§ 4.2.34 - L.R. 12 agosto 1994, n. 27.
Prevenzione degli infortuni nei cantieri edili.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.2 edilizia e lavori pubblici
Data:12/08/1994
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Ambito di applicazione).
Art. 2 bis.  Integrazione del Comitato di coordinamento per la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 3.  (Adempimenti e garanzia della sicurezza).
Art. 4.  (Adempimento contrattuale).
Art. 5.  (Edilizia privata).
Art. 6.  (Contenuti del piano).
Art. 7.  (Procedura per la trasmissione del piano di sicurezza).
Art. 8.  (Incompatibilità).
Art. 9.  (Notifica preliminare e verifica della regolarità contributiva).
Art. 10.  (Comunicazioni inizio lavori delle amministrazioni comunali).
Art. 11.  (Obbligo dell'impresa esecutrice di tenuta dei documenti).
Art. 12.  (Intesa tra le parti).
Art. 13.  (Acquisizione ed elaborazione dei dati).
Art. 14.  (Compiti del direttore tecnico di cantiere in materia di sicurezza).
Art. 15.  (Compiti del direttore dei lavori).
Art. 16.  (Revoca dell'incarico professionale).
Art. 17.  (Aggiornamento professionale).
Art. 18.  (Attività di informazione).
Art. 18 bis.  (Attività di prevenzione, vigilanza e controllo)
Art. 19.  (Relazione annuale).
Art. 19 bis.  (Archivio regionale delle ispezioni).
Art. 20.  (Norma finanziaria).


§ 4.2.34 - L.R. 12 agosto 1994, n. 27.

Prevenzione degli infortuni nei cantieri edili.

(B.U. n. 38 del 25 agosto 1994, ediz. straord.).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge, nel quadro della normativa statale e comunitaria, fissa i criteri e le modalità per limitare i fattori di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori addetti ai cantieri edili ed in particolare disciplina gli adempimenti necessari per il rispetto delle norme statali di tutela della sicurezza dei lavoratori.

 

     Art. 2. (Ambito di applicazione).

     1. La presente legge si applica per l'esecuzione di lavori pubblici di qualsiasi importo, nonché di lavori edili intrapresi su commissione di privati nei casi individuati all'art. 5.

     2. Agli effetti delle disposizioni della presente legge:

     a) in mancanza di specifico incarico, per «responsabile dei lavori» si intende il progettista fino alla fase di affidamento dei lavori; il direttore dei lavori nelle fasi successive [1];

     b) il responsabile dei lavori valuta l'entità uomini/giorni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, e comunica al committente gli eventuali obblighi di designazione previsti allo stesso art. 3, commi 3 e 4, e di notifica previsti all'art. 11 del medesimo decreto;

     c) l'entità uomini/giorni se non determinata analiticamente, è valutata moltiplicando l'importo a base d'asta per la percentuale della manodopera riferita alla categoria prevalente di cui al decreto del Ministero dei LL.PP. 11 dicembre 1978, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 357 del 23 dicembre 1978, suddiviso per il costo della squadra tipo e per le otto ore di lavoro quotidiano e infine moltiplicato per il numero degli operatori della squadra tipo. I costi della manodopera sono quelli rilevabili dalle tabelle di cui all'art. 23, comma 8, della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19, periodicamente pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria, incrementati del 26,50 per cento per spese generali ed utile dell'impresa;

     d) ai fini del computo di cui all'art. 3, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, i lavoratori autonomi non costituiscono in nessun caso impresa [2].

 

     Art. 2 bis. Integrazione del Comitato di coordinamento per la sicurezza nei luoghi di lavoro. [3]

     1. Il Comitato di coordinamento per la sicurezza nei luoghi di lavoro costituito ai sensi degli articoli 1 e 2 del DPCM 5 dicembre 1997 è integrato dai Prefetti delle province di Perugia e Terni.

     2. Per le questioni in materia di sicurezza nei cantieri edili partecipano alle sedute del Comitato:

     a) un rappresentante regionale della Consulta dei costruttori edili della Federazione regionale degli industriali;

     b) un rappresentante regionale dell'Associazione delle piccole e medie imprese;

     c) un rappresentante regionale della Confederazione nazionale dell'artigianato;

     d) un rappresentante regionale della Confartigianato;

     e) un rappresentante della segreteria regionale Fillea - CGIL;

     f) un rappresentante della segreteria regionale Feneal - UIL;

     g) un rappresentante della segreteria regionale Filca - CISL;

     h) un rappresentante regionale della Cassa edile;

     i) un rappresentante regionale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

     l) un rappresentante degli ordini provinciali degli ingegneri;

     m) un rappresentante degli ordini provinciali degli architetti;

     n) un rappresentante dei collegi provinciali dei geometri;

     o) un rappresentante dei collegi provinciali dei periti industriali.

     3. Il Comitato si riunisce in seduta plenaria almeno semestralmente. Il presidente del Comitato può costituire gruppi di lavoro per l'approfondimento di specifiche problematiche.

     4. Il Comitato si avvale di una segreteria tecnica costituita da personale regionale.

 

     Art. 3. (Adempimenti e garanzia della sicurezza).

     1. La prevenzione e la sicurezza nella esecuzione di un'opera pubblica o privata sono garantite sin dalla fase progettuale.

     2. I soggetti obbligati predispongono i piani di sicurezza disciplinati dalla presente legge, sulla base delle caratteristiche del cantiere considerato nella sua interezza, nonché in relazione al tipo ed alle fasi di lavorazione, conformemente alla vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro [4].

     3. Nell'ipotesi di subappalto, associazione temporanea di imprese o di consorzi, si applicano le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e delle relative disposizioni di attuazione.

 

     Art. 4. (Adempimento contrattuale).

     1. La redazione e le prescrizioni del piano di sicurezza fanno parte degli obblighi assunti dall'impresa con la sottoscrizione del contratto di esecuzione di lavoro [5].

 

     Art. 5. (Edilizia privata).

     1. Nelle costruzioni da eseguirsi su commissione di privati il piano di sicurezza è redatto per le lavorazioni di cui all'art. 33, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, nonché qualora i lavori presentino rischi per:

     a) instabilità dei versanti accertata in preventive indagini geologiche;

     b) sprofondamento o caduta libera da altezza superiore a cinque metri;

     c) prossimità di linee elettriche di media o alta tensione;

     d) lavorazioni in sotterraneo o in pozzi, ovvero che comportino rischi di annegamento;

     e) scavi in trincea di profondità superiore a due metri;

     f) sbancamenti con fronte di scavo di altezza superiore a quattro metri;

     g) uso di esplosivo;

     h) montaggio e smontaggio di strutture prefabbricate.

 

     Art. 6. (Contenuti del piano).

     1. Il piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori contiene:

     a) l'identificazione dell'impresa contraente e del direttore tecnico responsabile del rispetto del piano ai sensi del comma 8 dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

     b) l'ubicazione del cantiere con indicazione della viabilità limitrofa, nonché delle eventuali infrastrutture e delle aree geologicamente instabili individuate nell'ambito territoriale interessato dal cantiere;

     c) l'elencazione e descrizione dei macchinari, delle apparecchiature, delle strutture provvisionali ed in genere degli impianti da utilizzarsi nel cantiere, con indicazione delle attestazioni e delle documentazioni d'obbligo relative all'uso degli stessi;

     d) l'indicazione dei mezzi di protezione individuali e collettivi a disposizione delle maestranze;

     e) l'indicazione, ai fini della sicurezza, dei modi e dei tempi previsti per l'esecuzione dell'opera e delle misure anche individuali da adottare in ciascuna fase a garanzia della sicurezza dei lavoratori;

     f) l'indicazione delle fasi di lavorazione in cui sono utilizzati materiali e sostanze pericolose o nocive e delle relative cautele da adottare;

     g) una relazione tecnica contenente la descrizione dell'organizzazione del cantiere con riferimento alle situazioni limitrofe alla collocazione ed alla movimentazione dei materiali, dei mezzi e delle persone addette ai lavori, all'installazione ed utilizzo di attrezzi, macchine ed opere provvisionali; alla realizzazione degli impianti di distribuzione di energia;

     h) la planimetria generale del cantiere dalla quale risultino le aree di stoccaggio, l'ubicazione e le aree di ingombro dei macchinari, i trasporti ed i flussi, nonché le aree destinate ai servizi.

     2. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisce il modello di piano.

 

     Art. 7. (Procedura per la trasmissione del piano di sicurezza). [6]

 

     Art. 8. (Incompatibilità). [7]

     1. Le funzioni di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono incompatibili con la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa esecutrice dei lavori.

 

     Art. 9. (Notifica preliminare e verifica della regolarità contributiva). [8]

     1. La notifica preliminare di inizio lavori, elaborata conformemente all'allegato III del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 integrata con i dati del direttore tecnico di cantiere e l'entità uomini/giorni, è trasmessa dal responsabile dei lavori all'Unità sanitaria locale, all'Ispettorato provinciale del lavoro e, per i lavori assistiti da contributo pubblico, all'Inps, all'Inail e alla Cassa edile, competenti per territorio. Gli enti previdenziali ed assicurativi verificano la regolarità contributiva delle imprese affidatarie dei lavori, anche in subappalto, e comunicano tempestivamente le irregolarità riscontrate al committente e all'amministrazione comunale, la quale, in tal caso, ordina la sospensione dei lavori fino alla regolarizzazione degli obblighi di legge.

 

     Art. 10. (Comunicazioni inizio lavori delle amministrazioni comunali).

     1. Le amministrazioni comunali danno notizia alle Unità sanitarie locali competenti per territorio delle comunicazioni d'inizio lavori a loro pervenute in relazione alle concessioni edilizie rilasciate.

 

     Art. 11. (Obbligo dell'impresa esecutrice di tenuta dei documenti).

     1. L'impresa esecutrice custodisce in cantiere a disposizione dei soggetti preposti al controllo i seguenti documenti quotidianamente aggiornati:

     a) libro matricola dell'impresa che esegue i lavori o di quelle che comunque operano nel cantiere;

     b) copia delle autorizzazioni al subappalto previste dalla vigente normativa;

     c) foglio giornaliero delle presenze;

     d) copia dei piani di sicurezza redatti ai sensi dell'art. 7 della presente legge e degli artt. 12 e 13 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 [9].

 

     Art. 12. (Intesa tra le parti).

     1. Prima dell'inizio dei lavori, pubblici o privati, il cui importo sia superiore a lire due miliardi e nei casi di lavorazioni ritenute di particolare rischio, il responsabile del lavoro promuove incontri con l'Unità sanitaria locale, l'Amministrazione comunale, l'Ispettorato del lavoro, i sindacati dei lavoratori e le imprese tenute all'esecuzione dei lavori al fine di:

     a) valutare i rischi connessi alle caratteristiche dell'opera da eseguire;

     b) dare comunicazione dei tempi di realizzazione dell'opera da parte dell'impresa, delle tecnologie utilizzate, del numero presumibile dei lavoratori occupati, nonché delle opere da eseguirsi non direttamente dall'impresa [10].

     2. Entro trenta giorni dall'inizio dei lavori le associazioni comunicano la designazione, ad opera delle associazioni sindacali, dei delegati di cantiere ai quali è altresì affidato il compito di evidenziare le esigenze di sicurezza e di salute all'interno del cantiere da tutelare.

 

     Art. 13. (Acquisizione ed elaborazione dei dati). [11]

     [1. Al fine di favorire la conoscenza dei processi di trasformazione edilizia nel territorio e di garantire l'efficacia delle attività di vigilanza degli organi di competenza, l'Osservatorio regionale delle opere pubbliche, di cui all'art. 6 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni, acquisisce, organizza ed elabora i dati trasmessi dai Comuni relativi alla quantità ed al tipo di concessioni e di autorizzazioni rilasciate, alla volumetria delle opere di nuova costruzione e di recupero, alla ubicazione ed alle caratteristiche dei cantieri edili aperti, nonché ogni altro dato ritenuto utile, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale d'intesa con l'Associazione nazionale comuni d'Italia dell'Umbria.

     2. I risultati dell'operazione di cui al comma 1 sono trasmessi periodicamente ai soggetti preposti al controllo ed agli altri comunque interessati che ne facciano richiesta.]

 

     Art. 14. (Compiti del direttore tecnico di cantiere in materia di sicurezza).

     1. Il direttore tecnico del cantiere, ai sensi del comma 8 dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte delle imprese impegnate nell'esecuzione dell'opera.

     2. Nel caso di opere di particolare rilevanza tecnico-esecutiva, ovvero per appalti di importo superiore a cinque milioni di E.C.U., l'amministrazione appaltante può stabilire nel bando di gara la qualifica professionale del direttore tecnico di cantiere.

     3. Prima dell'inizio dei lavori e nel caso di cui al comma 5, il direttore tecnico sottoscrive il piano di sicurezza debitamente redatto, valutandone l'attuabilità.

     4. L'impresa garantisce la copertura del ruolo di direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori.

     5. Ogni sostituzione del direttore tecnico del cantiere è comunicata entro dieci giorni con lettera raccomandata alla stazione committente; in caso di mancata sostituzione del direttore tecnico i lavori sono sospesi. Il periodo di sospensione dei lavori non modifica il termine di ultimazione degli stessi.

 

     Art. 15. (Compiti del direttore dei lavori). [12]

     1. Il direttore dei lavori, o l'ingegnere capo qualora provveda alla consegna dei lavori, acquisisce prima dell'inizio dei lavori copia della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed infortunistici, effettuata dall'impresa affidataria e dalle eventuali imprese subappaltatrici, ed annota nel verbale di consegna dei lavori l'avvenuta predisposizione del piano di sicurezza redatto ai sensi del d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e della presente legge.

     2. Nei casi in cui venga autorizzato l'affidamento in subappalto di parte dell'opera, il direttore dei lavori, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, acquisisce copia del contratto tra impresa appaltatrice e quella subappaltatrice e qualora rilevi l'applicazione di prezzi globalmente inferiori a quelli del contratto principale della percentuale fissata dalla normativa vigente, ne dà tempestiva comunicazione all'amministrazione o all'ente appaltante.

     3. Il direttore dei lavori comunica alla stazione appaltante l'esecuzione dei lavori da parte di imprese non autorizzate, nonché in caso di assenza della figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, le rilevate inosservanze del piano di sicurezza da parte delle imprese esecutrici dei lavori.

 

     Art. 16. (Revoca dell'incarico professionale).

     1. L'inosservanza di quanto disposto dall'art. 15 comporta, nei casi di particolare gravità, la revoca dell'incarico professionale di direttore dei lavori e la liquidazione della parcella relativa alle sole prestazioni espletate, con esclusione di ogni maggiorazione prevista per incarico parziale.

 

     Art. 17. (Aggiornamento professionale).

     1. La Regione dell'Umbria, con la collaborazione delle Unità sanitarie locali, dell'Ispettorato del lavoro, dei Laboratori multizonali di epidemiologia e sanità pubblica, di cui alla legge regionale 27 marzo 1990, n. 9, dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, delle organizzazioni sindacali ed associazioni imprenditoriali, nonché delle scuole edili, promuove:

     a) l'organizzazione di periodici corsi di formazione professionale per direttore tecnico di cantiere;

     b) le iniziative di educazione alla salute ed alla sicurezza nei cantieri edili per lavoratori, preposti ed imprenditori;

     c) nell'ambito dei programmi didattici delle scuole per geometri e degli istituti tecnici e professionali, approfondimenti finalizzati all'aggiornamento delle misure per la sicurezza, anche mediante supporti tecnici, concordati con i competenti Provveditorati agli studi [13].

     2. Le imprese promuovono l'aggiornamento professionale dei direttori tecnici di cantiere, anche mediante periodici corsi di formazione professionale.

 

     Art. 18. (Attività di informazione). [14]

     1. Le scuole edili provinciali e i comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (CTP), in collaborazione con le Unità sanitarie locali, l'Ispettorato del lavoro e l'Agenzia regionale SE.D.E.S., svolgono attività di informazione, nelle proprie sedi o presso i cantieri, durante l'orario di lavoro delle maestranze, con le modalità determinate di comune intesa dalle organizzazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

     2. La Giunta regionale promuove l'intesa tra organizzazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali al fine di favorire la presenza in ogni cantiere del delegato sindacale alla sicurezza.

     3. L'attività di cui al comma 1, definita da appositi progetti approvati dalla Giunta regionale, trovano copertura nelle linee finanziarie disponibili nei programmi comunitari, nonché in quelle nazionali riferite alla formazione continua di cui all'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

 

     Art. 18 bis. (Attività di prevenzione, vigilanza e controllo) [15].

     1. Al fine di incrementare le attività di prevenzione, vigilanza e controllo negli ambienti di lavoro il Piano sanitario regionale prevede specifici interventi nel settore, vincolando la verifica della gestione dei direttori generali ai risultati raggiunti.

 

     Art. 19. (Relazione annuale).

     1. Le Unità sanitarie locali ed i Laboratori multizonali di epidemiologia e sanità pubblica trasmettono annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività espletata per la sicurezza nei cantieri, nonché sulla redazione dei progetti obiettivo a tal fine predisposti.

 

     Art. 19 bis. (Archivio regionale delle ispezioni). [16]

     1. Gli osservatori regionali, epidemiologico e delle opere pubbliche predispongono, sulla base dei dati inviati dai servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Unità sanitarie locali, l'archivio regionale delle ispezioni, aggiornato con gli esiti dell'attività di vigilanza che i servizi preposti effettuano presso i cantieri, completo delle sanzioni comminate per le irregolarità riscontrate.

 

     Art. 20. (Norma finanziaria).

     1. Per consentire all'Osservatorio delle opere pubbliche di cui all'art. 6 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19, lo svolgimento dei compiti previsti all'art. 13, al fine di garantire allo stesso adeguati supporti informatici e la collaborazione di specifiche qualifiche professionali è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di lire 20.000.000 da iscrivere, in termini di competenza e di cassa, al capitolo 4990 di nuova istituzione denominato «Spese per il funzionamento dell'Osservatorio delle opere pubbliche».

     2. Per le attività di aggiornamento professionale di cui all'art. 17, è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di lire 5.000.000 da iscrivere, in termini di competenza e di cassa, al capitolo 4995 di nuova istituzione denominato «Spese per l'aggiornamento professionale sulla sicurezza nei cantieri edili».

     3. Al finanziamento dell'onere complessivo di lire 25.000.000, di cui ai precedenti commi, si provvede con pari disponibilità appositamente prevista sul fondo globale del cap. 6120, allegato n. 2, n. ordine 8, del bilancio di previsione 1994.

     4. La Giunta regionale, a norma dell'art. 28, comma 2, della L.R. 3 maggio 1978, n. 23, è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione 1994 le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

     5. Per gli anni 1995 e successivi l'onere di cui ai precedenti commi 1 e 2 sarà annualmente determinato con legge di bilancio ai sensi dell'art. 5, L.R. 3 maggio 1978, n. 23.

 

 


[1] Vedi l'art. 16 della L.R. 20 novembre 1998, n. 40.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 20 novembre 1998, n. 40.

[3] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 20 novembre 1998, n. 40.

[4] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 20 novembre 1998, n. 40.

[5] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 20 novembre 1998, n. 40.

[6] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 20 novembre 1998, n. 40.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 20 novembre 1998, n. 40.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 20 novembre 1998, n. 40.

[9] Lettera aggiunta dall'art. 8 della L.R. 20 novembre 1998, n. 40.

[10] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 20 novembre 1998, n. 40.

[11] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.R. 21 gennaio 2010, n. 3.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 20 novembre 1998, n. 40.

[13] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 20 novembre 1998, n. 40.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 20 novembre 1998, n. 40.

[15] Articolo inserito dall'art. 12 della L.R. 20 novembre 1998, n. 40.

[16] Articolo inserito dall'art. 13 della L.R. 20 novembre 1998, n. 40.