§ 4.1.42 - L.R. 11 aprile 1997, n. 13.
Norme in materia di riqualificazione urbana.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:11/04/1997
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Programma urbano complesso).
Art. 3.  (Formazione dei programmi urbani complessi).
Art. 4.  (Soggetti promotori e contenuti del programma urbano complesso).
Art. 5.  (Promozione e finanziamento dei programmi urbani complessi).
Art. 6.  (Individuazione ed attuazione dei programmi complessi di intervento).
Art. 7.  (Attuazione dei programmi urbani complessi in variante agli strumenti urbanistici generali).
Art. 8.  (Promozione di attività divulgative e sperimentali riguardanti il recupero).
Art. 9.  (Norma finanziaria).


§ 4.1.42 - L.R. 11 aprile 1997, n. 13. [1]

Norme in materia di riqualificazione urbana.

(B.U. n. 19 del 16 aprile 1997).

 

TITOLO I

CONTENUTI E DISCIPLINA DEI PROGRAMMI URBANI COMPLESSI

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge, in attuazione dell'art. 20 dello Statuto regionale e in conformità alle leggi 17 febbraio 1992, n. 179 e 4 dicembre 1993, n. 493, disciplina la formazione dei Programmi urbani complessi in armonia con gli obiettivi generali individuati dal Piano urbanistico territoriale, al fine di riqualificare la città sotto il profilo urbanistico, edilizio ed ambientale mediante la riorganizzazione del sistema della residenza, dei servizi, delle urbanizzazioni e delle infrastrutture ed il recupero del patrimonio edilizio esistente in particolare nei centri storici.

 

     Art. 2. (Programma urbano complesso).

     1. Il programma urbano complesso è uno strumento operativo di programmazione economica e territoriale, attuato mediante progetti unitari di interesse pubblico, di dimensione e consistenza tali da incidere sulla riorganizzazione di parti di città, caratterizzato da:

     a) pluralità di funzioni;

     b) pluralità di tipologie di intervento, tra le quali le opere di urbanizzazione e le infrastrutture;

     c) pluralità di operatori, pubblici e privati;

     d) pluralità di risorse finanziarie, pubbliche e private.

     2. Il programma urbano complesso ha valore di programma integrato di intervento, di cui all’articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, o di programma di recupero di cui all’articolo 11 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398 convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, e può ricomprendere i programmi edilizi urbanistici di riqualificazione urbana comunque denominati in base alla normativa vigente, compresi il programma urbanistico di cui all’articolo 28 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 e il programma organico di cui all’articolo 7, comma 1 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 [2].

 

     Art. 3. (Formazione dei programmi urbani complessi).

     1. I Comuni individuano l'ambito territoriale oggetto del programma urbano complesso tenendo conto in particolare del degrado edilizio, della carenza delle opere di urbanizzazione e di servizi pubblici, della fatiscenza degli spazi pubblici e delle aree verdi, della carenza di attività produttive urbane, artigianali e commerciali. Tale ambito è prevalentemente edificato, contiene interventi con carattere di unitarietà, organicità e riconoscibilità ed ha dimensioni commisurate alle risorse economiche disponibili, pubbliche o private [3].

     2. I Comuni promuovono la formazione del programma urbano complesso con particolare riferimento a:

     a) centri storici caratterizzati da fenomeni di congestionamento o di degrado;

     b) centri storici minori o insediamenti di valore storico culturale di cui agli articoli 21 e 29 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 [4];

     c) aree periferiche carenti di strutture urbane e di servizi che abbiano al loro interno aree inedificate o degradate;

     d) insediamenti ad urbanizzazione diffusa, privi di servizi ed infrastrutture e privi di una specifica identità urbana;

     e) aree con destinazione produttiva e terziaria dismesse, parzialmente utilizzate o degradate;

     f) aree urbane destinate a parchi e giardini degradate;

     g) aree degradate lungo corsi d'acqua classificate a verde pubblico dagli strumenti urbanistici.

     3. Il programma urbano complesso prevede la rimozione o l’attenuazione delle cause che sono all’origine dei fenomeni di degrado e delle carenze di cui al comma 1 e inoltre ricomprende:

     a) il recupero o la costruzione di edifici con funzioni residenziali per una quota non inferiore al trenta per cento in termini di superficie utile coperta degli immobili interessati dagli interventi;

     b) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria per un importo non superiore al cinquanta per cento del finanziamento pubblico;

     c) azioni dirette a promuovere il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni che li rappresentano nella definizione del programma con particolare riferimento agli aspetti del disagio sociale, della sicurezza, delle attività di natura socio-sanitaria e culturale;

     d) azioni funzionali allo sviluppo ed alla ripresa delle attività economiche e sociali, compresa la gestione di servizi culturali;

     e) eventuali interventi su aree contigue all’abitato o su altre aree purché necessarie alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità, l’accessibilità e il soddisfacimento di dotazioni territoriali e funzionali minime ovvero dove sono localizzati incrementi premiali dei diritti edificatori in applicazione delle relative normative [5].

 

     Art. 4. (Soggetti promotori e contenuti del programma urbano complesso).

     1. Il programma urbano complesso è predisposto dal Comune, ovvero proposto al Comune da soggetti pubblici o privati, anche associati fra loro.

     2. Il programma urbano complesso è costituito dal programma preliminare e dal programma definitivo.

     3. Il programma preliminare indica gli elementi di carattere economico, tecnico ed urbanistico atti a valutare la fattibilità e la legittimità del programma e la rispondenza degli stessi ai requisiti previsti dalle norme vigenti e in particolare:

     a) l'elenco dei soggetti pubblici partecipanti al programma e di quelli privati, se già individuati, ovvero le modalità di individuazione di questi ultimi;

     b) l'ammontare degli eventuali finanziamenti regionali richiesti e delle altre partecipazioni finanziarie pubbliche e private;

     c) l'esistenza di eventuali vincoli normativi, ambientali, urbanistici, idrogeologici e sismici;

     d) l'individuazione degli alloggi parcheggio eventualmente necessari per lo spostamento temporaneo di nuclei familiari.

     4. Il programma definitivo indica in dettaglio gli interventi da eseguire, i soggetti partecipanti, le unità immobiliari interessate, le tipologie d'intervento, le relative destinazioni d'uso ed i costi a carico di soggetti pubblici e privati e in particolare:

     a) l'elenco delle proprietà e la destinazione attuale e di progetto delle unità immobiliari;

     b) le soluzioni progettuali previste, elaborate in scala adeguata;

     c) i costi dell'intervento e la relativa ripartizione tra i soggetti coinvolti nel programma;

     d) i documenti che attestano l'eventuale disponibilità delle aree e degli immobili;

     e) le garanzie fornite dai partecipanti al programma sull'esecuzione delle opere;

     f) lo schema di convenzione disciplinante i rapporti attuativi tra soggetti promotori del programma ed il Comune.

     4 bis. Nella formazione dei programmi urbani complessi che riguardano i centri storici, nonché gli ambiti di rivitalizzazione prioritaria delimitati dal Comune, si applica la disciplina regionale vigente in materia. I Comuni obbligati alla redazione del quadro strategico di valorizzazione dei centri storici, lo trasmettono alla Regione contestualmente alla presentazione di piani, programmi e progetti comprendenti interventi di rivitalizzazione, riqualificazione e valorizzazione dei centri storici e degli ambiti di rivitalizzazione prioritaria di cui viene richiesto il finanziamento [6].

     4 ter. Il Comune, nei casi in cui proceda alla formazione di un programma urbano complesso, è tenuto ad integrare il programma preliminare di cui al comma 3 con un’apposita relazione indicante le finalità del programma, con particolare riferimento a quelle previste dalla legge regionale in materia di centri storici, nonché l’elenco degli interventi e delle azioni previsti per la rivitalizzazione, valorizzazione e riqualificazione degli stessi. La relazione dovrà rappresentare le condizioni di degrado edilizio, socio-economico e urbanistico ambientale, di cui all’articolo 3, comma 1 sulla base di appositi indicatori definiti dalla Giunta regionale [7].

     5. Il programma urbano complesso è approvato dal Consiglio comunale.

 

TITOLO II

ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMPLESSI DI INTERVENTO

E PROMOZIONE DI INIZIATIVE PER IL RECUPERO

 

     Art. 5. (Promozione e finanziamento dei programmi urbani complessi).

     1. La Giunta regionale promuove la riqualificazione urbana e dei centri storici mediante la concessione di finanziamenti ad enti pubblici, imprese, cooperative, privati singoli, associati o riuniti in consorzio, per la realizzazione di programmi urbani complessi.

     2. Gli interventi previsti nei programmi urbani complessi ammissibili al finanziamento regionale possono riguardare:

     a) la costruzione, il recupero, oppure l’acquisizione e il recupero di immobili destinati prevalentemente alla residenza con tipologie di alloggi da destinare a diversi utenti, con particolare attenzione ai nuclei familiari con figli a carico, alle famiglie di nuova formazione, agli anziani, ai disabili, agli studenti e agli immigrati, da realizzare anche con l’introduzione di caratteri sperimentali di flessibilità abitativa ai fini dell’integrazione sussidiaria;

     b) la realizzazione, la manutenzione o l’ammodernamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie e la messa a norma degli impianti;

     c) la realizzazione, il recupero o la riqualificazione della viabilità, finalizzata al miglioramento dell’accessibilità, anche con il ricorso a mobilità alternativa, all’incremento dei percorsi ciclo-pedonali, alla previsione di zone a traffico limitato o rallentato e alla riduzione delle barriere architettoniche;

     d) l’inserimento di elementi di arredo urbano, ovvero di elementi a notevole qualità estetico-architettonica, nonché l’adozione di particolari soluzioni per l’ubicazione di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani specialmente nei centri storici;

     e) il recupero del patrimonio edilizio esistente finalizzato all’insediamento ed ammodernamento, nei centri storici, di attività turistico-ricettive, culturali, commerciali ed artigianali;

     f) il recupero di opere architettoniche di pregio storico artistico;

     g) il miglioramento della qualità ambientale attraverso interventi sulle sorgenti inquinanti di tipo luminoso, acustico, elettromagnetico e atmosferico;

     h) la valorizzazione, il reinsediamento e l’incremento delle attività culturali, turistiche, commerciali, artigianali, professionali e per servizi;

     i) la prevenzione sismica degli edifici, con priorità per quelli ad uso pubblico o ad elevato affollamento [8].

     3. Al finanziamento dei programmi urbani complessi concorrono:

     a) il fondo regionale per i programmi urbani complessi di cui all'art. 9 ed i finanziamenti regionali previsti da programmi o leggi di settore per la realizzazione di interventi indicati al comma 1;

     b) i proventi relativi ai contributi di cui al comma 1, lettere b) e c), dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, così come modificata dall'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'art. 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i contributi in conto interessi, per un periodo non superiore a dieci anni, nella misura massima del 4 per cento del costo dell'intervento, concessi dalla Regione a partire dal 1998, secondo le modalità e l'entità stabilite con legge di bilancio;

     c) i finanziamenti dell'Unione europea, dello Stato, dei Comuni e di altri enti pubblici;

     d) le risorse degli I.E.R.P. delle province di Perugia e Terni ivi compresi i proventi delle vendite di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560;

     e) fondi privati.

 

     Art. 6. (Individuazione ed attuazione dei programmi complessi di intervento).

     1. La Giunta regionale individua i programmi urbani complessi, adottati dal Comune competente, da finanziare ai sensi dell'art. 5.

     2. Per l'attuazione degli interventi previsti dal programma urbano complesso ammesso al finanziamento regionale, il Presidente della Giunta regionale promuove la formazione di un accordo di programma tra gli enti pubblici interessati con le forme e le procedure dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, al quale sono invitati a partecipare anche i soggetti privati coinvolti nel programma.

     3. La Giunta regionale, in attuazione delle norme comunitarie, statali e regionali di finanziamento, emana appositi bandi, assicurando la programmazione integrata delle risorse finanziarie, definisce le procedure e i criteri per la presentazione e la selezione dei programmi urbani complessi, il limite massimo dei contributi, le percentuali di cofinanziamento pubblico e privato, nonché i requisiti necessari per beneficiare dei finanziamenti e le modalità per la loro erogazione. Gli interventi sugli edifici o sugli isolati realizzati con contributi pubblici non possono concorrere alla determinazione di quantità edificatorie premiali [9].

 

     Art. 7. (Attuazione dei programmi urbani complessi in variante agli strumenti urbanistici generali). [10]

     1. Il comune, qualora per l’attuazione del programma urbano complesso finanziato dalla Regione sia necessario apportare varianti allo strumento urbanistico generale, può proporre la sottoscrizione di un accordo di programma ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle relative disposizioni regionali.

     2. Ai fini di cui al comma 1, gli atti del programma urbano complesso sono depositati e pubblicati in conformità alle normative regionali in materia di strumenti urbanistici generali comunali.

 

     Art. 8. (Promozione di attività divulgative e sperimentali riguardanti il recupero).

     1. La Giunta regionale, al fine di sperimentare nuove tipologie e modalità di intervento nel recupero, anche con riferimento a quanto previsto all'art. 4, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, promuove l'attività di ricerca e di diffusione della conoscenza nel settore del recupero edilizio e della riqualificazione urbana mediante il finanziamento e la divulgazione di programmi, progetti, studi, indagini e ricerche.

 

     Art. 9. (Norma finanziaria).

     1. Per il finanziamento degli interventi previsti all'art. 5 della presente legge, è istituito il fondo regionale per i programmi urbani complessi che, per l'anno 1997, è dotato di lire 1.648.000.000 da iscrivere in termini di competenza e di cassa al cap. 7003 di nuova istituzione denominato: «Contributi in conto capitale per interventi ricompresi all'interno di programmi urbani complessi».

     2. Per il finanziamento delle attività previste all'art. 8 della presente legge, è autorizzata per l'anno 1997 la spesa di lire 60.000.000 da iscrivere in termini di competenza e di cassa al cap. 1492 di nuova istituzione denominato: «Spese per programmi, progetti, studi, indagini, ricerche e pubblicazioni finalizzate alla promozione del recupero del patrimonio edilizio esistente ubicato nei centri storici, alla riqualificazione urbana ed alla realizzazione di interventi per particolari categorie sociali».

     3. Al finanziamento della spesa di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si fa fronte come segue:

     - quanto a lire 1.210.000.000 con quota della disponibilità esistente sul fondo globale del cap. 9710 del bilancio regionale 1996, che a norma dell'art. 26, commi 4 e 5, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23, è iscritta alla competenza del bilancio 1997;

     - quanto a lire 62.000.000 con corrispondente diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, del cap. 7000 dello stato di previsione del bilancio 1997;

     - quanto a lire 330.000.000 con corrispondente diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, del cap. 7001 dello stato di previsione del bilancio 1997;

     - quanto a lire 106.000.000 con corrispondente diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, del cap. 7007 dello stato di previsione del bilancio 1997.

     4. La Giunta regionale a norma dell'art. 28, comma 2, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, è autorizzata ad apportare al bilancio preventivo le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

     5. Per gli anni 1998 e successivi, l'onere di cui ai commi 1 e 2 è annualmente determinato con legge di bilancio ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 271 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1.

[2] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.R. 10 luglio 2008, n. 12.

[3] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 10 luglio 2008, n. 12.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 18 della L.R. 10 luglio 2008, n. 12.

[5] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 10 luglio 2008, n. 12.

[6] Comma aggiunto dall'art. 19 della L.R. 10 luglio 2008, n. 12.

[7] Comma aggiunto dall'art. 19 della L.R. 10 luglio 2008, n. 12.

[8] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.R. 10 luglio 2008, n. 12.

[9] Comma modificato dall’art. 43 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 11 e così sostituito dall'art. 21 della L.R. 10 luglio 2008, n. 12.

[10] Articolo così sostituito dall’art. 44 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 11.