§ 4.3.3 – L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.
Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.3 cave
Data:03/01/2000
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Definizioni).
Art. 3.  (Contenuti e finalità del PRAE).
Art. 4.  (Approvazione del PRAE).
Art. 5.  (Aree di cava).
Art. 5 bis.  (Accertamento dei giacimenti di cava).
Art. 6.  (Ricomposizione e compensazione ambientale)
Art. 7.  (Procedimento per l'approvazione del progetto).
Art. 8.  (Autorizzazione).
Art. 8 bis.  (Concessioni).
Art. 8 ter.  (Impianti connessi).
Art. 8 quater.  (Attività estrattive in deroga).
Art. 9.  (Subingresso nelle coltivazioni).
Art. 10.  (Garanzie patrimoniali).
Art. 11.  (Adempimenti connessi con l'autorizzazione).
Art. 12.  (Contributo per la tutela dell’ambiente).
Art. 13.  (Adempimenti connessi con l'ultimazione dei lavori di coltivazione).
Art. 14.  (Funzione di vigilanza e di polizia mineraria).
Art. 15.  (Sospensione e decadenza dell'autorizzazione).
Art. 16.  (Revoca dell'autorizzazione).
Art. 17.  (Sanzioni).
Art. 18.  (Riutilizzo di rifiuti inerti).
Art. 18 bis.  (Norme regolamentari di attuazione).
Art. 18 ter.  (Valorizzazione di materiali assimilabili).
Art. 18 quater.  (Ricerca e innovazione).
Art. 18 quinquies.  (Consorzi volontari).
Art. 18 sexies.  (Norma finanziaria).
Art. 19.  (Norme transitorie e procedimenti pendenti).
Art. 20.  (Abrogazioni).


§ 4.3.3 – L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.

Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni.

(B.U. n. 2 del 12 gennaio 2000 - S.O. n. 3).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge disciplina la programmazione e l'attività di coltivazione di materiali di cava per il soddisfacimento del fabbisogno regionale nel rispetto dell'ambiente e del territorio.

     2. Al fine di contenere il prelievo delle risorse non rinnovabili, per il soddisfacimento del fabbisogno di cui al comma 1 è prioritario, rispetto all'apertura di nuove attività estrattive, l'ampliamento delle attività in essere e la ripresa dell’attività nelle aree di escavazione dismesse, anche al fine della ricomposizione ambientale, nonché il riutilizzo dei residui, provenienti dalle attività estrattive o di materiali alternativi o assimilabili per qualità ai materiali di cava di cui al comma 1 dell’art. 2 [1].

 

     Art. 2. (Definizioni). [2]

     1. Ai fini della presente legge costituiscono materiali di cava le sostanze minerarie appartenenti alla seconda categoria cave e torbiere, di cui all’articolo 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni e integrazioni.

     2. Costituiscono giacimenti di cava le aree, contenenti le sostanze minerarie indicate al comma 1, di cui è stata riconosciuta la disponibilità a seguito della procedura di accertamento prevista dall’articolo 5 bis.

     3. Ai fini della presente legge, per fabbisogno regionale si intende l’insieme di materiali inerti necessario a garantire, nell’ambito del territorio regionale e sulla base dei criteri previsti dal Piano regionale delle attività estrattive, l’approvvigionamento delle risorse necessarie:

     a) alle esigenze ordinarie di materiali inerti destinati all’uso civile e industriale, impiegati nell’industria edilizia ed extra-edilizia regionale, comprese argille e pietre ornamentali, in seguito denominato fabbisogno ordinario;

     b) alle esigenze straordinarie di materiali inerti impiegati nella realizzazione di grandi opere pubbliche ricadenti nel territorio regionale, compresa la realizzazione di infrastrutture viarie di interesse nazionale, in seguito denominato fabbisogno straordinario.

 

     Art. 3. (Contenuti e finalità del PRAE).

     1. La programmazione delle attività di cui alla presente legge si attua attraverso il Piano regionale delle attività estrattive di seguito denominato PRAE.

     2. Obiettivo del PRAE è il corretto utilizzo delle risorse naturali nel quadro della salvaguardia dell'ambiente e del territorio, delle sue componenti fisiche, biologiche, paesaggistiche e monumentali, in coerenza con il Piano urbanistico territoriale.

     3. Il PRAE contiene:

     a) la relazione illustrativa;

     b) la determinazione delle previsioni dei fabbisogni regionali ordinari di materiali estrattivi riferita al periodo di validità del Piano [3];

     c) il censimento delle cave dismesse;

     d) il censimento delle cave in esercizio [4];

     e) la indicazione degli ambiti territoriali interessati da vincoli ostativi e condizionanti all'attività di cava [5];

     f) i criteri per la progettazione, coltivazione e ricomposizione ambientale delle cave;

     g) [i criteri per l'utilizzo ottimale dei giacimenti in corso di sfruttamento] [6];

     h) la cartografia in scala 1/150.000 con la rappresentazione di quanto previsto alle lettere c), d) ed e) [7];

     i) i criteri per la gestione del piano.

     4. Il PRAE è adeguato alle previsioni dei piani di bacino di cui all'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 ed ai piani stralcio previsti dall'art. 1 del D.L. 11 giugno 1998, n. 180 convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267.

 

     Art. 4. (Approvazione del PRAE).

     1. La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dall’articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, adotta il progetto di PRAE, proponendolo al Consiglio regionale per l’approvazione [8].

     2. Il PRAE, approvato dal Consiglio regionale, ha validità decennale e può essere aggiornato ogni due anni [9].

     2 bis. L’aggiornamento del PRAE è effettuato con le stesse modalità previste per la sua approvazione e contiene:

     a) la carta attualizzata dei giacimenti di cava di cui all’articolo 5 bis e la quantificazione dei residui materiali estraibili;

     b) la carta delle aree suscettibili di ulteriori attività di cava;

     c) la verifica dello stato dei luoghi delle cave dismesse e dei prevedibili interventi di cava, comprese le quantità eventualmente estraibili;

     d) il censimento attualizzato degli impianti di prima lavorazione e trasformazione di materiali di cava;

     e) eventuali criteri per l’apertura di nuove cave all’interno degli ambiti di cui alla lett. b) [10].

     2 ter. Ai fini dell’aggiornamento del PRAE e per l’individuazione delle aree suscettibili di ulteriori attività di cava di cui al comma 2 bis, i Comuni, in aggiunta ai vincoli ostativi di cui al comma 2 dell’art. 5, con le modalità stabilite nel PRAE e nel rispetto delle procedure di cui alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, possono individuare ambiti in cui l’esercizio dell’attività estrattiva non è compatibile con l’assetto e lo sviluppo del territorio interessato [11].

     2 quater. La proposta di aggiornamento del PRAE può essere elaborata per ambiti sub-regionali, settori omogenei per destinazioni d’uso di materiali di cava ed è assoggettata alla valutazione ambientale strategica di cui alla Direttiva 2001/42/CE [12].

     2 quinquies. Dalla data di adozione del progetto di aggiornamento del PRAE da parte della Giunta regionale e fino alla data di approvazione da parte del Consiglio regionale, si applicano le disposizioni più restrittive tra l’aggiornamento adottato e il PRAE vigente [13].

 

     Art. 5. (Aree di cava). [14]

     1. L’estrazione del materiale di cava di cui al comma 1 dell’articolo 2 è consentita nelle aree del territorio regionale destinate dagli strumenti urbanistici generali comunali ad attività estrattiva, all’interno dei giacimenti di cui è stata riconosciuta la disponibilità ai sensi dell’articolo 5 bis, salvo quanto previsto per il fabbisogno straordinario e le calamità naturali.

     2. E’ comunque vietata l’apertura di nuove cave e la riattivazione di cave dismesse all’interno dei seguenti ambiti o vincoli ostativi come individuati e definiti dal PRAE o suoi aggiornamenti:

     a) alvei dei corsi d’acqua e laghi, fasce di rispetto, aree del demanio idrico;

     b) aree con acquiferi a vulnerabilità estremamente elevata ed elevata;

     c) aree con acquiferi alluvionali di interesse regionale limitatamente alla porzione posta a valle della diga di Corbara;

     d) ambiti di coltivazione delle acque minerali;

     e) fasce di rispetto delle acque destinate al consumo umano;

     f) siti di interesse comunitario (SIC), zone di protezione speciale (ZPS), siti di interesse regionale (SIR);

     g) parchi nazionali e regionali, comprese le aree contigue;

     h) aree di elevata diversità floristico-vegetazionale;

     i) aree superiori alla quota di 1200 m.s.m.;

     j) aree del patrimonio agroforestale e dell’ex Azienda di Stato per le foreste demaniali;

     k) boschi di latifoglie, di alto fusto o in conversione ad alto fusto, nei castagneti da frutto e nei boschi planiziali;

     l) zone di interesse archeologico tutelate ai sensi dell’art. 146 comma 1 lett. m) del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490;

     m) aree archeologiche tutelate con vincolo diretto e indiretto ai sensi della L. 1089/39;

     n) aree vincolate ai sensi dell’art. 139, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 490/99;

     o) aree tutelate ai sensi dell’art. 29, commi 2 e 3, della l.r. 24 marzo 2000, n. 27. [15]

     3. All’interno degli ambiti di cui al comma 2 sono consentiti interventi di ampliamento o completamento delle cave in esercizio e di reinserimento o recupero ambientale di cave dismesse, come definiti e nei soli casi previsti dal PRAE o come specificato dal comma 4 bis [16].

     4. Per gli interventi ricadenti all’interno degli ambiti di cui alla lett. f) del comma 2, nella Conferenza di cui al comma 7 dell’art. 5 bis, la Giunta regionale esprime la valutazione di incidenza di cui alla Direttiva 92/43/CE “Habitat”.

     4 bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, gli interventi di ampliamento ricadenti negli ambiti di cui alla lettera f) del comma 2, sono vietati quando:

1) interessano habitat prioritari così come definiti dall'articolo 1, lettera d) della Direttiva 92/43/CEE ;

2) non determinano un miglioramento morfologico dei fronti già esistenti della cava attiva, finalizzato al raggiungimento di pendenze ottimali alla ricomposizione ed alla valorizzazione ambientale del sito nel rispetto del PRAE;

3) l'area di cava attiva della quale si chiede l'ampliamento sia esterna agli ambiti di cui alla lettera f) del comma 2 [17].

     5. Per gli interventi ricadenti all’interno degli ambiti di cui alla lett. g) del comma 2 nella Conferenza di cui al comma 7 dell’art. 5 bis la Giunta regionale esprime parere vincolante, fermo restando che non sono consentiti interventi di ampliamento ad eccezione di quelli destinati alla estrazione di pietre ornamentali in corso di attività alla data di entrata in vigore della presente legge [18].

     6. L’esercizio dell’attività estrattiva è comunque subordinato all’accertamento e conseguente mitigazione o compensazione degli impatti causati dall’attività di cava all’ambiente e al territorio, con particolare riferimento ai seguenti ambiti o vincoli condizionanti come individuati e definiti dal PRAE o suoi aggiornamenti:

     a) insediamenti di valore storico culturale;

     b) nuclei e centri abitati;

     c) rete stradale di interesse regionale e tracciati ferroviari;

     d) complessi di cose immobili e bellezze panoramiche di cui all’art. 139, comma 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 490/99;

     e) aree boscate;

     f) aree di particolare interesse geologico;

     g) acquiferi dei complessi carbonatici;

     h) zone o fasce di esondazione dei corsi d’acqua e aree a rischio frana.

 

     Art. 5 bis. (Accertamento dei giacimenti di cava). [19]

     1. L’accertamento della disponibilità di giacimenti di materiali di cava destinati al soddisfacimento del fabbisogno ordinario è effettuato con le procedure di cui al presente articolo dal Comune competente per territorio, su richiesta del proprietario o dei proprietari dei suoli, oppure di altri soggetti aventi titolo, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dal PRAE e dalle norme regolamentari di cui all’art. 18 bis.

     2. Con esclusivo riferimento ad aree inerenti attività in esercizio o dismesse il Comune, se i soggetti di cui al comma 1 non richiedono l’accertamento del giacimento, da effettuare su aree contigue a quelle già autorizzate, può procedere d’ufficio all’accertamento stesso, al fine di assicurare il razionale sfruttamento dei giacimenti e l’ottimale ricomposizione ambientale delle aree di cava.

     3. Il Comune esamina la richiesta di accertamento in relazione [20]:

     a) alla rispondenza della documentazione allegata all’istanza di cui al comma 1;

     b) allo stato dei luoghi, loro grado di rinaturazione e reinserimento ambientale nel contesto paesaggistico locale, nel caso di accertamenti che interessino aree di cava dismesse;

     c) allo stato di avanzamento delle opere di escavazione e ricomposizione ambientale realizzate o previste, nel caso di accertamenti che interessino cave in esercizio;

     d) alle caratteristiche del territorio direttamente o indirettamente interessato, nel caso di accertamenti finalizzati all’apertura di nuove cave;

     e) alle previsioni degli strumenti urbanistici del territorio direttamente o indirettamente interessato e alle autorizzazioni rilasciate per l’esercizio delle attività di cava.

     4. Il comune competente per territorio pubblica nell'Albo pretorio la richiesta di riconoscimento di giacimento di cava e la documentazione tecnica a corredo, previo avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR). La pubblicazione nell'Albo pretorio è disposta, ai sensi dell'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), per quarantacinque giorni al fine di permettere a chiunque ne abbia interesse di prendere visione della richiesta e presentare le proprie osservazioni al comune. La disposizione del presente comma si applica anche ai procedimenti d'ufficio di cui al comma 2 [21].

     5. In caso di richiesta che comporti variante agli strumenti urbanistici, il comune, contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 4, richiede alla Azienda unità sanitaria locale la verifica delle condizioni igienico-sanitarie dell'accertamento proposto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20, comma 1, lettera f) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale). Gli esiti della verifica sono comunicati entro il termine di pubblicazione [22].

     6. Il Comune al termine delle procedure di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 trasmette, alla Provincia, non oltre sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, la relativa documentazione dandone comunicazione al richiedente [23].

     7. La Provincia entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 6 convoca una conferenza di copianificazione con il Comune interessato, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibile. Alla Conferenza partecipa anche la Regione ai fini della verifica di compatibilità ambientale di cui all’art. 4 della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, nonché ai fini di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 5.

     8. Alla conferenza di cui al comma 7 la Provincia, ai fini della formulazione di osservazioni e proposte, invita i Comuni direttamente coinvolti dall’esercizio dell’attività estrattiva, dalle attività di lavorazione, trasformazione e movimentazione dei materiali estratti.

     9. Ogni Ente partecipa alla conferenza con un unico rappresentante, legittimato ad esprimere in modo vincolante le valutazioni e la volontà dell’ente medesimo.

     10. La conferenza si conclude entro sessanta giorni dalla data di convocazione e, nel rispetto delle modalità e dei criteri del PRAE e delle norme regolamentari di cui all’art. 18 bis, valuta l’istanza di accertamento, in particolare in relazione:

     a) alle risultanze dell’esame effettuato dal Comune ai sensi del comma 3;

     b) agli insediamenti e alle previsioni, nei territori direttamente o indirettamente interessati, contenute negli strumenti urbanistici del Comune procedente e dei comuni di cui al comma 8;

     c) alla presenza, nei territori interessati, di altre cave in esercizio o dismesse e loro prevedibile sviluppo, di impianti di lavorazione o trasformazione dei materiali estratti, di adeguate opere infrastrutturali;

     d) alle osservazioni pervenute ai sensi del comma 4 [24];

     e) alla verifica effettuata dall’ASL di cui al comma 5;

     f) alle osservazioni e proposte dei Comuni di cui al comma 8;

     g) al rispetto delle previsioni dei piani di cui al comma 12.

     11. La valutazione della conferenza può comportare variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, ivi compresa l’eventuale previsione e localizzazione di impianti per la lavorazione o trasformazione dei materiali estratti.

     12. La Provincia, nell’ambito della conferenza, verifica il rispetto delle previsioni degli interventi proposti con il Piano urbanistico territoriale - PUT, con il Piano territoriale di coordinamento provinciale - PTCP, con le previsioni dei piani per l’assetto idrogeologico, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e di altri piani di settore. In caso di variante agli strumenti urbanistici comunali esprime altresì i pareri di cui all’art. 89 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché quelli ai fini idraulici e idrogeologici.

     13. La determinazione della conferenza è sottoscritta dai rappresentanti del Comune, della Provincia, della Regione. In caso di mancato accordo unanime l’istanza di cui al comma 1 o l’accertamento di cui al comma 2 sono respinti.

     14. In caso di accordo unanime la determinazione della conferenza dichiara la disponibilità del giacimento con particolare riguardo a:

     a) individuazione di superficie ed estensione dell’area del giacimento;

     b) cubatura totale o residua dei materiali estraibili;

     c) prevedibile durata dello sfruttamento del giacimento;

     d) destinazione d’uso e previsione di localizzazione degli impianti di lavorazione e trasformazione dei materiali estratti;

     e) previsione di destinazione finale dell’area di cava.

     15. La determinazione di cui al comma 14 tiene conto delle osservazioni presentate e detta eventuali prescrizioni e limitazioni, recependo le eventuali prescrizioni dettate ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 11/1998 e la necessità o meno di assoggettare la coltivazione del giacimento di cava alla procedura di VIA di cui all’articolo 5 della l.r. 11/1998. Ove previsto, contiene altresì le indicazioni in ordine al rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 151 del D.Lgs. 490/99.

     16. La determinazione della conferenza è recepita con conforme provvedimento del Comune procedente.

     17. Nel caso di accertamento della disponibilità di un giacimento di cava che comporti variante dello strumento urbanistico comunale vigente, l’adesione all’accordo manifestata dal rappresentante del Comune deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. L’avvenuta ratifica costituisce approvazione della variante urbanistica.

     18. Il provvedimento comunale di cui al comma 16 e la deliberazione consiliare di cui al comma 17 sono pubblicati nel BUR.

     19. La determinazione della conferenza e il conforme provvedimento comunale di cui al comma 17 sono trasmessi alla Regione ai fini dell’inserimento del giacimento di cava nel PRAE.

 

     Art. 6. (Ricomposizione e compensazione ambientale) [25].

     1. Ai fini della presente legge per ricomposizione ambientale si intende l'insieme delle azioni da esercitarsi durante e a conclusione dei lavori di coltivazione di cava, aventi il fine di recuperare sull'area ove si è svolta l'attività le condizioni di naturalità preesistenti e un assetto finale dei luoghi coerente e compatibile con il contesto paesaggistico e ambientale locale, nell'ottica della salvaguardia dell'ambiente naturale e del riuso del suolo.

     2. Il progetto definitivo di cui all'art. 7, ai fini della ricomposizione ambientale, prevede:

     a) la sistemazione geomorfologica, idro-geologica e idraulica;

     b) il reinserimento paesaggistico;

     c) la destinazione finale del terreno agli usi preesistenti o compatibile con le caratteristiche oggettive dei luoghi originari [26].

     3. Le opere per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto, finalizzati alla ricomposizione ambientale, sono eseguite per fasi funzionali durante il periodo di coltivazione della cava in relazione allo stato di avanzamento dei lavori secondo le modalità previste nelle norme regolamentari [27].

     4. Per la coltivazione di cave nelle aree boscate, oltre alla ricomposizione ambientale di cui al comma 1, devono essere effettuati interventi di compensazione ambientale. Per compensazione ambientale s’intende la realizzazione di un imboschimento, per una superficie pari a quella interessata dall’intervento, a cura e spese dell’esercente, su terreno idoneo di cui abbia la disponibilità [28].

     5. Il Comune, anche su proposta dell’istante, può disporre la sostituzione dell’intervento di compensazione ambientale con un contributo di onere equivalente da versare alla Regione, finalizzato ad interventi di miglioramento del patrimonio boschivo, privilegiando quelli di imboschimento [29].

     6. Gli interventi di compensazione ambientale devono comunque avvenire nell’ambito del comune interessato o dei comuni limitrofi [30].

     7. Per l’attività di ricomposizione si possono utilizzare i seguenti materiali:

     a) terre e rocce da scavo;

     b) materiali da scavo provenienti dalle attività estrattive;

     c) materiali provenienti dalla prima lavorazione (frantumazione, selezione-lavaggio) di materiale di scarto [31].

 

     Art. 7. (Procedimento per l'approvazione del progetto). [32]

     1. I soggetti interessati all’esercizio dell’attività estrattiva presentano al Comune territorialmente competente apposita istanza con allegato progetto, in conformità con le norme regolamentari di cui all’articolo 18 bis e con le disposizioni comunali.

     2. Per soggetti interessati si intendono le aziende dotate della necessaria capacità tecnica ed economica per realizzare i lavori di estrazione, ricomposizione, lavorazione o trasformazione dei materiali estratti.

     3. Il Comune, entro venti giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al comma 1, verifica i requisiti del richiedente e accerta lo stato dei luoghi rappresentato e la rispondenza dell’intervento proposto al provvedimento di accertamento di cui all’articolo 5 bis, comma 16.

     4. Nei trenta giorni successivi il Comune convoca una conferenza di servizi per l’approvazione del progetto definitivo, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di convocazione. Alla conferenza sono invitate le pubbliche amministrazioni competenti a rilasciare pareri, nulla osta, assensi o autorizzazioni e la Provincia territorialmente competente, ai fini della verifica della congruità del progetto con le linee di intervento per l’attività estrattiva, ai sensi della lettera a) del comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, come modificata dall’articolo 37 della l.r. 31/1997.

     5. Nei casi in cui il progetto deve essere sottoposto alla procedura di VIA di cui all’articolo 5 della l.r. 11/1998, il procedimento è sospeso in attesa del giudizio di compatibilità ambientale di cui all’articolo 7 della legge regionale stessa.

 

     Art. 8. (Autorizzazione).

     1. La coltivazione dei giacimenti di cava per il soddisfacimento del fabbisogno ordinario, esclusi i casi di cui all’articolo 8 bis è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Comune entro venti giorni dall'approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 7 [33].

     2. L'autorizzazione ha per oggetto:

     a) l'attività di estrazione;

     b) la ricomposizione ambientale;

     c) i connessi impianti di prima lavorazione dei materiali e i servizi di cantiere ubicati entro il perimetro della cava;

     d) le strade di cantiere.

     3. L'autorizzazione contiene:

     a) la localizzazione e la superficie dell'area estrattiva;

     b) il tipo e la quantità di materiali estraibili;

     c) le eventuali prescrizioni e modalità da osservarsi nell'attività estrattiva e negli interventi di ricomposizione, anche in ordine ai materiali da impiegare, e di compensazione ambientale;

     d) il termine di durata dell'autorizzazione in relazione alla quantità e qualità dei materiali estraibili;

     e) i nulla-osta, le autorizzazioni o gli assensi comunque denominati e acquisiti in sede di conferenza di servizi;

     f) l’obbligo del versamento dei contributi ai sensi del comma 1 dell’art. 12 e degli oneri di cui al comma 5 dell’art. 6 [34];

     g) gli estremi della garanzia prestata ai sensi del comma 1 dell'art. 10.

     4. Il termine massimo di durata dell'autorizzazione è fissato in anni dieci, prorogabile, previa verifica della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, per non più di sei anni nel solo caso in cui alla data prevista per la scadenza non siano state estratte le quantità autorizzate e sia stata preventivamente verificata dall'organo di vigilanza dei lavori di cui all'articolo 14, comma 1, la corretta esecuzione degli stessi sino al momento della richiesta. La proroga di cui sopra è comprensiva di quelle eventualmente già ottenute ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e di spese) e dell'articolo 5, commi 1 e 2 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 7 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali). La domanda di proroga è inoltrata al Comune almeno trenta giorni prima della data di scadenza, con indicazione delle quantità non estratte e dei tempi occorrenti per completare l'escavazione [35].

     5. Salvo quanto previsto dal comma 6 le varianti al progetto autorizzato sono approvate dal Comune competente.

     6. Le varianti per le quali sia necessario acquisire nulla-osta, autorizzazioni, pareri o altri assensi comunque denominati da parte di amministrazioni diverse dal Comune, sono approvati in sede di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 7.

     6 bis. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva per il soddisfacimento del fabbisogno straordinario, di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b), è rilasciata dal Comune competente per territorio, nel rispetto dei criteri del PRAE e delle norme regolamentari di cui all’articolo 18 bis. Sulla richiesta del soggetto interessato il Comune si pronuncia previa approvazione del progetto definitivo da parte della conferenza di cui all’articolo 7, comma 4 e acquisito il conforme parere della Giunta regionale inerente le determinazioni in ordine alle procedure di VIA di cui alla l.r. 11/1998. Il rilascio dell’autorizzazione, ove occorra, costituisce, variante agli strumenti urbanistici comunali [36].

     6 ter. L’autorizzazione di cui al comma 6 bis è rilasciata a condizione che i materiali estratti siano esclusivamente destinati alla realizzazione di grandi opere pubbliche, siano reperiti in prossimità dei cantieri di lavoro e non vi sia disponibilità nelle vicinanze di idonei materiali provenienti da cave autorizzate [37].

 

     Art. 8 bis. (Concessioni). [38]

     1. La coltivazione dei giacimenti di cava, ricadenti su terreni di proprietà di Regione, enti locali o altri enti di diritto pubblico è subordinata a concessione di coltivazione rilasciata dal Comune nel rispetto dei criteri del PRAE e delle norme regolamentari di cui all’art. 18 bis. Il Comune provvede altresì al rilascio della concessione ai sensi dell’articolo 45 del R.D. 1443/1927.

     2. La concessione è rilasciata previa stipula di convenzione, con la quale sono regolati oneri e obblighi del concessionario in favore del Comune e degli enti o soggetti proprietari dei suoli.

 

     Art. 8 ter. (Impianti connessi). [39]

     1. Nel rispetto dei criteri del PRAE, all’interno delle aree di cava è consentita l’installazione di impianti di prima lavorazione dei materiali estratti e la realizzazione di strade, manufatti o attrezzature di cantiere, a condizione che siano smantellati al termine dei lavori.

     2. Il Comune, al termine dei lavori di coltivazione del giacimento, può consentire la permanenza degli impianti di prima lavorazione, nel rispetto delle finalità di ricomposizione ambientale di cui all’articolo 6 e a condizione che siano autorizzati in conformità agli strumenti urbanistici comunali.

 

     Art. 8 quater. (Attività estrattive in deroga). [40]

     1. Il Presidente della Giunta regionale, nell’ipotesi di calamità naturali, può autorizzare con propria ordinanza, sentito il Comune interessato, l’esercizio di attività estrattive in deroga alle disposizioni della presente legge e delle previsioni di PRAE, per il tempo e le quantità necessari a soddisfare esclusivamente le esigenze di pronto intervento venutesi a determinare.

 

     Art. 9. (Subingresso nelle coltivazioni).

     1. L'autorizzazione o concessione ha natura personale e non può essere trasferita a terzi [41].

     2. Nel caso di trasferimento del diritto sul giacimento, l'avente causa deve chiedere al Comune di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione.

     3. La richiesta di cui al comma 2, con i contenuti stabiliti dalle norme regolamentari e con allegato il titolo da cui risulti la disponibilità dell'area di coltivazione, deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dall'atto di trasferimento tra vivi ed entro centoventi giorni nel caso di trasferimento per causa di morte [42].

     4. Qualora l'avente diritto non presenti la domanda di subingresso nei termini di cui al comma 3, l'autorizzazione decade di diritto.

     5. Il subentrante è soggetto, fino alla emanazione del nuovo provvedimento di autorizzazione, a tutti gli obblighi imposti dal provvedimento originario.

 

     Art. 10. (Garanzie patrimoniali). [43]

     1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione da parte dell'istante, a favore del Comune, di cauzioni o garanzie fideiussorie costituite secondo le disposizioni della legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici).

     2. Nel caso di garanzie fideiussorie, le medesime dovranno:

     a) avere durata pari alla durata dell'autorizzazione;

     b) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

     c) prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile ;

     d) prevedere espressamente l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta da parte del Comune;

     e) essere sottoscritte con attestazione, autenticata a norma di legge, dei poteri di firma da parte del fideiussore.

     3. L'entità delle cauzioni o delle garanzie fideiussorie dovrà essere tale da garantire:

     a) le opere di ripristino ambientale;

     b) le eventuali opere di demolizione delle strutture temporanee presenti all'interno dell'area di cava come definite dall'articolo 8, comma 2, lettera c);

     c) eventuali interventi di messa in sicurezza di fronti instabili;

     d) la manutenzione delle opere di ripristino ambientale per i dieci anni successivi all'adempimento di cui all'articolo 13;

     e) gli oneri economici derivanti dall'eventuale necessità di riprogettazione in caso di decadenza dell'autorizzazione per un importo pari al dieci per cento delle opere di ripristino ambientale.

     4. L'importo delle garanzie di cui al comma 1 è determinato dal Comune sulla base del computo redatto dalla ditta con riferimento al prezzario regionale e può essere aggiornato ogni due anni sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

     5. Ai fini della conformità delle garanzie alla l. 348/1982, il Comune effettua preventivamente le verifiche sulla sussistenza delle autorizzazioni delle aziende di credito o imprese di assicurazioni di cui alla predetta legge con l'ausilio degli Albi ed Elenchi della Banca d'Italia e dell'IVASS, nonché, almeno una volta all'anno all'atto della presentazione della perizia giurata di cui all'articolo 11, comma 1, lettera f), la permanenza del soggetto che ha prestato le garanzie fideiussorie nell'elenco dei soggetti abilitati al rilascio di garanzie in favore della Pubblica Amministrazione.

     6. Lo svincolo delle garanzie di cui al comma 1 è disposto dal Comune previo accertamento, ai sensi dell'articolo 13, della avvenuta realizzazione delle opere in conformità al progetto ed al provvedimento di autorizzazione.

     7. A richiesta degli interessati la garanzia di cui al comma 1 può essere svincolata anche parzialmente, con cadenza minima annuale, per l'ammontare delle opere realizzate.

     8. Nel caso di aziende dotate della certificazione ISO 14001 o della registrazione EMAS, di cui al regolamento CE 761/2001, la garanzia prevista dal comma 1 è ridotta del quaranta per cento.

     9. La garanzia di cui al comma 1 può essere prestata limitatamente ad una o più fasi successive e funzionali, esclusivamente nel caso di cave di pianura coltivate a fossa [44].

 

     Art. 11. (Adempimenti connessi con l'autorizzazione).

     1. Il titolare dell’autorizzazione o della concessione ha l’obbligo di:

     a) nominare, prima dell’inizio dei lavori, il direttore dei lavori di cava, allegando la relativa accettazione, quale figura responsabile della corretta esecuzione dei lavori di escavazione e ricomposizione ambientale;

     b) comunicare alla Regione, alla Provincia e al Comune, almeno otto giorni prima, l’inizio dei lavori, ai sensi degli articoli 24 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, come modificati dall’articolo 20 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624, e di trasmettere contestualmente alla Provincia copia dell’autorizzazione e del progetto approvato;

     c) comunicare al Comune e alla Provincia competenti, almeno otto giorni prima, l’inizio dei lavori di ricomposizione ambientale;

     d) mettere a disposizione dei funzionari incaricati delle operazioni di accertamento di cui all’articolo 13 e delle funzioni di ispezione e vigilanza di cui all’articolo 14 gli strumenti e il personale necessari;

     e) trasmettere alla Regione i dati statistici loro richiesti ai fini del programma statistico nazionale di cui al D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322;

     f) presentare al Comune competente per territorio, entro il 31 gennaio di ogni anno, una perizia giurata attestante lo stato di avanzamento dell’attività di cava, sottoscritta dallo stesso titolare e dal direttore e redatta da tecnici abilitati, con le modalità e i contenuti previsti dalle norme regolamentari di cui all’articolo 18 bis. Copia della perizia va altresì trasmessa alla Regione e alla Provincia competente;

     g) trasmettere gli attestati di versamento del contributo annuale di cui all’articolo 12, comma 3, al Comune e alla Regione [45].

     2. Il titolare dell'autorizzazione ovvero il datore di lavoro, se soggetto diverso, trasmette alla Provincia, quale autorità di vigilanza ai sensi del comma 2 dell'art. 14, il documento di sicurezza e salute di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 624/1996.

 

     Art. 12. (Contributo per la tutela dell’ambiente). [46]

     1. Il titolare dell’autorizzazione o della concessione alla coltivazione di cava è tenuto al pagamento di un contributo per la tutela dell’ambiente, proporzionale alla quantità di materiale estratto.

     2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato e versato dal titolare dell'autorizzazione o della concessione alla Regione sulla base dei seguenti importi unitari per ciascun metro cubo estratto diversificati in ragione delle categorie di materiali di seguito indicate:

a) ghiaia e sabbia: 0,25 euro;

b) argilla: 0,25 euro;

c) arenarie e calcariniti: 0,30 euro;

d) calcari: 0,35 euro;

e) basalti: 0,35 euro;

f) altre: 0,30 euro [47].

     3. Il contributo è calcolato sulla base della quantità di materiale estratto moltiplicato per gli importi unitari di cui al comma 2.

     4. [Alle Province di Perugia e di Terni, per l’esercizio delle funzioni loro conferite dalla presente legge e in forza degli articoli 21 e 68 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell’Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta una quota dei contributi annualmente versati dai titolari dell’attività di cava, pari al diciassette per cento. La quota dei contributi è detratta dalle Province sugli importi riscossi] [48].

     5. La Regione trasferisce una quota pari al trentatre per cento di quanto riscosso ai Comuni interessati dall'esercizio dell'attività estrattiva [49].

     6. I Comuni utilizzano le somme trasferite ai sensi del comma 5 per la realizzazione di interventi infrastrutturali, opere di difesa di protezione dell’ambiente prioritariamente connesse all’esercizio dell’attività estrattiva.

     7. Gli importi unitari di cui al comma 2 sono modificabili annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.

     8. Sono assoggettati al pagamento del contributo di cui al comma 1 i materiali assimilabili di cui all’articolo 18-ter, limitatamente a quelli provenienti da scavi di opere private e per quantità superiori a cinquemila metri cubi. Il pagamento è effettuato in favore e con le modalità stabilite dal Comune competente al rilascio del permesso di costruire.

     9. Non sono assoggettati al pagamento del contributo di cui al comma 1 i materiali provenienti da attività di cava che non eccedono il limite di mille metri cubi annuali, nonché quelli provenienti da attività di cava autorizzate ai sensi dell’articolo 8, comma 6-bis.

     10. Con regolamento regionale sono disciplinati i tempi e le modalità di versamento del contributo di cui ai commi 2 e 3 e di trasferimento ai Comuni dei contributi riscossi [50].

 

     Art. 13. (Adempimenti connessi con l'ultimazione dei lavori di coltivazione).

     1. Ultimati i lavori di coltivazione e di ricomposizione e compensazione ambientale, il titolare della autorizzazione ne dà comunicazione al Comune e alla Provincia, per i provvedimenti di rispettiva competenza [51].

     2. L'accertamento di cui al comma 1 è effettuato mediante sopralluoghi anche comprensivi di indagini dirette o indirette, da eseguire in contraddittorio e a carico del titolare dell’autorizzazione o concessione. Le risultanze sono sottoscritte nel relativo verbale da ciascuno dei partecipanti [52].

     3. Sulla base delle risultanze di cui al comma 2 il Comune provvede all'eventuale svincolo della garanzia prestata ai sensi dell'art. 10, dichiarando scaduta l'autorizzazione, ovvero intima al titolare della stessa la regolare esecuzione delle opere necessarie a soddisfare gli obblighi derivanti dal progetto e dal provvedimento di autorizzazione entro un congruo termine.

     4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, il Comune provvede d'ufficio alla esecuzione delle opere con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente mediante incameramento della cauzione o fideiussione.

     5. Con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2 si procede all'accertamento delle opere realizzate nel caso di richiesta di svincolo parziale della garanzia ai sensi del comma 7 dell'art. 10 [53].

     6. Le spese delle operazioni di accertamento sono a carico del titolare dell'autorizzazione.

 

     Art. 14. (Funzione di vigilanza e di polizia mineraria).

     1. Le funzioni di vigilanza sull'attività di cava, in ordine al rispetto del progetto e delle prescrizioni dell'autorizzazione, sono esercitate dalle Province [54].

     1 bis. Gli atti, i verbali, i rapporti prodotti a seguito dell’attività di vigilanza sono trasmessi al Comune interessato al fine dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 15 [55].

     1 ter. [Le modalità per il coordinamento tra Provincia e Comuni sono definite dalla Giunta regionale con apposito atto d’indirizzo e coordinamento] [56].

     2. Le funzioni di vigilanza sulle norme di polizia delle cave di cui al D.P.R. n. 128/1959, e successive modificazioni, ivi comprese quelle già di competenza dell'ingegnere capo, nonché sulla sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e al D.Lgs. n. 624/1996 sono di competenza delle Province, di seguito indicate come Autorità di vigilanza.

     3. L’autorità di vigilanza per le funzioni di cui al comma 2 può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, di altri organismi e amministrazioni pubbliche, con specifiche competenze in materia e in particolare dell’ARPA [57].

     4. L'Autorità di vigilanza, per le sole incombenze di ordine igienico sanitario, può avvalersi, con oneri a carico del datore di lavoro, della USL competente per territorio, ai sensi del comma 2 dell'art. 3, D.Lgs. n. 624/1996.

     5. [L'Autorità di vigilanza provvede a fornire alla Regione e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, i dati statistici per il programma sostitutivo nazionale] [58].

     6. Nel programma pluriennale e nei piani attuativi annuali delle attività di formazione professionale di cui alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni, sono previste iniziative formative per il personale addetto alle funzioni di vigilanza e controllo ed alle attività estrattive.

 

     Art. 15. (Sospensione e decadenza dell'autorizzazione).

     1. Il Comune territorialmente competente provvede alla sospensione dell'autorizzazione, indicando contestualmente i termini per l'adempimento, qualora:

     a) venga riscontrata l'inosservanza del progetto approvato;

     b) il titolare dell’autorizzazione non adempia agli obblighi di cui all’art. 11 comma 1 lett. a), b), d) ed f) e comma 2 [59];

     c) non vengano adottati provvedimenti imposti in sede di sopralluogo;

     d) il mancato rispetto dei contratti collettivi nazionali, provinciali e aziendali di lavoro del settore [60];

     e) il mancato rispetto dei versamenti contributivi e fiscali e delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori [61].

     2. Il Comune, previa diffida, dichiara decadute le autorizzazioni nei casi seguenti:

     a) qualora il titolare non si attenga al precedente provvedimento di sospensione dei lavori;

     b) qualora sia inutilmente decorso il termine assegnato per l'adempimento ai sensi del comma 1;

     c) qualora la ricomposizione ambientale non sia conforme al progetto, essendo state riscontrate inadempienze gravi tali da compromettere la realizzazione del progetto approvato.

     3. La dichiarazione di decadenza è notificata dal Comune al titolare dell'autorizzazione e al proprietario del fondo ed è comunicata all'Autorità di vigilanza.

     4. Nel caso di attività di estrazione senza la prescritta autorizzazione, il Comune dispone l'immediata cessazione dell'attività, l'indisponibilità dei materiali estratti presenti nell'area di cava e, all'uopo, ordina la recinzione dei luoghi, l'apposizione dei sigilli, assegnando congruo termine per il ripristino.

     5. I provvedimenti di cui al comma 4 sono notificati al proprietario del fondo e all'esercente abusivo e trasmessi contestualmente all'Autorità di vigilanza, alla Regione e all'Autorità giudiziaria.

     6. Decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del comma 4, il Comune provvede in danno con recupero delle spese ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

 

     Art. 16. (Revoca dell'autorizzazione).

     1. Quando dalla coltivazione di cave e torbiere derivi grave pericolo di dissesto idrogeologico, tale da comportare rischio per la sicurezza delle persone e degli insediamenti umani, l'Autorità di vigilanza può diffidare il titolare dell'autorizzazione a rimettere in sicurezza i luoghi a spese del medesimo, assegnando un congruo termine, e trasmette gli atti adottati al Comune territorialmente competente [62].

     2. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 1 o comunque in caso di rilevante interesse pubblico connesso al sopraggiunto pericolo di dissesto, il Comune provvede alla revoca dell'autorizzazione e può disporre l'acquisizione dell'area di cava al proprio patrimonio indisponibile, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 [63].

     3. Il provvedimento di revoca di cui al comma 2 è notificato al titolare dell'autorizzazione, al proprietario se persona diversa, e comunicato all'Autorità di vigilanza.

 

     Art. 17. (Sanzioni).

     1. Il mancato versamento, nei termini di legge del contributo di cui al comma 2 dell'art. 12 comporta:

     a) l'aumento del contributo in misura pari al cinque per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato entro i successivi centoventi giorni [64];

     b) l'aumento del contributo in misura pari al quindici per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni [65];

     c) l'aumento del contributo in misura pari al venticinque per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni [66].

     2. Le misure di cui al comma 1 non si cumulano.

     3. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 1, il Comune provvede alla riscossione ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 [67].

     4. Chiunque esercita attività di coltivazione di sostanze minerali di cava senza la prescritta autorizzazione, è punito con la sanzione pecuniaria da euro trentamila a euro trecentomila, tenuto conto della quantità e del valore del materiale estratto, nonché del danno ambientale causato. Il trasgressore è tenuto altresì alla ricomposizione ambientale dell'area sulla base delle prescrizioni stabilite dal Comune, il quale in caso di inerzia e previa diffida, si sostituisce in danno [68].

     5. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano anche nei confronti del cavatore che eserciti attività estrattiva al di fuori dei confini progettuali autorizzati ovvero che proceda all'escavazione in difformità dal progetto approvato, in modo da rendere inattuabile la riambientazione prevista nel progetto medesimo.

     6. In caso di inosservanza di altri obblighi imposti dal provvedimento di autorizzazione, si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro cinquemila e non superiore a euro cinquantamila [69].

     7. Per il mancato adempimento da parte del titolare dell’autorizzazione o della concessione di obblighi di comunicazione o trasmissione di documenti, attestazioni o altre informazioni previsti dalla presente legge, si applica, previa diffida, una sanzione pecuniaria da euro mille a euro tremila [70].

     8. L’irrogazione delle sanzioni è effettuata dalla Regione con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati). Per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzioni pecuniarie si applica quanto previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 [71].

 

     Art. 18. (Riutilizzo di rifiuti inerti). [72]

     1. Al fine di favorire la tutela ambientale e il massimo riuso delle risorse esistenti, il Piano regionale per la gestione integrata e razionale dei rifiuti, di cui alla legge regionale 31 luglio 2002, n. 14, promuove il recupero e il reimpiego dei rifiuti inerti provenienti dall’attività di trasformazione edilizia e in particolare di costruzione e demolizione. Le autonomie locali e i privati concorrono al perseguimento di tale obiettivo.

     2. I rifiuti inerti provenienti dalle attività di cui al comma 1, possono essere trattati e/o riciclati negli impianti di lavorazione dei prodotti di cava con adeguate caratteristiche tecnologiche, nel rispetto delle previsioni del PRAE.

     3. I capitolati di appalto per la realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture a uso pubblico devono prevedere l’utilizzo di materiali idonei provenienti dalle attività di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti dal PRAE.

     4. Il Piano regionale delle opere pubbliche, di cui alla legge regionale 20 maggio 1986, n. 19, riconosce priorità ai progetti coerenti con la previsione di cui al comma 3.

 

     Art. 18 bis. (Norme regolamentari di attuazione). [73]

     1. Per l’attuazione della presente legge sono adottate norme regolamentari entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della stessa.

     2. I Comuni e le Province, nell’ambito delle funzioni attribuite dalla presente legge, disciplinano i procedimenti amministrativi nel rispetto del PRAE e delle norme regolamentari di cui al comma 1.

 

     Art. 18 ter. (Valorizzazione di materiali assimilabili). [74]

     1. I materiali provenienti da scavi di opere pubbliche o private, assimilabili per qualità ai materiali di cui all’articolo 2, comma 1, e non impiegati nella realizzazione delle opere stesse, possono essere stoccati in aree di cava in esercizio o aree di pertinenza di impianti di lavorazione o trasformazione di materiali di cava ubicate sul territorio regionale o in aree messe a disposizione dal comune interessato alla realizzazione dell’opera o altri comuni limitrofi, comprese le aree di cava dismesse.

     2. Nel caso di opere pubbliche, i materiali di cui al comma 1 o altri materiali non assimilabili, possono essere conferiti a titolari di autorizzazione di cava o impianti per essere utilizzati nelle attività di ricomposizione ambientale di cui all’articolo 6 o nelle attività di lavorazione o trasformazione di prodotti di cava. Il valore economico dei materiali da conferire è previsto in detrazione al costo delle opere stesse. A tal fine, in sede di progettazione, sono stimate le quantità, il valore economico e i costi unitari di trasporto dei materiali da conferire. In fase di realizzazione degli scavi, il direttore dei lavori contabilizza le quantità effettivamente conferite.

     3. Nel caso di opere private, l’autorizzazione ad eseguire i lavori contiene la previsione della qualità e quantità dei materiali di cui al comma 1 o di altri materiali non assimilabili. La comunicazione di inizio lavori contiene l’ubicazione delle aree di stoccaggio, le generalità dei titolari di cava o impianti, la qualità e quantità dei materiali da conferire e la viabilità interessata.

     4. I materiali stoccati nelle aree messe a disposizione dal comune di cui al comma 1, compresi anche altri materiali di risulta non assimilabili, sono utilizzati dal comune per opere infrastrutturali, di urbanizzazione o di recupero ambientale di cave dismesse o altre aree degradate purché compatibili e funzionali con l’assetto idrogeologico del sito.

     5. Il titolare dell’autorizzazione di cui al comma 3, è tenuto ad inviare alla Regione copia della comunicazione di inizio lavori, limitatamente a lavori da cui derivino quantità di materiali superiori a mille metri cubi.

     6. I titolari di autorizzazioni di cava o di impianti di lavorazione o trasformazione di materiali di cava sono tenuti a denunciare alla Regione e alla Provincia competente per territorio, in aggiunta ai materiali di cava, quantità, qualità e provenienza dei materiali conferiti, quantità, qualità e destinazione d’uso dei prodotti di cava.

     7. Nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico da cui derivano quantità di materiali di cui al comma 1 superiori a cinquecentomila metri cubi, la Regione promuove accordi con i soggetti interessati, ivi compresi le ditte appaltatrici dei lavori, i titolari di cave o impianti di lavorazione o trasformazione di materiali di cava e gli altri soggetti interessati all’utilizzo dei materiali di risulta.

 

     Art. 18 quater. (Ricerca e innovazione). [75]

     1. La Regione promuove la ricerca e l’innovazione dei materiali inerti utilizzati nell’industria edilizia e delle costruzioni, con particolare riferimento ai materiali provenienti da recupero e riciclaggio di rifiuti inerti.

 

     Art. 18 quinquies. (Consorzi volontari). [76]

     1. La Regione promuove la costituzione di consorzi volontari tra aziende titolari di autorizzazioni per l’esercizio dell’attività estrattiva, ai fini del comune approvvigionamento di materiali dalla stessa area di cava o giacimento.

 

     Art. 18 sexies. (Norma finanziaria). [77]

     1. Il contributo previsto all’articolo 12 della presente legge è introitato nella unità previsionale di base 3.1.003 del bilancio regionale, parte entrata, denominata “Vendita beni e servizi”.

     2. Per le finalità previste dalla presente legge, ad esclusione di quanto disciplinato dal successivo comma 3, si provvede con gli stanziamenti previsti nella U.P.B. 05.1.013 del bilancio regionale, parte spesa, denominata "Cave, miniere e acque minerali [78].

     3. Il contributo di cui al comma 5 dell’art. 6 viene introitato nella unità previsionale di base 3.1.003 del bilancio regionale, parte entrata, denominata “Vendita beni e servizi” ed utilizzato, per le finalità previste dalla presente legge, per il finanziamento dell’unità previsionale di base 07.2.002 del bilancio regionale, parte spesa, denominata “Interventi in materia di forestazione ed economia montana”.

     4. Per gli anni 2004 e successivi la quantificazione della spesa per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 2 e 3 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

     5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

 

     Art. 19. (Norme transitorie e procedimenti pendenti).

     1. Dopo l'adozione dei Piani straordinari e delle misure di salvaguardia di cui al comma 1 bis dell'art. 1 del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito nella legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, e fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici generali ai sensi del comma 2 dell'art. 48 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, i Comuni, fermo restando i divieti di cui al comma 2 dell'art. 5, possono approvare [79]:

     a) piani attuativi, di cui al Titolo II della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, finalizzati all'esercizio dell'attività estrattiva in aree destinate ad attività con la quale quella estrattiva risulta compatibile;

     b) piani attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 31/1997, finalizzati ad attività estrattiva in ambiti territoriali nei quali, per le caratteristiche oggettive dei luoghi, l'esercizio dell'attività estrattiva può essere autorizzata anche nelle aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della legge 8 agosto 1985, n. 431 e nelle aree definite di particolare interesse agricolo di cui all'art. 9 della legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52, con vincolo di ripristino dell'area all'uso preesistente e con le modalità di escavazione e di ricomposizione ambientale previste nel R.T.A.

     2. In attesa della approvazione del Piano di cui al comma 1 dell'art. 18 la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta criteri e modalità per consentire alle amministrazioni comunali, nei provvedimenti autorizzatori o concessori relativi ad interventi di trasformazioni edilizie che comportino la demolizione totale o parziale di manufatti esistenti, di dettare prescrizioni che impegnano i titolari del provvedimento a conferire i rifiuti inerti provenienti dalla demolizione stessa presso impianti di trattamento autorizzati o presso le aree indicate al comma 2 dell'articolo 18.

     3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni trasmettono alla Regione l'elenco aggiornato delle cave dismesse evidenziando quelle che necessitano di recupero ambientale. Le cave dismesse sono rappresentate cartograficamente nel P.U.T.

     4. I titolari di autorizzazione ovvero i datori di lavoro di attività in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, entro sessanta giorni dalla stessa data sono tenuti a presentare alla competente Autorità di vigilanza il documento di sicurezza e salute dei lavoratori che tiene luogo all'attestazione annuale di cui al comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 624/1996. In caso di inadempienza si procede ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 15.

     5. Per le attività di coltivazione in atto alla data di entrata in vigore della presente legge che ricadono nell'ambito di cui al comma 2 lett. a) dell'art. 5, possono essere autorizzati ampliamenti fino a distanza non inferiore a cinquanta metri dai laghi, fiumi e torrenti.

     6. Le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere prorogate alla scadenza nel rispetto della presente normativa, per consentire l'estrazione della quantità massima di materiale di cava in banco autorizzata ovvero per le aree autorizzate. La proroga può essere concessa per non più di due anni.

     7. Il Comune rilascia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi della previgente normativa, nel caso di procedimenti iniziati prima dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali la convenzione prevista dall'art. 8 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 28, sia stata sottoscritta in data anteriore all'entrata in vigore della L.R. n. 31/1997, qualora la cava ricada su area di particolare interesse agricolo, ovvero in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge negli altri casi.

     8. Ai soli fini dell'attivazione delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, la dichiarazione del Sindaco attestante l'avvenuta adozione del piano attuativo di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sostituisce la dichiarazione di cui alla lettera e), del comma 2 dell'art. 5 della L.R. n. 11/1998.

 

     Art. 20. (Abrogazioni).

     1. La legge regionale 8 aprile 1980, n. 28 e la legge regionale 26 aprile 1985, n. 27, sono abrogate.

     2. Il comma 12 dell'art. 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, come sostituito dall'art. 34 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, è abrogato.


[1] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 2 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.

[3] Lettera così modificata dall’art. 3 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.

[4] Lettera così modificata dall’art. 3 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.

[5] Lettera così modificata dall’art. 3 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.

[6] Lettera soppressa dall’art. 3 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.

[7] Lettera così modificata dall’art. 3 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.

[8] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.

[9] Comma così modificato dall’art. 4 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.

[10] Comma aggiunto dall’art. 4 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.

[11] Comma aggiunto dall’art. 4 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.

[12] Comma aggiunto dall’art. 4 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.

[13] Comma aggiunto dall’art. 4 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.

[14] Articolo modificato dall'art. 50 della L.R. 19 novembre 2001, n. 28 e così sostituito dall’art. 5 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.

[15] La Corte costituzionale, con sentenza 18 marzo 2005, n. 108 ha dichiarato l’illegittimità del presente comma nella parte in cui disciplina l'attività di cava all'interno dei parchi nazionali.

[16] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 8 marzo 2021, n. 3. La Corte costituzionale, con sentenza 18 marzo 2005, n. 108 ha dichiarato l’illegittimità del presente comma nella parte in cui disciplina l'attività di cava all'interno dei parchi nazionali.

[17] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 8 marzo 2021, n. 3.

[18] La Corte costituzionale, con sentenza 18 marzo 2005, n. 108 ha dichiarato l’illegittimità del presente comma nella parte in cui disciplina l'attività di cava all'interno dei parchi nazionali.

[19] Articolo inserito dall’art. 6 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.

[20] Alinea già modificato dall'art. 3 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 14.

[21] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 14.

[22] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 14.

[23] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 9.

[24] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 14.

[25] Rubrica così modificata dall’art. 7 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.

[26] Lettera così modificata dall’art. 7 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.

[27] Comma così modificato dall’art. 7 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.

[28] Comma aggiunto dall’art. 7 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.

[29] Comma aggiunto dall’art. 7 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.

[30] Comma aggiunto dall’art. 7 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.

[31] Comma aggiunto dall’art. 7 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.

[32] Articolo così sostituito dall’art. 8 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.

[33] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.

[34] Lettera così sostituita dall’art. 9 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.

[35] Comma già modificato dall’art. 9 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 8 marzo 2021, n. 3.

[36] Comma aggiunto dall’art. 9 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.

[37] Comma aggiunto dall’art. 9 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.

[38] Articolo aggiunto dall’art. 10 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.

[39] Articolo aggiunto dall’art. 10 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.

[40] Articolo aggiunto dall’art. 10 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.

[41] Comma così modificato dall’art. 11 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.

[42] Comma così modificato dall’art. 11 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.

[43] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 8 marzo 2021, n. 3.

[44] Comma aggiunto dall’art. 12 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.

[45] Comma così sostituito dall’art. 13 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.

[46] Articolo già sostituito dall’art. 14 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26, modificato dall’art. 1 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 34 e ulteriormente sostituito dall'art. 26 della L.R. 24 dicembre 2007, n. 36.

[47] Comma sostituito dall'art. 3 della L.R. 30 marzo 2015, n. 6 e così modificato dall'art. 16 della L.R. 26 novembre 2015, n. 17.

[48] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 26 novembre 2015, n. 17.

[49] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 26 novembre 2015, n. 17.

[50] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 26 novembre 2015, n. 17.

[51] Comma così modificato dall’art. 15 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.

[52] Comma così modificato dall’art. 15 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.

[53] Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 8 marzo 2021, n. 3.

[54] Comma così modificato dall’art. 16 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.

[55] Comma aggiunto dall’art. 16 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26 e così modificato dall'art. 3 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 9.

[56] Comma aggiunto dall’art. 16 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26 e abrogato dall'art. 3 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 9.

[57] Comma così sostituito dall’art. 16 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.

[58] Comma abrogato dall’art. 16 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.

[59] Lettera così sostituita dall’art. 17 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.

[60] Lettera così sostituita dall’art. 17 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.

[61] Lettera aggiunta dall’art. 17 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.

[62] Comma così modificato dall’art. 18 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.

[63] Comma così modificato dall’art. 18 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.

[64] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 9.

[65] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 9.

[66] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 9.

[67] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 4 aprile 2014, n. 5.

[68] Comma così modificato dall’art. 19 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.

[69] Comma così modificato dall’art. 19 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.

[70] Comma così sostituito dall’art. 19 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.

[71] Comma sostituito dall'art. 3 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 9 e così modificato dall'art. 16 della L.R. 26 novembre 2015, n. 17.

[72] Articolo così sostituito dall’art. 20 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.

[73] Articolo aggiunto dall’art. 21 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.

[74] Articolo aggiunto dall’art. 21 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26 e così sostituito dall’art. 2 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 34.

[75] Articolo aggiunto dall’art. 21 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.

[76] Articolo aggiunto dall’art. 21 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.

[77] Articolo aggiunto dall’art. 21 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 26.

[78] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 26 novembre 2015, n. 17.

[79] Alinea così modificato dall'art. 1 della L.R. 15 gennaio 2001, n. 3.