati, ivi compresi gli enti a carattere religioso, morale od assistenziale, comunicano alla Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le donazioni ed i contributi ricevuti da privati o da enti pubblici. Le donazioni ed i contributi ricevuti successivamente sono comunicati nei 15 giorni dalla loro ricezione.

     2. I fondi di cui al comma 1, qualora specificatamente destinati ad interventi di ripristino o di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legge n. 6/98, concorrono al finanziamento dei programmi di recupero, nei Comuni ove sono previsti, ovvero sono destinati alla realizzazione di opere od al sostegno di attività sociali e culturali.

     3. La Giunta regionale assegna i contributi direttamente ricevuti dal suo Presidente, quale Commissario straordinario, mediante un programma predisposto tenendo conto dei fondi raccolti dagli enti locali e delle eventuali destinazioni espresse dai soggetti donatori.

     4. Del programma di cui al comma 3 e delle donazioni e contributi ricevuti dagli enti locali viene data informazione mediante il Bollettino Ufficiale Regionale e la rete telematica di cui all'articolo 14.

     5. Le liberalità, le donazioni ed i contributi relativi agli interventi per i beni culturali soggiaciono a specifica normativa.

 

     Art. 16. Commissione tecnica.

     1. E' istituita una Commissione di consulenza tecnica per la ricostruzione, con funzione di supporto all'attività della Regione, degli enti locali e di altri soggetti pubblici impegnati nella pianificazione, progettazione, esecuzione degli interventi, compresi quelli di restauro e di consolidamento di edifici di interesse storico ed architettonico, che beneficiano dei contributi di cui al decreto legge n. 6/98.

     2. La Commissione è costituita con atto di Giunta regionale ed è composta da sei esperti altamente qualificati nelle attività di cui al comma 1 e da sei tecnici, dipendenti della Regione o di altre pubbliche amministrazioni, dotati di comprovata competenza e professionalità. L'atto costitutivo individua il Presidente della Commissione e stabilisce le modalità di funzionamento della stessa.

     3. La Regione, gli enti locali e gli enti pubblici possono sottoporre al parere della Commissione progetti o programmi che siano stati finanziati con i fondi del decreto legge n. 6/98, nonché problematiche tecniche connesse con l'applicazione delle normative e delle direttive emanate in materia di ricostruzione.

 

     Art. 17. Assistenza tecnica.

     1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legge n. 6/98 la Giunta regionale assicura, mediante la propria struttura, assistenza tecnica agli enti locali, con precedenza per quelli con popolazione inferiore a diecimila abitanti, per la predisposizione dei programmi di recupero e per la progettazione di interventi integrati nelle aree a maggior rischio sismico ed idrogeologico e per la gestione delle procedure connesse all'applicazione della presente legge.

     2. Al fine di assicurare l'assistenza tecnica, la Giunta regionale individua forme di incentivazione per il comando di personale dipendente presso gli enti locali, con priorità per quelli di cui al comma 1.

 

     Art. 18. Osservatorio sulla ricostruzione.

     1. Per verificare l'avanzamento dei programmi e degli interventi della regione e degli enti locali nei territori interessati dalle crisi sismiche iniziate il 12 maggio 1997 e 26 settembre 1997 è costituito l'Osservatorio sulla ricostruzione.

     2. L'Osservatorio svolge funzioni di monitoraggio sull'attuazione dei Piani approvati dalla Regione, dei programmi di recupero predisposti dai comuni, degli interventi di ricostruzione e di riparazione eseguiti da enti e soggetti privati al fine di valutare gli effetti della programmazione regionale, i tempi di rientro delle popolazioni nelle abitazioni principali, il recupero di funzionalità delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale, l'impiego delle risorse finanziarie e provvede alla elaborazione e diffusione dei dati raccolti. L'Osservatorio può avvalersi, per la raccolta e la diffusione delle informazioni, della rete telematica di cui alla legge regionale n. 31 del 13 aprile 1995, potenziata così come stabilito dall'articolo 14 [26].

     3. L'Osservatorio ha sede presso l'Area ambiente e infrastrutture e si avvale, nella fase di progettazione ed avvio, delle collaborazioni di cui all'art. 14, comma 14, del decreto legge n. 6/98.

     4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le linee guida per l'attività dell'Osservatorio e la dotazione di strumenti, risorse finanziarie e personale.

 

     Art. 19. Documento unico di regolarità contributiva.

     1. Il documento unico di cui all'art. 4, comma 4 attesta la regolarità contributiva nel rapporto di lavoro concernente l'esecuzione di opere pubbliche e private disciplinate dalla presente legge certificando, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dei lavori, l'adempimento da parte delle imprese esecutrici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi dovuti all'INPS, all'INAIL ed alla Cassa Edile.

     1 bis. Le rate per stato di avanzamento dei lavori pubblici sono liquidate previa attestazione della regolarità contributiva dell'impresa riferita al solo cantiere interessato dai lavori, qualora non siano possibili verifiche più estese nei tempi previsti dall'intesa di cui all'art. 4, comma 4. Per l'erogazione del saldo, l'attestazione è riferita in ogni caso all'attività dell'impresa su tutto il territorio nazionale [27].

     2. Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'impresa è tenuta a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.

     3. Nell'ambito dell'intesa di cui all'art. 4, comma 4, sono definite le modalità ed i tempi per il rilascio del documento unico.

     3 bis. Qualora lo Sportello Unico non rilasci l'attestazione di regolarità contributiva entro il termine di trenta giorni dalla richiesta della stazione appaltante, la stessa può procedere al pagamento del saldo per i lavori eseguiti. La richiesta di documentazione integrativa rivolta dallo Sportello Unico o dagli Enti competenti all'impresa appaltatrice interrompe la decorrenza del termine per una sola volta [28].

 

     Art. 20. Prevenzione nelle aree a rischio sismico ed idrogeologico ed interventi sperimentali.

     1. Per la redazione e aggiornamento dei programmi di previsione e prevenzione in materia di protezione civile, di difesa dal rischio sismico ed idrogeologico, la Regione promuove e sviluppa attività conoscitive di base, realizza a scala opportuna il rilevamento geologico e geotematico del suolo e del sottosuolo regionale, nonché carte di pericolosità e di rischio, avvalendosi anche delle collaborazioni di cui all'art. 14, comma 14, del decreto legge n. 6/98.

     2. I risultati delle attività di cui al comma 1, sono utilizzati attraverso il S.I.TER. per l'elaborazione di strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

     3. Per le finalità di cui al comma 1, sono resi pubblici i dati tecnici raccolti, anche di natura geologica, contenenti i risultati delle indagini effettuate ed utilizzate per la redazione di progetti di opere pubbliche e private, depositati presso i rispettivi archivi, anche ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

     4. Ai fini della redazione dei programmi di previsione e prevenzione di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce modalità per l'acquisizione, ai sensi della legge 4 agosto 1984, n. 464, degli esiti delle prove esplorative nel suolo e nel sottosuolo effettuate a profondità superiori a tre metri.

     5. Le risorse destinate ai programmi di cui agli articoli 3 e 12, fino al cinque per cento, sono utilizzate dalla Giunta regionale per promuovere interventi di carattere sperimentale in materia antisismica.

     6. La Giunta regionale definisce entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, i criteri per lo svolgimento di indagini di microzonazione sismica, anche in funzione della pianificazione urbanistica generale e attuativa.

     7. La Regione in collaborazione con il Centro regionale di protezione civile di Foligno di cui all'art. 3, comma 6, promuove la costituzione di centri periferici denominati Centri operativi misti e ne definisce la dotazione minima di servizi ed attrezzature. La localizzazione dei centri periferici è definita d'intesa con la Prefettura e la Provincia competente, sentiti i Comuni interessati, sulla base della valutazione dei rischi presenti nel territorio [29].

     8. La realizzazione dei Centri periferici di protezione civile è affidata al Comune competente per territorio, previa stipula di un apposito accordo di programma tra le amministrazioni interessate promosso dal Sindaco.

 

     Art. 21. Collaudi di opere pubbliche.

     1. L'Ente attuatore di opere pubbliche nomina il collaudatore, in applicazione dei commi 4 e 5 dell'art. 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni e lo sceglie tra gli iscritti nell'elenco regionale dei collaudatori, istituito ai sensi della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 70.

     2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco regionale dei collaudatori è aggiornato sulla base dei criteri contenuti nella legge regionale 21 ottobre 1981, n. 70, così come modificata dall'art. 26 della presente legge.

 

     Art. 22. Trattativa privata concernente le opere pubbliche.

     1. I soggetti pubblici possono affidare a trattativa privata gli appalti relativi agli interventi di cui al comma 4 dell'art. 14 del decreto legge n. 6/98, nei limiti e con le modalità ivi previste, previo esperimento di gara informale alla quale sono invitati un numero di soggetti concorrenti non inferiore a quindici, a condizione che vi sia un numero sufficiente di candidati idonei, e non superiore a trenta.

 

     Art. 23. Requisiti delle imprese ammesse a trattativa privata e criteri di affidamento di opere pubbliche. [30]

     1. Per i lavori di importo a base d'asta fino a duemilioni di euro, IVA esclusa, la partecipazione alla gara informale di cui all'art. 22 è subordinata:

     a) all'inesistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

     b) al possesso dei requisiti speciali previsti, per importi pari o inferiori a centocinquantamila euro, dall'art. 28 e, per quelli di importo superiore, dall'art. 31 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;

     c) all'osservanza delle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

 

     Art. 24. Aggiudicazione appalti e subappalti.

     1. L'aggiudicazione degli appalti è effettuata con i criteri determinati all'art. 21, comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni e si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza ministeriale n. 2823 del 5 agosto 1998 [31].

     2. [32].

     3. I progetti sono redatti utilizzando l'elenco prezzi regionale vigente al momento dell'approvazione.

     4. Ferma restando la disciplina contenuta nell'art. 34 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel bando di gara deve essere previsto che, per i lavori affidati in subappalto, i prezzi unitari applicabili non comportino un ribasso superiore al dodici per cento rispetto ai prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione e che l'affidamento in subappalto avvenga mediante contratti di tipo passante.

 

     Art. 25. Norma finanziaria.

     1. Al finanziamento del fondo di cui all'art. 8, si provvede mediante l'accantonamento del tre per cento dei fondi destinati agli interventi dell'art. 3 del decreto legge n. 6/98 sulla base delle disponibilità stabilite dal programma finanziario di cui all'art. 1, comma 2.

     1-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 8, comma 13, è autorizzata in termini di competenza e di cassa, per l'anno 2014, la spesa di euro 40.000,00, con imputazione alla U.P.B. 03.1.005 ' cap. 307 (n.i.) [33].

     1-ter. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 bis si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento iscritto sulla U.P.B. 16.1.002 ' cap. 6100 del bilancio di previsione 2014 [34].

     2. Per l'attuazione degli interventi e per le attività previste dalla presente legge, comprese quelle di cui agli articoli 13, 14, 16 e 20, si provvede con i finanziamenti di cui all'art. 15 del decreto legge n. 6/98, sulla base delle disponibilità stabilite col Programma finanziario di cui all'art. 1, comma 2 [35].

     3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 18 è autorizzata in termini di competenza e di cassa per l'anno 1999 la spesa di lire 100 milioni con imputazione sul capitolo di nuova istituzione n. 4830 denominato "Fondi per la costituzione e l'esercizio delle attività dell'Osservatorio sulla ricostruzione di cui all'art. 18" [36].

     1-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 8, comma 6-quater, è autorizzata in termini di competenza e di cassa, per l'anno 2014, la spesa di euro 40.000,00, con imputazione alla U.P.B. 03.1.005 - cap. 307 (n.i.) [37].

     1-ter. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 bis si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento iscritto sulla U.P.B. 16.1.002 - cap. 6100 del bilancio di previsione 2014 [38].

     4. Al finanziamento dell'onere di cui al precedente comma si fa fronte quanto a lire 50.000.000 con quota della disponibilità esistente sul fondo globale del capitolo 6120 del bilancio preventivo 1999, elenco n. 2, n. ordine 1, allegato a detto bilancio e quanto a lire 50.000.000 mediante pari riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 1492 della spesa del corrente bilancio di previsione [39].

     5. La Giunta regionale a norma della vigente legge regionale di contabilità è autorizzata ad apportare al bilancio 1999 le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa [40].

     5 bis. Al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 1, comma 2 bis si fa fronte con lo stanziamento della unità previsionale di base 3.2.006 (cap. 8872) del bilancio annuale di previsione che sarà annualmente determinato con legge finanziaria regionale ai sensi dell’art. 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità [41].

     6. Per gli anni 2000 e successivi l'entità della spesa di cui ai commi 1 bis e 3, sarà annualmente determinata con legge finanziaria regionale ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità [42].

 

     Art. 26. Modifiche all'art. 2, legge regionale 21 ottobre 1981, n. 70. [43]

     1. [44].

 

     Art. 26 bis. (Qualificazione delle imprese per lavori privati). [45]

     1. L'esecutore, a qualsiasi titolo dei lavori di ricostruzione di immobili di proprietà privata di importo pari o superiore a trecento milioni di lire, deve essere in possesso di qualificazione rilasciata da Società Organismi di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, ovvero essere iscritto nell'elenco di imprese qualificate predisposto dalla Regione per scaglioni di importo.

 

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


[1] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 16 febbraio 2005, n. 8.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 10 aprile 2001, n. 10.

[3] Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 1 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 10 aprile 2001, n. 10.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[5] Comma inserito dall’art. 1 della L.R. 16 febbraio 2005, n. 8.

[6] Comma inserito dall’art. 1 della L.R. 16 febbraio 2005, n. 8 e così modificato dall'art. 12 della L.R. 17 gennaio 2017, n. 1.

[7] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 17 gennaio 2017, n. 1.

[8] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 17 gennaio 2017, n. 1.

[9] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[10] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 aprile 2001, n. 10.

[11] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 10 aprile 2001, n. 10.

[12] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 10 aprile 2001, n. 10.

[13] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 16 febbraio 2005, n. 8.

[14] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 29 marzo 2007, n. 8.

[15] Articolo sostituito dall'art. 13 della L.R. 17 gennaio 2017, n. 1.

[16] Comma così modificato dall'art. 37 della L.R. 22 ottobre 2018, n. 8.

[17] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 16 febbraio 2005, n. 8.

[18] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[19] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 17 gennaio 2017, n. 1.

[20] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 10 aprile 2001, n. 10.

[21] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 10 aprile 2001, n. 10.

[22] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 10 aprile 2001, n. 10.

[23] Articolo aggiunto dall'art. 4 della L.R. 10 aprile 2001, n. 10.

[24] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 10 aprile 2001, n. 10.

[25] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 10 aprile 2001, n. 10.

[26] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[27] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 10 aprile 2001, n. 10.

[28] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 10 aprile 2001, n. 10.

[29] Testo del comma modificato come da avviso di rettifica apparso sul B.U. della Regione dell'Umbria n. 59 del 30 settembre 1998, pag. 2013.

[30] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 10 aprile 2001, n. 10.

[31] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 10 aprile 2001, n. 10.

[32] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 10 aprile 2001, n. 10.

[33] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 4 aprile 2014, n. 5 e così modificato dall'art. 15 della L.R. 17 gennaio 2017, n. 1.

[34] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 4 aprile 2014, n. 5.

[35] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[36] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[37] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 4 aprile 2014, n. 5.

[38] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 4 aprile 2014, n. 5.

[39] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[40] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 1.

[41] Comma inserito dall’art. 1 della L.R. 16 febbraio 2005, n. 8.

[42] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 1 e così sostituito dall'art. 8 della L.R. 4 aprile 2014, n. 5.

[43] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.R. 21 gennaio 2010, n. 3.

[44] Sostituisce l'art. 2 della L.R. 21 ottobre 1981, n. 70.

[45] Articolo aggiunto dall'art. 9 della L.R. 10 aprile 2001, n. 10.