§ 4.2.35 - L.R. 13 aprile 1995, n. 31.
Istituzione della Rete telematica regionale sugli appalti (Re.T.R.A.).


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.2 edilizia e lavori pubblici
Data:13/04/1995
Numero:31


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Collegamenti con la Re.T.R.A.).
Art. 3.  (Modifiche all'art. 6, della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19).
Art. 4.  (Modifiche all'art. 24 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19).
Art. 5.  (Norma transitoria).


§ 4.2.35 - L.R. 13 aprile 1995, n. 31.

Istituzione della Rete telematica regionale sugli appalti (Re.T.R.A.).

(B.U. n. 22 del 21 aprile 1995 - ediz. straord.).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Al fine di garantire ampia pubblicità e diffusione alle informazioni concernenti gli appalti di opere pubbliche e le relative fasi procedimentali, nonché per le finalità di cui all'art. 13 della legge regionale 12 agosto 1994, n. 27, è istituita la rete telematica regionale sugli appalti (Re.T.R.A.).

     2. La Re.T.R.A. di cui al comma 1 costituisce altresì il supporto per le attività dell'Osservatorio regionale sulle opere pubbliche di cui all'art. 6 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 2. (Collegamenti con la Re.T.R.A.).

     1. Il collegamento con la Re.T.R.A. da parte di Province, Comuni, Comunità montane, Unità sanitarie locali, Istituti di edilizia residenziale pubblica (I.E.R.P.), dell'Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.), nonché di tutti gli altri enti pubblici regionali, è condizione indispensabile per l'accesso ad ogni provvidenza regionale in materia di opere pubbliche.

     2. Il collegamento con la Re.T.R.A. a cura dei soggetti di cui al comma 1, nonché degli altri che vi abbiano interesse, avviene con le forme e procedure definite dalla Giunta regionale con apposito disciplinare.

 

     Art. 3. (Modifiche all'art. 6, della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19). [1]

     (Omissis).

 

     Art. 4. (Modifiche all'art. 24 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19). [2]

     (Omissis).

 

     Art. 5. (Norma transitoria).

     1. Il disciplinare di cui all'art. 2, comma 2, è deliberato dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. In sede di prima applicazione della presente legge, ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, è assegnato il termine di 60 giorni dall'esecutività del disciplinare di cui al comma 1.

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.R. 21 gennaio 2010, n. 3.

[2] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.R. 21 gennaio 2010, n. 3.