§ 4.1.46 - L.R. 24 marzo 2000, n. 27.
Norme per la pianificazione urbanistica territoriale [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:24/03/2000
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Finalità del PUT).
Art. 2.  (Riferimenti programmatici comunitari).
Art. 3.  (Riferimenti programmatici nazionali).
Art. 4.  (Rapporti interregionali).
Art. 5.  (Programmazione urbanistico-territoriale regionale)
Art. 6.  (Azioni e strumenti operativi).
Art. 7.  (Valore della cartografia
Art. 8.  (Scenari tematici
Art. 9.  (Rete Ecologica Regionale).
Art. 10.  (Unità regionali di connessione ecologica, corridoi e frammenti).
Art. 11.  (Zone di particolare interesse faunistico ed aree di interesse faunistico-venatorio).
Art. 12.  (Zone di elevata diversità floristico-vegetazionale).
Art. 13.  (Siti di interesse naturalistico).
Art. 14.  (Aree di particolare interesse naturalistico ambientale).
Art. 15.  (Aree boscate).
Art. 16.  (Aree di particolare interesse geologico e singolarità geologiche).
Art. 17.  (Aree naturali protette).
Art. 18.  (Definizione).
Art. 19.  (Spazio rurale connotato da fragilità insediativa e produttiva).
Art. 20.  (Aree di particolare interesse agricolo).
Art. 21.  (Ambiti per la residenza e le attività produttive).
Art. 22.  (Attività zootecnica).
Art. 22 bis.  (Oliveti)
Art. 23.  (Porte d'accesso).
Art. 24.  (Azioni di sostegno).
Art. 25.  (Competenze degli enti locali).
Art. 26.  (Definizione).
Art. 27.  (Politiche per gli ambiti urbani e per gli insediamenti produttivi).
Art. 28.  (Insediamenti industriali e artigianali).
Art. 29.  (Insediamenti di valore storico culturale).
Art. 30.  (Compiti degli enti locali).
Art. 31.  (Articolazione delle infrastrutture).
Art. 32.  (Rete stradale di interesse regionale).
Art. 33.  (Rete stradale di interesse provinciale e comunale).
Art. 34.  (Norme di tutela della rete stradale).
Art. 35.  (Tracciati ferroviari).
Art. 36.  (Basi logistiche merci).
Art. 37.  (Rete escursionistica di interesse interregionale e regionale).
Art. 38.  (Infrastrutture per la telematica).
Art. 39.  (Aeroporto regionale dell'Umbria).
Art. 40.  (Compiti degli enti locali).
Art. 41.  (Aviosuperfici).
Art. 42.  (Campi di volo ed elisuperfici)
Art. 43.  (Nuovi elettrodotti).
Art. 44.  (Manutenzione elettrodotti esistenti).
Art. 45.  (Finalità).
Art. 46.  (Individuazioni delle parti di territorio esposte a pericolo geologico ed idrogeologico).
Art. 47.  (Criteri per la tutela e l'uso del territorio regionale soggetto ad inquinamento e per il risanamento dei corpi idrici).
Art. 48.  (Fasce di rispetto dei corsi d'acqua e dei laghi).
Art. 49.  (Interventi di manutenzione e sistemazione idraulica dei corsi d'acqua).
Art. 50.  (Criteri per la tutela e l'uso del territorio esposto a rischio sismico).
Art. 51.  (Organizzazione territoriale della protezione civile e criteri per la vulnerabilità dei sistemi urbani).
Art. 52.  (Inquinamento elettromagnetico e luminoso).
Art. 53.  (Inquinamento da immissioni nell'atmosfera).
Art. 54.  (Inquinamento acustico).
Art. 55.  (Finalità).
Art. 56.  (Definizione e contenuti).
Art. 57.  (Determinazione dell'utenza e degli abitanti ai fini del dimensionamento del P.C.S.).
Art. 58.  (Compiti degli enti locali).
Art. 59.  (Standard minimi per aree destinate ad attrezzature di interesse comunale e sovracomunale).
Art. 60.  (Standard minimi per aree pubbliche al servizio di insediamenti residenziali).
Art. 61.  (Standard per aree al servizio di insediamenti direzionali, produttivi, turistico-residenziali e turistico-produttivi).
Art. 62.  (Adeguamento).
Art. 63.  (Indirizzo e coordinamento).
Art. 64.  (Indici di densità in zona agricola).
Art. 65.  (Interventi edificatori consentiti nelle fasce di rispetto delle strade e delle ferrovie).
Art. 65 bis.  (Salvaguardia dell’ambito aeroportuale).
Art. 66.  (Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 53).
Art. 67.  (Modifiche alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9).
Art. 68.  (Modifiche alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 28).
Art. 69.  (Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46).
Art. 70.  (Abrogazione di norme).
Art. 71.  (Disposizioni finali e transitorie).
Art. 71 bis.  (Interpretazione autentica dell’articolo 15)
Art. 72.  (Sanzioni).
Art. 73.  (Norma finanziaria).


§ 4.1.46 - L.R. 24 marzo 2000, n. 27. [1]

Norme per la pianificazione urbanistica territoriale [2].

(B.U. n. 31 del 31 maggio 2000 - suppl. straord.).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI [3]

 

CAPO I

RIFERIMENTI FONDAMENTALI

 

Art. 1. (Finalità del PUT). [4]

     [1. La Regione attraverso il PUT attua gli artt. 19 e 20 dello Statuto e applica i principi programmatici fissati dal Titolo II dello Statuto medesimo individua e definisce gli elementi territoriali di riferimento.

     2. La Regione garantisce il diritto della popolazione attuale e delle generazioni future dell'Umbria ad avere un ambiente integro e vivibile.

     3. Il PUT, ai fini di cui ai commi 1 e 2 indica le modalità dello sviluppo sostenibile, fondato prioritariamente sulla valorizzazione delle identità culturali della popolazione e delle risorse del territorio.

     4. Il quadro delle azioni necessarie per raggiungere l'obiettivo dello sviluppo sostenibile è definito nel piano regionale di sviluppo.]

 

     Art. 2. (Riferimenti programmatici comunitari). [5]

     [1. Il piano urbanistico territoriale, successivamente denominato PUT, assume come riferimenti programmatici gli atti di indirizzo adottati dalla Commissione, dal Consiglio e dal Parlamento dell'Unione Europea, con particolare riferimento a quello denominato "Europa 2000" approvato dalla Commissione Europea e pubblicato nell'anno 1995.

     2. La Regione attraverso il PUT promuove ed attua le iniziative necessarie affinché il territorio, le attività imprenditoriali e il patrimonio insediativo, divengano coerenti con le opzioni programmatiche contenute nello Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo (S.S.S.E.) approvato dai Ministri degli stati europei l'11 maggio 1999.

     3. La Regione inoltre, per raggiungere l'obiettivo della sostenibilità ambientale, assume come riferimento le risoluzioni adottate nelle conferenze mondiali per la riduzione dell'inquinamento da idrocarburi.]

 

     Art. 3. (Riferimenti programmatici nazionali). [6]

     [1. Il PUT costituisce riferimento per l'attuazione nel territorio regionale dei piani, dei programmi e degli strumenti nazionali di settore disposti dalla disciplina statale e rappresentati in particolare dalla "Carta della natura" prevista dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, dal Piano triennale ANAS, dal Piano Generale dei Trasporti, dal Piano di Bacino, dal Piano nazionale dell'Energia, dal Piano Sanitario nazionale.

     2. Lo sviluppo dei valori e della capacità produttiva dell'Umbria contribuisce alla crescita e alla qualificazione dello stato unitario delle Regioni.]

 

     Art. 4. (Rapporti interregionali). [7]

     [1. La Regione dell'Umbria attraverso il PUT definisce gli elementi strutturali per rendere operativi gli obiettivi contenuti negli atti di cui all'articolo 3 anche tramite accordi o intese interregionali.

     2. Nei territori dell'Umbria, indicati nella carta n. 1 del PUT, ai fini della valorizzazione dei rapporti di cooperazione e competizione tra aree confinanti, la Regione, le Province ed i Comuni, nella approvazione dei rispettivi atti di programmazione e pianificazione, definiscono, previa stipula di specifici accordi o intese, gli interventi di interesse comune e li sottopongono agli Enti locali delle altre Regioni.

     3. [Alle conferenze partecipative di cui all'art. 6 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 e all'art. 15 bis della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, gli Enti locali invitano anche i Comuni e le Province confinanti appartenenti ad altre Regioni] [8].]

 

CAPO II

OBIETTIVI E STRUMENTI

 

     Art. 5. (Programmazione urbanistico-territoriale regionale) [9]

     1. La Regione conferisce al territorio ed ai relativi sistemi insediativi, rurali ed infrastrutturali, elevati e durevoli livelli di qualità per la sostenibilità dello sviluppo, individuando gli obiettivi e le azioni necessarie, quali la qualificazione e valorizzazione delle bellezze naturali, delle singolarità geologiche, delle peculiarità storico-architettoniche ed insediative, del patrimonio faunistico e floristico-vegetazionale, nonché delle forme del paesaggio rurale. Riconosce inoltre la necessità di integrazione tra tali obiettivi e le azioni volte alla conoscenza, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale della Regione.

     2. La Regione impiega misure finanziarie per assicurare lo sviluppo sostenibile al territorio stesso.

 

     Art. 6. (Azioni e strumenti operativi).

     1. La Regione privilegia la cooperazione istituzionale quale metodo con cui esercitare le competenze di programmazione e pianificazione assegnate dalle leggi regionali 10 aprile 1995, n. 28 e 21 ottobre 1997, n. 31.

     2. La Giunta regionale provvede all'aggiornamento permanente delle cartografie di cui alla legge regionale 29 ottobre 1979, n. 59 ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede alla redazione della carta della vegetazione potenziale e della naturalità quali ulteriori strumenti di conoscenza dell'uso del suolo di cui alle carte n. 2, 3, 4, 10 e provvede altresì al perfezionamento del modello digitale del terreno di cui alla carta n. 5, quale strumento indispensabile per la pianificazione e programmazione territoriale.

     3. La Regione utilizza il monitoraggio del territorio, effettuato dal servizio informativo territoriale (SITER), quale mezzo per la verifica dei risultati della pianificazione e programmazione, anche in rapporto all'utilizzo delle informazioni fornite dal PUT.

 

     Art. 7. (Valore della cartografia [10]).

     1. [E' approvato il Piano urbanistico territoriale (PUT) costituito dalla presente legge e dai seguenti elementi:

     a) relazione illustrativa;

     b) cartografia composta da n. 69 elaborati grafici;

     c) studio che illustra la compatibilità delle trasformazioni previste con il sistema delle risorse ambientali] [11].

     2. Le carte allegate alla presente legge, per quanto non espressamente stabilito negli articoli che specificatamente le richiamano, hanno valore ricognitivo del territorio e programmatico per quanto concerne l'assetto territoriale [12].

     3. [La Giunta regionale, al fine di dare operatività agli strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, aggiorna le carte del PUT costituenti riferimento per le infrastrutture viarie, aeroportuali e ferroviarie nonché di quelle destinate alla intermodalità, alla logistica ed alla telematica. La Giunta regionale, attraverso il SITER e le iniziative da esso derivanti, aggiorna i dati conoscitivi del PUT] [13].

 

TITOLO II

OPZIONI PER LA VALORIZZAZIONE

DEL TERRITORIO DELL'UMBRIA

 

     Art. 8. (Scenari tematici [14]).

     1. Gli scenari tematici, individuati sulla base dei riferimenti programmatici comunitari e nazionali, nonché delle potenzialità territoriali dell'Umbria in un'ottica di sviluppo sostenibile e durevole, sono i seguenti [15]:

     a) sistema-ambientale;

     b) spazio rurale;

     c) ambiti urbani e per insediamenti produttivi;

     d) sistemi infrastrutturali;

     e) rischio territoriale ed ambientale.

 

CAPO I

SISTEMA AMBIENTALE

 

     Art. 9. (Rete Ecologica Regionale). [16]

     1. La Rete Ecologica Regionale è un sistema interconnesso di habitat, di elementi paesistici e di unità territoriali di tutela ambientale finalizzato alla salvaguardia ed al mantenimento della biodiversità.

     2. La Rete Ecologica Regionale è costituita da:

     a) unità regionali di connessione ecologica, quali aree di habitat delle specie ombrello di estensione superiore alla soglia critica, reciprocamente connesse e relativa fascia di permeabilità ecologica;

     b) corridoi, quali aree di habitat di estensione inferiore alla soglia critica ma reciprocamente connesse e relativa fascia di permeabilità ecologica in forma lineare o areale collegate con le unità regionali di connessione ecologica;

     c) frammenti, quali aree di habitat di estensione inferiore alla soglia critica, reciprocamente non connesse e non collegate alle unità regionali di connessione ecologica, ma circondate da una fascia di categorie ambientali non selezionate dalle specie ombrello.

     3. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 7, comma 3 aggiorna la carta n. 6 per le finalità di cui al presente articolo e all’articolo 10.

 

     Art. 10. (Unità regionali di connessione ecologica, corridoi e frammenti).[17].

     1. Nelle zone di cui all’articolo 9, il PTCP elabora, per il sistema di protezione faunistico, ambientale e paesaggistico, indirizzi per la pianificazione comunale finalizzati al mantenimento della biodiversità ed alla tutela della biopermeabilità, definendo gli ambiti che costituiscono la Rete Ecologica Regionale.

     2. Il PRG, parte strutturale, localizza in termini fondiari, alla scala non inferiore al rapporto 1:5.000, le indicazioni di cui al comma 1 stabilendone le specifiche dimensioni e le normative di assoluta salvaguardia. Il PRG formula, altresì, le previsioni finalizzate alla protezione, ricostituzione e all’adeguamento degli elementi ecologici prevedendo le modalità di attuazione degli interventi.

     3. Nei corridoi localizzati nel PRG è consentita la realizzazione di opere infrastrutturali non costituenti barriera, nonché di infrastrutture viarie e ferroviarie purché esse siano adeguate all’articolo 11, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46 e siano previsti interventi di riambientazione.

     4. Nei corridoi è vietato alterare in maniera permanente la vegetazione legnosa spontanea preesistente a seguito di interventi agricolturali e silvicolturali o per l’esecuzione di opere pubbliche e private, con l’esclusione di quelle indicate al comma 3. È comunque consentita la coltivazione con le modalità di cui al comma 5. In ogni caso in tali corridoi possono essere comprese aree urbanizzate o oggetto di previsione edificatoria che non ne interrompano la connettività prevedendo adeguati varchi per garantire la biopermeabilità, evitando fenomeni di linearizzazione urbana e prevedendo interventi di riambientazione.

     5. Nei frammenti di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), il censimento delle aree di vegetazione legnosa da sottoporre a protezione totale o particolare e la loro definizione in termini fondiari, è effettuata dai comuni nel PRG, parte strutturale, sulla base di quanto indicato dal PTCP che, tenuto conto degli indirizzi programmatici e pianificatori regionali, stabilisce criteri e modalità di coltivazione per le altre aree boscate, che siano compatibili con le specie faunistiche.

     6. La Regione nei frammenti di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) incentiva la ricostruzione di siepi e filari permanenti che ricolleghino tra di loro le aree di cui al comma 5, al fine di ristabilire la continuità con le unità regionali di connessione ecologica.

 

     Art. 11. (Zone di particolare interesse faunistico ed aree di interesse faunistico-venatorio).

     1. [Il PTCP valorizza le zone di particolare interesse faunistico di cui alla lett. d) dell'articolo 9, anche in applicazione della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14] [18].

     2. [La Regione, le Province e i Comitati degli ambiti territoriali di caccia, previsti dalla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, nelle zone di cui al comma 1 programmano e attuano, ciascuno secondo le proprie competenze, la gestione faunistico venatoria, provvedendo alla quantificazione annuale delle popolazioni di vertebrati omeotermi selvatici, appartenenti a specie di interesse naturalistico e critiche, rilevanti per la biodiversità, al contenimento e/o rimozione delle specie critiche e alla conservazione e ripristino di quelle di interesse naturalistico] [19].

     3. [Sono altresì indicate nella carta n. 7 le aree di interesse faunistico-venatorio previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, da valutare in sede di redazione del P.T.C.P. e del P.R.G., parte strutturale] [20].

     4. La distanza tra zone e territori ove, ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali è vietato l'esercizio della caccia libera, non può essere inferiore a metri lineari 500.

 

     Art. 12. (Zone di elevata diversità floristico-vegetazionale).

     1. Nella carta n. 8 sono indicate le zone ad elevata diversità floristico-vegetazionale da considerare come banche genetiche e modelli di riferimento per interventi di ripristino e recupero naturalistico [21].

     2. Il PTCP, anche sulla base delle indicazioni della carta di cui al comma 1, sviluppa programmi specifici per la definizione degli ambiti di massima tutela e della relativa disciplina che dovrà essere improntata sui seguenti obiettivi:

     a) la protezione degli habitat che comprendono le specie floristiche rare minacciate di estinzione o vulnerabili, endemiche dell'Italia centrale o di interesse fitogeografico regionale di cui all'allegato "A" della presente legge;

     b) la protezione delle specie animali e vegetali autoctone attraverso il divieto di introdurre specie non autoctone e la sostituzione di quelle già presenti, salvo i casi in cui l'introduzione e il loro mantenimento rientri nell'ambito dell'attività produttiva;

     c) la tutela dell'assetto morfologico ed idrogeologico sulla base dei relativi piani regionali di settore e dei piani di bacino di cui alla legge n. 183/89;

     d) la tutela del bosco di primaria importanza naturalistica o naturale e la preservazione delle caratteristiche della macchia mediterranea, nonché la tutela assoluta e la valorizzazione dei castagneti da frutto;

     e) la tutela delle praterie primarie, disciplinandone le eventuali forme di pascolo ed i carichi di bestiame massimi ammissibili.

     3. In tali zone sono comunque vietati i seguenti interventi:

     a) la distruzione e il danneggiamento delle specie arboree di cui alla tabella "A" allegata alla legge regionale 18 novembre 1987, n. 49, salvo autorizzazioni ai sensi dell'art. 5 della stessa legge;

     b) la distruzione e il danneggiamento della vegetazione ripariale, se non per interventi di sistemazione idraulica, da eseguire, ove possibile, con tecniche di ingegneria naturalistica.

     4. Nelle zone di cui al presente articolo sono comunque consentiti, anche al di fuori degli ambiti per attività residenziali, produttive, commerciali e per servizi, di cui al comma 2, i seguenti interventi:

     a) la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico;

     b) la realizzazione di infrastrutture viarie di cui all'art. 5, comma 1, lett. h), i) ed l), della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46;

     c) la realizzazione di allevamenti di tipo intensivo ed estensivo.

 

     Art. 13. (Siti di interesse naturalistico).

     1. Nella carta n. 8 sono indicati i seguenti siti di interesse naturalistico, individuati secondo le corrispondenti direttive comunitarie e del Ministero dell'ambiente:

     a) SITI DI INTERESSE COMUNITARIO (S.I.C.), aree che, nelle regioni biogeografiche di appartenenza, sono fondamentali per mantenere o ripristinare un tipo di habitat naturale e seminaturale o una specie di flora e di fauna selvatica di cui agli allegati 1° e 2° della direttiva Habitat 92/43/CEE, in uno stato di conservazione soddisfacente e che contribuiscono al mantenimento della biodiversità nelle medesime regioni;

     b) ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (Z.P.S.), individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE relativa alla protezione dell'avifauna migratoria;

     c) SITI DI INTERESSE REGIONALE (S.I.R.), che rappresentano gli elementi identificativi della biodiversità regionale, nonché gli elementi di raccordo tra il patrimonio naturalistico continentale e quello dell'Umbria.

     2. Al fine di salvaguardare l’integrità ambientale come bene unitario i siti e le zone indicate al comma 1 assumono valore estetico culturale e pregio ambientale [22].

     3. Il PTCP e il PRG, parte strutturale, recepiscono le suddette delimitazioni di ambito.

     4. Le aree di cui al presente articolo sono assoggettate alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

 

     Art. 14. (Aree di particolare interesse naturalistico ambientale).

     1. Nelle aree di particolare interesse naturalistico ambientale indicate nella carta n. 9, da delimitare in termini fondiari nel PRG, parte strutturale, il PTCP delinea le modalità di utilizzo in rapporto alla esigenza primaria della tutela del valore ambientale in esse contenuto, segnalando gli ambiti che richiedono particolare tutela rispetto alle trasformazioni prodotte dall'attività edilizia, con l'interdizione della stessa attività o la limitazione di questa al settore agrituristico.

     2. Nelle aree di cui al presente articolo, fino al loro recepimento negli strumenti urbanistici generali, anche con le procedure previste dall'art. 30 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, salvo quelle già escluse da strumenti urbanistici generali approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi della l.r. 27 dicembre 1983, n. 52, sono consentite forme di utilizzo del suolo che non compromettano l'equilibrio dell'ambiente naturale esistente.

     3. Nelle aree di particolare interesse naturalistico-ambientale, di cui alla legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52 e all'art. 23 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, per le quali i Comuni non hanno adeguato gli strumenti urbanistici generali, sono consentiti, fino al loro adeguamento, gli interventi sugli edifici esistenti previsti dalle lettere a), b), c), d) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e dall'art. 8, commi 7 e 9, della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 15. (Aree boscate).

     1. Per la definizione di aree boscate si fa riferimento alla definizione dell'art. 5 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 [23].

     2. Le aree boscate e quelle dove il bosco è parzialmente o totalmente distrutto da incendi, alluvioni o frane sono ulteriormente disciplinate dalle province in coerenza con il PPR, ai fini della tutela e salvaguardia dell'estensione della superficie boscata e delle relative radure perimetrali o interne, fermo restando il divieto assoluto di nuovi interventi edilizi [24].

     3. I Comuni recepiscono nel PRG parte strutturale, le perimetrazioni delle aree boscate in conformità alla definizione di cui al comma 1 ed alla disciplina provinciale di cui al comma 2, ed individuano, nelle aree extraurbane, una fascia di transizione in cui l'attività edilizia è limitata agli interventi di cui all'art. 31, lett. a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457 [25].

     4. La Regione destina risorse finanziarie per valorizzare le fasce di transizione circostanti il bosco al fine di assicurare un adeguato reddito ai coltivatori che ne riconvertano l'uso per produzioni ecocompatibili.

     5. Le aree boscate, le praterie naturali ed i pascoli permanenti non sono computabili ai fini dell’applicazione della densità edilizia prevista per le zone agricole dall’articolo 34 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale). Nelle praterie naturali e nei pascoli permanenti, classificati come territorio agricolo, posti al di sotto dei 1.300 metri di altitudine sul livello del mare, sono comunque consentiti gli interventi di cui al Titolo III, Capo II, della l.r. 11/2005, computando a tal fine anche l’indice di utilizzazione territoriale di qualsiasi altra area nella disponibilità dell’impresa agricola o proprietà fondiaria [26].

     6. Nelle aree boscate e nelle fasce di transizione sono consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni [27].

     7. Nelle aree boscate e nelle fasce di transizione è consentita altresì la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse pubblico, qualora sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative, nonché le opere di sistemazione idraulica e forestale e gli interventi previsti dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, con le modalità ivi indicate.

     8. Gli impianti di arboricoltura da legno, gli imboschimenti ed i rimboschimenti sono individuati dalla Giunta regionale su apposita cartografia [28].

 

     Art. 16. (Aree di particolare interesse geologico e singolarità geologiche).

     1. La Regione tutela gli ambiti caratterizzati da aree di particolare interesse geologico e da singolarità geologiche indicati nella carta n. 11.

     2. Ai fini della tutela di cui al comma 1 è istituito il catasto regionale delle singolarità geologiche.

     3. La Giunta regionale, anche su proposta delle Province e dei Comuni, e comunque sentiti gli stessi, provvede periodicamente all'aggiornamento del catasto regionale sulla base dei seguenti elementi: significatività scientifica, rarità, valore costitutivo nel contesto paesaggistico- ambientale regionale.

     4. I beni censiti rivestono interesse pubblico e la loro rimozione o modificazione è consentita, esclusivamente a fini scientifici o didattici, previa autorizzazione del Comune competente per territorio, che ne dà contemporanea comunicazione alla Giunta regionale per la vigilanza e la registrazione nel catasto di cui al comma 2.

     5. La Giunta regionale promuove altresì la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio geologico-ambientale regionale.

     6. Il PTCP, sulla base del catasto regionale e degli indirizzi dettati dalla Giunta regionale, disciplina gli interventi di trasformazione territoriale compatibili con gli obiettivi di conservazione e tutela dei siti e definisce le norme per mantenere l'assetto geomorfologico ed idrogeologico d'insieme. Il PRG delimita in termini fondiari gli ambiti delle singolarità geologiche relativi al censimento.

     7. Negli ambiti individuati dal PRG è comunque vietato:

     a) realizzare discariche e depositi di rifiuti;

     b) realizzare impianti arboreo-arbustivi finalizzati al rimboschimento o ad attività agricole che possano recare pregiudizio o nascondere le emergenze geologiche puntuali o diffuse;

     c) effettuare captazioni, derivazioni o alterazioni del regime idrico delle acque superficiali e sotterranee, qualora compromettano il bene censito;

     d) realizzare infrastrutture che possano arrecare pregiudizio ai beni censiti, salvo quelle previste al comma 1, lett. h), i) ed l), dell'art. 5 legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46;

     e) realizzare opere che possano produrre alterazioni, degrado e distruzione dei beni e dei siti medesimi, con esclusione di quelle inerenti esigenze di pubblica incolumità o necessarie a favorire la tutela e la valorizzazione dell'emergenza geologica oggetto di censimento.

 

     Art. 17. (Aree naturali protette).

     1. Nelle carte n. 12 e 13 sono rappresentate le aree naturali protette dell'Italia Centrale e quelle di cui alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, con le relative aree contigue, nonché quelle di studio indicate dal piano delle aree naturali protette di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 10 febbraio 1998, n. 61 [29].

     2. La presente legge recepisce le aree di studio del piano regionale di cui al comma 1 e, in relazione alle risultanze delle ricerche compiute nel territorio, ne amplia gli ambiti di riferimento, ai fini della loro valorizzazione [30].

     3. Al fine di salvaguardare l’integrità ambientale come bene unitario, alle aree contigue di cui al comma 1 è riconosciuto valore estetico culturale e pregio ambientale [31].

     4. La Giunta regionale, nella programmazione di settore, assume come prioritaria la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 5, ubicati nelle aree di cui al presente articolo.

 

CAPO II

SPAZIO RURALE

 

     Art. 18. (Definizione).

     1. Lo spazio rurale è la parte del territorio regionale caratterizzata da insediamenti sparsi, non compresi negli ambiti urbani, di cui al comma 4 dell'art. 26, posti anche in contesti ambientali di pregio, dove si svolgono attività plurime, comprendente anche le aree boscate.

     2. L'impresa agricola, attraverso la propria attività economico- produttiva, esercita anche la primaria tutela e valorizzazione dello spazio rurale avendone la competenza tecnica e le conoscenze scientifiche, anche per favorire e promuovere lo sviluppo di processi produttivi ecocompatibili, nonché per garantire la presenza dell'uomo e delle sue attività.

     3. Lo spazio rurale, rappresentato nella carta n. 14, si articola in:

     - spazio rurale connotato da fragilità insediativa e produttiva;

     - aree di particolare interesse agricolo;

     - ambiti per la residenza e le attività produttive.

 

     Art. 19. (Spazio rurale connotato da fragilità insediativa e produttiva).

     1. Gli ambiti territoriali, rappresentati nella carta n. 14, contengono gli insediamenti umani caratterizzati dalla integrazione dei valori storico-architettonici delle singole opere con quelli prodotti dalla conformazione dell'insediamento e del sito. La fragilità degli stessi è il risultato di una scarsa presenza dei servizi a cui si accompagna una debolezza economica determinata da una limitata quantità delle produzioni.

     2. Le attività consentite negli ambiti di cui al comma 1, individuati nel PRG parte strutturale, sono quelle agricole, residenziali, produttive e terziarie, e le finalità da perseguire sono:

     a) la valorizzazione delle produzioni agricole, in particolare quelle indicate nelle carte n. 15 e 16;

     b) la conservazione e riproduzione degli equilibri ambientali essenziali nella prospettiva dello sviluppo sostenibile;

     c) il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e la valorizzazione del paesaggio;

     d) la creazione di un'offerta di servizi e di strutture, anche telematiche, in rete e complementari a quelle urbane, per garantire alle popolazioni residenti adeguata redditività da lavoro e qualità della vita, nonché un agevole accesso ai servizi di ambito urbano;

     e) il raggiungimento di uno sviluppo rurale durevole e sostenibile fondato su un'equilibrata gestione delle risorse naturali, che garantisca il mantenimento dei caratteri della biodiversità;

     f) la diversificazione e l'integrazione delle attività economiche, sia per migliorare la pluralità delle componenti dello spazio rurale, che per contenere i rischi di crisi dovuti a produzioni monocolturali.

 

     Art. 20. (Aree di particolare interesse agricolo).

     1. Il PRG, parte strutturale, delimita le aree di particolare interesse agricolo con riferimento alla carta n. 17 escludendo quelle compromesse e quelle prive di particolare interesse. Nelle suddette aree sono consentiti l'attività agricola e gli interventi di cui all'art. 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni nonché gli interventi previsti dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, con le modalità ivi indicate.

     2. [Gli edifici da realizzare in applicazione dell'art. 8, comma 3, della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, debbono essere localizzati nei terreni siti al di fuori delle zone di cui al presente articolo] [32].

     3. Nelle aree di particolare interesse agricolo di cui al presente articolo è consentita la realizzazione di infrastrutture a rete o puntuali di rilevante interesse pubblico, qualora sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative, nonché la realizzazione di opere di sistemazione idraulica.

     4. Le aree di particolare interesse agricolo, recepite e disciplinate nel P.R.G., parte strutturale, non possono essere modificate nella loro individuazione e destinazione salvo per i casi di cui al comma 3. Sono comunque consentite variazioni della loro individuazione purché non venga ridotta la superficie complessiva delle aree così individuate nel P.R.G., parte strutturale.

     5. Nelle aree di particolare interesse agricolo di cui alla l.r. 27 dicembre 1983, n. 52, per le quali i Comuni non hanno adeguato gli strumenti urbanistici generali, sono consentiti solo gli interventi sugli edifici esistenti, previsti dalle lettere a), b), c), d) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e dall'art. 8, commi 7 e 9 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53.

 

     Art. 21. (Ambiti per la residenza e le attività produttive).

     1. Gli ambiti per la residenza costituiscono la struttura storica che qualifica e definisce i caratteri delle aree di cui al presente Capo.

     2. [Le attività produttive integrano gli ambiti per la residenza, attraverso la valorizzazione delle imprese, prioritariamente nei seguenti settori:

     a) l'esercizio delle tradizionali attività di coltivazione del suolo e di allevamento di animali, nonché la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di cui alla carta n. 18, e lo sfruttamento delle risorse naturali;

     b) le lavorazioni tipiche umbre con particolare riferimento all'artigianato artistico, al tessile, alle terre cotte e al mobile, nonché della piccola industria;

     c) la formazione e la costituzione delle professionalità dei mestieri e del marketing attinente;

     d) la rete dei servizi;

     e) la ricettività compatibile, con particolare riferimento a quella agrituristica di cui alla carta n. 19;

     f) l'attività di bonifica, recupero e manutenzione del territorio rurale] [33].

     3. L'insieme degli insediamenti attuali ed il loro sviluppo, sia per la residenza che per le attività produttive, previsti nel presente articolo, sono sottoposti alle normative di settore e a quelle di cui al successivo Capo III e al Titolo III della presente legge.

 

     Art. 22. (Attività zootecnica).

     1. Nella carta n. 20 sono rappresentati gli allevamenti ubicati sul territorio anche con riferimento ai centri e nuclei abitati, alla viabilità di interesse regionale, ai corpi idrici superficiali e agli acquiferi con accertata vulnerabilità, nonché, nella carta n. 21, le aree fertirrigate [34].

     2. La Giunta regionale in coerenza con il Piano regionale di risanamento delle acque promuove e qualifica l'attività zootecnica in considerazione dell'uso sostenibile del territorio ed in particolare:

     a) definisce, in relazione al tipo di allevamento, il carico di bestiame per ettaro rapportato alla quantità e qualità della superficie agricola utilizzata;

     b) disincentiva nuovi allevamenti nelle aree degli acquiferi con elevata vulnerabilità;

     c) sostiene la zootecnia estensiva nelle zone marginali anche per favorire il mantenimento di attività agricole a presidio e tutela dell'ambiente;

     d) sostiene l'attività zootecnica, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti, garantendone l'origine e/o la qualità.

     3. Il PTCP, anche sulla base delle carte n. 20 e 21, disciplina il controllo della compatibilità dell'esercizio e del potenziamento delle attività zootecniche in area rurale in rapporto alla vulnerabilità degli acquiferi ed alla sensibilità al rischio di inquinamento segnalando alla pianificazione comunale i casi critici.

     4. I Comuni nel PRG, parte strutturale, individuano alla scala 1:10.000 gli allevamenti esistenti ed i relativi impianti, nonché i perimetri fertirrigui autorizzati.

     5. La Regione, al fine di conseguire un riequilibrio tra capi di bestiame, superficie agricola utilizzata e sistema antropico, promuove, nelle zone corrispondenti ai bacini di cui al comma 3, interventi per un migliore rapporto ambientale e una diversificazione e/o diminuzione delle attività zootecniche. Gli interventi di cui sopra sono estesi anche alle concentrazioni di allevamenti ittiogenici.

     6. La realizzazione di nuovi impianti di allevamenti suinicoli, avicoli ed ittiogenici o l'ampliamento di quelli esistenti non assoggettati alle norme di cui alla legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, è sottoposta a valutazione di incidenza ambientale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. La Giunta regionale determina le dimensioni massime degli allevamenti esclusi dalle procedure del presente comma e quelli che per le loro dimensioni minimali sono sempre possibili anche in deroga a quanto previsto dal comma 3, nel rispetto di quanto previsto dal piano di risanamento delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319.

     7. Il pascolo vagante, cioè senza custodia idonea, può esercitarsi nei terreni gravati da uso civico nonché in quelli appartenenti al proprietario degli animali pascolanti in qualsiasi periodo dell'anno.

 

          Art. 22 bis. (Oliveti) [35]

1. Gli oliveti, oltre a qualificare le produzioni regionali di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a), rappresentano un elemento identitario del territorio umbro.

2. Il PPR, il PTCP ed il PRG, anche in attuazione di quanto previsto al comma 1, dettano norme che salvaguardano le aree di produzione, limitando le eventuali trasformazioni ai fini edilizi e infrastrutturali e prevedendo modalità e termini per l’eventuale obbligo di reimpianto.

3. I piani attuativi, i progetti edilizi, nonché quelli di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto del comma 2, possono prevedere anche l’espianto delle parti di oliveto strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento, indicando il reimpianto in sito diverso.

4. L’autorizzazione all’abbattimento degli olivi è concessa dal comune territorialmente competente nei seguenti casi:

a) qualora ne sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività, dovuta a cause non rimovibili;

b) alberi che per eccessiva fittezza dell’impianto rechino danni all’oliveto;

c) per l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità;

d) per la realizzazione di edifici in conformità alla vigente strumentazione urbanistico–edilizia.

5. L’autorizzazione di cui al comma 4, limitatamente alle lettere a) e b) è concessa previo parere dell’unione speciale di comuni di cui al Capo I del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell’Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative) [36].

 

          Art. 23. (Porte d'accesso).

     1. Le porte d'accesso costituiscono i punti nodali del sistema dei servizi informatici e telematici realizzato sia per le esigenze della popolazione residente, che per la conoscenza e la fruizione del patrimonio storico, architettonico e naturalistico, nonché di quello produttivo presente nelle parti di territorio di cui all'art. 18.

     2. La Giunta regionale, promuove e sostiene le iniziative degli enti locali volte a realizzare la rete di porte di accesso di cui al comma 1, con priorità per quelle indicate nella carta n. 14.

 

     Art. 24. (Azioni di sostegno).

     1. La Giunta regionale negli ambiti territoriali dello spazio rurale promuove i progetti, i programmi e gli studi, ivi compresi quelli previsti dagli articoli 13 e 46 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, al fine di favorire, da parte degli enti locali, l'individuazione fondiaria e la elaborazione della disciplina degli ambiti stessi, nonché le azioni finalizzate alla tutela e valorizzazione delle infrastrutture storiche del territorio e dei siti connessi.

     2. Le iniziative della Giunta regionale, di cui al comma 1, sono finalizzate all'utilizzo delle risorse comunitarie, nazionali e regionali, per i seguenti obiettivi:

     a) infrastrutturazione residenziale e produttiva qualificata e a minore impatto con il territorio;

     b) sostegno al recupero edilizio finalizzato alla qualità architettonica e tipologica con la contestuale riduzione del rischio sismico negli edifici, compreso l'eventuale utilizzo turistico-produttivo;

     c) accessibilità ai centri servizi anche attraverso la qualificazione e specializzazione del trasporto pubblico locale;

     d) sostegno alle produzioni agricole, con particolare riferimento a quelle ecocompatibili o biologiche;

     e) abbattimento delle fonti di inquinamento;

     f) incentivo alla formazione di personale qualificato.

     3. I piani di settore programmano gli interventi perseguendo anche le finalità del precedente comma 2 e gli obiettivi contenuti nel presente Capo.

 

     Art. 25. (Competenze degli enti locali).

     1. Il PTCP tutela l'immagine dell'Umbria ed i suoi singoli componenti, costituiti dai centri storici e dagli altri elementi paesaggistici di particolare valore estetico-culturale, anche in rapporto alla percezione degli stessi dalla viabilità di interesse regionale, provinciale e dalle strade statali, individuando i coni di visuale da preservare.

     2. I Comuni disciplinano lo spazio rurale nel PRG, parte strutturale, in conformità alla presente legge ed al PTCP, definendo in particolare:

     a) la inedificabilità di crinali e delle sommità di rilievi in base alla loro percepibilità dalla viabilità di interesse regionale e provinciale, nonché dalle ferrovie al fine di garantire la visione di un orizzonte sempre naturale;

     b) l'ampliamento, con modalità di complementarietà, del sistema di tutela e valorizzazione territoriale e ambientale [37];

     c) le reti per la mobilità, l'energia e le telecomunicazioni.

     3. La facoltà di realizzare porte di accesso, anche come elemento di valorizzazione dell'impresa, può essere esercitata da soggetti privati. A tali ulteriori porte è consentito il collegamento in rete con il sistema complessivo.

 

CAPO III

AMBITI URBANI E PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

 

     Art. 26. (Definizione).

     1. Gli ambiti urbani e quelli per insediamenti produttivi indicati nella carta n. 22 sono caratterizzati da una concentrazione di edificato residenziale e produttivo, nonché dai servizi ad essi connessi e funzionali anche allo spazio rurale.

     2. In questi ambiti sono ricompresi i centri abitati che costituiscono la maggiore infrastrutturazione del territorio dell'Umbria, in quanto articolazione del sistema insediativo della regione.

     3. Negli ambiti di cui al comma 1 sono localizzati i grandi insediamenti produttivi, direzionali e turistici [38].

     4. Gli ambiti urbani e per gli insediamenti produttivi sono così differenziati:

     a) ambiti urbani a dominante costruita;

     b) ambiti periurbani a bassa densità, prevalentemente articolati lungo le vie di comunicazione.

 

     Art. 27. (Politiche per gli ambiti urbani e per gli insediamenti produttivi).

     1. Gli ambiti di cui agli articoli 21 e 26, nonché tutte le zone classificate "A", di cui all'articolo 29, sono oggetto delle politiche di risanamento urbano ed edilizio, nonché di valorizzazione e sviluppo, promosse dalla Giunta regionale che a tal fine negli atti di programmazione settoriale, destina con priorità le necessarie risorse finanziarie [39].

     2. La Giunta regionale negli ambiti di cui al comma precedente sostiene e promuove:

     a) la riqualificazione dei centri storici anche con la contestuale riduzione del rischio sismico per il patrimonio edilizio esistente;

     b) lo sviluppo urbano adeguato al contesto ambientale e storico, nonché alle effettive necessità abitative e produttive;

     c) la qualificazione del sistema dei servizi e delle infrastrutture necessarie anche per la diffusione dell'uso delle tecnologie informatiche, telematiche e satellitari;

     d) la realizzazione dei sistemi di mobilità e del trasporto pubblico locale, volti alla riduzione della congestione da traffico, l'uso di mezzi non inquinanti e gli interventi tesi a migliorare i livelli di mobilità di persone e merci;

     e) la riduzione dei livelli di inquinamento acustico e da immissioni nell'atmosfera, nonché l'adeguamento degli scarichi dei reflui, ai limiti prescritti dalla vigente legislazione nazionale e regionale;

     f) la definizione di un sistema di aree verdi attrezzate e di servizi da collegare con sedi viarie del tipo indicato nell'art. 5, comma 1, lett. h) ed i), della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46;

     g) la valorizzazione di parchi urbani territoriali attraverso interventi di forestazione urbana;

     h) il recupero delle aree industriali dismesse e la valorizzazione di quelle costituenti il patrimonio di archeologia industriale, anche ai fini di quanto previsto dalla legge regionale 21 ottobre 1997 n. 31, art. 16, comma 3;

     i) l'individuazione di tipologie e tecniche costruttive innovative per consentire una ottimizzazione dell'uso dei manufatti, un loro migliore inserimento ambientale e favorire il recupero delle aree dismesse;

     l) il raggiungimento nelle strutture e negli spazi pubblici o aperti al pubblico di livelli di sicurezza adeguati ai bisogni delle diverse fasce di età e dei disabili temporanei o definitivi, mediante l'inserimento nell'ambiente di elementi infrastrutturali o di arredo urbano privi di ogni pericolosità.

     3. [40].

     4. Ai fini di salvaguardare l'attuale configurazione dell'assetto degli ambiti destinati alla residenza, previsti dagli articoli 21 e 26, nonché di favorire la tutela del territorio ed il recupero del patrimonio edilizio esistente, i Comuni nei PRG possono prevedere incrementi del 10 per cento delle previsioni edificatorie, salvo la necessità di ulteriori contenimenti al fine del necessario riequilibrio, sulla base dell'andamento demografico dell'ultimo decennio o di particolari documentate possibilità di sviluppo economico.

     5. La Regione nell'ambito degli obiettivi di cui al presente articolo e al fine di limitare l'espansione edilizia riserva, nell'ambito dei programmi di settore, adeguate risorse finanziarie per il loro raggiungimento, con particolare riferimento al recupero urbano ed edilizio, con la contestuale riduzione del rischio sismico negli edifici, nonché alla riduzione delle fonti di inquinamento.

     6. Le zone del PRG sulle quali sono formulate nuove previsioni residenziali o l'ampliamento di quelle esistenti non possono essere localizzate in avvicinamento agli impianti zootecnici di cui al comma 6 dell'art. 22, indicati nella carta n. 20, o alle industrie insalubri, determinando distanze inferiori a metri lineari 800.

 

     Art. 28. (Insediamenti industriali e artigianali).

     1. La Giunta regionale, per favorire la realizzazione di insediamenti produttivi, promuove, attraverso azioni finalizzate, i seguenti obiettivi:

     a) la realizzazione di nuove aree industriali, ecologicamente attrezzate, nonché delle relative infrastrutture anche informatiche e telematiche;

     b) la riqualificazione delle aree industriali dismesse ed il completamento di quelle esistenti, attraverso il miglioramento delle infrastrutture, comprese quelle di carattere ambientale ed igienico- sanitario, della viabilità e del trasporto delle merci;

     c) la definizione dei criteri per la realizzazione e riqualificazione delle aree destinate ad impianti produttivi a rischio di incidente rilevante.

     2. Le varianti agli strumenti urbanistici generali, approvati ai sensi della normativa previgente alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, finalizzate alla individuazione di aree produttive di tipo industriale e artigianale, in attuazione di specifici strumenti di programmazione negoziata di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché in applicazione dell'art. 25, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, sono approvate con le procedure di cui all'art. 30 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 e i tempi ivi stabiliti sono ridotti alla metà e non si applica la limitazione dell'incremento della capacità edificatoria prevista dal comma 3, lettera d) dell'art. 30 della stessa legge. Tali disposizioni si applicano anche per gli interventi in materia di infrastrutture viarie ed insediamenti produttivi strategici di cui alle leggi 21 dicembre 2001, n. 443 e 1° agosto 2002, n. 166. [41]

     3. Le varianti di cui al comma 2 che interessano le aree di particolare interesse agricolo sono consentite previa valutazione della qualità ambientale e produttiva delle zone interessate.

 

     Art. 29. (Insediamenti di valore storico culturale).

     1. Nelle carte n. 23, 24, 25, 26 e 27 sono indicati [42]:

     a) i siti di maggiore rilevanza espressivi della storia degli insediamenti umani in Umbria;

     b) la rete della infrastrutturazione storica del territorio;

     c) le aree già vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della legge 8 agosto 1985, n. 431, zone archeologiche.

     2. Al fine di salvaguardarne l’integrità ambientale come bene unitario, ai siti delle abbazie benedettine indicate nella carta n. 28 è riconosciuto valore estetico culturale e pregio ambientale [43].

     3. Le aree corrispondenti al percorso dell’antica Via Flaminia e delle relative diramazioni, indicate nella carta n. 28, sono riconosciute quali zone di interesse archeologico. La Giunta regionale per favorire la valorizzazione archeologica dell'Antica via Flaminia e delle relative diramazioni promuove studi finalizzati alla precisa individuazione dei tracciati e riserva, nell'ambito dei programmi di settore, adeguate risorse finanziarie alla loro qualificazione [44].

     4. I Comuni per le zone di tipo "A" di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, individuate negli strumenti urbanistici generali definiscono le normative tecniche e di settore per garantire la valorizzazione, la tutela e la riqualificazione degli aspetti storici, architettonici ed artistici presenti. Fino alla approvazione del P.R.G. ai sensi della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, gli interventi edilizi nelle zone "A", così come individuate negli strumenti urbanistici generali alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale sono autorizzati previo parere della Commissione edilizia come integrata ai sensi dell'art. 39, comma 2 della legge regionale 31/1997.

     5. Negli interventi di recupero edilizio, all'interno degli insediamenti di cui al presente articolo, deve essere conservata l'originaria immagine storica degli edifici e il loro principale impianto tipologico strutturale.

 

     Art. 30. (Compiti degli enti locali).

     1. Il PTCP, per gli ambiti di cui al presente Capo, detta criteri per garantirne la tutela e favorirne la riqualificazione.

     2. Il PTCP detta la metodologia e coordina la individuazione delle aree per le attrezzature e per gli insediamenti di interesse intercomunale, stabilendo anche concreti riferimenti territoriali, nonché definisce, previa intesa istituzionale con i Comuni interessati, le aree destinate ad attrezzature e servizi di rilievo provinciale.

     3. La Provincia, per le aree intercomunali di sviluppo degli insediamenti abitativi e produttivi, di cui al precedente comma, stabilisce, nei limiti fissati dalla Regione, le differenze massime dei valori del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria da applicare da parte dei Comuni.

     4. La Provincia in sede di Conferenza istituzionale di cui all'art. 9 comma 2, della legge regionale n. 31/97, verifica le altezze massime degli edifici previste nel PRG, destinati alla residenza con riferimento a quelli già esistenti in modo da non compromettere le immagini dell'Umbria.

     5. I Comuni individuano e disciplinano le macroaree e gli ambiti urbani e periurbani di interesse comunale di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, acquisendo come direttive di riferimento quanto previsto al comma 2 dell'articolo 27 e, in particolare, sulla base dei seguenti ulteriori criteri:

     a) razionalizzazione e recupero delle aree e dei volumi edilizi esistenti adeguando la dotazione di infrastrutture e di servizi;

     b) accessibilità dal sistema viario di interesse regionale e provinciale attraverso una viabilità comunale di raccordo che eviti la congestione del traffico;

     c) contiguità ad ambiti già previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ed in corso di attuazione;

     d) presenza di impianti di trattamento dei reflui e di smaltimento dei rifiuti, nonché di un adeguato approvvigionamento idrico ed energetico;

     e) non utilizzazione delle aree in presenza di un rischio idraulico di esondazione e di frana;

     f) non compromissione degli elementi ambientali di cui ai commi 1 e 2 lett. a), dell'art. 25, nella definizione della parte operativa del PRG e dei relativi piani attuativi;

     g) previsione di insediamenti produttivi in coerenza con le indicazioni delle carte n. 29, 30, 31 e 32.

     6. Nelle zone produttive "D", di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, i Comuni nel P.R.G., parte strutturale, possono individuare, anche per ambiti, le destinazioni d'uso compatibili direzionali, commerciali e per servizi, sia pubblici che privati, indicando le percentuali massime della volumetria o superficie utile/coperta consentita nelle rispettive aree o comparti.

     7. Nelle aree o comparti inseriti nelle zone "D" i Comuni possono prevedere la realizzazione di centri servizi per attività logistiche del trasporto delle merci nonché di parcheggi attrezzati per la sosta dei mezzi pesanti e la loro manutenzione, in rapporto alle dimensioni e qualità degli insediamenti previsti.

     8. Il PRG, parte strutturale, disciplina gli insediamenti di cui all'articolo 29 ai fini della loro tutela e valorizzazione [45].

 

CAPO IV

SISTEMI INFRASTRUTTURALI

 

     Art. 31. (Articolazione delle infrastrutture).

     1. Nelle carte n. 33 e 34 sono rappresentate [46]:

     a) la rete delle infrastrutture lineari, ferroviarie e stradali, d'interesse regionale nonché quelle energetiche e per le telecomunicazioni;

     b) la rete delle infrastrutture puntuali e dei principali nodi di interconnessione e scambio, passeggeri e merci, ivi compresi gli attracchi lacuali.

     2. Gli studi sulla domanda di mobilità di persone, merci ed informazioni, nonché le ipotesi programmatiche e progettuali di sviluppo delle reti di cui al comma 1 e le loro connessioni con il sistema interregionale ed europeo sono rappresentati nelle carte n. 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42.

 

     Art. 32. (Rete stradale di interesse regionale).

     1. La rete stradale d'interesse regionale è classificata nella carta n. 33 nel modo seguente:

     a) VIABILITA' DI LIVELLO AUTOSTRADALE; costituita dai collegamenti che assicurano l'accessibilità ai capoluoghi di rilievo nazionale, anche attraverso terminali in ambito urbano, assumendo, in tal caso, la caratteristica di autostrada urbana;

     b) VIABILITA' PRIMARIA; costituita dalla rete stradale che assicura le relazioni primarie e veloci tra i maggiori centri della regione, nonché i principali collegamenti interregionali svolgendo, all'interno degli insediamenti urbani, la funzione di itinerari passanti di livello superiore, assumendo, in tal caso, le caratteristiche di strada urbana di scorrimento;

     c) VIABILITA' SECONDARIA; è costituita dalla rete dei collegamenti interregionali secondari, nonché dalle connessioni con la viabilità primaria o fra archi della medesima; essa assicura altresì le relazioni di area urbana all'esterno degli insediamenti e, nell'urbano, le relazioni interquartiere.

     2. Le strade statali non incluse nella rete di cui al precedente comma costituiscono una importante infrastruttura per il territorio regionale e assolvono a funzioni di collegamento su direttrici non principali o già servite dalla rete di interesse regionale.

     3. L'aggiornamento della classificazione di cui al comma 1 è effettuato secondo le disposizioni dell'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46 ed è immediatamente efficace.

     4. Gli aggiornamenti di cui al comma 3 sono trasmessi agli Enti locali interessati.

     5. La Giunta regionale adegua, secondo le previsioni della presente legge e dell'allegata cartografia, la classificazione delle strade procedendo alla modifica delle precedenti deliberazioni.

 

     Art. 33. (Rete stradale di interesse provinciale e comunale).

     1. Il PTCP definisce la rete stradale di interesse provinciale al fine di assicurare la continuità territoriale e la complementarietà con quella di interesse regionale, garantendo altresì:

     a) il collegamento alla rete di interesse regionale dei centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti e di ogni capoluogo di Comune;

     b) il collegamento con la rete di interesse regionale dei servizi di rilevanza provinciale.

     2. Il PRG parte strutturale definisce la rete di interesse comunale assicurando la continuità territoriale con la rete stradale di interesse regionale e provinciale.

 

     Art. 34. (Norme di tutela della rete stradale).

     1. Ai fini della salvaguardia e tutela della rete stradale di interesse regionale esistente e di progetto indicata all’articolo 32, ivi comprese le pertinenze di esercizio e di servizio, si applicano le norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, integrato dal regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e loro successive modificazioni ed integrazioni, secondo le seguenti articolazioni [47]:

     a) per la viabilità di livello autostradale si applicano le norme previste per le strade di tipo "A";

     b) per la viabilità primaria si applicano le norme previste per le strade di tipo "B" e, all'interno dei centri abitati, di tipo "D";

     c) per la viabilità secondaria si applicano le norme previste per le strade di tipo "C".

     1 bis. Sono vietate nuove previsioni urbanistiche aventi carattere edificatorio, a distanza inferiore a metri lineari duecento dall’asse stradale della viabilità di interesse regionale di livello autostradale e primario aperta al traffico dopo il 1° gennaio 1997 o individuata come di progetto nella carta n. 33 della presente legge, o ridefinita sulla base dei progetti approvati [48].

     1 ter. Negli ambiti territoriali di cui al comma 1 bis, sono comunque consentite nuove previsioni urbanistiche ai fini dell’applicazione dell’articolo 28 della presente legge, dell’attuazione della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13, dell’attuazione delle leggi 21 dicembre 2001, n. 443 e 1 agosto 2002, n. 166 in materia di infrastrutture viarie ed insediamenti produttivi strategici, della ristrutturazione edilizia ed urbanistica e trasformazione di edifici esistenti, nonché dell’ampliamento dei nuclei e centri abitati purché non in avvicinamento alla sede stradale [49].

     1 quater. I Comuni nel PRG, parte strutturale, possono ridurre la distanza di cui al comma 1bis per nuove previsioni urbanistiche, da localizzare comunque senza interessare le fasce di rispetto prescritte dal codice della strada al di fuori dei centri abitati e degli insediamenti. La Provincia, in sede di conferenza istituzionale, di cui all’articolo 9 della l.r. 31/1997, per l’approvazione del PRG, effettua apposita valutazione della previsione comunale sulla base di specifiche considerazioni degli aspetti naturalistici-ambientali-paesaggistici, nonché delle caratteristiche morfologiche e della qualità agronomica delle aree interessate e semprechè gli interventi non impediscano visuali panoramiche o creino pregiudizio ad elementi paesaggistici di pregio qualificanti il territorio. La Provincia valuta altresì il rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico e di immissione nell’atmosfera [50].

     2. L'accessibilità agli ospedali dell'emergenza dalla viabilità primaria è assicurata con corsie preferenziali per i mezzi di soccorso. Gli ospedali di Perugia e Terni sono collegati alla stessa viabilità con strade urbane di scorrimento.

     3. Il PTCP e il PRG definiscono rispettivamente le norme di tutela e salvaguardia della viabilità di interesse provinciale e comunale.

     4. Nelle fasce di rispetto di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché in quelle di rispetto della viabilità statale e provinciale di cui all'articolo 32 comma 2 e all'art. 33, sono consentiti sui fabbricati esistenti, gli interventi di cui all'art. 65.

 

     Art. 35. (Tracciati ferroviari).

     1. La rete ferroviaria, indicata nella carta n. 33, costituisce l'infrastruttura di trasporto fondamentale per assicurare una mobilità sostenibile di persone e merci nel territorio regionale, nella forma più rispettosa delle qualità ambientali dell'Umbria.

     2. La Giunta regionale ne promuove la velarizzazione, la messa in sicurezza, il collegamento con l'alta velocità e con la rete ferroviaria transeuropea, nonché l'integrazione con le altre strutture di trasporto in sede fissa e con l'aeroporto regionale.

     3. Ai fini della salvaguardia e tutela dei tracciati ferroviari da velocizzare e di quelli con previsione di raddoppio, indicati nella carta n. 33, è vietata ogni nuova edificazione a distanza inferiore a metri 60 dall'asse ferroviario, ridotti a metri 30 nei centri abitati e nelle zone previste come edificabili dagli strumenti urbanistici generali vigenti, ove è applicabile la deroga prevista dall'art. 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

     4. Sui fabbricati esistenti nelle fasce di cui al precedente comma, sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 65.

 

     Art. 36. (Basi logistiche merci). [51]

     [1. Il PUT indica nelle carte n. 33 e n. 41 la rete delle basi logistiche per il trasporto merci, poste a servizio dei bacini produttivi umbri.

     2. Il PRG, parte strutturale, individua in termini fondiari l'area della eventuale base logistica merci, in conformità al Piano regionale dei trasporti.]

 

     Art. 37. (Rete escursionistica di interesse interregionale e regionale). [52]

     [1. Il PUT nella carta n. 42 indica la rete escursionistica di interesse interregionale e regionale, come definita all'articolo 3 della legge regionale 2 giugno 1992, n. 9, alla quale si collega quella complementare, anche per gli obiettivi indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera g), della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46.]

 

     Art. 38. (Infrastrutture per la telematica). [53]

     [1. Il PUT nelle carte n. 34, 39 e 40, sulla base dello studio integrato delle infrastrutture a rete esistenti e della domanda, indica, per la pianificazione delle future reti tecnologiche, le dorsali telematiche, quali corridoi preferenziali di utilizzo e canali privilegiati di investimento.

     2. La Giunta regionale, promuove iniziative per lo sviluppo delle reti telematiche e satellitari.

     3. Il PUT nella cartografia indica le Insulae digitali strategiche di primo e di secondo livello che rappresentano le aree per lo sviluppo di servizi telematici per funzioni molteplici.

     4. La Giunta regionale, per la predisposizione dei progetti di interesse regionale, indica la perimetrazione degli ambiti interessati e propone lo sviluppo di applicazioni settoriali sulla base della domanda integrata, pubblica e privata, del mercato, con le modalità di cui al precedente articolo 6, comma 1 e all'articolo 11 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28.]

 

     Art. 39. (Aeroporto regionale dell'Umbria).

     1. La Regione assume come impegno programmatico fondamentale il funzionamento e il potenziamento dell'aeroporto regionale dell'Umbria, secondo le indicazioni della carta n. 43, quale struttura indispensabile al proprio sviluppo e strumento irrinunciabile di accessibilità a basso impatto territoriale.

     2. Il piano particolareggiato dell'aeroporto regionale di cui alla legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52, definisce le servitù e i vincoli gravanti sulle aree contigue al fine di garantire l'agibilità e la sicurezza dello stesso.

     3. Nell'area del sedime aeroportuale è consentita la realizzazione di opere, impianti e servizi necessari per l'adeguamento, lo sviluppo ed il funzionamento della struttura aeroportuale, nonché per la sua promozione.

     4. Nelle aree limitrofe a quelle del sedime aeroportuale, la Giunta regionale può promuovere insediamenti di imprese specializzate nel settore aeronautico.

     5. [La Giunta regionale, per le necessità di ampliamento o di adeguamento agli standards di sicurezza e di compatibilità ambientale dell'aeroporto, nonché per quanto previsto al comma 4, procede ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della presente legge e dell'articolo 11 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28] [54].

 

     Art. 40. (Compiti degli enti locali). [55]

     [1. Le Province e i Comuni recepiscono, nei propri strumenti di pianificazione e nei piani del traffico, la rete delle infrastrutture lineari e puntuali di cui al presente Capo e quelle di progetto, indicate nella carta n. 33.]

 

     Art. 41. (Aviosuperfici).

     1. La Provincia, attraverso il PTCP, può individuare e promuovere, d'intesa con i Comuni interessati, le aviosuperfici di interesse locale idonee al trasporto di passeggeri e allo sviluppo turistico, le quali assolvono anche a dotazioni territoriali e funzionali di cui all’articolo 10, comma 1, lettere f) e g) del regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7 [56].

     2. I comuni perimetrano, anche in attuazione del comma 1, nel rispetto delle normative di settore, le aree per le aviosuperfici nella parte strutturale del PRG, anche con apposita variante ai sensi dell’articolo 18, comma 3 della l.r. 11/2005, prevedendo le relative strutture pertinenziali di servizio, nonché definendo le servitù e i vincoli gravanti sulle aree circostanti, al fine di garantire la sicurezza e ridurre l’inquinamento acustico. Le previsioni del PRG che interessano le aree agricole anche di particolare interesse agricolo, sono consentite previa valutazione della qualità ambientale e produttiva delle zone interessate, a condizione che, al momento della cessazione dell’attività, le relative aree siano riambientate mediante la rimozione di manufatti e attrezzature [57].

     3. L'attuazione di quanto indicato al comma 2 può avvenire su iniziativa sia pubblica che privata.

     3-bis. Le dotazioni territoriali per parcheggi al servizio dell’aviosuperficie sono dimensionate in rapporto all’effettiva necessità [58].

 

     Art. 42. (Campi di volo ed elisuperfici) [59]

1. I campi di volo e le elisuperfici per l’approdo e la partenza di velivoli ultraleggeri ed elicotteri, i quali assolvono anche a dotazioni territoriali e funzionali di cui all’articolo 10, comma 1, lettere f) e g) del r.r. 7/2010, sono consentiti negli ambiti di cui agli articoli 18 e 26, nel rispetto delle norme di sicurezza e di contenimento dell’inquinamento acustico ed ambientale, con strutture non stabilmente infisse al suolo, comunque di facile smontaggio o rimozione e purché non comportino alcuna trasformazione del terreno o cambio di destinazione d’uso permanente, a condizione che, al momento della cessazione dell’attività, le relative aree siano riambientate mediante la rimozione di manufatti e attrezzature.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti a permesso a costruire e, qualora sia necessaria la realizzazione di strutture pertinenziali di servizio diverse da quelle di cui allo stesso comma 1, e sia necessario definire le servitù e i vincoli gravanti sulle aree circostanti, si applica quanto previsto all’articolo 41, commi 2 e 3.

 

     Art. 43. (Nuovi elettrodotti). [60]

 

     Art. 44. (Manutenzione elettrodotti esistenti). [61]

 

CAPO V

RISCHIO TERRITORIALE ED AMBIENTALE

 

     Art. 45. (Finalità).

     1. Ai fini dell'acquisizione degli elementi di conoscenza la Regione, attraverso il PUT e i singoli piani di settore, rileva i territori maggiormente esposti a pericolo geologico, idrogeologico, sismico, nonché le aree ove sono presenti risorse idriche superficiali e sotterranee di valore strategico, soggette a degrado e ad inquinamento. La Regione rileva anche i rischi ambientali derivanti dalla emissione di onde elettromagnetiche, da immissioni nell'atmosfera e dal rumore.

     2. La Regione promuove le azioni necessarie alla mitigazione del rischio territoriale, al risanamento delle singole componenti dell'ecosistema, compromesse dall'attività dell'uomo e dagli eventi naturali, con metodologie rispettose del contesto in cui sono inserite, delle specificità archeologiche, architettoniche e storico-tipologiche, in modo da non alterare le immagini dell'Umbria.

 

     Art. 46. (Individuazioni delle parti di territorio esposte a pericolo geologico ed idrogeologico).

     1. Nella carta n. 44 sono rappresentati i siti dei movimenti franosi e quelli storicamente colpiti da dissesto ed inondazioni [62].

     2. Il PTCP, definisce e disciplina i siti di cui al comma 1, stabilendo altresì quelli per i quali sono necessari ulteriori studi ed indagini sia ai fini di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera h) della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, che di quanto disposto dall'Autorità di bacino ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché delle disposizioni della legge 3 agosto 1998, n. 267.

     3. I PRG, nella parte strutturale, recepiscono in termini fondiari i siti come disciplinati ai commi 1 e 2, previa elaborazione di specifici studi geologici ed idraulici di approfondimento con riferimento a tutto il territorio comunale.

     4. La Giunta regionale, ai fini della prevenzione elabora specifiche direttive ed indirizzi, predispone la banca dati riguardante l'incidenza dei fenomeni franosi sull'assetto del territorio regionale e la carta della propensione dei terreni al dissesto, nonché promuove studi ed interventi finalizzati alla riduzione del rischio geologico ed idrogeologico.

     5. Gli interventi della Giunta regionale anche su proposta degli enti locali competenti, e dei Consorzi di bonifica, sono tesi a favorire, nelle zone colpite da dissesto o da bonificare:

     a) il contenimento dei processi erosivi dei suoli;

     b) il riordino idraulico-forestale dei bacini idrografici;

     c) l'incentivazione degli interventi di rimboschimento con specie autoctone;

     d) l'utilizzo razionale dei pascoli con carichi commisurati alle capacità produttive degli stessi;

     e) la ripresa di attività agricole sui terreni collinari, altocollinari e pedemontani condizionandole all'utilizzo di tecniche colturali compatibili con la stabilità dei suoli;

     f) le sistemazioni morfologiche dei terreni in pendio anche attraverso azioni di consolidamento e stabilizzazione delle scarpate, prioritariamente ed ove possibile secondo criteri di ingegneria naturalistica, nonché il reinserimento di filari di piante e realizzazione di scoline a giropoggio;

     g) le azioni tendenti alla regimazione idraulica delle acque attraverso il riordino della rete scolante e la realizzazione di opere di drenaggio per la raccolta e l'allontanamento delle acque di superficie e vadose;

     h) la sistemazione delle sponde fluviali prioritariamente secondo tecniche di ingegneria naturalistica;

     i) il recupero di ambiti estrattivi dismessi anche al fine di realizzare zone umide, aree lacustri e boscate nonché spazi attrezzati per la migliore fruizione dell'ambiente.

 

     Art. 47. (Criteri per la tutela e l'uso del territorio regionale soggetto ad inquinamento e per il risanamento dei corpi idrici).

     1. Nella carta n. 45 sono rappresentati gli ambiti con acquiferi di rilevante interesse regionale in cui sono ricompresi quelli a vulnerabilità accertata e i punti di approvvigionamento idropotabile. La Giunta regionale provvede all'aggiornamento della cartografia medesima secondo quanto disposto dal D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e tenendo conto del Piano regionale di risanamento delle acque [63].

     2. Il PTCP, tenuto conto della vigente normativa e della pianificazione regionale, definisce e disciplina gli ambiti di cui al comma 1.

     3. I Comuni nel PRG, parte strutturale, recepiscono gli ambiti di cui al comma 1, così come definiti e disciplinati dal PTCP.

     4. Fino al recepimento nel P.T.C.P. dei contenuti e delle indicazioni del Piano regionale di risanamento delle acque, nelle aree con acquiferi a vulnerabilità estremamente elevata ed elevata, indicate nella carta n. 45, a distanza inferiore a metri lineari 100, calcolata con i criteri dell'articolo 48, comma 2, dai laghi, fiumi e torrenti compresi nella carta n. 47, nonché a distanza inferiore a metri lineari 300 dal lago Trasimeno, non possono essere concesse nuove autorizzazioni allo smaltimento sul suolo dei rifiuti degli allevamenti di animali né degli scarichi degli insediamenti civili. Le Province censiscono gli scarichi esistenti e autorizzati, al fine di destinare da parte della Regione e degli enti locali le risorse necessarie al loro adeguamento.

     5. Nelle aree di cui al comma 4, è altresì vietata la realizzazione di bacini di accumulo idrico che prevedano interventi di escavazione del suolo tali da intercettare la falda sottostante.

 

     Art. 48. (Fasce di rispetto dei corsi d'acqua e dei laghi).

     1. All'esterno dei centri abitati, a distanza inferiore a metri lineari 100 dalle rive dei laghi e dalle sponde dei corsi d'acqua, indicati nelle carte n. 46 e n. 47, è consentita l'attività agricola nel rispetto morfologico, idrogeologico, biochimico, strutturale e naturalistico del suolo.

     2. Le distanze sono calcolate dal confine demaniale o almeno a partire dal piede degli argini e loro accessori e, in assenza di arginatura, dal ciglio superiore della sponda mentre, per i laghi, dalla linea corrispondente alla quota del massimo invaso regolato.

     3. I Comuni nel P.R.G., parte strutturale, sulla base di specifiche indagini di valutazione del rischio idraulico e tenuto conto della tutela degli aspetti naturalistico-ambientali, nonché delle caratteristiche morfologiche delle aree interessate, possono ridurre la distanza minima di cui al comma 1 per nuove previsioni urbanistiche.

     4. La Regione, le Province, i Comuni e le unioni speciali di comuni promuovono la confinazione delle aree di cui al primo comma. Gli stessi enti sostengono, anche con incentivi finanziari, le imprese agricole confinanti per la ricostituzione, nelle fasce di rispetto di cui sopra, della vegetazione ripariale, nonché della realizzazione di apposite piantumazioni produttive e dei sentieri e/o delle piste di cui all'art. 13, comma 3, della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46. In tali aree il taglio della vegetazione ripariale è limitato ai casi di comprovata necessità di difesa idraulica, da realizzare prioritariamente con interventi di ingegneria naturalistica [64].

     5. Nelle fasce di rispetto di cui al presente articolo sono consentiti:

     a) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, lettere a), b), c) e d) e quelli previsti dall'art. 8, commi 7 e 9, della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, come sostituito dall'art. 34 della legge regionale n. 31/97;

     b) gli interventi necessari alla realizzazione o adeguamento di impianti idroelettrici per la produzione di energia, quelli necessari alla regimazione dei corpi idrici, nonché quelli volti all'utilizzo ed alla valorizzazione delle risorse idriche naturali;

     c) gli interventi per la valorizzazione ambientale, compresi quelli per la nautica da diporto, realizzati con metodologie di basso impatto, nonché quelli per la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse pubblico, quando il proponente dimostri la impossibilità di soluzioni alternative. Sono altresì consentite le opere di sistemazione idraulica;

     d) gli interventi diretti alla realizzazione di impianti legati all'attività della pesca, anche sportiva e all'itticoltura;

     e) la realizzazione di attrezzature sportive e ricreative all'aperto nonché la sistemazione di aree di pertinenza di edifici;

     f) gli interventi previsti dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, con le modalità ivi indicate.

 

     Art. 49. (Interventi di manutenzione e sistemazione idraulica dei corsi d'acqua). [65]

     [1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta, sentite le Comunità montane e i Consorzi di bonifica, specifici atti di indirizzo per gli interventi di manutenzione e sistemazione idraulica dei corsi d'acqua, secondo criteri di ingegneria finalizzata ad obiettivi di salvaguardia naturalistica.]

 

     Art. 50. (Criteri per la tutela e l'uso del territorio esposto a rischio sismico).

     1. Con riferimento alle carte numero 48, 49 e 50, ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attesa che si proceda alla riclassificazione sismica ai sensi del punto a) del comma 2 dell’articolo 94 del D.L. 31 marzo 1998, n. 112, sono definiti per il territorio regionale i seguenti livelli di approfondimento degli studi di microzonazione sismica:

a) livello 1;

b) livello 2 [66].

     2. I Comuni i cui territori sono sottoposti agli studi di livello 1, di cui al punto a) del comma 1, eseguono, ai soli fini della zonizzazione urbanistica, studi di microzonazione sismica a supporto degli strumenti urbanistici generali corredati da indagini specifiche finalizzate a valutare la compatibilità delle destinazioni d'uso residenziali del tipo A, B, C, produttive del tipo D e a servizi generali del tipo F, di cui al D.M. 2 aprile 1968, con gli effetti sismici locali e studi di microzonazione sismica di dettaglio per i piani attuativi, sulla base di appositi criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

     3. I Comuni i cui territori sono sottoposti agli studi di livello 2, di cui al punto b) del comma 1, eseguono, ai soli fini della zonizzazione urbanistica, studi di microzonazione sismica a supporto degli strumenti urbanistici generali corredati da indagini specifiche sulle aree destinate ad ospitare opere di interesse pubblico o di importanza strategica, sulla base di appositi criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

 

     Art. 51. (Organizzazione territoriale della protezione civile e criteri per la vulnerabilità dei sistemi urbani).

     1. La Giunta regionale, anche sulla base delle conoscenze di cui alla carta n. 51 e delle risultanze delle attività previste all'art. 20 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, predispone il programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi di cui alla lett. a), comma 1, dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, anche in applicazione della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché definisce norme urbanistiche ed edilizie da osservare nella edificazione di nuove espansioni urbane e negli interventi sugli edifici esistenti, al fine della prevenzione o della riduzione dei rischi. Il Piano regionale di previsione e prevenzione individua i centri periferici di protezione civile, distribuiti nel territorio in maniera strategica con riferimento ai rischi, oltre al previsto Centro regionale di protezione civile di Foligno con l'annesso aeroporto.

     2. Le Province, sulla base degli indirizzi del Piano regionale e per quanto di competenza, partecipano alla realizzazione della organizzazione territoriale della Protezione Civile. Il PTCP e il PRG recepiscono i contenuti del Piano di cui al comma 1, disciplinandone rispettivamente le ricadute territoriali e quelle urbanistiche.

     3. I Comuni predispongono i piani comunali e/o intercomunali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali. A tali fini il PRG, parte strutturale, in coerenza con la presente legge e conformemente al PTCP, specifica l'organizzazione territoriale della protezione civile, nonché [67]:

     a) precisa le tipologie di rischio presenti sul territorio comunale, redigendo apposite mappe di rischio a scala comunale;

     b) individua le aree attrezzate e le infrastrutture destinate alla sicurezza e al soccorso della popolazione in caso di calamità verificandone la compatibilità geologica ed idrogeologica e la logistica delle vie di accesso;

     c) individua gli edifici aventi valore strategico ai fini dell'articolazione dei soccorsi;

     d) individua le aree di emergenza sulla base dei rischi e della densità demografica, anche ai fini delle previsioni di cui all'art. 2 lettera e) della legge 31 marzo 1998, n. 61.

 

     Art. 52. (Inquinamento elettromagnetico e luminoso).

     1. [68].

     2. Sul territorio regionale è vietata l'installazione di fonti luminose ad alta capacità dirette esclusivamente verso l'alto finalizzate alla sola localizzazione del punto di emissione. Quelle esistenti sono disinstallate secondo modalità e termini previsti dalla Giunta regionale.

 

     Art. 53. (Inquinamento da immissioni nell'atmosfera). [69]

     [1. La Regione, negli atti di programmazione assume come riferimento le risoluzioni adottate nelle conferenze mondiali per la riduzione dell'inquinamento da idrocarburi, indicando gli specifici strumenti e le necessarie modalità di attuazione e di verifica, per la riduzione delle immissioni inquinanti nell'atmosfera.

     2. La Giunta regionale, ai fini della tutela dall'inquinamento atmosferico e per il miglioramento della qualità dell'aria, fino all'attuazione del piano di risanamento di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 4 e del D.M. 20 maggio 1991, individua:

     a) zone di particolare protezione dell'ambiente per le quali fissa parametri di qualità dell'aria coincidenti o inferiori ai valori guida di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

     b) zone specifiche in cui limitare o prevenire un aumento di inquinamento dell'aria derivante da sviluppi urbani o industriali;

     c) zone particolarmente inquinate o di specifica tutela ambientale nelle quali adottare interventi di contenimento delle emissioni inquinanti.

     3. La Giunta regionale detta specifici indirizzi per le zone di cui al comma 2, promuovendo piani di rilevamento e di monitoraggio delle singole zone attraverso l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.]

 

     Art. 54. (Inquinamento acustico). [70]

     [1. Il PUT nella carta n. 53 indica le aree esposte a maggiore rischio da inquinamento acustico e le classifica in base alle sorgenti che lo originano.

     2. La Giunta regionale promuove la salvaguardia dei territori non soggetti a rischio di cui al comma 1, assicurando l'adeguamento delle reti infrastrutturali nel rispetto della legge 26 ottobre 1995, n. 447, anche per tutelare la qualità ambientale del territorio umbro.

     3. La Regione redige il piano triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, che costituisce implementazione del PUT. Il PTCP e il PRG recepiscono i contenuti di detto piano disciplinandone rispettivamente le ricadute territoriali e urbanistiche.]

 

TITOLO III

SERVIZI ALLA POPOLAZIONE PER LA QUALITA'

DELLA INFRASTRUTTURAZIONE DEL TERRITORIO

CAPO I

PIANO COMUNALE DEI SERVIZI ALLA POPOLAZIONE

 

     Art. 55. (Finalità).

     1. La pianificazione e gestione dei servizi alla popolazione, le cui dinamiche demografiche sono rappresentate alle carte n. 54 e 55, è realizzata al fine di raggiungere una migliore integrazione sociale, funzionale e morfologica della città, nonché una più elevata qualità dell'ambiente infrastrutturato e della vita.

     2. Il sistema dei servizi e degli eventi articolato sul territorio regionale è rappresentato a titolo indicativo nelle carte numeri 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69 [71].

 

     Art. 56. (Definizione e contenuti). [72]

     [1. I Comuni adottano il piano comunale dei servizi (P.C.S.), che costituisce allegato del PRG, parte operativa, è lo strumento di programmazione e di indirizzo gestionale dei servizi pubblici e di interesse generale o collettivo per soddisfare le esigenze attuali dei cittadini e quelle prodotte dalle trasformazioni previste dal PRG, nonché per garantire la qualità prestazionale e la efficienza del servizio in rapporto agli orari di funzionamento; è altresì lo strumento per implementare le previsioni del PRG, parte operativa.

     2. Per la redazione del P.C.S. sono considerate come attrezzature di servizio le seguenti:

     a) le aree e le opere necessarie a migliorare e qualificare i servizi già presenti sul territorio e quelli di nuova previsione;

     b) le opere necessarie a tutelare e riqualificare il patrimonio di interesse culturale ed ambientale per assicurarne la pubblica fruizione;

     c) le opere volte a migliorare l'ambiente urbano e la qualità della vita, quali: centri di aggregazione, impianti ricreativi, sportivi, per lo spettacolo, nonché quelle necessarie allo svolgimento di attività di interesse culturale.

     3. Il P.C.S. definisce gli obiettivi e le modalità per perseguirli, in base alle esigenze espresse dal sistema globale della mobilità in ambito urbano ed extraurbano e da quello delle comunicazioni e della telematica.

     4. Il P.C.S. costituisce il riferimento per la pianificazione di settore relativa ai servizi e delle relative carte dei servizi, nonché del programma triennale comunale dei lavori pubblici.

     5. Il P.C.S. definisce le modalità ed i tempi con cui i soggetti pubblici e privati attuano gli obiettivi previsti dal piano stesso anche a mezzo di apposite convenzioni, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale, anche in applicazione dell'articolo 20, comma 1, lettera d), della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.]

 

     Art. 57. (Determinazione dell'utenza e degli abitanti ai fini del dimensionamento del P.C.S.). [73]

     [1. I Comuni redigono il P.C.S. determinando il numero degli utenti dei servizi dell'intero territorio, secondo i seguenti criteri:

     a) popolazione stabilmente residente nel comune gravitante sulle diverse tipologie di servizi anche in base alla distribuzione territoriale;

     b) popolazione da insediare secondo le previsioni dello strumento urbanistico, articolata per tipologia di servizi anche in base alla distribuzione territoriale;

     c) popolazione gravitante nel territorio, stimata in base agli occupati nelle grandi strutture pubbliche e private, agli studenti, agli utenti dei servizi di rilievo sovracomunale, nonché in base ai flussi turistici.]

 

     Art. 58. (Compiti degli enti locali). [74]

     [1. Il PTCP definisce i servizi di livello intercomunale ai fini della redazione del P.C.S., secondo quanto disposto al comma 2 dell'art. 30 e tenendo anche conto delle indicazioni contenute nelle carte di cui al comma 2 dell'art. 55.

     2. I Comuni redigono ed approvano il P.C.S. contestualmente al PRG, parte operativa, come suo allegato, anche in conformità a quanto definito dal PTCP, e lo aggiornano con le medesime procedure.

     3. I Comuni nel P.C.S. stabiliscono i casi in cui la gestione e la manutenzione delle attrezzature e dei servizi è posta a carico dei privati tramite apposita convenzione registrata e trascritta.]

 

CAPO II

STANDARD DI ATTREZZATURE

 

     Art. 59. (Standard minimi per aree destinate ad attrezzature di interesse comunale e sovracomunale). [75]

     [1. I Comuni con popolazione residente uguale o superiore a 20.000 abitanti garantiscono la realizzazione di attrezzature di interesse comunale o sovracomunale sia pubbliche che private di interesse generale o collettivo, nelle zone "F", di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, da prevedere nel PRG in misura non inferiore a quelle appresso indicate:

     a) per grandi infrastrutture per parcheggio anche di interscambio tra sistemi di trasporto: 2,00 mq/utenti;

     b) per l'istruzione superiore all'obbligo ed universitaria: 3,00 mq/utenti;

     c) per la salute e l'assistenza: 2,00 mq/utenti;

     d) per verde pubblico in parchi urbani e territoriali: 10,00 mq/utenti;

     e) per attrezzature per lo sport e per le attività culturali: 10,00 mq/utenti;

     f) per infrastrutture tecnologiche e di distribuzione

dell'elettricità, del gas o metano, dell'acqua, per quelle relative alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti, ai servizi di trasporto ed altri servizi collegati, alla protezione civile, nonché ad impianti di distribuzione di merci quali depositi, mercati generali, autostazioni e scali ferroviari: 10,00 mq/utenti.

     2. Nei Comuni con popolazione residente inferiore a 20.000 abitanti i valori di cui al comma 1 sono ridotti alla metà ed è escluso l'obbligo per la previsione delle aree di cui alle lettere a) e b).

     3. Il P.C.S. stabilisce motivatamente i casi in cui la previsione e realizzazione delle attrezzature di cui sopra non è necessaria.

     4. Le aree di cui al presente articolo sono dimensionate nella parte strutturale del PRG e sono perimetrate nella parte operativa, in coerenza alle indicazioni del P.C.S., distinguendo quelle per le quali è prevista l'attuazione pubblica da quelle ad attuazione privata o mista.

     5. La determinazione del numero degli utenti per ogni singola attrezzatura è effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 57.]

 

     Art. 60. (Standard minimi per aree pubbliche al servizio di insediamenti residenziali). [76]

     [1. Il P.C.S., per soddisfare le esigenze espresse dall'utenza definita con le modalità di cui all'art. 57, valuta prioritariamente l'insieme delle attrezzature al servizio degli insediamenti residenziali esistenti nel territorio comunale e in caso di accertata insufficienza delle attrezzature stesse, anche rispetto agli standard minimi di cui al presente titolo, individua le necessarie modalità di adeguamento dei servizi e delle aree connesse da conseguire nel PRG, parte operativa.

     2. Le quantità minime di spazi pubblici e per attrezzature, al servizio di insediamenti residenziali previsti dal PRG, sono determinate applicando i valori minimi contenuti nella seguente tabella, espressi in metri quadrati rapportati agli abitanti insediati o da insediare in ogni singolo comparto:

 

 

                      Comuni con popolazione residente o prevista

 

                          fino 20.000   da 20.001 a   sopra

                          abitanti      50.000 ab.    50.000 ab.

 

a) Istruzione scuola     4 mq/ab.      4 mq/ab.      4 mq/ab.

 materna e dell'obbligo

b) Attrezzature di       2 mq/ab.      3 mq/ab.      4 mq/ab.

 interesse comune

c) Spazi pubblici        5 mq/ab.      8 mq/ab.      12,5 mq/ab.

 attrezzati a parco

 d) Parcheggi             3 mq/ab.      3 mq/ab.      3,5 mq/ab.

Totali                   14 mq/ab.     18 mq/ab.     24 mq/ab.

 

 

     Il numero degli abitanti da insediare in ogni singolo comparto è graduato assumendo un rapporto variabile da 100 a 150 mc/abitante, salvo diversa dimostrazione sulla base delle caratteristiche tipologiche ed insediative.

     3. Le aree per standard di cui al comma 2 sono dimensionate nella parte strutturale del PRG e sono perimetrate, in coerenza con il P.C.S., nella parte operativa del PRG o in sede di formazione dei relativi piani attuativi.

     4. Le aree per standard previste nei piani attuativi di iniziativa privata o mista, da urbanizzare e sistemare, sono cedute gratuitamente al Comune e soddisfano anche la necessità di aree di urbanizzazione primaria, per verde e parcheggio, di cui all'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847 e successive modifiche ed integrazioni, da definire eventualmente in quota parte.

     5. Il PRG, parte operativa, stabilisce i casi in cui le aree per standard di cui al presente articolo possano essere previste all'esterno dei comparti residenziali ovvero i casi in cui il valore delle rispettive aree possa essere monetizzato in alternativa alla loro sistemazione e cessione gratuita al Comune, definendone il valore e disciplinando le modalità di pagamento a carico dei proprietari delle aree oggetto del piano attuativo.

     6. Il Comune utilizza le somme ricavate esclusivamente per la realizzazione dei servizi previsti dal P.C.S.]

 

     Art. 61. (Standard per aree al servizio di insediamenti direzionali, produttivi, turistico-residenziali e turistico-produttivi). [77]

     [1. Le quantità minime di spazi al servizio di insediamenti direzionali e per la ristorazione sono definite come appresso:

     a) a mq. 100 di superficie lorda di pavimento adibita alle attività corrisponde la quantità minima di mq. 60 di spazio per parcheggio, escluse le sedi viarie e di mq. 40 per verde.

     2. Le quantità minime di spazi al servizio di insediamenti produttivi, industriali ed artigianali, sono definite come appresso:

     a) aree per parcheggio pubblico, escluse le sedi viarie, nonché aree di cui all'art. 30, comma 7, in misura non inferiore al 10 per cento dell'intera superficie della zona destinata a tali insediamenti ed aree per verde pubblico in misura non inferiore al 5 per cento della stessa superficie, da utilizzare come verde ornamentale.

     3. La quantità minima di spazi al servizio di insediamenti turistico- residenziali, per la realizzazione di verde attrezzato, parcheggio, escluse le sedi viarie, e attrezzature di interesse comune, è stabilita nella misura del 40 per cento della intera superficie della zona destinata a tali insediamenti.

     4. La quantità minima di spazi al servizio di insediamenti turistico- produttivi, anche extralberghieri, necessaria alla realizzazione di parcheggi e di spazi per verde è, rispettivamente, di un posto macchina per ogni due posti letto previsti e di mq. 4 per ogni 100 mc. di volume destinato all'attività.

     5. Le aree per standard previste al comma 2 e una quota non inferiore al 50 per cento di quelle previste ai commi 1, 3 e 4, sistemate e urbanizzate, sono cedute gratuitamente al Comune. La restante quota delle aree di cui ai commi 1, 3 e 4, da adibire ad uso pubblico in base a convenzione o atto d'obbligo, registrati e trascritti, ricomprende le aree a parcheggio di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 24 marzo 1989, n. 122.

     6. Nel caso di insediamenti di cui al presente articolo, all'interno dei singoli lotti e negli spazi destinati a verde privato, le alberature di alto e medio fusto debbono corrispondere almeno al rapporto di una ogni 40 mq. di superficie di area libera dalle costruzioni. Il Comune in sede di rilascio del certificato di agibilità o abitabilità accerta la sussistenza di tale requisito.

     7. I Comuni, nel P.C.S., o con provvedimento motivato in relazione alla ubicazione degli insediamenti di cui al presente articolo, nonché quelli di cui all'art. 26 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, possono prevedere la facoltà che la cessione delle aree pubbliche per standard sia sostituita, a richiesta del proponente l'intervento o del concessionario, da adeguati servizi ed infrastrutture, poste anche all'esterno dei comparti o delle zone oggetto di intervento, che garantiscano migliori soluzioni urbanistiche. I Comuni possono prevedere la facoltà, anche in relazione alle disposizioni di cui sopra e con provvedimento motivato, i casi in cui, a richiesta del proponente l'intervento o del concessionario, le aree pubbliche per standard possano essere monetizzate in alternativa alla loro sistemazione e cessione gratuita, stabilendone il valore e disciplinando le modalità di pagamento a carico dei proprietari.

     8. Il Comune utilizza le somme ricavate esclusivamente per la realizzazione delle previsioni del P.C.S.

     9. Il Comune utilizza le somme ricavate esclusivamente per la realizzazione di servizi ed attrezzature secondo quanto previsto dal P.C.S.]

 

     Art. 62. (Adeguamento). [78]

     [1. I Comuni adeguano il proprio strumento urbanistico generale alle norme di cui al presente titolo, capo secondo, entro il termine previsto dall'art. 48, comma 2, della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 [79].]

 

     Art. 63. (Indirizzo e coordinamento). [80]

     [1. La Giunta regionale emana, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposite direttive e schemi di atti tecnico- amministrativi per l'elaborazione del P.C.S.]

 

CAPO III

INDICI DI EDIFICABILITA'

 

     Art. 64. (Indici di densità in zona agricola). [81]

     [1. Nelle parti di territorio destinato dagli strumenti urbanistici generali ad usi agricoli, zone "E" di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, la massima densità consentita per gli edifici destinati ad abitazione è di 0.0005 mc/mq. e l'altezza massima è fissata in metri lineari 6,50.

     2. I Comuni, nelle parti di territorio destinato ad usi agricoli di cui al comma 1, con esclusione di quelle di cui agli articoli 10, comma 2, 11, comma 1, 12, 13, 14, 16, 17, 20, delimitano gli ambiti dove la densità consentita per gli edifici destinati ad abitazione non sia superiore a 0.005 mc/mq.

     3. La delimitazione degli ambiti di cui al comma 2 è prevista con il PRG, parte strutturale, adottato ai sensi della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.]

 

     Art. 65. (Interventi edificatori consentiti nelle fasce di rispetto delle strade e delle ferrovie). [82]

     1. Gli edifici esistenti a destinazione residenziale, produttivi e per servizi alla data del 13 novembre 1997, ubicati nelle fasce di rispetto delle strade e delle ferrovie, possono essere oggetto degli interventi previsti dalla vigente normativa regionale per le zone agricole, comunque nel rispetto delle norme del codice della strada e relativo regolamento attuativo, nonché delle norme in materia di ferrovie, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 [83].

     2. Gli interventi di ampliamento di edifici da effettuare ai sensi del comma 1 sono consentiti nel lato opposto a quello fronteggiante la strada, fatta salva la possibilità di sopraelevare gli stessi edifici per esclusivi motivi igienico-sanitari o di adeguamento alla normativa antisismica.

     3. Sono consentiti interventi anche di parziale demolizione e ricostruzione di edifici esistenti nelle fasce di rispetto stradali e ferroviarie, con ricostruzione anche in sito diverso, purché, in tali casi, la ricostruzione, comprensiva dell'eventuale ampliamento da realizzare ai sensi del comma 1, avvenga ad una distanza dalla strada maggiore di quella esistente e sempreché conforme alle disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento. Nel caso di ricostruzione conseguente a demolizioni integrali di edifici, la ricostruzione avviene in arretramento sul limite esterno della fascia di rispetto stradale interessata con le modalità previste all'articolo 7, comma 3 del regolamento regionale 3 novembre 2008, n. 9 (Disciplina di attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) - Criteri per regolamentare l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione). Nei casi in cui le condizioni orografiche o relative a proprietà fondiarie non lo consentano, l'edificio può essere ricostruito sul limite esterno della fascia di rispetto relativa al lato opposto della sede stradale, come previsto dall'articolo 7, comma 3, secondo periodo del regolamento regionale 9/2008 . Negli stessi casi, l'edificio può essere, altresì, traslato per una distanza non superiore a 100 metri lungo il limite esterno della fascia di rispetto stradale. In caso di interventi ricadenti nelle fasce di rispetto ferroviario, la ricostruzione deve avvenire con le modalità previste dal d.p.r. 753/1980 [84].

     4. Il rilascio dei titoli abilitativi per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, limitatamente agli ampliamenti e alle ristrutturazioni con mutamento di destinazione d’uso, all’interno delle fasce di rispetto, è subordinato a un preventivo atto di sottomissione, registrato e trascritto, con il quale il proprietario rinuncia a qualsiasi indennizzo delle opere da realizzare, in caso di espropriazione, per l’ampliamento delle sedi viarie o ferroviarie.

 

          Art. 65 bis. (Salvaguardia dell’ambito aeroportuale). [85]

     1. I fabbricati situati, anche parzialmente, all’interno delle aree di cui all’articolo 4 delle N.T.A. del Piano particolareggiato dell’Aeroporto di Perugia - S. Egidio, approvato con D.P.G.R. 11 gennaio 1991, n. 581 e successive modifiche e integrazioni, possono essere delocalizzate fuori dalle medesime, comunque all’interno dello stesso territorio comunale, fermo restando i volumi preesistenti, nel rispetto delle altezze massime previste dalla zona di nuovo insediamento; tali interventi sono esonerati dal contributo di costruzione di cui al titolo III della legge regionale n. 1/ 2004. La nuova localizzazione è definita con apposita convenzione con il Comune.

     2. La delocalizzazione dei fabbricati effettuata a seguito di procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere aeroportuali è condizionata alla stipula di apposita convenzione tra l’Autorità espropriante e il proprietario dell’immobile per regolare i relativi rapporti e modalità.

 

TITOLO IV

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 2 SETTEMBRE 1974, N. 53, 3 MARZO 1995, N. 9 E 10 APRILE 1995, N. 28

 

     Art. 66. (Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 53). [86]

 

     Art. 67. (Modifiche alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9). [87]

 

     Art. 68. (Modifiche alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 28).

     1. [88].

     2. [89].

 

     Art. 69. (Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46). [90]

 

     Art. 70. (Abrogazione di norme).

     1. Sono abrogati:

     a) gli articoli 13 e 14 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53;

     b) l'articolo 42 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40;

     c) la legge regionale 11 luglio 1978, n. 31;

     d) la legge regionale 26 maggio 1980, n. 55;

     e) la legge regionale 12 agosto 1981, n. 53;

     f) il comma 3 dell'articolo unico legge regionale 14 maggio 1982, n. 23;

     g) gli articoli 1 e 23 della legge regionale 18 agosto 1989, n. 26;

     h) la legge regionale 27 aprile 1990, n. 31;

     i) gli articoli 25 e 27 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28;

     j) il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 12 luglio 1996, n. 16;

     k) l'articolo 29 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.

 

     Art. 71. (Disposizioni finali e transitorie).

     1. Le disposizioni di cui alla presente legge valgono anche quale programma generale regionale di tutela e valorizzazione ambientale, di cui all'articolo 4 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, fino alla sua approvazione; successivamente il programma medesimo ne costituisce un allegato ai sensi dell'art. 3, comma 4, della stessa legge regionale [91].

     2. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il PUT di cui alla legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52, cessa i suoi effetti dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo per le parti espressamente richiamate negli articoli precedenti. I Comuni che non hanno ancora adeguato i propri strumenti urbanistici generali agli artt. 6, 9 e 11 delle norme di attuazione del PUT approvato con la legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52, vi provvedono anche con le procedure previste dal comma 3 dell'art. 30 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.

     3. I PTCP e i PRG o loro varianti, già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esaminati ai fini della loro approvazione sulla base del PUT regionale vigente al momento della loro adozione, fermo restando l'obbligo di adeguamento per il PTCP previsto dal comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni e per i PRG ai sensi dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo.

     4. I PRG e loro varianti adottati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, sono adeguati alle norme di tale legge nel termine di cui al comma 2 dell'art. 48 della legge medesima.

     5. I PRG e loro varianti adottati dopo l'entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, in conformità ad essa, sono adeguati al PTCP nel termine di cui al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 28/1995, come sostituito dall'art. 37 della legge regionale n. 31/1997.

     6. I termini, richiamati ai commi 4 e 5, decorrono dalla data di approvazione dei PRG e loro varianti, se successiva a quella di approvazione del PTCP.

     7. La Giunta regionale, al fine di garantire un'applicazione unitaria delle norme di cui alla presente legge da parte degli enti locali, promuove iniziative ed elabora studi e progetti da utilizzare anche per la emanazione di atti di indirizzo e coordinamento.

 

          Art. 71 bis. (Interpretazione autentica dell’articolo 15) [92]

[1. Le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 1 della presente legge e all’articolo 5, comma 3, lettera c) della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 si interpretano nel senso che non si considerano boschi quelli ricadenti nelle aree indicate al comma 2, dell’articolo 146 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, come recepito nel comma 2, dell’articolo 142 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, anche quando i boschi medesimi siano sottoposti a vincolo provvedimentale di tutela paesaggistica, fermo restando il regime autorizzatorio previsto dal d.lgs. medesimo.]

 

     Art. 72. (Sanzioni).

     1. Ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente normativa statale e regionale, per la violazione delle sottoindicate norme della presente legge, sono irrogate le sanzioni pecuniarie con le modalità previste dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, e sono adottate le misure di ripristino dello stato dei luoghi appresso determinate:

     a) per le violazioni delle norme contenute negli articoli 10, comma 4, 12, comma 3, 14, comma 2, 16, commi 4 e 7, 47, comma 5 e 52, comma 2, è irrogata dal Comune la sanzione pecuniaria, da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 10.000.000, in relazione alla entità e rilevanza del danno cagionato, nonché è ordinata la restituzione in pristino entro il termine massimo di sessanta giorni, a cura e spese del proprietario e del titolare della concessione. In caso di inadempienza, alla restituzione in pristino provvede, d'ufficio e in danno, il Comune.

     1 bis. Chiunque abbatte alberi di olivo senza averne ottenuto la preventiva autorizzazione di cui all’articolo 22 bis, comma 4, o chi li danneggia in modo grave è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00 [93].

     2. All'accertamento delle violazioni delle norme indicate nel presente articolo provvedono i soggetti indicati all'art. 4 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15.

     3. I proventi delle sanzioni sono introitati dal Comune nel cui territorio è avvenuta la violazione e sono utilizzati esclusivamente per interventi di tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali.

 

     Art. 73. (Norma finanziaria).

     1. Per l'attuazione della presente legge, sono autorizzati, a carico del bilancio regionale 2000, i seguenti stanziamenti di spesa, sia in termini di competenza che di cassa:

     a) lire 50.000.000 per gli interventi di cui al Titolo I Capo 1 e 2 e al comma 7 dell'art. 71 con iscrizione all'esistente cap. 5855 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio in corso la cui denominazione è così modificata: "Studi per supporti tecnici e conoscitivi in materia di programmazione territoriale e per assicurare lo sviluppo sostenibile del territorio";

     b) lire 25.000.000 per gli interventi cui al titolo II Capo 1, 2, 3, 4 e 5 con iscrizione al capitolo 5853 di nuova istituzione denominato "Spese per le iniziative dirette alla valorizzazione del territorio dell'Umbria";

     c) lire 25.000.000 per gli interventi di cui al Titolo III con iscrizione al capitolo 5854 di nuova istituzione così denominato: "Spese per studi, elaborazioni ed analisi, per l'implementazione dei dati concernenti il sistema dei servizi sul territorio";

     d) lire 30.000.000 da utilizzarsi per riprodurre la cartografia con iscrizione al cap. 5854.

     2. All'onere complessivo di lire 130.000.000 si fa fronte quanto a lire 65.000.000 con lo stanziamento dell'esistente capitolo 5855 e quanto a L. 65.000.000 con quota della disponibilità che sarà appositamente prevista sul fondo globale del capitolo 6120, elenco 3.2., n. ordine 1, del bilancio di previsione 2000.

     3. Al corrente bilancio di previsione sono apportate le conseguenti variazioni in termini di competenza e di cassa.

     4. Per gli anni 2001 e successivi l'entità della spesa sarà annualmente determinata con legge di bilancio ai sensi dell'art. 5 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

 

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

Allegati

(Omissis)

 

 


[1] Abrogata dall'art. 271 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1.

[2] Titolo così sostituito dall'art. 44 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[3] Intitolazione così sostituita dall'art. 45 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[4] Articolo abrogato dall'art. 67 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13, fatto salvo quanto ivi previsto.

[5] Articolo abrogato dall'art. 67 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13, fatto salvo quanto ivi previsto.

[6] Articolo abrogato dall'art. 67 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13, fatto salvo quanto ivi previsto.

[7] Articolo abrogato dall'art. 67 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13, fatto salvo quanto ivi previsto.

[8] Comma abrogato dall’art. 73 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 11, fatto salvo quanto previsto dall’art. 69 comma 2 della stessa L.R. 11/2005.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 46 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[10] Rubrica così sostituita dall'art. 47 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[11] Comma abrogato dall'art. 67 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13, fatto salvo quanto ivi previsto.

[12] Comma così modificato dall'art. 47 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[13] Comma abrogato dall'art. 67 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13, fatto salvo quanto ivi previsto.

[14] Rubrica così sostituita dall'art. 48 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[15] Alinea così modificato dall'art. 48 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[16] Articolo così sostituito dall’art. 46 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 11.

[17] Articolo modificato dall'art. 50 della L.R. 19 novembre 2001, n. 28 e così sostituito dall’art. 47 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 11.

[18] Comma abrogato dall'art. 67 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13, fatto salvo quanto ivi previsto.

[19] Comma abrogato dall'art. 67 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13, fatto salvo quanto ivi previsto.

[20] Comma abrogato dall'art. 67 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13, fatto salvo quanto ivi previsto.

[21] Comma così modificato dall'art. 49 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[22] Comma così sostituito dall'art. 50 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[23] Comma così sostituito dall'art. 50 della L.R. 19 novembre 2001, n. 28.

[24] Comma sostituito dall'art. 50 della L.R. 19 novembre 2001, n. 28 e così modificato dall'art. 51 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[25] Comma così modificato dall'art. 51 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[26] Comma modificato dall'art. 119 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8 e così sostituito dall'art. 10 della L.R. 4 aprile 2012, n. 7.

[27] Comma così modificato dall'art. 51 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[28] Comma così sostituito dall'art. 50 della L.R. 19 novembre 2001, n. 28.

[29] Comma così modificato dall'art. 52 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[30] Comma così modificato dall'art. 52 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[31] Comma così sostituito dall'art. 52 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[32] Comma abrogato dall’art. 73 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 11, fatto salvo quanto previsto dall’art. 69 comma 2 della stessa L.R. 11/2005.

[33] Comma abrogato dall'art. 67 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13, fatto salvo quanto ivi previsto.

[34] Comma così modificato dall'art. 53 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[35] Articolo inserito dall'art. 54 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[36] Comma già sostituito dall'art. 120 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8 e così ulteriormente sostitituito dall'art. 10 della L.R. 4 aprile 2012, n. 7.

[37] Lettera così modificata dall'art. 55 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[38] Comma così sostituito dall'art. 56 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[39] Comma così modificato dall’art. 51 della L.R. 18 febbraio 2004, n. 1.

[40] Comma abrogato dall’art. 20 della L.R. 31 luglio 2002, n. 14.

[41] Comma così modificato dall’art. 48 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 11.

[42] Alinea così modificato dall'art. 57 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[43] Comma così sostituito dall'art. 57 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[44] Comma così modificato dall'art. 57 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[45] Comma già modificato dall’art. 52 della L.R. 18 febbraio 2004, n. 1 e così ulteriormente modificato dall'art. 58 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[46] Alinea così modificato dall'art. 59 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[47] Alinea così modificato dall'art. 60 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[48] Comma aggiunto dall’art. 31 della L.R. 3 novembre 2004, n. 21.

[49] Comma aggiunto dall’art. 31 della L.R. 3 novembre 2004, n. 21.

[50] Comma aggiunto dall’art. 31 della L.R. 3 novembre 2004, n. 21.

[51] Articolo abrogato dall'art. 67 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13, fatto salvo quanto ivi previsto.

[52] Articolo abrogato dall'art. 67 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13, fatto salvo quanto ivi previsto.

[53] Articolo abrogato dall'art. 67 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13, fatto salvo quanto ivi previsto.

[54] Comma abrogato dall'art. 67 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13, fatto salvo quanto ivi previsto.

[55] Articolo abrogato dall'art. 67 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13, fatto salvo quanto ivi previsto.

[56] Comma così modificato dall'art. 121 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[57] Comma così sostituito dall'art. 121 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[58] Comma aggiunto dall'art. 121 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[59] Articolo così sostituito dall'art. 122 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[60] Articolo abrogato dall’art. 17 della L.R. 14 giugno 2002, n. 9.

[61] Articolo abrogato dall’art. 17 della L.R. 14 giugno 2002, n. 9.

[62] Comma così modificato dall'art. 61 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[63] Comma così modificato dall'art. 62 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[64] Comma così modificato dall'art. 76 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[65] Articolo abrogato dall'art. 67 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13, fatto salvo quanto ivi previsto.

[66] Comma così sostituito dall'art. 63 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[67] Alinea così modificato dall'art. 64 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[68] Comma abrogato dall’art. 17 della L.R. 14 giugno 2002, n. 9.

[69] Articolo abrogato dall'art. 67 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13, fatto salvo quanto ivi previsto.

[70] Articolo abrogato dall'art. 67 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13, fatto salvo quanto ivi previsto.

[71] Comma così modificato dall’art. 53 della L.R. 18 febbraio 2004, n. 1.

[72] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 11, fatto salvo quanto previsto dall’art. 69 comma 2 della stessa L.R. 11/2005.

[73] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 11, fatto salvo quanto previsto dall’art. 69 comma 2 della stessa L.R. 11/2005.

[74] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 11, fatto salvo quanto previsto dall’art. 69 comma 2 della stessa L.R. 11/2005.

[75] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 11, fatto salvo quanto previsto dall’art. 69 comma 2 della stessa L.R. 11/2005.

[76] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 11, fatto salvo quanto previsto dall’art. 69 comma 2 della stessa L.R. 11/2005.

[77] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 11, fatto salvo quanto previsto dall’art. 69 comma 2 della stessa L.R. 11/2005.

[78] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 11, fatto salvo quanto previsto dall’art. 69 comma 2 della stessa L.R. 11/2005.

[79] Comma così modificato dall’art. 54 della L.R. 18 febbraio 2004, n. 1.

[80] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 11, fatto salvo quanto previsto dall’art. 69 comma 2 della stessa L.R. 11/2005.

[81] Articolo abrogato dall’art. 73 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 11, fatto salvo quanto previsto dall’art. 69 comma 2 della stessa L.R. 11/2005.

[82] Articolo sostituito dall’art. 55 della L.R. 18 febbraio 2004, n. 1.

[83] Comma così modificato dall'art. 123 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[84] Comma già sostituito dall’art. 32 della L.R. 3 novembre 2004, n. 21, modificato dall'art. 123 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8 e così ulteriormente sostituito dall'art. 18 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12.

[85] Articolo aggiunto dall’art. 33 della L.R. 3 novembre 2004, n. 21.

[86] Sostituisce il comma 7, art. 8 della L.R. 2 settembre 1974, n. 53.

[87] Modifica il comma 1, art. 5 della L.R. 3 marzo 1995, n. 9.

[88] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 12 della L.R. 10 aprile 1995, n. 28.

[89] Sostituisce il comma 7, art. 16 della L.R. 10 aprile 1995, n. 28.

[90] Aggiunge il comma 4 all'art. 16 della L.R. 16 dicembre 1997, n. 46.

[91] Comma così modificato dall'art. 65 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.

[92] Articolo inserito dall'art. 124 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8 e abrogato dall'art. 10 della L.R. 4 aprile 2012, n. 7.

[93] Comma inserito dall'art. 66 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.